Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 1439 e abb.-B) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 2769) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 467 | ||
Data: | 22/11/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C.1439 e abb.-B
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Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - AS 2769) |
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N. 467 – 22 novembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1439 e abb.- B |
Titolo breve:
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Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Rao |
Gruppo: |
UdCpTP
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLO 4, comma 6 e ARTICOLO 21, comma 5
PREMESSA
Il progetto di legge in esame reca norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale (CPI).
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato modificato dal Senato.
Il testo è corredato di relazione tecnica.
Si tratta della relazione tecnica trasmessa alla Commissione bilancio del Senato nel corso dell’esame in seconda lettura[1]. Tale RT risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Presso il Senato è stata depositata un’ulteriore documentazione tecnica[2] relativa alle proposte emendative formulate con riguardo al provvedimento in esame. Di tale documentazione si dà conto nella presente nota.
Si esaminano, di seguito, le sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 4, comma 6 e ARTICOLO 21, comma 5
Disposizioni in materia di cooperazione con
Le norme, tra l’altro, prevedono che:
• possano essere accompagnati coattivamente davanti alla Corte penale internazionale coloro che, sebbene citati, non siano spontaneamente comparsi davanti alla Corte (articolo 4, comma 6).
Si tratta dei testimoni, dei periti e delle persone sottoposte ad esame dal perito, consulente tecnico, interprete o custode di cose sequestrate;
• siano individuate con apposito decreto interministeriale[3] le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati su disposizione della Corte penale internazionale devono essere messi a disposizione della stessa (articolo 21, comma 5).
La previsione di un apposito decreto interministeriale è stata aggiunta dal Senato in ottemperanza ad una specifica condizione formulata dalla Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. La disposizione in base alla quale le somme e i beni confiscati devono essere messi a disposizione della Corte era già presente nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura.
Si ricorda che il testo è corredato di una clausola di neutralità finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso (articolo 24).
Tale clausola[4], già presente nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, è stata confermata nel testo approvato dal Senato.
La relazione
tecnica presentata al Senato evidenzia che la competenza della Corte
penale internazionale è limitata ai più gravi crimini di portata
internazionale, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di
guerra e i crimini di aggressione.
Per quanto premesso,
Nello specifico,
Si ricorda che la 5^ Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo in esame, nel presupposto che la destinazione alla Corte penale internazionale delle somme, dei beni e delle utilità confiscati, prevista dall'articolo 21, comma 5, non comporti effetti finanziari negativi, dal momento che la competenza della Corte è limitata a casi particolarmente gravi di reati ed è attivabile unicamente in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati. Come già segnalato, il parere sul testo è stato, altresì, condizionato[5] alla modifica del comma 5 dell'articolo 21, al fine di prevedere il rinvio ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di trasferimento alla CPI dei valori confiscati ai sensi del medesimo comma.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte e considerati gli elementi forniti nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato.
[1]
[2] La documentazione in riferimento è stata acquisita in data 11 settembre 2012.
[3] Da adottare da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del’economia e delle finanze, ai sensi del’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
[4] In base alla quale all’attuazione del provvedimento si deve provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
[5] Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.