Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC1441quaterA - Delega in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-A/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 26
Data: 14/10/2008
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1441-quater-A

 

 

 

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione

 di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme

 in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

 

 

 

 

N. 26 – 14 ottobre 2008

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1441-quater

Titolo breve:

 

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

XI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Cazzola

Gruppo:        

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

 

Oggetto:

 

testo A

 

 

Nota di Verifica n. 26

 

 


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 23, comma 2. 2

Delega al Governo in tema di lavori usuranti per ulteriori tipologie di lavoratori2

ARTICOLO 38-ter.. 3

Personale dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo.. 3

ARTICOLO 38-quinquies. 4

Personale della Presidenza del Consiglio.. 4

ARTICOLO 39-quater.. 5

Indennità sostitutiva di preavviso.. 5

ARTICOLO 39-quinquies. 6

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi6

ARTICOLO 39-sexies, comma 1. 6

Certificati di malattia.. 6

ARTICOLO 39-septies, commi 1, lettera a), e 2. 7

Disposizioni in materia di assenze per malattia.. 7

ARTICOLO 67-bis.. 8

Spese di giustizia.. 8

ARTICOLO 67-ter.. 9

Proroga di ammortizzatori sociali9

ARTICOLO 67-quater.. 11

Proroghe per l’esercizio di deleghe in materia di lavoro privato.. 11


PREMESSA

 

Il provvedimento (C1441-quater), derivante dallo stralcio di talune disposizioni già contenute nel disegno di legge C. 1441 - provvedimento collegato[1] alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 - reca misure in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di lavoro sommerso, di lavoro pubblico e controversie di lavoro. Il provvedimento è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di interesse finanziario, mentre si rinvia, per la restante parte del provvedimento, all’analisi contenuta nella Nota di verifica relativa all’A.C. 1441.

L’analisi è svolta utilizzando la relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 1441 nonché gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’esame parlamentare finora svolto.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 23, comma 2

Delega al Governo in tema di lavori usuranti per ulteriori tipologie di lavoratori

La norma delega il Governo a disciplinare, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell’ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la formulazione della norma non consente di delinearne in modo puntuale l’ambito applicativo. Appare pertanto necessario acquisire elementi che consentano una più precisa definizione dell’oggetto della delega.

Una volta definito tale ambito, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di esercitare la delega in esame senza maggiori oneri.

Va altresì precisato che la clausola di invarianza andrebbe comunque riferita non soltanto al bilancio dello Stato, ma anche all’intero comparto della finanza pubblica, al fine di escludere effetti onerosi, in particolare, in materia di spesa previdenziale.

Si rileva infine che la norma non prevede una procedura di verifica parlamentare del rispetto della clausola di non onerosità, non essendo prevista l’espressione di pareri parlamentari, in particolare in merito ai profili di carattere finanziario, sugli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell’esercizio della delega.

 

ARTICOLO 38-ter

Personale dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo

La norma prevede che il personale dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo sia trasferito, a domanda, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio alla data del 30 settembre 2008, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica complessiva delle Amministrazioni medesime, con inquadramento sulla base dell’anzianità di servizio posseduta e della posizione economica rivestita presso l’amministrazione di provenienza. Restano esclusi dall’applicazione della norma gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti che si renderanno disponibili, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali (commi 1 e 2).

A seguito del trasferimento sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e sono altresì trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del personale trasferito. In caso di immissione in ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si dispone la parallela riduzione  del contingente del personale di prestito in servizio presso la stessa Presidenza[2] (comma 3). Si stabilisce, infine, che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (comma 4).

 

Al riguardo si osserva che le norme sono integrate da previsioni poste a presidio della invarianza della spesa.

Peraltro, al fine di verificare l’effettività della clausola di invarianza di cui al comma 4, occorrerebbe accertare se la potestà per il pubblico dipendente di richiedere l’inquadramento nell’amministrazione di comando comporti comunque - in presenza dei requisiti richiesti - l’accoglimento della domanda, anche qualora il trattamento economico che il dipendente si troverà a percepire risulti migliorativo rispetto a quello in godimento[3], ovvero se, data la presenza della clausola di non onerosità, l’accoglimento debba ritenersi comunque condizionato all’accertamento dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 38-quinquies

Personale della Presidenza del Consiglio

La norma dispone che al personale, dirigenziale e non, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio in attuazione del DL n. 181/2006, in materia di riorganizzazione dei ministeri, si applichino, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I relativi oneri sono quantificati in 3.020.000 euro a decorrere dall’esercizio 2009; agli stessi si fa fronte mediante utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di una verifica della congruità dell’onere previsto, appare necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione della maggiore spesa derivante dalle disposizioni in esame.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di polita economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per far fronte agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo.

Sotto il profilo della formulazione si segnala altresì l’opportunità di prevedere, analogamente a quanto stabilito nella norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell’articolo 39-septies, anziché l’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo.

