Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1961 - DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
Riferimenti:
AC N. 1961/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 45
Data: 10/12/2008
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 171 DEL 09-DIC-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1961

 

Misure urgenti per il rilancio competitivo

del settore agroalimentare

 

(DL 171/2008 - approvato dal Senato – A.S. 1175)

 

 

 

 

 

N. 45 – 10 dicembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1961

Titolo breve:

 

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

XIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Nola

Gruppo:        

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XIII Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di Verifica n. 45

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Promozione del sistema agroalimentare all’estero.. 3

ARTICOLO 1-bis. 6

Fondo di solidarietà.. 6

ARTICOLO 1-ter.. 7

Proroga di agevolazioni previdenziali7

ARTICOLO 2. 10

Termine per l’utilizzo del contingente di biodiesel defiscalizzato.. 10

ARTICOLO 3, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis.. 12

Attività dell’EIPLI12

ARTICOLO 3, commi 4-5. 17

Attività dell’Ente irriguo umbro toscano.. 17

ARTICOLO 3, comma 5-ter.. 18

Contratti di somministrazione lavoro.. 18

ARTICOLO 4. 19

Chiusura degli interventi cofinanziati UE pesca e acquacoltura.. 19

ARTICOLO 4-bis.21

Differimento del termine in materia di allevamento di animali da pelliccia.. 21

ARTICOLO 4-ter.. 22

Concessioni di acqua ad uso acquacoltura.. 22

ARTICOLO 4-quater.. 22

Semplificazioni per le imprese agricole. 22

ARTICOLO 4-quinquies. 23

Iscrizione al registro dei pescatori marittimi23

ARTICOLO 4-septies.. 24

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni24

ARTICOLO 4-octies. 25

Contrasto degli incendi boschivi25

ARTICOLO 4-novies. 25

Esclusione dei piani di gestione forestale dalla VAS. 25

ARTICOLO 4-undecies. 26

Misure per fronteggiare i danni derivanti dalla malattia della vite. 26

ARTICOLO 4-duodecies.. 28

AGEA, Agecontrol e società controllate dal Ministero delle politiche agricole e forestali28


PREMESSA

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Il testo originario (A.S. 1175) è corredato di relazione tecnica, riguardante gli articoli 3 e 4; essa risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha trasmesso documentazioni integrative, delle quali si darà conto nella presente nota.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica e dalle documentazioni richiamate, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(milioni di euro- importi arrotondati)

Disposizione

Materia

2008

2009

2010

2011

Art. 1-bis

Incremento Fondo di solidarietà incentivi assicurativi

65

-

-

-

Art. 1-ter

Proroga agevolazioni previdenziali aree svantaggiate

-

60

-

-

Art. 3   c. 1

Contributo all’Ente irriguo Puglia Lucania Irpinia (EIPLI)

5,6

-

-

-

Art. 3   c. 3-bis

Proroga termine per il riordino dell’EIPLI

 

 -

0,2

0,05

-

Art. 3  cc. 4-5

Proroga attività dell’Ente irriguo Umbria Toscana

-

0,27

-

-

Art. 3   c. 5-ter

Somministrazione di lavoro presso il Ministero agricoltura

-

1,8

-

-

Art.  4

Chiusura interventi UE 1994/1999 pesca e acquacoltura  (SFOP)

50(*)

-

-

-

Art. 4-undecies

Erogazione di risarcimenti per la malattia della vite

10

-

-

-

                                  (*) Il testo non precisa l’esercizio finanziario al quale l’onere si riferisce. Sul punto

                            si rinvia all’apposita scheda nella parte successiva della presente nota.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Promozione del sistema agroalimentare all’estero

Normativa vigente: I commi 1088, 1089 e 1090 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 recavano benefici fiscali per la promozione pubblicitaria di prodotti agricoli ed agroalimentari all’estero.

In particolare, il comma 1088 escludeva dalla base imponibile delle imprese il 25 per cento del valore degli investimenti in promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, in mercati esteri, eseguiti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (periodo d’imposta 2007) e nei due periodi d’imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.

Il comma 1089 elevava la misura dell’esclusione al 35 per cento del valore degli analoghi investimenti effettuati da consorzi o raggruppamenti d’imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, ed al 50 per cento del valore degli investimenti riguardanti prodotti ad indicazione geografica od oggetto di intese di filiera.

Il successivo comma 1090 disponeva l’applicazione dei benefici anche per le imprese o le attività di lavoro autonomo in esercizio da meno di tre anni e la possibilità per gli imprenditori agricoli, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile IRES od IRPEF, di beneficiare di un credito d’imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089, per le medesime finalità. Rinviava, inoltre ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità applicative dei commi 1088 e 1089, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Le norme, nel testo originario del decreto, sostituiscono integralmente i commi 1088 e 1089 dell’articolo 1, della legge n. 296 del 2006 e modificano parzialmente il successivo comma 1090.

In particolare, sostituendo il comma 1088, prevedono che alle imprese che producono i prodotti agroalimentari di cui all’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea ed alle piccole e medie imprese che producono prodotti alimentari non ricompresi in tale Allegato, anche se costituite in forma cooperativa, sia riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito d’imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi finalizzate a promuovere l’acquisto o il consumo di un determinato prodotto agricolo o  agroalimentare di qualità, purché non riferiti alla promozione di un singolo marchio commerciale o direttamente ad una singola impresa. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati in eccedenza alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.

Il nuovo comma 1089 prevede che per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari diversi da quelli compresi nel suddetto Allegato I il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti degli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis ) di cui al regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

La modifica al comma 1090 è volta ad escludere dai benefici di cui sopra i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché ad eliminare la possibilità per gli imprenditori agricoli di fruire, in alternativa alla defiscalizzazione degli investimenti, di un credito d’imposta di importo pari ad un terzo del beneficio.

