Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1772: D.L. n. 143/2008: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Approvato dal Senato S. 1018)
Riferimenti:
AC N. 1772/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 34
Data: 29/10/2008
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA   ASSEGNAZIONE DI SEDE
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO   MAGISTRATI
SEDE DISAGIATA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
DL N. 143 DEL 16-SET-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1772

 

 

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

 

(D.L. n. 143/2008 – Approvato dal Senato S. 1018)

 

 

 

 

N. 34 – 29 ottobre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1772

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Torrisi

Gruppo:                                     

 

 

PdL

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 34

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 3

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. 3

ARTICOLO 1-bis. 6

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.. 6

ARTICOLO 1-ter.. 7

Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia.. 7

ARTICOLO 2. 8

Fondo unico giustizia.. 8

ARTICOLO 2, comma 7-ter.. 11

Copertura finanziaria.. 11

ARTICOLO 3. 12

Copertura finanziaria.. 12

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame presso il Senato.

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Articolo 3

5.137.296

4.785.678

4.785.678

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate

Le norme apportano modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, che disciplina gli incentivi attribuiti ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate.

Sono definite in modo meno stringente, rispetto alla legislazione previgente, i concetti di trasferimento d’ufficio e di sede disagiata.

In particolare si dispone la sostituzione dell’articolo 1 della legge n. 133/1998 stabilendo che per trasferimento d'ufficio si intende, d'ora innanzi, ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato[1] e che determini lo spostamento in una sede disagiata ad una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La legislazione previgente prevedeva una distanza minima di 150 chilometri ed il cambio di regione.

Le nuove disposizioni non si applicano comunque alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti disposti per incompatibilità ambientale[2] o per motivi disciplinari[3].

La sede disagiata è quella per cui risulti la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultimo bando che abbia una quota di posti di organico vacanti non inferiore al 20 per cento (articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 1, comma 2).

Non assume più rilievo il numero di pratiche penali e/o civili che la sede deve trattare.

Si prevede, inoltre, che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) individui annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indichi tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci[4]. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità (articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 1, commi 3 e 4).

La previgente formulazione dell’articolo 1 della legge n. 133/1998 prevedeva che i trasferimenti d’ufficio non potessero eccedere le cinquanta unità all’anno. La relazione illustrativa e la relazione tecnica chiariscono che le norme non consentono un numero annuo di trasferimenti d’ufficio superiore a 100.

Si provvede a dettare una specifica disciplina per il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle cosiddette sedi a copertura immediata[5]. Il Consiglio superiore della magistratura provvede a trasferire d'ufficio in tali sedi i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni[6] e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che prestano servizio presso altre sedi disagiate (articolo 1, comma 1, lettera c).

Si dispone la sostituzione dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, relativo all’indennità da corrispondere in caso di trasferimento d’ufficio sopra descritto (articolo 1, comma 1, lettera d). 

La legislazione previgente stabiliva che al magistrato trasferito d’ufficio venisse attribuita, per 4 anni, una indennità mensile pari al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione, in relazione alla qualifica del magistrato, previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 836/1973.

Al magistrato trasferito d’ufficio spettava, altresì, la cosiddetta indennità di prima sistemazione; tale indennità era pari a 9 volte la mensilità dell’indennità integrativa speciale in godimento. Gli uditori giudiziari, trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, maturavano il diritto all'indennità mensile di trasferimento dopo il primo biennio di permanenza nell'ufficio.  Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il meccanismo di incentivi previsto dalla legislazione previgente ha trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d’ufficio ad una sede disagiata all’atto del conferimento delle funzioni giudiziarie. La relazione illustrativa afferma, altresì, che il disegno di legge in esame “… potenzia, soprattutto sotto il profilo economico, gli incentivi riconosciuti ai magistrati che danno il proprio consenso o la propria disponibilità al trasferimento d’ufficio in una sede disagiata”.

Al magistrato trasferito d’ufficio compete, per quattro anni, una indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità (articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2, comma 1). Spetta altresì l’indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: tale indennità compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento (articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2, comma 3).

