Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC. 1415-B - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali
Riferimenti:
AC N. 1415/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 211
Data: 28/07/2010
Descrittori:
INDAGINI GIUDIZIARIE   INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1415-B

 

Norme in materia di intercettazioni

telefoniche, telematiche e ambientali

 

(Approvato dalla Camera

e modificato dal Senato – A.S. 1611 - Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 211 – 28 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1415-B

Titolo breve:

 

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bongiorno

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

non aggiornata

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 



INDICE

 

 

ARTICOLO 1, commi 10, 11 e 19. 5

Limiti di ammissibilità delle intercettazioni5

ARTICOLO 1, comma 34. 7

Tariffe per l’esecuzione delle intercettazioni da parte delle società concessionarie. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.

Il testo originario era corredato di una relazione tecnica[1], che non risulta aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009[2], a seguito dell’esame svolto al Senato.

La Commissione Giustizia della Camera, nel corso dell’esame in sede referente, ha apportato ulteriori modifiche al testo, che è composto di un unico articolo, suddiviso in 42 commi. Le modifiche apportate dalla Commissione riguardano per lo più norme del codice di procedura penale e del codice penale.

Si esaminano di seguito le modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 10, 11 e 19

Limiti di ammissibilità delle intercettazioni

Le norme:

·    prevedono che le intercettazioni ambientali siano consentite, in luoghi diversi da quelli di privata dimora, anche qualora non vi sia un motivo fondato per ritenere che nei luoghi in cui le medesime  vengono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa. Vengono inoltre escluse dalla disciplina limitativa le intercettazioni di immagini mediante riprese visive. Infine, tra i reati con riferimento ai quali sono consentite le operazioni di intercettazione, sono stati inseriti anche gli atti persecutori (comma 10)[3];

·    modificano il novero dei presupposti in presenza dei quali sono autorizzate le operazioni di intercettazione. In particolare, è previsto che le intercettazioni siano autorizzate su utenze intestate o in uso a soggetti indagati ovvero anche su utenze in uso a soggetti diversi dagli indagati nei casi in cui sussistano elementi concreti per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede. In relazione a tale disciplina, si segnala che non sono più riportate le disposizioni, già presenti nel testo approvato dalla Camera, in materia di uso delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Tali disposizioni prevedevano l’autorizzazione per le sole utenze nella disponibilità della persona offesa e su richiesta di quest’ultima. Infine, per l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, viene dettata una specifica disciplina, che richiede, quali presupposti per l’autorizzazione, la presenza dei gravi indizi di reato e la condizione di indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini [comma 11, lett. a), e lett. f-bis)][4];

·    modificano le disposizioni relative alla durata delle operazioni di intercettazione, prevedendo ulteriori casi di proroga per l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede [comma 11, lett. d)][5];

·    dispongono[6] che i limiti di durata delle intercettazioni, previsti dal comma 11, nonoperino per le operazioni di ricerca del latitante (comma 19).

 

La relazione tecnica allegata al testo originario ascriveva al provvedimento effetti finanziari che consistevano in risparmi dovuti, in misura prevalente, alla riorganizzazione delle strutture dei centri di registrazione e dei centri di ascolto (140 milioni di euro annui) e, in misura più ridotta, alla limitazione delle intercettazioni (40 milioni di euro annui). A fronte di tali risparmi, venivano quantificati oneri per circa 20 milioni di euro nel primo anno di applicazione e per circa 15 milioni annui a regime, imputabili a spese di carattere logistico e per strumentazioni informatiche.

L’effetto netto di risparmio non veniva tuttavia scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla spesa sostenuta a legislazione vigente per operazioni di intercettazione, nel corso dell’esame al Senato il Governo, in risposta ad alcune richieste di chiarimento avanzate presso la  Commissione Bilancio, ha affermato che le spese complessive riferite all'anno 2007 ammontano a 224,3 mln. di euro, dei quali circa il 20 per cento, pari a 44,8 mln. di euro, è riferibile alle spese per gli operatori  telefonici e circa l'80 per cento, pari a 179,4 mln. di euro, al costo di noleggio degli apparati. Il Governo ha precisato inoltre che le spese per gli operatori telefonici non sono state quantificate nei risparmi di spesa e che continueranno a gravare sul capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia.

 

Al riguardo, si osserva che le modifiche in esame incidono per lo più sulla limitazione delle possibilità di disporre intercettazioni. Poiché i risparmi indicati dalla relazione tecnica allegata al testo originario – non scontati ai fini dei saldi – venivano invece imputati, in misura prevalente[7], alle disposizioni di riorganizzazione delle strutture di registrazione e di ascolto, andrebbe acquisita conferma che le nuove disposizioni in materia di autorizzazione delle intercettazioni non pregiudichino la realizzazione di effetti complessivi di contenimento della spesa già previsti con riferimento al testo originario.

Si segnala in proposito che i commi 33 e 35 – non modificati dal Senato - prevedono una clausola di invarianza finanziaria e stabiliscono la determinazione di un limite massimo annuo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione.

Si segnala, inoltre, che sulla spesa relativa alle operazioni in questione incidono anche le disposizioni del comma 34, introdotto dal Senato. Sul punto si rinvia alla successiva scheda dedicata alla norma.

 

ARTICOLO 1, comma 34

Tariffe per l’esecuzione delle intercettazioni da parte delle società concessionarie

La norma, introdotta dal Senato, prevede che siano stabilite - con apposito decreto ministeriale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all’esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di servizi pubblici di telefonia. La previsione è espressamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica per le operazioni di intercettazione.

 

Al riguardo si osserva che la norma è finalizzata, come testualmente disposto, a ridurre la spesa per le intercettazioni: sarebbe utile acquisire una stima dei risparmi attesi nonché gli elementi posti alla base della relativa quantificazione.

 



[1] Oggetto della Nota di Verifica n. 52 del 18 febbraio 2009.

[2] Si ricorda che il citato articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 dispone che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 17, siano aggiornati all’atto del passaggio dell’esame di un provvedimento legislativo tra i due rami del Parlamento.

[3] Cpv. art. 266, commi 1 e 2, del c.p.p.

[4] Cpv. art. 267, comma 1, lett. b) e comma 5-bis del c.p.p.

[5] Cpv. art. 267, comma 3 del c.p.p.

[6] Tale disposizione è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

[7] 140 milioni rispetto ai complessivi 180 milioni di risparmi.