Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC1857: DL 151/08 - Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina
Riferimenti:
AC N. 1857/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 36
Data: 12/11/2008
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   ESPULSIONE DI STRANIERI
FORZE ARMATE   IMMIGRAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 151 DEL 11-NOV-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1857

 

Prevenzione e accertamento di reati, contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

 

(D.L. n. 151/2008 – Approvato dal Senato A.S.1072)

 

 

 

 

 

N. 36 – 12 novembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

1857

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

I e II

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Santelli e Scelli

Gruppo:

 

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

I e II

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 36

 


 

INDICE

ARTICOLO 1. 3

Conservazione dei dati del traffico telefonico.. 3

ARTICOLO 2. 4

Impiego del personale delle Forze armate. 4

ARTICOLO 2-bis. 7

Rafforzamento dell’azione di contrasto della criminalità.. 7

ARTICOLO 2-ter.. 9

Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso   9

ARTICOLO 2-quinquies. 10

Limiti alla concessione dei benefici ai superstiti della vittima della criminalità organizzata   10

ARTICOLO 3. 10

Misure per fronteggiare l’immigrazione clandestina.. 10

ARTICOLO 3-bis. 12

Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari12

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del DL 151/2008 recante “Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina”.

Il testo originario (A.S. 1072) è corredato di relazione tecnica, riguardante le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3; essa risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato. Nel corso dell’esame presso il Senato, inoltre, il Governo ha trasmesso una documentazione riferita all’articolo 3-bis, della quale si darà conto nella presente nota.

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

2008

2009

2010

2011

Art. 3 – Misure per fronteggiare l’immigrazione

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Conservazione dei dati del traffico telefonico

La norma dispone che i fornitori di servizi telefonici e telematici sono autorizzati a conservare i dati del traffico fino al 31 marzo 2009.

Viene a tal fine differita l’entrata in vigore dell’apposita disciplina (D. Lgs. 109/2008) in materia di conservazione dei dati del traffico delle telecomunicazioni per la prevenzione e la repressione dei reati.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si limita a ripristinare temporaneamente la disciplina in materia di conservazione dei dati recata dal DL 144/2005.

Si ricorda che alle norme che avevano prescritto la conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza (articolo 6 del decreto legge 144/2005) non erano ascritti effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 2

Impiego del personale delle Forze armate

Normativa vigente: l’articolo 7-bis del DL 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) ha autorizzato l’impiego di un contingente di personale militare non superiore a 3.000 unità per la prevenzione della criminalità, stanziando a tal fine la somma di 31,2 milioni di euro (fissata dal testo quale limite di spesa) per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tale somma è destinata alla copertura delle spese di trasferimento, di personale (corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva) e di impiego degli mezzi.

La norma, integrando l’articolo 7-bis del DL 92/2008, autorizza l’impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un contingente di militari delle Forze armate nelle aree ove risulti necessario garantire un più efficace controllo del territorio in presenza di fenomeni di emergenza criminale. La dotazione del contingente non può essere superiore a 500 unità di personale.

Nel testo originario del decreto legge il numero di 500 unità non rappresentava il limite massimo ma identificava esattamente la consistenza del contingente.

 

La relazione tecnica[1] afferma che la disposizione non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la spesa derivante dall’impiego delle 500 unità di militari è coperta mediante i risparmi derivanti da una durata inferiore, rispetto a quanto inizialmente previsto, del periodo di utilizzo dei 3.000 militari di cui all’articolo 7-bis del DL 92/2008: infatti, mentre la copertura a suo tempo apprestata si riferiva, per il primo anno, ad un periodo di 6 mesi (luglio-dicembre 2008), l’impiego effettivo del contingente è iniziato dal mese di agosto, determinando quindi la necessità coprire un arco temporale di soli 5 mesi.

 

Al fine di determinare l’onere recato dalla norma in esame, pari a 2,6 milioni di euro nel 2008, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri.

Spese di personale :

Ÿ        indennità onnicomprensiva (= euro 1.587.000): è stata utilizzata la stessa indennità in uso per l’Operazione «Domino», pari a 26 euro netti a militare di ogni grado. A tale importo sono stati aggiunti gli oneri fiscali e contributivi a carico dello Stato nella misura del 32,7 per cento[2];

Ÿ        compenso per lavoro straordinario (= euro 317.500): è stata prevista una media mensile di 14,5 ore pro-capite (stesso tetto applicato dalle Forze di polizia per analoghi servizi), ed utilizzato un costo medio netto di 11 euro in considerazione della categoria del personale[3]. Anche in tal caso sono stati considerati i contributi a carico dello Stato.

Il computo tiene conto degli importi effettivamente corrisposti dal Dicastero, atteso che il riadeguamento di cui all’art. 3, comma 134, della legge n. 244/2007 non ha ancora avuto luogo. Tenuto conto del valore medio preso come base di calcolo, la relazione ritiene che gli eventuali incrementi, comunque contenuti, potranno essere corrisposti attraverso le risorse disponibili nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Spese di funzionamento:

Ÿ         indennità di marcia/indennità di missione (= euro 70.000): al personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dell’entità del personale impiegato nell’operazione e di un turno di servizio mensile, per ogni unità, è stato calcolato forfettariamente un costo di 70.000 euro.

Il dato finanziario dell’indennità di marcia è stato calcolato prevedendone la corresponsione per 4-5 giorni, tenendo conto della distanza da percorrere per raggiungere la nuova sede di servizio e dei necessari periodi di affiancamento per 500 militari al costo medio giornaliero di circa 15.500 euro, pari a 70.000 euro circa per il periodo in riferimento (circa 62.000 euro per 4 giorni, circa 77.000 euro per 5 giorni);

Ÿ        viveri (= euro 221.000): è previsto un incremento della razione viveri di 4,80 euro/giorno, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena[4];

Ÿ        impiego automezzi (= euro 92.000): sono stati calcolati 25 automezzi ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora).

In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, per pedaggi;

Ÿ        servizi generali (= euro 287.500): è previsto un costo pro-capite di 6,25 euro/giorno[5];

Ÿ        equipaggiamento/vestiario (= euro 66.700): è previsto un costo pro-capite di 1,45 euro/giorno[6].

 

Al fine di determinare le minori spese utilizzate a compensazione degli oneri sopra descritti (trasferimento e impiego del contingente di 500 militari: 2,6 milioni di euro), la RT indica i risparmi derivanti dal ridotto impegno temporale (5 mesi anziché 6) del primo contingente di 3.000 militari nell’ambito degli stanziamenti previsti dall’articolo 7-bisdel DL 92/2008: il costo per l’espletamento del servizio di cui al citato articolo 7-bis, per 5 mesi, è quantificabile in circa 28,1 milioni di euro complessivi, di cui 26 milioni circa per spese di personale e di funzionamento e 2,1 milioni circa per vitto e alloggio in località sprovviste di strutture militari. Pertanto, i risparmi sono quantificabili in 3 milioni di euro circa.

Il risparmio eccedente rispetto alle somme necessarie per il finanziamento della missione in esame, corrispondente a circa 0,4 milioni di euro, sarà destinato a coprire eventuali maggiori oneri di spese per personale e funzionamento.

 

Al riguardo si rileva che l’operazione “Domino”, disposta ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92/2008, è tuttora in corso e viene finanziata sulla base dell’autorizzazione di spesa prevista dal predetto articolo. Poiché la norma in esame, pur introducendo una finalizzazione aggiuntiva a valere sulle medesime risorse, non prevede una riduzione della relativa autorizzazione, occorre acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all’effettiva disponibilità dei risparmi derivanti – come asserito dalla relazione tecnica - dal ridotto impegno temporale del primo contingente. Tale conferma appare necessaria dal momento che la novella in esame non modifica espressamente la durata semestrale della missione, potendo quindi dare luogo ad un disallineamento tra l’originaria autorizzazione di spesa e la relativa copertura alla luce della ulteriore finalizzazione.

Si segnala inoltre che, tenuto conto della natura degli oneri da finanziare e delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, il rispetto del tetto di spesa fissato dalla norma novellata[7] potrà essere garantito – in caso di eventuale raggiungimento del limite consentito dalla norma medesima – non attraverso un’interruzione del finanziamento, ma mediante una riduzione del contingente di personale utilizzato (che viene infatti qualificato dal testo – a seguito della modifica approvata dal Senato - come numero massimo e non come grandezza predefinita). In proposito si ricorda che in risposta ad un’osservazione in ordine alla compatibilità del limite di spesa rispetto agli oneri derivanti dall’operazione “Domino” (DL 92/2008), il rappresentante del Governo ha a suo tempo affermato che il limite definiva il valore massimo di risorse utilizzabile allo scopo: qualora fossero emerse esigenze che avessero richiesto un intervento più consistente o più esteso nel tempo, sarebbe stato necessario provvedere con apposito atto legislativo.

