Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC1441-quater-C. Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizazioni di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 149
Data: 26/01/2010
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL SERVIZIO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1441-quater-C

 

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazioni di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico

e di controversie di lavoro

 

(Approvato dalla Camera, modificato dal Senato)

 

 

 

 

 

N. 149 – 26 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1441-quater-C

Titolo breve:

 

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

 

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Cazzola

Gruppo:

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 2. 7

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti7

ARTICOLO 2. 9

Delega per la per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute. 9

ARTICOLO 4. 11

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 11

ARTICOLO 21. 11

Disposizioni per l’applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro.. 11

ARTICOLO 22. 11

Misure atte a garantire pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche. 11

ARTICOLO 23, comma 1. 13

Disposizioni in materia di età pensionabile per i dirigenti medici13

ARTICOLO 23, comma 1-bis. 14

Disposizioni in materia di trattenimento in servizio oltre i limiti di età.. 14

ARTICOLO 26, comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis)14

Disposizioni in materia di permessi per assistenza a parente gravemente disabile. 14

ARTICOLO 27. 15

Certificati di malattia.. 15

ARTICOLO 29, commi da 2 a 8. 15

Personale dell’Amministrazione della difesa.. 15

ARTICOLO 34-bis 21

Spese di giustizia nel processo del lavoro.. 21

ARTICOLO 36. 22

Disposizioni in materia di ISEE. 22

ARTICOLO 37, comma 1. 22

Disposizioni in materia di indennizzo per le aziende commerciali in crisi22

ARTICOLO 37, comma 3. 24

Disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici24

ARTICOLO 38. 26

Misure di sostegno del reddito.. 26

ARTICOLO 39. 26

Sottrazione alle procedure esecutive dei Fondi intestati al Ministero del lavoro.. 26

ARTICOLO 41. 27

Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali27

ARTICOLO 42. 27

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa.. 27

ARTICOLO 43. 28

Disposizioni in materia di invalidità civili28

ARTICOLO 44. 28

Comunicazione delle imprese di assicurazione all’INPS. 28

ARTICOLO 45. 29

Disposizioni riguardanti l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 29

ARTICOLO 47. 30

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia.. 30

ARTICOLO 48. 31

Proroghe per l’esercizio di deleghe in materia di lavoro privato.. 31

ARTICOLO 49. 31

Disposizioni in materia di indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. 31

ARTICOLO 50. 32

Modifiche al decreto legislativo n. 276/2003. 32

ARTICOLO 51. 33

Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS. 33


PREMESSA

 

Il provvedimento (C. 1441-quater-C) - già approvato dalla Camera e modificato dal Senato -  reca misure in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di lavoro sommerso, di lavoro pubblico e controversie di lavoro. Nel corso dell’esame in sede referente presso la XI Commissione della Camera dei deputati, il testo ha subito ulteriori modifiche.

Si esaminano di seguito le sole parti – che presentano profili di carattere finanziario - introdotte o modificate dal Senato, come ulteriormente modificate dalla Commissione di merito durante l’esame in sede referente.

Non si dà conto quindi del testo degli articoli (artt. 3 e 25) introdotti dal Senato, ma soppressi nel corso dell’esame in sede referente.

L’analisi è svolta utilizzando la relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge C. 1441 nonché gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’esame parlamentare finora svolto, ivi compresa la documentazione governativa da ultimo pervenuta presso la Commissione di merito[1].

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 2

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

Il comma 1 dell’articolo in esame, non modificato dal Senato, confermando le vigenti autorizzazioni di spesa[2], delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi già previsti dalla legge n. 247/2007 (Protocollo welfare).

L’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), di tale legge  ha previsto la delega al Governo finalizzata ad introdurre deroghe strutturali all’accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni, comunque non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni.

Per l’esercizio della delega, sono stati dettati, tra gli altri, i seguenti criteri:

- requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni, fermi restando un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e il vigente regime di decorrenza del pensionamento (lettera a);

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ; lavoratori dipendenti notturni; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (lettera b);

- la specificazione dei criteri di concessione del beneficio in maniera coerente con il limite delle risorse di un apposito fondo, le cui disponibilità finanziarie sono pari 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013[3] (lettera f).

Con riferimento a tali deroghe, la norma prevede una clausola di salvaguardia, in forza della quale, qualora nell’ambito dell’accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie programmate, il Ministro del lavoro ne dà tempestivamente notizia al Ministro dell’economia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni[4] (comma 3, lettera g).

Sulla base di tale delega, nella scorsa legislatura il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, non è stato emanato.

 

La norma, introdotta dal Senato, integra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è vincolato nell’esercizio della delega in esame con una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell’ambito delle funzioni di accertamento del beneficio, emergano scostamenti tra il numero delle domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che la disposizione è finalizzata al mantenimento della spesa entro i limiti previsti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma dispone che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, siano integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega, alla lettera g) prevede che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d), tra le quali rientrano i lavoratori usuranti, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In deroga a tale previsione, la disposizione di cui al comma 2 è volta a specificare che i principi e criteri direttivi relativi alla delega di cui al comma 1 sono integrati con una specifica clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, qualora, nell’ambito della funzione di accertamento emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse stanziate a copertura.

