Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1936 - DL 162/2008 Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (A.S. 1152)
Riferimenti:
AC N. 1936/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 41
Data: 04/12/2008
Descrittori:
CALAMITA' NATURALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
CONTROLLO DEI PREZZI   GRUPPO DEGLI OTTO PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI ( G8 )
IMPRESE DI TRASPORTO   INDUSTRIA EDILIZIA
MARCHE   PESCA
PRODUZIONE AGRICOLA   UMBRIA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 162 DEL 23-OTT-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1936

 

Adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, sostegno all’autotrasporto, all’agricoltura e alla pesca, finanziamento delle opere per il G8, adempimenti tributari nelle regioni colpite dal sisma del 1997

 

(DL 162/2008 - approvato dal Senato – A.S. 1152)

 

 

 

 

 

N. 41 – 4 dicembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1936

 

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (D.L. 162/2008)

 

 

Iniziativa:

 

governativa

 

 

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VIII e IX

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Stradella per la VIII e Garofalo per la IX

 

Gruppo:        

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Nota di verifica n. 41

 



INDICE

Adeguamento dei prezzi negli appalti5

ARTICOLO 1-bis. 15

Finanziamenti per l’attività di controllo dell’ANAS. 15

ARTICOLO 1-ter.. 16

Disposizioni in materia di arbitrati16

ARTICOLO 2, commi 1 e 2. 17

Sostegno nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto.. 17

ARTICOLO 2, comma 2-bis. 20

Assunzione in deroga di personale presso il Ministero delle politiche agricole. 20

ARTICOLO 2, comma 2-ter.. 22

Contributi di ammissione ai consorzi DOP e IGP. 22

ARTICOLO 2, comma 2-quater.. 23

Incentivi all’imprenditorialità in agricoltura.. 23

ARTICOLO 3, comma 1. 25

Interventi per il G8 del 2009. 25

ARTICOLO 3, commi 2-5. 28

Definizione dei tributi sospesi nelle regioni Marche ed Umbria.. 28

ARTICOLO 3-bis. 33

Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria.. 33

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e di definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Il testo originario (A.S. 1152) è corredato di relazione tecnica, riguardante gli articoli 1, 2 e 3; essa risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha trasmesso documentazioni integrative, delle quali si darà conto nella presente nota.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica e dalle documentazioni richiamate, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(milioni di euro)

Disposizione

Materia

2008

2009

2010

2011

Art. 1

Adeguamento prezzi materie prime negli appalti

-

300

-

-

Art. 2, co. 1

Sostegno all’autotrasporto, all’agricoltura e alla pesca

230

-

-

-

Art. 2, comma 2-bis

Assunzioni nel Ministero delle politiche agricole

0,1

3

3

3

Art. 3   co. 1

Finanziamento delle opere per il G8 in Sardegna

 

 233 ( *)

-

-

-

Art. 3  co. 2–5

Definizione di adempimenti tributari nelle regioni

Marche e Umbria

15

3

-

-

(*)RT: spesa  effettuata a valere su risorse FAS già deliberate dal CIPE.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Adeguamento dei prezzi negli appalti

Normativa vigente: l’articolo 1664, comma 1, del Codice civile dispone che l'appaltatore o il committente possano chiedere una revisione del prezzo dell’opera qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate variazioni nel costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo: in tal caso, la revisione del prezzo può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo.

Larticolo 133 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) disciplina – fra l’altro – l’adeguamento dei prezzi nell’ambito dei rapporti contrattuali fra le amministrazioni aggiudicatrici e gli esecutori delle opere. In particolare, il comma 2 stabilisce il principio generale in base al quale per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica l'articolo 1664, comma 1, del codice civile. Il medesimo articolo introduce tuttavia una deroga a questo principio.

Il comma 4 – infatti - prevede che qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta, si faccia luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al successivo comma 7.

La compensazione è determinata – ai sensi del comma 5 - applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi sono rilevate dal Ministero delle infrastrutture – in base al comma 6 - entro il 31 marzo di ogni anno. Conseguentemente  (comma 6-bis) gli appaltatori possono presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione.

Il comma 7 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 4, possono essere utilizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

-          le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori;

-          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

-          le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il comma 1-bis consente ai bandi di gara di individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono precise modalità e tempi di pagamento; per tali materiali non si applicano - nel caso di variazioni dei prezzi in aumento - le disposizioni di cui ai richiamati commi da 4 a 7([1]).

 

Le norme, nel testo modificato dal senato,  introducono una deroga all’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 163/2006, disponendo che per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, relative al 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1).

Il testo originario, modificato dal Senato, prevedeva che la rilevazione delle variazioni di prezzo da parte del Ministero avvenisse su base annuale e non semestrale.

Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 8, 9 e 10 (comma 2).

La compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2008, le variazioni dei relativi prezzi come rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1. La base di calcolo è costituita dall’anno dell’offerta; la misura della compensazione corrisponde alla quota di incremento del prezzo eccedente l’8 per cento se le variazioni sono riferite esclusivamente al 2008, e eccedente il 10 per cento complessivo se le variazioni sono riferite a più anni (comma 3).

Il testo originario prevedeva che la compensazione fosse determinata applicando, al prezzo dei singoli materiali da costruzione, la sola variazione eccedente l’8 per cento rispetto al prezzo contabilizzato nell’anno 2008.

Vengono individuate le procedure, le condizioni e i limiti per il riconoscimento delle predette compensazioni (commi 4-6).

Il comma 6, in particolare, esclude l’applicazione dei precedenti commi 2-5 per i materiali da costruzione oggetto di pagamento anticipato ai sensi dell’articolo 133, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008 restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (comma 7).

Il testo originario del comma 7 prevedeva che per le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all’anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, continuasse ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate dall’articolo 133, comma 7, del D. Lgs. 163/2006: ossia mediante l’utilizzo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli appositi accantonamenti nel quadro economico di ciascun intervento; ovvero ricorrendo ad ulteriori disponibilità quali le somme derivanti da ribassi d'asta o le somme relative ad altri interventi già ultimati (comma 8). In caso di insufficienza di tali risorse, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell’apposito elenco annuale[2]. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 (comma 9). Per i soggetti tenuti all’applicazione del D. Lgs. 163/2006 (ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici[3], per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi), in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede con le modalità di cui al successivo comma 11, fino alla concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, come precisato in base ad un emendamento approvato dal Senato  (comma 10).

Il Senato ha aggiunto anche il comma 10-bis, in base al quale non rientrano negli elenchi degli organismi di diritto pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 163/2006, gli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni e quelli trasformati in associazioni o in fondazioni.

Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[4], è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (comma 11).

 

La relazione tecnica,riferita al testo originario[5], afferma che il meccanismo delle compensazioni è strettamente correlato all’aumento del prezzo dei materiali da costruzione che hanno una incidenza diretta sul manufatto finale in funzione delle tipologie delle singole opere: si tratta del ferro, del rame e del bitume. In particolare, secondo i dati riportati dagli operatori di settore, la quotazione del ferro nel primo semestre del 2008 è aumentata di circa il 100 per cento. Nello stesso periodo il prezzo del rame è aumentato di circa il 34 per cento (ma l’incremento si protrae ormai costantemente dal 2004). Nei primi quattro mesi del 2008 il bitume risulta aumentato di circa il 25 per cento rispetto al 2007.

Per ottenere una stima delle risorse necessarie all’introduzione delle misure in esame, la RT valuta l’incidenza della componente di prezzo relativa ai predetti materiali sul totale della crescita  dei costi di costruzione del 2008.

A tal fine la RT considera:

Ÿ        la crescita dei prezzi dei materiali da costruzione precedentemente riportata;

Ÿ        l’incremento medio annuo 2008 dei costi globali di costruzione secondo le percentuali rilevate dall’ISTAT, tenuto conto dell’incidenza dell’aumento del prezzo dei predetti materiali e dell’alea dell’8 per cento prevista dalla norma in esame (+4,5 per cento per le infrastrutture di trasporto; +3,4 per cento per l’edilizia pubblica);

Ÿ        l’entità dei lavori contabilizzati dalle stazioni appaltanti nel 2008 (30 miliardi di euro, di cui 18 miliardi per nuovi lavori e 12 miliardi per opere di manutenzione straordinaria);

Ÿ        che solo una parte degli interventi - relativa ai nuovi lavori – è interessata in modo prevalente dalle misure previste: infatti nei lavori di manutenzione straordinaria non intervengono in modo significativo i materiali che sono stati oggetto di aumenti consistenti;

Ÿ        gli oneri da portare in detrazione dal costo dell’opera (spese generali, progettazione e direzione lavori, utile d’impresa, IVA: l’incidenza media di queste voci ammonta al 30 per cento);

Ÿ        che l’aumento del prezzo dei materiali considerati riguarda per il 30 per cento le infrastrutture di trasporto e per un ulteriore 30 per cento l’edilizia pubblica. Il restante 40 per cento è costituito da opere interessate solo marginalmente dal fenomeno del rialzo dei prezzi (quali le infrastrutture idriche, le opere di protezione dell’ambiente e di difesa del territorio, le opere relative ai beni culturali, le opere di urbanizzazione).

 

Applicando le percentuali sopra indicate, la RT indica i seguenti risultati:

Ÿ        lavori contabilizzati relativi a nuove opere al netto degli oneri da portare in detrazione al costo (18 miliardi × 70 per cento) = 12,6 miliardi di euro;

Ÿ        nuovi costi delle opere direttamente interessate:

               - costruzione di infrastrutture di trasporto (12,6 × 30 per cento × 4,5 per cento)

                                                                                        = 170 milioni di euro;

               - edilizia pubblica (12,6 × 30 per cento × 3,4 per cento) = 128 milioni di euro.

 

L’aumento totale dei costi di costruzione è pertanto pari a:

170 milioni + 128 milioni = 298 milioni di euro per il 2008.

 

La RT precisa, pertanto, che per i soggetti di cui al comma 10 l’onere è stimato, in via prudenziale, in 300 milioni di euro, nell’ipotesi di assenza delle risorse di cui all’articolo 133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici e nell’ipotesi di assenza delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei lavori presenti nell’apposito elenco annuale.

Si segnala infine che, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato[6], una nota integrativa trasmessa dal Governo[7] afferma che:

·        l’esclusione di alcune tipologie di intervento (manutenzione ordinaria e straordinaria; lavori afferenti le infrastrutture idriche, la protezione dell’ambiente, la difesa del territorio,  i beni culturali, le opere di urbanizzazione) dal calcolo degli effetti finanziari delle disposizioni in esame deriva dalla circostanza che in tali tipologie di intervento non vengono utilizzati in misura significativa i materiali che hanno subito aumenti consistenti del prezzo;

·        in ogni caso le compensazioni in esame saranno riconosciute nei limiti previsti dai commi 8-10, i quali indicano le fonti di copertura;

·        a tal fine, la dotazione dell’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi costituisce un limite massimo di spesa per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva che le norme in esame estendono, per il 2008, la misura delle compensazioni che possono essere riconosciute in presenza di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione: il margine di variazione al di sopra del quale tali compensazioni cominciano ad operare viene infatti portato dal 10 all’8 per cento del prezzo originariamente considerato nell’offerta.

Come sopra ricordato, la disciplina con la quale il meccanismo di compensazione è stato a suo tempo introdotto, in via permanente, al di sopra del 10 per cento (articolo 133 del Codice dei contratti pubblici), contiene un obbligo di invarianza finanziaria, collegato al vincolo di affrontare le spese impreviste derivanti dalle misure compensative utilizzando gli appositi accantonamenti previsti nel quadro economico di ciascun intervento ovvero ricorrendo ad altre somme risultanti disponibili.

La nuova normativa in esame modifica la predetta impostazione generale (per la quale la compensazione dei prezzi dei materiali deve essere effettuata integralmente all’interno delle risorse già stanziate) prevedendo una forma di finanziamento delle compensazioni, che si traduce nell’istituzione di un apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

In proposito, va considerato che la l’onere previsto dalla norma viene configurato come limite di spesa, peraltro limitato all’esercizio 2009. Tuttavia, proprio in considerazione di quanto evidenziato dalla RT, andrebbe chiarito:

Ÿ         se la quantificazione di un onere, in precedenza non considerato, collegato al meccanismo di compensazione dei prezzi (meccanismo che nella sostanza non viene alterato, ma solo parzialmente esteso) derivi da una revisione dei criteri di calcolo posti alla base delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici[8]. Se così fosse, non potrebbero escludersi in futuro - in presenza di analoghi significativi rialzi dei prezzi dei materiali da costruzione - ulteriori revisioni degli effetti finanziari, con conseguente necessità di predisporre finanziamenti a carico del bilancio statale riferiti ad esercizi successivi (non considerati dalla disciplina in esame);

Ÿ         per quale motivo i riflessi finanziari della nuova normativa siano stati definiti, dalla relazione tecnica, non come effetto marginale, da calcolare considerando la sola differenza fra la spesa attuale (teoricamente già scontata per intero nelle previsioni tendenziali, in quanto coperta a valere su una quota delle risorse stanziate per il finanziamento di lavori pubblici, individuabile nelle risorse di cui all’art. 133, co. 7, del Codice dei contratti pubblici) e la maggiore spesa derivante dall’estensione della copertura dei rialzi di prezzo[9], ma come effetto complessivo (coprendo, cioè, per intero il rialzo dei prezzi).

