Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1386 - DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Riferimenti:
AC N. 1386/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 7
Data: 01/07/2008
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   ECONOMIA NAZIONALE
FINANZA PUBBLICA   ORGANIZZAZIONE FISCALE
PIANI DI SVILUPPO   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1386

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

(D.L. n. 112/2008)

 

 

 

 

N. 7 – 1° luglio 2008

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1386

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

V e VI Commissione

 

Relatore per le

Commissioni di merito:

 

 

Zorzato e Jannone

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

Nota di verifica n. 7

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 12

Finalità e ambito di intervento.. 12

ARTICOLO 2, comma 2. 15

Banda larga.. 15

ARTICOLO 3. 16

Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni16

ARTICOLO 4. 18

Strumenti innovativi di investimento.. 18

ARTICOLO 5. 18

Sorveglianza dei prezzi18

ARTICOLO 6. 20

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 20

ARTICOLO 7. 21

Strategia energetica nazionale. 21

ARTICOLO 8. 22

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi22

ARTICOLO 9. 23

Sterilizzazione dell’IVA sui prodotti petroliferi23

ARTICOLO 10. 25

Interventi infrastrutturali strategici e nei settori energia e telecomunicazioni25

ARTICOLO 11. 25

Piano Casa.. 25

ARTICOLO 12. 31

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV.. 31

ARTICOLO 13. 34

Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.. 34

ARTICOLO 14. 35

Expo Milano 2015. 35

ARTICOLO 15. 38

Costo dei libri scolastici38

ARTICOLO 16. 39

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università.. 39

ARTICOLO 17. 41

Progetti di ricerca di eccellenza.. 41

ARTICOLO 18. 42

Reclutamento del personale delle società pubbliche. 42

ARTICOLO 19. 43

Modifiche alla normativa in materia di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.. 43

ARTICOLO 20, commi 1-2. 47

Estensione dell’obbligo contributivo per la maternità e la malattia.. 47

ARTICOLO 20, comma 3. 49

Disposizioni in materia di base imponibile contributiva.. 49

ARTICOLO 20, commi 4-6. 50

Estensione dell’obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione. 50

ARTICOLO 20 commi 7-9. 52

Riunificazione di procedimenti giudiziari in materia di previdenza.. 52

ARTICOLO 20, comma 10. 53

Disposizioni in materia di requisiti per il diritto all’assegno sociale. 53

ARTICOLO 20, comma 11. 54

Modifiche relative alla normativa riguardante i comitati provinciali INPS. 54

ARTICOLO 20, commi 12-14. 55

Disposizioni in materia di trasmissione di dati sulle variazioni anagrafiche. 55

ARTICOLO 21. 56

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.. 56

ARTICOLO 22. 57

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio.. 57

ARTICOLO 23. 59

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.. 59

ARTICOLO 24. 59

Taglia-leggi59

ARTICOLO 25. 60

Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi60

ARTICOLI 26 e 63, comma 2. 61

Soppressione o riordino di enti pubblici61

ARTICOLO 27. 65

Risparmi delle pubbliche amministrazioni sui costi per la carta e per la stampa.. 65

ARTICOLO 28. 66

Razionalizzazione di strutture tecniche statali66

ARTICOLO 30. 68

Semplificazione di controlli amministrativi68

ARTICOLO 31. 69

Validità della carta d’identità.. 69

ARTICOLO 32, commi 1-2. 72

Limitazioni all’uso del contante. 72

ARTICOLO 32, comma 3. 73

Tracciabilità dei compensi dei professionisti73

ARTICOLO 33, commi 1-2. 73

Termine di pubblicazione degli studi di settore. 73

ARTICOLO 33, comma 3. 74

Elenco dei clienti e fornitori74

ARTICOLO 34. 75

Verificazione degli strumenti metrici75

ARTICOLO 37, comma 2. 76

Certificazioni e prestazioni sanitarie. 76

ARTICOLO 38. 77

Impresa in un giorno.. 77

ARTICOLO 39. 79

Introduzione del libro unico del lavoro.. 79

ARTICOLO 40. 80

Tenuta dei documenti di lavoro e adempimenti formali80

ARTICOLO 41. 81

Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro.. 81

ARTICOLO 42. 83

Accesso agli elenchi dei contribuenti83

ARTICOLO 43. 83

Attrazione degli investimenti83

ARTICOLO 44. 85

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria.. 85

ARTICOLO 45. 86

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica   86

ARTICOLO 46. 87

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione. 87

ARTICOLO 47. 87

Controlli su incompatibilità e cumulo degli incarichi87

ARTICOLO 48. 88

Interventi per il risparmio energetico.. 88

ARTICOLO 49. 90

Utilizzo del lavoro flessibile. 90

ARTICOLO 50. 91

Cancellazione della causa dal ruolo.. 91

ARTICOLO 51. 91

Comunicazioni e notificazioni per via telematica.. 91

ARTICOLO 52. 92

Disposizioni in materia di spese di giustizia.. 92

ARTICOLO 54. 93

Accelerazione processo amministrativo.. 93

ARTICOLO 55. 94

Accelerazione contenzioso tributario.. 94

ARTICOLO 57. 95

Servizi di cabotaggio.. 95

ARTICOLO 58. 97

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali97

ARTICOLO 59. 98

Aumento del capitale di Finmeccanica S.p.A.98

ARTICOLO 60. 99

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica.. 99

ARTICOLO 60, commi 1-2. 102

Tagli lineari degli stanziamenti di bilancio.. 102

ARTICOLO 60, commi 3-6. 107

Norme di flessibilizzazione del bilancio.. 107

ARTICOLO 60, comma 7. 110

Copertura delle leggi di spesa.. 110

ARTICOLO 60, commi  8-9. 112

Fondo flessibilità.. 112

ARTICOLO 60, comma 10. 113

Accantonamenti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007. 113

ARTICOLO 60, comma 11. 115

Riduzione fondo Paesi in via di sviluppo.. 115

ARTICOLO 60, comma 12. 116

Riduzione fondo sostegno programma industria difesa nazionale. 116

ARTICOLO 60, commi 13-14. 116

Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento.. 116

ARTICOLO 60, comma 15. 117

Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi117

ARTICOLI da 63 a 76. 118

Quantificazione degli effetti indotti118

ARTICOLO 63, comma 1. 119

Missioni internazionali di pace. 119

ARTICOLO 63 comma  3. 120

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 120

ARTICOLO 63, comma 4. 121

Finanziamento del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.121

ARTICOLO 63, comma 5. 122

ANAS SpA.. 122

ARTICOLO 63, comma 6. 124

Incremento delle risorse del Fondo per l’occupazione. 124

ARTICOLO 63, comma 7. 125

Fondo nazionale per le politiche sociali125

ARTICOLO 63, comma 8. 125

Fondo proroga agevolazioni fiscali125

ARTICOLO 63, comma 9. 126

Finanziamento del CONI126

ARTICOLO 63, comma 10. 127

Incremento delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 127

ARTICOLO 63, comma 11. 129

Investimenti immobiliari dell’INAIL. 129

ARTICOLO 63, commi 12 e 13. 133

Fondo per il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. 133

ARTICOLO 64. 134

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.. 134

ARTICOLO 65. 140

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate. 140

ARTICOLO 66, comma 1. 142

Rideterminazione del fabbisogno triennale di personale. 142

ARTICOLO 66, commi da 2 a 5, 7, da 9 a 12. 143

Interventi in materia di turn over e di stabilizzazione del personale precario.. 143

ARTICOLO 66, commi 6 e 8. 146

Riduzione dei fondi per le assunzioni in deroga alle limitazioni del turn over.. 146

ARTICOLO 66, comma 13. 146

Limitazioni del turn over relative al personale delle università.. 146

ARTICOLO 66, comma 14. 148

Disposizioni sul turn over degli enti di ricerca.. 148

ARTICOLO 67, commi da 1 a 6. 148

Fondi destinati alla contrattazione integrativa.. 148

ARTICOLO 67, commi da 7 a 12. 152

Controlli sullo svolgimento della contrattazione collettiva.. 152

ARTICOLO 68. 153

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture. 153

ARTICOLO 69. 157

Progressione economica del personale in regime di diritto pubblico.. 157

ARTICOLO 70. 158

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi in caso di infermità per causa di servizio   158

ARTICOLO 71. 160

Assenze per malattia e permessi retribuiti nelle pubbliche amministrazioni160

ARTICOLO 72. 162

Esonero dal servizio per i dipendenti pubblici prossimi al collocamento a riposo.. 162

ARTICOLO 73. 166

Part Time.. 166

ARTICOLO 74. 167

Riduzione degli assetti organizzativi167

ARTICOLO 75. 169

Autorità indipendenti169

ARTICOLO 76. 171

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio.. 171

ARTICOLO 77. 173

Patto di stabilità interno.. 173

ARTICOLO 78. 175

Disposizioni urgenti per Roma capitale. 175

ARTICOLO 79. 178

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria.. 178

ARTICOLO 80. 182

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili182

ARTICOLO 81, commi 1-7. 184

Ulteriore prelievo di un’aliquota di produzione della coltivazione di idrocarburi184

ARTICOLO 81, commi 8-15. 186

Acconto sulle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi186

ARTICOLO 81, commi 16-18. 188

Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico.. 188

ARTICOLO 81, commi 19-25. 190

Valutazione delle rimanenze per le imprese operanti nel settore petrolifero.. 190

ARTICOLO 81, commi 26-28. 193

Conferimento allo Stato da parte dei concessionari della coltivazione di idrocarburi193

ARTICOLO 81, commi 29-38. 194

Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e istituzione carta acquisti194

ARTICOLO 82, commi 1-5. 196

Criteri di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni196

ARTICOLO 82, commi 6-8. 199

Deducibilità  della variazione della riserva sinistri199

ARTICOLO 82, commi 9 e 10. 203

Misura degli acconti delle imposte di bollo e dell’imposta sulle assicurazioni203

ARTICOLO 82, commi 11-13. 204

Svalutazione di crediti ed accantonamenti per rischi su crediti204

ARTICOLO 82, commi 14 e 15. 208

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare. 208

ARTICOLO 82, comma 16. 209

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi209

ARTICOLO 82, commi 17 - 22. 211

Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliare “familiari”. 211

ARTICOLO 82, commi 23 e 24. 213

Abolizione di agevolazioni in materia di stock options. 213

ARTICOLO 82, commi 25 e 26. 215

Cooperative a mutualità prevalente. 215

ARTICOLO 82, comma 27. 216

Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci216

ARTICOLO 82, commi 28 e 29. 217

Cooperative di consumo e consorzi217

ARTICOLO 83, commi 1 e 2. 219

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti219

ARTICOLO 83, comma 3. 219

Sviluppo attività di controllo.. 219

ARTICOLO 83, commi 5-7. 221

Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.. 221

ARTICOLO 83, commi 8-15. 223

Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico.. 223

ARTICOLO 83, commi 16 e 17. 225

Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche  225

ARTICOLO 83, comma 18. 227

Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari227

ARTICOLO 83, commi 19 e 20. 229

Studi di settore su base regionale e comunale. 229

ARTICOLO 83, commi 21 e 22. 229

Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo.. 229

ARTICOLO 83, comma 23. 230

Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo.. 230

ARTICOLO 83, comma 24. 232

Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto.. 232

ARTICOLO 83, commi 25-28. 232

Comitato strategico sviluppo e tutela all’estero degli interessi nazionali in economia   232

ARTICOLO 84. 233

Copertura finanziaria.. 233

Prospetto riepilogativo degli effetti di finanza pubblica.. 237


 PREMESSA

 

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Nella tabella seguente si riportano in forma sintetica gli effetti del provvedimento sui diversi saldi di finanza pubblica, risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Per l’indicazione puntuale degli effetti ascritti alle singole disposizioni, si rinvia al citato prospetto, riportato in calce al presente dossier, nonché alle successive schede di verifica.

(dati in mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Reperimento delle risorse

(manovra lorda)

2.298

21.252

19.454

31.789

2.366

14.340

21.017

34.817

2.366

15.117

21.210

34.770

Maggiori entrate

2.138

6.244

6.005

9.879

2.346

5.484

5.450

5.772

2.346

5.505

5.452

5.773

Minori spese

159

15.008

13.449

21.910

20

8.857

15.567

29.044

20

9.613

15.759

28.997

di cui: parte corrente

159

8.326

8.650

13.106

20

6.647

12.141

20.710

20

7.403

12.333

20.663

conto capitale

 

6.682

4.799

8.803

 

2.210

3.426

8.334

 

2.210

3.426

8.334

Utilizzo delle risorse

2.298

21.252

19.454

31.789

2.366

14.340

21.017

34.817

2.366

15.117

21.210

34.770

Misure espansive

1.521

5.569

4.179

4.181

1.770

5.309

4.101

4.173

1.875

5.309

4.171

4.168

Minori entrate

117

43

73

61

118

545

124

102

118

545

134

97

Maggiori spese

1.404

5.526

4.106

4.120

1.653

4.764

3.977

4.071

1.758

4.764

4.037

4.071

di cui: parte corrente

1.291

4.866

3.951

3.951

1.573

4.634

3.822

3.892

1.678

4.634

3.882

3.892

conto capitale

113

660

155

169

80

130

155

179

80

130

155

179

Correzione indeb. netto

(manovra netta)

777

15.683

15.275

27.608

596

9.031

16.917

30.644

491

9.808

17.040

30.602

manovra netta sulle entrate

2.021

6.201

5.932

9.818

2.228

4.939

5.326

5.670

2.228

4.960

5.318

5.676

manovra netta sulle spese

-1.244

9.482

9.343

17.790

-1.633

4.093

11.591

24.974

-1.738

4.849

11.722

24.926

di cui: parte corrente

-1.131

3.460

4.699

9.155

-1.553

2.013

8.320

16.819

-1.658

2.769

8.451

16.771

conto capitale

-113

6.022

4.644

8.634

-80

2.080

3.271

8.155

-80

2.080

3.271

8.155

 

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di intervento

La norma definisce l’ambito di intervento del provvedimento affermando che esso contiene le misure necessarie e urgenti ad attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, i seguenti obiettivi di finanza pubblica:

§        un livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all’1 per cento nel 2010, e allo 0,1 per cento nel 2011;

§        un rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

§        la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non recano indicazioni specificamente riferite all’articolo in esame che definisce il contenuto e le finalità dell’intero provvedimento.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla misura del concorso del provvedimento in esame al raggiungimento di ciascuno degli obiettivi sopra indicati.

Con riferimento all’obiettivo di indebitamento netto (deficit della P.A.) si osserva che, sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e nel relativo prospetto riassuntivo – prescindendo pertanto in questa sede da valutazioni in merito alla conseguibilità degli effetti attesi e alla congruità delle quantificazioni operate, per le quali si rinvia alle successive schede di analisi –, il provvedimento in esame risulta contribuire in misura quasi integrale alla correzione dei saldi attesa.

Nelle tabelle seguenti si riporta una ricostruzione, operata a titolo meramente indicativo, della misura del concorso del provvedimento in esame al raggiungimento degli obiettivi indicati nell’articolo 1. A tal fine, poiché il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento fornisce un’indicazione dell’apporto della manovra al miglioramento del saldo primario e non anche della conseguente riduzione indotta sulla spesa in termini di interessi, si è reso necessario operare una stima di quest’ultima voce. Tale stima, condotta sulla base delle limitate informazioni fornite dal DPEF sui tassi attesi del debito pubblico[1], è soggetta ad un notevole grado di approssimazione ed assume carattere meramente indicativo dell’ordine di grandezza della correzione operata[2]:

(Valori in mln di euro)

 

2008

2009

2010

2011

Indebitamento netto tendenziale DPEF

-39.629

-42.780

-34.981

-34.452

Indebitamento netto programmatico DPEF

-39.135

-32.699

-16.391

-1.530

Correzione necessaria

494

10.081

18.590

32.922

Correzione operata dal DL 112/08 sull'avanzo primario

491

9.808

17.040

30.602

Stima della riduzione indotta dal DL 112/08 sulla spesa per interessi

7

256

917

2.152

Correzione operata dal DL 112/08 sull'indebitamento netto

498

10.064

17.957

32.755

Correzione residua da operare

-4

17

633

167

 

(Valori in percentuale del Pil)

 

2008

2009

2010

2011

Indebitamento netto tendenziale DPEF

-2,49

-2,61

-2,07

-1,98

Indebitamento netto programmatico DPEF

-2,46

-2,00

-0,97

-0,09

Correzione necessaria

0,03

0,62

1,10

1,89

Correzione operata dal DL 112/08 sull'avanzo primario

0,03

0,60

1,01

1,76

Riduzione indotta dal DL 112/08 sulla spesa per interessi

0,00

0,02

0,05

0,12

Correzione operata dal DL 112/08 sull'indebitamento netto

0,03

0,61

1,06

1,88

Correzione residua da operare

0,00

0,00

0,04

0,01

 

Fonte: elaborazione del Servizio bilancio dello Stato su dati del DPEF e del prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame

Qualora la ricostruzione sopra operata, pur nel suo carattere meramente indicativo, risultasse sostanzialmente corretta - e sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo - al provvedimento in esame sarebbe ascrivibile l’intera correzione attesa sul saldo primario sia per l’esercizio in corso che per il 2009, mentre per gli esercizi 2010 e 2011 una correzione residua, peraltro di importo assai modesto, risulterebbe rinviata a successivi provvedimenti.

Con riferimento all’obiettivo di maggiore crescita del Pil rispetto agli andamenti tendenziali, si segnala che il DPEF indica, per tutto l’arco di tempo considerato, previsioni di crescita identiche sia in termini tendenziali che in termini programmatici, non ascrivendo pertanto alla manovra alcun effetto di incremento della crescita. Andrebbe pertanto chiarito se il contributo delle misure di sostegno alla crescita citate dall’articolo in esame sia quello di compensare eventuali effetti depressivi conseguenti al carattere restrittivo della manovra, al fine di conseguire, anche in termini programmatici, i valori di crescita tendenziali che si otterrebbero in assenza della manovra in esame.

Si ricorda che, in proposito, il DPEF afferma che “l’impatto della manovra finanziaria sulla crescita del Pil risulterebbe modesto e sostanzialmente neutrale; le ricadute sarebbero più significative per alcune componenti specifiche ma sarebbero compensate da variazioni in altre componenti”.

Peraltro, l’assunzione di un Pil programmatico identico a quello tendenziale sembra rispondere alla metodologia adottata in sede europea per il controllo degli andamenti di finanza pubblica degli Stati membri.

Con riferimento al contributo del provvedimento in esame al conseguimento dell’obiettivo del contenimento del rapporto debito-Pil, si segnala che la correzione operata sul saldo di fabbisogno, come risultante dal prospetto riepilogativo allegato al decreto legge, spiega l’intera correzione attesa sul rapporto debito/Pil: qualora si consideri anche l’effetto indotto in termini di riduzione della spesa per interessi, si perviene a valori del rapporto inferiori rispetto all’obiettivo programmatico indicato nel DPEF[3]. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se tale apparente sottostima della correzione del rapporto debito/Pil ottenibile mediante il provvedimento in esame derivi da un orientamento di tipo cautelativo ovvero da previsioni circa l’andamento di fattori residuali (variazioni tassi di cambio, scarti di emissione, ecc.).

Da ultimo, la circostanza che il provvedimento in esame risulti più che sufficiente a spiegare l’intera correzione del rapporto debito/Pil necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmatici sembra implicare che a tale obiettivo non concorrano le operazioni di privatizzazione indicate nel DPEF. In proposito dovrebbe essere chiarito se ciò derivi da ragioni cautelative, data l’indeterminatezza del profilo temporale e finanziario delle operazioni in questione.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Banda larga

La norma reca una disciplina volta ad agevolare gli interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. In particolare si prevede che l’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Se dall’esecuzione dell’opera può derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti, le parti concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nel prospetto riepilogativo ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo andrebbe meglio precisato il significato dell’espressione “senza oneri” al fine di valutare la portata della norma.

Quanto all’eventuale pregiudizio ad infrastrutture pubbliche, pur considerando che la previsione di equo indennizzo non comporta effetti diretti sulla finanza pubblica, andrebbero valutate le eventuali implicazioni dal punto di vista del patrimonio pubblico e della funzionalità di infrastrutture di titolarità pubblica o di concessionari pubblici, tenuto conto che la norma non precisa i criteri di determinazione dell’indennizzo in questione.

 

ARTICOLO 3

Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni

Le norme introducono un regime di esenzione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, degli strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, recante definizione dei redditi diversi ai fini IRPEF.

Si tratta, rispettivamente di plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lettera c) e di plusvalenze mediante cessione a titolo oneroso di azioni o partecipazioni che configurino una partecipazione non qualificata al capitale o al patrimonio di una società (lettera c-bis).

Sul piano fiscale, le prime, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 38 e 39, della legge n. 244 del 2007 e dal successivo DM 2 aprile 2008 concorrono, come le relative minusvalenze, alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72 per cento, se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenza derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Sulle plusvalenze realizzate mediante cessione delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) si applica un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Requisito oggettivo ai fini dell’esenzione è che si tratti di partecipazioni in società di persone (articolo 5 TUIR), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati o nelle società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) del TUIR, costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni. Nel caso di cessione di strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione nelle stesse società, i medesimi devono essere, rispettivamente, posseduti o stipulati da almeno tre anni.

Affinché le predette plusvalenze non concorrano alla formazione del reddito del cedente è necessario che, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lett. a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione di capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, purché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

L’importo dell’esenzione non può, comunque, eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono cedute, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisto o la realizzazione di:

·        beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili;

·        beni immateriali ammortizzabili;

·        spese di ricerca e sviluppo.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento assegna alle norme i seguenti effetti in termini di minori entrate correnti.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori entrate

0

43

73

61

0

43

73

61

0

43

73

61

 

La relazione tecnica, ai fini della stima, assume, in mancanza del dato relativo agli investimenti in beni strumentali effettuati da parte delle società, la cessione delle cui partecipazioni ha generato la plusvalenza oggetto di esenzione, che prudenzialmente i requisiti di cui alle norme proposte siano rispettati nella misura del 25% dei casi dichiarati.

Si considera, inoltre, trascurabile il dato relativo alle plusvalenze conseguite dai soggetti non commerciali (società semplici, etc.) nell’ambito delle società di persone.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2006 risulta un ammontare di plusvalenze qualificate che concorre alla formazione del reddito imponibile (il 40% della plusvalenza complessiva, secondo la percentuale allora vigente) pari a circa 329 milioni di euro da parte di 10.404 soggetti mentre le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5% sono pari a circa 856 milioni di euro, da parte di 15.331 soggetti.

In base ad elaborazioni di simulazione della legislazione vigente effettuate mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005 (redditi estrapolati al 2008), risulta, per i contribuenti che dichiarano redditi da quadro RT, un’aliquota marginale media pari al 33%.

La perdita di gettito di competenza annua ai fini IRPEF risulta, pertanto, pari a circa 329*  49,72% / 40% * 25% * 33% = 33,7 milioni di euro mentre la perdita di gettito massima da imposta sostitutiva è pari a circa 856 * 25% * 12,5% = 27 milioni di euro.

La relazione tecnica, inoltre, assume che le norme abbiano efficacia a partire dalle cessioni avvenute successivamente al 30 giugno 2008. In base a tale ipotesi, scontando una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento, si stima il seguente andamento del minore gettito per cassa.

(milioni di euro)

CASSA

2008

2009

2010

2011

Imposta sostitutiva al 12,5%

 

-13,5

-27

-27

Saldo IRPEF 2008

 

-16,9

 

 

Acconto IRPEF 2009

 

-12,7

+12,7

 

Saldo IRPEF 2009

 

 

-33,7

 

Acconto IRPEF 2010

 

 

-25,3

+25,3

Saldo IRPEF 2010

 

 

 

-33,7

Acconto IRPEF 2011

 

 

 

-25,3

 

 

 

 

 

TOTALE

-

-43,1

-73,3

-60,7

 

Al riguardo, si rileva che, non essendo le ipotesi alla base della quantificazione proposta dalla relazione tecnica suffragate da riscontri oggettivi, non risulta possibile valutarne il grado di prudenzialità.

Si rileva, inoltre, che le disposizioni non recano alcun presidio documentale o autorizzatorio ai fini della dimostrazione e del controllo del rispetto delle particolari condizioni, di carattere soggettivo ed oggettivo, poste all’applicazione dell’esenzione, né rinviano ad atti di normativa secondaria che ne disciplinino più dettagliatamente l’attuazione.

Tali circostanze potrebbero rendere difficoltoso per l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, il riscontro circa la sussistenza dei requisiti richiesti.

In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 4

Strumenti innovativi di investimento

La norma prevede, per lo sviluppo di programmi di investimento destinati ad iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, la possibilità di costituire appositi fondi di investimento a partecipazione sia pubblica che privata (comma 1).

Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono inoltre escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni attivabili (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nel prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la partecipazione di soggetti pubblici ai fondi di investimento sia intesa come una facoltà, da esercitarsi in presenza di risorse destinabili a tali finalità, peraltro non stanziate dal presente provvedimento.

 

ARTICOLO 5

Sorveglianza dei prezzi

Normativa vigente: i commi da 196 a 203 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 recano misure per il controllo dei prezzi; in particolare si affida alle Camere di commercio la verifica delle dinamiche dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori (comma 196). La verifica può essere effettuata sulla base di convenzioni non onerose stipulate dalle Camere di commercio con enti locali e prefetture (comma 197), convenzioni il cui standard  può essere disciplinato dalla Conferenza unificata in accordo con altri soggetti (comma 198). Si istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di elaborare le informazioni richieste alle camere di commercio, all’ISTAT e ad altri soggetti, rendendole note in forma telematica (comma 199). E’ previsto che il Garante, scelto tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, svolga i suoi compiti di supervisione ed informazione senza compenso e mantenendo le proprie funzioni (comma 200) e che le CCIAA adempiano le loro nuove funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e che dalle disposizioni sopra illustrate non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 203).

 

La norma abroga il comma 198 della legge finanziaria 2008, (relativo alla predisposizione di una convenzione-tipo) e sostituisce il comma 199, prevedendo, tra l’altro, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi per l’esercizio delle proprie attività  di una serie di enti già previsti dalla vigente normativa, nonché dell’Ismea, e possa svolgere indagini conoscitive avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza. L’attività del Garante viene resa nota attraverso l’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti nel prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, pur rilevando che la clausola di non onerosità recata dal comma 203 della legge finanziaria si estende alle norme in esame, in quanto sostitutive di disposizioni della medesima legge, si osserva che le modifiche sopra indicate - con particolare riguardo al coinvolgimento dell’Ismea e allo svolgimento di indagini conoscitive da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il supporto della Guardia di Finanza - appaiono suscettibili di determinare compiti aggiuntivi per gli enti e le amministrazioni interessate. Andrebbe quindi fornita assicurazione circa la possibilità, per i medesimi, di far fronte ai predetti compiti con le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.

Analoga conferma andrebbe acquisita in ordine ai compiti assegnati all’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

 

ARTICOLO 6

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese

Le norme prevedono il riordino del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, stabilendo, in primo luogo, che le imprese italiane possano usufruire di agevolazioni all’esportazione extra-comunitaria solamente alle condizioni previste dal regolamento CE 1998/2006 per gli aiuti di importanza minore, definendo la natura degli interventi ammessi e rinviando a successive delibere del CIPE le modalità di erogazione delle agevolazioni (commi da 1 a 3).

Per tali interventi è previsto l’utilizzo delle disponibilità del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981[4] - con le stesse modalità di utilizzo di tale fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria o in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento (comma 4).

Sono abrogate gran parte delle disposizioni recate dal citato DL 251/1981 ed altre norme relative al sostegno alla internazionalizzazione delle imprese, precisando che i riferimenti alle norme abrogate, contenuti nel comma 1 dell’articolo 25 del D.Lgs. 143/1998 (che attribuisce alla SIMEST - Società italiana per le imprese all’estero - la gestione di una serie di interventi di sostegno all’internazionalizzazione) debbano intendersi riferiti all’articolo in esame (commi 5 e  6).

 

Nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non risultano imputati effetti alla norma ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi in quanto per far fronte agli interventi previsti vengono utilizzate le risorse derivanti dal Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del DL 251/81 con le medesime modalità di rotazione delle risorse.

La relazione illustrativa indica, tra i motivi di riordino della disciplina di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, l’adeguamento all’ordinamento comunitario per evitare possibili sanzioni, anche in considerazione del fatto che esiste sulla materia un contenzioso con la Commissione Europea in sede di Corte di Giustizia.

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che, come enunciato nell’articolato e nella RT, le delibere attuative emanate dal CIPE prevedano le medesime modalità di rotazione del Fondo impiegato.

 

ARTICOLO 7

Strategia energetica nazionale

Le norme prevedono la definizione, da parte del Consiglio dei ministri, di una “strategia energetica nazionale” con indicazione delle priorità per il breve e lungo periodo nel campo energetico, disponendo a tal fine la convocazione di una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente e autorizzando l’avvio della stipula[5] di accordi con gli Stati membri dell’Unione europea o paesi terzi per il processo di sviluppo dell’energia nucleare.

Tali accordi potranno utilizzare modelli contrattuali destinati all’ottenimento di fornitura di energia nucleare nel lungo termine, che prevedano la restituzione di tale energia, eventualmente con interessi, a conclusione del processo di costruzione e di ristrutturazione delle centrali sul territorio nazionale.

In proposito, la relazione illustrativa precisa che il Governo italiano potrà intavolare trattative con altri Paesi ai fini dell’erogazione di un prestito energetico quinquennale o decennale, che si sostanzia nell’acquisizione di energia con accordo di restituzione di energia nucleare, una volta avviata la produzione nazionale.

Viene espressamente prevista la non onerosità delle norme in esame, disponendo che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considerano le norme.

 

Al riguardo, andrebbero meglio precisati i profili attuativi della disciplina in esame, tenuto conto che le obbligazioni assunte in sede internazionale (con l’impegno a restituire l’energia fornita, anche con il riconoscimento di interessi) potrebbero richiedere la corresponsione di contropartite finanziarie o di altre agevolazioni nei confronti degli operatori coinvolti nell’intervento, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

Le norme dispongono che - limitatamente alle acque del golfo di Venezia - il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi[6] possa applicarsi fino a che non venga definitivamente accertata la non sussistenza di apprezzabili rischi di subsidenza sulle coste, accertamento che dovrà essere attuato dal Consiglio dei ministri sulla base di studi presentati da titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione (comma 1). 

Viene prevista un’attività di ricognizione dei giacimenti di idrocarburi marginali[7], prevedendo che i titolari delle concessioni di coltivazione, nel cui ambito ricadono giacimenti marginali non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica di idrocarburi, comunichino l’elenco di tali giacimenti al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero pubblica l’elenco dei giacimenti ai fini dell’attribuzione ad altro titolare con procedura competitiva (comma 2 e 3).

Viene, altresì, abrogata ogni incentivazione prevista per i giacimenti marginali  dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 164/2000 (comma 4).

Si ricorda che il citato articolo 5 riconosce ai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti riconosciuti come marginali, una maggiore deducibilità ai fini fiscali degli investimenti (oltre agli altri ammortamenti previsti dalla normativa).

La relazione illustrativa riferisce che dall’entrata in vigore della norma non è stata presentata alcuna domanda di incentivazione per i giacimenti marginali.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo -  che dalla nuova attribuzione delle concessioni prevista dai commi 2 e 3 non possano derivare oneri per la finanza pubblica connessi alla revisione di clausole contrattuali, non considerate dalla disciplina in esame.

 

ARTICOLO 9

Sterilizzazione dell’IVA sui prodotti petroliferi

Normativa vigente: l’articolo 1, commi 290 e 291, della legge n. 244/2007[8] - nel disporre una riduzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici[9] al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio – prevedono la possibilità di adottare un decreto ministeriale di variazione delle accise, avente cadenza trimestrale, qualora il prezzo del petrolio aumenti in misura pari o superiore, nella media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria[10], oppure qualora il prezzo presenti una diminuzione rispetto al medesimo valore di riferimento.

Le norme prevedono che - qualora si verifichino le condizioni di variazione dei prezzi del petrolio greggio indicati nell’articolo 1, comma 291, della legge finanziaria 2008 – debba necessariamente essere adottato il decreto ministeriale per la variazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per usi civili (comma 1).

La modifica normativa consiste nel rendere obbligatoria l’adozione del decreto ministeriale, rispetto ad una formulazione previgente, che configurava tale adozione come facoltativa.

Viene, inoltre, disposto che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.[11] stipuli una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e provveda fino al 31 dicembre 2008, con proprie risorse e nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, alle misure di sostegno volte al mantenimento dei livelli di competitività dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, colpiti dalla crisi conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (comma 2).