A tale proposito, si rileva in primo luogo l’opportunità di modificare le disposizioni di cui al comma 1, al fine di renderle compatibili con la clausola di salvaguardia contenuta nel successivo comma 2, escludendo il richiamo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera g) dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007. Appare, peraltro, opportuna anche una modifica del comma 2 dell’articolo 1, al fine di richiamare l’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, che disciplina le modalità di redazione delle clausole di salvaguardia, prevedendo in particolare che esse siano effettive e automatiche. In ordine alle modifiche proposte è, pertanto, opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2

Delega per la per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute

La norma - come modificata dal Senato - delega il Governo alla riorganizzazione degli enti degli, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza sugli stessi enti , istituti e società, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni attribuite.

La delega deve essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

·          semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;

·          razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa;

·          ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoroe delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza e per l’INAIL la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministero specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro;

·          organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionalesulla base di un criterio di delega introdotto dalla Commissione di merito della Camera dei deputati;

·          adeguamento degli statuti degli enti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

 

Il comma 3, non modificato dal Senato, dispone, inoltre, che dall’adozione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, la norma rinvia a successivi regolamenti il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti nell’amministrazione centrale della salute. Tali regolamenti dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

a)       eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b)      razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c)       limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d)      diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’assenza, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito, di conseguenze per la finanza pubblica connesse alla riorganizzazione degli enti in esame, con particolare riferimento al trattamento economico del personale a seguito delle riorganizzazioni previste.

Appare inoltre opportuno una conferma circa l’effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega dettati nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Ciò anche in relazione a quanto disposto dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009.

 

ARTICOLO 4

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

La norma, introdotta dal Senato, disciplina la composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, portando i relativi componenti da dodici a sedici.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 6, della legge n. 376/2000[5]  fissa il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento della Commissione entro il limite massimo di due miliardi di lire (corrispondenti a 1.032.913,80 euro annui).

 

Al riguardo, si osserva che la norma, nel delineare la nuova composizione della Commissione, prevede un numero di componenti superiore rispetto a quello attualmente previsto. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l’effettiva possibilità di assicurare il funzionamento della Commissione, nella nuova composizione, entro il limite di spesa già previsto dalla vigente normativa.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni per l’applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro

La norma, che ha il carattere di un’interpretazione autentica dell’articolo 2, lettera b), della legge n. 51/1955 (delega al Governo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro), precisa che quest’ultima norma si interpreta nel senso che l’esclusione dalla delega in materia di igiene del lavoro concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, oltre che quello a bordo degli aeromobili di Stato.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito ad eventuali riflessi finanziari a carico dello Stato per quanto attiene a pretese risarcitorie per danni connessi al lavoro a bordo del naviglio di Stato.

 

ARTICOLO 22

Misure atte a garantire pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche

Normativa vigente: nell'ambito dei contratti collettivi nel settore del pubblico impiego sono previsti, tra gli strumenti di partecipazione, i “comitati per le pari opportunità” e, in raccordo con questi, i “comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”. La disciplina relativa alle attribuzioni, alle funzioni nonché alla composizione dei suddetti comitati è, in via generale, rimessa dall’ordinamento alla autonomia contrattuale dei singoli comparti di contrattazione collettiva nazionale.

 

La norma, introdotta al Senato[6] e modificata presso la Commissione di merito della Camera dei deputati, apporta modifiche al D. lgs. n. 165/2001[7], in tema di pari opportunità e, in particolare, prevede la costituzione - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[8] - all’interno delle pubbliche amministrazioni di un “comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce - unificandone le competenze in un solo organismo - i “comitati pari opportunità” e i “comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing”, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, assumendone tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni [comma 1, lett. c)].

La norma in esame, al medesimo comma, precisa che il Comitato unico è composto pariteticamente da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato unico è designato dall'amministrazione. Il “comitato unico” ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la Consigliera nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Tale modello organizzativo è sostanzialmente analogo a quello adottato nei vari contratti collettivi nazionali di lavoro[9] in riferimento ai due comitati oggetto di unificazione.

 

La norma sostituisce, inoltre, l’art. 57, comma 1, lettera d) del D. lgs. n. 165/2001 prevedendo che le pubbliche amministrazioni possano finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei “comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio [comma 1, lett. d)].

L’art. 57, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente, già prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Nulla da osservareal riguardo, tenuto conto che è prevista un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

 

ARTICOLO 23, comma 1

Disposizioni in materia di età pensionabile per i dirigenti medici

Normativa vigente: il comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio, previo assenso della amministrazione di appartenenza (articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992).

Con riferimento all’anzianità massima contributiva, l’articolo 72 del decreto-legge n. 112/2008[10] prevede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, ad eccezione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

 

La norma, introdotta dal Senato e modificata dalla Commissione di merito della Camera, modificando l’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, con riferimento a tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, introduce la possibilità di essere collocati a riposo, su istanza dell’interessato, al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, non oltre il settantesimo anno di età. Tale permanenza in servizio non può dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

 

Al riguardo si segnala che, sulla base delle relazioni tecniche relative a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l’innalzamento dell’età pensionabile[11], la norma potrebbe considerarsi suscettibile di produrre effetti di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. Tuttavia, con specifico riferimento alla disposizione in esame, con una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia trasmessa il 15 dicembre 2009, è stata, da ultimo, sottolineata, l’onerosità dell’intervento in quanto il mantenimento in servizio dei dirigenti medici oltre quanto disposto dalla normativa vigente pregiudica gli obiettivi di risparmio connesso alla riduzione degli organici che le pubbliche amministrazioni devono conseguire. Inoltre, secondo la nota, un ulteriore elemento da considerare negativo è l’imposizione alle amministrazioni di appartenenza dell’obbligo di mantenimento in servizio, in luogo della facoltà attualmente prevista di accogliere la relativa domanda. Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 23, comma 1-bis

