Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2100 e abb.: Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Nuovo testo unificato)
Riferimenti:
AC N. 2100/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 182
Data: 14/04/2010
Descrittori:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2100 e abb.

 

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

 

(Nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

 

N. 182 – 14 aprile 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2100 e abb.

Titolo breve:

 

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cazzola

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

presente – trasmessa in data 13 aprile 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

nuovo testo unificato

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Garanzia per i lavoratori nei confronti delle imprese insolventi3

ARTICOLO 2. 5

Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.. 5

ARTICOLO 3. 8

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali8

ARTICOLO 4. 9

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli9

ARTICOLO 5. 10

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni10



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, di origine parlamentare, reca misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

In data 13 aprile il Governo ha trasmesso la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta dell’11 marzo 2010, sulla base dei rilievi emersi nel corso del dibattito circa gli effetti di onerosità della proposta di legge[1]. Tale relazione tecnica è stata redatta dal Ministero del lavoro e verificata, nel complesso, negativamente sia per i profili di quantificazione sia per quelli di copertura dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Risultano, invece, positivamente verificati l’articolo 2, commi 2 e 3, e l’articolo 4.

Di seguito si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Garanzia per i lavoratori nei confronti delle imprese insolventi

Normativa vigente: l’articolo 1 del decreto legislativo n. 80/1992 prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS dalla legge n. 297/1982[2], dei crediti di lavoro non corrisposti.

Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure fallimentari, il lavoratore può chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, purché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

La norma, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 80/1992, autorizza l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ad erogare ai dipendenti di imprese in situazione di particolare difficoltà economico-finanziaria le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non corrisposti[3]. A seguito dell’erogazione di tali somme, l’INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo nel rapporto di credito con l’impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.

 

La relazione tecnica riferita alla norma in esame risulta negativamente verificata dalla RGS così come la relativa clausola di copertura.

In particolare, come anche precisato dal Ministero del lavoro nella nota allegata alla relazione tecnica, la previsione in esame non si armonizza né con lo scopo né con il meccanismo di finanziamento del Fondo di garanzia, in quanto le erogazioni del Fondo, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 80/987/CE (ora 2008/94/CE), presuppongono l’insolvenza del datore di lavoro. Inoltre, la prestazione da liquidare ai sensi della disposizione in esame non è equivalente a quella prevista dalla normativa vigente, in quanto sarebbero corrisposte le somme equivalenti a tutti i crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro, a condizione che quest’ultimo, nei dodici mesi precedenti, sia stato inadempiente per almeno quattro mensilità di retribuzione.

Con riferimento alle disponibilità del Fondo, pari a circa 100 milioni di euro annui (che consentirebbero un accesso annuo al beneficio di poco più di 9.100 lavoratori[4]), la Relazione tecnica sottolinea preliminarmente l’inidoneità di tale copertura, in quanto i profili del saldo del Fondo di garanzia del TFR presso l’INPS sono già scontati a legislazione vigente, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS e nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che il flusso di contribuzione al Fondo di garanzia del TFR ha fatto registrare una riduzione a seguito dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo medesimo previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 per i datori di lavoro con più di 50 addetti (in relazione ai dipendenti che conferiscono il TFR maturato alla previdenza complementare o che versano il TFR al fondo costituito presso la Tesoreria dello Stato[5]). Rimane, invece, invariata la sua funzione di garanzia su tutti gli accantonamenti di TFR riferiti ad annualità precedenti il 2007, oltre a quelli successivi a tale data per le imprese presso cui sono ancora effettuati gli accantonamenti annuali.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica, in parte coincidente con quanto osservato nella precedente scheda di analisi riferita al medesimo testo[6].