La relazione tecnica quantifica infatti l’onere di 300 milioni, di cui ai commi 10 e 11, scontando per intero la crescita dei prezzi delle materie prime e non computando la mera differenza (derivante dalla riduzione del 2 per cento della percentuale di variazione dei prezzi) fra l’effetto finanziario imputabile alla normativa previgente e quello desumibile dalla nuova più estesa misura di compensazione.

Poiché da tale metodologia potrebbe desumersi anche una revisione dei criteri di calcolo a supporto delle stime di neutralità finanziaria originariamente attribuite all’articolo 133 del Codice dei contratti pubblici[10], sugli aspetti sopra evidenziati appare necessario acquisire elementi integrativi di valutazione.

Andrebbero inoltre chiariti i possibili effetti finanziari connessi alla modifica del comma 1, introdotta dal Senato, in base alla quale la rilevazione ministeriale delle variazioni di prezzo dovrà avvenire su base semestrale e non più su base annuale. Qualora, infatti, tale modifica configurasse una correlazione temporale diretta fra la rilevazione ministeriale e la misura compensativa, potrebbe presentarsi la necessità di attivare il meccanismo compensativo anche in presenza di incrementi su base semestrali tali da non tradursi in variazioni annuali (perché compensate da effetti di segno opposto nel semestre successivo), con conseguente possibile estensione dell’ambito applicativo delle compensazioni.

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in ordine ai possibili effetti della modifica introdotta dal Senato al comma 2, in base alla quale le compensazioni possono essere commisurate sia alle variazioni di prezzo registrate nel solo 2008 (al di sopra dell’8 per cento) sia a quelle rilevate su più anni (al di sopra del 10 per cento). In particolare non appaiono chiari i profili applicativi della disposizione ed i riflessi sull’impatto finanziario delle compensazioni previste dalla norma.

Con riferimento, ancora, alle precisazioni già richieste al Senato nel corso dell’esame in prima lettura, si conferma l’opportunità:

·         di una esplicitazione in ordine al peso sul totale degli oneri di realizzazione delle opere pubbliche dei costi dei materiali che hanno conosciuto gli incrementi più cospicui;

·         di un chiarimento circa l’esclusione di oneri per le opere di manutenzione e per gli interventi relativi alle infrastrutture idriche e all'urbanizzazione;

·         di una precisazione in ordine alla percentuale di incidenza media delle spese da portare in detrazione sul totale degli oneri (30 per cento), sull’origine delle quali non sono state fornite indicazioni.

Infine, andrebbe acquisita una valutazione in ordine alla compatibilità con l’ordinamento comunitario delle disposizioni introdotte dal Senato al comma 10-bis.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 11prevede l’istituzione, nello stato di previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per l’adeguamento prezzi, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2009, per le finalità di cui al comma 10 del presente articolo.

Il comma 10 stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse appositamente previste per le compensazioni dal decreto legislativo n. 163 del 2006, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa..

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della  legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento prezzi sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.

La norma prevede inoltre che il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Si tratta del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali - ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 - istituito dal decreto-legge n. 154 del 2008 con una dotazione in termini di sola cassa di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011.

 

Al riguardo, si osserva che la norma dispone l’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all’entità dell’onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Tale modalità di utilizzo delle risorse del FAS dipende, come peraltro chiarito dal Governo nel corso dell’esame decreto-legge n. 154 del 2008, dal coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del Fondo, assunto nelle stima di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. In tale circostanza il rappresentante del Governo ha osservato che le spese a valere sul FAS impattano in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all’indebitamento e al fabbisogno.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del FAS, occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse.

Inoltre, considerato che le risorse del FAS sono utilizzate, come tra l’altro già avvenuto ad opera di precedenti provvedimenti legislativi, per interventi non riconducibili alle finalità del FAS medesimo, occorre che il Governo chiarisca se ciò possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a carico delle medesime risorse, anche in considerazione della necessità di salvaguardare il principio di addizionalità in base al quale le risorse del FAS sono prioritariamente destinate ad integrare le risorse comunitarie e non possono risultare di ammontare inferiore a quello concordato in sede europea.

In relazione a tale aspetto, si ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, ha specificato che le risorse del FAS possono essere destinate alla copertura del provvedimento senza che da ciò derivi la necessità di un ripristino delle stesse in quanto la riprogrammazione del Fondo medesimo, da effettuare ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, terrà conto delle riduzioni intervenute salvaguardando gli impegni assunti in relazione agli interventi già avviati.

Con riferimento al rifinanziamento, in termini di sola cassa, del fondo per gli per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all’applicazione della “caratura” al FAS.

 

 

 

ARTICOLO 1-bis

Finanziamenti per l’attività di controllo dell’ANAS

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1020, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) prevede, tra l’altro, l’aumento del canone di concessione dovuto dagli enti concessionari e la sua corresponsione direttamente all’ANAS Spa, nella misura del 42 per cento, per la destinazione alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive del Ministero delle infrastrutture volte al conseguimento della loro maggiore efficacia ed efficienza. A quest’ultima disposizione venivano associati effetti di maggiore spesa corrente – ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento - nella misura di 40 mln annui, a fronte di maggiori entrate per 56 mln annui derivanti dall’incremento del canone di concessione[11].

La norma, modificando il comma 1020 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, dispone che l’ANAS destini “prioritariamente” le predette risorse alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari, precisando che la destinazione è realizzata “fino a concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie”.

 

La disposizione, essendo stata introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

Dal dibattito svoltosi presso il Senato, sembra che essa intenda evitare che le risorse (circa 2 terzi), che, pur essendo state corrisposte all’ANAS Spa, non sono state impiegate nelle attività di controllo, vengano utilizzate per altri scopi, anche da parte di soggetti diversi dall’ANAS. Più in particolare, il relatore sul provvedimento in esame ha precisato che la disposizione, volta ad agevolare l’attività dell’ente, riguarda una regolazione più generale del contratto di servizio tra l’ANAS Spa e l’azionista[12].