 

La relazione tecnica al testo originario del decreto legge non considera le disposizioni. Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione si precisa che la modifica dei commi da 1088 a 1090 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 si rende necessaria in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione nei termini recepiti dalle modifiche apportate nel decreto in esame. Appare pertanto urgente rendere operativo il beneficio nel corso del 2008 al fine di evitare la perdita delle relative risorse stanziate.

 

Nella Nota del 18 novembre 2008 di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato, il Dipartimento delle finanze del MEF ha evidenziato che le modifiche proposte dall’articolo 1 del testo originario del decreto legge non generano effetti aggiuntivi in termini di gettito, in quanto non modificano il comma 1090, nelle parti in cui, rispettivamente, fissa un onere di spesa nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e  rinvia ad un successivo decreto le modalità applicative del beneficio.

In una Nota pervenuta al Senato lo stesso 18 novembre 2008, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato altresì che lo stanziamento disponibile di competenza per il 2009 ammonta a circa 30,9 milioni di euro per effetto di una riduzione apportata dal decreto legge n. 112 del 2008.

 

Il Senato ha modificato l’articolo 1 in esame. In particolare, le principali differenze rispetto al testo iniziale concernono l’estensione del beneficio del credito d’imposta ai consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 53 della legge n. 128 del 1998 e dell’articolo 19 della legge n. 164 del 1992, e l’espressa indicazione che il beneficio del credito d’imposta opera nei limiti delle risorse fissate dal comma 1090 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il decreto attuativo individui modalità idonee, da un lato, a consentire il rispetto dei limiti di spesa originariamente fissati dal comma 1090 della legge n. 296 del 2006 e, dall’altro, a garantire l’utilizzo di tali risorse nel rispetto delle finalità previste dalle norme stesse, tenuto conto sia delle modifiche operate dal testo iniziale del decreto alla struttura originaria dell’agevolazione fiscale, sia dell’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, introdotto dal Senato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione in esame prevedE, esplicitamente - in seguito ad una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 25 novembre 20008 - alle lettere a) e b) dell’alinea art. 1 che i crediti d’imposta sono riconosciuti nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1090 della legge n. 296 del 2006, che allo scopo destinava 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Ciò premesso, appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’adeguatezza delle risorse iscritte in bilancio rispetto dell’impegno di spesa precedentemente quantificato. Tali risorse, infatti, relativamente all’esercizio finanziario 2009, sono state ridotte in seguito ai tagli lineari disposti sugli stanziamenti di bilancio da precedenti provvedimenti legislativi. In particolare, si ricorda che le risorse iscritte sul capitolo n. 3884 del ministero dell’economia e delle finanze, in forza della relativa autorizzazione legislativa di spesa sopra citata ammontano, per l’anno 2009, come indicato nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1210) a 30.899.211 euro.

 

ARTICOLO 1-bis

Fondo di solidarietà

La norma, introdotta dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro, per l’anno 2008, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del d.lgs. 102/2004[1]. Dispone, inoltre, che al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all’art. 12 della legge n. 910/1966[2].

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma prevede l’incremento, per l’anno 2008, del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi – di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, nella misura di 65 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all’articolo 12 della legge n. 910 del 1966.

 

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 910 del 1996, è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. La durata del Fondo, più volte prorogata, è stata fissata, da ultimo, ai sensi del comma 2, dell’articolo 26, del decreto-legge n. 248 del 2007, al 31 dicembre 2008.

Il Fondo del quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura è un fondo fuori bilancio con le caratteristiche dei fondi di rotazione come disposto ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003. Come indicato dal conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 2008, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2008, il fondo reca una disponibilità di 75.278.766,81 euro.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche alla luce dell’imminente chiusura del Fondo, salvo eventuali ulteriori proroghe, le disponibilità che residuano sul suddetto Fondo.

Con riferimento alla formulazione della norma di copertura si segnala l’opportunità, trattandosi di risorse fuori bilancio, di prevedere, in conformità alla legislazione contabile vigente, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo di solidarietà – incentivi assicurativi istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

A tale proposito si ricorda che la procedura del previo versamento all’entrata era prevista dalle precedenti norme (articolo 69, comma 12, della legge n. 289 del 2002, e articolo 10, comma 9 del decreto-legge n. 35 del 2005) che prevedevano l’utilizzo, in difformità rispetto alle finalità originarie, del suddetto fondo.

 

ARTICOLO 1-ter

Proroga di agevolazioni previdenziali

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2006[3] ha disposto, per il periodo 2006-2008, la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli in relazione al proprio personale dipendente[4] nella misura del 75 per cento, con riferimento ai territori montani particolarmente svantaggiati, e del 68 per cento, con riferimento alle zone agricole svantaggiate.

La norma, introdotta dal Senato, dispone la proroga fino al 31 marzo 2009 delle agevolazioni contributive in esame.

All’onere, pari a 60 milioni di euro nel 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 296/2006. Si tratta, in particolare, della riduzione, per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari[5]; per 25 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa disposta in favore del fondo «Made in Italy»[6]; per i restanti 25 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa relativa alla concessione di un credito di imposta per imprenditori agricoli[7], di cui all’articolo 1, comma 1075 della medesima legge n. 296/2006[8].

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha confermato l’esistenza delle disponibilità utilizzate per la copertura delle minori entrate contributive in esame[9], si segnala che, a fronte di minori entrate di natura corrente, le risorse poste a copertura risultano essere in gran parte[10] in conto capitale[11], realizzando in tale modo una dequalificazione della spesa in deroga ai criteri generalmente adottati.

Con riferimento, inoltre, all’incremento del Fondo per il Made in Italy, in considerazione dello sviluppo del finanziamento nel triennio in termini di cassa (per ammontari pari a 10 milioni di euro nel 2007, 21 milioni di euro nel 2008 e 26 milioni di euro nel 2009, sia sul fabbisogno che sull’indebitamento netto, a fronte di un’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro nel 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009), appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad escludere che l’ammontare di 26 milioni di euro scontato nel 2009 non corrisponda ad impegni già assunti nel biennio precedente.

