Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2008-A/R) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza
Riferimenti:
AC N. 2008/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 284
Data: 09/03/2011
Descrittori:
AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA   DIRITTI CIVILI E POLITICI
MINORI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2008-A/R

 

 

 

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

 

 

 

 

 

 

N. 284 – 9 marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

A.C.

 

2008-A/R

Titolo breve:

 

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite I e XII

Relatori per le

Commissione di merito:

 

Calabria (per la I Commissione) e Castellani (per la XII Commissione)

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite I e XII

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-7. 2

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.. 2

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

È oggetto della presente Nota il testo predisposto dalle Commissioni I e XII e approvato con emendamenti nella seduta dell’8 marzo 2011.

Il precedente testo unificato (frutto dell’abbinamento dell’A.C. 2008, di iniziativa governativa, e di altre proposte di legge di contenuto analogo) è stato licenziato dalle Commissioni di merito nella seduta del 23 settembre 2009 ed è stato successivamente rinviato dall’Assemblea alle Commissioni in data 7 ottobre 2009.

Il testo in esame non è corredato di relazione tecnica. Si ricorda che il disegno di legge governativo (A.C. 2008) è corredato di relazione tecnica[1], la quale risulta solo parzialmente utilizzabile con riferimento al nuovo testo in esame.

Quest’ultimo, infatti, contiene significative modifiche rispetto al testo precedente[2]: in particolare, mentre il testo originario prevedeva l’istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, quello in esame prevede l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (articoli 1, 2, 5 e 7), per il cui funzionamento è previsto un fondo dotato di 0,75 milioni di euro nel 2011 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Di seguito, si dà conto delle disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-7

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Le norme dispongono:

a)      l’istituzione dell’Autorità garante, organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica (articoli 1 e 2, comma 1).

La norma istitutiva dell’Autorità è stata introdotta dall’Assemblea con un apposito emendamento, che ha sostituito la figura del Garante con quella dell’Autorità garante. Come è stato esplicitato dalla presidenza delle Commissioni, in data 22 febbraio 2011, le parti del provvedimento già approvate dall’Assemblea non sono oggetto di modifica;

b)     la durata del mandato, pari a quattro anni con possibilità di riconferma per una sola volta. Nel caso in cui l’Autorità garante sia un dipendente pubblico, la norma prevede il collocamento fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato (articolo 2, commi 2 e 3);

c)      il riconoscimento all’Autorità garante di un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri  e comunque nei limiti della spesa autorizzata dal successivo articolo 7, comma 2 (articolo 2, comma 4).

In base a quanto disposto dal successivo articolo 7, comma 2, l’onere per il compenso all’Autorità garante è valutato nel limite massimo di 200.000 euro annui;

d)     i compiti svolti dall’Autorità garante, tra cui la collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti (articolo 3).

Inoltre, il Garante promuove l’attuazione degli strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; collabora con le reti internazionali dei Garanti; assicura forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali operanti in tale campo; verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e all’istruzione anche nei periodi di ricovero in reparti pediatrici di strutture sanitarie; esprime il parere sul Piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva[3]; segnala al Governo, alle regioni e agli enti locali tutte le iniziative opportune per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; esprime il parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo[4]; formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età; promuove iniziative nazionali di sensibilizzazione; può diffondere prassi o protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudiziarie, dagli ordini professionali e dalle amministrazioni competenti; promuove iniziative per lo sviluppo nei minori di capacità critiche e nei media di una maggiore sensibilità e responsabilità nei confronti dei minori stessi; riferisce alle Camere sull’attività svolta; può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuove studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza;

e)      la possibilità per le regioni di istituire garanti regionali, rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e di adolescenza (articolo 3, comma 6);

f)       l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali, ove istituiti, o da figure analoghe. Tale Conferenza, convocata su iniziativa dell’Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali, promuove l’adozione di linee d’azione comuni in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nonché individua forme di scambio di dati ed informazioni sulla condizione dei minori di età (articolo 3, commi 7 e 8);

g)      la possibilità di richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi soggetto pubblico ed ente privato; di accedere a strutture pubbliche e private ove siano presenti minori; di effettuare visite nei centri per la giustizia minorile[5] e di accedere a banche dati ed archivi (articolo 4);

h)       l’istituzione dell’Ufficio dell’Autorità garante, con sede in Roma, posto alle dipendenze dell’Autorità garante. L’Ufficio è composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale. La norma rinvia ad un successivo D.M. l’adozione delle norme concernenti l’organizzazione e la gestione delle spese. Tali spese, che riguardano l’espletamento dei compiti dell’Autorità e le attività connesse e strumentali nonché il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consigli dei ministri (articolo 5). Il relativo onere è valutato in 0,75 milioni di euro nel 2011 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012[6] (articolo 7, comma 1);

i)        la possibilità per chiunque di rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso il numero telefonico di emergenza 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti (articolo 6).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario dell’A.C. 2008 precisa che il limite di 200.000 euro annui quale compenso del Garante corrisponde al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, in ordine alle modifiche introdotte rispetto al testo in precedenza esaminato dalla Commissione Bilancio[7], si osserva che - in mancanza di una relazione tecnica - non appare possibile verificare la congruità dell’onere indicato dal testo con riferimento all’istituzione e al funzionamento dell’Autorità garante (per esempio: attività istituzionale, personale, immobili da destinare alla sede, uffici di segreteria, spese di cancelleria, software e strumenti informatici, mezzi di comunicazione). Appare quindi necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere indicato dal testo. In particolare, andrebbero - fra l’altro - precisati i profili organizzativi e strutturali, chiarendo i collegamenti tra l’Autorità e l’Ufficio ad essa specificamente dedicato cui fa riferimento il testo. Quanto alla dotazione organica indicata, andrebbe precisato se la stessa esaurisca le esigenze di personale da destinare all’insieme dei compiti attribuiti all’Autorità, nonché al funzionamento della stessa. Inoltre andrebbero forniti elementi circa gli oneri di carattere retributivo, con particolare riferimento al regime contrattuale applicabile al personale.

Quanto alle norme già contenute nel precedente testo, si ribadiscono le osservazioni formulate in occasione dell’esame  presso la Commissione Bilancio[8]. In particolare:

a)     l’articolo 2, comma 4, vincola la misura del compenso dell’Autorità garante a quella del compenso di un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. D’altra parte, la stessa norma richiama il limite di spesa di 200.000 euro annui previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Non appare chiaro, quindi, quale sarà il parametro di riferimento nel caso in cui il compenso del Capo dipartimento sia aumentato in sede di rinnovo contrattuale. Andrebbe pertanto verificata la compatibilità della previsione di un limite di spesa rispetto al parametro retributivo indicato dal testo;

b)     la possibilità di contattare l’Autorità garante attraverso numeri telefonici di pubblica utilità lascia presupporre la gratuità per il cittadino utente (articolo 6). La norma tuttavia non indica le modalità di copertura della corrispondente maggiore spesa a carico della amministrazione (si ricorda che la copertura disposta dall’articolo 7, comma 1, è esplicitamente connessa agli oneri di cui all’articolo 5).

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,si osserva quanto segue.

 

L’articolo 5, comma 3,dispone che le spese per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato con riferimento all’articolo 7 per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 5, si osserva, dal punto di vista formale, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituisce uno stato di previsione, ma presenta un proprio bilancio autonomo.

 

L’articolo 7, comma 1 dispone che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, pari a 750.000 euro per l’anno 2011 e a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede: quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 220 del 2010, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

L’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha disposto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Attualmente, alla dotazione del fondo si provvede con la tabella C allegata alla legge di stabilità.

 

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari opportunità) si osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l’anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 17,156 milioni di euro per l’anno 2011.

Da un’interrogazione effettuata mediante la banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il capitolo 2108 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono allocate le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presenta, per l’anno 2011, una disponibilità di competenza pari a 11,639 milioni di euro.

Appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, si osserva che il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità, seppure privo di una apposita voce programmatica.

 

L’articolo 7, comma 2 dispone che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 4, valutato nel limite massimo di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2011 si provvede, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220; e a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione delle proiezioni per l’anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell’ambito del programma  “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, ha disposto, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Attualmente, alla dotazione del fondo si provvede con la tabella C allegata alla legge di stabilità.

 

Al riguardo, in relazione all’utilizzo delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche della famiglia), si osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l’anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 51,475 milioni di euro per l’anno 2011 e di 52,536 milioni di euro per l’anno 2012.

Con riferimento all’anno 2011, si osserva che da un’interrogazione effettuata mediante la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dove sono allocate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, presenta una disponibilità di competenza pari a 33,332 milioni di euro.

Appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 19, comma 3, e all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, si rinvia alle osservazioni svolte in precedenza in relazione alle modalità di copertura del comma 1 dell’articolo 7 in esame.

Dal punto di vista formale si rileva che la norma necessita di un coordinamento laddove l’onere di cui al comma 2 dell’articolo 4 viene nello stesso tempo configurato quale previsione e limite massimo di spesa.

 



[1] Tale relazione tecnica, pur riferita al solo disegno di legge n. 2008, risultava utilizzabile anche con riferimento al testo unificato in questione (licenziato dalle Commissioni e successivamente rinviato dall’Assemblea all’esame delle medesime Commissioni in data 7 ottobre 2009).

[2] Si ricorda che il testo a suo tempo elaborato dalle Commissioni di merito è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nelle sedute del 23 e del 29 settembre 2009 (v. Nota di verifica n. 97 del 23 settembre 2009).

[3] Articolo 1 del DPR n. 103/2007.

[4] Articolo 44 della Convenzione di New York.

[5] Articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 272/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

[6] La copertura è realizzata, per il 2011, a valere delle disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al quale, sulla base del comma 3 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 223/2006, è assegnata la somma di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per gli anni successivi, alla copertura si provvede a valere sui fondi speciali.

[7] V. Commissione Bilancio - sedute del 23 e del 29 settembre 2009.

[8] V. nota precedente.