 

Al riguardo, dal momento che l’ANAS Spa rientra nell’aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della disposizione, con particolare riguardo al riferimento introdotto, relativo alla corresponsione di contributi alle concessionarie. Ciò anche al fine di verificare l’eventuale incidenza sugli effetti finanziari ascritti alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.

 

ARTICOLO 1-ter

Disposizioni in materia di arbitrati

La norma stabilisce che le disposizioni introdotte nella legge finanziaria 2008[13] al fine di limitare il ricorso ad arbitrati da parte delle pubbliche amministrazioni si applichino a decorrere dal 30 marzo 2009 anziché dal 31 dicembre 2008.

Il termine di entrata in vigore delle disposizioni, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, è stato differito al 1° luglio 2008 dall’articolo 15 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. “decreto proroga termini”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Lo stesso termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2008 non quantificava effetti in relazione alle norme la cui efficacia risulta ulteriormente differita dall’articolo in esame.

L’assenza di effetti è presumibilmente riconducibile a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 22, della legge n. 244/2007[14], in base al quale i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione della limitazione del ricorso ad arbitrati sono accertati annualmente ai fini di una loro riassegnazione al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

 

Al riguardo, si rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto alle disposizioni della legge finanziaria ora prorogate - volte a ridurre l’utilizzo dello strumento arbitrale - non sono stati a suo tempo ascritti specifici effetti di risparmio.

Va peraltro considerato che l’ulteriore differimento disposto dalla norma in esame è suscettibile di determinare la riduzione delle riassegnazioni da disporre - in virtù dall’art. 3, comma 22, della stessa legge finanziaria, in favore del Ministero della giustizia - per effetto dei minori risparmi presumibilmente conseguibili nell’esercizio 2009.

 

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Sostegno nei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto

Normativa vigente: l’articolo 9, comma 2, del DL 112/2008 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provveda con proprie risorse ad assicurare misure di sostegno nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

Il successivo comma 3 ha previsto l’approvazione - con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, della convenzione di cui al comma 2.

Alle predette norme la relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari.

Le norme sostituiscono l’articolo 9, commi 2 e 3, del DL 112/2008([15]), prevedendo che per fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto si adottino, entro il 15 novembre 2008, appositi decreti ministeriali per introdurre misure di sostegno, di natura patrimoniale e finanziaria, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Le procedure attuative verranno definite in appositi bandi entro il 30 novembre 2008.

Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, giacenti fuori dalla tesoreria statale, da utilizzare entro il 31 dicembre 2008. A tale scopo e per tale importo, esse sono rese immediatamente indisponibili per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti u.p.b. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse detenute dall’Agenzia per l'attrazione degli investimenti presso depositi bancari, al di fuori della tesoreria statale; tali risorse saranno versate all’entrata,  riassegnate alla spesa e infine utilizzate.

Il Servizio Bilancio del Senato[16] ha chiesto chiarimenti riguardo alla possibile insorgenza di diritti soggettivi incompatibili con la previsione di tetti di spesa. Inoltre, riguardo alla copertura, pur rilevando che l’Agenzia per l'attrazione degli investimenti non rientra nel perimetro delle PP.AA., ha chiesto precisazioni circa l’effettiva disponibilità delle risorse indicate, anche al fine di chiarire se le nuove finalità potessero pregiudicare la realizzazione di obiettivi già programmati dall’Agenzia. Ha infine richiesto chiarimenti sull’eventualità che parte delle risorse individuate dalla norma, una volta versate all’entrata del bilancio dello Stato,  non fossero poi impegnate entro il 2008, dando così vita a residui di stanziamento per il 2009.

In risposta alle predette richieste di chiarimento il Governo ha inviato una nota integrativa[17], in cui si afferma che i decreti interministeriali di attuazione non potranno che introdurre norme tali da garantire il contenimento dell’onere entro i limiti di spesa indicati dalla norma.

Per quanto riguarda le risorse disponibili, la nota del governo segnala che nel bilancio dell’Agenzia relativo all’esercizio 2007 risultano liquidità pari a circa 786 milioni di euro.

Circa gli aspetti relativi ai programmi già in essere presso l’Agenzia e al rispetto della tempistica, la nota ha rinviato a chiarimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che non risultano pervenuti.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire precisazioni da parte del Governo in ordine ad alcuni aspetti non sufficientemente chiariti pure alla luce di quanto affermato nella nota aggiuntiva trasmessa durante l’esame presso il Senato.

Innanzitutto, al fine di verificare il possibile impatto finanziario delle misure di sostegno previste dal testo (anche con riferimento alla loro compatibilità temporale rispetto alle disponibilità finanziarie poste a copertura), andrebbero precisate:

Ÿ         la tipologia di interventi che si intende effettuare;

Ÿ         la coerenza di detti interventi rispetto alla natura e alle modalità di utilizzo delle risorse in capo all’Agenzia per l'attrazione degli investimenti;

Ÿ         la loro compatibilità rispetto ai piani di attività e agli impegni già assunti dall’Agenzia.

A tal fine andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse di cui dà conto la nota integrativa trasmessa dal Governo al Senato, escludendo che a valere su tali liquidità sussistano ulteriori impegni di spesa o oneri pregressi.

Si ricorda peraltro che - oltre alle misure agevolative contenute nel disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”[18], per le quali è stato previsto l’utilizzo delle risorse finanziarie dell’Agenzia – il disegno di legge finanziaria 2009([19]) prevede, analogamente alle norme in esame, l’utilizzo delle risorse dell’Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale[20].

Precisazioni appaiono altresì necessarie in merito all’impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, anche in relazione all’ipotesi di formazione di residui, destinati da essere spesi in esercizi successivi a quello di versamento delle risorse in questione all’entrata del bilancio dello Stato.

Andrebbe infine escluso che siano state già adottate misure in attuazione delle disposizioni del decreto legge 112/2008 oggetto della modifica in esame, tenuto conto che risulta ormai scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL 112 per l’approvazione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

                                                                                     

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1prevede che agli oneri connessi all’attuazione delle misure di sostegno ai settori dell’agricoltura, pesca professionale e autotrasporto disposti dall’articolo 2, dell’articolo 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, come novellato dal comma 1, si provveda nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all’entrate del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico. Peraltro l’Agenzia non fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Con riferimento all’utilizzo, con finalità di copertura delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, si ribadisce l’opportunità di chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse, giacenti fuori dalla tesoreria statale, e alle finalità alle quali le stesse risultano attualmente destinate.

Si osserva che nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha quantificato in circa 786 milioni di euro le risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia nell’esercizio 2007. Non sono stati fornite informazioni in merito alla disponibilità della stessa Agenzia per l’anno 2008.

 

 

ARTICOLO 2, comma 2-bis

Assunzione in deroga di personale presso il Ministero delle politiche agricole

La norma autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, fino ad un numero massimo di 68 unità, nei limiti di importo di 100 mila euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del DL 202/2005 (misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria)[21].

Si fa presente che la 5a Commissione del Senato ha rivisto il proprio parere di iniziale contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento recante la norma in oggetto, trasformandolo in parere non ostativo a seguito degli approfondimenti effettuati.

 

Al riguardo, pur tenuto conto che l’autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa, appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca una precisazione circa l’effettiva congruità della spesa prevista a fronte dell’assunzione dell’intero contingente di personale indicato.

Da una valutazione di massima la quantificazione appare plausibile, posto che il costo medio per una singola unità di personale risulta pari a circa 44.000 euro annui.

Andrebbero inoltre valutati eventuali effetti di emulazione che potrebbero determinare la necessità di disporre nuove analoghe spese .

Tale rischio è stato indicato in una nota del Ministero dell’economia e delle finanze[22], pervenuta al Senato, con la quale veniva espresso un parere negativo sulla proposta emendativa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma dispone che all’onere da essa recato si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005.

 

L’articolo 5, comma 3-ter, del citato decreto-legge autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, per interventi previsti dal comma 3-bis dello stesso articolo 5 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché per il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

 

Al riguardo, si osserva che la Commissione bilancio Senato ha espresso parere contrario semplice, vale a dire senza richiamare l’articolo 81 della Costituzione, sull’ emendamento 2.60 della Commissione che ha introdotto la disposizione in esame.

Su tale proposta emendativa il Governo ha manifestato la propria contrarietà e ha depositato una nota nella quale si evince che tale contrarietà è fondata sulla considerazione che la norma “si pone in contrasto con la politica di contenimento dell’occupazione e della spesa di personale presso le pubbliche amministrazioni perseguita dal Governo. La stessa norma sarebbe inoltre suscettibile di dar luogo a richieste emulative di carattere oneroso, specie da parte di settori particolarmente sensibili, con conseguente vanificazione dei predetti obiettivi di contenimento”.

Il presidente della Commissione bilancio ha comunque rilevato che dalla norma non sembra profilarsi un problema strettamente inerente la copertura finanziaria e ha proposto di esprimere un parere di semplice contrarietà, poi approvato dalla Commissione stessa.

Al riguardo si rileva l’opportunità, secondo quanto già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all’utilizzo delle risorse autorizzate dall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha specificato che, a seguito di un approfondimento svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, le risorse risultano disponibili.

Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 2275 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, risulta che il predetto capitolo reca, per l’anno 2008, una disponibilità di competenza di 4.317.892,10 euro al netto delle risorse già accantonate per le finalità del presente provvedimento. Per l’anno 2009, il disegno di legge di bilancio 2009 prevede uno stanziamento in termini di competenza di 3.932.452 euro.

Rilevato che per l’esercizio in corso le risorse utilizzate risultano effettivamente disponibili, si segnala l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che le risorse di cui al decreto-legge n. 202 del 2005 possono essere destinate, per l’importo di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, per far fronte alle finalità della disposizione in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 2, comma 2-ter

Contributi di ammissione ai consorzi DOP e IGP

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabiliti i criteri per la fissazione dell’importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori” sono tenuti a versare, al momento della loro immissione nel sistema di controllo, ai consorzi di tutela dell produzioni DOP ed IGP, riconosciuti ai sensi dell’art. 53 della legge n. 128/1998da parte dei soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, al momento della loro immissione nel sistema di controllo.

L’articolo 53, comma 16, ultimo periodo, della legge n. 128/1998 prevede che i costi dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP siano a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori, secondo criteri stabiliti con specifico regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il D.M. n. 410/2000, con cui è stato adottato il regolamento, precisa che tali  costi siano determinati dal competente organo consortile e posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio ed anche di altri soggetti non aderenti al consorzio[23].

 

Si segnala, in proposito, che su una precedente formulazione della norma, sostanzialmente analoga a quella in esame, era stato formulato un parere contrario in una nota del Ministero dell’economia e delle finanze pervenuta al Senato[24], in quanto la relativa proposta emendativa[25] veniva considerata suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame qualifica il contributo in questione come “contributo di ammissione”, precisando che i soggetti produttori ed utilizzatori sono tenuti a versarlo al momento della loro immissione nel sistema di controllo. Anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell’esame al Senato, andrebbe chiarito se la norma sia eventualmente suscettibile di produrre conseguenze sul sistema di finanziamento dei consorzi, che attualmente prevede che le attività svolte dai consorzi stessi siano ripartite tra tutti gli utilizzatori e produttori.

 

ARTICOLO 2, comma 2-quater

Incentivi all’imprenditorialità in agricoltura

Normativa vigente: L’art. 9 del d.lgs. 185/2000, al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, ha previsto la possibilità di ammettere a determinati benefìci (indicati dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo) i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. I soggetti beneficiari devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, in specifici territori. I benefici concedibili sono così individuati dall’art. 3 del decreto legislativo: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, precisano che le agevolazioni previste in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, di cui all’articolo 9 del  decreto legislativo n. 185/2000[26], sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (lett. a).

Si rammenta che l’articolo 2 del citato decreto legislativo, al quale l’articolo 9 fa riferimento ai fini della determinazione della localizzazione dell’azienda agricola ammessa al beneficio, prevede uno specifico territorio di applicazione delle misure incentivanti[27]. L’articolo 23 affida alla società Sviluppo Italia[28] la selezione e la erogazione delle agevolazioni.

Viene inoltre previsto che l’ammissione ai benefici possa determinarsi a favore dei giovani imprenditori agricoli che subentrino nella conduzione dell’azienda agricola, facendo venir meno la condizione, prevista dall’attuale normativa[29], che il beneficiario subentri nell’azienda agricola del familiare (lett. b).

L’articolo 30 del  D.M. 16 luglio 2004, n. 250 - con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri e le modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità - prevede che, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti per la nuova imprenditorialità in agricoltura, gli imprenditori agricoli siano imprenditori agricoli a titolo principale oppure subentrino o siano subentrati da non più di dodici mesi ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei territori agevolati[30], ovvero subentrino mortis causa ad un parente entro il terzo grado[31], purché il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.

Sono, inoltre, precisate le caratteristiche delle società subentranti, prevedendo che siano amministrate da un giovane imprenditore agricolo e prevalentemente composte da soggetti, di età compresa tra i 18 e i 38 anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione (lett. c).