Le modalità e le risorse per l’attuazione delle misure di sostegno saranno definite nella Convenzione, che sarà approvata con decreto ministeriale[12] entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3).

Restano ferme le modalità di utilizzazione previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

Viene infine stabilito che l’applicazione delle disposizioni in esame è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea (comma 4).

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considerano la norma.

Al riguardo, con specifico riferimento alle norme di cui al comma 1, si osserva, come già sottolineato in precedenti occasioni[13], che a fini cautelativi l’utilizzo a compensazione delle maggiori entrate IVA, indotte in questo caso dall’aumento del prezzo dei prodotti energetici, dovrebbe essere subordinato alla previa verifica del rispetto di andamenti di finanza pubblica coerenti con il raggiungimento degli obiettivi complessivi prefissati, andrebbero inoltre previste forme di compensazione alternative nel caso in cui tale verifica dia esiti negativi.

La normativa modificata non prevede tale condizione, limitandosi a richiedere che si verifichi un aumento del prezzo dei prodotti energetici: tale presupposto non appare di per sé idoneo a garantire l’invarianza dei saldi rispetto alle previsioni, in quanto l’aumento del gettito IVA conseguente al suddetto aumento del prezzo potrebbe essere compensato da fattori di segno opposto (ad esempio nel caso si verifichi una riduzione delle quantità vendute sia dei prodotti energetici che di altri prodotti).

In proposito si segnala, ad esempio, che sulla base delle stime dell’andamento del gettito IVA riferito ai prodotti petroliferi, elaborate dall’Unione petrolifera[14], risulterebbe una flessione del gettito per l’anno 2007, dalla quale si evince che l’ammontare del prelievo è diminuito in corrispondenza della crescita dei prezzi (in quanto sono diminuite le quantità vendute) compensando così gli effetti positivi ai fini fiscali.

Pertanto il meccanismo automatico di utilizzo delle maggiori entrate IVA in corrispondenza di un aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi non sembrerebbe idoneo a garantire la neutralità finanziaria della disposizione, potendo generare effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.[15]

Con riferimento alle norme di cui ai commi 2 e 3, al fine di verificare il possibile impatto finanziario dell’intervento, andrebbero chiariti sia la tipologia che il presumibile impegno finanziario conseguente all’adozione delle norme ivi presente. Andrebbero inoltre identificate le risorse a tali fini disponibili per consentire una valutazione di sostenibilità degli interventi in questione.

 

ARTICOLO 10

Interventi infrastrutturali strategici e nei settori energia e telecomunicazioni

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 355, della legge n. 311/2004, ha istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa un fondo rotativo, alimentato con le risorse del risparmio postale, con dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, da destinare prioritariamente a determinati interventi.

La norma ammette al finanziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca anche gli interventi di investimento in infrastrutture nel settore energetico e nelle reti di comunicazione.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considerano la norma.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo per nuove finalità delle risorse del Fondo rotativo non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 11

Piano Casa

Le norme, al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, prevedono, tra l’altro, che:

·        il CIPE approvi un piano nazionale di edilizia abitativa, rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati (commi 1 e 2).

Gli alloggi sono destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge n. 9 del 2007;

g) immigrati regolari;

·        il Piano nazionale abbia ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi (comma 3).

Si prevede, in particolare, che il Piano sia articolato attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici, disciplina relativa al promotore finanziario, alle società di progetto e alla locazione finanziaria per i lavori);

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5;

·        il Piano nazionale sia realizzato con le modalità di cui alla parte II, titolo III , del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (disciplina concernente i lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8 (comma 4);

·        possano essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’attuazione di interventi volti a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica (comma 5).

A tal fine sono attuati interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:

a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al Fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

·        per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie (comma 6);

·        per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui all’accordo di cui al comma 5 (comma 8).

 

Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo in esame è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché quelle di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle citate disposizioni legislative, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa (comma 9).

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1154, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)  ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia pubblica residenziale sovvenzionata. alla  norma risultavano imputati i seguenti effetti di maggiore spesa sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

Maggiori spese c/capitale

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Edilizia pubblica

0

30

30

0

20

30

0

20

30

 

Il D.L. n. 159/2007, collegato alla manovra per il 2008, all’art. 21 ha autorizzato la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2007 (544,5 per spese in conto capitale e 5,5 mln per spese correnti) per finanziare, nei comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni capoluogo di provincia o confinanti[16], un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. L'1% del finanziamento è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione e l’alimentazione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni. E’ previsto che le risorse possano essere trasferiti direttamente ai comuni e agli ex IACP, ovvero in tutto o in parte alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento imputava l’effetto relativo ai 544,5 mln di euro di spese in c/capitale per interventi di edilizia residenziale esclusivamente all’anno 2007 anche ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.[17] Lo stesso D.L. n. 159/2007, all’art. 21-bis, ha previsto che le risorse originariamente destinate[18] ai programmi di edilizia residenziale in favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, fossero destinate al finanziamento delle proposte, già ritenute idonee ma non risultate beneficiarie di finanziamenti, concernenti il programma denominato “Contratti di quartiere II”. Nell’ambito delle predette risorse, una quota fino a 60 mln è stata destinata alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia[19]. La relazione tecnica allegata al provvedimento ha stimato che le risorse residue, giacenti in appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti e utilizzabili per le finalità di cui alla norma in esame, ammontassero a circa 320 mln di euro (rispetto ai circa 500 mln originariamente stanziati per il programma di edilizia residenziale dal citato DL 152/1991), fatte salve possibili riduzioni dovute ad eventuali ratifiche, entro il 31/12/2007, di accordi di programma conformi alle finalità originarie delle somme. Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non stimava alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in corrispondenza della norma in esame. Ciò in relazione alla disposizione dello stesso art. 21-bis che autorizzava Il Ministro dell’economia e delle finanze ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse destinate agli interventi in questione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate su specifici conti correnti di tesoreria.

Infine, l’art. 41 del D.L.159, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, ha previsto la costituzione, ad opera del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, di una società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo, che tramite l’utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per tali finalità è stata autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 mln di euro. Ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento l’effetto della norma (originariamente pari a 150 mln di euro) veniva distribuito sugli esercizi 2007 e 2008.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame non ascrive alcun effetto alla norma ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia come la norma non comporti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la dotazione del Fondo è composta da  risorse derivanti da precedenti autorizzazioni di spesa che sono iscritte nel bilancio dello Stato ovvero giacenti in conti di tesoreria intestati alla Cassa Depositi e Prestiti.

Le risorse, iscritte sul bilancio dello Stato e già impegnate, nonché quelle giacenti presso la Cassa vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, compatibilmente con gli effetti previsti in termini di indebitamento netto.

In particolare, la RT cita i seguenti stanziamenti già previsti dalla vigente normativa:

·        l’art. 1, c. 1154, legge finanziaria 2007 che ha autorizzato 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; la RT evidenzia che le risorse risultano disponibili, in quanto non impegnate; 

·        l’art. 21 del DL 159/2007 che ha stanziato risorse, pari a 544,5 milioni per l’anno 2007, per il finanziamento di un programma straordinario di edilizia pubblica: tali somme, secondo la RT risultano impegnate a favore della Cassa Depositi e Prestiti e vengono versate all’entrata del bilancio. La loro reiscrizione in bilancio non comporta effetti sull’indebitamento netto,  in quanto il loro utilizzo era già previsto nei tendenziali di spesa nell’anno 2008;

·        l’art. 21-bis del DL n. 159/2007: si tratta delle risorse relative ai contratti di quartiere, che si trovano presso la Cassa Depositi e Prestiti. Le stesse devono essere versate all’entrata del  bilancio dello Stato e reiscritte in bilancio nei limiti degli effetti  stimati per ciascuno anno in termini di indebitamento netto, così come previsto dallo stesso art. 21-bis. Pertanto, gli effetti in termini di indebitamento netto sono già scontati secondo le previsioni già effettuate in sede di D.L. 159/2007;

·        l’art. 41 del medesimo D.L. n. 159/2007: le risorse destinate allo scopo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007, risultano contabilmente impegnate. La loro reiscrizione in bilancio non comporta effetti sull’indebitamento netto,  in quanto il loro utilizzo è stato  già previsto nei tendenziali di spesa per l’anno 2008.

 

Al riguardo, appare necessario preliminarmente acquisire chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dalla destinazione alle finalità previste dalla norma in esame delle somme che, in base alle indicazioni recate della relazione tecnica, risultano attualmente impegnate per le finalità previste dalle norme che hanno disposto gli originari stanziamenti.

In particolare, andrebbe verificato se siano configurabili conseguenze di carattere finanziario per impegni eventualmente già assunti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Inoltre, riguardo alla disposizione recata dal comma 9 - in base alla quale gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle predette disposizioni, ove incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti – sembrerebbe utile conoscere in quale misura le norme esame siano suscettibili di incidere su interventi già avviati in base alla previgente normativa, ma non più realizzabili in base alla disciplina in esame, con conseguente impossibilità di utilizzo di quote di risorse originariamente stanziate. Andrebbero inoltre acquisite valutazioni in ordine ad eventuali implicazioni in termini di contenzioso.

In merito agli interventi previsti, ivi compresi quelli di carattere agevolativo, nulla da osservare nel presupposto che essi siano realizzati nel rispetto del limite costituito dalle risorse del Fondo e delle altre risorse, preordinate alle medesime finalità, eventualmente disponibili nei bilanci degli interessati. Con riferimento alla facoltà, prevista al comma 5, di stipulare appositi accordi di programma che potranno prevedere, tra l’altro, anche “provvedimenti miranti alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione “ (comma 5, lett. c), si osserva che le agevolazioni in questione potrebbero risultare in parte non compatibili sia con la natura di parte capitale degli stanziamenti previsti sia con la durata degli stessi, limitata agli esercizi 2008 e 2009, laddove le agevolazioni stesse, in particolare quelle di natura fiscale, dovessero presentare una diversa proiezione temporale.

Con riguardo agli effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, la RT evidenzia che la reiscrizione in bilancio delle risorse stanziate dall’art. 21 e dall’art. 41 del D.L. n. 159/2007 non comporta effetti sull’indebitamento, in quanto il relativo utilizzo era già previsto nei tendenziali di spesa nell’anno 2008. Non appaiono peraltro chiare le ragioni di tali previsioni tenuto conto che, in base alla documentazione tecnica allegata alle norme previgenti al DL in esame, gli effetti dell’art. 21 del D.L. 159 risultavano imputati esclusivamente all’esercizio 2007 mentre l’importo stanziato dall’art. 41 risultava imputato solo per una quota all’esercizio 2008.

In ordine ai profili sopra segnalati andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.

Infine, in merito alle risorse già previste dall’art. 21-bis , sarebbe opportuno chiarire se ed eventualmente in quale misura risulti confermata la destinazione di una quota delle risorse in questione alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, con riferimento al comma 9, che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che le risorse autorizzate dall’articolo 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), iscritte al capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, risultano interamente disponibili per l’anno 2008.

Si segnala, inoltre, l’opportunità di precisare l’esercizio finanziario nel quale si intende istituire il Fondo.

 

ARTICOLO 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

Normativa vigente: L’art. 13 (comma 8-quinquiesdecies) del D.L. n. 7/2007 (convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 40/2007) ha disposto la revoca delle concessioni rilasciate dall’Ente ferrovie dello Stato alla Società TAV Spa per al realizzazione del sistema “Alta Velocità”.

Il comma 8-sexiesdecies del medesimo articolo ha previsto che gli effetti delle predette revoche si estendessero a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni. Il successivo comma 8-septiesdecies ha disposto che Ferrovie dello Stato S.p.A. provvedesse direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 7/2007. Il comma 8-duodevicies, con norma di carattere generale, è poi intervenuto sulla disciplina di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dettando i criteri per la determinazione dell’indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi ad efficacia durevole o istantanea che incidano su rapporti negoziali: in tali casi, è stato disposto che l'indennizzo debba essere liquidato dall'amministrazione agli interessati parametrandolo al solo danno emergente e tenendo conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Al comma 8-undevicies è stata infine prevista la trasmissione da parte del Governo al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.

 

La norma reca modifiche all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, nelle parti prima illustrate. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

·        il comma 8–sexiesdecies viene interamente riformulato, prevedendo che, per effetto delle revoche disposte dal citato art. 13, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuino, senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. ed i relativi atti integrativi prevedano la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie;

·        sono abrogati i commi 8-septiesdeces (rimborso degli oneri per attività progettuali), 8-duodevicies (nuovi criteri di determinazione degli indennizzi) ed 8-undevicies (relazione al Parlamento).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma si rende necessaria per far ripartire i progetti relativi alle infrastrutture ferroviarie e cita altresì l’ordinanza del TAR del Lazio che ha censurato il citato art. 13 D.L. n. 7/2007, rimettendo alla Corte di Giustizia UE la decisione sulla compatibilità della stessa norma con l’ordinamento comunitario.

 

Al riguardo, non disponendo di elementi in merito alla situazione di fatto determinatasi a seguito dell’emanazione del D.L. n. 7/2007, si ritiene comunque necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine alle possibili implicazioni di carattere finanziario delle disposizioni in esame.

Si ricorda in proposito che, la relazione tecnica allegata al DL 7/2007 evidenziava come l’applicazione del medesimo si sarebbe concretizzata “in un rilevantissimo risparmio di spesa per l’amministrazione, paragonando gli oneri dovuti ai general contractor in relazione alla revoca con l’importo che avrebbe con ogni probabilità caratterizzato la realizzazione dell’opera da parte degli stessi, alla luce dell’univoca serie storica”.

Va peraltro rilevato che alla norma del D.L. n. 7/2007 non sono stati ascritti espressi effetti di risparmio.

Si ricorda in proposito che – come evidenziato anche in occasione dell’esame del precedente D.L. n. 7/2007 [20] – la previsione di risparmi (così come l’eventuale venir meno degli stessi per effetto delle modifiche in esame) potrebbe considerarsi rilevante sul piano delle conseguenze dirette delle norme sui saldi di finanza pubblica, soltanto se considerata afferente a poste effettivamente scontate nei tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda la soppressione della norma della legge n. 241/1991, relativa alla determinazione degli indennizzi in caso di revoca delle concessioni per ragioni di pubblica utilità, si osserva che essa assumeva una valenza generale; andrebbe quindi espressamente individuata la normativa applicabile a seguito della predetta abrogazione. Va inoltre considerato che la norma abrogata prevedeva criteri di determinazione degli indennizzi, che, al momento della loro introduzione, erano stati indicati come più favorevoli per la p.a. rispetto a quelli desumibili dalla normativa preesistente (si veda l’art. 158 del d.lgs. 163/2006[21]), anche se agli stessi non sono stati imputati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La RT allegata al D.L. n. 7/2007 (A.C. 2201) evidenziava che, oltre a minimizzare gli oneri per il caso in esame, tali norme avrebbero consentito “futuri ingentissimi risparmi di spesa, adesso neppure quantificabili, favorendo l’intervento in autotutela dell’amministrazione ogni qualvolta si evidenzi il contrasto di precedenti atti e rapporti negoziali rivelatisi contrastanti con l’interesse pubblico che, viceversa, l’amministrazione deve in ogni caso perseguire”.

Occorre quindi fornire chiarimenti circa il possibile impatto finanziario della prevista abrogazione che, come già rilevato, non riguarda esclusivamente le fattispecie riconducibili alle revoche per la TAV.

Per quanto attiene all’abrogazione del comma 8-undeviecies, si ricorda che lo stesso era stato introdotto sulla base di una condizione (non formulata ai sensi dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione) contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio della Camera. Si evidenza altresì che il comma,  oltre a far riferimento alle disposizioni ora abrogate, riguardava anche l’attuazione del comma 8-sexiesdecies – riformulato, ma non abrogato dall’articolo in esame – e prevedeva che la relazione da presentare al Parlamento facesse particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema Alta Velocità .

 

ARTICOLO 13

Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico

La norma, al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano, in sede di Conferenza unificata,  la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti (comma 1).

Ai fini della conclusione degli accordi, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo (comma 2).

Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (applicazione della disciplina relativa alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico), può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo, considerato che la norma assume caratteri precipuamente programmatici, essa non sembra suscettibile di determinare effetti diretti ed immediati sui saldi di finanza pubblica.

Va peraltro considerato che, per quanto attiene ai prezzi di vendita degli alloggi, la norma fa riferimento ad un criterio di proporzionalità rispetto ai canoni di locazione, senza peraltro precisare le modalità di determinazione dei prezzi medesimi, prevedendo altresì che i relativi proventi siano destinati ad interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. Andrebbe peraltro espressamente escluso che l’applicazione della disciplina in esame possa determinare l’applicazione di prezzi di vendita meno vantaggiosi per le amministrazioni rispetto a quelli già fissati in base a precedenti normative e/o piani di vendita e in relazione ai quali risultino eventualmente già scontati effetti nei bilanci degli enti interessati.

 

ARTICOLO 14

Expo Milano 2015

La norma, perla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, in adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni di euro per l’anno 2015 (comma 1).

Ai predetti fini, il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo  allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

(Expo Milano)

0

30

45

59

0

30

45

59

0

30

45

59

 

 

La relazione tecnica evidenzia come la norma autorizzi un spesa complessiva di 1.486 milioni di euro, di cui 30 milioni per l’anno 2009, 45 milioni per l’anno 2010, 59 milioni per l’anno 2011, 223 milioni per l’anno 2012,  564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni per l’anno 2014 e 120 milioni per l’anno 2015.

L’importo complessivamente autorizzato corrisponde alla quota a carico dello Stato per la realizzazione delle opere considerate essenziali per lo svolgimento dell’EXPO Milano 2015, come quantificata nel dossier di candidatura presentato dal Comitato promotore ed approvato dal BIE. La cadenza temporale dell’autorizzazione di spesa è coerente con gli esborsi finanziari previsti dal piano finanziario, in relazione alla progettazione e alla realizzazione delle opere.

Per far fronte al costo complessivo degli interventi, pari a 3.228 milioni di euro, lo stesso piano prevede il cofinanziamento della Regione e degli enti locali interessati per 851 milioni e di soggetti privati per 891 milioni.

L’effetto sull’indebitamento netto è pari agli importi previsti dall’autorizzazione di spesa nei singoli anni dal 2009 al 2015. Tali  importi, secondo la RT, sono stati stimati in base alle effettive esigenze correlate all’andamento dei lavori.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli effetti scontati nell’apposito prospetto riepilogativo e che risultano considerati anche dalla norma di copertura di cui all’art. 84, riguardano le sole spese autorizzate per il triennio 2009-2011. Va peraltro considerato che l’onere annuo massimo derivante dall’autorizzazione di spesa in esame si realizza oltre il triennio, nel 2013 (564 mln); inoltre anche negli esercizi 2012 e 2014 l’onere annuo appare in misura considerevole superiore alla media del triennio 2009-2011. Tale circostanza andrebbe considerata sotto il profilo dei vincoli posti ai futuri bilanci e della coerenza temporale, anche oltre il triennio, tra oneri e mezzi di copertura.

Si osserva altresì che, in base alla relazione tecnica, la spesa autorizzata a carico del bilancio dello Stato costituisce una quota degli esborsi complessivi da effettuare in base agli impegni assunti, mentre la restante parte risulterà a carico, in parte, della regione e degli enti locali (851 mln), in parte dei soggetti privati (891 mln). Data la rilevante entità della spesa che, in base ad impegni che non appaiono derogabili,  dovrà essere imputata agli enti territoriali, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva compatibilità di tale onere con i vincoli imposti agli enti dal patto interno di stabilità, tenuto conto che, ove tale coerenza non dovesse essere assicurata, anche la spesa in questione andrebbe coperta con le debite modalità.

Quanto alla partecipazione del capitale privato, non sono espressamente indicati modalità e tempi di tale intervento né risulta chiarito come si intendano sopperire le relative risorse in caso di mancato coinvolgimento, nella misura indicata, dei capitali privati.

Riguardo agli effetti finanziari indicati nell’apposito prospetto riepilogativo,  dati i criteri che presiedono alla  quantificazione dell’impatto dei provvedimenti sul conto economico della p.a., l’imputazione alla norma di identici esiti ai fini dei tre saldi di finanza pubblica presuppone che gli esborsi di cassa riflettano perfettamente l’ammontare delle spese autorizzate in ciascun anno. Peraltro, tenuto conto dell’entità degli interventi da realizzare, anche sotto il profilo delle procedure e degli adempimenti preordinati alla realizzazione degli stessi, tale ipotesi potrebbero risultare realistica nel caso in cui, ai fini della realizzazione degli interventi, si determini il mero trasferimento, di anno in anno, di somme a soggetti non appartenenti al perimetro della p.a. (come definito in base al sistema contabile europeo). Qualora le risorse dovessero essere trasferite a soggetti pubblici o comunque appartenenti al predetto comparto ai fini della realizzazione da parte degli stessi degli interventi programmati, la modulazione temporale degli effetti di cassa potrebbe risultare diversa da quella prevista per il saldo netto da finanziare, con corrispondente possibile aggravio sugli esercizi successivi al 2009. Sul punto appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo nonché ulteriori elementi di valutazione.

In merito al comma 2, si rileva che la clausola di non onerosità, oltre ad essere riferita al solo bilancio dello Stato anziché al più ampio comparto della finanza pubblica, sembra riguardare esclusivamente la nomina del Sindaco di Milano a Commissario straordinario di Governo per l’attività preparatoria urgente. Appare peraltro necessario che sia espressamente esclusa la possibilità di conseguenze onerose connesse all’applicazione delle altre disposizioni recate dal comma 2, che prevedono l’istituzione di organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali  e sovra regionali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità, con riferimento al comma 2, di riformulare le clausole di invarianza 2 facendo riferimento non agli “oneri aggiuntivi” come indicato nelle disposizioni, ma ai nuovi o maggiori oneri, in maniera conforme alla prassi consolidata.

 

 

ARTICOLO 15

Costo dei libri scolastici

La norma dispone quanto segue:

·        a partire dall’anno scolastico 2008-2009 i libri di testo per i diversi gradi di istruzione - che dovranno essere prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet e mista – devono essere individuati da parte dei competenti organi fra quelli disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet (comma 1);

·        a partire dall’anno scolastico 2011-2012 il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista (comma 2);

·        le caratteristiche dei libri di testo ed il relativo prezzo saranno determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione (comma 3);

·        le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica adottano analoghe linee di indirizzo (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

La norma:

·        sancisce la facoltà per le Università pubbliche di deliberare la propria trasformazioni in fondazioni di diritto privato al cui fondo di dotazione viene trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università che vengono trasformate (commi 1 e 2).

          Si ricorda che l’art. 59 della legge finanziaria per il 2001 (l. n. 388/2000) ha stabilito la possibilità per una o più università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca. Le suddette fondazioni sono state in seguito disciplinate da un regolamento (D.P.R. n. 254/2001). Tale innovazione ha consentito agli atenei di essere affiancati da una struttura di supporto alla quale trasferire tutta una serie di attività strumentali, da svolgere anche con l'apporto finanziario di privati, lasciando alle università le attività istituzionali relative alla didattica e alla ricerca.

          L’articolo in esame, invece, prevede la possibilità di un cambiamento della natura giuridica delle università, da enti pubblici dotati di autonomia funzionale – secondo la qualificazione prevista dall’art. 1, co. 4, lett. d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 – a enti di diritto privato organizzati in forma di fondazioni;

·        stabilisce che gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse siano esenti da imposte e tasse (comma 3);

·        dispone che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie siano esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo, nonché interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Riduce inoltre del 90 per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie (comma 5);

·        stabilisce che le fondazioni universitarie adottino un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici (comma 7);

·        dispone che il bilancio venga redatto con periodicità almeno triennale e che sia mantenuto il sistema di finanziamento pubblico; specifica inoltre che, a fini perequativi, costituisce elemento di valutazione l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione (comma 9).

          In base all’art. 5 della legge n. 537/1993, che disciplina il sistema di finanziamento delle università, le risorse statali sono ripartite in tre distinti fondi, imputati ciascuno a un corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. I fondi sono:

          a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, che attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria;

          b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, che comprende la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti;

          c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, che include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese le nuove iniziative didattiche.

          L’ammontare di tutti e tre i fondi è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria e le relative risorse sono ripartite con decreti ministeriali.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti con riferimento alle previsioni di esenzione e di agevolazioni fiscali contenute nel testo. In particolare, riguardo alla previsione di cui al comma 5 di integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei trasferimenti, a titolo di contributo o di liberalità in favore delle fondazioni universitarie, appaiono opportuni elementi di valutazione in merito all’eventualità che le esenzioni in questione comportino un effetto negativo in termini di minor gettito rispetto alle previsione scontate in bilancio.

L’art. 15 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) stabilisce, tra l’altro, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali.

Nulla da osservare, invece, in relazione al mantenimento del sistema di finanziamento pubblico, nel presupposto che, seppur con diverse modalità di ripartizione, il medesimo avvenga nell’ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità, con riferimento al comma 12, di riformulare le clausole di invarianza 2 facendo riferimento non agli “oneri aggiuntivi” come indicato nelle disposizioni, ma ai nuovi o maggiori oneri, in maniera conforme alla prassi consolidata.

 

ARTICOLO 17

Progetti di ricerca di eccellenza

La norma:

·        dispone la soppressione della Fondazione IRI dal 1° luglio 2008 allo scopo di realizzare una redistribuzione di risorse pubbliche verso il sostegno e l’incentivazione di progetti di ricerca d’eccellenza ed innovativi considerato, altresì, l’esaurimento delle finalità originariamente perseguite dall’istituto (comma 1).

La Fondazione IRI, nata al momento della liquidazione dell’IRI s.p.a. nel giugno 2000, è stata istituita con il compito, previsto dal suo statuto, di promuovere:

a)       la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale;

b)      programmi ad elevato contenuto professionale nel campo della formazione manageriale;

c)       progetti di ricerca in campo economico-finanziario ed istituzionale, con riferimento, in particolare,          all’evoluzione del rapporto tra settore pubblico e mercato;

·        stabilisce che le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, in essere al 1° luglio 2008, siano devoluti alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (comma 2).

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), istituito con l’articolo 4 del D.L. n. 269/2003,  è una fondazione, posta sotto la vigilanza congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia, finalizzata alla promozione della ricerca tecnologica, per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, in collegamento con organismi similari operanti in Italia e all’estero.

Si segnala che, per l’anno 2007, l’istituto non ha fruito di risorse statali in relazione al definanziamento operato dalla tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Per l’esercizio 2008 all’Istituto sono stati attribuiti 80 milioni di euro sul cap. 7380 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia, nell’ambito del Programma Ricerca di base e applicata e della Missione Ricerca e innovazione. Sul cap. 7381 sono inoltre allocati 10 milioni di euro destinati al rimborso della Cassa depositi e prestiti per finanziamenti all’istituto;

·        prevede che il patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI sia devoluto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad una società totalitariamente controllata dallo Stato al fine di curarne la conservazione, la quale succederà in eventuali rapporti di lavoro ancora in essere con la Fondazione IRI al 1° luglio 2008, ovvero in altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (comma 3);

·        specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma in esame.

 

Al riguardo si osserva che andrebbe espressamente escluso, in base a dati ed elementi di valutazione da acquisire dal Governo, che, per effetto della devoluzione prevista dal comma 2, possano determinarsi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché sul debito pubblico, tenuto conto che l’Istituto Italiano di Tecnologia risulta ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni.

Effetti sui saldi potrebbero determinarsi anche con riferimento al comma 3, nel caso in cui l’istituenda società dovesse risultare – in base ai dati di bilancio e di gestione – come appartenente al settore delle pubbliche amministrazione. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

La norma prevede[22] che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi in conformità ai principi[23] in materia vigenti per le pubbliche amministrazioni (comma 1).

L’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, - prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni siano conformi a seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Si prevede, inoltre, che le altre società a totale partecipazione pubblica o di controllo adottino per le medesime finalità, criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 19

Modifiche alla normativa in materia di cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Normativa vigente: sulla base della previgente normativa[24] le condizioni per cumulare, in tutto o in parte, la pensione con il reddito da lavoro sono le seguenti:

 

Pensione

reddito da lavoro

anni contributivi

quota pensione

Vecchiaia

dipendente o autonomo

non influente

intero importo

anzianità

dipendente

- almeno 40 anni

- 37 anni (58 anni di età)

intero importo

- meno di 40 anni

nessuna

autonomo

- almeno 40 anni

- 37 anni (58 anni di età)

intero importo

meno di 35 anni

minimo INPS + 70 per cento eccedenza (*)

invalidità

dipendente

almeno 40 anni

intero importo

meno di 40 anni

minimo INPS + 50 per cento eccedenza

autonomo

almeno 40 anni

intero importo

meno di 40 anni

minimo INPS + 70 per cento eccedenza (*)

(*) La trattenuta non può comunque superare il 30 per cento del reddito di lavoro.

 

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dispone la totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo per le pensioni di anzianità a carico dell’AGO e delle forme esclusive ed esonerative, per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo da soggetti con età inferiore a 65 anni, se uomini, e a 60 anni, se donne, a carico dell’AGO e della gestione per i parasubordinati, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, della legge n. 243/2004[25] e secondo il regime delle decorrenze previsto dalla medesima normativa[26].

Sono, inoltre, pienamente cumulabili anche le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo, con riferimento sia ai soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sia con riferimento ai soggetti con età pari o superiore a 65 anni, se uomini, e 60 anni, se donne (comma 1).

La norma, quindi, dispone l’abrogazione dei commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995[27] (comma 2) nonché la conferma delle vigenti limitazioni in materia di cumulo per i dipendenti pubblici[28].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19,

commi 1-3

 

100

100

100

 

100

100

100

 

100

100

100

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19,

Commi 1-3

 

390

390

390

 

390

390

390

 

390

390

390

 

 

Pertanto, la norma determina un effetto netto di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Art. 19, commi 1-3

0

290

290

290

0

290

290

290

0

290

290

290

 

 

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame come risulta dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

al lordo degli effetti fiscali

390

390

390

al netto degli effetti fiscali

290

290

290

 

La quantificazione è condotta sui dati amministrativi, dai quali risulta che ammonta a circa 300-310 milioni di euro annui la somma delle trattenute per divieto di cumulo, comprensive di quelle, pari a circa 100 milioni di euro annui, derivanti dagli assegni di invalidità, la cui normativa non è modificata dalle disposizioni in esame. Pertanto, i maggiori oneri per il venire meno delle trattenute sono quantificabili in circa 200-210 milioni di euro annui, rideterminati al netto degli effetti fiscali (considerando un’aliquota marginale media del 27 per cento) in circa 150 milioni di euro annui.

A tale onere è necessario sommare quello derivante dall’aumento della spesa pensionistica per l’anticipo all’accesso al pensionamento di quei lavoratori dipendenti[29] che, a normativa vigente, manifestano la propensione a proseguire l’attività lavorativa una volta maturato il requisito anagrafico[30] congiunto all’anzianità contributiva pari a 35 anni[31]. Si tratta di una quota[32] di coloro che maturano nel 2009  59 anni di età (o età superiori, fino a 64 anni per gli uomini e 59 per le donne) e 36 anni di contributi prudenzialmente stimabile, sulla base dei dati amministrativi, in circa 8.000 lavoratori per un anticipo di circa un anno.

Sulla base di un importo medio di pensione pari a circa 23.000 euro annui, si ottiene una maggiore spesa pensionistica lorda di circa 185 milioni di euro annui, rideterminata, al netto degli effetti fiscali in 140 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2009, la quantificazione risulta prudenziale in considerazione del progressivo innalzamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e per l’applicazione del regime delle decorrenze.

Infine, la relazione tecnica sottolinea che la continuità della copertura è in grado di compensare, nel medio-lungo periodo, anche i maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivati dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel sistema contributivo, uniformata a quella prevista nei regimi retributivo e misto.

 

Al riguardo appare opportuno esplicitare le ipotesi sulla base delle quali è stata stimata la platea di lavoratori dipendenti che anticiperanno il pensionamento.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce la quantificazione degli oneri di medio-lungo periodo derivanti dall’uniformazione dei regimi pensionistici in materia di cumulo, oneri compensati dalla continuità della copertura assicurata agli oneri di breve periodo.

 

ARTICOLO 20, commi 1-2

Estensione dell’obbligo contributivo per la maternità e la malattia

Normativa vigente: il comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 138/1943 dispone che l’indennità di malattia a carico dell’ente previdenziale non è dovuta quando il datore di lavoro, per legge o per contratto collettivo, corrisponde tale trattamento economico in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi.