Disposizioni in materia di trattenimento in servizio oltre i limiti di età

La norma, modificando il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legislativo n. 503/1992, dispone che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive possono presentare la domanda per il trattenimento in servizio almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo, anziché, come previsto in via generale, al massimo dodici mesi prima.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la disposizione riveste carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 26, comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis)

Disposizioni in materia di permessi per assistenza a parente gravemente disabile

La norma, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, prevede che l’accertamento dei presupposti affinché il lavoratore dipendente usufruire dei permessi di assistenza al familiare gravemente disabile sia di competenza, oltre che del datore di lavoro, anche dell’INPS. La norma precisa che dall’attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca secondo quali modalità organizzative l’INPS possa fare fronte al compito di verifica assegnatogli, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

 

ARTICOLO 27

Certificati di malattia

Normativa vigente: l’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001[12] nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le suddette attività con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2010, estende a tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati la disciplina già prevista dalla vigente normativa per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia prevista per i dipendenti pubblici.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29, commi da 2 a 8

Personale dell’Amministrazione della difesa

La norme, introdotte al Senato[13] e modificate presso la Commissione di merito della Camera, recano disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione difesa. In particolare la norme:

·        modificano la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri (ARQ), di cui all'art. 65, comma 9, del D. lgs. n. 490/1997. Nello specifico, viene disposto che nelle eccedenze d’organico - rispetto ai limiti previsti a legislazione vigente - determinabili per effetto di promozioni nei gradi di colonnello e generale, da rimuovere mediante il collocamento in aspettativa per riduzione quadri di personale di pari grado, non venga computato un contingente[14], pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso enti, comandi e unità internazionali e dagli addetti militari in servizio all'estero[15]. Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 9-bis all'art. 65, con il quale si precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento (comma 2).

L’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri[16] è disciplinato, in via generale, dall’art. 7 della L. n. 804/1973. Tale disposizione prevede che le eccedenze, per effetto delle promozioni, nei gradi di colonnello e di generale che si dovessero verificare rispetto ai limiti di organico previsti a legislazione vigente siano eliminate mediante collocamento in aspettativa del personale interessato, secondo criteri individuati dalla norma stessa. In particolare, la norma precisa che venga collocato in aspettativa, per i colonnelli, l’ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado, ovvero, per i generali, l’ufficiale più anziano in grado e a parità di anzianità l’ufficiale anagraficamente più anziano. L’art. 7, ai commi terzo – sesto, precisa che agli ufficiali di cui sopra, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa, i suddetti ufficiali cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Ai medesimi ufficiali sono concesse, inoltre, le indennità speciali d’ausiliaria di cui agli artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, n. 113, e agli artt. 47 e 48 della L. 29 marzo 1956, n. 288.

L’art. 65, comma 9, del D.lgs. n. 490/1997, ha successivamente specificato che all’aspettativa per riduzione quadri si possa fare ricorso solo qualora il conferimento delle promozioni annuali determini eccedenze rispetto agli organici previsti a legislazione vigente per i gradi di colonnello o di generale nei diversi ruoli delle forze armate e qualora tale eccedenza non possa essere assorbita all’interno delle dotazioni complessive della forza armata di appartenenza, prescindendo quindi dal ruolo;

·        modificano l'art. 7, comma 2, della L. n. 804/1973, escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di Forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali (comma 3).

Il secondo comma dell’art. 7 della L. n. 804/1973, nel testo vigente, prevede che siano esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di Forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa;

·        forniscono l’interpretazione autentica dell'art. 43, comma 2, della L. n. 224/1986[17], precisando che gli “assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio” devono intendersi comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate (comma 4).

L’art. 43, comma 2, della L. 19 maggio 1986, n. 224 prevede che agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono - in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante - al novantacinque per cento gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nonché l’indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere;

L’art. 16 del D.lgs. n. 298/2000, nel testo vigente, prevede, tra l’altro, l'avanzamento a scelta (vale a dire in base ad apposite graduatorie di merito stilate da commissioni di valutazione a seguito di specifiche procedure[21]) ai gradi di colonnello, generale di brigata e generale di divisione, nonché l’avanzamento a scelta (dopo 6 anni per il ruolo ordinario e 9 anni per il ruolo speciale) e per anzianità (dopo 9 anni per il ruolo ordinario e 12 anni per il ruolo speciale) per il grado di maggiore;

·        prevedono che dalle disposizioni di cui ai commi 2-5, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato (comma 6).

Si rileva che il testo originario delle norme introdotte al Senato riferivano la suddetta clausola di invarianza esclusivamente alla fattispecie “di cui al comma 5, in materia di avanzamento al grado di maggiore”. Con un ulteriore intervento emendativo, la previsione di invarianza è stata estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 2-4, mantenendo l’originario riferimento a “l’avanzamento al grado di maggiore”;

 

·        Le norme[22] delegano, inoltre, il Governo ad adottare[23] uno o più decreti legislativi al fine di armonizzare il regime previdenziale e assistenziale del personale in servizio permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione per i superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili delfuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito (comma 7).

 

La norme[24]prevedono, inoltre, che sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7, sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario (comma 7-bis).

La norme dispongono, infine che all'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2010 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 10 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139[25] (comma 8).

