Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1415: Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali
Riferimenti:
AC N. 1415/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 52
Data: 18/02/2009
Descrittori:
GIUDICI E GIURISDIZIONE   INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
PERSONALITA' GIURIDICA   RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Organi della Camera: II-Giustizia
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1415 e abb.

 

Norme in materia di intercettazioni telefoniche,

telematiche e ambientali

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

N. 52 – 18 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1415

Titolo breve:

 

Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

II Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bongiorno

Gruppo:                                     

 

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla II Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Nota di verifica n. 52


INDICE

 

ARTICOLI 5, 12 e 16-bis. 2

Esecuzione delle intercettazioni, tenuta delle registrazioni e stanziamento di spesa.. 2

ARTICOLO 16-bis.. 5

Stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni5


PREMESSA

 

 

Il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione di merito, del disegno di legge “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.

Il testo originario, composto di 18 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Le singole disposizioni, che recano perlopiù modifiche al codice di procedura penale e al codice penale non presentano profili di carattere finanziario, fatta eccezione per le previsioni di cui all’art. 5 che vengono esaminate nella presente nota insieme a quelle dell’articolo 12. Entrambi gli articoli sono richiamati nella relazione tecnica. La Commissione Giustizia, in sede referente, ha approvato, fra l’altro, l’articolo 16-bis, di seguito descritto.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 5, 12 e 16-bis

Esecuzione delle intercettazioni, tenuta delle registrazioni e stanziamento di spesa

Le norme:

·        modificano l'articolo 268 c.p.p. relativamente all’esecuzione delle operazioni di intercettazione. In particolare, confermano che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale (come già attualmente previsto), precisando tuttavia che i verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato, disciplinato dal nuovo articolo 269 c.p.p. (articolo 5, comma 1);

·        dispongono che le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello (e non più presso ogni procura della Repubblica, come previsto dall’attuale disciplina) e che le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica o, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini (articolo 5, comma 3);

·        modificano gli artt. 89 (comma 1) e 129 (comma 2) del d.lgs n. 271/1989, contenenti le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Le modifiche all’art. 89 prevedono, tra l’altro, la designazione - da parte del procuratore della Repubblica – di un funzionario responsabile del servizio intercettazioninonché della tenuta sia del registro che dell’archivio riservato delle intercettazioni (articolo 12).

Si ricorda che l’art. 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p disciplina, tra l’altro, il contenuto del verbale delle operazioni d’intercettazione nonché le modalità di custodia e conservazione dei nastri contenenti le registrazioni. L’art. 129, disp. att. c.p.p. disciplina le modalità di esercizio dell’azione penale;

·        dispongono che con decreto del Ministro della giustizia sia stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio delle operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Detto limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative (articolo 16-bis).

 

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame, sotto l’aspetto strettamente finanziario, configura alcune disposizioni tendenti a migliorare il servizio attraverso l’introduzione di sistemi informatizzati. A fronte dei maggiori costi connessi al processo di informatizzazione, si determina un risparmio per il venir meno del noleggio degli apparati, nonché per le limitazioni introdotte in materia di intercettazioni. Con riferimento al sistema attuale delle intercettazioni, afferma che con esso sono coinvolti 166 uffici di procura ed i relativi costi, in base a rilevazioni effettuate nel 2007, ammontano a oltre 180 milioni di euro con margini di oscillazione variabili in relazione alle tecnologie utilizzate e all’eventuale incidenza del costo di noleggio degli apparati.

La relazione sottolinea che secondo quanto disposto dall’articolo 5 del provvedimento in esame, si prevede l’istituzione di centri di intercettazione su base distrettuale per un numero massimo di 26 strutture, mentre le operazioni di ascolto possono essere effettuate mediante impianti installati presso le competenti procure della Repubblica, ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati.

Al momento risulterebbero già informatizzati 71 uffici di procura, con la copertura del 60 per cento dei “bersagli”.