 

 

 

ARTICOLO 2-bis

Rafforzamento dell’azione di contrasto della criminalità

La norma dispone, in via straordinaria, l’incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso[8] per un importo pari a 30 milioni (non viene specificato, peraltro, l’anno al quale tale incremento deve essere riferito). La copertura è disposta a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura[9] (comma 1).

Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso una quota del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, in relazione ai premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto[10] (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, premesso che le elargizioni in favore delle vittime della mafia e dell’usura sono disposte nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi Fondi, appare tuttavia necessario che il Governo chiarisca se il trasferimento di risorse in esame sia previsto in relazione a pagamenti non effettuati a causa dell’incapienza del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. In tale ipotesi le disposizioni di cui al presente articolo 2-bis, pur se prive di effetti in termini di saldo netto da finanziare, appaiono suscettibili di determinare un’accelerazione della spesa, con un possibile peggioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto.   

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 1 dispone, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica esplicitamente né la decorrenza, né la durata prevista del rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 2341 del Ministero dell’interno. Da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le risorse disponibili iscritte sul suddetto capitolo ammontano, nell’anno 2008, a 43.885.464 euro.

Con riferimento all’anno 2009, invece, il capitolo ha iscritte in conto competenza, come previsto dal disegno di legge di bilancio (atto Camera n. 1714), risorse pari a 6 milioni di euro.

A tale proposito si ricorda che il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura trae origine, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, dall’unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della medesima legge e dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 108 del 1996. Tale fondo unificato è alimentato, non solo da un contributo a carico del bilancio dello stato, ma anche da ulteriori risorse tra le quali si ricordano:  un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto; dai beni rinvenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale, da donazione e da lasciti da chiunque effettuati.

Al fine, quindi, di verificare l’idoneità della copertura finanziaria è necessario che il Governo chiarisca se il rifinanziamento sia previsto per una sola annualità, come lascerebbe presupporre il riferimento, contenuto nella disposizione in commento, ad un incremento “in via straordinaria”.

In secondo luogo, chiarito il carattere annuale della disposizione, si rileva che la norma di copertura appare idonea solo se riferita all’anno 2008. Infatti, solo in questo caso, il capitolo del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità, ma appare, comunque, opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle disponibilità residue iscritte in bilancio non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

Il comma 2, dispone che il Ministro dell’interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999.

 

Al riguardo, si rileva, sotto il profilo formale, che il riferimento all’articolo 18, commi 1 e 2 della legge n. 44 del 1999, deve intendersi riferito all’articolo 18, comma 1, lettera a) e comma 2. Infatti è la lettera a) del comma 1 che individua, tra le risorse che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990.

 

 

ARTICOLO 2-ter

Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

La norma dispone alcune modiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, al fine di rendere più stringenti i requisiti per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso [comma 1, lett. a)].

Sono dettate, tra l’altro, nuove norme concernenti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, avrebbero i requisiti per l’accesso al Fondo, ma sono deceduti a seguito della consumazione dei gravi reati di cui all’art. 416-bis c.p. Le nuove norme prevedono che gli eredi dei predetti soggetti non possano accedere al suddetto Fondo, salvo che il soggetto deceduto abbia assunto, prima della morte, qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non gli sia stato revocato per causa a lui imputabile;

Si prevede, altresì, l’adozione di un ulteriore regolamento di attuazione del Fondo di rotazione con lo scopo di modificare quello attualmente in vigore[11] [comma 1, lettera c)]. Il regolamento dovrà prevedere:

Ÿ        la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso a seguito di condanna al pagamento di una provvisionale, quando il giudice dell’impugnazione dichiara estinto il reato per morte del reo, ex art. 129 del codice di procedura penale;

Ÿ        la ripetizione delle somme già pagate a titolo di provvisionale quando, a seguito di estinzione del reato, l’azione civile di risarcimento esperita contro gli eredi del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che dall’attuazione della norma in esame non derivino effetti finanziari negativi connessi al differimento della ripetizione di somme già liquidate a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

 

ARTICOLO 2-quinquies

Limiti alla concessione dei benefici ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

La norma prevede ulteriori condizioni volte a restringere la platea dei beneficiari dell’elargizione spettante ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata[12].