L’art. 10 del D. lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Trattamento economico ed assicurativo) prevede che al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario (comma 1). Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato (comma 2). I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera le norme che sono state introdotte nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Al riguardo si rileva che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari relativamente alle fattispecie di seguito evidenziate e in merito alle quali appare opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione da parte del Governo. Tale richiesta di chiarimenti appare necessaria anche al fine di valutare, ai sensi della nuova disciplina di contabilità e finanza pubblica di cui alla L. n. 196/2009[26], l’effettiva idoneità della clausola di non onerosità prevista al comma 6 a garantire la neutralità finanziaria delle norme di cui ai commi da 2 a 5.

Nel corso della trattazione del provvedimento al Senato presso la 5ª Commissione[27] è stato evidenziato che le disposizioni di cui ai commi da 2 e 3 apparivano suscettibili di determinare maggiori oneri, privi della corrispondente copertura finanziaria; è stato richiesto, inoltre, di valutare gli effetti associati al comma 4 e di verificare la congruità della clausola di invarianza relativamente al comma 5. Nel corso del prosieguo dell’esame[28], il rappresentante del Governo ha rilevato che appariva sufficiente la prevista clausola d'invarianza finanziaria. La 5ª Commissione ha espresso infine parere non ostativo subordinatamente all’apposizione di una condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad estendere la clausola d'invarianza anche ai commi 2-4 della proposta[29].

Nello specifico appaiono opportuni chiarimenti in merito a:

·         l’introduzione di nuove fattispecie derogatorie della vigente disciplina dell’aspettativa per riduzione quadri che, escludendo dall’applicazione di tale istituto il personale con grado di colonnello e generale assegnato presso enti, comandi e unità internazionali, i pari grado in servizio all'estero quali addetti militari (comma 2), nonché gli ufficiali generali ricoprenti incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali (comma 3), appare suscettibile di determinare un incremento delle relative dotazioni organiche con effetti di maggior onere per il bilancio dello Stato.

Considerato, inoltre, che la vigente disciplina, all’art. 7, della L. n. 804/1973, prevede che i suddetti ufficiali, allo scadere di due anni di aspettativa cessano dal servizio permanente e che, in tal caso, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione e quella del raggiungimento del limite di età, si rileva l’opportunità, altresì, di acquisire chiarimenti, in merito ai possibili effetti di maggior onere determinabili per effetto dell’introduzione dell’obbligo di adozione dei provvedimenti di collocamento in aspettativa al termine dell'anno di riferimento [comma 2, lett. b)];

·         la modifica della disciplina dell’avanzamento al grado di maggiore per tutti i ruoli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che, sopprimendo la modalità di avanzamento a scelta e riducendo il numero di anni di permanenza nel grado inferiore previsto per l’avanzamento per anzianità, potrebbe determinare degli effetti indiretti di maggior onere connessi all’accelerazione della progressione di carriera del medesimo personale, suscettibili di generare, in prospettiva dei successivi avanzamenti di grado, ulteriori possibili eccedenze d’organico nei gradi di colonnello e generale (comma 5).

Si rileva, altresì, l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposta riduzione - per i soli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri - del numero di anni di permanenza nel grado di capitano per l’avanzamento per anzianità al grado di maggiore, favorisca richieste emulative per una modifica della disciplina dell’avanzamento di grado[30] prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Forza armate.

Appare, inoltre, opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità dello stanziamento previsto per far fronte agli oneri derivanti dalla delega in materia di armonizzazione del regime previdenziale e assistenziale del personale in servizio permanente e di quello volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 7). In proposito si rileva che il comma 8 sembra configurare tale finanziamento come limite massimo di spesa pur in presenza di oneri connessi a spese per trattamenti stipendiali, previdenziali e assistenziali, che, per loro natura, non sembrano compatibili con tale limite. Si rileva, infine, che la modalità di copertura del suddetto onere, disposta a valere su risorse già iscritte nel bilancio dello Stato (comma 8), non è prevista dalla disciplina contabile vigente. In ordine ai precedenti profili appare quindi opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Nel corso dell’esame presso la XI Commissione[31] della Camera dei deputati, l’emendamento che ha introdotto la norma in questione è stato approvato[32] nell’attuale formulazione, col parere favorevole del relatore, essendo stata individuata una copertura finanziaria diversa da quella prevista nella formulazione originaria. Il Rappresentate del Governo, sul punto, ha espresso un parere conforme a quello del relatore.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma dispone, al comma 8, che all’onere derivante dall’attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Al riguardo, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione della delega di cui al comma 7, si osserva che la disposizione, prevedendo il ricorso, con finalità di copertura, a risorse già iscritte nel bilancio dello Stato, non appare inquadrabile in una delle modalità di copertura finanziaria consentite dalla vigente normativa contabile.

 

ARTICOLO 34-bis [33]

Spese di giustizia nel processo del lavoro

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, ripropone, limitatamente al comma 1, l’art. 26 del testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che era stato soppresso durante l’esame al Senato. La disposizione reintrodotta riguarda l’esclusione dall’elenco delle disposizioni abrogate, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 112/2008, della legge 2 aprile 1958, n. 319, in materia esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (comma 1).

Non risultano riproposti i commi 2 e3 dell’art. 26 del testo approvato in prima lettura dalla Camera, soppressi nel corso dell’esame al Senato, che prevedevano[34] che i processi relativi a controversie in materia di lavoro fossero assoggettati ad un contributo unificato pari a 103,30 (comma 2).