 

ARTICOLO 39-quater

Indennità sostitutiva di preavviso

Normativa vigente: l’articolo 72, comma 11, del DL n. 112/2008 ha disposto che, nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. La disposizione non si applica a magistrati e professori universitari.

La norma dispone che le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della previsione di cui al citato articolo 72, comma 11, del DL n. 112/2008, possano corrispondere a favore del personale dirigenziale un’indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico di consulenza senza titolarità di ufficio. In entrambi i casi occorrerà rendere indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente (comma 1).

Le disposizioni del comma 11 dell’artico lo 72 trovano applicazione anche in caso di domanda di trattenimento in servizio (comma 2).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma prevede l’indisponibilità di posti di funzioni per una spesa equivalente sia nel caso di corresponsione di un’indennità sostitutiva sia nel caso di conferimento dell’incarico di consulenza.

ARTICOLO 39-quinquies

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

La norma delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

L’esercizio della delega deve avvenire sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)       coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni;

b)      indicazione esplicita delle norma abrogate;

c)       riordino delle tipologie di permessi;

d)      razionalizzazione e semplificazione delle modalità di fruizione;

e)      razionalizzazione e semplificazione della documentazione da presentare.

Dall’adozione dei decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che le disposizioni hanno una finalità di razionalizzazione della materia.

 

ARTICOLO 39-sexies, comma 1

Certificati di malattia

La norma dispone che, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato e un sistema di controllo dalle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nei casi di assenza per malattia, la certificazione medica debba essere inviata per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS, che provvede immediatamente ad inoltrarla all’amministrazione o al datore di lavoro privato interessato. Le modalità di trasmissione richiamate sono quelle previste nel settore privato dalla vigente normativa.

 

Una relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione di merito - riferita peraltro ad una diversa versione della norma, comprensiva di apposita clausola di neutralità finanziaria, non riprodotta nell’attuale versione - attestava la possibilità di dare attuazione alle nuove modalità di trasmissione telematica dei certificati senza oneri aggiuntivi per il medesimo Istituto e, in genere, per la finanza pubblica. Analoga attestazione di non onerosità è contenuta in una documentazione prodotta dall’INPS.

 

Al riguardo, in considerazione dell’attuale formulazione della norma, che non prevede una clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l’effettiva possibilità che le disposizioni in esame possano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente, sulla base di dati ed elementi volti a suffragare tale possibilità.

 

ARTICOLO 39-septies, commi 1, lettera a), e 2

Disposizioni in materia di assenze per malattia

Normativa vigente: l’articolo 71, comma 1, del DL n. 112/2008 dispone che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dipendenti, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure per ricovero ospedaliero o in day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salva vita. I risparmi (quantificati dalla relazione tecnica in 19 milioni annui con riferimento esclusivamente all’indebitamento netto ed al fabbisogno) derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative, ai sensi del successivo comma 1-bis, i cui effetti sono quantificati in minori risparmi per 900 mila euro annui.

 

La norma, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 71 del DL 112/2008, stabilisce che gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alla tipologia dell’impiego del personale del comparto sicurezza sono equiparati al trattamento economico fondamentale. Tale equiparazione è disposta limitatamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 71, comma 1, del DL n. 112/2008, al fine di escludere la decurtazione degli emolumenti in caso di assenza per malattia (comma 1, lettera a).

I relativi oneri sono indicati nella misura di 9,1 milioni annui a decorrere dal 2009 e agli stessi si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 2).

 

Una relazione tecnica non vistata, presentata presso la Commissione di merito, determina l’onere considerando una platea di 500 mila unità di personale e un risparmio medio pro capite di 19 euro annui. Tale risparmio coincide con il risparmio medio pro capite  utilizzato ai fini della quantificazione dei risparmi ascritti all’articolo 71, comma 1, del DL n. 112/2008.

Il minore risparmio, pari a circa 10 milioni, viene decurtato degli effetti già ascritti al comma 1-bis dell’articolo 71 del DL 112, pari a 900 mila euro annui. Ne risulta un onere di 9,1 milioni.

 

Al riguardo, premessa l’opportunità di una conferma dei dati indicati, non si hanno rilievi da formulare in base agli elementi di quantificazione forniti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di polita economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del  2004.

 

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse di cui si provvede l’utilizzo.

 

ARTICOLO 67-bis

Spese di giustizia

Le norme sopprimono la disposizione[4] relativa all’abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 319 (comma 1): detta legge stabiliva l’esonero dei giudizi di lavoro da ogni spesa e tassa.

Si ritiene che la norma in esame intenda quindi stabilire l’efficacia e l’applicabilità delle previsioni della citata legge n. 319/1958.

Si dispone, inoltre, l’integrazione dell’articolo 13, comma 4, del DPR 115/2002, relativo alle spese di giustizia, indicando, tra i processi soggetti alla corresponsione del contributo unificato nella misura di 103,30 euro, anche quelli di cui al Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile, relativi alle controversie in materia di lavoro (comma 2). La disposizione si applica decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3).