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che - in base alle modifiche introdotte - la platea dei potenziali beneficiari delle provvidenze è destinata a restringersi.

 

 

ARTICOLO 3

Misure per fronteggiare l’immigrazione clandestina

La norma autorizza la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2008, di euro 37.500.000 per il 2009, di euro 40.470.000 per il 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dal 2011 per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina. Parte di tale spesa (3.000.000 per l’anno 2008 e 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010), è destinata alla costruzione di nuovi Centri di identificazione ed espulsione (comma 1).

 

La relazione tecnica ricorda che attualmente i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili. Volendo incrementare di 1.000 unità il numero di posti, e non essendo disponibili strutture da adattare, devono essere realizzati nuovi centri mediante costruzione di nuove strutture.

La relazione, utilizzando come parametro il costo sostenuto per la costruzione dell’ultimo CIE a Torino (costo medio per posto realizzato: euro 78.000 circa), ipotizza per la realizzazione dei 1.000 nuovi posti, un costo di euro 78.000.000, così ripartiti:

-          anno 2008: euro 3.000.000

-          anno 2009: euro 37.500.000

-          anno 2010: euro 37.500.000

Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CIE medesimi.

Secondo la relazione tecnica, il costo giornaliero medio di gestione (ribadendo quanto già indicato nella RT al D. Lgs. 25/2008) è di euro 55 per ospite. In relazione ad una progressiva disponibilità delle  strutture a partire dalla metà del 2010, la relazione ipotizza i seguenti costi:

 

Anno 2010

Euro 2.970.000 (55 euro× 300 posti × 180 giorni)

Anno 2011

Euro 20.075.000 (55 euro × 1.000 posti × 365 giorni)

 

 

Costi annuali - euro

Anno

Costi di costruzione

Costi di gestione

Costi totali

2008

3.000.000

-

3.000.000

2009

37.500.000

-

37.500.000

2010

37.500.000

2.970.000

40.470.000

2011

 

20.075.000

20.075.000

 

La relazione sottolinea che, attraverso il piano straordinario di costruzione dei CIE previsto dal provvedimento, vengono in parte anticipate le misure necessarie a dare applicazione alla nuova direttiva europea sui rimpatri, in corso di pubblicazione e, in particolare, le disposizioni europee in materia di trattenimento, già previste nell’articolo 18 del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733).

Sempre secondo la relazione, le nuove costruzioni dei CIE costituirebbero un primo piano d’intervento finalizzato ad  adeguare il sistema nazionale di trattenimento dei soggetti da espellere alla normativa europea. Il recepimento della disciplina comunitaria  prevede  infatti un aumento del numero dei posti dei CIE, realizzato, in parte, dal provvedimento con il decreto-legge in esame.

La copertura delle spese del provvedimento è stata effettuata con parte dello stanziamento previsto dalla disposizione finanziaria del disegno di legge citato che, pertanto, dovrà essere opportunamente emendato con una riduzione corrispondente allo stanziamento previsto dal provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la quantificazione appare in linea con i precedenti interventi normativi in materia.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si osserva che all’onere connesso all’attuazione della normasi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della salute, della giustizia e dell’interno.

Nello specifico, la relazione tecnica riporta la seguente ripartizione degli accantonamenti utilizzati:

 

 (milioni di euro)

Ministero

2008

2009

2010

2011

Giustizia

0

7.193.000

11.212.000

290.000

Interno

3.000.000

30.307.000

19.785.000

19.785.000

Salute

0

0

9.473.000

0

Totale

3.000.000

37.500.000

40.470.000

20.075.000

 

 

Al riguardo, si rileva che gli accantonamenti dei quali si prevede l’utilizzo recano le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 3-bis

Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

Normativa vigente: l’articolo 4 del decreto legislativo n. 273/1989 ([13])  stabilisce che ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di 98,13 euro per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Inoltre ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di 98,13 euro per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega[14]. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. In entrambi i casi non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

La norma reca la nuova disciplina delle indennità da erogare ai giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari per le loro attività di supplenza dei giudici ordinari nelle udienze civili e penali[15].