La nuova disposizione in materia di contributo avrebbe acquistato efficacia dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (comma 3).

 

Al riguardo si osserva che la soppressione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del testo già approvato dalla Camera – non riprodotte nell’art. 34-bis introdotto dalla Commissione di merito – sembrerebbe configurare una rinuncia a maggiori entrate che, tuttavia, non dovrebbero risultare scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 36

Disposizioni in materia di ISEE

La norma, introdotta dal Senato, modificando il decreto legislativo n. 109/1998, dispone, tra l’altro, al comma1:

a)      il trasferimento in capo all’INPS della competenza, assegnata dalla normativa vigente alla Agenzia delle entrate, di determinare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata (comma 1, lettera a), cpv. 4);

b)     la possibilità per l’INPS di stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale per l’alimentazione del sistema informativo dell’ISEE (comma 1, lettera b), cpv. 1);

c)      l’inclusione nel reddito complessivo da considerare ai fini della determinazione dell’ISEE di ulteriori tipologie di redditi (comma 1, lettera d).

La Commissione di merito della Camera dei deputati ha introdotto il comma 2, che dispone che ai maggiori compiti attribuiti dalla disposizione all’INPS e all’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le disposizioni appaiono volte alla razionalizzazione delle procedure per la determinazione dell’ISEE e per il controllo delle autocertificazioni nonché ad una più precisa individuazione della platea dei possibili beneficiari delle prestazioni agevolate. Andrebbe tuttavia acquisita conferma circa l’effettiva possibilità, per l’INPS e per l’Agenzia delle entrate, di far fronte ai compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2.

 

ARTICOLO 37, comma 1

Disposizioni in materia di indennizzo per le aziende commerciali in crisi

Normativa vigente: l’articolo 19-ter del decreto legge n. 185/2008[35] prevede la corresponsione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di generi alimentari, a tutti i soggetti in possesso nel corso del triennio 2009-2011 di determinati requisiti e condizioni[36] (comma 1). La norma prevede inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS[37] (comma 2). L’indennizzo, le cui domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (commi 3 e 4).

Si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge ascrive alle disposizioni effetti di maggiore spesa sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui, compensati da maggiori entrate contributive di pari ammontare e derivanti dalla proroga del contributo a carico dei commercianti.

 

La norma, sostituendo l’articolo 19-ter del decreto-legge n. 185/2008, reca rispetto al testo attualmente vigente:

a)      la precisazione che la proroga dell’indennizzo fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spetta, tra coloro che si trovano in possesso dei requisiti e nelle condizioni richieste dal decreto legislativo n. 207/1996 nel periodo 2009-2011, solo ai soggetti che, nel mese di compimento dell’età pensionabile, sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia. A costoro l’indennizzo è erogato fino alla prima decorrenza utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia medesima[38](cpv. 1);

b)     la proroga di un ulteriore anno (fino al 2014) dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti presso l’INPS (cpv. 2);

c)      la proroga degli indennizzi in pagamento alla data del 31.12.2009 già concessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge n. 311/2004, a coloro che si trovavano in possesso dei requisiti e nelle condizioni richieste nel periodo 2005-2007[39], in pagamento alla data del 31 dicembre 2008. La proroga è concessa fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (cpv. 3).

 

Al riguardo si rileva che l’attuale formulazione delle disposizioni in materia di proroga dell’indennizzo fino all’accesso della pensione di vecchiaia sembra applicarsi anche agli assicurati uomini che, trovandosi nelle altre condizioni previste dalla normativa vigente, raggiungono il requisito di età previsto per le pensioni di anzianità. Poiché l’età dovrebbe risultare più bassa di quella richiesta dalla normativa vigente per l’accesso al beneficio (62 anni), la norma appare suscettibile di determinare l’erogazione del beneficio per un numero mediamente maggiore di anni rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa[40]. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca l’esatta interpretazione della norma e le relative conseguenze di carattere finanziario. In particolare, ove risultasse confermato l’abbassamento dell’età media per l’accesso al beneficio, andrebbe chiarito se la proroga di un anno dell’aliquota contributiva a carico dei commercianti risulti sufficiente a compensare il maggiore onere che si determinerebbe sia con riferimento all’aspetto temporale (fruizione per un periodo più lungo rispetto a quanto scontato nei saldi a normativa vigente) sia con riferimento all’aspetto quantitativo (accesso al beneficio di un maggior numero di soggetti).

 

ARTICOLO 37, comma 3

Disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici

La norma dispone l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 (introdotto dal comma 4-sexies dell’articolo 18 del decreto-legge n. 185/2008) che dispone che, del due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro con committente pubblico, lo 0,5 per cento corrisponde al corrispettivo ed incentivo per la progettazione mentre il restante 1,5 per cento è versato ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere destinato al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, di cui al comma 17 del medesimo articolo 61.

Il citato comma 17 ha previsto che le risorse provenienti dall’articolo 61 del D.L. 112/2008, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, siano versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad incremento di un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stata stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa di determinate amministrazioni. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che alla norma abrogata non risultavano ascritti effetti, scontati, nell’apposito prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si segnala tuttavia che, sulla base della documentazione trasmessa dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia in data 15 dicembre 2009, la soppressione della destinazione dell’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara a favore della sicurezza pubblica comporterebbe il venire meno di un’entrata che, a consuntivo, può essere quantificata in 90 milioni di euro circa.