Le norme prevedono:

a)      l’interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 138/1943, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2008, i datori di lavoro che, sulla base della legge o del contratto collettivo, hanno corrisposto, in luogo dell’Inps, il trattamento economico di malattia, sono esonerati, conseguentemente, dall’obbligo del versamento all’Istituto previdenziale della relativa contribuzione. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 (comma 1);

b)     l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell’obbligo contributivo per maternità e malattia per gli operai, alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 1-2

 

0

0

0

 

49

59

61

 

58

60

62

Minori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 1-2

 

0

0

0

 

0

21

17

 

0

26

16

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 1-2

 

0

0

0

 

10

10

10

 

10

10

10

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 1-2

 

39

49

51

 

0

0

0

 

0

0

0

 

Pertanto, la norma determina un effetto netto di miglioramento dei saldi nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Articolo 20, commi 1-2

 

39

49

51

 

39

28

34

 

48

24

36

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro – segno meno = peggioramento)

 

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

entrate contributive lorde

49

59

61

58

60

62

entrate contributive nette

49

38

44

58

34

46

maggiori prestazioni

-10

-10

-10

-10

-10

-10

effetto complessivo

39

28

34

48

24

36

 

La quantificazione è basata sui seguenti parametri:

-                 stima monte retributivo contributo maternità: circa 3.700 milioni di euro

-                 stima monte retributivo contributo malattia operai: circa 1.800 milioni di euro

-                 aliquota contributiva maternità: 0,46 per cento

-                 aliquota contributiva malattia: 2,22 per cento

-                 stima prestazioni di malattia (sulla base dei dati amministrativi relativi al ricorso della generalità dei dipendenti): circa 5,2 milioni di euro su base annua

-                 stima prestazioni di maternità (sulla base dei dati amministrativi relativi al ricorso della generalità dei dipendenti): circa 4,8 milioni di euro su base annua

 

Al riguardo, premesso che la quantificazione delle maggiori entrate contributive risulta corretta, appare necessario acquisire ulteriori elementi in merito alla stima della spesa per prestazioni.

Con riferimento agli effetti di risparmio sul saldo netto da finanziare (pari a 39 milioni di euro nel 2009, 49 milioni di euro nel 2010 e 51 milioni di euro nel 2011), peraltro non quantificati dalla relazione tecnica, appare opportuna una conferma circa la natura delle minori spese, afferenti presumibilmente alla riduzione delle prestazioni assicurative (per malattia e maternità) corrisposte dal datore di lavoro in luogo dell’INPS.

Infatti, l’estensione dell’obbligo contributivo per l’assicurazione di maternità e malattia recato dalla norma in esame riguarda i dipendenti (lavoratori con qualifica di operai) delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate  e a capitale misto che attualmente sono escluse dall’obbligo di assicurazione. 

 

ARTICOLO 20, comma 3

Disposizioni in materia di base imponibile contributiva

Normativa vigente: il comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 223/1991 prevede, alla lettera a), l’obbligo per i datori di lavoro, in caso di mobilità del personale, del versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La norma, modificando la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 223/1991, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota dello 0,30 per cento quale contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, in caso di mobilità del personale, è commisurata alle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nel prospetto riepilogativo ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservareal riguardo.

Si segnala peraltro che la norma, ampliando la base di commisurazione del contributo, determina un aumento del gettito contributivo, a parità di spesa, prudenzialmente non quantificato e non scontato sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 20, commi 4-6

Estensione dell’obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione

La norma, con effetto dal primo periodo di paga successivo decorrente dal 1° gennaio 2009, estende l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria agli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché agli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego[33].

La relazione tecnica precisa che tale disposizione riguarda le imprese del settore “industria energia elettrica, gas e acqua”.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 4-6

 

0

0

0

 

63

77

80

 

75

78

80

Minori entrate correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 4-6

 

0

0

0

 

0

28

22

 

0

33

18

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 4-6

 

0

0

0

 

10

15

20

 

10

15

20

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 4-6

 

53

62

60

 

0

0

0

 

0

0

0

 

Pertanto, la norma determina un effetto netto di miglioramento dei saldi nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Articolo 20, commi 4-6

 

53

62

60

 

53

34

38

 

65

30

42

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro – segno meno = peggioramento)

 

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

entrate contributive lorde

63

77

80

75

78

80

entrate contributive nette

63

49

58

75

45

62

maggiori prestazioni

-10

-15

-20

-10

-15

-20

effetto complessivo

53

34

38

65

30

42

 

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-                 stima monte retributivo: 4.700 milioni di euro circa

-                 aliquota contributiva disoccupazione: 1,31 per cento

-                 aliquota contributiva mobilità: 0,3 per cento

-                 stima prestazioni di disoccupazione e di mobilità: sulla base di 1.800 beneficiari complessivi (di cui 300 per mobilità), crescenti nei primi anni per quanto riguarda l’indennità di mobilità

 

Al riguardo appare opportuno acquisire ulteriori dettagli in merito alla stima della maggiore spesa per prestazioni di disoccupazione e di mobilità.

Con riferimento agli effetti di risparmio sul saldo netto da finanziare (pari a 53 milioni di euro nel 2009, 62 milioni di euro nel 2010 e 60 milioni di euro nel 2011), peraltro non quantificati dalla relazione tecnica, appare opportuna una conferma circa la natura e le determinanti delle minori spese indicate.

 

ARTICOLO 20 commi 7-9

Riunificazione di procedimenti giudiziari in materia di previdenza

La norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone, con riferimento a procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, la riunificazione d’ufficio delle domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari (comma 7).

In mancanza della riunificazione, il convenuto può richiedere l’improcedibilità della domanda, in ogni stato e grado del procedimento (comma 8). Il giudice, ove abbia notizia della mancata riunificazione, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, commi 7-9

 

60

60

60

 

60

60

60

 

60

60

60

 

La relazione tecnica quantifica le seguenti economie di spesa:

 

(milioni di euro)

2009

2010

2011

60

60

60

 

La relazione tecnica precisa che la norma è volta a porre fine all’artificio, già censurato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione[34], della promozione da parte di molti avvocati di più cause relative allo stesso credito, frazionando le relative domande, ad esempio, una per ogni anno del credito principale, una per ogni anno di interessi e, avverso una medesima sentenza, un atto ingiuntivo per la parte capitale, uno per gli interessi e uno per competenze e onorari professionali.

La stima dei risparmi conseguibili tiene conto del contenzioso Inps di circa 800.000 cause in corso, molte di esiguo valore e per crediti frazionati, considerando che il fenomeno in questione riguarda circa il 30 per cento delle cause.

 

Al riguardo si osserva che dai dati forniti dalla relazione tecnica non è possibile la procedere alla verifica dei risparmi stimati. Occorre quindi acquisire più puntuali elementi in ordine ai criteri di qualificazione utilizzati.

Inoltre, si segnala che i risparmi recati dalla norma in esame, scontati nei saldi di finanza pubblica, non realizzano economie di carattere certo, in quanto condizionate dall’andamento dei contenziosi. Potrebbe quindi non risultare prudenziale utilizzare tali risparmi per compensare oneri di carattere certo. 

 

ARTICOLO 20, comma 10

Disposizioni in materia di requisiti per il diritto all’assegno sociale

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dispone che la corresponsione agli aventi diritto dell’assegno sociale[35] è condizionata al requisito del soggiorno legale sul territorio nazionale di almeno cinque anni, in via continuativa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, comma 10

 

5

24

52

 

5

24

52

 

5

24

52

 

 

La relazione tecnica quantifica le seguenti minori spese:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

5

24

52

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione intende porre rimedio al fenomeno dei ricongiungimenti familiari surrettizi con effetti di riduzione della spesa per assegno sociale, senza intaccare i diritti previdenziali e assistenziali, maturati dai lavoratori, comunitari ed extracomunitari.

Infatti, sulla base delle vigenti normative comunitarie, i cittadini comunitari e i familiari a carico residenti in Italia da almeno tre mesi possono, in presenza degli altri requisiti principalmente legati al reddito, richiedere l’assegno sociale, accludendo il certificato di iscrizione anagrafica presso il comune di residenza. Ciò ha dato luogo a riconoscimenti surrettizi di ascendenti con più di 65 anni che, sulla base della semplice iscrizione anagrafica, possono ottenere la liquidazione delle prestazioni puramente assistenziali.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

-                 importo assegno sociale (2008): 5.144 euro;

-                 stima minor numero di assegni a fine anno, considerando una stabilizzazione negli anni successivi al 2011:

 

2009

2010

2011

2.000

7.000

12.000

 

 

La quantificazione risulta corretta. Appare tuttavia opportuno un chiarimento sulla possibilità che tale norma, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, possa indurre ad un’accelerazione delle richieste nel corso dell’anno corrente, con possibili effetti di maggior spesa riscontrabili a consuntivo.

 

ARTICOLO 20, comma 11

Modifiche relative alla normativa riguardante i comitati provinciali INPS

La norma, modificando l’articolo 43, comma 1, del DPR n. 639/1970, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai componenti dei Comitati provinciali dell’Inps non siano più erogati emolumenti per l’esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, comma 11

 

0

0

0

 

2

3

3

 

2

3

3

 

 

La relazione tecnica quantifica le seguenti economie di spesa, al netto degli effetti fiscali indotti:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2

3

3

La quantificazione si basa su una spesa annua di 3-3,5 milioni di euro per il funzionamento di 853 organismi per un totale di circa 5.800 componenti.

 

Al riguardo si rileva che i dati forniti dalla relazione tecnica non appaiono sufficienti per la verifica dei risparmi ascritti alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 20, commi 12-14

Disposizioni in materia di trasmissione di dati sulle variazioni anagrafiche

La norma dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Inps mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazione relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento[36].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20, comma 12-14

 

80

80

80

 

80

80

80

 

80

80

80

 

 

La relazione tecnica quantifica le seguenti economie di spesa:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

80

80

80

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta ad evitare il fenomeno del pagamento di prestazioni indebite, di difficile recupero, a soggetti che poi risultano essere deceduti o non aventi più diritto, stante il loro nuovo stato civile.

Sulla base dei dati amministrativi forniti dall’Inps, la relazione tecnica valuta che la disposizione consenta, con riferimento a circa 50.000 partite con importo medio mensile di circa 700 euro, un recupero di circa 3 mesi di erogazione (ipotizzando un ritardo medio di quattro mesi che, con l’esclusione delle comunicazioni ritardate di un solo mese, ritenute fisiologiche, si riduce a risparmi per tre mesi), per effetto del potenziamento della procedura di comunicazione Inps-Comuni.

 

Al riguardo, pur tenendo presente che l’importo dei risparmi è stato prudenzialmente ridotto, si rileva che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una verifica della quantificazione indicata: andrebbero quindi meglio precisati i criteri utilizzati ai fini della stima.

 

ARTICOLO 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Le norme, modificando l’articolo 5, comma 4-bis e 4-quater, del decreto legislativo n. 368/2001, prevedono, tra l’altro, con riferimento alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e alla precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni, la possibilità che i contratti collettivi, stipulati a  livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedano una disciplina ad hoc.

La relazione illustrativa precisa che l’intervento è diretto a valorizzare l’autonomia della parti sociali, che anche a garanzia di una reale tutela dei lavoratori, possono valutare meglio del legislatore le esigenze del settore, del territorio e delle singole aziende.

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nel prospetto riepilogativo ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

Normativa vigente: l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003 definisce prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nei seguenti ambiti:

a)       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e anziani;

b)      insegnamento privato supplementare;

c)       piccoli lavori di giardinaggio, di manutenzione e pulizia di edifici e monumenti;

d)      realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e)      lavori di emergenza, in caso di calamità, e di solidarietà;

f)        impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

g)      vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati.

Con riferimento a tali attività è previsto a carico del datore di lavoro il versamento di una contribuzione ridotta all’Inps (gestione per i parasubordinati) e all’INAIL, a fini assicurativi.

 

Le norme, modificando gli articoli 70-72 del decreto legislativo n. 276/2003, dispongono, tra l’altro, l’ampliamento della tipologia delle attività rientranti nella fattispecie di lavoro accessorio e dei soggetti che possono svolgere attività di lavoro accessorio.

La norma, sostituendo l’articolo 70, fa riferimento, ad esempio, a lavori domestici e non più a piccoli lavori domestici; al giardinaggio, pulizia e manutenzione e non più a piccoli lavori di giardinaggio ecc.; ad attività agricole di carattere stagionale e non più alla vendemmia di breve durata e saltuaria effettuata da studenti e pensionati. Si introducono, inoltre, le fattispecie di attività svolte dagli studenti durante le vacanze nonché la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, abrogando l’articolo 71, dispone l’ampliamento della tipologia di soggetti che possono esercitare tali attività, prima limitate ai disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, studenti e pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero nonché a lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

0

0

0

0

1

2

2

2

1

2

2

2

Maggiori spese correnti (anticip. Bilancio INPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti recati dalle disposizioni in esame come risulta dalla seguente tabella:

 

(milioni di euro)

2008

2009

2010

2011

-0,5

-2

-2

-2

 

La relazione tecnica precisa che l’ampliamento delle tipologie di lavoro accessorio, fermi restando i limiti di reddito per la definizione di tali attività[37], non comporta  sul piano previdenziale un maggior onere per prestazioni in quanto le stesse risultano correlate ai contributi versati nel sistema contributivo. Tuttavia nel breve periodo si registrano minori incassi contributivi per effetto delle ridotte  aliquote, rispetto a quelle ordinarie,  per i soggetti che svolgono lavoro accessorio. Tali minori incassi contributivi afferiscono primariamente al settore agricolo atteso che per il lavoro domestico il complessivo carico contributivo permane in ogni caso attorno ai 20 punti percentuali.

Le minori entrate contributive sono state valutate decuplicando prudenzialmente l’onere stimato con riferimento all’attività agricola esclusivamente riferita all’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario (attuale lettera e-bis del comma 1 dell’articolo 70, sostituito dalla disposizione in esame).

 

Al riguardo, pur tenendo presente che l’importo delle minori entrate contributive è stato calcolato in modo prudenziale, si rileva che la relazione tecnica non fornisce dati relativi al numero dei soggetti interessati dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Le norme, modificando l’articolo 49 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003, prevedono, tra l’altro:

a)      l’eliminazione della durata minima di due anni richiesta per la stipulazione del contratto di apprendistato, fermo restando il tetto massimo dei sei anni (comma1),

La normativa vigente prevede la durata del contratto professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore a sei (articolo 49, comma 3, del decreto legislativo  n. 276/2003);

b)     in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, in via esclusiva, da parte dei contratti di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali (comma 2).

La normativa vigente prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale (articolo 49, comma 5, del decreto legislativo  n. 276/2003).

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti nel prospetto riepilogativo ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 24

Taglia-leggi

La norma, a far data dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L., dispone l’abrogazione di una serie di disposizioni elencate nell’Allegato A al medesimo decreto.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento  non considerano al norma.

 

Al riguardo, in mancanza di valutazioni nella documentazione tecnica allegata al provvedimento, si richiede al Governo una conferma che l’abrogazione disposta non determini alcun impatto, anche di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.

 

ARTICOLO 25

Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi

Le norme prevedono l’approvazione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi[38] nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento come stabilito in sede europea (commi 1-2).

Ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal programma, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa (comma 3).

Con decreto ministeriale si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell’effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati (comma 4).

Sulla base degli esiti della misurazione e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina (comma 5).

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano le norme.

 

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo al fine di precisare se il processo di riduzione degli oneri amministrativi in esame possa interessare - direttamente o indirettamente - anche i diritti, i bolli e le tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare ai relativi obblighi di informazione, nel qual caso potrebbero determinarsi in prospettiva oneri finanziari.

Nulla da osservare in ordine ai restanti commi dell’articolo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che le attività di consultazione pubblica previste dal comma 4 possano essere effettivamente attuate nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 26 e 63, comma 2

Soppressione o riordino di enti pubblici

Normativa vigente: a partire dal 2001 le leggi finanziarie annuali hanno ripetutamente disciplinato il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di razionalizzare e ridurre la relativa spesa a carico della finanza pubblica[39].

Da ultimo, l’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 296/2006 ha dettato una nuova disciplina in materia[40], con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio quantificati dal comma 483 in 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009([41]). Per il raggiungimento di tali risultati è stata introdotta una clausola di salvaguardia  [comma 621, lettera a)], in base alla quale, in caso di mancato ottenimento degli risparmi attesi, sarebbero stati ridotti in maniera lineare i trasferimenti ai predetti enti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle economie previste.

L’articolo 2, commi 634-642, della legge finanziaria 244/2007 ha parzialmente modificato la procedura per il riordino e la soppressione di enti ed organismi pubblici statali, prevedendo il contestuale trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia (commi 634-635). In apposito allegato è stata inoltre individuata una serie di enti da considerare comunque soppressi[42], sempre con il trasferimento delle funzioni all’amministrazione competente (comma 636). A tali norme, che non mutavano sostanzialmente le analoghe misure previste dalla precedente legge finanziaria, non sono stati ascritti effetti di risparmio aggiuntivi rispetto a quelli già scontati, per l’esercizio 2008 e a regime, dalla stessa legge finanziaria 296/2006; a tal fine, veniva confermata l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a).

Con riferimento alle predette disposizioni della legge 244/2007 il Servizio Bilancio ha a suo tempo rilevato una carenza di informazione, da parte del Governo, circa l’effettivo conseguimento dei risparmi previsti, tenuto anche conto che, almeno per il 2007, avrebbe dovuto operare il meccanismo di salvaguardia (riduzione lineare dei trasferimenti agli enti pubblici) disposto con il comma 621, lettera a). È stato osservato, inoltre, che il Governo non aveva escluso la possibile formazione di oneri per la finanza pubblica dovuti  al trasferimento, all’amministrazione competente in via primaria, delle funzioni degli enti soppressi.

 

Le norme prevedono la soppressione[43] degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché degli enti pubblici di cui al citato articolo 2, comma 636, della legge finanziaria 244/2007. Restano esclusi da detta soppressione una serie di enti (articolo 25, comma 1).

Si tratta dei seguenti enti: ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche; enti parco; enti di ricerca; altri enti espressamente confermati con decreto ministeriale; enti le cui funzioni sono attribuite ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia (in tal caso le funzioni esercitate da tale Ministero sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso).

Sono altresì soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici con dotazione organica superiore alle 50 unità e che non siano stati individuati dalle rispettive amministrazioni - entro il 31 dicembre 2008 - al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 244/2007. Le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante (articolo 25, comma 2).

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero vigilante, si applica “l’articolo 3, comma 128, della presente legge”[44]. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva.

All’allegato di cui all’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007 (recante l’elenco degli enti da considerare comunque soppressi[45], con il trasferimento delle relative funzioni all’amministrazione competente) sono aggiunti i seguenti enti: Ente italiano montagna; Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente;  Istituto agronomico per l’oltremare (articolo 25, comma 3).

Si prevede infine che per l’anno 2008 non si applichi l’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 296/2006 (articolo 63, comma 2).

Si tratta, come detto, del meccanismo introdotto al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio (310 milioni di euro per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009 per il riordino e la soppressione di enti pubblici) di cui all’articolo 1, comma 483, della medesima legge: tale meccanismo – operante nel caso di risparmi minori rispetto alle previsioni – consiste in una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici (comprese quelle di tabella C) fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano le disposizioni di cui all’articolo 25.

Per quanto concerne invece l’articolo 63, comma 2, gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nel prospetto riepilogativo (la RT si limita a descrivere il contenuto della norma):

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63 Comma 2

-

-

-

-

280

30

-

-

310

-

­-

-

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disciplina in materia di riordino e di soppressione di enti pubblici è stata ripetutamente oggetto di interventi finalizzati a razionalizzare e a ridurre la spesa del comparto, con la previsione - da ultimo – di effetti finanziari espressamente scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Le norme in esame intervengono nuovamente sullo stesso comparto, disponendo, da un lato, un’ulteriore revisione della disciplina e, dall’altro, la sospensione per un anno della clausola di salvaguardia che era stata posta a presidio degli obiettivi di risparmio precedentemente fissati (per l’esercizio 2008: 310 milioni di euro).

La nuova disciplina appare maggiormente cogente, rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative in materia, nella parte in cui introduce termini tassativi alla scadenza dei quali la soppressione degli enti interessati interverrà automaticamente (mentre le norme previgenti essenzialmente rinviavano la concreta attuazione del riordino a successivi atti amministrativi). D’altra parte, tuttavia, la nuova disciplina introduce anche un’ampia serie di deroghe al predetto meccanismo di riduzione degli enti (deroghe espressamente indicate dal comma 1 ovvero semplicemente consentite dal comma 2), il cui impatto “riduttivo” in termini di minori risparmi non è valutabile in assenza di ipotesi - almeno di larga massima - sugli effetti concretamente conseguibili.

Appare pertanto necessario acquisire preliminarmente una valutazione in ordine all’efficacia della disciplina previgente[46], al fine di chiarire se essa sia risultata in tutto o in parte inidonea al conseguimento dei risparmi previsti. Qualora ciò fosse confermato, sarebbe necessario esplicitare i motivi in base ai quali si valuta che la nuova regolamentazione consenta invece di raggiungere gli obiettivi di gettito già previsti per gli anni 2009 e seguenti (415 milioni di euro).

Andrebbe inoltre chiarito se tali risultati siano conseguibili anche indipendentemente dall’operare della clausola posta dal comma 621, lett. a), che – come già a suo tempo rilevato dal Servizio Bilancio - per la sua attivazione automatica potrebbe intervenire anche su risorse poste nei bilanci degli enti a fronte di obbligazioni contrattuali o spese obbligatorie (per esempio, retribuzioni): ne deriverebbe una possibile limitazione all’effettivo dispiegarsi della predetta clausola con conseguenti effetti sulla realizzazione dei risparmi attesi.

Si ricorda che, con riferimento a tali aspetti, in occasione di precedenti dibattiti parlamentari in materia il Governo ha precisato[47] che la clausola di salvaguardia dovrebbe fungere da deterrente rispetto all’inerzia delle amministrazioni interessate. I risultati di risparmio previsti avrebbero dovuto quindi risultare “pienamente conseguibili indipendentemente dall’operare della clausola di salvaguardia”.

In ordine alle responsabilità dello Stato nella successione degli enti soppressi, premesso che sembrerebbe confermata anche dalla nuova disciplina in esame la previsione – contenuta nella legislazione previgente[48] – in base alla quale lo Stato è chiamato a rispondere sulle passività degli enti soppressi e messi in liquidazione “nei limiti dell'attivo della singola liquidazione”, occorrerebbe peraltro acquisire una precisazione circa il possibile impatto finanziario della nuova disposizione (contenuta nell’articolo 25, comma 1) che prevede l’assunzione da parte dei Ministeri vigilanti di ogni rapporto, anche controverso, riguardante gli enti (esclusi dalla soppressione) le cui funzioni vengano attribuite ad organi diversi dal Ministero competente.

Con specifico riferimento, infine, agli effetti finanziari ascritti all’articolo 63, comma 2, si fa presente che la maggiore spesa corrente scontata sul saldo di fabbisogno per il 2008 (280 milioni di euro) non corrisponde al risparmio a suo tempo contabilizzato per il medesimo anno (310 milioni di euro): andrebbero pertanto chiarite le ragioni del disallineamento quantitativo che si riscontra fra il (maggiore) risparmio previsto dalla legge finanziaria 296/2006 e il (minore) mancato risparmio ora registrato a seguito della sospensione per un anno del meccanismo di salvaguardia introdotto dalla medesima legge.

 

ARTICOLO 27

Risparmi delle pubbliche amministrazioni sui costi per la carta e per la stampa

Le norme dispongono la riduzione, dal 1° gennaio 2009, del 50 per cento della spesa delle amministrazioni pubbliche per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (comma 1).

La riduzione  del 50 per cento è calcolata rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2007.

Dispongono inoltre – per ridurre i costi di produzione e di distribuzione - la sostituzione, dal 1° gennaio 2009, della diffusione in abbonamento della Gazzetta Ufficiale (a carico di organi costituzionali, di amministrazioni o enti pubblici o locali) con l’abbonamento telematico (comma 2).

Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge in esame.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norme finalizzate al conseguimento di risparmi sui costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per la stampa e la distribuzione di documenti e pubblicazioni.

Si segnala tuttavia l’opportunità di acquisire una previsione, almeno di massima, circa i possibili effetti finanziari delle norme, tenuto conto che:

-            il comma 1 prevede un vincolo di riduzione della spesa rispetto al quale non sono fornite indicazioni in ordine alla base utilizzata come parametro di calcolo (spesa 2007);

-            il comma 2 prevede che, a fronte della trasformazione della diffusione cartacea con la diffusione telematica, venga conseguentemente rideterminato il costo degli abbonamenti.

 

ARTICOLO 28

Razionalizzazione di strutture tecniche statali

Le norme:

·        istituiscono, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) , che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (commi 1 e 2);

·        rinviano ad un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell’IRPA. In sede di definizione del decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3);

·        prevedono che, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomini un commissario e due subcommissari (comma 5);

·        dispongono che dall’attuazione dell’articolo in esame, compresa l’attività dei commissari di cui al comma precedente, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6);

·        prevedono che la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all’art. 10 del DP.R. 14 maggio 2007, n. 90, sia composta da ventitre esperti (in luogo dei venticinque prima previsti), provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica. Infine, viene prescritto che almeno tre dei componenti con qualificazione giuridica siano scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica (comma 8).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all’adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 9);

·        prevedono che la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, sia composta da ventitre membri (in luogo dei trentatre prima previsti) di cui peraltro dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili (comma 10);

·        dispongono che i componenti della predetta commissione siano nominati entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 11);

·        dispongono nuovamente al comma 13 (con disposizione analoga a quella del comma 6), che dall’attuazione dell’articolo in esame, “compresa l’attività dei commissari di cui al comma 11”, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo, premessa la necessità di un chiarimento riguardo alla correttezza del riferimento ai “commissari di cui al comma 11” contenuto nel comma 13, si rileva che le disposizioni non sembrerebbero suscettibili di determinare nuovi oneri, sia in considerazione delle predette clausole di invarianza finanziaria, sia in considerazione della riduzione del numero di componenti di alcuni organismi.

Andrebbe peraltro acquisita una espressa conferma che i nuovi criteri e requisiti indicati per la composizione dei predetti organismi non siano tali da determinare incrementi dei compensi eventualmente corrisposti.

Quanto alla prescritta presenza di almeno tre magistrati tra i componenti delle medesime commissioni, andrebbe altresì confermato che la previsione non determini il rischio di carenze di organico cui sopperire con nuove assunzioni, né problemi di funzionalità degli uffici giudiziari.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda, che l’articolo 28 ripropone il contenuto dei commi 3 e 3-bis, poi soppressi, dell’articolo 7 dell’Atto Camera n.1145-A, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2008 in materia di rifiuti nella regione Campania. La clausola di invarianza di cui al comma 6, a differenza di quella di cui al comma 13, era già prevista dal suddetto articolo.

Con riferimento alla clausola di invarianza di cui al comma 6, si rileva l’opportunità di modificarla riferendola ai commi da 1 a 5.

Con riferimento alla clausola di invarianza di cui al comma 13, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 prevedono requisiti diversi per i componenti della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) rispetto a quelli previsti dall’articolo 10 del Decreto del presidente della Repubblica n. 90 del 2007 che, nel provvedere al riordino di diversi organismi, ha anche definito l’attuale assetto della suindicata commissione, appare opportuno che il Governo confermi che la clausola di invarianza si rende necessaria per garantire il rispetto dell’articolo 23 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2007, il quale prevede che la spesa complessiva degli organismi previsti, ivi compresi gli eventuali compensi per i componenti, sia ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005. Nel caso in cui il Governo confermi la predetta finalità della clausola di invarianza, appare opportuno che questa sia modificata indicando esplicitamente che si riferisce alle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e, non all’intero articolo, in modo da evitare sovrapposizioni rispetto alla clausola già prevista dal comma 6.

 

ARTICOLO 30

Semplificazione di controlli amministrativi

Le norme prevedono che, per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi o le attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività[49] (comma 1). 

Il testo precisa che la previsione richiamata è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (comma 2).

Viene infine rinviata ad apposito regolamento di delegificazione  l’individuazione delle tipologie dei controlli e degli ambiti nei quali la predetta disposizione troverà applicazione (comma 3).

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano le norme.

 

Al riguardo – premessa l’opportunità di una conferma circa la compensatività tra le minori spese per le pubbliche amministrazioni per la gestione dei servizi di controllo e le eventuali minori entrate connesse alla riscossione di tariffe o diritti, qualora non più esigibili -, andrebbero esclusi eventuali ulteriori effetti onerosi connessi ai rapporti intercorrenti fra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati chiamati a svolgere i controlli in esame.

 

ARTICOLO 31

Validità della carta d’identità

La norma dispone la proroga della validità della carta d’identità da cinque a dieci anni, precisando che tale prolungamento interessa anche le carte d’identità in corso di validità “alla data di entrata in vigore della presente legge”[50].

La disposizione in esame[51], prolungando il termine delle carte d’identità in formato cartaceo incide indirettamente anche sulla piena diffusione delle carte d’identità in formato elettronico (CIE) e quindi sulla sostituzione delle tradizionali carte d’identità con le CIE.

Si ricorda che la legge 43/2005 ha previsto[52], a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio da parte dei comuni della carta d'identità elettronica in sostituzione di quella cartacea, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento

La legge finanziaria 2007([53]) ha posto a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e la spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi. Il suddetto importo, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'economia, stabilisce che le somme percepite dai comuni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nell'ambito dell’upb «servizi del Poligrafico dello Stato» del Ministero dell'economia, per i beni ed i servizi forniti dall'Istituto.

La medesima norma della legge finanziaria 2007 ha previsto che una quota (euro 1,85) dell'IVA inclusa nel costo della carta di identità elettronica sia riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e alla distribuzione del documento.

Il D.M. 16 febbraio 2007, adottato sulla base della norma citata, ha previsto che l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica sia pari ad euro 20,00 - IVA inclusa - e che questo sia riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta stessa. Tale importo è stato determinato sulla base delle esigenze di copertura dei costi sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione, la fornitura delle infrastrutture e dei servizi, la personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché per le attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e di controllo.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma in esame riproduce un’identica disposizione contenuta nel disegno di legge in materia di modernizzazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, esaminato dal Parlamento nel corso della precedente legislatura e non approvato in via definitiva.

Si tratta dell’articolo 15, commi 1 e 2, nel testo elaborato dalla Commissione di merito durante l’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati (AC 2161-A). Si ricorda peraltro che l’articolo 19 del medesimo testo recava un obbligo di neutralità finanziaria riferito all’intero disegno di legge[54].

La norma in esame, in particolare, prevedendo un prolungamento del periodo di validità dei documenti d’identità, può determinare una riduzione del flusso dei rinnovi degli stessi e, quindi, generare relative minori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

In ordine a tale aspetto, in occasione dell’esame del provvedimento sopra richiamato, il Servizio Bilancio aveva richiesto chiarimenti al Governo, al fine di verificare se dalla norma potessero derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Si ribadisce l’opportunità di acquisire tali elementi.

In particolare – pur rilevando che le componenti di prezzo relative alla carta d’identità elettronica sono definite in modo da coprire i costi di gestione sostenuti dai comuni, dal Ministero dell’interno e dall’Istituto poligrafico zecca dello Stato – veniva richiesta una conferma circa la neutralità finanziaria della norma per le varie amministrazioni pubbliche interessate, considerato fra l’altro che:

-            gli enti locali, a fronte del rilascio dei documenti d’identità, percepiscono diritti di segreteria;

-            l’Istituto poligrafico zecca dello Stato, pur non facendo parte del comparto delle pubbliche amministrazioni, è strutturato in forma di società per azioni integralmente posseduta dal Ministero dell’economia.

Tenuto conto del carattere non univoco delle risposte a suo tempo fornite dal Governo alle predette osservazioni, si ritiene necessario formulare nuovamente analoga richiesta di chiarimenti, al fine di escludere effetti finanziari negativi non previsti.

Si ricorda infatti che dalla documentazione trasmessa alla Commissione bilancio della Camera[55] sono desumibili i seguenti dati ed elementi di valutazione forniti dal Governo:

-            numero di esemplari cartacei richiesti nell’anno 2006: 9 milioni;

-            importo medio richiesto dalle amministrazioni comunali (in termini di costo del servizio): 5 euro;

-            entrate 2006 da rilascio/rinnovo: 45 milioni di euro;

-            effetto medio derivante da un raddoppio del periodo di validità: dimezzamento delle entrate annuali (=meno 22,5 milioni di euro);

-            numero di esemplari elettronici rilasciati in via sperimentale nell’anno 2006: 383.000;

-            importo medio richiesto dalle amministrazioni comunali (in termini di costo del servizio): 25 euro;

-            entrate 2006 da rilascio: 9,6 milioni di euro;

-            effetto medio derivante da un raddoppio del periodo di validità: non stimabile, in quanto i dati della rilevazione sono parziali (in ragione del carattere ancora sperimentale, nel 2006, della procedura di rilascio);

-            la misura di semplificazione introdotta con la norma sull’estensione della validità delle carte d’identità “determina una riduzione dei costi amministrativi legati al rilascio della carta”;

-            “per la carta d’identità elettronica, l’eventuale minore entrata derivante dalla riduzione del numero delle carte emesse sarà compensata dalla progressiva riduzione, dovuta agli avanzamenti tecnologici, dei costi delle componenti della carta, attualmente coperti dal prezzo pagato dal cittadino per il rilascio della carta stessa”;

-            il possibile minor gettito per i comuni derivante dall’estensione della durata di validità della carta d’identità “non può che essere considerato nei termini previsti all’articolo 19([56]) del provvedimento medesimo, che assicura anche per la finanza pubblica l’invarianza finanziaria di tutte le norme contenute”.