Infine, con riferimento alla quota di copertura realizzata a valere sulle risorse destinate al credito di imposta nel settore agricolo (comma 1075 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007), si segnala che la norma richiamata non reca propriamente un’autorizzazione di spesa ma una riserva, pari a 10 milioni di euro nel 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, delle disponibilità complessive del credito di imposta previsto dalla medesima legge al comma 271 per le imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alle aree del Mezzogiorno, la cui copertura era disposta nell’ambito della manovra complessiva di finanza pubblica per il 2007. Pertanto, la riduzione di tale riserva per il settore agricolo sembrerebbe avere come risultato quello di rendere disponibili ulteriori risorse per il credito di imposta per gli altri settori e non quello di liberare risorse per la copertura di altre tipologie di spesa.

Con riferimento ai profili di quantificazione, l’ammontare dell’onere indicato dalla disposizione appare coerente con la quantificazione fornita in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 2/2006.

 

Con riferimento ai profili di copertura fianziaria, si osserva che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, recante agevolazioni contributive in materia previdenziale, sembrano avere natura di parte corrente, potendosi determinare quindi, come già rilevato, effetti di dequalificazione della spesa. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse delle quali si prevede l’utilizzo, si segnala che le riduzioni disposte dalla norma appaiono formulate sulla base della spesa autorizzata dalle relative disposizioni di legge, alle quali tuttavia non corrispondono conformi stanziamenti di bilancio. Questi, infatti, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2009 (Atto Senato n. 1210), risultano inferiori rispetto a quelle che in forza delle relative autorizzazioni legislative di spesa si sarebbero dovuti iscrivere. Tale differenza può essere imputata ai tagli lineari previsti da alcuni provvedimenti di spesa, tra cui il decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle disponibilità di bilancio dei suddetti capitoli, dal momento che durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 26 novembre 2008, il rappresentante del Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In particolare, si segnala che:

le risorse di cui all’articolo 1, comma 289, recante un credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari, sono iscritte nel capitolo 3883 del ministero dell’economia, che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1210) reca una dotazione di competenza per l’anno 2009 pari a 7.724.803 euro, a fronte dei 10 milioni di euro del quale è previsto l’utilizzo dalla norma in esame;

le risorse di cui all’articolo 1, comma 936, relative all’incremento del fondo Made in Italy in favore dei prodotti tessili cardati, sono iscritte nel capitolo 7481 del ministero dello sviluppo economico che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1210) reca una dotazione di competenza per l’anno 2009 pari a 23.938.751 euro, a fronte dei 25 milioni di euro del quale è previsto l’utilizzo dalla norma in esame;

le risorse di cui all’articolo 1, comma 1075, recante un credito di imposta per imprenditori agricoli, sono iscritte nel capitolo 7806 del ministero dell’economia e delle finanze che sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1210) reca una dotazione di competenza per l’anno 2009 pari a 20.251.609 euro, a fronte dei 25 milioni di euro del quale è previsto l’utilizzo dalla norma in esame;

 

ARTICOLO 2

Termine per l’utilizzo del contingente di biodiesel defiscalizzato

Normativa vigente: l’articolo 22-bis del D.Lgs. 504/1995 (Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi) disciplina[12] il regime fiscale relativo al biodiesel e ad alcuni prodotti derivati dalla biomassa. In particolare, il comma 1 prevede che, nell'ambito di un programma dal 2007 al 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio è applicata un’aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante. Il beneficio è applicato contabilizzando in detrazione la differenza tra l’aliquota applicata al gasolio e l’aliquota ridotta.

Con decreto del Ministro dell'economia sono determinati i requisiti che gli operatori e gli impianti di produzione devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le forme di garanzia che i soggetti partecipanti al programma devono fornire per il versamento del 5 per cento dell’accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non ancora utilizzati (cioè, miscelati o immessi al consumo) al termine dell’anno di assegnazione.

Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora utilizzati sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere utilizzati entro il successivo 30 giugno.

La norma proroga al 30 giugno 2009 il termine per l’utilizzazione (attraverso la miscelazione o l’immissione diretta in consumo) del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008([13]).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La documentazione integrativa trasmessa dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato[14] afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per l’erario rispetto a quelli già previsti dall’articolo 22-bis del D. Lgs. 504/1995. Infatti già tale disciplina prevede la possibilità, per gli operatori beneficiari dell’assegnazione annuale del contingente agevolato, di procedere alla miscelazione o all’immissione al consumo entro il successivo 30 giugno.

Si ricorda che con riferimento all’articolo 2, nel corso dell’esame presso il Senato è stata segnalata l’opportunità che il Governo predisponga apposita relazione tecnica sull'impatto finanziario della norma, tenuto conto che la proroga in esame appare suscettibile di determinare una traslazione all'esercizio 2009 di minori entrate previste nel bilancio per il 2008. In particolare, è stato evidenziato che appare verosimile aspettarsi che gran parte delle minori entrate previste nel bilancio per il 2008 in relazione all'aliquota ridotta dell'accisa sul biodiesel incida sull'esercizio 2009, dal momento che a breve distanza dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 l'assegnazione agli operatori dei quantitativi di biodiesel agevolato per il 2008 non è ancora avvenuta[15].

 

Al riguardo si osserva che – come già rilevato nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato[16] - la norma in esame appare suscettibile di determinare uno slittamento all’esercizio 2009 delle minori entrate iscritte nel bilancio di previsione 2008, tenuto conto del ridotto margine temporale intercorrente fra la data di entrata in vigore della disposizione di proroga e la chiusura dell’esercizio. Si ricorda peraltro che alla norma con cui è stata da ultimo disciplinata la possibilità di posticipare all’anno successivo l’utilizzo del contingente di biodiesel agevolato (articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del DL 159/2007) non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.