Si ricorda altresì che, in  relazione all’analoga norma recata dal comma 8 dell’art. 61 del D.L. 112/2008 – poi abrogata dall’art. 1, comma 10-quater, del D.L. 162/2008 -  la relazione tecnica, al fine di quantificare gli effetti finanziari della disposizione, prendeva in considerazione i dati forniti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare - operando una valutazione prudenziale, che tenesse conto dell'andamento ciclico del settore e scorporasse le somme non riconducibili a entità qualificabili come pubbliche amministrazioni, la RT riteneva possibile stimare in 13 miliardi di euro il valore complessivo della progettazione, da prendere a base di calcolo. Applicando a tale valore numerico la percentuale dell'1,5 per cento - che, per effetto della norma, costituiva la quota da versare al bilancio dello Stato - si otteneva un'economia di spesa pari a 195 milioni di euro per la totalità delle pubbliche amministrazioni. La RT riteneva possibile tuttavia valutare soltanto a  consuntivo tali economie, che sarebbero confluite in un fondo previsto dal successivo comma 17. In ogni caso, alla disposizione non veniva ascritto in via preventiva alcun effetto diretto finanziario sui saldi.

In considerazione di quanto evidenziato, appaiono necessari elementi di valutazione in merito all’entità dell’impatto dalla disposizione abrogativa, con particolare riguardo alle esigenze di finanziamento degli interventi - gravanti sul Fondo di cui all’art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008 – eventualmente già autorizzati nonché alle risorse necessarie a far fronte ad obblighi ed impegni di spesa eventualmente già assunti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel richiamare le considerazioni svolte per i profili di quantificazione, si ribadisce la necessità che, dal momento che la norma non modifica il comma 17 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo chiarisca se la disposizione possa pregiudicare il finanziamento di interventi già attivati a valere sulle medesime risorse ai sensi della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 38

Misure di sostegno del reddito

La norma, introdotta dal Senato, integrando l’articolo 9 del decreto legge n. 148/1993[41], dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre agli interventi di formazione professionale già previsti dalla normativa vigente, possa prevedere misure di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Le disponibilità del Fondo per la formazione professionale[42] sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dette misure.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma - che le misure di sostegno del reddito, che hanno peraltro carattere facoltativo, siano attuate nell’ambito delle disponibilità del Fondo per la formazione professionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

ARTICOLO 39

Sottrazione alle procedure esecutive dei Fondi intestati al Ministero del lavoro

La norma, introdotta dal Senato, dispone che i fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non sono soggetti ad esecuzione forzata[43] (comma 1).

Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai citati fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 41

Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

La norma, introdotta dal Senato, dispone che l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti all’apposita gestione separata presso l’INPS[44], configura le ipotesi di reato di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 1983, n. 463/1983[45]

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 42

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Normativa vigente: l’articolo 8 della legge n. 155/1981 prevede che, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

 

La norma, introdotta dal Senato,dispone che, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento che ha dato luogo alla contribuzione figurativa.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare una maggiore spesa previdenziale non quantificata, dal momento che il valore della retribuzione a cui rapportare sia il trattamento pensionistico sia le prestazioni a sostegno del reddito risulta essere più alto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.

Si segnala che sull’emendamento che ha introdotto tale disposizione, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà[46]. In tale seduta, tuttavia, il rappresentante del Governo ha precisato che gli effetti recati dalla disposizioni presentano carattere compensativo, non rilevandosi, pertanto, effetti finanziari onerosi.

Andrebbe pertanto precisato l’insieme degli effetti recati dalla disposizione al fine di valutarne il complessivo impatto sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 43

Disposizioni in materia di invalidità civili

La norma, introdotta dal Senato, dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili e corrisposti per fatto illecito di terzi sono recuperati dall’ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 44

Comunicazione delle imprese di assicurazione all’INPS

La norma, introdotta dal Senato, dispone, tra l’altro, che (commi 1-4):

a)      a decorrere dal 1° giugno 2010 nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia[47]al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa;

b)     in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS;

c)      entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo;

d)     l'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato dal CIR.

 

La norma è stata inoltre integrata nel corso dell’esame presso la XI Commissione della Camera dei deputati di una clausola di invarianza, in base alla quale dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

Con riferimento al testo originario approvato dal Senato, la nota dell’ufficio legislativo del Mef[48], afferma che la disposizione in esame essendo diretta a prevedere nuovi compiti che l’INPS è chiamata a svolgere, è suscettibile di determinare maggiori oneri.

 

Al riguardo, appaiono opportuni elementi volti a confermare l’effettiva possibilità da parte dell’INPS di svolgere le attività previste dalla nuova procedura introdotta dalla norma in esame nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 45

Disposizioni riguardanti l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane

Normativa vigente: l’articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007[49] introduce, a decorrere dal 1° ottobre 2009, a carico di chi intende avviare un’attività di impresa una comunicazione unica per tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese con effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali. L’ufficio del registro delle imprese, competente a ricevere la comunicazione, provvede, tra l’altro, a dare comunicazione dell’avvenuta registrazione a tutti gli altri enti ed uffici competenti.

La procedura in esame si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’inopponibilità all’INPS degli atti e dei provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti. L’INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni in esame per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali (comma 1).

La norma è stata integrata dalla Commissione di merito presso la Camera dei deputati con una clausola in base alla quale dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale è necessario acquisire l’avviso del Governo - che la norma si interpreti nel senso di escludere la responsabilità dell’INPS in caso di omesse o inesatte comunicazioni di fatti che riguardano le imprese artigiane.