Si detta una nuova disciplina in tema di benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate sostituendo l’articolo 5 della legge n. 133/1998.  Il nuovo testo prevede, fra l’altro, che se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso Art. 5, comma 2).

La nuova disciplina del trasferimento d'ufficio e della relativa indennità si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (commi 3 e 4).

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della indennità mensile prevista per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. Il nuovo importo della indennità è determinato sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità pari a 45.512,66 euro. Si prevede che il numero di magistrati da assegnare alle sedi disagiate non sarà superiore alle 100 unità. Pertanto l’onere, a decorrere dal 2009, risulta determinato in 45.512,66 x 100 = 4.551.266.

 

Per quanto concerne l’indennità di prima sistemazione si suppone che la stessa venga erogata, nel primo anno, a 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate (rispetto alle 50 previste a legislazione vigente) nella misura di 11.720,61 euro una tantum.

Il valore di 11.720,61 è pari a nove volte l'ammontare dell'indennità integrativa speciale corrisposta ad un magistrato ordinario dopo la prima valutazione di professionalità.

Per gli anni successivi al primo si suppone un turn over annuale di trasferimenti non superiore alle 20 unità. Pertanto l’onere per il 2009 è pari a 11.720,61 x 50 = euro 586.030,50. A decorrere dal 2010 l’onere ammonta a euro 11.720,61 x 20 (turn over annuo)= euro 234.412,20.

La somma dei due oneri determina la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica pari a 5.137.296 per il 2009 e a 4.785.678 a decorrere dal 2010.

 

Al riguardo si osserva che dal tenore letterale della norma non si evince univocamente se l’indennità di trasferimento  in sede disagiata debba essere corrisposta ad un contingente di personale complessivamente determinato in 100 unità ovvero ad un massimo di 100 unità in ciascun anno. In merito a tale aspetto appare necessario una precisazione in quanto soltanto la prima interpretazione risulta compatibile con la quantificazione proposta dalla RT.

Nel caso in cui nel primo anno di applicazione della nuova disciplina in esame fossero disposti 100 trasferimenti non sarebbe più possibile, in base alla quantificazione della RT e alle risorse stanziate, disporre alcun altro trasferimento per 4 anni ossia fino al termine del diritto al pagamento dell’indennità a favore dei 100 magistrati  trasferiti.

Qualora, invece, si intendesse rendere possibile il trasferimento di 100 magistrati in ciascun anno, la metodologia adottata non risulterebbe corretta e l’onere calcolato, di conseguenza, risulterebbe sottostimato.

In ogni caso, si osserva che, per una più puntuale quantificazione dell’onere, dovrebbe essere altresì indicato quanto attualmente stanziato in bilancio allo scopo di corrispondere le indennità di sede disagiata e di primo trasferimento ed il numero delle unità già trasferite a sede disagiate in base alla legislazione previgente. Le informazioni in questione consentirebbero infatti una più puntuale delimitazione della platea dei beneficiari della nuova disciplina in esame e dell’onere che ne deriva.

Si osserva, infine, che la disposizione[7] che consente al magistrato trasferito d’ufficio di essere riassegnato, dopo 4 anni di servizio, alla sede di provenienza anche in soprannumero può determinare, in linea di principio, oneri non quantificati e non coperti nonostante sia previsto il riassorbimento con le successive vacanze. Ciò in quanto non viene meno la possibilità di porre comunque a concorso i posti vacanti in organico, nonostante la necessità di retribuire posizioni soprannumerarie.

Va peraltro considerato che il Governo, nel replicare ad analoghe considerazioni emerse nel corso dell’esame al Senato ha evidenziato che tali condizioni, di carattere eventuale, non appaiono rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

ARTICOLO 1-bis

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, definiscono il ruolo organico della magistratura ordinaria e dettano specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.

In particolare si sostituisce, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B contenente il ruolo organico della magistratura ordinaria, di cui all’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111[8]. Tale intervento dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244[9]  il quale prevede la ridefinizione delle piante organiche della magistratura ordinaria, in conseguenza della riduzione dell’organico della magistratura militare disposta dalla medesima legge [10]. La nuova tabella B, in conformità con quanto previsto dalla citata legge n. 244 del 2007, ridisegna il ruolo organico della magistratura ordinaria confermando il numero complessivo dei magistrati in 10.151 unità (comma 1).