Inoltre anche all’atto dell’introduzione del predetto articolo 22-bis[17] non erano stati previsti oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Pertanto l’affermazione del Governo secondo cui “la norma non comporta oneri aggiuntivi per l’erario rispetto a quelli già previsti dall’articolo 22-bis del D. Lgs. 504/1995” non chiarisce a quanto tali oneri aggiuntivi ammontino né in che modo essi risultino distribuiti sulle diverse annualità del programma 2007-2010.

Andrebbero pertanto esplicitate le modalità di iscrizione nelle previsioni tendenziali degli effetti di minore entrata connessi all’applicazione dell’agevolazione in esame, al fine di chiarire a quale esercizio debba essere riferita la quota aggiuntiva di minori entrate determinata dall’incremento del contingente ammesso alla defiscalizzazione.

 

ARTICOLO 3, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis

Attività dell’EIPLI

La norma prevede l’attribuzione all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) di un contributo straordinario di euro 5.600.000 a valere sugli interessi attivi riversati all’entrata del bilancio dello Stato, in base all'art. 26 del DL n. 248/2007[18]. Si dispone, inoltre, che al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio idrico, fino al 31 marzo 2009, il suddetto importo non sia soggetto ad esecuzione forzata (commi 1-3).

L’art. 1, comma 1055, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha originariamente disposto che entro il 30 settembre 2007[19] il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) effettuasse una ricognizione della situazione debitoria dell’ente e definisse con i creditori un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole; ciò al fine di stabilire le procedure amministrative e finanziarie per il suo risanamento, funzionale alla trasformazione in società per azioni[20].

L’art. 2, comma 636, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha incluso l’EIPLI nell’elenco degli enti (di cui all’allegato A alla legge medesima)  da sopprimere, con finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico la norma prevede che gli enti di cui sopra, a decorrere dal 31 dicembre 2008, siano soppressi[21] e che, dal complesso di tali soppressioni - al pari delle altre misure di razionalizzazione di enti pubblici di cui all’art. 2, commi 634-642 - debba derivare un miglioramento dell’indebitamento netto (non inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009[22]). Le norme prevedono inoltre che, in caso d’accertamento di minori economie, si dia luogo ad una riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati[23].

L’art. 26, comma 6, del DL n. 248/2007, ha differito al 30 aprile 2008 la definizione del piano di rientro previsto dalla legge finanziaria 2007, nonché la ricognizione da parte del Ministero delle politiche agricole sull’esecuzione dei progetti finanziati al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo, prosegue la norma, viene versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole, che, nell'ambito delle suddette disponibilità, è autorizzato[24] ad attribuire all’EIPLI un contributo straordinario, per concorrere al proprio risanamento. Il Commissario straordinario dell’Ente viene inoltre autorizzato a prorogare al 31 dicembre 2008[25], nei limiti delle risorse disponibili, i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell’acqua[26].

La norma[27] proroga inoltre, al 31 marzo 2010 la scadenza fissata per l’EIPLI dall’art. 26, comma 1, del DL 112/2008, entro la quale deve essere emanato il regolamento di riordino ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. A tal fine viene stimato un onere di 200.000 euro per il 2009 e di 50.000 euro per il 2010 (comma 3-bis).

L’articolo 26, comma 1, del DL 112/2008 dispone la soppressione, con decorrenza 31 marzo 2009, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino. A detta soppressione sono attribuiti effetti di risparmio.

La norma[28] prevede, infine, che le tariffe relative alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, così come determinate dal comitato di coordinamento in data 29 aprile 2008, entrino in vigore a favore dell’EIPLI il 1° gennaio 2009 (comma 4-bis).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, si limita ad illustrare le finalità della norma. In merito a quanto previsto ai commi 1 e 2 conferma che il contributo straordinario per fare fronte alla gestione ordinaria dell’ente fino al 31 dicembre 2008 è stimato in 5.600.000 euro e che le relative risorse sono reperite a valere sugli interessi attivi riversati ai sensi dell’articolo 26 del DL n. 248/2007.

Nello specifico la RT riferisce che il comma 13 dell’art. 4-bis del DL n. 97/2008 ha differito al 31 dicembre 2008 il termine entro cui il Commissario straordinario de l’EIPLI è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua. In particolare la norma si riferisce al contratto di manutenzione e gestione dell’adduttore del Sinni. La gestione commissariale non è stata, però, in grado di far fronte agli impegni finanziari, sia per la deficitaria situazione di bilancio, sia per la ripresa delle azioni esecutive nei confronti delle proprie risorse, che non consentono atti dispositivi del patrimonio. L’impegno del Governo – prosegue la RT – mira ad evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell’adduttore del Sinni, preso atto dell’elevata esposizione finanziaria, lascino gli impianti liberi da persone e da cose esponendo la regione servita dall’Acquedotto pugliese all’interruzione della distribuzione idrico potabile.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca gli elementi e i dati posti alla base delle quantificazioni indicate dalle norme in esame. Si fa riferimento, in particolare:

·         al maggior onere di 200.000 euro per il 2009 e di 50.000 euro per il 2010 derivanti dalla proroga dell’operatività dell’EIPLI (comma 3-bis);

·         al contributo straordinario di 5,6 milioni di euro a favore del medesimo ente (comma 1).

Tenuto conto, inoltre, della situazione finanziaria dell’EIPLI, andrebbe chiarito se il nuovo termine di entrata in vigore delle tariffe (comma 4-bis) - a suo tempo finalizzata, insieme ad altre specifiche misure, alla definizione del piano di rientro della situazione debitoria dell’EIPLI - possa determinare effetti negativi per il bilancio dell’ente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 assegna un contributo straordinario all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Alla relativa copertura si provvede mediante l’utilizzo di quota parte dell’ammontare degli interessi attivi maturati previsti ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa, si rileva, che la stessa non specifica l’anno in cui è assegnato il contributo straordinario. Questo, infatti, si desume esclusivamente dalla relazione tecnica, che specifica che lo stesso è necessario a far fronte alle gestione dell’Ente fino al 31 dicembre 2008.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, fermo rimanendo che il rappresentante del Governo, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 25 novembre 2008, ne ha confermato la sussistenza, appare opportuno che lo stesso chiarisca se è già stata avviata la procedura prevista dall’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007di riversamento all’entrata e se ne sia già disposta la successiva riassegnazione al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale chiarimento appare necessario dal momento che anche la norma in esame, la quale prevede l’utilizzo delle medesime risorse, ne dispone il previo riversamento all’entrata.