Preliminare all’istituzione dei centri di intercettazione risulta essere l’acquisizione di idonei locali all’interno dei quali installare le occorrenti attrezzature informatiche, con una dimensione pari a 100 metri quadri entro cui allocare una sala server.

La relazione tecnica stima in 18.000 euro annui il canone di locazione per l’acquisizione della struttura, in 200.000 euro il canone annuo relativo all’acquisizione del server attraverso lo strumento della locazione finanziaria (durata 5 anni) e in 300.000 euro annui il canone di manutenzione del medesimo. Prevede inoltre un costo pari a 300 euro quale canone annuo per l’acquisizione, attraverso lo strumento della locazione finanziaria, delle postazioni informatiche necessarie alla remotizzazione degli ascolti presso i 95 uffici di procura non ancora informatizzati. Ipotizza, infine, un costo complessivo pari a 4.500.000 euro per l’acquisizione di un adeguato pacchetto software.

 

 

 

 

(importi in euro)

Canoni di locazione locali

18.000 x 26

468.000

Canone annuo server

200.000 x 26

5.200.000

Manutenzione

300.000 x 26

7.800.000

Postazioni informatiche

300 x 95

28.500

Acquisto software (costo complessivo)

 

4.500.000

Spese di funzionamento strutture

50.000 x 26

1.300.000

TOTALE

 

19.296.500

 

 

 

La relazione sottolinea, quindi, come la riorganizzazione del sistema delle intercettazioni determini significativi risparmi rispetto all’attuale spesa complessiva annua, connessi da un lato all’eliminazione del ricorso al noleggio degli attuali apparati di intercettazione (importo stimato prudenzialmente, per difetto, in circa 140 milioni di euro annui) e, dall’altro, all’abbattimento dei costi derivante dalle limitazioni delle autorizzazioni alle intercettazioni; importo stimato, prudenzialmente, in  circa 40 milioni di euro, pari al 20 per cento del costo totale attuale delle intercettazioni.

La relazione tecnica evidenzia la seguente proiezione di spesa che tiene conto di una decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento non anteriore al 1 gennaio 2009:

 

Anno 2009

 

Anno 2010 e a regime

 

Spese correnti

14.796.500

Spese correnti

14.796.500

Pacchetto software

4.500.000

 

 

Totale 2009

19.296.500

 

 

 

La relazione afferma infine che i suddetti oneri sono compensati dai risparmi di spesa sopra indicati, ammontanti complessivamente a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, lettera c), la relazione afferma che i nuovi adempimenti ivi previsti potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, rilevato che la relazione tecnica non fornisce informazioni per una verifica analitica della metodologia utilizzata per la quantificazione dei costi e dei risparmi derivanti dal provvedimento, appaiono necessari alcuni chiarimenti in merito alla stima dei medesimi.

Sul fronte dei costi sarebbero opportune delle precisazioni in merito alle singole voci di spesa indicate dalla relazione tecnica; andrebbe chiarito, in particolare, cosa sia ricompreso nella voce “spese di funzionamento strutture” e se tale voce ricomprende, ad esempio, anche le eventuali spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia.

Al fine di valutare la congruità dei risparmi derivanti dal provvedimento, sarebbe opportuno che il Governo fornisse un quadro dettagliato delle voci di spesa ricomprese nell’onere annuale attualmente sostenuto per le intercettazioni[1].

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione con riferimento all’articolo 16-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, nel presupposto che la norma sia finalizzata ad introdurre limiti di spesa e relativi meccanismi di controllo. Sul punto, rilevata l’opportunità di una conferma da parte del Governo, si rinvia a quanto di seguito osservato sotto il profilo della copertura finanziaria.

 

 

ARTICOLO 16-bis

Stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni

La norma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di indicare espressamente che lo stanziamento complessivo di spesa indicato con il decreto previsto dal primo periodo debba essere compreso nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità.

 

 



[1] Cfr. sito internet “www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2474/pdf”: i costi relativi ad “intercettazioni e noleggio apparati rilevati presso le Procure della Repubblica”, relativi all’anno 2007, ammonterebbero, complessivamente, a circa 224 milioni annui.