 

ARTICOLO 32, commi 1-2

Limitazioni all’uso del contante

Le norme modificano l’articolo 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007[57], relativo a limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare elevano da 5.000 a 12.500 euro il limite:

·        del valore delle operazioni oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Trasferimenti di importo superiore possono essere eseguiti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a.;

·        dell’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali emessi devono recare il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

·        dell’importo al di sotto del quale gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari possono essere richiesti per iscritto dal cliente  senza la clausola di non trasferibilità;

·        del valore di saldo massimo sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Resta ferma la possibilità per il Ministro dell’economia e delle finanze di modificare teli limiti di importo.

E’, inoltre, abrogata la disposizione che prevede l’obbligo, pena la nullità, di indicare negli assegni bancari o postali richiesti in forma libera, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alle norme in esame.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 32, comma 3

Tracciabilità dei compensi dei professionisti

Normativa vigente: I commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006[58] recano disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi degli esercenti arti e professioni.

In particolare, tali soggetti sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono le somme derivanti dall’esercizio dell’attività e dai quali sono prelevate quelle utilizzate per il pagamento delle relative spese. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni devono, inoltre essere riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario,  postale o elettronico, con eccezione per gli importi unitari inferiori a cento euro (comma 12).

Tale limite di importo si applica dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006 fino al 30 giugno 2008  il limite di importo è fissato a mille euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. 

Le norme abrogano i commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alle norme in esame.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto alle disposizioni ora abrogate non risultava originariamente ascritto alcun effetto finanziario.

Si ricorda, in particolare, che il comma 12-bis dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 prevedeva la presentazione al Parlamento, entro il 31 gennaio 2008, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di una relazione sull’applicazione del comma medesimo. Tale relazione, tuttavia, non risulta presentata.

 

ARTICOLO 33, commi 1-2

Termine di pubblicazione degli studi di settore

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 1, del DPR n. 195 del 1999[59] dispone che le modalità di applicazione degli studi di settore ai fini dell’accertamento, di cui all’articolo 10, commi dal 1 a 6, della legge n. 146 del 1998, si applichino a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta in cui entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche se gli studi di settore sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore.

Le norme in esame prescrivono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui entrano in vigore. Per il 2008 il suddetto termine è fissato al 31 dicembre.

Resta ferma la possibilità di emanare regolamenti governativi, nel caso di successive disposizioni legislative che regolino la materia, ove le medesime non lo escludano espressamente.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alle norme in esame.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 33, comma 3

Elenco dei clienti e fornitori

Le norme abrogano i commi 4-bis e 6 dell’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998[60], recanti, rispettivamente, l’obbligo per i soggetti IVA di presentare annualmente l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture e dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta ed il relativo regime sanzionatorio, applicabile per omessa trasmissione di tali elenchi, ovvero nei casi di invio di dati incompleti o non veritieri.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alle norme in esame.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

 

ARTICOLO 34

Verificazione degli strumenti metrici

La norma attribuisce ai Comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, in materia di verificazione degli strumenti metrici ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 112/1998[61], contestualmente abrogato (comma 1). Conseguentemente presso ciascun comune va individuato un responsabile del controllo di conformità degli strumenti di misura, analogamente a quanto previsto per le camere di commercio dalla normativa abrogata (comma 2). E’ previsto che dall’attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate siano svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Il comma 44 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 prevede che al finanziamento delle funzioni di verificazione le camere di commercio provvedano con i proventi derivanti dalla prestazione dei relativi servizi sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale[62].

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’approvato prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che la normativa previgente prevede il pagamento di una tariffa per la procedura di verificazione degli strumenti metrici, mentre la norma in esame non contiene alcuna disposizione in tal senso. Appare pertanto necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal mancato introito dei corrispettivi in questione per il settore delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, poiché le attività in questione hanno carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità che la predetta funzione sia svolta nell’ambito delle risorse disponibili, anche in considerazione del fatto che finora sono stati richiesti, par tali servizi, appositi corrispettivi.

Non dovrebbero invece determinarsi effetti di rilievo in merito al gettito IVA riferito alle tariffe attualmente corrisposte per le prestazioni di verifica, in ragione dei meccanismi di detraibilità previsti. Sul punto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3 dal punto di vista formale, fermo restando la richiesta di chiarimento avanzata in sede di verifica della quantificazione degli oneri, si segnala l’opportunità di modificare la clausola facendo riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anziché, genericamente, alle “risorse disponibili a legislazione vigente”.

 

ARTICOLO 37, comma 2

Certificazioni e prestazioni sanitarie

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998 stabilisce che le disposizioni concernenti le prestazioni sociali previste in favore dei cittadini stranieri non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

La norma, modificando l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, dispongono che il predetto testo unico non si applica ai cittadini dell’Unione Europea salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario.

 

Nel prospetto riepilogativo alla norma non risultano imputati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta ad impedire che si determinino oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La relazione tecnica specifica che le norme, disponendo che il predetto testo unico non si applichi ai cittadini dell’Unione, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario, sono dirette ad escludere il miglior trattamento ivi previsto (in favore dei cittadini extra Unione). In tal modo la norma impedisce che cittadini dell’Unione, non titolari presso il paese d’origine di diritti a fruire di prestazioni sociali (in particolare sanitarie), né titolari di assicurazione sanitaria privata o di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale italiano, possano viceversa beneficiarne in Italia, determinando oneri a carico della finanza pubblica non coperti. Infatti, in tale caso lo Stato italiano non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del paese d’origine, come viceversa avviene ordinariamente in ambito UE e, in conseguenza di accordi bilaterali, anche in ambito extra UE (mobilità internazionale).

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 38

Impresa in un giorno

Le norme, al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, prevedono una nuova disciplina procedurale preordinata all’avvio di attività imprenditoriali e all’acquisizione dei relativi titoli autorizzatori.

Le previsioni dell’articolo in esame sono espressamente qualificate come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, seconda comma, lett. m) della Costituzione (comma 2).

A tali fini, vengono demandati ad un regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamento di delegificazione) la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (comma 3).

Tra i principi e criteri per la definizione della predetta disciplina. si segnala:

·          il principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

·          l’applicazione delle nuove disposizioni sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

·          la possibilità di affidare l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). Per i procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

·          la possibilità, per i comuni, di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale.

Si prevede altresì che , sempre con regolamenti di delegificazione, siano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati che attestino i requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa e le forme di vigilanza sugli stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali (comma 4).

Il Comitato per la semplificazione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo (comma 5).

Infine, si dispone che dall’attuazione dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo, si rileva che il comma 2 qualifica la disciplina in esame come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni di concorrenzialità e di mercato sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione.

Pertanto le norme in esame appaiono suscettibili di dar luogo a pretese che risulterebbero difficilmente eludibili o comprimibili, pur in mancanza di adeguate risorse per farvi fronte.

Appare quindi necessario acquisire dati e chiarimenti volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme senza nuovi oneri, come prescritto dal comma 6.

I chiarimenti dovrebbero riguardare in primo luogo la dimostrazione, anche in base a dati quantitativi, dell’effettiva possibilità per le amministrazioni e gli enti interessati di realizzare agli adempimenti prescritti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in base alla vigente normativa. Andrebbero altresì chiarite le modalità ed i termini per l’intervento dei soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) per attività di supporto o sostitutive rispetto a quelle svolte da soggetti pubblici, precisando se siano configurabili corrispettivi o comunque erogazioni a carico della finanza pubblica e quali siano le risorse con le quali farvi fronte.

Inoltre, andrebbe espressamente esclusa la possibilità, per l’attività di vigilanza sui soggetti privati accreditati, di oneri a carico dei Ministeri interessati ovvero a carico del sistema camerale, tenuto conto che anche le camere di commercio rientrano nel settore delle pubbliche amministrazioni, settore al quale è riferito il conto economico consolidato della p.a. e, quindi, il saldo di indebitamento netto.

In merito alla possibilità per i comuni di avvalersi delle camere di commercio per le funzioni inerenti lo sportello unico, premessa la necessità di evitare maggiori oneri a carico del sistema delle camere di commercio, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che, trattandosi di una mera facoltà, la stessa sia esercitata dai comuni compatibilmente con i vincoli posti dal patto interno di stabilità.

 

ARTICOLO 39

Introduzione del libro unico del lavoro

Le norme introducono il “libro unico del lavoro”, nel quale sono registrati in ciascun mese tutti i dati anagrafici, retributivi, fiscali, previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori impiegati nell’azienda (commi 1-5).

Prevedono sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi in materia di conservazione e di omessa esibizione del libro unico del lavoro, nonché di omessa o infedele registrazione dei dati rilevanti sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (commi 6 e 7).

Prevedono modalità innovative di denuncia all’istituto assicuratore, da parte del datore di lavoro, dell’inizio dell’attività per alcune categorie di lavoratori (parenti, affini, affiliati, soci di cooperative): tale denuncia deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa (comma 8).

Dispongono la soppressione o l’integrazione di alcune disposizioni[63] in materia di registrazione dei lavoratori a domicilio, riducendo - inoltre - il campo di applicazione delle sanzioni amministrative per omessa trascrizione delle prestazioni lavorative e delle retribuzioni corrisposte (comma 9).

Dispongono infine l’abrogazione di una serie di disposizioni in materia di rapporti di lavoro (commi 10-12).

Alcune delle abrogazioni appaiono collegate all’introduzione del libro unico del lavoro: ci si riferisce, in particolare, all’abolizione l’obbligo di mantenimento - da parte del datore di lavoro - del libro di matricola, del libro di paga e (nel settore agricolo) del registro di impresa.

Le altre norme oggetto di abrogazione riguardano, in sintesi:

-            il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

-            le modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie; l’aumento della contribuzione per i contratti di lavoro a tempo parziale;

-            l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;

-            i contratti di lavoro intermittente;

-            i rapporti di lavoro a carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo;

-            l’introduzione di indici di congruità per la regolarità contributiva;

-            alcune misure di salvaguardia in materia di attività lavorative svolte in regime di appalto e subappalto.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano le norme.

 

Al riguardo, tenuto conto dell’ampiezza delle abrogazioni disposte con il comma 10, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine all’effettiva neutralità finanziaria dell’intervento, atteso che la materia investe - direttamente o indirettamente - profili di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale.

Si segnala inoltre che dalla nuova disciplina introdotta con il comma 7 (nel confronto con la norma previgente, oggetto di una delle abrogazioni in esame[64]), emerge una significativa riduzione delle sanzioni pecuniarie per omessa detenzione della documentazione obbligatoria sul lavoro. Analoga osservazione vale anche per alcune delle modifiche apportate, dal comma 9, alla legge 877/1973 in materia di lavoro a domicilio.

La soppressione disposta dal comma 12, infine, determina l’abolizione delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, di munire i lavoratori di tessera di riconoscimento nell'ambito delle attività svolte in regime di appalto e subappalto.

 

ARTICOLO 40

Tenuta dei documenti di lavoro e adempimenti formali

La norma prevede una serie di misure di modifica o di integrazione della disciplina vigente in materia di rapporti di lavoro volte alla semplificazione degli adempimenti formali richiesti ai datori di lavoro.

Si tratta delle seguenti misure:

-            facoltà, per i datori di lavoro, di conservare la documentazione amministrativa e fiscale dei dipendenti presso lo studio di professionisti abilitati[65], dandone comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro (comma 1);

-            obbligo dei datori di lavoro di consegnare ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o una copia del contratto individuale con le tutte le informazioni sul rapporto di lavoro (comma 2);

-            introduzione di una procedura semplificata di registrazione delle prestazioni dei lavoratori mobili nel settore dell’autotrasporto, mediante scritturazioni nel libro unico del lavoro[66] (comma 3);

-            abolizione dell’obbligo di trasmissione periodica dei prospetti riguardanti l’integrazione lavorativa dei soggetti disabili nel caso in cui, rispetto al precedente prospetto già inviato, non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo dell’apposita quota di riserva. Introduzione dell’invio dei richiamati prospetti per via telematica (comma 4);

-            abolizione dell’obbligo, da parte delle imprese, di richiedere agli uffici competenti la certificazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (comma 5);

-            obbligo, per gli armatori e per le società di armamento, di comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo (comma 6).

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che le amministrazioni pubbliche interessate alle procedure in esame possano dare attuazione ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative disponibili a legislazione vigente.

È il caso, per esempio, della ricezione e dell’archiviazione telematica dei prospetti periodici relativi agli adempimenti dei datori di lavoro in materia di integrazione lavorativa dei soggetti disabili.

 

ARTICOLO 41

Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

La norma introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, e al D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vengono introdotte le seguenti modifiche alla disciplina sull’organizzazione dell’orario di lavoro:

-            viene precisata la definizione di lavoratore notturno con l’inserimento di un requisito aggiuntivo, consistente in un periodo minimo di almeno tre ore di lavoro in attività notturne (comma 1);

-            viene estesa la definizione di lavoratore mobile anche ai soggetti impiegati in aziende che effettuino servizi di trasporto in conto terzi o per conto proprio (comma 2);

-            sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata  (comma 3);

-            vengono escluse dagli obblighi in materia di riposo minimo giornaliero le attività che richiedono regimi di reperibilità (comma 4);

-            viene integrata la disciplina sui periodi minimi di riposo settimanale introducendo il parametro di riferimento di 14 giorni (comma 5) e precisando che il lavoro a turni è escluso dagli obblighi di riposo minimo previsti per la generalità dei lavoratori (comma 6);

-            viene consentito di derogare, mediante accordi stipulati in sede contrattazione territoriale o aziendale, agli obblighi in materia di riposo giornaliero, di pause, di lavoro notturno e di durata massima settimanale (comma 7);

-            vengono precisati alcuni meccanismi di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di orario, di riposo e di ferie: in particolare, viene modificato il calcolo della sanzione per la violazione del diritto al riposo giornaliero (comma 9) e vengono soppresse le sanzioni per la violazione dei limiti di orario settimanale (comma 10) e degli obblighi di comunicazione del superamento dell’orario massimo di lavoro settimanale (comma 14);

-            vengono escluse dal campo di applicazione della sanzione della sospensione di attività le violazioni dei limiti in materia di orario lavorativo e di riposo (commi 11 e 12).

 

La norma dispone, inoltre, che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale non si applichino i limiti, previsti dagli articoli 4 e 7 del richiamato D. Lgs. 66/2003, relativi alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro  e alla durata minima del riposo giornaliero (comma 13).

Il testo precisa che tale deroga è collegata alla qualifica dirigenziale ed alla conseguente necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico. Demanda, inoltre, alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata e il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari  non considerano la norma.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere che dalle nuove deroghe alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro e alla durata minima del riposo giornaliero – introdotte con i commi 4 e 13 – possano derivare, per le pubbliche amministrazioni interessate, maggiori oneri connessi alla necessità di riconoscere emolumenti aggiuntivi al personale interessato alle fattispecie richiamate.

 

ARTICOLO 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

Le norme dispongono in materia di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. In particolare vengono modificati gli articoli 69 del DPR n. 600 del 1973 e 66-bis del DPR n. 633 del 1972 prevedendo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali[67], che gli elenchi dei contribuenti, relativi alle imposte sui redditi e all’IVA, siano depositati e consultabili mediante visione ed estrazione di copia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi[68], per la durata di un anno.

È previsto, inoltre, che, per l’accesso, non siano più dovuti i tributi speciali, di cui al DPR n. 648 del 1972 e che la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi e dei dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila a trenta mila euro. La somma può essere infine aumentata sino al triplo, qualora risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in ordine all’incidenza sul gettito erariale della prevista soppressione dell’obbligo di corresponsione dei tributi speciali.

 

ARTICOLO 43

Attrazione degli investimenti

Le norme prevedono l’emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare per stabilire i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie per l’attrazione degli investimenti con particolare riferimento al Mezzogiorno, affidando la gestione delle agevolazioni alla Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, s.p.a. e la vigilanza al ministero per lo sviluppo economico (commi 1 e 2).

Le agevolazioni sono concesse a valer su apposito fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico sul quale affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al MSE in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo FAS, nell’ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013, previa ricognizione delle risorse esistenti (comma 3). Per l’utilizzo di tale Fondo il MSE si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti (comma 4).

Dalla data di entrata in vigore del decreto non possono più essere presentate domande per agevolazioni sulla base dei contratti di programma di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 662/1996, compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE  130/2002 e 16/2003 (comma 5).

Sono abrogate le seguenti norme:  le disposizioni della legge finanziaria 2005([69]) relative ad agevolazioni a valere sul FAS; i commi dell’articolo 6 del DL 35/2005[70] che prevedono la costituzione presso il CIPE del Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia; il comma 13 dell’articolo 1 dello stesso DL, in materia di reinvestimento in Italia delle imprese italiane che hanno trasferito all’estero la propria produzione (comma 6).

Si prevede infine che agli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, si possa provvedere a valere sulle risorse finanziarie,  disponibili presso l’Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia (comma 7).

 

Nel prospetto riepilogativo, alla norma non risultano imputati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi in quanto le somme che affluiscono all’apposito fondo istituito ai sensi del comma 3 costituiscono risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui quantificazione e ricognizione è rinviata ad un successivo decreto adottato dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. In quella sede, tra l’altro, si provvederà ad assicurare che le risorse individuate per affluire al Fondo non producano effetti negativi sui saldi.

 

Al riguardo, si osserva che la neutralità per i saldi di finanza pubblica, da assicurarsi - secondo quanto affermato dalla RT - in sede di ricognizione delle risorse esistenti, non è esplicitamente menzionata nell’articolo in esame, che non fa inoltre riferimento a specifici criteri per evitare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento rispetto alle previsioni iscritte nei tendenziali di spesa.

Andrebbero pertanto acquisiti elementi volti ad escludere che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse possano determinare una dinamica delle erogazioni, per quanto attiene all’impatto sui predetti saldi, diversa da quella originariamente prevista per le risorse in questione, con conseguenti effetti di accelerazione della spesa.

Si segnala in particolare che attualmente gli effetti di cassa dell’utilizzo del FAS sono stimati in misura largamente inferiore per i primi anni (1/3 il primo anno, 2/3 il secondo anno), rispetto a quelli contabilizzati ai fini del saldo netto da finanziare, in ragione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi.

 

ARTICOLO 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

La norma detta principi e criteri direttivi per l’emanazione - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame - di un regolamento di delegificazione per l’adozione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge n. 250/1990,[71] e successive modificazioni, e alla legge n. 62/2001[72].

In particolare, le nuove norme devono essere improntate alla semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei relativi criteri di calcolo – assicurando comunque la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata - nonché del procedimento di erogazione, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, affinché il contributo possa essere effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento.

Specifica inoltre che le nuove norme devono essere emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, le quali costituiscono limite massimo di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità, con riferimento al comma 1, di riformulare le clausole di invarianza 2 facendo riferimento non agli “oneri aggiuntivi” come indicato nelle disposizioni, ma ai nuovi o maggiori oneri, in maniera conforme alla prassi consolidata.

 

ARTICOLO 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica

Le norme dispongono la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, del Servizio consultivo ed ispettivo tributario. Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. Sono conseguentemente abrogate, a decorrere dalla medesima data, tutte le norme incompatibili con la disposizione in esame (commi 1 e 2).

È disposta inoltre la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui al comma 474 dell’articolo unico, della legge finanziaria per il 2007.

Vengono conseguentemente abrogati i commi 477, 478 e 479, del medesimo articolo. Le risorse derivanti dall’abrogazione del comma 477[73] sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale.

 

 Il prospetto riepilogativo non considera la norma, che non è considerata dalla relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

La norma modifica le disposizioni vigenti in materia di conferimento di incarichi individuali e di collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni.

Le modifiche prevedono che debba sussistere un legame di coerenza tra le prestazioni oggetto dell’incarico conferito e le finalità istituzionali perseguite dalla pubblica amministrazione contraente. Si prevede anche che l’affidamento di incarichi disposto in violazione dei criteri stringenti fissati dalle norme in esame è causa di responsabilità amministrativa del dirigente che ha stipulato i contratti.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,si osserva che il comma 3, novellando l’articolo 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008, prevede, tra le altre cose, che non siano più i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanati ai sensi dell’articolo 89, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma il bilancio preventivo a stabilire il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che con l’espressione “bilancio preventivo”, si faccia riferimento al bilancio degli enti locali.

 

ARTICOLO 47

Controlli su incompatibilità e cumulo degli incarichi

La norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità tra impiego pubblico e svolgimento di altra attività lavorativa[74]. A tal fine l’Ispettorato per la funzione pubblica stipula apposite convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, si avvale della Guardia di finanza e collabora con il Ministero dell’economia al fine dell’accertamento delle violazioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le nuove attività dell’Ispettorato possano essere svolte utilizzando le dotazioni di personale e finanziarie esistenti anche tenuto conto della possibilità di stipulare convenzioni.

Andrebbe, altresì, chiarito se le nuove funzioni attribuite alla Guardia di finanza possano essere svolte senza che si determinino maggiori oneri, utilizzando le dotazioni finanziarie e di personale esistenti.

 

ARTICOLO 48

Interventi per il risparmio energetico

Normativa vigente: La norma in esame sembra costituire una misura integrativa, in materia di approvigionamento energetico, di quanto disposto, in termini generali, in tema di “razionalizzazione del sistema di acquisto di beni e servizi” da parte delle amministrazioni statali, dall’art. 2, commi 569-576 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Sul punto, facendo nel dettaglio rinvio a quanto illustrato dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati nel relativo Dossier[75], si rileva che la suddetta disposizione della legge finanziaria 2008 ha, tra l’altro, previsto che: a) le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e di quelle universitarie, inviino annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente le previsioni del proprio fabbisogno di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 (comma 569); b) sulla base delle informazioni di cui al comma precedente e dei dati relativi agli acquisti effettuati dalle amministrazioni relativamente agli anni 2005-2007, il MEF – tramite CONSIP s.p.a.[76] - individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni (comma 570); c) gli indicatori e i parametri di spesa siano messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del MEF e di CONSIP, quale strumento di supporto nell’attività di programmazione degli acquisti e nell’attività di controllo (comma 571); d) il MEF per il tramite di CONSIP metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 26, comma 3, della L n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) (comma 572)[77]; e) al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatici[78] di cui all’art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 di contratti pubblici possano ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni CONSIP, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza (comma 573). Il comma 575, finalizzando le suddette misure ad una riduzione della spesa, effettua, inoltre, un taglio lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 545 milioni per l’anno 2008 , 700 milioni per il 2009 e 900 milioni a decorrere dal 2010[79]. Da ultimo, il comma 576, infine, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione del Documento di programmazione economica e finanziaria, presenti, in allegato allo stesso Documento, una relazione sull'applicazione delle misure del presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.

 

La norma prevede che le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’ARAN[80], le Agenzie di cui al D.Lgs n. 300/1999, siano tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento, dei relativi servizi, nonché di energia elettrica tramite convenzioni CONSIP[81] o, comunque a prezzi non superiori a quelli praticati dalla CONSIP. Per le altre amministrazioni pubbliche si prevede che queste adottino delle misure di contenimento delle spese relative ai medesimi approvvigionamenti, in modo da ottenere risparmi equivalenti.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 49

Utilizzo del lavoro flessibile

La norma riscrive l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente l’utilizzo di contratto di lavoro flessibile.

Si conferma la precedente impostazione che indica nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la modalità adottata in via ordinaria dalle pubbliche amministrazioni al fine di costituire un rapporto di impiego. Rispetto alla norma sostituita, come da ultimo modificata dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il nuovo testo rende meno complesso il ricorso a forme di lavoro flessibile.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di lavoro flessibile

0

0

0

0

3

5

5

5

3

5

5

5

 

La relazione tecnica stima un maggior onere di 10 milioni di euro lordi in ragione di anno. La maggior spesa si giustifica in quanto in relazione alla precedente e più stringente riformulazione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[82], erano stati scontati risparmi di pari entità.

Si veda in proposito la relazione tecnica riferita all’articolo 92 del testo base del d.d.l. finanziaria per il 2008 contenuta nell’AS. 1817 a pag. 333. Le norme in questione corrispondono all’articolo 3, commi da 90 a 97 della legge n. 244/2007.  Anche con riferimento a tali norme gli effetti di risparmio conseguiti non erano stati contabilizzati, presumibilmente per motivi di prudenzialità, sul saldo netto da finanziare.

 

Nulla da osservare al riguardo.

La discrasia tra l’importo indicato nella relazione tecnica e quello riportato nell’apposito prospetto riepilogativo, è da imputare all’incidenza degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 50

Cancellazione della causa dal ruolo

La norma sostituisce il comma 1 dell’art. 181, del codice di procedura civile apportando, rispetto al testo previgente, delle modifiche di ordine testuale. In particolare si prevede che se nessuna delle parti compare alla prima e alla successiva udienza il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l’estinzione del processo (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

La norma stabilisce che, nel corso del procedimento civile, le comunicazioni e le notificazioni al procuratore ed al consulente devono essere effettuate per via telematica nel rispetto della vigente normativa relativa il processo telematico e concernente la sottoscrizione, trasmissione ricezione dei documenti.

Con decreto del Ministro della giustizia:

§        è fissata la data a decorrere dalla quale le norme in esame trovano applicazione;

§        individua i circondari di tribunale tenuti all’applicazione della nuova disciplina previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei rispettivi uffici giudiziari.

Analoghi principi sono applicati con riferimento alle notificazioni e alle comunicazioni da effettuare alle parti nei procedimenti in materia di diritto societario e in materia bancaria e creditizia[83].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 52

Disposizioni in materia di spese di giustizia

Le norme modificano il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia[84], introducendo un nuovo capo, contenente gli articoli 227-bis e 227-ter, in materia di riscossione mediante ruoli. In particolare viene disposto che l’ufficio della riscossione proceda all’iscrizione a ruolo, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo. L’agente della riscossione notifica, inoltre, al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine diventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere produce effetti relativamente a tutte le rate.

Si evidenzia che la legge finanziaria per il 2008, commi da 367 a 373, dell’articolo 1, ha disposto che, entro il mese di Aprile 2008, il Ministero della giustizia dovesse stipulare con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.a. una convenzione in base alla quale la società stipulante si impegna a provvedere alla gestione dei crediti con riferimento alle spese e pene pecuniarie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia. Alla data di entrata in vigore del decreto in esame, detta società non risulta ancora costituita. Si ricorda, infine, che alle norme sopra richiamate della legge finanziaria per il 2008, non erano stati ascritti effetti di gettito.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 54

Accelerazione processo amministrativo

La norma:

·        riduce da 10 a 5 anni il termine per la perenzione dei ricorsi ultradecennali di cui all’art. 9 comma 2, della L. n. 205/2000[85] (comma 1);

·        subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per violazione del diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole - di cui all’art. 2, comma 1 (rectius L. n. 89/2001[86]) - alla presentazione nel giudizio de quo – nel termine di sei mesi di cui all’art. 4, comma 1 della medesima legge[87] - di un’istanza volta a dichiarare il ricorso urgente[88] (comma 2);

·        modifica gli artt. 1 e 5 della L. n. 186/1982[89] attribuendo al Presidente[90] del Consiglio di Stato il potere di individuare[91] - tra le sei sezioni in cui si divide il consiglio stesso[92] - quelle svolgenti funzioni giurisdizionali e quelle titolari di funzioni consultive. Si prevede, inoltre, l’attribuzione al Presidente del potere di determinare la composizione dell’Adunanza plenaria, potestà attribuita a legislazione vigente al Consiglio di Presidenza (comma 3). 

Gli artt. 1 e 5 della L. n. 186/1982, nel testo previgente, prevedono, tra l’altro, che Il Consiglio di Stato si divida in sei sezioni, tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali, e che l'Adunanza plenaria dello stesso sia composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

 

Il prospetto riepilogativodegli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma mira a determinare una “accelerazione dei processi amministrativi” configurando un assetto organizzativo del Consiglio di Stato che, senza modificare il numero delle sei sezioni in cui lo stesso si divide e quindi senza oneri a carico del bilancio dello Stato, sia più funzionale all’assolvimento del maggior carico di lavoro connesso allo svolgimento dell’attività processuale rispetto a quella consultiva di verifica.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 55

Accelerazione contenzioso tributario

Normativa vigente: l’art. 1, comma 351, della L .n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevede, tra l’altro, che allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21. Le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano.

La norma prevede che per i processi pendenti, su ricorso degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data del 1° maggio 2008[93], per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore della norma in esame, i medesimi uffici depositano presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del proprio interesse alla definizione del giudizio. Nel caso in cui manchi tale dichiarazione i processi si estinguono di diritto e le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate (comma 1); si prevede, inoltre, che non si provveda alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e che le sezioni della stessa siano, all’occorrenza, integrate solo con componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 57

Servizi di cabotaggio

Normativa vigente: il D.Lgs. 422/1997([94]) disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e fissa i criteri di organizzazione dei servizi.

In particolare, l’articolo 17 prevede che le regioni e gli enti locali, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi. L’articolo 18 stabilisce che l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è affidato tramite ricorso a procedure concorsuali, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. Non possono partecipare alla gara le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica (comprese le relative società controllanti, controllate o collegate) e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Lo stesso articolo 18 prevede, al comma 3-bis, che le regioni fissino un periodo transitorio nel corso del quale è possibile mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, fermo restando l’obbligo di affidare quote di servizio o servizi speciali mediante procedure concorsuali. Il periodo transitorio avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2003. Tale termine è stato più volte prorogato: da ultimo l’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 300/2006[95] ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007.

 

Le norme affidano alle regioni le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno del territorio regionale. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 422/1997 (comma 1).

Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l’erogazione di tali servizi. La ripartizione di tali risorse è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore, con decreto ministeriale. Le regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni (comma 2).

Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame, l’intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa (società interamente partecipata da FINTECNA a sua volta interamente controllata dal MEF) nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar  è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia e dalla Caremar per l’esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l’arcipelago Pontino (comma 3).

In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legisaltivo n. 422/1997, le Regioni possono affidare l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario (comma 4).

E’ infine abrogata una disposizione recata dall’articolo 2, comma 192, della legge n. 662/1996 (collegato alla legge finanziari 1997) che prevede, nel caso di cessione di una quota azionaria da parte di IRI e FINMARE (ora da ritenersi riferita a FINTECNA), tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale nelle società esercenti servizi di trasporto aereo o marittimo, la trasmissione, da parte del Governo, del relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione di un parere (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’apposito prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa indica tra le finalità della norma quella di dare attuazione al D.lgs. 422/1997 e di agevolare la privatizzazione della Società Tirrenia trasferendo alle regioni le azioni da essa detenute nelle società svolgenti servizi di cabotaggio. Si ricorda che anche il DPEF 2009-2011 prevede l’attivazione tempestiva di un processo di privatizzazione di Tirrenia spa.

In relazione al comma 4, la relazione illustrativa ritiene opportuno che le società regionali di navigazione siano dotate di contabilità separata e che tutti i contratti di programma siano notificati alla Commissione per verificare che gli importi riconosciuti alle società svolgenti il servizio pubblico non comportino sovracompensazione.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in ordine ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica del trasferimento alle regioni delle società di navigazione locale, pur considerando che tale cessione è prevista dalla norma come una facoltà e non come un obbligo.

In particolare occorre considerare l’ipotesi che, a seguito della predetta cessione, le società regionali di navigazione possano rientrare nell’ambito della PA nel caso in cui non si finanzino per almeno il 50 per cento sul mercato. Al verificarsi di questa condizione, le loro eventuali perdite produrrebbero effetti sull’indebitamento della PA. Andrebbe pertanto acquisito l’avviso del Governo in ordine a tale eventualità. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento ai debiti che risulterebbero in capo a tali società e agli eventuali riflessi sul debito pubblico.

