Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Commissioni
Titolo: AC1441-bis-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 61
Data: 23/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

 

 

n. 33/2

 

 

 

23 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 61

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 1441-bis-B, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 33/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§         n. 33/3: Schede di lettura;

§         n. 33/4, suddiviso in 5 parti: Iter alla Camera (A.C. 1441) e Iter al Senato (A.S. 1082);

§         n. 33/5: Normativa di riferimento.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006.doc

 


INDICE

Elementi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi del provvedimento                                                                     3

Contenuto                                                                                                             3

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite                    18

Compatibilità comunitaria                                                                                   18

Incidenza sull’ordinamento giuridico                                                                  19

Profili finanziari                                                                                                   20

Formulazione del testo                                                                                       20

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi del provvedimento

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1441-Bis-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 1082)

Numero di articoli

73

Date:

 

trasmissione alla Camera

7 marzo 2009

assegnazione

9 marzo 2009

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III (Affari esteri), VI (Finanze , ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

Contenuto

Il provvedimento, approvato dal Senato in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due (oltre ad alcuni commi di un terzo) hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli.

Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

Capo I: Innovazione (art. 1)

L’articolo 1 prevede che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione. Viene a tal fine disposto un finanziamento di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si prevede per la realizzazione degli interventi l’utilizzo dello strumento della finanza a progetto, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il relativo coordinamento. Si introducono inoltre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di realizzazione dei lavori connessi alla installazione delle reti di comunicazione.

Capo II: Semplificazioni (artt. 2-19)

L’articolo 2 disciplina le società di consulenza finanziaria, consentendo l’esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni stabilite dalla legge.

L’articolo 3 novella il capo III della L. 400/1988, in materia di potestà normativa del Governo, introducendo alcuni principi relativi alla chiarezza ed al riordino dei testi normativi.

L’articolo 4 apporta varie modifiche all’art. 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (L. 246/2005), il quale reca la delega cosiddetta “taglia-leggi”, un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti.

L’articolo 5 si compone di due commi, volti a novellare il capo III della L. 400/1988. Il comma 1 novella l’art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo:

§         il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta;

§         la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il comma 2 introduce l’art. 17-bis, che autorizza il Governo all’adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

L’articolo 6, non modificato dal Senato, reca nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri: tale intervento semplificatorio viene attuato mediante un apposito regolamento di delegificazione.

L’articolo 7 apporta novelle alla L. 241/1990, recante le norme generali che regolano l’attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Le limitate modifiche apportate dal Senato sono volte ad escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, e a tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale.

L’articolo 8, non modificato dal Senato, novella l’art. 16 della L. 241/1990, concernente l’acquisizione di pareri nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l’art. 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.

L’articolo 9 modifica gli artt. 14-ter e 19 della L. 241/1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività. Il Senato ha emendato l’articolo in due punti:

§         consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza;

§         sottraendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l’asilo.

L’articolo 10, non modificato dal Senato, reca ulteriori modifiche alla L. 241/1990, intervenendo in ordine all’ambito di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico ed alle amministrazioni regionali e locali.

L’articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, concernente: l’individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni; e la revisione dei requisiti di ruralità.

Il comma 3 reca una disposizione volta a semplificare taluni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

L’articolo 12 reca una delega al governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale.

L’articolo 13 riguarda le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione internazionale, nonché l’aumento del contributo per la realizzazione di attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d’Israele.

L’articolo 14, non modificato dal Senato, è volto a introdurre misure di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

L’articolo 15 reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 206/2005, relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici.

L’articolo 16, non modificato dal Senato, novella il D.Lgs. 261/1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. I commi da 1 a 4 ampliano le funzioni dell’Autorità di regolamentazione, con l’intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I successivi commi da 5 a 8 dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

L’articolo 17 introduce alcune modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

L’articolo 18, che sostituisce il co. 1228 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), al fine di consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, autorizza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, stanziando per il cofinanziamento di tali progetti 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L’articolo 19 reca modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale del turismo, di cui al co. 1 dell’art. 5 del D.P.R. 207/2006.