Si segnala, in proposito, il parere contrario del Ministero dell’economia e delle finanze sull’emendamento che ha introdotto la norma[32], in quanto considerato suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma determina un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle misure incentivanti ed in considerazione del parere espresso nella nota del Ministero dell’economia e delle finanze, appare necessario che venga chiarito se tale ampliamento possa determinare, anche in futuro, la necessità di integrare le risorse nell’ambito delle quali si provvede alla concessione dei benefici in questione.

 

 

ARTICOLO 3, comma 1

Interventi per il G8 del 2009

La norma autorizza la spesa di 233 milioni di euro, a favore della regione Sardegna, per la realizzazione delle opere connesse alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[33] già destinate alla regione Sardegna, rivenienti rispettivamente:

Ÿ        per 121,956 milioni da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006.

Si tratta, in particolare, di 18,266 milioni derivanti  dalle somme relative alle delibere CIPE n. 165/2006[34] e n. 179/2006[35], e di 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004[36], non impegnate nei termini prescritti;

Ÿ        per 111,044 milioni dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013, di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 per la realizzazione di programmi strategici di interesse nazionale.

 

La relazione tecnica si limita ad escludere  che la norma comporti effetti finanziari, in quanto l'utilizzo delle risorse soggiace comunque ai vincoli di spesa delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

 

La Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, in risposta ai quesiti formulati nel corso dell’esame al Senato, ha chiarito che le somme indicate dalla disposizione, relative ad assegnazioni disposte dal CIPE a valere su risorse del FAS, sono tuttora disponibili ed utilizzabili per gli interventi afferenti al G8 e che la norma non determina accelerazioni della spesa in quanto beneficiaria delle risorse resta la regione Sardegna, che soggiace ai vincoli del patto di stabilità interno per l’utilizzo delle medesime. 

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma in esame dispone la destinazione agli interventi connessi al G8 di somme ricomprese in precedenti assegnazioni di risorse in favore della regione Sardegna. Andrebbe pertanto chiarito se tale nuova finalizzazione determini il venir meno delle risorse necessarie a far fronte ad interventi o a programmi eventualmente già avviati sulla base delle assegnazioni prima disposte: in tal caso infatti si determinerebbe comunque l’esigenza di reperire nuovi finanziamenti per il completamento dei predetti interventi.

Non vengono inoltre fornite indicazioni sulla natura e sull’entità degli interventi da realizzare in vista del G8. Pertanto, pur prendendo atto che l’impegno finanziario viene indicato come limite massimo di spesa, si rileva che non si dispone di elementi che attestino la congruità di tale limite rispetto agli interventi da realizzare: tali indicazioni appaiono tuttavia opportune al fine di escludere che la spesa autorizzata possa rivelarsi insufficiente rispetto agli obiettivi che si prefigge, creando in tal modo le premesse per ulteriori finanziamenti, volti a garantire il completamento degli interventi, avviati in base alle disposizioni in esame.

Quanto agli eventuali effetti di accelerazione della spesa, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame svolto al Senato, sarebbe utile conosce l’attuale proiezione di cassa delle risorse in questione, provenienti da precedenti assegnazioni a valere sul Fondo FAS. Tenuto conto della nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame, è verosimile infatti che le predette somme, essendo esclusivamente destinate ad interventi per il prossimo G8, siano spese interamente prima dell’evento e, quindi, entro l’esercizio 2009. Ciò potrebbe determinare la concentrazione in un unico esercizio finanziario di spese che, benché già programmate, avrebbero potuto presentare una proiezione di cassa più diluita nel tempo. Sul punto appaiono opportuni elementi integrativi di valutazione.

Quanto infine alle implicazioni relative al patto interno di stabilità, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dei vincoli posti a carico della regione interessata dal medesimo patto con gli interventi di spesa previsti dalla norma in esame, che, essendo collegati ad impegni di carattere internazionale, appaiono non derogabili né modulabili quanto all’entità e agli effettivi tempi di erogazione delle somme. Pertanto, qualora non dovessero sussistere sufficienti margini di flessibilità nella gestione degli altri impegni di spesa della regione, l’obbligo di realizzare gli interventi per il G8 nei tempi necessari per l’organizzazione dell’evento e secondo l’impegno finanziario stabilito dal decreto in esame, potrebbe creare le premesse per il mancato rispetto, da parte della Regione stessa, dei vincoli del patto. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Problemi di sostenibilità dei vincoli del patto pur in presenza dell’obbligo di realizzare le spese per il G8 potrebbero, ad esempio, non sussistere ove si dimostrasse che i nuovi impegni di spesa corrispondono pienamente, per entità e modulazione temporale degli esborsi, a quelli già programmati a valere sulle medesime risorse, ma non più realizzabili per effetto della diversa finalizzazione prevista dalla norma in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2007, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge n. 269 del 2006, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;

 c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento  specifica che per la finalità della norma in esame vengono utilizzate risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla regione Sardegna, rivenienti, per l’importo di 121,956 milioni di euro, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006, nonché, per l’importo di 111,044 milioni di euro, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013.

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che le somme indicate dalla norma relative ad assegnazione disposte dal CIPE a valere sul FAS, sono tuttora disponibili ed utilizzabili per gli interventi afferenti al G8.

In merito alla formulazione della norma si rileva che la stessa non indica per quali esercizi finanziari è autorizzata la spesa di 233 milioni di euro.

 

ARTICOLO 3, commi 2-5

Definizione dei tributi sospesi nelle regioni Marche ed Umbria

Le norme, nel testo iniziale, stabiliscono le modalità per la definizione - ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 244/2007 e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61/2008 - delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli interventi sismici del 1997 che hanno interessato le regioni Marche e Umbria.

Le citate disposizioni prevedono che i soggetti interessati alle ordinanze di sospensione restituiscano i tributi ed i contributi nella misura ridotta al 40 per cento, senza aggravi di sanzioni ed interessi e con rateizzazione in 120 rate mensili. Il versamento, per effetto dei vari provvedimenti di proroga intervenuti[37], avrebbe dovuto decorrere dal maggio 2008.

La disposizione del comma 2 ha pertanto l’effetto di rinviare ulteriormente il termine iniziale di recupero dei tributi e contributi sospesi, da maggio 2008 a gennaio 2009.

In particolare, viene previsto che le 120 rate mensili, di pari importo, siano versate il giorno 16 di ogni mese a decorrere da gennaio 2009.

Si dispone che al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2008, si provveda mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002[38] relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Da tale riduzione deriva, in termini di sola cassa, una minor spesa per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, che viene utilizzata per incrementare il fondo di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008[39], attualmente in fase di conversione alla Camera (comma 2).

Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.

Viene stabilito che i soggetti che non vi abbiano già provveduto debbano, entro la medesima data del 16 gennaio 2009, effettuare gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni[40]. I contribuenti che hanno richiesto[41] la sospensione delle ritenute alla fonte effettuano direttamente il versamento dell’importo dovuto per la definizione, alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo (comma 3).

Si prevede inoltre:

Ÿ        nel caso di mancato versamento entro le scadenze previste, l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalle disposizioni  vigenti in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. In tale caso viene esplicitamente escluso che si determini l’inefficacia della definizione;

Ÿ        nel caso di recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 del DPR n. 602/1973 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999;

Ÿ        nel caso delle somme iscritte in ruolo, che il mancato versamento alle prescritte scadenze determini la riscossione coattiva delle rate non pagate (comma 4).

Viene, infine, previsto che i soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunichino le modalità ed i dati tramite apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel quale viene altresì stabilito il termine di presentazione del modello stesso (comma 5).

 

Le modifiche approvate dal Senato :

Ÿ        rinviano ulteriormente, dal gennaio al giugno 2009, il termine iniziale per il recupero dei tributi e contributi sospesi;

Ÿ        rideterminano conseguentemente il relativo onere, includendovi quello relativo al 2009, stabilito in 3 mln di euro e coperto anch’esso a valere su una riduzione (per 9 mln nel 2009) dell’autorizzazione di spesa relativa al FAS;

Ÿ        incrementano corrispondentemente le disponibilità, in termini di sola cassa, per gli esercizi 2010 e 2011, da imputare al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, evidenzia che la definizione agevolata dei tributi e dei contributi sospesi tramite pagamenti da effettuare entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal 1° gennaio 2009 determina, rispetto al profilo di incasso a legislazione vigente, minori entrate pari a 15 milioni di euro per l’anno 2008, tenuto conto che:

Ÿ        le entrate originarie previste per l’anno 2008, in assenza della disposizione di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 61/2008, erano pari a circa 83 milioni di euro;

Ÿ        a seguito del citato decreto legge n. 61/2008 è stata scontata una perdita di gettito di circa 68 milioni di euro per l’anno 2008;

Ÿ        a seguito della disposizione introdotta con il comma 2, viene meno l’incasso delle 8 rate (da maggio a dicembre) relative all’anno 2008, pari a 15 milioni di euro (83-63 milioni di euro).

Viene confermato che si provvede alla relativa copertura con riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica

Viene confermato che i rimanenti commi non determinano effetti finanziari.

 

La Nota del Ministero dell’economia e delle finanze[42] predisposta in relazione alle richieste di chiarimenti emerse nel corso dell’esame presso il Senato[43], con riferimento al differimento al gennaio 2009 dell’avvio del recupero agevolato dei tributi e dei contributi, nel premettere che l’onere dell’intervento risulta facilmente verificabile come differenza tra le entrate originarie previste (83 milioni di euro) e la perdita di gettito considerata per lo stesso anno per effetto del decreto legge n. 61/2008 (68 milioni di euro), ribadisceche antecedentemente alla definizione agevolata prevista dal citato decreto legge il recupero dei contributi previdenziali e dei premi sospesi (pari complessivamente, sulla base di dati forniti dagli istituti previdenziali, a 147,89 milioni di euro) sarebbe dovuta avvenire mediamente in 70 rate mensili di pari importo, dal mese di maggio 2008, senza sanzioni e interessi. Per quanto attiene ai profili fiscali, la Nota rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Viene, inoltre, fatto presente che le disposizioni attengono al differimento dell’avvio del recupero del sospeso senza sanzioni e interessi e la rimodulazione del rientro non determina ulteriori effetti onerosi oltre i 15 milioni di euro già considerati per l’anno 2008. 

 

Al riguardo, in merito al testo originario delle norme, si osserva che la nota governativa pervenuta al Senato evidenzia che il rinvio del termine per il recupero delle somme non determina effetti onerosi negli anni 2009 e successivi. Tale affermazione presuppone quindi che, fermo restando il piano di restituzione originariamente definito a decorrere dal maggio 2008, le quote non corrisposte per l’esercizio in corso potranno essere recuperate nel periodo terminale del piano medesimo.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato, non appare tuttavia chiaro quali siano gli elementi sottostanti la quantificazione, per 3 mln di euro nel 2009, dell’onere derivante dall’ulteriore rinvio di cinque mesi (da gennaio a giugno 2008) del termine iniziale dei versamenti: tale quantificazione non appare comunque coerente con le proiezioni relative alle somme da riscuotere nell’esercizio 2009 per effetto della definizione agevolata, definite in occasione dell’adozione del D.L. 61/2008 e che dovrebbero quindi risultare già scontate nelle previsioni di bilancio.

Tali proiezioni indicavano infatti, secondo quanto si desume da una relazione tecnica pervenuta al Senato nel corso dell’esame del predetto decreto-legge, una previsione di incasso da definizione agevolata per 22,03 mln nel 2009. Ne consegue che – ferma restando la predetta modulazione temporale degli incassi – il rinvio di 5 mesi dell’inizio della definizione agevolata dovrebbe determinare un onere per circa 9 mln di euro nel 2009, in luogo dei 3 milioni indicati nell’emendamento approvato dal Senato, con conseguente necessità di reperire risorse sul Fas, a fini di copertura, per 27 mln, anziché per 9 mln, come previsto nell’attuale clausola di copertura.

Andrebbe infine chiarito se la disciplina dettata dalle norme in esame debba intendersi esaustiva dei profili procedurali ed applicativi riguardanti la predetta definizione agevolata e tale, quindi, da rendere non necessaria l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 2, comma 109, della legge finanziaria 2008.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma è stata modificata rispetto al testo originario del decreto-legge a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.5 (testo 3) sul quale la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta.

Il testo approvato dal Senato prevede che le rate mensili debbano essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009, anziché a decorrere da gennaio 2009, come disposto dal testo originario del decreto-legge. E’ stata modificata anche la clausola di copertura che prevede - oltre all’onere di 15 milioni di euro per l’anno 2008, come già previsto dal testo originario - anche un onere di 3 milioni di euro per l’anno 2009, coperto a valere sulle risorse del FAS, che vengono utilizzate per un importo di 9 milioni di euro al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rileva che anche in questo caso la norma dispone l’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura tripla rispetto all’entità dell’onere da coprire in termini di saldo netto da finanziare, al fine di compensare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento.