 

ARTICOLO 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali

La norma prevede un piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali mediante:

- l’individuazione, da parte di ciascun ente, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e la conseguente redazione di un “Piano delle alienazioni immobiliari” allegato al bilancio di previsione[96];

- la possibilità, per gli immobili in questione, di utilizzare le procedure di valorizzazione previste dagli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 351/2001 (concessioni o conferimento in fondi immobiliari), o forme di valorizzazione alternative individuate dagli enti proprietari

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considerano la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma, finalizzata ad incentivare il processo di dismissione e valorizzazione immobiliare degli enti territoriali, appare suscettibile di concorrere al rispetto degli obiettivi del nuovo patto di stabilità interno, fissati dal successivo articolo 77. Tale concorso peraltro implica che una quota dei risparmi attesi dal patto di stabilità interno avrebbe carattere di una tantum[97]. Tale circostanza non sembra peraltro presa in considerazione dal DPEF che prevede che, a decorrere dal 2009, agli obiettivi di saldo non concorrano effetti di natura una tantum[98]. L’eventuale utilizzo degli strumenti disposti dalla norma in esame per importi significativi, potrebbe pertanto compromettere, seppure in misura parziale, la natura strutturale della correzione dei saldi attesa dal comparto delle Amministrazioni locali. In proposito occorre acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 59

Aumento del capitale di Finmeccanica S.p.A.

La norma autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, in caso di aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo nel corso del 2008, da parte della società Finmeccanica S.p.A., a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l’esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato. Si prevede che tale sottoscrizione avvenga mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato, che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considerano la norma.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato né effetti di finanza pubblica in quanto la sottoscrizione di nuove azioni avverrà a valere sulle risorse derivanti dalla distribuzione delle riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato che affluiranno ad apposita contabilità speciale, senza transitare per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, al fine di escludere che dalla norma possano derivare effetti finanziari, sia sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica che sotto il profilo del debito, andrebbero forniti chiarimenti volti a meglio definire i caratteri dell’operazione. In particolare:

- andrebbe confermato che l’operazione di conferimento, avente natura finanziaria e quindi irrilevante ai fini del saldo dell’indebitamento netto, non sia suscettibile di essere diversamente classificata ai fini del SEC 95 in relazione alle previsioni di redditività della società Finmeccanica S.p.A.[99];

- andrebbe escluso che la distribuzione di riserve disponibili di società controllate dallo Stato possa avvenire a valere su eventuali disponibilità liquide giacenti su conti aperti dalle predette società presso la tesoreria: in tal caso infatti, trattandosi di somme già incluse nei conti di cassa delle Amministrazioni pubbliche, il loro utilizzo ai fini del finanziamento dell’operazione di conferimento in esame non risulterebbe compensativo sotto il profilo dei saldi di cassa;

- andrebbe chiarito se la distribuzione di riserve disponibili, ancorché con afflusso delle relative risorse su una contabilità separata, si configuri come un’entrata delle Amministrazioni pubbliche assimilabile alla distribuzione dei dividendi: in tal caso tale posta andrebbe computata ai fini del miglioramento dell’indebitamento netto, mentre il relativo utilizzo ai fini dell’operazione di conferimento non inciderebbe negativamente sul predetto saldo, in quanto classificabile come operazione di natura finanziaria. In tale ipotesi dall’operazione sembrerebbe derivare un effetto positivo sul deficit della PA.

Diversamente, nel caso in cui l’operazione di distribuzione delle riserve disponibili non configurasse un passaggio di proprietà delle medesime società ai soci (fra cui lo Stato), ma un mero deposito delle riserve stesse presso la contabilità speciale, emergerebbe una posizione debitoria dello Stato nei confronti delle società controllate, con conseguenti possibili effetti peggiorativi sullo stock di debito e sul fabbisogno;

- da ultimo, andrebbe chiarito se la riduzione del patrimonio delle società controllate, conseguente alla distribuzione delle riserve disponibili, sia compatibile con l’equilibrio patrimoniale delle stesse e con l’eventuale necessità di offrire garanzie finanziarie alternative a fronte di finanziamenti eventualmente assunti.

Tali chiarimenti andrebbero acquisiti onde evitare eventuali riflessi negativi, sia pur indiretti, sulla finanza pubblica, data la natura pubblica dei soggetti cui fa capo il controllo delle società in questione.

 

ARTICOLO 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

Al riguardo, fatti salvi i rilievi formulati nelle successive schede sui profili di quantificazione riferiti ai singoli commi, in merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 prevede, per il triennio 2009-2011, la riduzione delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero degli importi indicati nell’elenco 1. Nell’elenco è data autonoma evidenziazione contabile all’entità della riduzione relativa, per ciascuna missione, alle spese predeterminate per legge. Dalle predette riduzioni sono, espressamente (comma 2), escluse le seguenti tipologie di spesa: spese connesse al personale, al pagamento degli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni, i trasferimenti in favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, il fondo ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, al finanziamento del 5 per mille, quelli dipendenti da parametri stabiliti dalla legge e quelle connesse ad obblighi internazionali.

Dalla relazione tecnica è possibile desumere i criteri con i quali si è proceduto alla ricognizione delle risorse e alla loro riduzione. In particolare, si segnala che si è proceduto, anche in questo caso come già fatto nelle precedenti leggi finanziarie, all’applicazione di un taglio lineare, pari al 21,9% per l’anno 2009, al 22,9 per l’anno 2010 e al 40,5 per l’anno 2011, del complesso delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, vale a dire delle spese discrezionali. Nella relazione tecnica è possibile desumere anche che il taglio è stato realizzato, in misura lineare, su alcune particolari categorie economiche di spesa quali: i consumi intermedi, gli investimenti fissi lordi, i trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti degli enti pubblici, famiglie, imprese ed estero, le altre uscite correnti e gli altri trasferimenti in conto capitale. La riduzione prevista dalla norma in esame sembra, quindi, avere una portata più ampia rispetto ai precedenti tagli, sia per l’entità degli stessi sia per le categorie economiche alle quali si applica[100]. Ai sensi del comma 10, dell’articolo 60, per l’anno 2009, l’importo delle riduzioni operate comprende, altresì, le quote accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007.

Con riferimento all’elenco 1, si segnala che è indicato, con riferimento alle missioni di competenza dei singoli ministeri, l’importo complessivo della riduzione e la quota riconducibile alle dotazioni predeterminate per legge. Si evidenzia, in proposito, l’opportunità che il Governo fornisca un più approfondito corredo informativo, indicando l’importo della riduzione relativo a ciascuna unità previsionale di base. Per quanto concerne le spese predeterminate per legge, dovrebbe essere fornita una specificazione delle singole autorizzazioni di spesa interessate e l’entità della riduzione operata con riferimento a ciascuna di esse, al fine di valutare più compiutamente la portata delle riduzioni stesse, in relazione alle decisioni assunte dal Parlamento con atti legislativi.

L’esplicita indicazione delle autorizzazioni legislative delle quali è previsto il taglio consentirebbe, inoltre, di meglio valutare le eventuali proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi che i Ministri interessati potranno richiedere, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 60, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale. Tale specificazione fornirebbe, inoltre, al Parlamento di disporre di un quadro informativo in rapporto al quale valutare l’allegato a ciascun stato di previsione nel quale saranno esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare previsto dal successivo comma 5.

Il comma 6 reca alcune disposizioni volte ad ampliare la flessibilità nella gestione del bilancio. Come indicato nella relazione tecnica, l’introduzione di tali disposizioni è giustificata dalle potenziali criticità che potrebbero determinarsi in corso di gestione in seguito alle rimodulazione delle risorse previste dal comma 1 e dall’eventuale esigenza di interventi più tempestivi di quelli previsti dal comma 3. Si osserva, peraltro, che le disposizioni del comma 6 coincidono con quelle del comma 3, dell’articolo 5, del decreto legge n. 93 del 2008 in corso di conversione, nel testo risultante dall’approvazione dell’emendamento Dis.1.1 del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia nella seduta del 25 giugno 2008.

Tale testo coincide relativamente alla disposizione richiamata con  quello approvato dalle Commissioni competenti in sede referente. Rispetto al suddetto testo del decreto-legge la disposizione in esame si differenzia unicamente per quanto concerne l’espressione del secondo parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Nel provvedimento in esame il termine viene, infatti, stabilito, in dieci giorni, anziché in venti.

L’articolo 60 reca, infine, disposizioni di contenimento della spesa non solo con riferimento all’iscrizione in bilancio di somme, ma anche con riferimento all’impegnabilità delle medesime risorse, in modo da verificare più tempestivamente il rispetto dei limiti previsti. In particolare si segnalano le disposizioni di cui ai commi 13 e 15. Il comma 13 modifica l’articolo 1, comma 21, della legge finanziaria per il 2006 specificando che la possibilità di sospendere l'assunzione di impegni di spesa o emissione di titoli di pagamento su segnalazione dell’ufficio centrale di bilancio ovvero del servizio di controllo interno abbia ad oggetto non i singoli capitoli, di spesa, ma i relativi programmi.  Il comma 15, ripristina il disposto dell’articolo 1, comma 7 della legge finanziaria per il 2007, abrogato dal comma 626 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 e prevede che , a decorrere dal 2009, il limite all’assunzione di impegni da parte delle Amministrazioni pubbliche, ad eccezione del comparto della sicurezza e del soccorso, avvenga per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unità previsionale di base, con esclusione di alcune tipologie di spesa (stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese aventi natura obbligatoria  non frazionabili, nonché poste correttive o compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi comunitari , limiti di impegni e rate di ammortamento mutui).

 

ARTICOLO 60, commi 1-2

Tagli lineari degli stanziamenti di bilancio

La norma dispone la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri iscritte nel bilancio a legislazione vigente 2009-2011 per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al D.L. in esame. È data separata indicazione delle componenti relative alla quota predeterminata per legge (comma 1).

L’elenco 1 evidenzia per il complesso dei Ministeri una riduzione, in termini di SNF, pari a:

-          8.135 milioni per il 2009, di cui 6.365 milioni relativi a spese predeterminate per legge

-          8.529 milioni per il 2010, di cui 6.450 milioni relativi a spese predeterminate per legge

-          15.211 milioni per il 2011, di cui 11.507 milioni relativi a spese predeterminate per legge.

 

Dalle riduzioni sono escluse le spese obbligatorie ed altre spese (comma 2)

La norma esclude le seguenti spese:

-          stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse

-          spesa per interessi

-          poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni

-          trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria

-          fondo ordinario delle università

-          risorse destinate alla ricerca

-          risorse destinatela finanziamento del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche

-          spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimentoespone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

Art 60,

co 1

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

-

3.359

3.730

6.408

-

2.183

3.171

6.216

-

2.939

3.362

6.168

Minori spese c/capitale

-

4.777

4.799

8.803

-

2.210

3.426

8.334

-

2.210

3.426

8.334

Totale

-

8.136

8.529

15.211

-

4.393

6.597

14.550

-

5.149

6.788

14.502

 

La relazione tecnica precisa che le previsioni di spesa nel bilancio triennale a legislazione vigente sono state previamente ridefinite sulla base degli elementi previsionali più aggiornati.

 Ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo della riduzione si è, inoltre, tenuto conto degli effetti derivanti, per il 2009, dal comma 10 dell’articolo 60 in esame: tale disposizione porta in riduzione delle relative dotazioni di bilancio la quota indisponibile per tale anno ai sensi del comma 507 della legge. n. 296/2006 (cfr infra).

Si è quindi proceduto alla individuazione dell’insieme delle spese predeterminate per legge e del fabbisogno complessivo iscritto nel bilancio triennale a legislazione vigente 2009-2011, al netto della quota parte delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse alle fattispecie escluse dalla riduzione ai sensi del comma 2.

Tra le voci escluse figurano anche i Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e di parte capitale, il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e il Fondo di riserva per le spese impreviste di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 468/1978, i cui importi sono determinati da apposito articolo della legge di bilancio: tali voci peraltro non figurano tra quelle indicate al comma 2.

Sono stati, inoltre, esclusi gli stanziamenti relativi ad ammortamenti, poste correttive e compensative delle entrate e acquisizione di attività finanziarie, data la non rilevanza delle eventuali riduzioni ai fini degli effetti sull’indebitamento netto della P.A.           ; in altri casi, l’esclusione è stata motivata dal fatto che la quantificazione della spesa non risulta essere sotto il diretto controllo dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda i trasferimenti ad enti ed organismi pubblici, sono state escluse le quote di spese relative ad oneri del personale.

Sono stati invece ridotti i trasferimenti a favore degli enti territoriali concernenti interventi in specifici settori non aventi natura non obbligatoria, peraltro con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno.

 

Si è così individuato, per differenza, l’importo della “massa aggredibile” pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 37.142 milioni per il 2009, 37.176 milioni per il 2010 e 37.562 milioni per il 2011.

In considerazione dell’entità della manovra in termini di indebitamento netto, prevista in 5.150 milioni per il 2009, 6.800 milioni per il 2010 e 14.500 milioni per il 2011, è stato applicato un taglio lineare, rispettivamente, pari al 21,9% per l’anno 2009, 22,9% per l’anno 2010 e 40,5% per l’anno 2011.

La seguente tavola, tratta dalla R.T. evidenzia l’importo dei tagli sulle categorie economiche, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

 

 

 S.N.F.

INDEBITAMENTO

 

 (milioni di euro)

 categorie di spesa

2009

2010

2011

2009

2010

2011

parte corrente

 

 

 

 

 

 

consumi intermedi

     6.469

     6.743

     6.698

     6.390

     6.500

     6.500

enti pubblici

     4.872

     5.351

     4.962

     4.030

     4.630

     4.880

Famiglie

       656

       709

       710

       600

       650

       700

Imprese

     1.297

     1.262

     1.257

     1.000

     1.100

     1.200

Estero

       757

       802

       805

       600

       700

       750

altre partite correnti

     1.281

     1.390

     1.389

       800

     1.100

     1.200

totale parte corrente

   15.332

   16.258

   15.822

   13.420

   14.680

   15.230

conto capitale

 

 

 

 

 

 

investimenti fissi lordi

     2.249

     2.044

     1.907

       800

     1.500

     2.100

enti pubblici

     5.030

     3.912

     3.907

     1.805

     2.677

     3.199

Famiglie

         97

         51

         51

         70

         60

         60

Imprese

     5.773

     5.236

     5.876

     4.600

     4.700

     5.700

Estero

         25

         25

         25

         20

         25

         20

partite in c.capitale

     8.635

     9.650

     9.973

     2.800

     6.000

     9.500

totale c.capitale

   21.810

   20.919

   21.740

   10.095

   14.962

   20.579

totale generale

   37.142

   37.176

   37.562

   23.515

   29.642

   35.809

Manovra

8.135

8.529

15.211

5.150

8.600

14.500

Percentuale riduzione

 

 

 

21,9%

22,9%

40,5%

Fonte: R.T.

Al riguardo, va, innanzitutto, rilevata la differenza di importi relativi agli effetti della disposizione in esame in termini di indebitamento netto per l’anno 2010 riportati, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo: a fronte di minori spese per  6.788 milioni indicate nel prospetto, la R.T indica una correzione di 8.600 milioni. Tale importo, peraltro, corrisponderebbe ad una riduzione degli stanziamenti del 29% e non del 22,9%, come invece indicato nella tabella sopra riportata. Sul punto appare opportuno un chiarimento sull’entità effettiva della correzione proposta.

Si registrano poi ulteriori differenze tra  la R.T. e il prospetto, con particolare riferimento agli effetti sull’indebitamento nel 2010, indicati in 8.600 nella RT e in 6.788 nel prospetto riepilogativo:

(milioni di euro)

Art 60,co 1

SNF

INDEBITAMENTO

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Prospetto riepilogativo

8.136

8.529

15.211

5.149

6.788

14.502

RT

8.135

8.529

15.211

5.150

8.600

14.500

 

Si rileva inoltre che, pur fornendo l’elenco 1 allegato al D.L. separata indicazione della quota del taglio lineare sugli stati di previsione dei singoli Ministeri ascrivibile a spese predeterminate per legge, al fine di poter valutare la sostenibilità della riduzione appare necessario che il Governo fornisca gli elementi alla base della quantificazione, ed in particolare: l’elenco delle leggi interessate e, per ciascuna legge, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente (pre-decreto), i relativi impegni e pagamenti, e l’importo della riduzione effettuata ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame.

Occorre, inoltre, un’integrazione delle informazioni con la ripartizione del BLV 2009-2011 per missioni e programmi, possibilmente aggiornate per tener conto delle modifiche intervenute in corso di gestione: la mancanza di tale disaggregazione (non contenuta nella legge 245/2007[101], che limita tale ripartizione al 2008) non consente una compiuta valutazione delle riduzioni indicate nell’elenco 1.

Più in generale si osserva che gli stanziamenti di bilancio interessati dalla manovra di riduzione (la c.d. “massa aggredibile”[102]) corrispondono, sia per composizione che per importo (circa 37 miliardi annui in termini di SNF), agli stanziamenti su cui è intervenuto, nel triennio 2007-2009, il comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (cfr infra).

A fronte, peraltro, di un accantonamento ex comma 507 compreso tra il 12 e il 14 per cento degli stanziamenti ritenuti comprimibili, il taglio lineare disposto dalla norma in esame comporta un’incidenza del 21,9 per cento nel primo anno, che aumenta ad oltre il 40 per cento nel 2011.

La relazione tecnica, peraltro, non fornisce elementi sufficienti che consentano di valutare se la flessibilizzazione, in sede di predisposizione e di gestione del bilancio, prevista dai successivi commi 3-6 consenta alle Amministrazioni di attenuare l’impatto riduttivo della norma attraverso una razionalizzazione dei programmi di spesa. Tali elementi consentirebbero anche una più avveduta valutazione della sostenibilità dei tagli disposti.

Tale valutazione si impone anche alla luce di precedenti analoghe esperienze cui hanno fatto seguito successivi interventi volti a rimodulare i tagli inizialmente previsti ovvero a reintegrare negli anni successivi le dotazioni di bilancio oggetto di riduzione.

Dovrebbe inoltre essere chiarito se gli stanziamenti che concorrono a definire la spesa riducibile, indicati nella tabella sopra riportata, già scontino gli effetti previsti sia dal DL 93/2008 che dal DL 112/2008 in esame, entrambi in fase di conversione, in caso contrario, infatti, la riduzione sarebbe ancora più accentuata.

 

ARTICOLO 60, commi 3-6

Norme di flessibilizzazione del bilancio

Normativa vigente: la legge di bilancio 2008, confermando quanto già previsto per l’esercizio 2007, prevede (art. 22, comma 19) per l’anno in corso che, con decreti del Ministro dell’Economia, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli di unità previsionali di base[103] dello stesso stato di previsione, fatta eccezione per le spese regolate direttamente per legge, quelle obbligatorie, e le spese in annualità e a pagamento differito[104]. Per le medesime finalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e per una migliore flessibilità gestionale, si possono effettuare variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio: in questo caso non sono precluse variazioni anche tra capitoli di u.p.b. recanti stanziamenti relativi a spese regolate direttamente per legge, quelle obbligatorie, e le spese in annualità e a pagamento differito.

La medesima procedura può essere attivata, ai sensi del comma 22, limitatamente a capitoli che sono stati frazionati e riallocati in u.p.b. (omogenee) facenti capo a diversi programmi dello stesso stato di previsione: in questo caso, senza le eccezioni prima ricordate. La norma ha lo scopo di consentire un aggiustamento in itinere che si renda necessario rispetto al frazionamento di risorse stabilito legislativamente. E’ da notare che pur trattandosi di una norma che dovrebbe avere carattere transitorio rispondendo ad una esigenza di prima attuazione della riforma del bilancio, non è previsto un limite temporale.

Infine, il comma 23 prevede che i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, possano effettuare, all’interno della stessa categoria economica, variazioni compensative tra capitoli di spese discrezionali allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa che gestiscono il medesimo programma. Tali variazioni non devono comportare alterazione dei saldi.

 

La norma dispone che per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, i Ministri possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1 tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. E’ consentita una rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti per legge nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi. Resta precluso l’utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare maggiori spese correnti (comma 3). Entro la prima decade di settembre 2008, i Ministri inviano al Ministero dell’Economia-RGS le proposte di rimodulazione delle risorse tra programmi, in considerazione di quelli ritenuti prioritari e nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 (comma 4). In apposito allegato sono indicate le autorizzazioni legislative e gli importi da utilizzare per ciascun programma (comma 5).

Il successivo comma 6, riprendendo quanto già previsto dall’art.3, comma 5, del D.L. 93/2008 come modificato durante l’iter alla Camera, dispone che, in via sperimentale e fino alla riforma della legge n. 468/1978, fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità dalla legge annuale di bilancio[105], nel ddl di bilancio e nel ddl di assestamento[106], ovvero quando si rendano necessari provvedimenti più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia su proposta dei Ministri competenti, le dotazioni finanziarie possono essere rimodulate tra i programmi ricompresi all’interno di ciascuna missione di spesa. Le variazioni possono essere effettuate nel rispetto dell’invarianza dei saldi.

Tale facoltà, prevista anche per le spese predeterminate per legge, non è consentita per le spese obbligatorie, e per quelle in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti per legge può avvenire nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi. Resta inoltre precluso l’utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare maggiori spese correnti.

Gli schemi dei decreti di variazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine, i decreti possono essere adottati. Ove il parere sia stato espresso e il Governo non intenda conformarsi alle condizioni relative ai profili finanziari, i decreti sono trasmessi nuovamente alle Camere, con elementi integrativi di informazione, ai fini dell’espressione del parere definitivo, che deve essere reso entro i successivi dieci giorni[107]. I pareri sono vincolanti nel caso di variazioni che interessino dotazioni finanziarie direttamente determinate per legge.

 

La relazione tecnica  precisa che,  in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il triennio 2009-2011, i Ministeri interessati potranno rivedere i propri programmi di spesa nell’ambito di ciascuna missione esclusivamente in funzione delle dotazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo in esame, individuando quelli considerati prioritari, mentre le voci escluse dalle riduzioni non potranno essere valutate a tali fini sotto il profilo quantitativo.

Le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con esclusione delle quote non soggette al diretto controllo dell’Amministrazione, potranno quindi essere rimodulate tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative e dei saldi di finanza pubblica assunti quali obiettivi per il Patto di stabilità. Tale rimodulazione potrà essere realizzata su proposta del Ministro competente entro la prima decade di settembre 2008, per il tramite degli uffici centrali del bilancio del Dipartimento della RGS.

Gli effetti della  rimodulazione verranno evidenziati in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, nel quale vengono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma, nonché le variazioni apportate alle spese di cui al comma 2.

Tenuto conto delle potenziali criticità che potrebbero sopravvenire in corso di gestione in conseguenza delle richiamate rimodulazioni e della complessiva riduzione delle risorse disponibili nell’ambito di ciascun programma di spesa, quando si evidenzi l’esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa.

Tale margine di flessibilità, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire al consolidamento dell’articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, resta peraltro contenuto: sono escluse variazioni  per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito; le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi  sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate nell’ambito del programma interessato dalla riduzione; resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

La norma, pertanto,  nel riconnettersi  alla riforma del bilancio dello Stato ed a quanto previsto per il 2008 con il D.L. 93/2008, conferma il potenziamento dei meccanismi di flessibilità di bilancio, e quindi dei margini di discrezionalità sui programmi della spesa da parte delle Amministrazioni statali, introducendo tuttavia una nuova procedura a livello previsionale. Viene, infatti, consentito di riesaminare i programmi di spesa in atto, al fine  di liberare risorse da riallocare in sede di presentazione delle previsioni di bilancio, secondo un nuovo criterio su base budgetaria, attraverso scelte valutate secondo la corrispondenza agli obiettivi di Governo, che potranno essere successivamente riviste dal Parlamento attraverso l’esame del disegno di legge del bilancio.

Gli schemi dei decreti di cui al comma 6 sono, infatti trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo della quantificazione, atteso che le variazioni, di carattere compensativo, dovranno garantire l’invarianza dei saldi.

Andrebbero tuttavia resi disponibili, in sede di esame parlamentare, dati ed elementi volti a suffragare adeguatamente detta invarianza.

 

ARTICOLO 60, comma 7

Copertura delle leggi di spesa

La norma dispone che, ai fini del rispetto effettivo dei parametri previsti in sede internazionale e del Patto di stabilità e crescita, la copertura di nuove o maggiori spese previste da disposizioni normative sia riferita al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Le previsioni in esame sembrano recepire orientamenti già enunciati da precedenti atti governativi di indirizzo. Si intende far riferimento, in primo luogo, alla direttiva[108] del Presidente del Consiglio dei ministri del 2004, che ha introdotto la c.d. “relazione tecnica standard” da allegare a tutti i provvedimenti che comportano effetti finanziari. Tale modello di relazione tecnica prevede, tra l’altro, che gli effetti finanziari siano valutati non solo in termini di saldo netto da finanziare, ma anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento e che, qualora vi siano differenze degli effetti stimati rispetto ai tre aggregati, siano adeguatamente esplicitate le relative motivazioni.

La necessità della valutazione degli effetti finanziari sui tre saldi trova riscontro anche nella più recente direttiva[109] del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata nel corso della XV legislatura, che, richiamando anche la precedente Direttiva del 2004, ha precisato che le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale scopo nella relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento.

 

La relazione tecnica non  considera la norma.

 

Al riguardo, si osserva che la norma sembra comportare riflessi sulla disciplina relativa alla verifica del rispetto del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi.

Si ricorda in proposito che l’articolo 11-ter, comma 2, della legge 468/1978 ha disposto che i provvedimenti governativi che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con l’indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione, delle loro fonti e di ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. Per prassi tale obbligo è stato tradizionalmente inteso come riferito agli effetti delle norme sul saldo netto da finanziare. Solo di recente le citate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 2004 e del 2006 hanno previsto un’estensione delle informazioni contenute nelle relazioni tecniche all’impatto sulle variabili di fabbisogno e di indebitamento. Va tuttavia segnalato che il modello standard per la predisposizione delle relazioni tecniche non ha finora trovato una sistematica applicazione.

Si rileva altresì, sotto il profilo metodologico, che i parametri del fabbisogno e dell’indebitamento fanno riferimento ad aggregati contabili più ampi del bilancio dello Stato, che riguardano l’intero comparto della pubblica amministrazione; inoltre le operazioni che ne influenzano l’andamento sono per lo più contabilizzate secondo criteri diversi da quelli che presiedono alla registrazione delle operazioni nel bilancio dello Stato[110].

 

Qualora, per effetto della norma in esame, l’obbligo di copertura debba intendersi riferito  – come si evince dalla formulazione del testo – anche ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, le garanzie previste dalla vigente normativa (legge n. 468/1978), volte ad assicurare la “verifica tecnica” degli oneri e delle relative coperture, dovrebbero conseguentemente estendersi alla quantificazione degli effetti delle norme sui predetti saldi: a tal fine, le relazioni tecniche, oltre ad evidenziare tale impatto, dovrebbero dar conto dei relativi criteri di quantificazione, nonché dei dati e di ogni elemento utile per la verifica di tali stime.

E’ evidente infatti che, come appare dagli elementi sopra indicati, l’introduzione di un obbligo di copertura finanziaria di portata più ampia rispetto a quello attualmente previsto presuppone una revisione delle modalità di definizione, nelle relazioni tecniche, degli effetti finanziari connessi a ciascuna disposizione, che assicuri un’espressa indicazione delle modalità di quantificazione riferite a ciascun aggregato ed alle reciproche interrelazioni.

Va inoltre considerato che, in base alla vigente normativa, l’obbligo di predisporre la relazione tecnica è disposto per i provvedimenti e gli emendamenti di iniziativa governativa, anche se sussiste la possibilità per le Commissioni parlamentari di richiedere la RT con riguardo ad iniziative legislative parlamentari. Va evidenziato che, per i progetti di legge che non dovessero essere corredati di tale strumento, si incontrerebbero maggiori difficoltà nella identificazione dei relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ai fini della copertura richiesta dalla norma in esame.

Si segnala, altresì, che ai fini della copertura sui tre saldi di nuovi o maggiori oneri, la norma in esame fa riferimento esclusivamente alle spese e non anche alle minori entrate: tale circostanza non appare compatibile con la normativa sopra richiamata, che equipara sostanzialmente, ai fini degli obblighi di copertura e quantificazione, gli oneri derivanti da maggiori spese e quelli afferenti a minori entrate. Sul punto occorre acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 60, commi  8-9

Fondo flessibilità

La norma integra di 100 milioni per il 2009 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la dotazione del Fondo di cui all’art. 5, comma 4, del D.L. 93/2008.

 

Normativa vigente: sempre a fini di flessibilità di gestione e per fronteggiare eventuali esigenze determinate dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 5 del decreto-legge 93/2008, il medesimo provvedimento istituisce un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per il 2008, 120 milioni per il 2009 e di 55,5 milioni di euro per l’anno 2010[111], da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie di programmi di spesa. L’utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimentoespone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

0

100

300

300

0

70

240

300

0

100

300

300

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo, fermo restando che i maggiori oneri sono contenuti entro un limite di spesa, appare opportuno un chiarimento circa il diverso profilo indicato sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

 

ARTICOLO 60, comma 10

Accantonamenti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007

La norma  prevede che per il 2009 non si applichino le disposizioni dell’art. 1, commi 507 e 508, della legge 296/2006 e che la quota di accantonamenti indisponibile per tale anno sia portata in riduzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che fosse accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni per il 2008 e a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni iniziali delle u.p.b. iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle spese predeterminate legislativamente, relative alle seguenti categorie economiche (e con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale):

·        consumi intermedi;

·        trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del fondo ordinario per le università statali:

·        trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali privati, a imprese e a estero, con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose;

·        altre uscite correnti;

·        tutte le categorie di spesa di conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie , nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del 50% del fondo per le aree sottoutilizzate.

Erano inoltre escluse le seguenti categorie economiche relative a spese correnti: redditi da lavoro dipendente, imposte pagate sulla produzione, risorse proprie CEE, interessi passivi e redditi da capitale, poste correttive e compensative, ammortamenti.

 

La relazione tecnica allegata al ddl finanziaria 2007 quantificava i seguenti effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

comma 507

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Minori spese correnti

-

-

-

1.850

2.985

3.185

2.370

3.315

3.159

Minori spese c/capit.

-

-

-

828

1.195

1.415

828

1.195

1.415

Totale

 

 

 

2.678

4.180

4.600

3.198

4.510

4.574

 

Non erano, invece, scontati effetti sul SNF, in quanto le relative somme, anche se indisponibili, restavano iscritte in bilancio. Gli importi non utilizzati vanno in economia a fine esercizio.

E’ da rilevare che, al netto delle componenti escluse dal taglio lineare, gli stanziamenti ritenuti aggredibili (compresi in una cifra tra i 36 e i 37 miliardi in ciascun anno del triennio) rappresentavano circa il 7% delle previsioni iniziali di spesa del bilancio dello Stato. Le somme accantonate, pari a meno dell’1% delle spese finali, incidevano peraltro sui suddetti stanziamenti per il 12-14%.

Nonostante i margini di flessibilità previsti dalla norma[112], tale taglio si è rivelato difficilmente sostenibile da parte delle amministrazioni: il D.L. 81/2007[113] ha, infatti, disposto la reintegrazione, per un importo pari a circa 2 miliardi per il 2007, di tali accantonamenti[114]. Ulteriori integrazioni degli stanziamenti sono stati disposti con la legge di assestamento per il 2007 e dalle disposizioni normative approvate nel seconda parte dell’anno.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Art. 60,

 co 10

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

3.016

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

Minori spese c/capitale

 

 

1.905

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale minori spese

 

 

4.921

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

Nulla da osservare al riguardo, atteso che gli importi di cui si dispone l’eliminazione dal bilancio 2009 corrispondono a quelli previsti per tale anno dalla legge finanziaria per il 2007.

 

ARTICOLO 60, comma 11

Riduzione fondo Paesi in via di sviluppo

La norma dispone una riduzione di 170 milioni annui a decorrere dal 2009 dell’autorizzazione di spesa di cui alle leggi nn. 7/1981 e 49/1987 relative all’aiuti ai PVS.

Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, tabella C, la dotazione finanziaria delle suddette leggi é pari a 739,3 milioni per il 2009 e 732,8 milioni per il 2010.

Tali importi sono stati ridotti dal D.L. 93/2008 per 15 milioni annui decorrere dal 2009[115], e con un ulteriore taglio lineare del 6,85% a decorrere dal 2010[116]. Gli importi risultano pertanto rideterminati in 724,3 milioni nel 2009 e in 667,7 milioni nel 2010.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimentoespone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

0

170

170

170

0

170

170

170

0

170

170

170

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 60, comma 12

Riduzione fondo sostegno programma industria difesa nazionale

La norma dispone una riduzione di 183 milioni per il 2009 della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa destinato a finanziare programmi di investimento per la difesa nazionale.