Capo III: Piano industriale della pubblica amministrazione (artt. 20-45)

L’articolo 20 autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all’anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 della L. 124/1985, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

L’articolo 21, al comma 1, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici (ad uso professionale) dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza. I commi 2 e 3 apportano due modifiche all’art. 3, co. 52-bis della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni:

§         ampliando il termine finale per rendere operativa la disciplina limitativa;

§         disciplinando in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione, attraverso la menzione dei princìpi del merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della motivazione.

L’articolo 22 dispone alcune modifiche al D.lgs. 165/2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 1, introducendo l’art. 6-bis, autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamentea carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Inoltre, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. Infine, dispone che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni, vigilino sull’applicazione delle nuove disposizioni, evidenziando i risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Il comma 2modifica in più parti l’art. 7, co. 6, del D.lgs. 165/2001, al fine di ampliare i casi nei quali si può prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio.

L’articolo 23 promuove l’individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l’obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all’utenza.

L’articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L’articolo 25 prevede cheil Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’art. 1 della L. 237/1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. A tale trasformazione si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto della Fondazione. Il Mibac partecipa al fondo di gestione della Fondazione con un contributo per le spese di funzionamento.

L’articolo 26 dispone il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a.

All’articolo 27, il comma 1modifica il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti di ricerca, fissato dall’art. 1, co. 1, della L. 1652007 in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009. Ulteriori modifiche attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della stessa delega, in materia di procedure di adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza, contabilità e del personale, e in materia di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione.

I commi 2 e 3concernono esoneri dalla disciplina c.d. “Taglia-enti” di cui all’art. 26, c. 1, secondo periodo, del D.L. 112/2008. In particolare, sono esclusi dalla soppressione ivi prevista gli enti di ricerca di cui alla già citata L. 165/2007, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge. Sono, altresì, esclusi l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino di tali enti.

L’articolo 28 consente all’Associazione italiana della Croce Rossa di prorogare i contratti a tempo determinato stipulati per la prosecuzione delle attività convenzionali, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, fino alla scadenza delle medesime convenzioni.

L’articolo 29 prevede (comma 1) una deroga alle ordinarie procedure di frazionamento mensile delle spese, con riferimento alle spese connesse al funzionamento ed alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero; l’articolo dispone altresì (comma 2) l’inclusione degli uffici all’estero dell’Amministrazione degli affari esteri nel novero di enti ed organizzazioni cui si applicano le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 30 dispone che le carte dei servizi predisposte da coloro che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto) e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

L’articolo 31 amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, prevedendo che essa collabori, oltre che con il Ministero dello sviluppo economico, anche con altre amministrazioni pubbliche, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con altre Autorità amministrative indipendenti.

L’articolo 32 reca disposizioni finalizzate all’“eliminazione degli sprechi” collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riconoscendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, e disponendo che le pubblicazioni oggi effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (dal 1° gennaio 2013, limitatamente alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica).

L’articolo 33 delega il Governo ad adottare entro 18 mesi, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 20 della L. 59/1997 (c.d. “Legge Bassanini 1”) e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

L’articolo 34 reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

L’articolo 35 autorizza il Governo ad adottare un regolamento per disciplinare le modalità per l’assegnazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del loro contenuto, e assicurino l’interoperabilità dei servizi offerti con analoghi sistemi internazionali.

L’articolo 36 affida al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di realizzare e gestire fino al 2011 un nodo per i servizi VOIP, ossia Voce tramite protocollo Internet (commi 1 e 2); prevede la predisposizione da parte del Governo di un piano biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni (commi 3 e 4); estende l’applicazione delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (comma 5).

L’articolo 37 reca disposizioni principalmente volte a consentire, fino al 31 dicembre 2010, il rilascio della la carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d’identità elettronica.

L’articolo 38 modifica la normativa concernente gli incentivi per l’applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

L’articolo 39, non modificato dal Senato, destina (comma 1) le somme per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di personal computer da parte degli studenti, stanziate dal D.L. 115/2005 e non ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, ed alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi. Il comma 2 prefigura un programma di incentivi ed agevolazioni, in regime de minimis, per la creazione di imprese nei settori innovativi da parte di giovani ricercatori, con priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla P.A.. Il comma 3 prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e al CNIPA e non ancora impegnate. Il comma 4 precisa che i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi del Dipartimento, promossi e finanziati ex L. 3/2003 (art. 27), possono essere anche di carattere internazionale.

L’articolo 40, al comma 1, apporta alcune modifiche all’art. 38 del D.L. 112/2008 in materia di “impresa in un giorno”, che detta appunto norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. Il comma 2, modificando l’art. 48 del D.L. 112/2008, prevede che l’obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip, o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, vige in capo alle amministrazioni centrali, anziché alle amministrazioni statali, come invece previsto nel testo vigente.

L’articolo 41 modifica l’art. 16 del D.L. 90/2008, disponendo l’immissione del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale.

L’articolo 42aumenta da 4 a 6 il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa eletti dal Parlamento (3 eletti dalla Camera e 3 dal Senato), portando la composizione complessiva dell’organo di autogoverno del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali da 15 a 17 membri.

L’articolo 43 interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti; il comma 1 apporta alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, disponendo tra l’altro il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico. Il comma 2 prevede che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.

L’articolo 44 reca disposizioni concernenti l’Avvocatura generale dello Stato. I commi 1 e 2 modificano la disciplina di ripartizione delle somme spettanti all’avvocatura generale e alle avvocature distrettuali dello Stato, a titolo di competenze di avvocato quando tali competenze siano poste a carico delle controparti o nei casi di transazione dopo sentenza favorevole per l’amministrazione e di compensazione in cause in cui l’amministrazione non è risultata soccombente. Il comma 2 – aggiungendo un comma al citato articolo 21 – dispone che le predette proporzioni e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato Il comma 3 istituisce presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.

L’articolo 45 reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per il riassetto delle disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.

Capo IV: Giustizia (artt. 46-70)

Gli articoli 46 e seguenti apportano ampie modifiche al codice di procedura civile. Questi i punti fondamentali della novella:

§         l’introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti;

§         l’inserimento del processo sommario di cognizione, più snello e alternativo al rito ordinario;

§         la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione);

§         la soppressione del rito societario e l’applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali;

§         l’introduzione di un filtro per l’ammissibilità dei ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare il carico di lavoro del giudice di legittimità;

§         la previsione di uno strumento di coercizione nei confronti del debitore per ogni giorno di inadempienza di alcune tipologie di obbligazioni;

§         l’inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda, con il proprio comportamento, la conclusione del processo;

§         la previsione di ulteriori misure per l’efficienza del processo civile, quali l’aumento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase di decisione delle controversie, la riduzione dei tempi per il compimento dei singoli atti processuali e la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti.

L’articolo 46 è composto da 20 commi che intervengono sul Libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali.

Il comma 1, novellando l’art. 7 c.p.c., amplia la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Il comma 2 stabilisce l’inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 alla competenza del giudice di pace Il comma 3 modifica l’art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I commi 4-7 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 7 inoltre apporta modifiche all’art. 50 c.p.c. dimezzando da sei a tre mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Il comma 8 modifica l’art. 54 c.p.c. rendendo facoltativa (e aumentandone l’importo) l’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un’istanza di ricusazione inammissibile o infondata. Il comma 9 aumenta l’importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 67 c.p.c., al custode che non abbia eseguito l’incarico assunto. Il comma 10 modifica l’art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti sostanzialmente adeguandone la formulazione all’introduzione delle nuove tecnologie informatiche. Il comma 11 modifica l’art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il comma 12 modifica il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. prevedendo la compensazione, anche parziale, delle spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all’art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la cd. lite temeraria, prevedendo la possibilità di condanna della parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa. Il comma 14 interviene sul principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., disciplinando il caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio. Il comma 15 modifica l’art. 115, primo comma, c.p.c. autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il comma 16 aumenta l’importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l’ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Il comma 17 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all’art. 120 c.p.c.. Il successivo comma 18, attraverso una novella all’art. 132 c.p.p.,  semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il comma 19 aggiunge un comma all’art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche. Il comma 20 interviene sull’istituto della rimessione consentendone un’applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

L’articolo 47 è composto da 23 commi che intervengono sul Libro secondo del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione.

Il comma 1 novella il terzo comma dell’art. 163, relativo al contenuto dell’atto di citazione coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell’art. 38 in materia di incompetenza. Il comma 2 novella l’art. 182, in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. Il comma 3 contiene l’abrogazione l’art. 184-bis, conseguente alla nuova disciplina dell’istituto della rimessione in termini contenuta nel testo novellato dell’art. 153 c.p.c. Il comma 4 modifica l’art. 191 in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell’ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo c.p.p. dell’art. 249 in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all’autorità giudiziaria. Il comma 7, novellando l’art. 255, disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. I commi 9 e 10 modificano, rispettivamente, l’art. 279, in materia di forma dei provvedimenti del collegio e l’art. 285, relativo alle modalità di notificazione della sentenza. I commi successivi dell’articolo 47 in esame dispongono l’abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti; in materia d’istanza di fissazione dell’udienza (qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Viene inoltre previsto che l’estinzione del processo possa essere dichiarata anche d’ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte. Il comma 16 reca una norma di mero coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza. Il comma 17 modifica l’art. 327, dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto “termine lungo” per le impugnazioni. Il comma 18 modifica l’art. 345 chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti. Il comma 19 prevede, oltre che una norma di mero coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo. Il comma 20 abroga il quarto comma dell’art. 385 per motivi di  coordinamento con la modifica apportata all’art. 96. (cfr. art. 46, comma 13, del disegno di legge in esame). Il comma 21 modifica l’art. 392 riducendo da un anno a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. I commi 22 e 23, rispettivamente, novellano l’art. 444 in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all’estero ed estendono ai giudizi amministrativi e contabili l’applicazione del primo comma dell’art. 291, in caso di mancata costituzione del convenuto.

L’articolo 48, parzialmente modificato dal Senato,introduce ulteriori modifiche al libro secondo del c.p.c. in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-bis, che prevede il c.d. filtro in Cassazione, ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati. Il Senato ha soppresso la previsione della c.d. doppia conforme introdotta durante l’esame alla Camera, che prevedeva l’inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (ossia, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.

L’articolo 49 interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis c.p.c. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.

L’articolo 50 introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il comma 1 inserisce nel c.p.c. un nuovo art. 614-bis, relativo alla fissazione da parte del giudice e su richiesta di parte, con la condanna all’adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il comma 2 sopprime l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile. ll comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell’art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell’esecuzione nel caso di opposizione all’esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex art. 616 dal giudice dell’esecuzione. Il comma 4 modifica il secondo comma dell’art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l’estinzione può anche esser dichiarata d’ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l’obbligo di comunicazione dell’ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

L’articolo 51, non modificato dall’altro ramo del Parlamento, novella l’art. 669-septies c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam), nonché l’art. 669-octies c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare).

L’articolo 52 prevede l’inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, senza alcuna limitazione di valore o di materia. La rapidità del procedimento, disciplinato dall’art. 702-ter, permette di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato (art. 702-quater).

L’articolo 53 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il comma 1 modifica l’art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili ad uno stesso consulente tecnico. Il comma 2 aggiunge l’art. 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie. Il comma 3 introduce l’art. 103-bis che disciplina il modello di testimonianza richiamato dal nuovo art. 257-bis c.p.c., in materia di assunzione di testimonianze scritte. Il comma 4 modifica l’art. 104 disp. att. prevedendo la dichiarazione d’ufficio della decadenza dalla prova per la parte che non fa chiamare i testimoni senza giusto motivo. Il comma 5, novellando il primo comma dell’art. 118 disp. att., limita l’estensione della motivazione della sentenza. Il comma 6, novellando l’art. 152 disp. att., pone il limite del valore della prestazione per la liquidazione delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali. Il comma 7, infine, aggiunge alle disposizioni di attuazione un nuovo art. 186-bis che prevede che il giudice che abbia già conosciuto degli atti esecutivi non possa poi decidere sull’eventuale giudizio di opposizione agli atti stessi.

L’articolo 54, non modificato dal Senato, abroga l’art. 3 della L. 102/2006 che prevede l’applicazione della disciplina del processo del lavoro alle controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali e reca una disposizione transitoria  per i processi pendenti e per quelli non ancora transitati al rito speciale.

L’articolo 55 reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall’art. 52 del d.d.l.) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al D.Lgs. 5/2003.

L’articolo 56, non modificato dal Senato, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità di notifica previste, in generale, per gli avvocati del libero foro.

L’articolo 57 interviene per razionalizzare la disciplina della notificazione del ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione (l. n. 689 del 1981) e la disciplina della proposizione della domanda per il riconoscimento del diritto a prestazioni nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L’articolo 58, non modificato dal Senato, interviene sull’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (recante Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), per affermare che la perenzione del ricorso amministrativo ultraquinquennale può essere dichiarata anche in udienza dal giudice, se le parti non dichiarano di avere interesse alla decisione.

L’articolo 59 reca alcune disposizioni transitorie, stabilendo l’ambito di applicazione di alcune modifiche apportate dal disegno di legge al rito civile.

L’articolo 60, non modificato nel corso dell’esame in Senato, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

L’articolo 61 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all’azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’articolo 62, attraverso una novella all’art. 125 della legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.

L’articolo 63, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme chevengono estese anche alla durata dell’efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

L’articolo 64 inserisce nella L. 52/1985 il nuovo art. 19-bis, volto a prevedere l’esecuzione delle annotazioni nei pubblici registri immobiliari mediante l’inserimento dei relativi dati negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari e a disciplinare il contenuto delle ispezioni e certificazioni ipotecarie.

L’articolo 65 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell’’attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

L’articolo 66 delega il Governo a disciplinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività da parte dei notai.

L’articolo 67 è finalizzato a semplificare le procedure per l’accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo in particolare la prova di preselezione informatica e richiedendo l’assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti; prevede l’articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri; detta, infine, specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.

L’articolo 68 interviene in materia di pubblicazione delle sentenze penali di condanna (prevedendo in particolare la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia) e reca, inoltre, disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della relativa riscossione. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l’altro, l’importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all’introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.

L’articolo 69, non modificato dal Senato, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.

L’articolo 70, non modificato dal Senato, detta disposizioni in materia di rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione, intervenendo sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Capo V: Privatizzazioni (artt. 71-72)

L’articolo 71, non modificato dal Senato, novella l’art. 7, co. 10, del D.L. 63/2002 precisando le modalità con le quali possono essere trasferiti alla Società Patrimonio dello Stato S.p.A. cespiti appartenenti al patrimonio statale. In particolare, accanto ai beni del patrimonio statale, introduce anche gli altri diritti costituiti a favore dello Stato tra i cespiti le cui modalità e valori di trasferimento sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 72 modifica la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, non quotate, intervenendo su diversi commi dell’art. 3 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, è novellata la disciplina in materia di riduzione dei componenti degli organi societari, di conferimento di funzioni al presidente – cui possono essere attribuite, con delibera dell’assemblea dei soci, deleghe operative – e di remunerazione nei confronti degli stessi componenti degli organi. Inoltre, si precisa che in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia che esercita i diritti di azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. Viene poi fornita un’interpretazione autentica dell’art. 1, co. 734, della legge finanziaria per il 2007, ove si prevede il divieto di nomina quale amministratoredi enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico di chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Capo VI: Clausola di salvaguardia (art. 73)

L’articolo 73 reca la clausola di ‘compatibilità’ con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riferita all’intera legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, tra le quali appaiono prevalere le seguenti, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2°, Cost.:

§         tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie (lett. e));

§         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g));

§         giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (lett. l));

§         determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m));

§         tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lett. s)).

Con riguardo a specifiche disposizioni, appaiono altresì rilevare materie di competenza concorrente (art. 117, co. 3°, Cost.), tra cui le seguenti:

§         ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

§         tutela della salute;

§         tutela e sicurezza del lavoro;

§         ordinamento della comunicazione;

§         valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento all’art. 12, si ricorda che sono pendenti nei confronti dell’Italia 43 procedure d’infrazione in materia ambientale (dati aggiornati al 19 marzo 2009).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento all’art. 1, si ricorda che il 27 novembre 2008 il Consiglio ha raggiunto, nell’ambito della procedura di codecisione, l’accordo politico in vista della posizione comune in prima lettura, sulle proposte legislative incluse nel pacchetto di riforma delle telecomunicazioni, che sarà esaminato dal Parlamento europeo in seconda lettura nella sessione del 21 aprile 2009.

Con riferimento all’art. 14, il 19 febbraio 2008 la Commissione ha presentato un piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione stessa nel contesto della gestione condivisa dei fondi strutturali.

Con riferimento all’art. 37, l’UE ha avviato un progetto pilota volto a garantire il riconoscimento transnazionale dei sistemi nazionali d’identità elettronica e permettere un accesso semplificato ai servizi pubblici dei diversi Stati membri (progetto STORK - Secure idenTity acrOss boRders linKed).

Con riguardo all’art. 38, il 3 ottobre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative relative al miglioramento dell’equilibrio tra vita privata e vita professionale, tra le quali due proposte di direttive concernenti rispettivamente, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la parità di trattamento fra donne e uomini che esercitano un’attività autonoma.

Con riguardo all’art. 46, il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie nazionali nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Art. 37, co. 2: in relazione al corretto rapporto tra fonti normative, si segnala che il comma apporta, con norma di rango legislativo, modifiche testuali a una fonte di natura regolamentare.

Coordinamento con la normativa vigente

Art. 17: La norma, configurandosi come modifica permanente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, dovrebbe essere formulata come novella agli art. 36, co. 5, e 37, co. 7, del Codice dei contratti.

Art. 32: si può valutare l’opportunità di un esplicito coordinamento – eventualmente mediante una riformulazione in forma di novella – sia con le disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (D.P.R. 1092/1985 ed artt. 3-bis e 26 della L. 241/1990), sia con le disposizioni che disciplinano l’accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni ed i siti istituzionali su reti telematiche (artt. 52-54 del Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 34, co. 1-3: le disposizioni si inseriscono in un settore normativo già regolato dal Codice dell’amministrazione digitale e dall’apposito regolamento di delegificazione sulla posta elettronica certificata (D.P.R. 68/2005). Dovrebbe valutarsi pertanto l’opportunità di una riformulazione, almeno parziale, dei commi illustrati in termini di novella ai due testi richiamati, al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà, tenuto anche conto che l’art. 89 del Codice stabilisce che "la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice”.

Art. 35: la disposizione non sembra individuare requisiti nuovi, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 68/2005), per l’assegnazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ad eccezione del riferimento esplicito alla interoperabilità dei servizi offerti con sistemi internazionali, che peraltro è già richiesta per i gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea. Si rileva inoltre che non è specificata la natura del regolamento da adottarsi, essendo operato un rinvio generico all’art. 17 della L. 400/1988 (si ricorda che le disposizioni che regolano la materia sono contenute in un regolamento di delegificazione).

Art. 64: occorre valutare se sia opportuno mantenere la prevista clausola di invarianza degli oneri nell’ambito della novella all’art. 19 della L. 52/1985 recata dall’articolo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Art. 11, co. 3: è in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VIII della Camera in sede referente la proposta di legge A.C. 54 (on. Realacci), recante misure a sostegno dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Profili finanziari

Specifiche osservazioni riferite a singoli articoli o commi sono riportate nelle schede di lettura[1], alle quali si fa rinvio.

Formulazione del testo

Art. 34: i commi 1 e 2 adottano espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata evidenza o generiche, quali “processi automatizzati rivolti al pubblico”, “tempi di risposta”, “modalità di lavorazione delle pratiche”.

Art. 67, co. 7: al fine di coordinare la novella con il nuovo art. 5, co. 5, del D.Lgs. 166/2006, novellato dal medesimo articolo, sembra opportuno procedere alla sostituzione integrale dell’art. 10, co. 4, del D.Lgs. 166/2006, mantenendo il richiamo alla composizione di cui all’art. 5, co. 5, ma espungendo il riferimento alle due sottocommissioni (la prima presieduta dal presidente, la seconda dal vice presidente) contenuto nel testo vigente.

 

 



[1]     Documentazione per l’esame di progetti di legge: dossier n. 33/3; Nota di verifica: dossier n. 61 (23 marzo 2009).