In tale scheda è stato altresì osservato che a seguito dell’applicazione della disposizione in esame l’INPS, pur migliorando formalmente la propria situazione patrimoniale, sostiene immediatamente una spesa a fronte di crediti la cui riscossione risulta differita nel tempo e soggetta a margini di aleatorietà. Di tali fattori occorre tenere conto al fine di valutare la sostenibilità degli interventi in esame, considerando le altre misure che gravano sul medesimo Fondo. Tale sostenibilità va inoltre valutata anche alla luce della effettiva possibilità di garantire l’allineamento temporale tra il complesso delle prestazioni poste a carico del Fondo di garanzia, per effetto della vigente normativa e della proposta in esame, e le fonti di finanziamento del medesimo Fondo previste a legislazione vigente. Si ricorda che detta legislazione prevede l’obbligo di assicurare il pareggio della gestione del Fondo di garanzia del TFR, ricorrendo, se necessario, all’aumento dell’aliquota contributiva di finanziamento a carico dei datori di lavoro[7]. Si osserva, inoltre, che l’aumento delle prestazioni a carico del Fondo recato dalla disposizione in esame potrebbe rendere probabile il ricorso a tale aumento. Pertanto, qualora al contributo si applicasse il regime di deducibilità previsto per i contributi previdenziali obbligatori, la disposizione in esame potrebbe recare una riduzione delle entrate fiscali. Anche in ordine a tali profili sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2

Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza

Normativa vigente: l’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[8] prevede, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011[9], e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma, liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per i parasubordinati presso l’INPS.

La norma autorizza il Ministro del lavoro a rivedere i requisiti di accesso al trattamento di sostegno del reddito previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 per i collaboratori in regime di monocommittenza e all’eventuale ricalcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previo svolgimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un monitoraggio dello stato di attuazione per il 2009 e il primo semestre del 2010, delle disposizioni richiamate. Tali decisioni sono subordinate alla preventiva valutazione del numero delle domande presentate e del numero di quelle accolte, dell’entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità delle risorse residue, rispetto a quelle previste (comma 1).

La norma, inoltre, dispone l’applicabilità anche ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla gestione separata per i parasubordinati della garanzia delle prestazioni previdenziali e assistenziali prevista dall’articolo 2116 del codice civile per i lavoratori dipendenti per il caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente nel pagamento dei relativi contributi[10] (comma 2). Il costo conseguente è coperto mediante il contestuale aumento dello 0,03 per cento (da 0,22 a 0,25 punti percentuali) dell’aliquota aggiuntiva per la maternità dovuta dagli iscritti alla gestione separata per i parasubordinati in base all’articolo 7 del DM 12 luglio 2007 (comma 3).

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, precisa che la disposizione comporta un maggiore onere, non quantificato, per il 2010, che non risulta coperto in quanto si fa riferimento all’utilizzo di risorse dell’esercizio finanziario 2009, che è chiuso ed i cui effetti finanziari sono già inglobati nei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai successivi commi 2 e 3, la relazione tecnica quantifica il maggiore onere in 4,7 milioni di euro nel 2010, 5,4 milioni di euro nel 2011 e 5,7 milioni di euro dal 2012. Tali oneri risultano compensati dalla maggiorazione contributiva contestualmente disposta, come risulta dalle tabelle che seguono[11]:

1.       maggiori oneri (comma 2)

(euro)

 

maggiori oneri pensionistici (a)

maggiori oneri per prestazioni temporanee (b)

totale maggiori oneri (a+b)

 

numero pensioni

oneri

numero prestazioni

oneri

numero totale

oneri

2010

340

420.000

1.800

4.320.000

2.140

4.740.000

2011

530

960.000

1.800

4.500.000

2.330

5.460.000

2012

750

1.210.000

1.800

4.500.000

2.550

5.710.000

 

Ai fini della stima degli oneri, sono state considerate le prestazioni pensionistiche contributive (non le supplementari) e le prestazioni temporanee (malattia, maternità, ANF) stimate per il preventivo 2010 della gestione separata, ipotizzando che il 5 per cento di tali prestazioni sia interessato all’automaticità delle prestazioni. Non è stato invece considerato l’eventuale recupero di contributi da parte dell’INPS.

 

2.       maggiori entrate contributive (comma 3)

(euro)

 

contribuenti alla gestione separata che pagano l’aliquota aggiuntiva (art. 7, decreto 12 luglio 2007)

ulteriore aliquota aggiuntiva (*)

 

numero contribuenti

redditi complessivi

 

2010

1.107.918

17.693.700.000

0,03%

2011

1.104.090

17.971.400.000

0,03%

2012

1.114.026

18.514.000.000

0,03%

(*) Il maggior gettito contributivo è pari al maggior onere totale previsto nella tabella 1

 

Si segnala che il Ministero del lavoro, nel citato allegato alla relazione tecnica, esprime la propria contrarietà ad un tale inasprimento del costo del lavoro nell’attuale fase congiunturale.