Il fondo, istituito dall’articolo 1, comma 896, della  legge 296/2006, ha una dotazione di 1.200 milioni per il prossimo esercizio.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimentoespone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

0

183

0

0

0

129

54

0

0

129

54

0

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 60, commi 13-14

Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento

Normativa vigente: il comma 21 dell’articolo 1 della legge 266/2005 prevede che, a fronte di un andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, segnalato dall’Ufficio centrale del bilancio tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, il Ministro dispone con proprio decreto[117], anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli i bilancio. Sono esclusi i capitoli concernenti spese relative a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o obbligatorie.

Analoga sospensione è disposta, su segnalazione del Servizio di controllo interno, quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di realizzazione dei programmi, la prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.

 

La norma modifica il comma 21 dell’articolo 1 della legge 266/2005 nel senso di riferire l’andamento della spesa da tenere sotto controllo, oltre che al complesso dello stato di previsione di un Ministero, ai singoli programmi e non già ai capitoli (comma 13).

La mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti (comma 14).

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non prendono in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo della quantificazione.

 

ARTICOLO 60, comma 15

Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi

La norma ripristina, in identico testo, la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della legge 266/2005, abrogata dall’articolo 2, comma 626, della legge 244/2007.

L’art. 1, comma 7, della legge 266/2005 disponeva che, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso - potessero assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. Restavano escluse le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse, o aventi natura obbligatoria, o non frazionabili in dodicesimi, nonché le spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate - comprese le regolazioni contabili -, ad accordi internazionali, ad obbligazioni derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative a limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto rileva ai fini della responsabilità contabile.

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non prendono in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la norma appare finalizzata a reintrodurre strumenti di controllo e di monitoraggio degli andamenti di spesa, cui peraltro non sono attribuiti effetti diretti di risparmio[118].

 

ARTICOLI da 63 a 76

Quantificazione degli effetti indotti

Le norme di cui agli articoli da 63 a 76 dispongono misure volte ad incrementare o a diminuire la spesa per redditi da lavoro dipendente sostenuta da Amministrazioni pubbliche.

 

In relazione alle singole disposizioni, la relazione tecnica ad esse riferita quantifica la maggiore o minore spesa lorda sostenuta per corrispondere retribuzioni.

Tuttavia gli effetti lordi quantificati dalla RT non esauriscono il quadro delle conseguenze finanziarie derivanti dalle predette misure, in quanto per valutare l’effettiva incidenza delle norme sui saldi occorre tenere conto anche delle imposte e dei contributi che gravano sulle retribuzioni dei dipendenti. Tali apporti rappresentano gli effetti indotti, che si sostanziano in un riflesso di segno inverso rispetto alla decisione principale: ossia in un incremento di entrate per le pubbliche amministrazioni nel caso di una norma volta ad aumentare le retribuzioni, ovvero in una riduzione di entrate nel caso di una diminuzione dei redditi da lavoro.

La relazione tecnica riferita alle singole disposizioni in esame non quantifica separatamente tali effetti indotti. Tuttavia il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento reca alcune righe di dettaglio, di seguito riportate, che espongono il totale complessivo di tutti gli effetti indotti derivanti dagli articoli in esame.

(milioni di euro)

(segno meno = peggioramento dei saldi)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto INPDAP

0

440

62

-240

-

-

-

-

-

-

-

-

Contribuz. aggiuntiva

0

-173

-24

94

-

-

-

-

-

-

-

-

Fondo sanitario nazionale

0

92

13

-50

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

0

202

28

-110

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Da ulteriore documentazione di fonte governativa risulta che gli effetti indotti sono stati calcolati sull’insieme delle maggiori e minori spese di personale recate dalle disposizioni di cui agli articoli da 63 a 76.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo provveda ad una più dettagliata esposizione degli effetti indotti riferiti ad ogni singola norma anche al fine di renderne evidente la portata finanziaria.

 

ARTICOLO 63, comma 1

Missioni internazionali di pace

La norma aumenta di 90 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, incrementando a tal fine l’apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia.

Si ricorda che con l’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 è stata autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co. 1

90

0

0

0

90

0

0

0

90

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 63 comma  3

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Normativa vigente: l’art. 1, comma 601, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone la riaggregazione degli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese da queste ultime effettuate. Dispone inoltre la costituzione di due fondi, destinati, rispettivamente, alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nei fondi citati confluiscono, dall’esercizio 2007, gli stanziamenti delle unità previsionali di base “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili“ (attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali) nonché le somme attribuite al centro di responsabilità “Programmazione ministeriale”.

Nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” affluiscono le risorse per:

- supplenze brevi;

- compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa;

- spese per gli esami di stato;

- spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell’infanzia, elementare e media;

- compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale,per i corsi integrativi e per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;

oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

- somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

Nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” affluiscono le risorse per:

- funzionamento amministrativo didattico;

- spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici);

- spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche;

- spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;

- fondo per l’integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo didattico.

 

La norma dispone l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2008 del “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui all’art. 1, comma 601, della legge 296/2007.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese c/corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, c. 3

200

0

0

0

200

0

0

0

200

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che l’integrazione del Fondo si rende necessaria per consentire l’acquisto di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di un livello minimo di efficienza delle funzioni amministrative e tecniche delle istituzioni scolastiche e che esso è reso indifferibile in considerazione del significativo ammontare dei debiti pregressi accumulati che, in mancanza dell’intervento di cui al comma in esame, subirebbe un ulteriore aumento con inevitabili ricadute negative per l’operatività delle scuole statali.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 63, comma 4

Finanziamento del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.

La norma autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2008, per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, prevedendo che la destinazione del contributo sia stabilita con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che la specifica destinazione del contributo sarà individuata sulla base di una valutazione delle esigenze più immediate delle società Trenitalia S.p.a. e Rete ferroviaria Spa.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co. 4

300

0

0

0

300

0

0

0

300

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare in ordine alla quantificazione, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Appare, tuttavia, opportuno acquisire chiarimenti in merito alle necessità finanziarie cui si dovrà far fronte con le risorse in esame, al fine di valutare se possano determinarsi i presupposti per ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 63, comma 5

ANAS SpA

Normativa vigente: l’articolo 7 del DL 138/2002 ha trasformato l'Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni. Il comma 1-ter del medesimo articolo dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso. Con una modifica introdotta dalla legge finanziaria 2007 si è disposto che gli anni successivi si provvede mediante la tabella D della legge finanziaria.

Il comma 1-quater del medesimo articolo autorizza L'ANAS Spa a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma precedente. Il fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

 

La norma autorizza l’ANAS S.p.A. ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all’attuazione degli interventi per gli esercizi 2008 e 2009, per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti.

 

Nel prospetto riepilogativo, alla norma non risultano imputati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’utilizzo consentito «si deve peraltro commisurare alle attuali disponibilità di bilancio per l’anno 2008 per gli investimenti di competenza dell’ANAS, ammontanti a 1.050 milioni in termini di competenza e di cassa, che dovrebbero risultare integrate entro il limite di ulteriori 450 milioni di euro in esito al presumibile sblocco dell’importo accantonato ai sensi della vigente normativa in materia di TFR (articolo 1, comma 758, della legge 296 del 2006); tali risorse, peraltro, non possono essere rivolte al soddisfacimento di esigenze di pagamenti relativi ad opere in corso che hanno trovato in passato i loro finanziamenti.

In altri termini, ad ANAS viene consentito l’utilizzo di proprie risorse, risorse finanziarie con vincolo di destinazione giacenti su conti di tesoreria intestati alla società, per il pagamento degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) relativi agli interventi inseriti nei contratti di programma precedenti al 2006, finanziati con i residui passivi provenienti dagli anni 2001 e 2002,  in attesa dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio e con riserva di successivo reintegro.

Successivamente, potrà procedersi alla reiscrizione in bilancio di una quota dei residui passivi di provenienza 2001 e 2002 caduti in perenzione al 31.12.2007 (complessivamente pari a 3.236 milioni di euro), da destinare, tra l’altro, al reintegro delle suddette giacenze di tesoreria effettivamente utilizzate per far fronte ai pagamenti dei predetti SAL. Tale procedura andrà realizzata nel prosieguo della gestione, garantendo comunque il rispetto – relativamente alle spese di investimento - delle stime inglobate nei tendenziali di spesa».

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente la necessità di dare un’indicazione, anche di massima, riguardo all’entità delle somme interessate dalla norma in esame, al fine di verificarne il possibile impatto finanziario.

Si osserva inoltre che, per valutare la portata dell’intervento, andrebbero forniti ulteriori elementi circa l’attuale destinazione vincolata delle risorse giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, precisando se il loro utilizzo per le finalità previste dall’articolo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati.

Si rileva, inoltre, che non vengono precisate le modalità per il reintegro delle giacenze di tesoreria utilizzate. In proposito la relazione tecnica fa riferimento a “variazioni di bilancio”, nonché alla reiscrizione in bilancio di una quota di residui caduti in perenzione. Andrebbero peraltro fornite più dettagliate informazioni sul punto, anche al fine di verificare l’effettiva possibilità di adempimento dell’obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008. Nell’ipotesi di mancato adempimento, potrebbero determinarsi peraltro effetti di cassa rispetto ai quali andrebbero fornite opportune indicazioni.

Infine, non si comprende come la procedura descritta possa non incidere sui tendenziali di spesa, posto che, in base alla legislazione previgente, tali somme non sembrerebbero utilizzabili. Si richiedono pertanto chiarimenti in proposito.

 

ARTICOLO 63, comma 6

Incremento delle risorse del Fondo per l’occupazione

La norma incrementa di 700 milioni per l’anno 2009 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’occupazione[119].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per l’occupazione

0

700

0

0

0

700

0

0

0

700

0

0

 

La relazione tecnica ribadisce quanto disposto dalle norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 63, comma 7

Fondo nazionale per le politiche sociali

La norma integra di 300 milioni per l’anno 2009 l’autorizzazione di spesa relativa al fondo per le politiche sociali[120].

Si ricorda che l’autorizzazione di spesa risulta già determinata dalla tabella C della legge n. 244/2007 in 1.291,7 milioni di euro per il medesimo anno.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co. 7

0

300

0

0

0

300

0

0

0

300

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 63, comma 8

Fondo proroga agevolazioni fiscali

La norma istituisce un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia, con dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2009, finalizzato al finanziamento delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, da attuarsi con appositi provvedimenti legislativi.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co. 8

0

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

Maggiori spese c/ capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co. 8

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che gli oneri, anche in termini di minori entrate, recati dai provvedimenti di proroga saranno coperti dalle risorse iscritte nel fondo, entro il limite massimo dell’importo di 500 milioni di euro.

 

Al riguardo, premesso che la proroga, i cui termini non sono precisati, dovrebbe riguardare soltanto l’esercizio 2009, si rileva che l’utilizzo del fondo è vincolato alla presentazione di appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, soltanto da tali provvedimenti potranno evincersi l’entità degli  oneri, l’oggetto dell’intervento e lo stato di utilizzazione del fondo stesso (al fine di valutare, in quella sede, la congruità della relativa copertura).

 

ARTICOLO 63, comma 9

Finanziamento del CONI

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 282, della legge n. 311/2004[121] ha determinato, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DL n. 138/2002[122], il finanziamento a favore del CONI, per il quadriennio 2005-2008, in 450 milioni di euro annui, precisando che dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato ai giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e per i giochi olimpici di Pechino 2008.

La norma stabilisce che le risorse in favore del CONI per il periodo 2009-2011 siano determinate nella medesima misura, pari a 450 milioni annui, già prevista per il quadriennio 2005-2008 dall’articolo 1, comma 282, della legge n. 311/2004.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, co 9

 

450

450

450

 

450

450

450

 

450

450

450

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

Si segnala peraltro che la misura del finanziamento disposta per il quadriennio 2005-2008 a favore del Coni risultava comprensiva dei contributi straordinari per i Giochi olimpici di Torino 2006 e di Pechino 2008.

 

ARTICOLO 63, comma 10

Incremento delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica

La norma integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica[123] di 500 milioni di euro per l’anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle disposizioni su Roma capitale inserite nel decreto in esame.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per interventi di politica economica

500

2.740

2.740

2.740

500

2.485

2.485

2.485

500

2.485

2.485

2.485

 

La relazione tecnica chiarisce che l’integrazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica è disposta al fine di destinare 500 milioni di euro a decorrere  dall’anno 2008 per l’attuazione delle disposizioni concernenti Roma capitale e 2.240 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la copertura dei rinnovi contrattuali  e degli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

 

Da ulteriore documentazione di fonte governativa risulterebbe che le Amministrazioni non statali sono tenute a porre a carico dei rispettivi bilanci una spesa complessiva pari a 1.660 milioni di euro a decorrere dal 2009, al fine di corrispondere incrementi retributivi percentualmente corrispondenti a quelli che sono riconosciuti al personale delle Amministrazioni statali in forza delle norme in esame. Ne consegue che detto ulteriore stanziamento non graverebbe sul saldo netto da finanziare. L’onere lordo complessivo per i rinnovi contrattuali ammonterebbe, dunque, a 3.900[124] milioni di euro a decorrere dal 2009, mentre l’onere netto, da considerare ai fini dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno, corrisponderebbe a circa 1.989 milioni di euro ossia il 51 per cento della spesa lorda.

Sommando a 1.989 milioni di euro così determinati il valore di 500 milioni del finanziamento disposto per Roma capitale si determina un totale di 2.489 milioni di euro sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti.

 

Al riguardo – premessa la necessità di un chiarimento circa la discrasia tra l’importo di 2.489 mln indicato dalla RT, ed il corrispondente importo incluso nel prospetto riepilogativo (2.485) - si osserva che la destinazione di somme ai rinnovi contrattuali e alle misure concernenti Roma capitale non è desumibile dal tenore letterale delle norme in esame, ma si evince unicamente dalla relazione tecnica. Appare pertanto necessario un chiarimento in proposito da parte del Governo.

Per quanto concerne l’effetto sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno, appare necessario che il Governo confermi le ipotesi di ricostruzione sopra descritte anche al fine di chiarire puntualmente la portata delle disposizioni in esame.

Rilevato infine che l’integrazione dei fondi per i contratti è disposta a decorrere dal 2009, sembrerebbe desumersi che per il 2008, in sede di rinnovo contrattuale, saranno riconosciuti incrementi corrispondenti alla sola indennità di vacanza contrattuale. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 63, comma 11

Investimenti immobiliari dell’INAIL

La norma, aggiungendo un periodo all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), autorizza l’INAIL, nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008.

 

Normativa vigente: L’art. 2, commi da 488 a 491, della legge n. 244/2007, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, gli enti previdenziali pubblici possano effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, salvo deroga a tale limite disposta con decreto ministeriale[125]. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite sopra indicato. Sono comunque fatti salvi[126] i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica. Al fine di consentire agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari in forma indiretta, questi ultimi non costituiscono disponibilità depositate presso le aziende di credito e non concorrono pertanto ai fini del calcolo del limite entro il quale gli enti assoggettati alla tesoreria unica possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito[127]. A decorrere dal 1º gennaio 2008, non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

L’art. 47-quinquies del DL 248/2007[128], integrando le norme citate, nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, ha autorizzato l’INAIL a procedere in forma diretta alla realizzazione dell’investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Lo stesso DL, all’art. 22-quater, sostituendo il comma 489 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008, ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina transitoria ivi prevista: sono stati quindi fatti salvi dall’applicazione dei nuovi limiti i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non risultino assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008;sono altresì fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all’investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati»

 

L’allegato 7 riferito alla legge finanziaria ascriveva alle norme in essa contenute i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, commi  488-492

0

0

0

0

0

0

400

420

440

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al DL n. 248/2007 ascriveva alle modifiche da esso apportate alla predetta disciplina i seguenti effetti finanziari, precisando che l’imputazione dell’importo di 500 mln al solo anno 2008 si rendeva necessaria in mancanza di elementi in ordine all'eventuale distribuzione della spesa nell'ambito del triennio:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-quinquies: Centro Polizia Stato Napoli                     

0

0

0

0

0

0

200

0

0

Investimenti immobiliari enti previdenziali

0

0

0

0

0

0

500

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

700

0

0

 

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008 sottolineava che le disposizioni esaminate miravano ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone tuttavia riflessi in termini di indebitamento netto. Infatti, gli investimenti immobiliari indiretti - come la partecipazione ad un fondo immobiliare -, diversamente dall'acquisto diretto di immobili, rappresentano una partita finanziaria e non incidono pertanto sull'indebitamento netto. Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo confermava che i fondi accantonati dagli enti previdenziali risultavano stimati in misura pari a 5.700 mln di euro e che la stima del risparmio di 400 mln era stata effettuata applicando la percentuale del 7% al suddetto ammontare. In sede di esame del successivo DL. n. 248/2007, è stato osservato come alle deroghe introdotte venissero attribuiti effetti di maggiore spesa superiori agli effetti di risparmio ascritti alle norme della legge finanziaria oggetto di deroga. Ciò in considerazione soprattutto  della mancata ripartizione temporale dell’importo di 500 mln di maggiore spesa imputato all’esercizio 2007[129]. In virtù di tale circostanza, nel complesso, alla normativa restrittiva disposta dalla legge finanziaria e alle relative deroghe introdotte dal DL 248 risulta attribuito un effetto netto di maggiore spesa di 300 mln nel 2008.

Tuttavia, anche considerando tale fattore, i parametri alla base del calcolo del minor risparmio, nel triennio, dovuto alle modifiche introdotte dal DL 248/2007 non sono apparsi evidenti né desumibili da precedenti quantificazioni, tenuto conto che in sede di determinazione dei risparmi iniziali, ascritti alla finanziaria, non era stata esplicitata l’incidenza rispetto a tali effetti della normativa transitoria, nella quale è successivamente intervenuto il medesimo DL 248/2007.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimentoascrive alla norma in esame i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, comma 11 (Investimenti INAIL)

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

 

La relazione tecnica evidenzia come la norma preveda una deroga al divieto per gli enti previdenziali di operare investimenti in forma diretta - e quindi con effetto sull’indebitamento netto del Conto delle Amministrazioni pubbliche - disposto a decorrere dal 2008 dall’articolo 2, comma 488, della legge n. 244/2007. L’INAIL viene infatti autorizzato a operare in forma diretta per la realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni per il solo 2008.

Conseguentemente si determina un peggioramento dell’indebitamento netto di pari importo con invarianza del fabbisogno, considerato che l’ente era comunque autorizzato, nel limite previsto dalla legge finanziaria, ad effettuare investimenti, sia pur in forma indiretta.

 

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all’effettiva realizzazione, per intero, delle spese in questione nell’esercizio 2008. In caso di mancato completamento degli interventi in tale anno, gli effetti potrebbero infatti riflettersi sugli esercizi successivi, tenuto conto del criterio di imputazione delle spese in conto capitale ai fini dell’indebitamento netto, che fa riferimento essenzialmente agli esborsi di cassa sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di acquisire un più completo quadro degli effetti finanziari imputabili alla complessiva disciplina sopra richiamata, andrebbe altresì precisato se la quantificazione operata in occasione del DL 248/2007 - che, in attesa di più puntuali dati, concentrava nell’esercizio 2008 gli effetti delle modifiche introdotte dallo stesso decreto alla disciplina transitoria sugli investimenti INAIL - sia stata successivamente aggiornata, con relativa modulazione dell’importo di 500 milioni anche negli esercizi successivi al 2008.

 

ARTICOLO 63, commi 12 e 13

Fondo per il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale

La norma ripristina l’autorizzazione di spesa - disposta dall’articolo 1 comma 304 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente soppressa dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 – finalizzata all’istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione finanziaria pari a 113 milioni di euro per l’anno 2008, a 130 milioni di euro per l’anno 2009 e a 110 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni successivi finanziato nella tabella D della legge finanziaria.

La disposizione ripristinata prevede che il fondo sia destinato all’integrazione del fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale[130] e al finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211[131], e che le risorse del fondo, assegnate agli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 211/1992, siano destinate, con decreto del Ministro dei trasporti, al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento e che il finanziamento di nuovi interventi sia subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le medesime risorse. Sono, inoltre, definite le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità, prevedendo per il triennio 2008-2010 una ripartizione in pari misura tra le diverse finalità e a decorrere dall’anno 2011 una ripartizione che tenga conto di principi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63, comma 12 (Fondo trasporto pubblico locale)

113

130

110

110

80

100

110

120

80

100

110

120

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla modulazione temporale dell’effetto della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto: tale modulazione risulta infatti difforme da quella quantificata dall’allegato 7 alla legge finanziaria per il 2008 (che ha istituito il fondo in questione) e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DL 93/08 (che ha azzerato la relativa dotazione finanziaria).

Di seguito si riportano a confronto le diverse quantificazioni operate dai citati prospetti:

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, comma  304 della L 244/2007 (identico, con segno opposto, a elenco 1 allegato all’art. 5, comma 1 del DL 93/08)

113

130

110

 

30

90

150

 

30

90

150

 

Art. 63, comma 12 provvedimento in esame

113

130

110

110

80

100

110

120

80

100

110

120

Dal prospetto dei dati riportati, si evince che, nel provvedimento in esame si assume un più accelerato effetto di realizzazione della spesa rispetto a quanto previsto in precedenza, per cui risulterebbe opportuno acquisire informazioni in merito alle determinanti di tale variazione.

 

ARTICOLO 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

La norma:

·        stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, siano adottate le misure necessarie per realizzare entro l’anno scolastico 2011/2012 l’incremento di un punto del rapporto alunni/docenti (comma 1);

·        prevede la rimodulazione dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA al fine di conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007-2008. Per ciascun anno del triennio detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, ferme restando le disposizioni recate dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge  244/2007 (legge finanziaria 2008) relative agli interventi, anche di carattere strutturale, da realizzare per la qualificazione dei servizi scolastici, nonché alle connesse economie di spesa (comma 2).

Il comma 412 della legge finanziaria 2008 quantifica le economie di spesa da conseguire a seguito dell’adozione della misure per la scuola previste dall’articolo 1, commi da 605 a 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d) della legge finanziaria 2008. Tali economie sono complessivamente determinate nella misura di euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Stabilisce, inoltre che, al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296[132] (clausola di salvaguardia);

·        detta criteri direttivi per l’adozione di regolamenti strumentali all’attuazione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali (commi 3 e 4);

·        stabilisce che dall’attuazione dei commi da 1 a 4 dell’articolo in esame derivino economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, 2.650 euro per l’anno 2010, 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 (comma 6);

·        dispone la costituzione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni dell’articolo in esame, composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze cui non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (comma 7);

·        estende l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 621, lettera b) della legge finanziaria 2007 a garanzia del conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6 (comma 8);

·        stabilisce che, a decorrere dall’anno 2010, una quota  pari al 30 per cento delle suddette economie di spesa sia destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

(segno meno = peggioramento dei saldi)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  1-8

 

456

1650

2539

 

232

839

1291

 

232

839

1291

c. 9

 

0

-410

-664

 

0

-209

-338

 

0

-209

-338

 

Il prospetto riepilogativo non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame. Il prospetto, infatti, reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 che di seguito si riporta.

(milioni di euro)

(segno meno = peggioramento dei saldi)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto INPDAP

0

440

62

-240

-

-

-

-

-

-

-

-

Contribuz. aggiuntiva

0

-173

-24

94

-

-

-

-

-

-

-

-

Fondo san. nazionale

0

92

13

-50

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

0

202

28

-110

-

-

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata a ridurre di un punto, nel triennio 2009-2011, il gap esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia ed il corrispondente rapporto medio degli altri paesi europei; inoltre è previsto il decremento delle dotazioni organiche del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) nella misura complessiva del 17 per cento.

Afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6.

Gli effetti finanziari dell’articolo in esame vengono così riepilogati:

 

Stima alunni (dato MPI 2008/2009)

7.768.506

Docenti (dato MPI 2007/2008 attualizzato a l.v.)

868.542

Rapporto alunni/docenti

8,94

Retribuzione media docenti (dato MPI)

31.630 (euro/anno)

 

 

Anno scolastico

 

2008/2009

 

2009/2010

 

2010/2011

 

2011/2012

 

2012/2013

Stima alunni

7.768.506

7.768.506

7.768.506

7.768.506

7.768.506

docenti

868.542

826.437

800.877

781.201

 

rapporto

8,94

9,4

9,7

9,94

 

Differenze di rapporto

 

0,45

0,30

0,24

1,0

Differenze annuali

 

-42.105

-25.560

-19.676

 

Riduzioni già previste dalla l.v.

 

-10.000

-10.000

0

 

totale

 

-32.105

-15.560

-19.676

 

Totale nuove riduzioni cumulate

 

-32.105

-47.665

-67.341

 

 

 

Risparmi per anno scolastico

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Euro

1.015.487.206,81

492.159.677,93

622.337.213,24

 

Risparmi per anno finanziario

2009

2010

2011

2012

Euro

338.495.736

1.179.540.433

1.715.092.622

2.129.984.098

 

Si presume che i suindicati effetti di risparmio siano stati calcolati moltiplicando la retribuzione media dei docenti per il numero di docenti che si ipotizza di ridurre per ciascun anno scolastico. A tale proposito, si segnala che il risultato aritmetico di tale operazione risulta leggermente diverso: tale scostamento potrebbe essere imputato a successivi arrotondamenti non riportati nei dati contenuti nella R.T.

 

 

Personale ATA

Organico ATA 2008/2009 (scontato degli effetti della L.F. 2008)

250.000

 

 

Riduzione del 17% da conseguire nel triennio 2009/2011

42.500

 

 

Riduzione annuale

14.166,667

 

 

Retribuzione media pro-capite (con ass. fam.

24.917

 

 

ANNI SCOLASTICI

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Risparmio conseguibile

352.990.833.33

705.981.667

1.058.972.500

 

ANNO FINANZIARIO

2009

2010

2011

2012

Economie per a.f.

117.663.611

470.654.444

823.645.278

1.058.972.500

 

Il prospetto che segue illustra le economie da destinare alla scuola, a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti in ciascun anno scolastico:

 

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Economie docenti

1.015.487.207

492.159.678

622.337.213

Economie ATA

352.990.833

352.990.833

352.990.833

Totale economie

1.368.478.040

845.150.511

975.328.047

30% delle economie

410.543.412

253.545.153

292.598.414

30% delle economie cumulate

410.543.412

664.088.565

956.686.979

 

 

Riepilogo manovra

2009

2010

2011

2012

Docenti

338.495.736

1.179.540.433

1.715.092.622

2.129.984.098

ATA

117.663.611

470.654.444

823.645.278

1.058.972.500

Totale

456.159.347

1.650.194.877

2.538.737.900

3.188.956.598

30% economie destinate alla scuola

 

410.543.412

664.088.565

956.686.979

Totale economie al netto delle economie destinate alla scuola

456.159.347

1.239.651.465

1.874.649.335

2.232.269.619

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica, in merito all’aumento del rapporto alunni/docenti di cui al comma 1, quantifica la riduzione dell’organico di diritto del personale docente nella misura di 32.105 unità nell’a.s. 2009/2010, 15.560 unità nell’a.s. 2010/2011 e 19.676 unità nell’a.s. 2011/2012, in considerazione delle riduzioni già previste dalla legislazione vigente.

Si ricorda, a tale proposito, che la relazione tecnica riferita all’art. 2, comma 412, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nel riportare i dati sottostanti la rimodulazione degli obiettivi di risparmio legati alla riduzione del personale docente nell’arco temporale che va dall’anno scolastico 2007/2008 all’anno scolastico 2010/2011, determina in 11.000 unità di personale docente la riduzione realizzabile per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. A fronte di tale dato, la relazione tecnica in esame riporta un risultato pari a 10.000 unità per ciascuno dei predetti anni scolastici (2009/2010 e 2010/2011).

Pertanto, le riduzioni imputabili alla norma in esame ed effettuabili ammonterebbero a 31.105 e 24.560 unità e l’effetto di risparmio potrebbe avere una portata inferiore, anche se di  esiguo ammontare (circa 32 milioni di euro per ciascun anno scolastico considerato). Sul punto appare neccesario acquisire un chiarimento.

Quanto all’effettiva conseguibilità degli obiettivi posti a fondamento delle ipotesi di risparmio ascritte alla disposizione in esame, occorrerebbe acquisire dal Governo elementi volti a suffragare la possibilità di dare concreta attuazione alle riduzioni di personale previste.

Tali elementi potrebbero, per esempio, riguardare dati e parametri relativi all’anzianità contributiva e all’età anagrafica del personale docente in servizio utilizzati per definire la platea di coloro che potrebbero accedere al pensionamento.

L’effettiva conseguibilità dei risparmi andrebbe valutata anche tenendo conto della differenza tra organo di fatto e organo di diritto.

Si rende inoltre necessario un chiarimento in merito alle misure correlate al raggiungimento degli obiettivi prefigurati, in quanto qualora queste richiedessero, per esempio, un ulteriore aumento del numero di alunni per classe rispetto a quello già previsto dall’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007, potrebbero emergere alcuni profili di criticità.

Infatti, come rilevato anche dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica[133], il rapporto alunni/classe presenta alcuni aspetti di rigidità, essendo influenzato da diversi fattori, quali le condizioni territoriali, che si traducono in classi sottodimensionate soprattutto nei piccoli comuni, o anche dalle caratteristiche del patrimonio edilizio scolastico, che non sempre consentono soluzioni logistiche ottimali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, potrebbe apparire poco prudenziale l’iscrizione, fin dal primo anno di applicazione della norma, di risparmi esattamente corrispondenti all’intero numero dei docenti potenzialmente riducibile.

Il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni, inoltre, sul fatto che i tagli ipotizzati non compromettano la funzionalità e l’efficienza del servizio scolastico.

Con riferimento alla riduzione del 17% del personale ATA nel triennio 2009/2011, di cui al comma 2, si rileva che la norma dispone una riduzione della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008, mentre i dati riportati nella relazione tecnica si riferiscono all’organico 2008/2009.

Infine, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa le motivazioni in base alle quali in relazione alla norma in esame sono stati indicati effetti diversi sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispetto al saldo netto da finanziare, atteso che la relazione tecnica non fornisce elementi al riguardo.

 

ARTICOLO 65

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate

La norma riduce, nella misura del 7 per cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dal 2010, gli oneri relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226. La riduzione è disposta in coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse (comma 1).

Per la parte eccedente il 7 per cento i medesimi risparmi possono essere conseguiti, in alternativa anche parziale, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa (comma 2).

Dall’attuazione delle norme devono conseguire economie non inferiori a 304 milioni a decorrere dal 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di tali economie, in caso di mancato conseguimento delle stesse, si dispone la riduzione delle dotazioni di parte corrente del Ministero della difesa[134] (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalizzazione delle Forze armate

0

52

304

304

0

26

155

155

0

26

155

155

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, in quanto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

 

La relazione tecnica prospetta una tabella in cui si riepilogano le economie lorde rivenienti dalle disposizioni in esame.

(milioni di euro)

ANNO

LEGGE 331/2000

LEGGE 226/2004

TOTALE STANZIAMENTI

RIDUZIONE FINANZIARIA 2007

INCREMENTO FINANZIARIA 2008

TOTALE DISPONIBILITA’

ECONOMIE

2008

429

393

822

123

30

729

 

2009

450

393

843

126

30

747

52

2010

472

389

861

129

30

762

304

2011

496

344

840

126

30

744

296

2012

505

335

840

126

30

744

296

2013

515

331

846

126

30

750

300

2014

523

322

845

126

30

749

298

 

La relazione illustrativa specifica che l’attuale assetto delle Forze armate ( Esercito, Marina ed Aeronautica ) è stato delineato da tre corpi normativi: la legge n. 331/2000, il decreto legislativo n. 215/2001 e la legge n. 226/2004 che hanno definitivamente sospeso il servizio di leva obbligatorio, con il conseguente incremento del  personale volontario a tempo determinato. Il livello di forza ritenuto adeguato è stato fissato in 190.000 unità complessive ripartite in personale a tempo indeterminato (ufficiali, ruolo marescialli, ruolo sergenti e ruolo dei volontari in servizio permanente), nonché personale a tempo determinato (volontari in ferma prefissata). Le consistenze del personale e le dotazioni organiche vengono determinate annualmente con decreto ministeriale secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l’anno di riferimento; ciò consente la possibilità di determinare le consistenze di personale sulla base di disponibilità più ridotte. La riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate è motivata, sempre secondo la relazione illustrativa, dal fatto che l’attuale livello di forza fissato  in 190.000  appare sovradimensionato tenuto conto:

- del processo di revisione organizzativa del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 ;

- dell’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della legge finanziaria 2007.

