Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2121: Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatrorio nazionale
Riferimenti:
AC N. 2121/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 54
Data: 18/02/2009
Descrittori:
HANDICAPPATI   ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   OSSERVATORI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2121

 

Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite

 sui diritti delle persone con disabilità

e istituzione dell’Osservatorio nazionale

 

(Approvato dal Senato  – A.S.1279)

 

 

 

 

 

N. 54 – 18 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2121

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed istituzione dell’Osservatorio nazionale

sulla condizione delle persone con disabilità

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite III e XII

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Biancofiore per la III e Baccini per la XII Commissione

Gruppo:                                    

rispettivamente PdL e Misto      

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite III e XII

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 54

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 3

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.. 3

ARTICOLO 40 della Convenzione. 7

Conferenza degli Stati Parti7



PREMESSA

Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato[1], reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 13 dicembre 2006.

Il disegno di legge prevede, in relazione alla richiamata ratifica, anche l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità  (articolo 3).

Il testo è corredato di relazione tecnica, riferita all’istituzione dell’Osservatorio.

Le disposizioni della Convenzione enunciano in larga misura principi e pongono a carico degli Stati contraenti obblighi già previsti dall’ordinamento italiano, regolato in materia dalla legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Normativa vigente: la legge n. 104/1992 reca la disciplina sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità. In particolare essa (articolo 1):

-  persegue la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

- è finalizzata a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

- persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

- assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

- predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Le successive disposizioni della legge sono volte o a rendere immediatamente operativo l’esercizio dei

diritti delle persone disabili o a delineare il quadro entro il quale altri soggetti, pubblici e privati, sono chiamati a rendere effettivi tali diritti.

La norma istituisce[2] - presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, composto da un numero massimo di 40 componenti, nell’ambito del quale possono essere designati dal Ministro del lavoro non più di 5 esperti nel campo delle disabilità.

La norma prevede che nell’organismo siano rappresentati: le amministrazioni centrali; le regioni; le autonomie locali; gli istituti di previdenza; l’Istat; le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro; le associazioni nazionali delle persone disabili; le organizzazioni rappresentative del terzo settore.

L’Osservatorio ha i seguenti compiti: promozione dell’attuazione della Convenzione; predisposizione di un programma di azione biennale; raccolta di dati statistici; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; promozione di studi e ricerche.

In ordine alla durata in carica dell’Osservatorio, la norma prevede un termine di tre anni, eventualmente prorogati di ulteriori tre anni.

Il testo precisa che ai fini della proroga l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta, che viene trasmessa al Ministro del lavoro e alla Presidenza del Consiglio ai fini della valutazione della perdurante utilità dell’organismo. L’eventuale proroga viene quindi adottata con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del lavoro.

Il testo dispone, inoltre, che “gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura”.

Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014[3]. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

La relazione tecnica ascrive gli oneri, da considerarsi quale tetto massimo di spesa, unicamente al funzionamento dell’Osservatorio, i cui costi sarebbero contenuti dalla mancata previsione di compensi da corrispondere ai suoi componenti.

In relazione agli oneri quantificati, la relazione tecnica precisa che, pur essendo questi sensibilmente inferiori a quelli attualmente previsti per analoghi organi collegiali, rappresentano però il minimo necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati a tale istituzione. Data, inoltre, la composizione dell’Osservatorio, che dovrebbe riunire persone con disabilità, il finanziamento è diretto anche ad assicurare l’utilizzo di tecnologie ed ausili specifici (per esempio, traduzione nella lingua dei segni, sottotitolazione  in diretta a mezzo stenotipia, scrittura dei documenti in Braille, etc.).

La quantificazione degli oneri risulta così articolata:

a)       Spese per missioni: importo previsto pari a 105.000 euro annui

Premesso che si prevede di privilegiare la partecipazione di componenti la cui sede di servizio coincide con la sede dell’Osservatorio (Roma)[4], la relaziona tecnica precisa che gli oneri discendono dall’ipotesi di rimborsare missioni nazionali per almeno 10 componenti, ad un costo unitario per missione (spese di viaggio e soggiorno per una sola notte) di circa 350 euro (spese di viaggio con partenza da Milano[5], pari a 149 euro; rimborso pasti, pari a 61 euro al giorno; spese alberghiere, pari a 140 euro). Tale previsione è considerata per circa 30 riunioni annue (suddivise in 6 riunioni plenarie con cadenza bimestrale e in circa 24 riunioni per sottogruppi con cadenza ogni due settimane).

b)      Ausili per l’accessibilità e la piena partecipazione: importo previsto pari a 95.000 euro annui

-                       ausili per le persone sorde (per circa 30 riunioni)

servizio di interpretariato della lingua dei segni: costo stimato per riunione pari a circa 1.200 euro; servizio per sottotitolazione diretta a mezzo di stenotipia: costo stimato per riunione pari a circa 1.500 euro

-                       ausili per le persone cieche

scrittura dei documenti in Braille: costo stimato in circa 14.000 euro

c)       Studi, ricerche e pubblicazioni: importo previsto pari a 300.000 euro

La relaziona tecnica, sulla base delle più recenti indagini statistiche sulla disabilità realizzate dall’Istat mediante predisposizione, somministrazione ed elaborazione di un questionario CATI[6], quantifica il costo di circa 250.000 euro. Essa ipotizza, oltre all’indagine statistica, anche la realizzazione di una ricerca conoscitiva per l’approfondimento di una particolare tematica di interesse, includendo anche i costi per la traduzione degli elaborati in formati accessibili per le persone cieche e sorde, per u importo complessivo pari a 50.000 euro.