 

Al riguardo, pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati necessari alla quantificazione dell’onere recato dal comma 2, si segnala che, sulla base degli elementi forniti in relazione al successivo comma 3, non appare pienamente dimostrata la capacità di compensare tali maggiori oneri mediante un aumento fino alla misura di 0,25 punti percentuali dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 7 del DM 12 luglio 2007.

Infatti, la relazione tecnica si attesta sull’ipotesi di aumento massimo dell’aliquota (0,25 per cento) laddove il testo prevede un intervallo di variazione dell’aliquota da 0,22 a 0,25 punti percentuali. Inoltre, pur applicando i parametri riportati dalla relazione tecnica, si evidenzia una lieve scopertura del maggior onere quantificato per gli anni 2011 e 2012.

In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

 

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

La norma prevede, limitatamente al biennio 2010-2011 e nei limiti delle risorse autorizzate dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008[12], la possibilità di aumentare da 52 a 78 settimane il periodo massimo di fruizione della cassa integrazione guadagni ordinaria non edile.

 

La relazione tecnica sottolinea preliminarmente che la disposizione, come formulata, introduce diritti soggettivi, come tali non comprimibili entro un limite di spesa in considerazione del fatto che l’accesso al trattamento non è espressamente riconducibile ad uno schema concessorio che vincoli al rispetto di risorse predeterminate.

La relazione tecnica precisa inoltre che l’indicazione in 300 milioni di euro annui quale maggiore onere riportata nell’allegato redatto dal Ministero del lavoro risulta sottostimata, in quanto elaborata sulla base di un utilizzo delle attuali durate massime per trattamento ordinario di integrazione salariale basato su tassi di ricorso effettivi riferiti all’anno di competenza 2008, che non risulta significativo rispetto all’attuale situazione (2009-2010) e al comportamento delle imprese ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite.

In una precedente nota depositata dalla Ragioneria Generale dello Stato nella seduta del 16 marzo 2010 della XI Commissione, l’onere recato dalla disposizione è stimato in prima approssimazione in 500 milioni di euro annui, in termini di indebitamento netto, e in circa 850 milioni di euro annui, in termini di saldo netto da finanziare per l’inclusione degli oneri relativi al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Con riferimento alla copertura di tale maggiore onere mediante l’utilizzo dei limiti di spesa previsti dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 per il finanziamento degli interventi contestualmente disposti, la relazione tecnica precisa che l’utilizzo di tali risorse presupporrebbe la completa soppressione degli istituti, già in erogazione nel corso del 2010 (ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e potenziamento dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi, anche nel settore dell’artigianato e dell’apprendistato in genere, non tutelati dalla cassa integrazione)[13].

 

 

Al riguardo si rileva che, sulla base degli elementi contenuti nella relazione tecnica, nonostante sia prevista l’attribuzione dei benefici entro un limite di spesa, l’effettivo rispetto di quest’ultimo è subordinato dalla stessa relazione tecnica ad un procedimento di tipo concessorio, che attualmente non è espressamente disciplinato dal testo. Va, peraltro, considerato che - secondo le indicazioni della relazione tecnica - non dovrebbero sussistere risorse, a valere sui predetti limiti di spesa, nell’esercizio 2010.

 

ARTICOLO 4

Misure previdenziali in favore degli operai agricoli

Normativa vigente: gli elenchi nominativi trimestrali, compilati dall’INPS indicano le giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli a tempo determinato (OTD) presso ciascun datore di lavoro. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’INPS provvede a compilare e pubblicare l’elenco nominativo annuale nel quale le giornate dichiarate dai datori di lavoro sono corrette e integrate sulla base di risultanze di accertamenti ispettivi e di altra idonea documentazione probatoria. L’iscrizione in tali elenchi per periodi di tempo predeterminati risulta un requisito essenziale per il godimento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, quali, ad esempio la pensione di anzianità e l’indennità di malattia.