In particolare (comma 1), si prevede che ai giudici onorari di tribunale spetti un'indennità di 98 euro per le “attività di udienza svolte nello stesso giorno”. Qualora le attività superino le 5 ore, al giudice onorario spetta un’ulteriore indennità di 98 euro.

Ai vice procuratori onorari è attribuita un’indennità giornaliera di 98 euro per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega nonché per ogni altra diversa attività. Analogamente a quanto disposto per i giudici onorari, è stabilito che al vice procuratore onorario spetti un’indennità aggiuntiva di 98 euro in caso d’impegno lavorativo complessivo superiore alle 5 ore giornaliere.

Ai fini della corresponsione dell’indennità aggiuntiva, la misurazione temporale dell’attività giornaliera avviene sulla base dei verbali delle udienze tenute da giudici o dai vice procuratori onorari. In relazione, invece, ai soli vice procuratori onorari, il tempo trascorso in ufficio per lo svolgimento delle altre attività delegabili per legge (diverse da quelle d’udienza) è rilevato dal Procuratore della Repubblica.

Viene inoltre stabilito (comma 2) che dall’attuazione delle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La documentazione trasmessa dal Governo[16] sottolinea che le norme in esame confermano il vincolo insuperabile della doppia indennità giornaliera e, nel contempo, prevedono la corresponsione della seconda indennità soltanto quando l’impegno lavorativo superi le 5 ore giornaliere.

Attualmente la seconda indennità è corrisposta qualora il giudice tenga una seconda udienza nel corso di un medesimo giorno indipendentemente dalla durata dell’impegno lavorativo.

La relazione precisa che attualmente non vengono corrisposte più di 10 indennità mensili pro capite.

L’invarianza della spesa è garantita dalla conservazione del vincolo della doppia indennità giornaliera.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che le modalità applicative previste siano compatibili con il rispetto della clausola di invarianza. Tale chiarimento andrebbe fornito, in particolare, con riferimento alle indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari (VPO).

A tal fine si consideri che mentre le attività di udienza, sulla base delle quali sono liquidate attualmente le indennità, sono spesso contingentate in relazione al numero di aule materialmente disponibili, al contrario le attività di indagine possono essere svolte con maggiore autonomia, costituendo la decisionedel VPO il presupposto per losvolgimento delle stesse. Ne risulta che il numero di indennità mensili liquidabili ai VPO potrebbe incrementarsi notevolmente.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 2 dispone che dall’attuazione dell’articolo 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva, sotto il profilo formale, che la clausola di invarianza discostandosi dalla prassi vigente, utilizza l’espressione “non derivano” anziché non “devono derivare”. Tuttavia, il ricorso all’indicativo presente appare conforme alle regole e raccomandazioni sulla formulazione dei testi legislativi previste dalla circolare del presidente della Camera del 20 aprile 2001.

 

 



[1] Riferita al testo del provvedimento prima delle modifiche apportate dal Senato, che comunque non hanno alterato nella sostanza il contenuto delle norme recate dal decreto legge.

[2] Ritenute INPDAP del 24,20 per cento ed IRAP dell’ 8,5 per cento.

[3] La relazione tecnica evidenzia che il contingente è composto, prevalentemente di militari di truppa il quale percepisce circa 9,65 euro per ogni ora di straordinario.

[4] Si tratta dello stesso budgetche viene assegnato al personale che opera in missione all’estero.

[5] Si tratta dello stesso budgetche viene assegnato al personale che opera in missione all’estero.

[6] Si tratta dello stesso budget che viene assegnato al personale che opera in missione all’estero.

[7] Articolo 7-bis del citato decreto legge 23 maggio 2008, n. 92.

[8] Di cui all’articolo 1 della legge 512/1999.

[9] Di cui all’articolo 18-bis della legge 44/1999.

[10] Ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2 della citata legge 44/1999.

[11] Di cui al DPR n. 284/2001.

[12] A norma dell’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

[13] Recante le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR n. 449 del 1988 di adeguamento dell’ordinamento giudiziario alla nuova disciplina del processo penale ordinario e minorile.

[14] A norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

[15] A tal fine si dispone la novella del citato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 - relativo alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR n. 449 del 1988 di adeguamento dell’ordinamento giudiziario alla nuova disciplina del processo penale ordinario e minorile.

[16] Come integrata dalla Ragioneria generale dello Stato con la nota 124622 del 23 ottobre 2008.