 

ARTICOLO 47

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia

Normativa vigente: il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 564/1996 dispone che, in caso di malattia, è riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa, con oneri a carico della gestione pensionistica, per un periodo massimo di ventidue mesi a decorrere dal 2012. La norma, infatti, prevede un aumento graduale del limite massimo, nella misura di due mesi ogni tre anni. Tale limite attualmente è di 18 mesi.

 

La norma, introdotta dal Senato, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo n. 564/1996, dispone che il limite massimo di ventidue mesi per la copertura di periodi di malattia con la contribuzione figurativa non si applica in caso di inabilità a seguito di infortuni sul lavoro. Il beneficio dell’esclusione di tale limite è previsto in sostituzione della pensione di inabilità.

Si ricorda che l’importo della pensione di inabilità, incompatibile con l’eventuale rendita INAIL, si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un “bonus contributivo”, pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile (nel caso di lavoratori invalidi 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Il bonus non può comunque far superare all’inabile 40 anni di anzianità contributiva.

Si ricorda, infine, che ai titolari di pensione di inabilità spetta anche un assegno mensile di assistenza personale e continuativa se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante.

 

Al riguardo, fermi restando i requisiti attualmente previsti per il conseguimento della pensione di inabilità o, in alternativa, del beneficio in esame, appare necessario acquisire un chiarimento sull’esatta portata normativa della disposizione, allo scopo di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Infatti, la disposizione in esame potrebbe implicare una prosecuzione del pagamento della contribuzione figurativa fino e anche oltre i limiti di età attualmente previsti (60 per gli uomini e 55 per le donne) allo scopo di permettere agli interessati sia la liquidazione di un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia) di importo superiore a quello che percepirebbero a normativa vigente sia, eventualmente, il ritorno al lavoro. La disposizione potrebbe quindi comportare maggiori oneri che andrebbero quantificati, allo scopo di individuare la corrispondente copertura.

Allo stesso modo, tale necessità si determinerebbe qualora la disposizione intendesse superare l’attuale regime di incumulabilità tra la corresponsione della contribuzione figurativa e la pensione di inabilità e la rendita INAIL eventualmente spettante.

Andrebbe, infine, chiarito se, optando per il beneficio in esame, l’interessato possa o meno continuare a godere dell’assegno mensile di assistenza.

Pertanto, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito al Senato[50] (l’onere è stato giudicato, sulla base di dati forniti dall’INPS, insussistente o, al massimo, trascurabile), appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri utili a dimostrare che il beneficio previsto dalla disposizione in esame può essere corrisposto, a regime e in via generale, senza recare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 48

Proroghe per l’esercizio di deleghe in materia di lavoro privato

La norma, introdotta dal Senato, differisce ulteriormente il termine per l’esercizio delle deleghe in materia di istituti di sostegno del reddito (lettera a), di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato (lettera b) e occupazione femminile (lettera c).

Tali deleghe sono disposte dalla legge n. 247/2007 la quale prevede espressamente che il loro esercizio non deve recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[51].

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che rimane ferma la clausola di invarianza degli oneri prevista dalla legge n. 247/2007 in relazione all’esercizio delle deleghe in esame.

 

 

ARTICOLO 49

Disposizioni in materia di indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie

La norma, introdotta dal Senato, dispone l’aumento di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 dello stanziamento previsto dalla legge n. 229/2005 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro annui previsti dall’articolo 2, comma 361, della legge n. 244/2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Si segnala che i 180 milioni di euro annui previsti dalla legge n. 244/2007 sono recati dal previsto contestuale aumento dell’accisa sui tabacchi (articolo 2, commi 364 e 365).

 

Nulla da osservare con riferimento ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento. Andrebbe tuttavia confermato che le somme utilizzate a coperture non siano destinate al finanziamento di interventi eventualmente già programmati.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dispone che all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, che prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 229 del 2005 in materia di indennizzo a causa di vaccinazioni obbligatorie, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

Al riguardo, si segnala, in primo luogo, che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria di cui al comma 2 sono riferite anche all’esercizio finanziario 2009 oramai concluso. In proposito, si rileva che, essendo necessario riformulare le suddette disposizioni, dovrebbe valutarsi l’opportunità di fare riferimento agli esercizi 2010 e 2011.

Le risorse relative all’autorizzazione di spesa della quale è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 2401 del Ministero della salute, recante somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azione di risarcimento danni. Da un’interrogazione della banca-dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il capitolo reca una disponibilità analoga allo stanziamento di competenza previsto dalla legge di bilancio per il 2010, pari a 180 milioni di euro.

 

ARTICOLO 50

Modifiche al decreto legislativo n. 276/2003

La norme, modificando il decreto legislativo n. 276/2003 (in materia di occupazione e di mercato del lavoro, dispongono, tra l’altro:

a)      con riferimento ai fondi per la formazione e la integrazione del reddito[52], l’ulteriore destinazione di tali fondi, alimentati dal contributo delle società di somministrazione di lavoro, anche a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore, nonché modifiche alle procedure per la gestione dei fondi nonché per i casi in cui il finanziamento non può essere erogato (comma 5);

b)     la possibilità di assolvere l’obbligo scolastico anche con lo svolgimento, relativamente all’ultimo anno, di percorsi di apprendistato (comma 7);

c)      l’esclusione dall’ambito di applicazione del lavoro a progetto[53] di prestazioni occasionali nel campo dei servizi di cura alla persona non superiore a 240 ore nel corso dell’anno solare (comma 8).