Si ricorda, inoltre, che le somme delle quali è previsto l’utilizzo sono destinate alla corresponsione all’Ente irriguo di un contributo straordinario per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto previsto per il risanamento del bilancio dell’ente stesso. Al riguardo, dal momento che la norma prevede, esplicitamente, che tali risorse non siano più utilizzate per gli scopi previsti dall’articolo 26, comma 6, appare necessario che il Governo chiarisca la difformità tra la finalizzazione originariamente prevista e quella in esame e se il loro l’utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.

In ordine al comma 3-bis si segnala che la norma proroga, esclusivamente per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010 il termine ultimo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la soppressione di alcuni enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità. L’autorizzazione di spesa, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente legislazione contabile, da una apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Al riguardo si rileva, in considerazione sia della natura della spesa autorizzata - volta a coprire gli eventuali oneri derivanti dal mancato ottenimento di quota parte dei risparmi di spesa previsti sensi dell’articolo 26, comma 1 – sia del fatto che i suddetti risparmi, in via prudenziale, non sono stati scontati a legislazione vigente, che la norma possa configurarsi in termini di limite massimo di spesa. A tale proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura dei fondi speciali si segnala che:

l’accantonamento del ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) del quale è previsto l’utilizzo per l’anno 2010, non reca le necessarie disponibilità a meno che il Senato non proceda alla revoca del parere reso sull’atto n. 733;

l’accantonamento del Ministero dell’interno, del quale è previsto l’utilizzo per l’anno 2009, allo stato non reca le specifiche disponibilità. Lo stesso, infatti, reca per il suddetto anno risorse pari a 3.205.000 euro. Tali risorse sono destinate, all’attuazione di una ratifica (in particolare il trattato di PRUM relativo alla cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata). Tali risorse, quindi, sulla base della vigente legislazione contabile, non potrebbero essere utilizzate in difformità salvo che il Governo chiarisca che questo non pregiudicherà l’adempimento  di obblighi internazionali;

Dal punto di vista formale, si segnala che il riferimento all’utilizzo dei fondi relativi al triennio 2008-2010 appare corretto nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2008.

 

ARTICOLO 3, commi 4-5

Attività dell’Ente irriguo umbro toscano

La norma proroga l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano di un anno - per tutto il 2009 – disponendo che al conseguente maggior onere per il medesimo anno, pari a euro 271.240, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del DL n. 202/2005[29] concernente misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (commi 4-5).

L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è un ente di diritto pubblico istituito dalla legge 1048/1961, la quale ne ha previsto una durata trentennale. Tale durata è stata ripetutamente prorogata[30], da ultimo, per tutto il 2008, dall’art.15, comma 5-bis, del DL 81/2007. In relazione a tale proroga, analogamente ai precedenti rinvii, è stato quantificato un onere pari a 271.240 euro.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, ricorda che in assenza di proroga l’Ente irriguo umbro-toscano avrebbe dovuto cessare la propria attività il 7 novembre 2008. Conferma, quindi, sia la quantificazione indicata dalla norma sia l’effettiva disponibilità delle risorse impiegate per la copertura finanziaria (art. 5, comma 3, del DL 202/2005).

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che l’onere appare in linea con le quantificazioni relative alle precedenti proroghe.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 5) si ricorda che l’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 autorizzava la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 2275 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La dotazione del suddetto capitolo, come indicato nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio per l’anno 2009 (Atto Senato n. 1210) è pari a 3.932.452 euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca che l’utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3, comma 5-ter

Contratti di somministrazione lavoro

Normativa vigente: l’articolo 26, comma 7, del DL 248/2007 autorizza il Ministero delle politiche agricole ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso del 2007. La predetta somma di 2 milioni è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al medesimo Ministero.Il testo precisa che tale autorizzazione è finalizzata ad assicurare la continuità di funzionamento dell'amministrazione centrale del Ministero delle politiche agricole.

 

La norma, integrando l’articolo 26, comma 7, del DL 248/2007, estende anche al 2009 la possibilità – da parte del Ministero delle politiche agricole - di utilizzare i contratti di somministrazione. A tal fine viene assegnata al Ministero la somma di 1,8 milioni di euro.

Viene corrispondentemente ridotta per il 2009 l’autorizzazione di spesa relativa al credito d’imposta concesso alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio della certificazione e controllo della qualità. Per il 2009 l’autorizzazione di spesa è pari a 10 milioni di euro.

 

La norma, introdotta dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti, da parte del Governo, in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse previste per il 2009 dall’autorizzazione di spesa relativa al credito d’imposta.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la corresponsione di un credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari. Le suddette risorse, sono iscritte nel capitolo 3883 del ministero dell’economia e delle finanze, che come sopra ricordato con riferimento all’articolo 1-ter  che ne prevedeva l’utilizzo reca una dotazione per l’anno 2009 pari a 7.724.803 euro. Tali risorse, quindi, non sufficienti già per la copertura degli oneri recati dall’articolo 1-ter, sarebbero disponibili solo qualora si procedesse alla soppressione o alla rideterminazione degli oneri di cui al suddetto articolo. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4

Chiusura degli interventi cofinanziati UE pesca e acquacoltura

La norma pone a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie[31] gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è intesa a risolvere  l’emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee inerenti gli interventi cofinanziati dall’Unione europea nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Tali problemi attengono:

Ÿ        alla decisione della Commissione 23 luglio 2008, relativa alla chiusura della programmazione SFOP[32] 1994/1999–Misura spadare, con relativa nota di addebito 29 agosto 2008 di richiesta di restituzione al bilancio comunitario della somma di 7.762.066 euro (a ciò va aggiunta la quota nazionale di pari importo per un totale di euro 15.524.012);

Ÿ        al residuo da reintegrare  (situazione accrediti/impegni) per le anticipazioni “quota comunitaria” ai sensi del DL 644/1996, calcolate dalla RGS per il programma SFOP-obiettivo 1, periodo 1994-1999, per un totale di circa 35 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 1 del DL 644/1996 (Utilizzo delle risorse assegnate dall'UE per l'attuazione degli interventi comunitari) – richiamato dalla RT – prevede la possibilità di utilizzare le anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia. In particolare, il Fondo è stato autorizzato ad anticipare la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle predette amministrazioni centrali, con oneri a totale carico dei beneficiari. Per tali erogazioni il Fondo interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Le somme anticipate dal Fondo per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione a titolo di saldo dei medesimi programmi.

 La norma in esame eviterà - secondo la RT - il blocco degli interventi SFOP 2000-2006, sempre da attivare mediante cofinanziamento europeo e in scadenza entro la fine del 2008.

 

La documentazione integrativa trasmessa dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato[33] afferma, in ordine all’effettiva sostenibilità della riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, che la copertura finanziaria dell’intervento in esame è stata individuata nell’ambito delle economie registrate a valere sulle chiusure delle precedenti programmazioni comunitarie, senza alcun pregiudizio per gli impegni di spesa riguardanti la programmazione in itinere.

Con riferimento all’entità dell’onere – la cui quantificazione (circa 50,5 milioni, come indicato dalla RT) non risulta pienamente coincidente con la copertura prevista dalla norma (50 milioni) -, la documentazione integrativa trasmessa dal Governo precisa che essa ammonta complessivamente a 50,6 milioni di euro, tenuto conto di tutti i programmi relativi al settore pesca e compreso, altresì, l’ammontare presunto delle pendenze giudiziarie in corso.

 

Al riguardo, nel confermare – come già chiarito nel corso dell’esame presso il Senato – che il Governo ha rilevato una difformità, sia pure di misura marginale, fra l’onere complessivo derivante dalla norma (50,6 milioni di euro) e quello indicato dal testo (50 milioni), si rinvia a quanto di seguito osservato in ordine alla copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle spesa autorizzata, si rileva che la disposizione non indica esplicitamente l’esercizio finanziario al quale si riferiscono gli oneri. Questo può desumersi essere il 2008, data l’urgenza secondo cui, come si evince nella relazione tecnica, debba provvedersi alla restituzione delle somme previste dalla norma al bilancio comunitario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Un analogo chiarimento, appare opportuno con riferimento alle ragioni per le quali l’autorizzazione di spesa sia formulata in termini di previsione di spesa, e non di limite massimo dal momento che la relazione tecnica prevede la quantificazione dell’onere sulla base “ della sommatoria degli importi risultanti sulla nota di addebito comunitaria “Misura Spadare» e dalla situazione finanziaria dell’attuazione accrediti/impegni risultante dalla verifica effettuata dall’IGRUE relativamente al programma SFOP 1994-1999”.

A tale proposito si ricorda che da una nota depositata dal rappresentante del Governo durante l’esame in prima lettura al Senato, nella seduta del 25 novembre 2008, si evince che l’ammontare complessivo dell’onere ammonterebbe a 50,6 milioni di euro

Con riferimento all’effettiva sostenibilità dell’utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5, della legge n. 183 del 1987, si ricorda che da una nota depositata dal rappresentante del Governo durante l’esame in prima lettura al Senato, nella seduta del 25 novembre 2008, si evince che la copertura è stata individuata nell’ambito delle economie registrate a valere sulle chiusure delle precedenti programmazioni comunitarie, senza, quindi, determinare alcun pregiudizio per gli impegni di spesa connessi alla programmazione non ancora conclusa.

 

ARTICOLO 4-bis.

Differimento del termine in materia di allevamento di animali da pelliccia

Normativa vigente. Il D. Lgs. 146/2001[34], in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, ha individuato all’articolo 2 gli obblighi dei proprietari, dei custodi e dei detentori di animali, disponendo che questi ultimi siano allevati e custoditi in conformità alle disposizioni contenute nell’apposito allegato. Il punto 22 del suddetto allegato definisce nello specifico le misure delle gabbie contenenti gli animali allevati esclusivamente per il valore della pelliccia. Gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a quelle richieste dovevano conformarsi alle prescrizioni entro il 31 dicembre 2005. Successivamente:

·          l'art. 12-bis, del DL 266/2004 (proroga termini) ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2010;

·          l'art. 6, comma 8 novies, del DL n. 300/2006 (proroga termini) lo ha anticipato al 31 marzo 2008.

L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, differisce (ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 luglio 1999) il termine del 31 luglio 2008 per l’adeguamento delle gabbie per gli animali da pelliccia, riportandolo al 31 dicembre 2010.

 

 L’emendamento recante la norma in oggetto, su cui la 5a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo, non è corredato di relazione tecnica

 

Al riguardo, al fine di escludere eventuali profili di onerosità, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità della proroga in esame rispetto all’ordinamento comunitario.

Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se la scadenza del termine del 31 luglio scorso, ormai superato, abbia determinato effetti di contenzioso in sede comunitaria.

 

ARTICOLO 4-ter

Concessioni di acqua ad uso acquacoltura

La norma demanda ad apposito decreto del Ministro delle politiche agricole la fissazione di misure per la semplificazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

 

L’emendamento con cui la disposizione è stata introdotta nel testo non risulta corredato di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che la disposizione abbia esclusivamente carattere procedurale e non sia pertanto suscettibile di alterare l’andamento delle entrate erariali derivanti dalle concessioni in esame.