In relazione all’utilizzo delle suddette risorse, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la loro effettiva disponibilità con particolare riferimento all’anno 2009, non previsto dal testo originario del provvedimento. Anche in questo caso, come già rilevato con riferimento all’utilizzo del FAS disposto dal comma 11 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, occorre inoltre che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle risorse del FAS per le finalità indicate possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziate dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo alla luce del principio di addizionalità già richiamato.

Appare inoltre opportuno un chiarimento in relazione all’utilizzo delle risorse del FAS, aventi natura di conto capitale, per la copertura di maggiori spese correnti, quali quelle derivanti dalla norma in esame.

In relazione a tale problematica, già riscontrata dalla Commissione bilancio con riferimento al decreto-legge n. 154 del 2008, il rappresentante del Governo ha affermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi aventi natura corrente non può essere considerato una vera e propria dequalificazione della spesa tenuto conto che storicamente nel Fondo confluiscono interventi di natura corrente, seppur in percentuale inferiore rispetto alla quota degli investimenti (si veda la seduta del 20 novembre 2008).

Con riferimento al rifinanziamento, in termini di sola cassa, del fondo per gli per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, non si rilevano profili problematici in quanto per tale finalità sono utilizzate, come già disposto dall’articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame, risorse rivenienti dagli effetti positivi conseguenti all’applicazione della “caratura” al FAS.

 

ARTICOLO 3-bis

Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria

La norma dispone che le operazioni di dismissione di attività imprenditoriali e di liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa[44], effettuate in attuazione del “programma di cessione dei complessi aziendali”[45] previsto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, non costituiscano trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta dal Senato.

 

Al riguardo si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito derivanti dalla mancata applicazione dei tributi sui trasferimenti di aziende, rami o parti di aziende in tutti i casi in cui tali operazioni siano effettuate nell’ambito di procedure di amministrazione straordinaria.

In particolare le cessioni d’azienda sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale del 3% sul valore corrente dell’azienda ceduta ad esclusione dei beni immobili e mobili registrati, soggetti ad imposta secondo le aliquote specifiche dei diversi beni. Le passività sono attribuite pro-quota ai diversi elementi che compongono l’azienda. I beni immobili, nel valore non decurtato delle passività, sono inoltre soggetti alle imposte ipotecaria e catastale, applicate rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento.

 



[1] In base al comma 2, inoltre, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

[2] Di cui all’articolo 128 del D. Lgs. 163/2006. In base a tale norma, la realizzazione di interventi di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici unitamente all'elenco annuale dei lavori. L'inclusione di un lavoro nell'apposito elenco annuale è subordinata ad alcune condizioni riguardanti lo stato di avanzamento della progettazione e la stima dei costi; l’elenco deve inoltre contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere finanziamenti pubblici.

[3] Tipologia individuata dall’articolo 142, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

[4] Di cui all’articolo 6, comma 2, del DL 154/2008 (Contenimento della spesa sanitaria e regolazioni contabili con le autonomie locali). Nell’istituire il Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali, la norma richiamata ha previsto una dotazione di sola cassa pari a 435 milioni di euro per il 2010 e di 175 milioni per il 2011. Si segnala che il Fondo viene rifinanziato (sempre in termini di sola cassa) oltre che dal comma 11 in esame, anche dal successivo articolo 3, comma 2

[5] Il Senato ha modificato, come sopra indicato, i commi 1, 3, 5, 7, 10, 10-bis.

[6] V. Servizio Bilancio – Nota di lettura n. 21 – novembre 2008.

[7] Ministero dell’economia – RGS – 12 novembre 2008.

[8] Si ricorda che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo poi divenuto D.Lgs. 163/2006 aveva escluso che il provvedimento comportasse effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

[9] Come detto, infatti, le norme in esame estendono dal 10 per cento  (previgente) all’8 per cento (previsto dall’articolo 1, comma 3) il livello minimo di rialzo dei prezzi al di sopra del quale cominciano ad operare le misure compensative.

[10] Si ricorda che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo poi divenuto D.Lgs. 163/2006 aveva escluso che il provvedimento comportasse effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

[11] La differenza di 16 mln annui costituiva una maggiore entrata per il bilancio dello Stato.

[12] Cfr. la seduta dell’Assemblea del Senato del 20 novembre 2008.

[13] Articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[14] Legge finanziaria 2008.

[15] Il comma 2 viene riformulato come riportato nella presente scheda; il comma 3 viene abrogato.

[16] V. nota di lettura n. 21 – novembre 2008.

[17] Ministero dell’economia – RGS – 12 novembre 2008.

[18] Attualmente all’esame del Senato. V. in particolare S. 1195: articolo 2, comma 10.

[19] Anch’esso attualmente all’esame del Senato.

[20] V. articolo 2, comma 21, del disegno di legge finanziaria S. 1209.

[21] L’articolo 5 qui richiamato ha disposto, al comma 3-bis, la sospensione – dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006 - dei termini tributari e contributivi per le imprese del settore avicolo (allevamenti, macellazioni, trasformazioni, mangimi, commercio), nonché dei pagamenti delle rate di operazioni creditizie e di finanziamento. A tal fine il successivo comma 3-ter ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2006 e di 8 milioni annui a decorrere dal 2007.

[22] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.

[23] Articolo 1 del D.M.410/2000.

[24] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008.

[25]Emendamento 3.9.

[26]Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[27] Territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma,  nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995.

[28] Attualmente Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

[29] Articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 185/2000.

[30] Assumendo la responsabilità civile e fiscale della gestione.

[31] Purché il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.

[32] Emendamento 3.10.

[33] Di cui all’art. 61 delle legge n. 289/2002.

[34] Recante “Aggiornamento dati decurtazione risorse delibere CIPE numeri 36/2002 e 99/2005 e conseguente riassegnazione”

[35] Recante “Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003. Decurtazione delle risorse”.

[36] Recante “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)”.

[37] Si vedano, da ultimi, l’articolo 1, comma 1012, della legge n. 296 del 2006 (LF per il 2007) e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3631 del 23/11/2007.

[38] Legge finanziaria 2003.

[39] Recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, in corso di conversione presso la Camera (A.C. 1891). Si tratta di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.

[40] Con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

[41] Ai sensi dell’articolo 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 28 settembre 1997.

[42] Trasmessa con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132818 del 12 novembre 2008.

[43] Cfr. Dossier n. 21, novembre 2008, del Servizio Bilancio del Senato..

[44] Di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 270/1999.

[45] Di cui all’articolo 27 del citato D.Lgs.