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione che reca modifiche alla disciplina del lavoro a progetto (comma 8). Anche in merito alle ulteriori disposizioni sopra indicate, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere eventuali profili di onerosità per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 51

Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS

La norma, introdotta dal Senato  e integrata con un comma 1-bis  dalla Commissione di merito della Camera dei deputati:

·        dispone che la nomina dei componenti del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito istituito presso l’Inps[54] possa essere effettuata per più di due volte (comma 1);

·        riduce da tredici a dodici il numero dei componenti del comitato amministratore della gestione speciale dei lavoratori autonomi[55], prevedendo inoltre che detto comitato amministratore sia presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato  scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto medesimo[56] (comma 1-bis).

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] Cfr. la Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia trasmessa il 15 dicembre 2009.

[2] Articolo 2, comma 508, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[3] La copertura di tale maggiore onere è complessivamente assicurata dalle risorse allo scopo autorizzate dalla legge

finanziaria 2008.

[4] In base a tale disciplina, con apposito decreto ministeriale, accertato l’avvenuto raggiungimento del limite di spesa

nell’anno, si dispone la cessazione dell’efficacia delle norme.

[5] “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.

[6] AS 1167. Em. n. 15.0.100 (testo corretto).

[7] D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

[8] La suddetta clausola di non onerosità è stata introdotta in commissione di merito alla Camera. Em. 22.5.

[9] A titolo esemplificativo si confronti, per il “comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, l’art. 20 del CCNL relativo al personale del comparto università, per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003; per quanto concerne il “comitato pari opportunità”, si confronti, altresì, l’art. 7 del CCNL comparto ministeri, 1998 – 2001.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[11] Si ricordano, in particolare, le relazioni tecniche alla legge n. 247/2007, al decreto-legge n. 112/2008 e al decreto-legge n. 78/2009.

[12] Introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009.

[13] I commi 2-6 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato. Cfr. AS 1167. Em. nn. 22.1000 e 22.1000/1.

[14] Contingente da individuarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa.

[15] Ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) e della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato)

[16] Si rileva che l’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri è attualmente oggetto di un ulteriore intervento normativo di modifica all’esame della Camera dei Deputati. Ci si riferisce all’art. 9, comma 3 dell’AC 3097 (Conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa).

[17] L. 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla L. 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza).

[18] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78).

[19] Attraverso apposite modifiche alle tabelle 1 e 2 allegate al D.lgs. n. 298/2000.

[20] In base all’art. 2 del D.lgs. n. 298/2000, sono previsti tre ruoli distinti per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo: ruolo normale; speciale e  tecnico-logistico.

[21] Ai sensi D. lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

[22] I commi7 e 8, sono stati introdotti nel corso della trattazione del provvedimento in esame in commissione di merito alla Camera.. Cfr. Em. 20.1 (Nuova formulazione).

[23] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[24] Em. 29.100.

[25] D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229)..

[26] A tale specifico riguardo, l’art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, tra l’altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”.

[27] Cfr. Senato della Repubblica, 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192, 16giugno 2009.

[28] Cfr. Senato della Repubblica, 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 196, 24 giugno 2009.

[29] Tale estensione, come s’è detto è stata effettuata con l’Em. 22.1000/1.

[30] Di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali (a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

[31] Cfr. XIª Commissione - Resoconto di mercoledì 20 gennaio 2010.

[32] Con riferimento all'articolo 20.

[33] Gia articolo 26 nel testo licenziato dalla Camera.

[34] Disponendo la modifica dell’articolo 13, comma 4 del DPR n. 112/2005 contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[35] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[36] Si tratta dei requisiti e delle condizioni fissati dal decreto legislativo n. 207/1996: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS; c) cessazione definitiva dell'attività commerciale; d) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale; e) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese.

[37] Tale aliquota, prevista dal decreto legislativo n. 207/1996, è pari allo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato alla copertura degli oneri correlati all'erogazione dell'indennizzo.

[38] Si ricorda a tale proposito che la legge n. 247/2007 ha introdotto il sistema delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia.

[39] Per questi soggetti, la domanda poteva essere presentata fino al 31 gennaio 2008.

[40] Si ricorda a tale proposito che la parificazione tra le due età in questione avverrà soltanto nel 2013, dal momento che la legge n. 247/2007 prevede un graduale innalzamento dell’età pensionabile mediante il sistema delle quote.

[41] Convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

[42] Si tratta del Fondo di rotazione istituito presso il  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dall’articolo 25 della legge n. 845/1978. Al Fondo confluiscono i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura dello 0.30 per cento, dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

[43] Tale esclusione è attualmente prevista dall’art. 294 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) limitatamente ai fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi.

[44] Di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[45] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983.

[46] Cfr. la seduta dell’8.7.2009.

[47] Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,

[48] Nota del 15 dicembre 2009.

[49] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007.

[50] Cfr. la seduta dell’Assemblea del 26.11.2009. Si segnala che sulla disposizione, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso un parere di semplice contrarietà (cfr. la seduta del 18.11.2009).

[51] Articolo 1, comma 93, della legge n. 247/2007.

[52] Articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.

[53] Articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003.

[54] Regolamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2000 n. 158.

[55] Di cui all’articolo 58, comma 2, della legge n. 144/1999.

[56] L’articolo 58, comma 3, novellato dalla norma in esame, dispone che il presidente sia eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.