In ordine alla durata in carica dell’Osservatorio (tre anni prorogabili di altri tre anni), la relazione tecnica precisa che la limitazione della durata risponde a quanto disposto dall’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 112/2008 (Sviluppo economico, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica).

La disposizione richiamata  prevede, in attuazione delle misure di riduzione della spesa per organi collegiali (art. 29 del DL 223/2006), che in esito alla valutazione di perdurante utilità, un organismo possa essere prorogato per un periodo non superiore a due anni.

 

 

Al riguardo, premessa la necessità di precisare se lo stanziamento di cui al comma 6 debba intendersi quale limite massimo di spesa, si rileva che l’esclusione dei compensi ai componenti dell’Osservatorio, asserita dalla relazione tecnica, non risulta esplicitata dal testo della norma.

Con riferimento alla durata in carica dell’Osservatorio, si rinvia alle osservazioni di seguito formulate in ordine ai profili di copertura finanziaria.

Si segnala, infine, che riguardo alle singole fattispecie di spesa non si rinvengono nella relazione tecnica - ad eccezione delle missioni[7] - indicazioni di dettaglio circa la composizione dell’onere complessivamente quantificato.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 8dispone che al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

L’art. 20, comma 8,  della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si riferisce al Fondo nazionale per le politiche sociali, disponendo che le relative risorse siano determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

 

Al riguardo, si rileva – in primo luogo - la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse destinate al presente provvedimento, senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Da un punto di vista formale si osserva che la norma, nell’indicare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, non fa riferimento alla sua determinazione da parte della tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). A tale proposito si ricorda che la 5a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 14 gennaio 2009, ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per il 2009.

 

Si osserva, inoltre, che per il funzionamento dell’Osservatorio – la cui durata è triennale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 – sono stanziate risorse dal 2009 al 2014. Ciò in virtù della previsione di un’eventuale proroga – per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni - prevista dal medesimo comma, mediante l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tuttavia, l’ultimo periodo dello stesso comma 4 contempla la possibilità di eventuali successivi decreti di proroga della durata dell’Osservatorio, senza che a tale previsione segua l’indicazione delle modalità di copertura.

A tal fine il Governo dovrebbe confermare che, in coerenza con quanto sopra esposto, in presenza di una proroga dell’attività dell’Osservatorio per il periodo successivo al 2014 si provvederà alla relativa copertura finanziaria mediante disposizioni legislative.

 

Si rileva - infine - che quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, in merito all’assenza di compensi da attribuire ai componenti dell’Osservatorio, non trova rispondenza nel testo del ddl di ratifica.

Infatti i relativi oneri quantificati dalla predetta RT fanno riferimento esclusivamente a spese per missioni, ausili per l’accessibilità e la piena partecipazione dei componenti, ausili per le persone cieche, studi, ricerche e pubblicazioni.

Appare pertanto necessario che il Governo confermi l’assenza di oneri derivanti da compensi da attribuire ai componenti dell’Osservatorio.

 

ARTICOLO 40 della Convenzione

Conferenza degli Stati Parti

La norma prevede che la Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione si riunisca regolarmente ogni biennio o su decisione della Conferenza stessa.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni della Conferenza degli Stati aderenti, tenuto conto che né il testo né la relazione tecnica recano indicazioni in proposito.



[1] Il Senato ha approvato il disegno di legge in prima lettura  senza modificazioni.

[2] Si segnala in proposito che l’articolo 33 della Convenzione prevede la designazione, da parte degli Stati aderenti, di appositi organismi nazionali di riferimento per l’attuazione della Convenzione.

Si segnala inoltre che l’articolo 41 della legge n. 104/1992 aveva previsto l’istituzione, presso il medesimo Ministero, del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap. L’organismo è stato successivamente soppresso e le sue funzioni attribuite (ai sensi dell’articolo 12 del DPR 373/1994) alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali.

[3] Si segnala che l’autorizzazione di spesa si configura, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, come un limite massimo.

[4] Si segnala che il comma 2 dell’articolo 68 del citato decreto-legge n. 112/2008 prescrive, in relazione ad organi collegiali, l’obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

[5] Si considera Milano quale località di partenza-tipo.

[6] Computer Assisted Telephone Interviewing.

[7] Per esempio, per quanto riguarda le spese di viaggio, il costo di 149 euro potrebbe corrispondere ad uno spostamento in treno, andata e ritorno, con posto in seconda classe.