 

ARTICOLO 4-quater

Semplificazioni per le imprese agricole

Le norme, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, dispongono l’esonero dall’obbligo della tenuta di un formulario di identificazione[35] (lettera a) e dall’iscrizione alla speciale sezione dell’Albo nazionale dei gestori ambientalisti, prevista dall’articolo 212, comma 8, del medesimo decreto legislativo (lettera b).

L’esonero di cui alla lettera a) riguarda, in particolare, i trasporti occasionali e saltuari di rifiuti speciali derivanti da attività agricole ed agroindustriali al fine di conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Si ricorda che l’articolo 212, comma 8, richiamato dalla lettera b), prevede che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuino operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non siano tenuti all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientalisti[36], bensì ad una apposita sezione dell’Albo, per la quale è dovuto un diritto annuale di registrazione determinato, in fase di prima applicazione, nella somma di 50 euro all’anno[37].

Si segnala che, il Ministero dell’economia e delle finanze con Nota del 25 novembre 2008 ha espresso parere contrario sull’emendamento[38] che ha introdotto la norma, in quanto comporta minori entrate per l’Albo non quantificate e prive di copertura finanziaria.

 

La norma, essendo stata introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, considerato il parere espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa l’asserita onerosità della disposizione.

 

ARTICOLO 4-quinquies

Iscrizione al registro dei pescatori marittimi

Normativa vigente: l’articolo 2 del decreto legislativo n. 153/2004, nel disporre l’obbligo di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi[39] per coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale, rinvia alle disposizioni in materia di cui al DPR  1639/1968.

Tali disposizioni prevedono, tra l’altro, che non si possa ottenere l’iscrizione nella parte prima del registro[40], qualora non si eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

La norma, al fine di agevolare l’accesso alla professione, modifica i requisiti per l’iscrizione al registro della pesca riservato a quanti esercitino la pesca a bordo di navi, prevedendo che possano accedere all’iscrizione anche coloro che non esercitino la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Si ricorda, in proposito, che durante l’esame il Senato[41] sono stati chiesti chiarimenti sui possibili effetti connessi ai requisiti per l’iscrizione. La Commissione bilancio[42] ha espresso parere contrario, ma motivato ex art. 81 Cost., sulla proposta emendativa che ha introdotto la disposizione.

 

La norma, essendo stata introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo - poiché la norma in esame, nel modificare le modalità di iscrizione al registro, determina un ampliamento dei soggetti ammessi all’esercizio professionale della pesca – andrebbero forniti chiarimenti in merito ad eventuali effetti finanziari indiretti della disposizione.

Detti effetti, connessi all’ampliamento della categoria professionale dei pescatori marittimi, potrebbero essere correlati, ad esempio, ad agevolazioni e benefici previsti a favore del settore della pesca qualora sia richiesto il requisito dell’iscrizione al registro.

 

ARTICOLO 4-septies

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

La norma modifica l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001[43].

La disposizione citata prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e  forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le amministrazioni pubbliche possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

Il successivo comma 2 prevede che le convenzioni definiscano le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazioni di opere pubbliche. Per tali finalità le amministrazioni pubbliche possono stipulare, in deroga alle norme vigenti, contratti di appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro, nel caso di imprenditori singoli,  e di 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

La norma in esame estende ai consorzi di bonifica la possibilità di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stipula delle convenzioni ha carattere di mera facoltà e che i soggetti pubblici interessati vi accedono nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

In proposito sarebbe opportuno acquisire informazioni sulle modalità attuative della disposizione ora modificata e sugli eventuali effetti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4-octies

Contrasto degli incendi boschivi

La norma, introdotta dal Senato, affida al Corpo forestale dello Stato la riorganizzazione dell’attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124/1985.[44] Stabilisce inoltre che dalla disposizione in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo - pure in presenza di una clausola di neutralità finanziaria – sarebbe utile acquisire maggiori dettagli sulle effettive modalità di attuazione della disposizione, al fine di chiarire se le attività disposte dalla medesima siano riconducibili al quadro delle attività già previste in materia a carico dell’amministrazione interessata e possano conseguentemente essere svolte nell’ambito delle risorse di cui le stesse già dispongono.

 

ARTICOLO 4-novies

Esclusione dei piani di gestione forestale dalla VAS

Normativa vigente: l’articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS), speciale procedura autorizzatoria che riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Il comma 3 esclude tale procedura per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi, a meno che l'autorità competente non valuti che tali interventi possano avere impatti significativi sull'ambiente.

Il comma 4 esclude dal campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006:

Ÿ          i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

Ÿ          i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

Ÿ          i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. 

 

La norma integra l’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 escludendo dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, oltre ai piani già indicati dalla norma, anche i piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

 

L’emendamento con cui la disposizione è stata introdotta nel testo non risulta corredato di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, fatta salva l’opportunità di una conferma – al fine di escludere eventuali profili di onerosità – in ordine alla compatibilità comunitaria della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 4-undecies

Misure per fronteggiare i danni derivanti dalla malattia della vite

La norma dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro nel 2008 per fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina Peronospora della vite.

La copertura è realizzata, per 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola[45], previo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, e, per i restanti 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, presso il Ministero dell’economia e delle finanze[46].

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione prevede un contributo per l’anno 2008 nella misura di 10 milioni di euro per i danni alla produzione agricola derivanti dalla malattia fungina peronospora della vite. Al relativo onere si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102. mediante.

Con riferimento alla spesa autorizzata si rileva che la stessa appare avere natura corrente. Tale natura può desumersi anche dalla classificazione prevista dall’allegato 7 alla legge finanziaria per il 2007, la quale ha disposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 135, un analogo contributo. Al riguardo, in considerazione del fatto che parte delle risorse utilizzate a copertura hanno natura di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si segnala che l’articolo 12 della legge n. 910 del 2006 non reca una esplicita autorizzazione di spesa, ma si limita a prevedere la costituzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. Con riferimento alle disponibilità del Fondo e alle modalità del loro utilizzo si rinvia all’articolo 1-bis.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura del Fondo incentivi indennizzatori, di cui all’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004, si ricorda che le risorse relative sono iscritte nel capitolo 7411 del ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le disponibilità residue sul suddetto Fondo ammontano a 43.108.000 euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi se l’utilizzo di tali risorse potrebbe pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

 A tale proposito, si ricorda che durante l’esame, in prima lettura presso il Senato, della precedente versione dell’articolo aggiuntivo, con il quale è stata introdotta la norma in esame, che utilizzava a copertura sia il Fondo di solidarietà incentivi assicurativi che quello interventi indennizzatori, il rappresentante del Governo, nella seduta del 25 novembre, ha espresso sulla suddetta proposta emendativa un parere contrario sulla copertura a valere sul Fondo di solidarietà, senza specificare se quello relativo agli interventi indennizzatori, del quale è previsto l’utilizzo dalla norma in esame o di quello incentivi assicurativi.

 

ARTICOLO 4-duodecies

AGEA, Agecontrol e società controllate dal Ministero delle politiche agricole e forestali

Normativa vigente: l’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 165/1999[47] reca disposizioni in ordine alla composizione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. In particolare, stabilisce che sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio di amministrazione (Presidente + sette membri), il Consiglio di rappresentanza (dieci membri), il Collegio dei revisori (tre membri effettivi + due membri supplenti).

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone:

·        il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art. 9 del d.lgs. n. 165/1999, è composto dal Presidente e da quattro membri (comma 1);

·        il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità (comma 2);

·        il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità (comma 3).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[2] “Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970”.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

[4] Tali agevolazioni sono previste dall’articolo 9, commi 5 e 5-bis, della legge n. 67/1988.

[5] Articolo 1, comma 289. Si segnala che tale disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009. L’autorizzazione di spesa per il 2007 è stata utilizzata per la copertura delle spese per l’attivazione da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[6] Articolo 1, comma 936. Tale disposizione prevede l’incremento della dotazione del Fondo per 20 milioni di euro nel 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[7] Si segnala che il credito di imposta per gli imprenditori agricoli, previsto per il triennio 2007-2009, risulta essere stato applicato solo per il 2007, con DM 6 luglio 2007.

[8] Articolo 1, comma 1075.

[9] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato del 26 novembre 2008.

[10] Solo l’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il credito di imposta per il settore agroalimentare (articolo 1, comma 289, della legge n. 296/2006) risulta essere di parte corrente.

[11] Cfr. l’Allegato 7 del 1° febbraio 2007 relativo al testo definitivo della legge n. 296/2006.

[12] L’articolo 22-bis è stato introdotto dall’articolo 1, comma 371, della legge finanziaria 296/2006. L’attuale formulazione è stata modificata dall’articolo 26, comma 4-ter e 4-quater, del DL 159/2007.

[13] Viene previsto, in particolare , che per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del D.Lgs. 504/1995 assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

[14] Si tratta della nota del MEF 18 novembre 2008, in risposta alle osservazione del Servizio bilancio del Senato. La nota include la documentazione della Ragioneria generale dello Stato, nonché quella predisposta dal Dipartimento delle finanze e dall’Agenzia delle dogane.

[15] Cfr. nota di lettura n. 24 – novembre 2008 – Servizio bilancio del Senato.

[16] V. nota precedente.

[17] V. articolo 1, comma 371, della legge 296/2006.

[18] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[19] Termine già prorogato al 30 novembre 2007 dall’art. 15, comma 5-bis, del DL 81/2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria).

[20] Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania.

[21] Termine di cui all’art. 1, comma 634 della L. n. 244/2007.

[22] Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della L. n. 296/2006 e tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della L. n. 448/2001.

[23] Applicando il comma 621, lett. a) dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

[24] Facendo salvo quanto necessario per il risanamento del bilancio dell’Ente irriguo Umbro toscano di cui al comma 1056 della L. n. 296/2006.

[25] Il termine originariamente fissato al 30 giugno 2008 è stato così differito dall’art. 4-bis, comma 13 del DL n. 97/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[26] Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 26 del D.L. 112/2008 dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità. La soppressione è destinata ad acquistare efficacia il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, a meno che, entro il medesimo termine, un decreto dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa provveda a confermare la sussistenza di taluni tra questi enti.

[27] La norma di cui al comma 3-bis, introdotta al Senato, non risulta corredata di relazione tecnica. La Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta sull’emendamento che ha introdotto la norma.

[28] La norma di cui al comma 4-bis, introdotta dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica. La Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta sull’emendamento che ha introdotto la norma.

[29] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

[30] La prima proroga ha operato per 15 anni. Successivamente, l’art. 6 del DL 182/2005 è  intervenuto a differirne di un anno l’attività (per il 2006), autorizzando una spesa di 232.406 euro. L’articolo 1, comma 1056, della L. n. 296/2006 ha prorogato di un altro anno (per il 2007) l’attività dell’Ente prevedendo conseguentemente per il medesimo anno un onere di 271.240 euro. Da ultimo l’art. 15

[31] Istituito in base all’articolo 5 della legge 183/1987.

[32] Strumento finanziario orientamento pesca.

[33] Si tratta della nota del MEF-RGS 18 novembre 2008, in risposta alle osservazione del Servizio bilancio del Senato.

[34]  Ai sensi dell’articolo 1 della L. 526/99 (legge comunitaria 1999)

[35] La norma modifica l’articolo 193 dell’indicato decreto legislativo.

[36] Di cui all’articolo 212 del citato d.lgs. n.152/2006.

[37] Rideterminabile ai sensi dell’art. 21 del D.M. Ambiente n. 406/1998.

[38] Emendamento 4.0.210 Vallardi.

[39] Presso le Capitanerie di porto.

[40] Nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi.

[41] Seduta n. 84 del 25 novembre 2008.

[42] Seduta n. 85 del 25 novembre 2008.

[43] Recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

[44] “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.”

[45] Cfr. articolo 12 della legge n. 910/1966.

[46] Articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2004.

[47] “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.