Al riguardo si segnala che nella stessa tabella è inserita una nuova voce (lettera M) che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in 200 unità. Tale limite numerico non si applica ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi (comma 4). La destinazione a funzioni non giudiziarie non può superare la durata di 10 anni anche continuativi, salvo il maggior termine previsto da specifiche disposizioni legislative (comma 3). Tale disposizione appare confermativa della legislazione vigente[11].

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che l’incremento delle dotazioni organiche è disposto nella esatta misura già fissata dall’articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto che la retribuzione dei magistrati è connessa, sostanzialmente, con l’anzianità di servizio e non in relazione alle funzioni effettivamente esercitate.

 

ARTICOLO 1-ter

Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia

La norma estende l’applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza[12] alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

In base all’applicazione della norma richiamata, non sono dunque più soggetti ad esecuzione forzata, i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Fondo unico giustizia

Le norme recano una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L’articolo 61, comma del decreto legge n. 112/2008 prevede, che confluiscano in un unico Fondo:

§          le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;

§          le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative;

§          i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Lo stesso comma 23 ha stabilito, inoltre, che la gestione delle suddette risorse possa essere affidata alla società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione s.p.a.), alla quale la legge finanziaria per il 2008 ha già demandato la riscossione delle spese di giustizia.

La gestione del “Fondo unico giustizia" è affidata ad Equitalia Giustizia s.p.a. (comma 1).

A norma del comma 2 al Fondo unico giustizia affluiscono le somme di denaro ovvero i proventi:

§        di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008;

§        sequestrati, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione[13].

A norma dell'articolo 2, comma 614 della legge n. 244/2007è stabilito che le risorse così recuperate sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari;

§        relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;

§        depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

§        non reclamati dai creditori fallimentari entro cinque anni dal deposito presso l'ufficio postale o la banca indicati dal curatore.

Attualmente, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia[14].

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi e dei beni in questione devono:

§        intestarli al "Fondo unico giustizia";

§        trasmettere a Equitalia Giustizia s.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul sito internet www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia s.p.a. provvede alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data (comma 3).

Sono altresì intestati al "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti e i conti di deposito che Equitalia Giustizia s.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, intrattiene. Al Fondo affluiscono (comma 4):

§        le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008;

§        le somme ed i proventi sequestrati, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione;

§        i relativi utili di gestione;

§        i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto comma 23 dell’articolo 61.

Equitalia Giustizia s.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento per l’avvio e la diffusione del processo telematico, le somme di denaro per le quali, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata decisa dal giudice, ma non ancora eseguita, la devoluzione allo Stato[15] (comma 5).

Con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti, fra l’altro:

§        la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti è fissata quella dovuta a Equitalia Giustizia s.p.a. per la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia;

§        le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia s.p.a.;

§        i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che sia garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

La misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia s.p.a. può essere rideterminata annualmente con decreto  (comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite annualmente le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

§        in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive[16] e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso[17];

§        in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

§        all’entrata del bilancio dello Stato.

Le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia detinate ai Ministeri dell’interno e della giustizia possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

La gestione del Fondo unico giustizia non deve comportare oneri e obblighi giuridici a carico della finanza pubblica (comma 10).

 

La relazione tecnica si limita sostanzialmente a ribadire il contenuto delle norme.

Si evidenzia peraltro che le somme ad oggi derivanti da confische penali sono già finalizzate a diversi scopi da numerose norme di settore.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi in merito al complessivo impatto finanziario, rispetto alla preesistente normativa, della disciplina proposta anche in considerazione della destinazione a finalità di spesa della maggior parte delle somme indicate.

Appare altresì opportuno che il Governo fornisca informazioni circa le implicazioni finanziarie della nuova gestione del Fondo (interessi corrisposti sulle somme, modalità di gestione del Fondo, misura presunta degli aggi) anche in relazione al regime finanziario cui sono soggette attualmente le somme destinate ad afferire al Fondo stesso.