La norma dispone:

-          la notificazione degli elenchi nominativi annuali e trimestrali alle scadenze e secondo le modalità previste dai commi 2 e 4 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510/1996[14] (comma 1);

-          a partire dalle giornate lavorative relative al 2010, la notifica dell’elenco nominativo annuale ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo (comma 2);

-          la soppressione, a decorrere dal 1° giugno 2010, degli elenchi nominativi trimestrali (comma 3);

-          la pubblicazione sul sito internet dell’INPS di appositi elenchi nominativi trimestrali nel caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale (comma 4).

Agli eventuali maggiori oneri a carico dell’INPS conseguenti all’espletamento delle attività previste dalle disposizioni in esame, l’istituto provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come risulta dall’allegato alla relazione tecnica, la disposizione è volta a rendere più efficiente e più efficace la procedura di accertamento e riscossione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli per la manodopera dipendente occupata. Essa, avendo carattere esclusivamente organizzativo, non determina alcun riflesso né sul gettito contributivo né sulle prestazioni previdenziali relative ai lavoratori agricoli.

 

Al riguardo, alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, non si hanno rilievi da formulare per quanto di competenza.

 

ARTICOLO 5

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni

La norma dispone che il Ministro del lavoro, con proprio decreto, provvede all’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009.

Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo.

Dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

La nota della RGS depositata presso la XI Commissione nella seduta del 16 marzo 2010 precisava che, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, è stata già avviata la procedura di emanazione del regolamento di istituzione del Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni, con il recepimento degli accordi intervenuti tra le parti sociali il 9 ottobre e l’11 dicembre 2009. Il Ministero del lavoro ha già elaborato uno schema di regolamento sul quale la Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il proprio assenso, subordinatamente a modifiche del testo proposto, con nota n. 15029 del 5 marzo 2010. Sulla base di tali premesse, la RGS riteneva che la disposizione in esame dovesse essere stralciata.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, con particolare riferimento allo stato del procedimento riguardante l’emanazione del regolamento che recepisce gli accordi tra le parti sociali del settore delle assicurazioni e ai relativi contenuti. Tali informazioni appaiono necessarie al fine di verificare se possano determinarsi effetti di minor gettito connessi alla deducibilità dei contributi a carico dei datori di lavoro.

 

 



[1] Cfr. la Scheda di analisi n. 91/XVI legislatura.

[2] Tale Fondo si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20 per cento della retribuzione, elevato allo 0,40 per cento per i dirigenti delle aziende industriali. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

[3] L’accesso all’erogazione a carico del Fondo è condizionato alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro di almeno quattro mensilità.

[4] Nell’Allegato del Ministero del lavoro si giunge a tale quantificazione sulla base di: una retribuzione lorda annua 2010 (Programma Stabilità Italia 2010) pari a 27.262 euro; un trattamento medio lordo (6 mensilità) pari a 12.116 euro; un importo di ritenute previdenziali e assistenziali INPS a carico del lavoratore di 1.150 euro; di un trattamento medio netto previsto dall’ipotesi in esame di 10.966 euro.

[5] Legge n. 296/2006.

[6]Scheda di analisi n. 91/XVI legislatura.

[7] Cfr. la nota 2.

[8] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[9] Si segnala che tale misura ha avuto applicazione anche nel 2009 sia pure facendo riferimento a parametri più restrittivi e prevedendo la liquidazione della somma per un ammontare inferiore.

[10]L’estensione opera solo se i collaboratori operano in regime di monocommittenza e non sono titolari dell’obbligazione contributiva.

[11] Cfr. l’Allegato alla relazione tecnica.

[12] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/2009. Il comma 1 dell’articolo 19 preordina, nell’ambito del Fondo per l’occupazione, i limiti di spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 al finanziamento di interventi di sostegno del reddito individuati, in favore di diverse categorie di lavoratori, dal medesimo articolo 19. Il successivo comma 8 fa riferimento alla procedura di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, attuata, per l’anno 2010, dalla legge finanziaria 2010.

[13] La relazione tecnica, a tale proposito, riprendendo quanto affermato nell’allegato dal Ministero del lavoro, sottolinea il contrasto tra tale modalità di copertura e quanto indicato per il 2010 dal precedente articolo 2, comma 1, nel quale si fa riferimento ad un pieno utilizzo delle medesime risorse, con particolare riguardo all’estensione della tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto.

[14] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.