 

Al riguardo, si osserva che il vincolo di risparmio, come fissato in termini percentuali dal comma 1, non coincide con il vincolo fissato in termini assoluti dal comma 3. Dalla tabella proposta dalla relazione tecnica si rileva, infatti, che un’economia di 304 mln per l’anno 2011 eccede il 40 per cento delle risorse messe a disposizione dalle norme sulla professionalizzazione dello strumento militare, pari a 296 milioni di euro. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca un chiarimento in proposito.

Considerato che la riduzione degli stanziamenti è disposta in coerenza con il processo di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, come specificato dalla norma e ribadito dalla relazione illustrativa, appare necessario che il Governo indichi il numero di unità di personale dell’attuale livello di forza, fissato in 190.000 unità, che si suppone non essere più indispensabile.

In aggiunta dovrebbero essere indicati la ripartizione delle riduzioni ipotizzate tra i vari ruoli (ufficiali, marescialli, sergenti e truppa) e lo sviluppo dei ruoli medesimi a regime, ossia fino al 2020, in coerenza con le indicazioni già fornite in sede di approvazione dei provvedimenti sulla professionalizzazione dello strumento militare.  Le informazioni consentirebbero di riscontrare puntualmente l’effettiva praticabilità degli obiettivi di risparmio posti dalla norma anche in considerazione delle uscite annuali dai ruoli stessi per cessazione dal servizio o per altre cause.

 

ARTICOLO 66, comma 1

Rideterminazione del fabbisogno triennale di personale

La norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre 2008, debbano rideterminare la programmazione del fabbisogno di personale in relazione alle misure di riduzione delle dotazioni organiche, di contenimento delle assunzioni e di razionalizzazione previste nel decreto legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 66, commi da 2 a 5, 7, da 9 a 12

Interventi in materia di turn over e di stabilizzazione del personale precario

Le norme dettano misure restrittive in materia di stabilizzazione del personale precario “storico” e di turn over del personale in servizio.

In particolare, modificando la normativa vigente, si stabilisce che per l’anno 2009 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1[135], comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296[136], possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente[137], in luogo del 20  previsto dalla normativa previgente (commi 2 e 3).

E’ stabilito, altresì, che, per l’anno 2009, le stesse amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione dei precari “storici”, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente[138], in luogo del 40 previsto dalla normativa previgente (commi 4 e 5).

Per gli anni 2010 e 2011 le amministrazioni in questione sostituiscono il personale a tempo indeterminato cessato nel limite di una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente[139] (comma 7). In assenza delle norme recate dal decreto legge in esame il limite era pari al 60 per cento per l’anno 2010 e non sussisteva per l’anno 2011.

Infine, per l’anno 2012 la sostituzione del personale a tempo indeterminato può avvenire nel limite di una spesa pari al 50 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente[140] (comma 9). Il limite alle assunzioni non sussisteva per l’anno 2012 prima dell’emanazione del decreto legge in esame.

Le assunzioni da effettuare devono, comunque, essere autorizzate[141] previa dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, della sussistenza dei presupposti alle assunzioni stesse, come definiti dalle norme in esame (comma 10).

Le limitazioni del turn over non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e  a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore (comma 11).

Una norma di chiusura stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni interessate dalle disposizioni sulle limitazioni del turn over  possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (comma 12). In tale modo si esclude che, al termine del blocco, le assunzioni posso essere effettuate fino al riempimento delle dotazioni organiche vanificando, in tal modo, l’entità dei risparmi conseguiti.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitazioni del turn over

0

18

104

319

0

15

74

209

0

15

74

209

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame. Il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, fornisce un prospetto riepilogativo dei risparmi attesi.

(euro)

 

2009

2010

2011

2012

Ministeri

8.211.000

48.654.000

139.012.000

232.822.000

Agenzie

1.986.000

11.764.000

33.606.000

56.282.000

Carriera diplomatica

102.000

595.000

1.700.000

2.860.000

Carriera prefettizia

157.000

927.000

2.661.000

4.463.000

Aziende autonome

1.158.000

6.871.000

21.750.000

38.396.000

Corpi di polizia

6.693.000

39.901.000

131.837.000

237.602.000

Magistratura

1.260.000

7.460.000

21.320.000

35.715.000

Enti pubblici non economici

10.210.000

30.287.000

57.943.000

86.646.000

Totale lordo

29.777.000

146.459.000

409.829.000

694.786.000

Totale al netto degli effetti indotti[142]

15.186.270

74.694.090

209.012.790

354.340.860

Totale lordo escluse Agenzie ed Enti pubblici non economici

17.581.000

104.408.000

318.280.000

551.858.000

 

 

Al riguardo, si rileva che l’effetto sul saldo netto da finanziare delle disposizioni è sostanzialmente pari ai risparmi lordi indicati dalla relazione tecnica con esclusione di quelli riferiti alle Agenzie fiscali e agli enti pubblici non economici. Il Governo dovrebbe chiarire, pertanto, se la mancata contabilizzazione sul saldo in questione sia da ricondurre alla mancata riduzione dei trasferimenti in favore degli enti in questione in misura pari alle economie da conseguire ovvero ad altra motivazione. Andrebbero, in tal caso, forniti chiarimenti sulla piena conseguibilità dei risparmi contabilizzati sui saldi di fabbisogno ed indebitamento riferibili alle limitazioni alle assunzioni imposte alle Agenzie e agli enti pubblici non economici, tenuto conto che l’autonomia di bilancio di cui tali enti sono dotati sembra poter consentire una riallocazione della spesa tale da vanificare il minore impiego di risorse per oneri di personale.

 

ARTICOLO 66, commi 6 e 8

Riduzione dei fondi per le assunzioni in deroga alle limitazioni del turn over

Le norme dispongono l’eliminazione dei fondi da utilizzare per gli anni 2009[143] e 2010[144] per il finanziamento delle assunzioni disposte in deroga alle limitazioni del turn over.  I fondi in questioni erano dotati di 25 milioni di euro con riferimento all’anno di istituzione e di 75 milioni di euro a regime. Ne consegue che i risparmi ammontano a 25 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per il 2010 ed a 150 milioni di euro a decorrere dal 2011.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi per assunzione in deroga

0

25

100

150

0

13

51

76

0

13

51

76

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, in quanto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 66, comma 13

Limitazioni del turn over relative al personale delle università

La norma stabilisce che, per il triennio 2009-2011, il personale delle università a tempo indeterminato cessato dal servizio possa essere sostituito nel limite di una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Nei limiti indicati è compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Per l’anno 2012 il limite di spesa per le sostituzioni di personale è pari al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università[145], è ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010 di 316 milioni di euro per l’anno 2011 di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitazioni del turn over per le università

0

64

191

317

0

33

97

161

0

33

97

161

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame. Il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Al riguardo, si rileva che l’entità dei risparmi conseguiti a regime, pari a 455 milioni di euro per il 2013, comporta la riduzione del 6 per cento della spesa sostenuta per l’anno 2006[146] per la retribuzione di tutto il personale utilizzato dall’università, inclusi collaboratori e personale impiegato a tempo determinato, che, peraltro, non sono interessati dalla riduzione disposta dalle norme in esame.

A titolo di raffronto si consideri che i risparmi a regime conseguiti in relazione alle limitazioni del turn over previste per altri comparti del pubblico impiego[147], a norma dei commi da 2 a 5, 7, da 9 a 12 dell’articolo in esame, sono stimati pari a 803 milioni di euro lordi a decorrere dal 2013 con un’incidenza, rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2006, pari a circa il 2,3 per cento.

Ciò premesso, appare necessario che il Governo chiarisca se la riduzione ipotizzata sia compatibile con l’ordinato svolgimento delle attività didattiche.

Nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione dal momento che il conseguimento dei risparmi è reso certo mediante il taglio dei trasferimenti statali.

 

ARTICOLO 66, comma 14

Disposizioni sul turn over degli enti di ricerca

La norma stabilisce che anche per il triennio 2009-2001 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei seguenti limiti:

§        80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente;

§        le risorse rese disponibili dalla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

§        il numero di unità di personale cessate nell’anno precedente.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 67, commi da 1 a 6

Fondi destinati alla contrattazione integrativa

La norma stabilisce che alcune delle risorse destinate alla contrattazione integrativa dell’amministrazione economica e finanziaria[148], determinate per l’anno 2007[149], sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri[150] (comma 1).

Per l’anno 2009, tutte le disposizioni speciali, di cui all’allegato 1, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate in attesa dell’emanazione di una disciplina di riordino del trattamento economico accessorio (comma 2).

 A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B (rectius 3), che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri destinate a premiare la produttività (comma 3).

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tra queste amministrazioni figurano le università che non fanno parte delle amministrazioni statali (comma 4).

E’ stabilito, che a decorrere dal 2009, le somme da destinare alla contrattazione integrativa per la gran parte delle Amministrazioni pubbliche[151] siano ridotte[152] del 10 per cento (comma 5). La normativa previgente specificava che i fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa[153] non potessero eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria all’entrata del bilancio dello Stato (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi da 1 a 3 Soppressione risorse aggiuntive

0

65

13

13

19

265

53

53

19

265

53

53

Comma 5

Riduzione fondi Ministeri

0

50

50

50

0

97

97

97

0

97

97

97

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, ne reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

La relazione tecnica quantifica separatamente i risparmi attesi dalle singole norme come di seguito descritto.

 

Comma 1:  risparmi attesi pari a 38 milioni lordi per il 2008

 

Le risorse destinate alla contrattazione integrativa dell’amministrazione economica e finanziaria ammonterebbero a 400 milioni[154]. Dai 400 milioni verrebbero detratti 20 milioni da destinare al personale del Corpo della Guardia di Finanza. Il nuovo totale delle risorse così determinato, pari a 380 milioni, è ridotto del 10 per cento, ossia di 38 milioni di euro per il 2008.

 

Comma 2:  risparmi attesi pari a 530 milioni lordi per il 2009

 

Il comma 2, richiamando le disposizioni di cui all’allegato B, dispone, come rileva la relazione tecnica, un definanziamento diretto di alcune autorizzazioni di spesa per un importo pari a 65 milioni.

A detto definanziamento  devono sommarsi le risorse aggiuntive assegnate, ai sensi delle disposizioni disapplicate, ai fondi per la contrattazione integrativa. Il montante di tali risorse, pari a 470 milioni di euro, corrisponde ad un importo medio calcolato sulla base di una ricognizione, effettuata sulla base di dati di bilancio e di dati storici, dei provvedimenti di riassegnazione di risorse, disposti negli anni 2004, 2005 e 2006.

 

Comma 3:  risparmi attesi pari a 106 milioni lordi a decorrere dal 2010

 

Il valore corrisponde al 20 per cento dei risparmi già quantificati in relazione alle disposizioni di cui al comma 2.

 

Comma 4:  economie verificabili solo a consuntivo

 

Comma 5:  risparmi attesi pari a 190 milioni lordi a decorrere dal 2009

 

L’ammontare complessivo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa dell’anno 2004 ammonta a 1.900 milioni di euro così determinati:

- Ministeri: 500 milioni di euro;

- Enti pubblici: 1.400 milioni di euro.

Il 10 percento di tale importo corrisponde a 190 milioni di euro.

 

Prospetto riepilogativo delle economie

(milioni di euro)

Comma

2008

2009

2010

2011

1

38

-

-

-

2

-

530

-

-

3

-

-

106

106

4

-

-

-

-

5

-

190

190

190

Totale economie lorde

38

720

296

296

Totale economie nette

19

360

148

148

 

Le economie nette, da considerare ai fini della determinazione degli effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, corrispondono, come di consueto, a circa il 50 per cento degli effetti lordi stimati.

 

Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca l’effettiva portata normativa del comma 1, dati i differenti effetti di risparmio conseguibili in base alle diverse interpretazioni.

Si rammenta che secondo la relazione tecnica dai 400 milioni, attualmente destinati alla contrattazione integrativa dell’Amministrazione economica e finanziaria, verrebbero detratti 20 milioni da destinare al personale del Corpo della Guardia di Finanza. Il nuovo totale delle risorse così determinato, pari a 380 milioni, è ridotto del 10 per cento ossia di 38 milioni di euro per il 2008.

Peraltro si rileva che la formulazione letterale della norma prevede in sequenza:

§          che le risorse siano ridotte del 10%;

§          che un importo pari a 20 milioni di euro sia destinato al fondo di assistenza per i finanzieri.

Applicando le operazioni nella sequenza prevista dalla norma, il risparmio ammonterebbe a 40 milioni o a 20 milioni a seconda che la destinazione delle somme in favore del fondo di assistenza per i finanzieri sia disposto, a valere sulle risorse residue ovvero a valere sui risparmi del 10 per cento. In altre parole nel primo caso il risparmio è pari a 400 x 10 : 100 = 40 milioni (i 20 milioni destinati al fondo gravano sulle risorse residue pari a 360 milioni) nel secondo il risparmio è pari a 400 x 10 : 100 – 20 = 20 milioni (i 20 milioni destinati al fondo gravano sui risparmi riducendone l’entità).

Appare altresì necessario che il Governo fornisca chiarimenti sui criteri adottati per la determinazione degli effetti recati dalle norme in esame su saldo netto da finanziare. In particolare dovrebbero essere chiariti i motivi in base ai quali tale saldo non computi per intero gli effetti di risparmio quantificati dal momento che, a norma del comma 6, le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria all’entrata del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 67, commi da 7 a 12

Controlli sullo svolgimento della contrattazione collettiva

Le norme modificano l’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la contrattazione collettiva nazionale al fine di avere maggior certezza dei costi contrattuali e dei tempi di sottoscrizione (comma 7).

Si dispone che le amministrazioni pubbliche[155] hanno l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno (comma 8).

A tal fine la Ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con apposito  modello[156], predisponendo un’apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l’altro a consentire il monitoraggio delle dinamiche retributive e di spesa connesse con la contrattazione integrativa e la concreta definizione di criteri meritocratici nella corresponsione delle somme connesse ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa (comma 9).

La Corte dei conti utilizza tali informazioni ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. La Corte dispone anche del potere di sospendere le clausole contrattuali responsabili dello sforamento della spesa ed è fatto obbligo di recupero dei maggiori esborsi nell’ambito della sessione negoziale successiva (comma 10).

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche al procedimento di contrattazione collettiva, di cui al comma 7, hanno effetti positivi sulla finanza pubblica in quanto consentono di avere maggiore certezza dei costi contrattuali e dei tempi di sottoscrizione delle ipotesi di accordo. Anche l’introduzione del controllo della contrattazione integrativa da parte della Corte dei conti avrà effetti positivi sulla finanza pubblica in quanto rappresenta un rafforzamento delle attuali procedure di verifica dei costi e della compatibilità economico e finanziaria della contrattazione di secondo livello.

Gli effetti recati dal complesso delle disposizioni in esame sono quantificabili, tuttavia, solo in sede di consuntivo.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

Normativa vigente: i commi 1, 2 e 2-bis dell’art. 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223[157], prevedono che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche[158], per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni, a decorrere dal 2006, sia ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Allo scopo di realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui alla precedente disposizione, per le amministrazioni statali la norma prevede che si proceda, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti[159], per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con DPCM, tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ infine attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di valutare, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

La norma individua i criteri attuativi della disposizione, di cui all’art. 29, comma 2-bis, del DL n. 223/2006, relativa alla valutazione di perdurante utilità e della proroga, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli organismi collegiali di cui al comma 1 dello stesso articolo, introducendo ulteriori vincoli al fine di realizzare, al termine del triennio 2009-2011, il trasferimento delle funzioni di tali organismi nell’ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni di competenza.

In particolare la disposizione:

·        individua i criteri in virtù dei quali si escludono dalla proroga[160] gli organismi che non hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalla propria legge istitutiva, prevedendo che in caso di concessione della stessa, per un periodo massimo di due anni, si dovranno prevedere con DPCM[161] ulteriori obiettivi di contenimento della spesa non inferiore a quelli conseguiti in attuazione dell’art. 29 del DL n. 223/2006[162] (commi1-3);

·        prevede che la riduzione di spesa del trenta per cento[163] riferita al 2006 si applichi anche agli organismi collegiali istituiti dopo l’entrata in vigore del DL n. 223/2006 (comma 4);

·        introduce una generale previsione normativa di soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali delle Amministrazioni dello Stato[164]; si dispone, in particolare, la soppressione dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione[165], dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione[166] e della Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica[167] (commi 5-6);

·        dispone che le amministrazioni interessate trasmettano al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione[168] i provvedimenti attuativi del presente articolo (comma 7);

·        destina i risparmi derivanti dal presente articolo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo, allegato alla relazione tecnica, indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 68, commi 1-4

Organismi collegiali

0

0

0

0

0

21

21

21

0

21

21

21

Art. 68, commi 5-7

Strutt. ad alta spec.

2

4

4

4

1

2

2

2

1

2

2

2

TOTALE

2

4

4

4

1

23

23

23

1

23

23

23

 

Relativamente agli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, come già segnalato altrove, il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. supra).

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme in esame determinano delle economie nette[169] di spesa, pari ad 1 milione di euro per il 2008 e, a 23 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. In particolare, la relazione tecnica afferma che la norma di cui ai commi da 1 a 4 è rivolta a disporre un ulteriore contenimento della spesa per gli organismi collegiali, da attuarsi in misura non inferiore a quello conseguito in applicazione dell’art. 29 del DL 223/2006. Dai dati risultanti dalla relazione tecnica riferita all’art 29 del DL n. 223/2006 la spesa complessiva, relativa agli organismi presi in considerazione, su cui è stata operata la riduzione del 30 %, risultava pari a circa 140 milioni di euro annui e, pertanto, l’economia stimata annua ammontava a 42 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica del DL n. 223/2006 illustrava i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

10

30

30

30

10

30

30

30

Il DPCM, previsto dal comma 3, da predisporre, secondo quanto affermato nella sola relazione tecnica, entro il 31 dicembre 2008, realizza i risparmi previsti nel limite finanziario stabilito dalla disposizione. La relazione tecnica, infine, sostiene che dalla soppressione delle strutture di cui ai commi 5 e 6 discendono economie, secondo i dati individuati nella tabella seguente, derivanti dal definanziamento delle autorizzazioni di spesa previste dalle norme istitutive o da successive integrazioni normative:

 

Struttura

Normativa

IMPORTO (in milioni di euro)

 

 

2008

2009

2010

2011

Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

art. 1 quater DL 35/2005

art. 4 bis DL 2/2006

0,9

1,8

1,8

1,8

Alto Commissario per la lotta alla corruzione e altre forme d’illecito nella PA

art. 1 L.n. 3/2003

art. 1, c. 348, L.n. 244/2007

0,8

1,582

1,582

1,582

Altre strutture

 

0,3

0,6

0,6

0,6

Totale

 

2

4

4

4

La relazione tecnica afferma che relativamente alla soppressione della Commissione prevista dall’art. 2 della L. n. 98/1971, non sono state stimate economie in quanto la norma istitutiva non prevede specifiche autorizzazioni di spesa a carico del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il funzionamento della Commissione stessa.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce gli elementi quantitativi ed i parametri alla base della previsione di risparmio atteso. Premesso, inoltre, che non sono stati indicati nella relazione tecnica i criteri adottati per la “nettizzazione” degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica[170], si rileva che in relazione alla richiamata misura di riduzione della spesa di cui all’art. 29, del DL 223/2006, a fronte di un risparmio lordo pari a 42 milioni di euro si stimava un risparmio netto di 30 milioni di euro. La norma in esame prevede invece l’importo di 21 milioni di euro. Sul punto appare opportuno un chiarimento, pur rilevando che nel caso in esame la misura dei risparmi scontati appare minore.

 

ARTICOLO 69

Progressione economica del personale in regime di diritto pubblico

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista per le categorie di personale in regime di diritto pubblico[171] si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressione economica

0

0

0

0

0

30

60

60

0

30

60

60

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, ma prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76  (cfr. supra).

 

La relazione tecnica si limita a specificare che la minore spesa è stata quantificata considerando i trattamenti economici medi corrisposti e il numero delle unità di personale interessate. I risparmi ammontano a 60 milioni di euro per l’anno 2009, a 120 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, a 180 milioni di euro per l’anno 2012 e a 240 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

I risparmi quantificati sono lordi in quanto includono anche le imposte ed i contributi previdenziali che gravano sulle retribuzioni. I risparmi netti, pari a circa il 50 per cento della minore spesa lorda, sono stato registrati, come di consueto, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. 

 

La relazione illustrativa afferma che l’intervento comporta “la riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi ed aumenti periodici biennali delle categorie di personale” in regime di diritto pubblico, cioè delle “uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell’anzianità di servizio”. La stessa relazione sottolinea, inoltre, che “il meccanismo di crescita, ancorché ridotto, appare sufficiente a garantire lo sviluppo economico delle retribuzioni”.

 

Al riguardo, appare necessario che siano chiarite le ragioni della mancata contabilizzazione dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica sul saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi in caso di infermità per causa di servizio

La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, esclude l’attribuzione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai quali sia stata riconosciuta un’infermità da causa di servizio, di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da leggi o norme pattizie, fermo restando il diritto all’equo indennizzo.

                                                                                       

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 70

 

0

0

0

 

9

9

9

 

9

9

9

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame. Il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (Cfr. infra).

 

 La relazione tecnica quantifica i risparmi recati dalle disposizioni in esame come risulta dalla seguente tabella:

 

 (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Effetti lordi

17

17

17

Effetti netti

8,5

8,5

8,5

 

La quantificazione si basa sui seguenti parametri[172]:

-                 stima numero beneficiari: 44.800 unità di personale (di cui 22.300 per i Ministeri e le Pubbliche Amministrazioni, pari rispettivamente al 1 per cento  e allo 0,8 per cento di tutto il personale in servizio, e 22.500 unità per il personale militare e delle Forze di Polizia, pari a circa il 5 per cento del personale in servizio;

-                 trattamento economico medio (posizione economica C1): 22.000 euro annui;

-                 percentuale di maggiorazione: 1,25 per cento[173];

I risparmi stimati sono pari a 12.320.000,00  euro (44.800 x (22.000,00 x 0,125)), che considerando gli oneri riflessi (pari al 38,38 per cento) danno luogo a un totale di risparmi lordi pari a 17.048.416,00 euro.

Considerando le minori entrate contributive e fiscali indotte dalla norma in esame, gli effetti netti di risparmio sono quantificati in 8,5 milioni di euro per il triennio 2009-2011.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala, peraltro, che gli effetti netti scontati sul fabbisogno e indebitamento sono determinati in modo conforme a quanto avvenuto in passato in relazione a norme di analogo tenore[174].  La mancata considerazione di effetti sul saldo netto da finanziare risponde presumibilmente ai medesimi criteri di prudenzialità adottati in sede di valutazione di effetti recati da norme di analogo tenore; si veda in proposito il dossier[175] predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato concernente le norme di cui all’art. 1, commi 210-211[176], della legge n. 266/2005.

 

ARTICOLO 71

Assenze per malattia e permessi retribuiti nelle pubbliche amministrazioni

Le norme – che il comma 6 qualifica come “non derogabili dai contratti o accordi collettivi” - dispongono che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità, emolumento o altro trattamento accessorio[177]. I risparmi derivanti dall’applicazione della presente previsione costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa (comma 1).

Nell’ipotesi di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (comma 2).

Si prevede che L’Amministrazione disponga i controlli in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Vengono inoltre ampliate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, per le visite mediche di controllo: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (comma 3).

Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, la contrattazione collettiva o le normative di settore definiscono le modalità di fruizione di tali assenze, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito per le quali la normativa o la contrattazione collettiva prevedano la fruizione alternativa in ore o in giorni (comma 4).

Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa[178] (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71

 

-

-

-

-

-

19

19

19

-

19

19

19

 

La relazione tecnica afferma che è stato stimato in via prudenziale un risparmio lordo pari a circa 38 milioni di euro lordi all’anno, tenendo anche conto degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie previsti dai commi 2 e 3.

Alla base del calcolo vengono posti i seguenti elementi di stima:

·          circa 2 milioni di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di quelli appartenenti  al comparto regioni, autonomie locali e sanità, per i quali i relativi effetti di contenimento della spesa concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità (per gli enti locali) e del patto sulla salute (per gli enti del SSN);

·          quota media giornaliera di retribuzione accessoria fissa e continuativa per tutto il pubblico impiego: euro 6,5 euro (al lordo degli oneri riflessi);

·          giornate di assenza: circa 6 milioni (da riferirsi ai primi dieci giorni di assenza per malattia ad assegni interi del personale del settore pubblico, con esclusione di regioni, enti locali e SSN);

·          mancata corresponsione, per tali 6 milioni di giornate, del trattamento economico accessorio (a seguito dell’intervento previsto) 6,5 euro × 6 milioni di giornate = 39 milioni di euro[179];

·          prevedibile effetto disincentivante dell’assenza che scaturisce dalla norma in esame.

Sulla base di tali elementi, la RT stima un risparmio lordo pari a circa 38 milioni di euro  all’anno e un risparmio netto 19 milioni di euro all’anno.

 

Nulla da osservare in ordine alla quantificazione dei risparmi ascritti alla norma.

Infatti, se da una parte la RT non ha considerato espressamente, nell’ambito dei parametri utilizzati per calcolare il risparmio, due elementi che dovrebbero operare - con riferimento ai risparmi attesi - in senso riduttivo (ossia la quota dell’indennità di amministrazione che già a legislazione previgente viene parzialmente trattenuta ai dipendenti[180] e le spese sanitarie derivanti dai commi 2 e 3), dall’altra, la medesima RT ha conteggiato un numero di giorni di assenze annuali per malattia (3 per ciascun dipendente) che appare sufficientemente prudenziale.

Riguardo alla prudenzialità della stima, va peraltro sottolineato che le misure in esame potrebbero avere un effetto disincentivante sul fenomeno delle assenze – come rilevato dalla stessa relazione tecnica – e che quindi i risparmi effettivamente realizzati potrebbero essere inferiori alle attese. Tale aspetto potrebbe incidere, in particolare, sull’entità dei risultati conseguiti negli anni successivi al primo (e, quindi, a regime), i quali potrebbero assumere un profilo discendente (invece che sostanzialmente stabile, come previsto dalla RT e dal prospetto riepilogativo).

 

ARTICOLO 72

Esonero dal servizio per i dipendenti pubblici prossimi al collocamento a riposo

La norma, per gli anni 2009-2011, prevede con riferimento al personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato (con esclusione del personale della Scuola), anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli Enti pubblici non economici, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001:

a)      la possibilità di richiedere l’esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

La richiesta, non revocabile e che è facoltà dell’amministrazione accogliere o meno, deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare l’interessato raggiunga il requisito minimo di età richiesto (commi 1 e 2);

b)     la corresponsione nel periodo di esonero di un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento dell’esonero. La misura è incrementata al settanta per cento nel caso in cui il soggetto svolga, in via esclusiva e continuativa, attività di volontariato, opportunamente certificata (comma 3);

c)      la corresponsione del trattamento di quiescenza al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, nella misura che sarebbe spettata in mancanza dell’esonero (comma 4);

d)     la possibilità di cumulare il trattamento economico provvisorio con altri redditi di lavoro autonomo o di collaborazione derivanti da prestazioni lavorative con soggetti non rientranti tra le amministrazioni pubbliche e società e consorzi da esse partecipati (comma 5);

e)      la possibilità per le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente conseguite, di assumere personale in via anticipata rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente in posizione di esonero, scomputando tali assunzioni da quelle consentite in tale anno (comma 6).

La norma prevede, inoltre, la modifica a regime della vigente normativa in materia di trattenimento in servizio[181], subordinando l’accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione alle esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e all’efficiente andamento dei servizi (comma 7).

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. Viceversa, la norma dispone la riconsiderazione, con provvedimento motivato, dei provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 nonché la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto dal 1° gennaio 2010[182] (commi 8, 9 e 10);

Infine, è disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi[183], nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, fermo restando il vigente regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno e della difesa sono definiti i criteri e le modalità applicative della  disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, limitatamente ai commi 7-11, i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 72

 

0

0

0

 

0

158

163

 

0

158

163

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non quantifica puntualmente gli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame. Il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme in materia di personale recate dagli articoli da 63 a 76 (Cfr. supra).

 

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame come risulta dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Effetti netti complessivi

 

157,5

162,5

64,5

65

66

66,5

 

La relazione tecnica precisa che l’intervento recato dai commi 1-5 comporterebbe una minore spesa in relazione alla circostanza che al personale collocato in posizione di esonero viene riconosciuto un trattamento economico inferiore (pari al 50 per cento del trattamento economico dovuto ovvero al 70 per cento dello stesso, in caso di svolgimento di attività di volontariato). Tuttavia nella determinazione delle economie andrebbe inoltre tenuto conto che le Pubbliche amministrazioni dovranno comunque sostenere gli oneri contributivi al fine di garantire al dipendente il trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Dai predetti commi non sono state comunque scontate economie in quanto, ai sensi del comma 6 le amministrazioni interessate, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, potranno procedere, previa autorizzazione della Funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata[184] rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero.

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri in riferimento ai commi 7-11, per i quali, ai

fini di una verifica degli effetti sul sistema previdenziale, deve essere valutata la regolazione del regime transitorio e il comportamento delle Pubbliche Amministrazioni.

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

-                 soggetti annualmente interessati dalla disciplina per i quali può esservi un anticipo del pensionamento in media di 2 anni: 10.000 unità di personale;

-                 ipotesi di mancato accoglimento delle istanze di trattenimento ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva: 20 per cento del personale interessato;

-                 trattamento pensionistico medio annuo: 30.000 euro;

-                 indennità di buonuscita o premio servizio: 70.000 euro lordi.

I maggiori oneri previdenziali sono costì quantificati:

(milioni di euro)

(segno meno = peggioramento)

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spesa pensionistica (lordo fisco)

 

-70

-90

-120

-121,5

-123

-124

Indennità di buonuscita (lordo fisco)

 

-140

-140

 

 

 

 

Effetto fiscale indotto su buonuscita

 

20

20

 

 

 

 

Effetto fiscale indotto su maggiore spesa pensionistica

 

16,5

21

28,5

29,5

30

30,5

Effetto complessivo netto

 

-173,5

-189

-91,5

-92

-93

-93,5

 

A fronte di tali oneri sul fronte previdenziale possono peraltro evidenziarsi effetti positivi per la finanza pubblica sul versante dei redditi da lavoro dipendente connessi da un lato alle politiche limitative del turn over per i settori interessati e dall’altro alla circostanza che, in caso di assunzione, trattandosi di personale che ha maturato significative anzianità, il trattamento del neoassunto sarà inferiore a quello che avrebbe goduto il soggetto collocato in quiescenza a seguito del mancato accoglimento della domanda di trattenimento ovvero della permanenza in servizio oltre l’anzianità massima contributiva.

I risparmi sui redditi lavoro dipendente sono costì quantificati:

 

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Effetto turn over

 

30

44

40,5

40,5

40,5

40,5

Effetto differenziale retributivo

 

2

9

13

13

13

13

Effetto complessivo lordo

 

32

53

53,5

53,5

53,5

53,5

Effetto complessivo netto

 

16

26,5

27

    27

    27

    27

 

Al riguardo, si osserva che nella relazione tecnica non sono forniti sufficienti elementi per una puntuale verifica della quantificazione degli effetti finanziari con riferimento ai risparmi recati dai redditi da lavoro dipendente (effetto turn over e effetto differenziale retributivo).

 

ARTICOLO 73

Part Time

La norma modifica il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni[185], come disciplinato all’art. 1, comma 58 della L. n. 662/1996. In particolare si prevede - in senso più restrittivo per il soggetto richiedente – la subordinazione della suddetta trasformazione alla concessione da parte dell’amministrazione interessata, previa valutazione, tra l’altro, di un’assenza di pregiudizio alla propria funzionalità. Viene, inoltre, soppressa l’ipotesi di trasformazione automatica del rapporto di lavoro, decorsi sei mesi dall’adozione di un provvedimento motivato di differimento (comma 1).

L’art. 1, comma 58[186] della L. n. 662/1996, nel testo previgente, prevede, tra l’altro, che: a) la trasformazione del rapporto di lavoro avvenga automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda; b) l'amministrazione, entro il predetto termine, possa negare la trasformazione nel caso in cui la stessa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla propria funzionalità; con provvedimento motivato l’amministrazione possa differirne la trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi;

Si prevede, infine, la finalizzazione della quota del 70 per cento dei risparmi di spesa, ottenuti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro, all’incentivazione della mobilità del personale, lasciando inalterata, rispetto alla previgente normativa, la destinazione della quota del 30 per cento ad economie di bilancio (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non sconta alcune effetto della norma sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti finanziari; limitandosi la norma ad introdurre delle modifiche esclusivamente procedurali ai fini della concessione del part time (comma 1) e a disporre una diversa finalizzazione dei risparmi derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro, senza incidere sulla quota complessiva destinata ad economie di bilancio e non producendo effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 2).