 

ARTICOLO 2, comma 7-ter

Copertura finanziaria

La norma, con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), dispone che le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

 

Al riguardo, si segnala l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine al fatto che l’utilizzo delle disponibilità di cui alle lettere c-bis e c-ter, confluite nel Fondo unico di giustizia non riguardi entrate di bilancio già contabilizzate a legislazione vigente e destinate ad altre finalità.

Si dovrebbe altresì chiarire come la destinazione, in via prioritaria, di tali risorse alle spese dell’amministrazione della giustizia, sia compatibile con il rispetto delle quote di cui al comma 7 che, sulla base del dettato legislativo, sembrano riferirsi al fondo nel suo complesso.

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma, dispone che agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l’anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall’anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La norma prevede, inoltre, una esplicita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari con prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine.

 

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo all’accantonamento del Ministero degli affari esteri, si ricorda che l’utilizzo del suddetto accantonamento per finalità diverse dall’adempimento di obblighi internazionali non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile e, in particolare al dettato dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978. In casi analoghi, l’utilizzo del suddetto accantonamento è stato consentito previa conferma del Governo che le disponibilità residue del Ministero degli affari esteri sarebbero state comunque sufficienti a non pregiudicare l’adempimento degli obblighi internazionali. Tale chiarimento appare necessario dal momento che, durante l’esame presso il Senato in prima lettura, non sono state fornite delucidazioni in merito. Si segnala altresì che, anche se il provvedimento in esame è stato adottato prima del 30 settembre 2009 e, quindi, fa riferimento agli accantonamenti dei fondi speciali relativi al triennio 2008-2010, la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2009 (Camera n. 1713) preordina alla finalità della ratifica di accordi internazionali anche quota parte degli accantonamenti dei fondi speciali 2009-2011 relativi ad altri Ministeri. Tale previsione è strettamente connessa all’esiguità degli stanziamenti del Fondo speciali previsti per il triennio 2009-2011.

Con riferimento all’utilizzo del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui al decreto legge n. 282 del 2004, si ricorda che questo reca le necessarie disponibilità, come già confermato dal Governo durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato in prima lettura, nella seduta del  1° ottobre 2008, e come desumibile dallo stato di utilizzo del Fondo in esame fornito dal Governo alla Camera in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio sul disegno di legge finanziaria per il 2009, nella seduta del 21 ottobre 2008.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal provvedimento in esame, si rileva che la stessa prevede il ricorso automatico al Fondo spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7, della legge n. 468 del 1978.

Al riguardo, fermo rimanendo che la natura della spesa autorizzata relativa all’indennità prevista in caso di trasferimenti d’ufficio determina l’insorgere di diritti soggettivi, fattispecie per la quale è previsto il ricorso al Fondo spese obbligatorie e d’ordine, appare comunque opportuno che il Governo confermi che la dotazione del suddetto Fondo, che il disegno di legge di bilancio per il 2009 fissa in 900 milioni di euro, possa garantire l’attuazione della suddetta disposizione.

Dal punto di vista formale, si segnala che la clausola di salvaguardia non richiama espressamente, come in altri casi, il secondo comma, numero 2), dell’articolo 7, che si riferisce specificamente al reintegro dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio (mentre il numero 1) del medesimo comma si riferisce al pagamento dei residui perenti di parte corrente). Questo, infatti, dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono trasferite le risorse dal Fondo spese obbligatorie e d’ordine ai capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate.

 



[1] Ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità.

[2] Disposti a norma dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

[3] A norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

[4] Individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

[5] A tal fine si inserisce l’articolo 1-bis nella citata legge n. 133/1998.

[6] O che, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

[7] Articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso articolo 5, comma 2.

[8] Recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

[9] Finanziaria per il 2008.

[10] Articolo 2, comma 603.

[11] Articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150).

[12] Di cui all’art. 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460.

[13] Di cui all'art. 262, comma 3-bis, c.p.p.

[14] Articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

[15] Ai sensi dell'articolo 676, comma 1, c.p.p.

[16] Di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

[17] Di cui all'art. 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.