Le norme esaminate sembrano dunque finalizzate a ripristinare il regime di esenzione per un periodo transitorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni esaminate, al termine del quale i procedimenti in materia di lavoro dovrebbero essere assoggettati al contributo unificato in misura fissa.

 

Al riguardo,appare necessario che siano forniti chiarimenti in merito all’esatta portata finanziaria delle norme introdotte anche alla luce dell’attuale regime cui sono sottoposti, in materia di contributo unificato, i processi in materia di lavoro.

 

ARTICOLO 67-ter

Proroga di ammortizzatori sociali

La norma dispone per il 2009 le seguenti proroghe di ammortizzatori sociali, con oneri a carico del Fondo per l’occupazione:

a)      nel limite di 450 milioni di euro, la proroga, entro il 31 dicembre 2009, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla disciplina vigente, nel caso di programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionale definiti in specifiche intese stipulate entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009 (comma 1); l’ulteriore proroga  di tali trattamenti, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione di almeno il 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008 e la riduzione di tali trattamenti del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive (commi 2 e 3); nonché la destinazione, nell’ambito di tale limite, di 12 milioni di euro alla concessione ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo di un’indennità pari al trattamento massimo di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari (comma 5);

b)     nel limite di 45 milioni di euro, la concessione, entro il 31 dicembre 2009, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (comma 4);

c)      nel limite di 5 milioni di euro, proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (comma 6);

d)     nel limite di 45 milioni di euro, la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente  (comma 7);

e)      nel limite di 30 milioni di euro, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori  (comma 8);

f)       l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia Lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura  (comma 9);

g)      nel limite di 35 milioni di euro, la spesa in favore dei Servizi per l’impiego  (comma 10);

h)      il finanziamento di 80 milioni di euro per il 2009, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età  (comma 11);

i)        la spesa di 2 milioni di euro al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell’attività ispettiva (comma 12).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire conferma dal Governo, che la spesa disposta dalla norma in esame, pari a 706 milioni di euro nel 2009 non determini la riduzione dei finanziamenti di spese, sempre a carico del Fondo per l’occupazione, disposte sulla base di norme vigenti. A tale fine infatti, si segnala che le disponibilità del Fondo per il 2009 ammontano a 834 milioni di euro (di cui 164 milioni risultanti dalla Tabella F della legge finanziaria 2008 e 700 milioni rifinanziati dal DL n. 112/2008). Di tali risorse, 30 milioni di euro sono destinati nel 2009 alla copertura degli interventi di ammortizzatori sociali disposti dal DL n. 134/2008 (Alitalia) e 706 milioni sono utilizzati dall’emendamento in esame rimanendo pertanto disponibili 98 milioni di euro.

Si osserva che nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione lavoro il rappresentante del Governo ha specificato che gli stanziamenti del Fondo per l’occupazione sono congrui a dare copertura agli interventi di cui all’articolo in esame e a quelli previsti dalle norme vigenti che determinano oneri a carico del Fondo stesso (si veda la seduta del 1° ottobre 2008).

Si rileva inoltre che la tabella F allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713) prevede una dotazione del Fondo per l’occupazione per l’anno 2009 di 894 milioni di euro.

 

 

ARTICOLO 67-quater

Proroghe per l’esercizio di deleghe in materia di lavoro privato

Le norme dispongono la proroga di 6 mesi per l’esercizio delle seguenti deleghe disposte dalla legge n. 247/2007 (Protocollo welfare):

a)      riordino della normativa relativa agli istituti di sostegno del reddito (articolo 1, comma 28);

b)     riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato (articolo 1, comma 30);

c)      riordino della normativa in materia di occupazione femminile (articolo 81).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’articolo 1, comma 93, del Protocollo welfare dispone che le deleghe in esame siano esercitate senza recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1] Si ricorda che nella seduta del 9 luglio 2008 la Presidenza della Camera ha comunicato all’Assemblea, previo conforme parere espresso in pari data dalla Commissione bilancio, che il disegno di legge in esame non reca disposizioni estranee al suo oggetto. In proposito, la proposta di parere precedentemente formulata dal presidente della Commissione bilancio (cfr. seduta del 9 luglio 2008) aveva precisato  che il disegno di legge reca un complesso di disposizioni – sia suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica sia aventi contenuto essenzialmente ordinamentale - dirette a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.

[2] Di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del DPCM 11 luglio 2003.

[3] Tale eventualità è suscettibile di concretizzarsi ogni qual volta il trattamento fondamentale dell’amministrazione di provenienza risulti inferiore a quello dell’amministrazione di destinazione.

[4] Si tratta del punto 1639 dell’allegato A al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. L’allegato contiene un elenco di leggi di cui si disponeva l’abrogazione.