Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1929: Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto amrato
Riferimenti:
AC N. 1929/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 53
Data: 18/02/2009
Descrittori:
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   GUERRA
RATIFICA DEI TRATTATI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 1929

 

 

Ratifica del II Protocollo della Convenzione per la protezione

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1073)

 

 

N. 53 – 18 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1929

Titolo breve:

 

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

Commissioni riunite II e III

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

A. Lo Presti per la II

L. Orlando per la III

Gruppo:                                     

 

 

Rispettivamente PdL e IdV        

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite II e III

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 53

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 23, 24 e 29 del Protocollo.. 3

Riunione delle Parti, Comitato e Fondo per la protezione dei beni culturali3

Le norme:3

ARTICOLO 16. 6

Copertura finanziaria.. 6



 

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato dal Senato, reca la ratifica e l’esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a l’Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Il provvedimento – composto da 17 articoli e un Protocollo a sua volta composto da 47 articoli – è corredato di relazione tecnica riferita agli articoli 23 e 24 del Protocollo.

 

 

ONERI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

(euro)

 

Anno2008

Anno2009

Anno2010
(a decorrere)

Articolo 23 (Assemblea delle Parti)

4.090

0

4.090

Articolo 24 (Comitato intergovernativo)

4.890

4.890

4.890

 Totale

8.980

4.890

8.980

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 23, 24 e 29 del Protocollo

Riunione delle Parti, Comitato e Fondo per la protezione dei beni culturali

Le norme:

·        prevedono che la riunione delle Parti sia convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell’UNESCO ed in coordinazione con la riunione delle Alte Parti Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale (art. 23, comma 1);

·        stabiliscono le funzioni della riunione delle Parti (articolo 23, comma 3);

·        dispongono che, in caso di richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convochi una riunione straordinaria (articolo 23, comma 4);

·        prevedono la riunione del Comitato una volta all’anno in sessione ordinaria e, quando necessario, in sessione straordinaria (articolo 24, comma 2);

·        dispongono l’istituzione di un Fondo allo scopo di fornire assistenza finanziaria a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace o in relazione a misure d’emergenza che potranno essere prese per proteggere i beni culturali (articolo 29, comma 1);

·        stabiliscono che il Fondo sarà alimentato da contributi volontari delle Parti, contributi, oboli o lasciti effettuati da altri Stati, dall’UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU, da altre organizzazioni intergovernative o non-governative, da enti pubblici o privati, da singole persone; sarà inoltre alimentato da qualsiasi interesse maturato dal Fondo stesso o da fondi ottenuti mediante raccolte e entrate di manifestazioni organizzate a beneficio del medesimo nonché da tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili al Fondo (articolo 29, comma 4).

 

 

La relazione tecnica, con riferimento all’articolo 23 del Protocollo, afferma che la norma in esame prevede l’istituzione dell’Assemblea delle Parti, che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi. A tale fine, ipotizza l’invio di tre esperti nazionali di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per i beni e le attività culturali ed uno del Ministero della difesa, con una permanenza di due giorni in detta città. La relativa spesa viene così quantificata:

(euro)

Articolo 23

 

Spese di missione

 

Pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 2 giorni)

900

Diaria giornaliera (euro 117 x 3 persone x 2 giorni)

702

Spese di viaggio

 

Biglietto aereo andata-ritorno Parigi (euro 830 x 3 persone)

2.490

 Totale onere art. 23

4.092

In cifra tonda

4.090

La RT specifica che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del d.l. n. 223/2006 che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’art. 3 del R.D. n. 941/1926.

Per maggiori dettagli vedere la relazione tecnica.

 

Con riferimento all’articolo 24 del Protocollo, la relazione tecnica ricorda che la norma prevede l’istituzione di un Comitato intergovernativo per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati, composto da 12 Paesi secondo il principio di un’equa ripartizione geografica, che si riunirà una volta l’anno presso una sede che varierà a seconda del Paese che si offrirà di ospitarlo.

Ipotizza quindi l’invio a Parigi (quale sede tipo) di una delegazione di tre esperti nazionali di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per i beni e le attività culturali ed uno del Ministero della difesa che parteciperanno alle sessioni annuali del Comitato, in qualità di Stato membro o di Osservatore, per una durata di tre giorni ed in base al precedente calcolo della diaria. La relativa spesa viene così quantificata:

 

 (euro)

Articolo 24

 

Spese di missione

 

Pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3 giorni)

1.350

Diaria giornaliera (euro 117 x 3 persone x 3 giorni)

1.053

Spese di viaggio

 

Biglietto aereo andata-ritorno Parigi (euro 830 x 3 persone)

2.490

 Totale onere art. 24

4.893

In cifra tonda

4.890

 

La relazione afferma quindi che l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato ammonta ad euro 8.980 per l’anno 2008, 4.890 per l’anno 2009 e 8.980 a decorrere dal 2010.

Fa presente inoltre che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

 

Al riguardo, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’articolo 23 (riunione dell’assemblea delle Parti), si rileva che la norma nulla dispone circa la frequenza delle riunioni.

Nulla da osservare in relazione agli oneri correlati alle ordinarie riunioni dell’Assemblea e del Comitato, mentre appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse preveda di fare fronte agli oneri derivanti dalle eventuali riunioni straordinarie previste dall’art. 23, comma 4 e 24, comma 2.

Con riferimento al Fondo di cui all’art. 29 del Protocollo, preso atto di quanto affermato dal Governo in sede di esame del provvedimento al Senato[1] circa la natura volontaria del Fondo medesimo, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se anche le funzioni e le finalità del Fondo hanno carattere volontario o eventuale.

 

ARTICOLO 16

Copertura finanziaria

La norma autorizza, per l'attuazione della presente legge,  la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010.

 

Al riguardo, si rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all’esercizio finanziario 2008, oramai concluso,  e all’utilizzo dei Fondi speciali relativi  al triennio 2008-2010, relativi alla precedente legge finanziaria. A tale proposito, si rileva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca, anche con riferimento al triennio 2009-2011, le necessarie risorse ed una specifica voce programmatica.

Data la natura degli oneri, connessi alla partecipazione di funzionari a riunioni internazionali, si ritiene che quelli relativi all’anno 2008 non avranno più luogo in considerazione del fatto che la legge di ratifica non ha ancora concluso il suo iter parlamentare. Tuttavia, tali oneri potrebbero essere stati, comunque, ricompresi nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978[2].

A tale proposito, si ricorda che sulla base della suddetta disposizione contabile, le quote dei fondi speciali di parte corrente non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso in cui tali spese corrispondano, tra le altre cose, ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.

Qualora il provvedimento in esame sia ricompreso nell’ elenco degli slittamenti, in considerazione del fatto che lo stesso è già stato approvato dal Senato, al fine di evitare una ulteriore lettura da parte dell’altro ramo del Parlamento, si potrebbe esprimere parere favorevole, nel presupposto che il riferimento al triennio 2008-2010  si intenda relativo al triennio 2009-2011 e che la prima riunione  delle Parti di cui all’articolo 23 del Protocollo ratificato non si tenga prima dell’anno 2010. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

 



[1] Nella seduta del 19 novembre 2008 della Commissione Affari esteri del Senato, in merito al finanziamento ed alla destinazione del Fondo, il Governo ha fatto presente che il provvedimento in esame non prevede lo stanziamento di risorse da destinare al Fondo medesimo e che le linee guida relative alle modalità del suo utilizzo non sono ancora state elaborate. Il Governo ha inoltre specificato, tra l’altro, che il Fondo è volontario e non obbligatorio.

[2] Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro.