Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1439 e abb.-B) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 2769)
Riferimenti:
AC N. 1439/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 467
Data: 22/11/2012
Descrittori:
STATUTI   TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C.1439 e abb.-B

 

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto

istitutivo della Corte penale internazionale

 

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 2769)

 

 

 

 

 

N. 467 – 22 novembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1439 e abb.- B

Titolo breve:

 

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Rao

Gruppo:

UdCpTP

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4, comma 6 e ARTICOLO 21, comma 5. 3



PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame reca norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale (CPI).

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato modificato dal Senato.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si tratta della relazione tecnica trasmessa alla Commissione bilancio del Senato nel corso dell’esame in seconda lettura[1]. Tale RT risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Presso il Senato è stata depositata un’ulteriore documentazione tecnica[2] relativa alle proposte emendative formulate con riguardo al provvedimento in esame. Di tale documentazione si dà conto nella presente nota.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 4, comma 6 e ARTICOLO 21, comma 5

Disposizioni in materia di cooperazione con la Corte penale internazionale

 

Le norme, tra l’altro, prevedono che:

         possano essere accompagnati coattivamente davanti alla Corte penale internazionale coloro che, sebbene citati, non siano spontaneamente comparsi davanti alla Corte (articolo 4, comma 6).

Si tratta dei testimoni, dei periti e delle persone sottoposte ad esame dal perito, consulente tecnico, interprete o custode di cose sequestrate;

         siano individuate con apposito decreto interministeriale[3] le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati su disposizione della Corte penale internazionale devono essere messi a disposizione della stessa (articolo 21, comma 5).

La previsione di un apposito decreto interministeriale è stata aggiunta dal Senato in ottemperanza ad una specifica condizione formulata dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. La disposizione in base alla quale le somme e i beni confiscati devono essere messi a disposizione della Corte era già presente nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura.

 

 

 

Si ricorda che il testo è corredato di una clausola di neutralità finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso (articolo 24).

Tale clausola[4], già presente nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, è stata confermata nel testo approvato dal Senato.

 

La relazione tecnica presentata al Senato evidenzia che la competenza della Corte penale internazionale è limitata ai più gravi crimini di portata internazionale, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e i crimini di aggressione. La Corte ha una competenza complementare rispetto a quella dei singoli Stati e quindi può intervenire solo nel caso in cui gli Stati interessati non agiscano individualmente per punire i crimini internazionali.

La RT sottolinea, inoltre, che le eventuali attività di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale rientrano tra i compiti istituzionali espletati dall’amministrazione giudiziaria nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

Per quanto premesso, la RT evidenzia che le eventuali e limitate ipotesi di cooperazione con la CPI, ivi comprese il trasferimento di persone e l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, potranno essere espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Nello specifico, la RT riferisce che il capitolo di bilancio su cui gravano tali tipologie di spesa è il 1360 “Spese di giustizia”, del Dipartimento degli affari di giustizia, nell’ambito del programma “Giustizia civile e penale”.

 

La Nota tecnica relativa alle proposte emendative formulate durante l’esame in seconda lettura al Senato, con riferimento alla destinazione delle somme confiscate (art. 21, comma 5), evidenzia che l’esiguo numero di casi trattati porta ad escludere effetti finanziari negativi.

Si ricorda che la 5^ Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo in esame, nel presupposto che la destinazione alla Corte penale internazionale delle somme, dei beni e delle utilità confiscati, prevista dall'articolo 21, comma 5, non comporti effetti finanziari negativi, dal momento che la competenza della Corte è limitata a casi particolarmente gravi di reati ed è attivabile unicamente in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati. Come già segnalato, il parere sul testo è stato, altresì, condizionato[5] alla modifica del comma 5 dell'articolo 21, al fine di prevedere il rinvio ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di trasferimento alla CPI dei valori confiscati ai sensi del medesimo comma.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte e considerati gli elementi forniti nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato.



[1] La Relazione tecnica è stata acquisita in data 19 luglio 2011

[2] La documentazione in riferimento è stata acquisita in data 11 settembre 2012.

[3] Da adottare da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del’economia e delle finanze, ai sensi del’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

[4] In base alla quale all’attuazione del provvedimento si deve provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[5] Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.