 

Al riguardo, premesso che la normamodifica la procedura prevista per il conferimento del part time in termini più restrittivi per i soggetti richiedenti, subordinando le relative concessioni alle effettive esigenze organizzative delle amministrazioni, la stessa appare suscettibile di ridurre il flusso delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Considerato che i risparmi di spesa derivanti dalle suddette trasformazioni sono destinati, a legislazione vigente, per il 30 per cento ad economie di bilancio, appare opportuno che il Governo chiarisca se sia stato valutato l’effetto di minor risparmio complessivo derivante dal minor numero di rapporti di lavoro a tempo parziale che la norma potrebbe produrre.

 

ARTICOLO 74

Riduzione degli assetti organizzativi

Le norme recano disposizioni di modifica degli assetti organizzativi e di personale delle amministrazioni dello Stato[187], finalizzate al conseguimento di economie di spesa, prevedendo, in particolare, che le stesse amministrazioni provvedano, entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a:

·        ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo, in misura corrispondente, le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale[188][comma 1, lett. a)];

·        ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali [(comma 1, lett. b)];

·        ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)];

Si prevede, inoltre, che nell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei ministeri si tenga conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della L. n. 296/2006, con riguardo anche ai ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 85/2008[189] e che, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il conseguimento delle corrispondenti economie[190] (comma 4).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 404, lett. a) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto – a fini di risparmio di spesa per il personale dei ministeri - la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione per realizzare la riduzione del 10 per cento del numero degli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento per gli uffici di livello dirigenziale non generale. Alla diminuzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di 1ª fascia sono stati ascritti effetti di riduzione della spesa pari 2-4-5 milioni di euro nel triennio 2007-2009[191]. Altre misure di accorpamento e razionalizzazione sono state previste alle lettere da b) a f) del medesimo comma 404. In attuazione della predetta norma è stato emanato il DPCM 13 aprile 2007, “Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 404-416, della legge 296/2006”.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 74, commi 1-6

0

12

24

30

0

6

12

15

0

6

12

15

 

Relativamente agli effetti sulle entrate fiscali e contributive (effetti indotti) determinati dalle misure in esame, come già precisato, il prospetto reca un’unica indicazione riferita al complesso delle norme recate dagli articoli da 63 a 76 (cfr. infra).

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme in esame determinano economie nette[192] di spesa, pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e  15 milioni di euro per il 2011, mentre ulteriori economie deriveranno dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione. In particolare, la relazione tecnica afferma che i suddetti risparmi derivano dall’applicazione della misura prevista dal comma 1, lett. a), relativa alla riduzione in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 per cento dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e del 15 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, con conseguente riduzione degli organici.

La relazione tecnica quantifica, in via prudenziale, i risparmi relativi ai soli posti dirigenziali di prima fascia, stante i notevoli vuoti di organico nella dirigenza di seconda fascia. La stima effettuata prende a riferimento i circa 600 posti esistenti presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le altre amministrazione interessate. L’applicazione della misura determina, pertanto, una riduzione di 120 posti, pari ad un risparmio annuo lordo di circa 30 milioni di euro, atteso che il costo medio di un dirigente di prima fascia è di circa 250.000 euro, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato. 

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione della riduzione di spesa, prende a riferimento i circa 600 posti esistenti senza indicare quale sia la quota di posizioni dirigenziali già soppresse in virtù delle norme di cui all’art. 1, comma 404, della L. n. 296/2006 e, da ultimo, del DL n. 85/2008 (Riorganizzazione delle strutture di Governo) e che, secondo quanto stabilito dal comma 4, devono essere già considerati nell’ambito delle complessive riduzioni da effettuare da parte dei ministeri. Qualora fossero già state effettuate riduzioni in base alle norme citate, i risparmi quantificati andrebbero conseguentemente rideterminati. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

 

ARTICOLO 75

Autorità indipendenti

La norma,in attesa dell’adozione della legge di riforma di cui all’art. 3, comma 45 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), dispone che le Autorità indipendenti - tramite piani di adeguamento da inoltrare entro 45 giorni[193] alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze - riconsiderino le proprie politiche di personale in base ai principi di contenimento della spesa di cui al presente decreto. Nelle more dell’attività di verifica dei suddetti piani – da completare entro 45 giorni dalla loro ricezione[194] - le Autorità non possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

L’art. 3, comma 45[195] della L. n. 244/2007 prevede che la legge di riforma per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti disciplini in via generale, tra l’altro, le retribuzioni e gli emolumenti del personale, perseguendo gli obiettivi di riduzione e contenimento di cui al precedente comma 44 della stessa legge finanziaria 2008. Il comma da ultimo citato prevede, a sua volta, che per gli stessi enti alle retribuzioni e agli emolumenti, comunque superiori a quello del primo presidente della Corte di cassazione[196], si applichino meccanismi di pubblicità e di trasparenza.

Si prevede, inoltre, che il trattamento economico del personale non dirigenziale delle medesime autorità - già interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519 della L. n. 296/2007 (legge finanziaria 2007) - sia determinato al livello iniziale[197] senza maggiori spese e con l’attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile, pari all’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all’atto del passaggio in ruolo.

L’art. 1, comma 519, della L. n.296/2007 (legge finanziaria 2007) ha previsto, tra l’altro, che una quota, pari al 20 per cento, di quanto stanziato[198] per il 2007 per le assunzioni in deroga al blocco del turn over fosse destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che vantasse una prefissata durata di servizio a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

La norma reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio. In particolare:

- il comma 1 modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2007[199] -  che prevede che le amministrazioni locali assicurino la riduzione delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative – precisando che fra le spese di personale devono comprendersi anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarici a contratto[200], nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente;

- il comma 2 sopprime la disposizione che ammette eventuali deroghe[201] ai limiti di spesa per il personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno che presentino parametri virtuosi in termini di incidenza della spesa per il personale;

- il comma 3 sopprime la possibilità per gli enti locali di incrementare le indennità di funzione degli amministratori locali rispetto a quelle previste con decreto ministeriale;

- il comma 4 prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, sia fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto disposto;

- il comma 5 prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il comma 6 prevede che parametri di virtuosità e correlati obiettivi differenziati di risparmio siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[202] che terrà conto delle dimensioni demografiche dei diversi enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli uffici di supporto agli organi di direzione politica e agli incarichi a contratto[203] e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell’ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi;

c) criteri e parametri volti alla riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

Il comma 7 prevede che gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- il comma 8 prevede che il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio non possa transitare, in caso di cessazione dell’attività delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica illustra le ragioni per le quali alle singole disposizioni della norma non sono ascritti effetti. In particolare, viene chiarito che:

•          il comma 1, che impone agli enti delle amministrazioni locali il contenimento delle spese di personale, si pone come strumentale rispetto all’obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno, al quale offre un significativo contributo;

•          il comma 2 è destinato a produrre effetti positivi in termini di finanza pubblica, ma - non potendosi formulare ipotesi plausibili circa l’effettiva utilizzazione, da parte degli enti, della deroga attualmente prevista – appare preferibile non stimare un beneficio diretto per la finanza pubblica e considerare le minori spese che dovessero in concreto prodursi come destinate al miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti;

•          il comma 3, che vieta l’incremento delle indennità per gli amministratori locali, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto per gli enti ad esso soggetti; per gli altri enti, il risparmio di spesa può incidere positivamente sui saldi di bilancio;

•          il comma 4, che vieta le assunzioni di personale per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si pone come strumentale rispetto all’obiettivo di rispetto del patto stesso, anche considerando l’effetto deterrente;

•          i commi 5 e 6 e 7, che prevedono obiettivi di contenimento della spesa per il personale sul complesso della spesa corrente, si pongono come strumentali rispetto all’obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno, al quale offrono un significativo contributo;

•          il comma 8, relativo alle camere di commercio, non ha effetti diretti in termini di finanza pubblica: i risparmi di spesa che dovessero determinarsi sarebbero acquisiti ai bilanci degli enti, contribuendo al rispetto degli equilibri di bilancio dei medesimi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 77

Patto di stabilità interno

La norma dispone che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a)         il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b)        il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

La norma dispone inoltre che, nel caso in cui non sia approvata, entro il 31 luglio 2008, la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell’elenco 2, annesso al provvedimento, siano accantonati e possano essere utilizzati solo dopo l’approvazione delle predette disposizioni legislative.

Di seguito si riportano gli accantonamenti recati dall’elenco 2, relativi a trasferimenti spettanti alle amministrazioni locali:

(milioni di euro)

 

2009

1) R.S.O.

900

2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)

310

3) Sicilia210

210

4) Friuli-V.G.

80

5) Enti locali

1.650

Totale accantonamenti

3.150

 

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 77

0

0

0

0

0

3.150

5.200

9.200

0

3.150

5.200

9.200

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma in esame costituisce la cornice finanziaria entro la quale dovranno essere definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009/2011.

Al fine di scontare gli effetti sui saldi, in attesa delle suddette disposizioni, è previsto l’accantonamento sui vari capitoli del bilancio statale di importi corrispondenti al contributo alla manovra degli enti territoriali.

 

Al riguardo si osserva, in via preliminare e sotto il profilo procedurale, che la norma in esame assume carattere prevalentemente programmatico, costituendo il presupposto per l’emanazione di una disciplina legislativa, volta a stabilire vincoli effettivi per l’acquisizione dei risparmi indicati. Pertanto non sembra prudenziale ascrivere gli attesi effetti di risparmio al provvedimento in esame, mentre risulterebbe opportuno rinviare la relativa attribuzione al provvedimento che conterrà l’annunciata disciplina. Anche l’accantonamento dei trasferimenti in favore delle Amministrazioni locali, disposto dal comma 2, non sembrerebbe un presupposto sufficiente per l’inclusione dei risparmi annunciati nei saldi del provvedimento in esame: ciò in quanto tale accantonamento, peraltro previsto per il solo 2009, non opererebbe nel caso in cui l’attesa disciplina di riforma del patto, pur se effettivamente emanata, non risultasse idonea a garantire l’effettività e la sostenibilità dei risparmi attesi.

Più in particolare si segnala che, in assenza di una definizione, anche per principi generali, delle linee di riforma del patto di stabilità interno, non risulta possibile procedere ad una verifica della quantificazione operata, nè valutare la correttezza della sua integrale classificazione fra le voci di minore spesa corrente: la correttezza di tale classificazione resta infatti rimessa a specifici vincoli che dovranno essere contenuti dalla disciplina in questione, volti ad imporre ad enti, altrimenti dotati di autonomia di bilancio, di conseguire risparmi ad esclusivo carico delle voci di spesa corrente.

A tal riguardo, in merito all’eventuale utilizzo della leva delle maggiori entrate, si ricorda che l’articolo 1, comma 7, del DL 93/2008 attualmente in fase di conversione, che sospende il potere delle amministrazioni locali di deliberare aumenti tributari, dispone che tale sospensione perduri fino all’emanazione della nuova disciplina del patto di stabilità interno. La classificazione dei risparmi attesi fra le voci di minore spesa corrente sembrerebbe implicare la necessità che tale divieto venga confermato in sede di definizione della nuova disciplina del patto.

 

ARTICOLO 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

La norma prevede disposizioni per l’attuazione di un piano straordinario di ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per il rientro dall’indebitamento pregresso. A tal fine è prevista la nomina del Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, a Commissario straordinario del Governo e la nomina di tre subcommissari, scelti rispettivamente tra i magistrati, i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell’interno, senza diritto ad alcun compenso o indennità aggiuntiva e i cui posti di organico sono indisponibili per la durata dell’incarico. La struttura commissariale si avvale delle risorse comunali (commi 1-2).

La gestione commissariale del Comune assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, mentre non incide sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla predetta data (comma 3).

Il piano di rientro, gestito con separato bilancio e mediante apposita contabilità speciale, è presentato entro il 30 settembre 2008 al Governo, che l’approva entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente[204]. Il piano assorbe tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4).

Per l'intera durata della gestione commissariale non può procedersi alla deliberazione di dissesto[205]  e sono previsti limiti alle azioni esecutive. E’ previsto inoltre che tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni siano attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell’Ente (commi 5 e 6).

La norma prevede infine che, nelle more dell’approvazione del piano di rientro, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma un’anticipazione di 500 milioni di euro, a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non ascrive specificamente alla norma in esame effetti finanziari. Si ricorda tuttavia che, con riferimento all’articolo 63, comma 10, del provvedimento in esame, sono quantificate maggiori spese correnti comprensive dell’importo, destinato alle finalità della norma in esame, di 500 mln a decorrere dal 2009, imputato ai fini di tutti i saldi considerati.

 

La relazione tecnica evidenzia che, nelle more dell’approvazione del piano e tenuto conto della grave situazione di illiquidità che il Comune presenta, specie in ragione di rilevanti importi anticipati per conto di altre amministrazioni pubbliche, è prevista la concessione al Comune di Roma di un’ anticipazione di 500 milioni di euro, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sui futuri maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti all’amministrazione comunale e che trovano copertura nel comma 10 dell’articolo 63 del provvedimento in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno che sia chiarito, in primo luogo, come si coordini la natura transitoria della gestione commissariale e del relativo piano di rientro dal debito pregresso con la natura - che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica all’art. 63, comma 10 del provvedimento in esame[206] risulta permanente - della dotazione di 500 mln disposta dalla predetta disposizione per le finalità dell’articolo in esame.

Con riferimento all’incidenza del citato importo in misura uguale sui tre i saldi di finanza pubblica, appare opportuno che sia chiarito se le somme in questione spetteranno al comune di Roma solo nella misura corrispondente alle effettive necessità evidenziate dal piano di rientro o anche a prescindere da tali necessità. Nel primo caso, con la progressiva attuazione del piano di rientro, potrebbero evidenziarsi risparmi sui saldi complessivi della PA, rispetto agli importi stanziati sul SNF.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni con riferimento ai seguenti aspetti:

- non risulta chiaro se la gestione commissariale assorba tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, come affermato dalla norma al comma 3, ovvero se le entrate di competenza dell’intero esercizio 2008 siano attribuite alla gestione corrente, come affermato al comma 6. In quest’ultimo caso la posizione deficitaria della gestione commissariale - i cui oneri sono posti a carico delle apposite risorse erariali disposte dall’articolo 63, comma 10 - risulterebbe aggravata dalla circostanza che, per il primo quadrimestre dell’anno in corso, sarebbero imputate alla gestione commissariale esclusivamente le spese e non le corrispondenti entrate;

- andrebbe chiarito se la destinazione ad incarico di subcommissari di tre posizioni dirigenziali della magistratura, della RGS e del Ministero dell’interno, con indisponibilità dei relativi posti in organico, possa creare inefficienze organizzative nei citati comparti della pubblica amministrazione;

- in merito alla facoltà di recesso dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, andrebbero valutate le possibili implicazioni nei rapporti con terzi, anche sotto il profilo di un eventuale contenzioso;

- un chiarimento risulterebbe opportuno con riferimento alla durata temporale dell’anticipazione disposta dalla Cassa DDPP in favore del comune di Roma e dei relativi oneri in termini di interessi. Sotto il primo profilo, si segnala infatti che, qualora l’anticipazione avesse scadenza successiva alla data del 31 dicembre 2008, si determinerebbe un incremento dello stock di debito delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento agli oneri in termini di interessi andrebbe chiarito se gli stessi risulteranno a carico della gestione commissariale o di quella corrente.

Da ultimo, andrebbe chiarito se, come si desume dall’assenza di un’esplicita previsione in proposito, la gestione commissariale del comune resti assoggettata, al pari di quella corrente, ai vincoli del patto di stabilità interno.

 

ARTICOLO 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

La norma conferma in 102.683 milioni[207] il livello di finanziamento del Sistema sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per il 2009 e lo riduce di 2.000 mln di euro nel 2010 e di 3.000 mln di euro nel 2011, determinandolo in 103.945 milioni e 106.265 milioni. Gli importi sono comprensivi della somma di 50 milioni annui per il finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesù” (comma 1, lett. a).

Per il 2010 e 2011, l’accesso al finanziamento integrativo rispetto al livello 2009 come determinato ai sensi della lett. a),è subordinato alla sottoscrizione, entro il 31 luglio 2008, di un Intesa Stato-Regioni che, ad integrazione e modifica dei precedenti accordi[208], definisca norme di efficientamento del sistema sanitario tali da consentire un contenimento dei costi. Ciò al fine di ridurre il ricorso da parte delle regioni, per la copertura della spesa sanitaria, ad altre risorse dei bilanci extrasanitari o alla leva fiscale (comma 1, lett. b).

Il finanziamento a carico dello Stato è incrementato di ulteriori 184 milioni per il 2009 e 69 milioni a decorrere dal 2010 per il rinnovo dei contratti relativi al biennio 2006-2007 del personale convenzionato con il SSN, nonché per l’attuazione del progetto Tessera sanitaria e per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica[209] (comma 2).

E’ modificato, infine, l’art. 4, comma 2, del D.L. 159/2007, relativo alla procedura di commissariamento nelle regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro: viene soppresso il secondo periodo del comma 2, nel quale si dispone che la nomina a commissario straordinario sia incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione medesima (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimentoespone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 79, co 1

-

 

0

2.000

3.000

-

 

0

 

2.000

3.000

-

 

0

2.000

3.000

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 79,

co 2

-

184

69

69

-

184

69

69

-

184

69

69

 

Pertanto le norme determinano effetti netti sui saldi nelle seguenti misure:

 

(segno meno = peggioramento)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Art. 79

-

 

-184

 

1.931

 

2.931

-

 

-184

 

1.931

 

2.931

-

 

-184

 

1.931

 

2.931

 

La relazione tecnica, con riferimento all’importo di cui al comma 1, conferma il livello di finanziamento cui concorre lo Stato nella misura prevista dalla legislazione vigente per il 2009. Per il biennio successivo, rispetto ad un finanziamento tendenziale la cui crescita è pari a quella del PIL nominale[210] (105.945 milioni nel 2010 e 109.265 milioni nel 2011), viene prevista una riduzione di 2.000 milioni nel 2010 e di 3.000 milioni nel 2011.

Gli importi così rideterminati - che costituiscono, secondo la R.T., la base di confronto Stato-Regioni per la verifica degli andamenti della spesa sanitaria corrente[211] - comprendono gli oneri correlati al rinnovo dei contratti (per il personale dipendente) e delle convenzioni (per i medici convenzionati) sulla base dell’inflazione programmata (1,5 annuo a decorrere dall’anno 2009). Non sono invece comprese le ulteriori risorse di cui al comma 2.

Al fine di finanziare la spesa conseguente alla sottoscrizione del futuro contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, relativo al biennio economico 2008-2009, si prende in considerazione, correttamente, il tasso di inflazione programmata. La R.T. indica la misura dell’inflazione programmata a decorrere dal 2009 pari a 1,5 per cento annuo. Tuttavia, ai fini dell’accantonamento delle somme necessarie per finanziare i rinnovi, i tassi da considerare sono quelli previsti per gli anni di applicazione del contratto, ossia il 2008 e il 2009, per i quali il tasso di inflazione programmata è, rispettivamente, pari all’1,7 e all’1,5 per cento.

In sintesi il finanziamento aggiuntivo viene così determinato dalla relazione tecnica:

Fonte: Relazione tecnica allegata al  D.L 112/2008

 

Come precisato dalla RT, la manovra sconta che, a fronte di minori risorse statali, le regioni, per garantire l’equilibrio di bilancio nel settore, dovranno adottare misure di contenimento della spesa, ovvero coperture con risorse di bilancio extrasanitarie.

Ove la manovra si realizzasse interamente sul versante della spesa sanitaria, si determinerebbe una riduzione rispetto all’andamento tendenziale, rispettivamente, di 2.000 e 3.000 milioniper gli anni 2010 e 2011. Pertanto la spesa sanitaria, pari nel quadro tendenziale della P.A. a 116.007 milioni nel 2010 e a 120.656 nel 2011, è rideterminata, rispettivamente, in 114.007 milioni e 117.656 milioni nel conto programmatico[212].

Con riferimento alla previsione tendenziale, la RT precisa che la spesa sanitaria sconta la piena realizzazione delle manovre di contenimento della spesa da parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro[213], nonché la piena efficacia della manovra prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (ticket ed interventi per il contenimento della spesa farmaceutica). Viceversa, con riferimento agli oneri contrattuali da lavoro dipendente, in coerenza con le regole di contabilità previste dal SEC ’95, è presa in considerazione la sola vacanza contrattuale.

La RT, confermata l’attivazione del  meccanismo dell’automatismo fiscale in presenza di eventuali disavanzi sanitari non coperti, ribadisce quanto già contenuto nella norma (comma 1, lett b), e cioè che, per gli anni 2010 e 2011, l’accesso delle regioni al “maggior finanziamento”, inteso come livello differenziale rispetto al valore previsto per il 2009, è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-Regioni.

 

Con riferimento al comma 2, la R.T. precisa che, al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007, si prevede di incrementare il livello del finanziamento cui concorre lo Stato di 184 milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Ciò in quanto il livello di finanziamento ordinario è parametrato al riconoscimento dell’inflazione programmata, mentre con tale disposizione al personale convenzionato viene riconosciuto, in analogia con quanto è avvenuto per il personale dipendente, un trattamento economico superiore. Il predetto incremento è anche finalizzato all’attuazione del Progetto Tessera sanitaria, con particolare riferimento al collegamento telematico in rete dei medici e alla realizzazione della ricetta elettronica.

 

Al riguardo, si osserva, con riferimento al comma 1, che la riduzione del contributo dello Stato rispetto ad un profilo coerente con la crescita del PIL nominale comporta necessariamente una manovra correttiva da parte delle regioni dal lato della spesa sanitaria.

Le minori disponibilità potranno, infatti, essere compensate solo da risorse di bilancio extrasanitarie e non da maggiori entrate fiscali. Il D.L. 93/2008 in corso di conversione[214] ha sospeso (fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale) il potere delle regioni di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote e tributi erariali. La leva fiscale é attivabile solo in caso di disavanzi accertati dai Tavoli di monitoraggio in sede di verifica annuale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 311/2004 e dall’art. 1, comma 796, della legge 296/2006.

In mancanza di un’ulteriore specificazione circa i contenuti dell’Intesa che, ai sensi del comma 1, lett. b), le regioni dovranno sottoscrivere entro il prossimo 31 luglio, non sono disponibili elementi circa le misure di contenimento della spesa sanitaria e le eventuali forme di compartecipazione che si intendono adottare, né gli adempimenti che potranno essere richiesti alle regioni, ad integrazione di quelli già previsti dalla normativa vigente, per accedere ai fondi integrativi.

Non è pertanto possibile esprimere una valutazione circa l’attendibilità e la realizzabilità delle riduzioni della spesa sanitaria indicate nella R.T.

A salvaguardia dei saldi di finanza pubblica si conferma, comunque, l’attivazione della leva fiscale quale meccanismo di garanzia previsto dalla legislazione vigente per la copertura dei disavanzi sanitari: meccanismo che, tuttavia, comporta un non perfetto allineamento temporale tra gli scostamenti dal lato della spesa e l’attivazione delle misure dal lato delle entrate.

 

ARTICOLO 80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

La norma dispone che l’INPS attui, dal 1° gennaio 2009  al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari dei benefici economici di invalidità civile. A tale scopo l’INPS dispone la sospensione cautelativa del pagamento dei benefici e la eventuale revoca del beneficio economico nei seguenti casi:

a)      nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari[215] (comma 2);

b)     nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido entro 90 giorni dalla sospensione non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.

Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare (comma 3);

c)      qualora l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,  eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica (comma 4).

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di verifica (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 80

 

100

100

100

 

100

100

100

 

100

100

100

 

La relazione tecnica quantifica i risparmi recati dalle disposizioni in esame come risulta dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

2009

2010

2011

100

100

100

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei risultati ottenuti dai precedenti piani straordinari di verifica ( circa 100.000 accertamenti effettuati dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999 e altri 100.000 accertamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000).

Nella quantificazione si tiene conto della circostanza che già gli andamenti previsti a normativa vigente per la spesa per invalidità civile scontano anche gli effetti di miglioramento dell’attività di controllo, verifica e presenza dell’amministrazione in sede giudiziale che potrà derivare nell’accorpamento complessivo delle funzioni presso l’INPS[216].

La relazione tecnica precisa inoltre che il dimensionamento del piano straordinario di verifica (per circa 200.000 accertamenti nell’anno 2009) è stato effettuato in misura da non compromettere l’attività ordinaria di verifica e controllo, in modo tale che effettivamente lo stesso piano costituisca uno strumento di razionalizzazione della spesa aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall’ordinaria attività amministrativa.

 

Al riguardo, si rileva che i dati forniti dalla relazione tecnica non appaiono sufficienti per una puntuale verifica dei risparmi recati dalla norma in esame, che concorrono al conseguimento degli obiettivi della manovra.

Si segnala peraltro che l’utilizzo di tali risparmi, nel quadro riepilogativo del provvedimento, potrebbe non rivelarsi prudenziale, in quanto non attinenti ad economie di carattere certo.

 

ARTICOLO 81, commi 1-7

Ulteriore prelievo di un’aliquota di produzione della coltivazione di idrocarburi

Normativa vigente: L’articolo 19 del D. Lgs. n. 625 del 1996[217] dispone che il titolare di ciascuna coltivazione di idrocarburi sia tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota di prodotto della coltivazione pari al 7 per cento  della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, al 7 per cento della quantità di idrocarburi gassosi ed al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

L’aliquota non è dovuta per le quantità disperse o impiegate nelle fasi di produzione, riammesse in giacimento o ottenute in regime di permesso di ricerca. Per ciascuna concessione sono riconosciuti quantitativi iniziali di prodotto in franchigia. Sono, inoltre riconosciute riduzioni forfetarie del valore unitario dell’aliquota per tenere conto degli oneri, compresi quelli relativi al trattamento ed al trasporto.

Il valore dell’aliquota di prodotto si ripartisce annualmente tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto dei successivi articoli 20 e 22 del D. Lgs. n. 625 del 1996.

 

Le norme in esame dispongono, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’obbligo per il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione di corrispondere, esclusivamente allo Stato, il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella prevista dall’articolo 19 del D. Lgs. n. 625 del 1996.

L’obbligo di corresponsione si determina al verificarsi delle seguenti condizioni:

·        per l’olio, quando la quotazione media annua del Brent dell’anno di riferimento espressa in euro supera almeno del 10 per cento i 55 euro a barile;

La quotazione media annua del Brent è determinata annualmente come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts[218] in dollari al barile per il greggio Brent Dated  e convertita in euro/barile in base al cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d’Italia.

·        per il gas, nel caso in cui la media annua dell’indice QE[219] dell’anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.

Per gli anni successivi al 2008 tali quotazioni di riferimento sono rideterminate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, considerando le variazioni annuali dei prezzi di produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto dell’industria.

 

Il valore dell’ulteriore aliquota di prodotto da corrispondere allo Stato, in presenza delle condizioni di cui sopra è così determinato:

 

a)      idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma ed idrocarburi gassosi estratti in mare:

·        aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento del 10 per cento rispetto alle quotazioni di riferimento;

·        aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento ulteriore rispetto al 10 per cento.

b)     idrocarburi liquidi estratti in mare:

·        aliquota dell’1,2 per cento nel caso di incremento del 10 per cento rispetto alla quotazione di riferimento;

·        aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento ulteriore rispetto al 10 per cento.

Le quantità esenti dal pagamento dell’aliquota di prelievo ordinaria sono esenti anche dal pagamento dell’ulteriore aliquota. Alla ulteriore aliquota di prodotto non si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da 8 a 15 dell’articolo in esame, in materia di versamento in acconto del valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

300

300

300

0

300

300

300

0

300

300

300

 

La relazione tecnica rileva che l’ulteriore aliquota di produzione è determinata in funzione dell’andamento delle quotazioni degli idrocarburi: in particolare, per l’olio il raffronto è fatto con la quotazione media del Brent del 2007, pari a 75 U$ al barile  equivalenti a 55 euro al cambio medio 2007 e per il gas utilizzando la media dell’indice QE (quota energia) nel 2007 pari a 0,217 euro per metro cubo standard (Smc).

La relazione precisa che nella stima sono state utilizzate le più recenti quotazioni petrolifere (media Brent del mese di maggio 2008 pari a 123 U$ al barile corrispondenti a 79 euro al cambio medio dello stesso periodo; indice QE del primo trimestre 2008 pari a 0,243 euro per metro cubo standard) e  i dati di produzione nazionale di idrocarburi nel 2007 (gas al netto Sicilia migliaia smc: 9.310.773; olio al netto Sicilia migliaia di barili: 39.185). Sulla base di tali elementi di calcolo,  il gettito aggiuntivo annuo derivante dalla ulteriore aliquota di produzione è stimato in circa 300 milioni di euro per cassa dal 2009.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati necessari per una puntuale verifica. Tuttavia, da un primo esame può constatarsi che la quantificazione sembra in linea con i dati di produzione nazionale per il 2007 disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico. In merito all’adozione, ai fini della quantificazione del prelievo, delle quotazioni più recenti disponibili al momento della redazione della relazione tecnica, in luogo di una previsione della loro media annua, può affermarsi che tale criterio appare sufficientemente prudenziale in considerazione del più recente andamento delle quotazioni dei prodotti interessati.

Andrebbe, tuttavia, chiarito se l’ulteriore aliquota di prodotto dovuto allo Stato sia deducibile ai fini della determinazione del reddito. In tal caso l’importo delle maggiori entrate stimato andrebbe ridotto dell’ammontare delle minori imposte conseguenti alla deducibilità del prelievo.

 

ARTICOLO 81, commi 8-15

Acconto sulle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

Normativa vigente: Il comma 8 dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 625 del 1996 dispone che, in tempo utile per l’effettuazione dei versamenti di cui al successivo comma 9, ciascun titolare unico o contitolare di concessione di coltivazione di idrocarburi effettui il calcolo del valore delle aliquote dovute e rediga un prospetto complessivo delle medesime, contenente la ripartizione tra Stato, regioni e comuni.

Il successivo comma 9 prevede che, sulla base del contenuto di tale prospetto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il titolare unico o contitolare effettui i relativi versamenti dovuti allo Stato, alle regioni ed ai comuni.Entro il 15 luglio di ciascun anno il titolare trasmette all’Amministrazione finanziaria copia del prospetto complessivo, corredata di copia delle ricevute dei versamenti effettuati ( comma 11).

Le norme prescrivono che, a decorrere dall’anno 2008, per le concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 625 del 1996, il titolare unico o contitolare versi nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto del valore delle aliquote dovuto per l’anno in corso, il 100 per cento di quanto versato per l’anno precedente. Il versamento è effettuato allo Stato, alle regioni ed ai comuni secondo le rispettive quote di competenza. Limitatamente all’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la quota di pertinenza dello Stato affluisce all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo speciale destinato al soddisfacimento di talune esigenze dei cittadini meno abbienti, istituito con il successivo comma 29 dell’articolo in esame.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto, si applica la disciplina sanzionatoria relativa agli omessi o insufficienti versamenti diretti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, oltre agli interessi di cui all’articolo 9 del DPR n. 602 del 1973[220], nonché la disciplina del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

Il regime sanzionatorio non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:

·        quando il versamento in acconto singolarmente dovuto a ciascuno degli enti impositori è di importo inferiore a 100.000 euro;

·        quando l’acconto versato a ciascuno degli enti impositori, separatamente considerato, è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell’aliquota di prodotto dovuto per l’anno in corso. 

Il credito, risultante dall’eccedenza dell’acconto versato rispetto a quanto dovuto a ciascun ente impositore, è rimborsato entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto complessivo di cui all’articolo 19, comma 8, del D. Lgs. n. 625 del 1996 (15 luglio di ciascun dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote).      

L’eccedenza può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti degli altri enti impositori in base a determinate priorità. Il credito può essere, inoltre, ceduto ad altri titolari di concessione per essere a sua volta compensato da questi ultimi.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica un effetto di maggior gettito a valere sui saldi di finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per il 2008. Ciò in quanto, negli anni successivi, il maggior versamento a titolo di acconto per l’anno in corso risulta assorbito dal rimborso o dalla compensazione dell’acconto versato nell’anno precedente.

 

La relazione tecnica, sulla base dei dati di produzione e delle quotazioni medie rilevate nel 2007 (cfr. contenuto della relazione tecnica di cui alla scheda precedente) quantifica l’acconto sul valore delle aliquote di prodotto per il 2008, da liquidare a novembre 2008, pari a circa 200 milioni di euro, che confluiscono nel fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se nella stima del maggior gettito si sia tenuto conto delle circostanze previste dal comma 12 dell’articolo in esame che, nell’indicare i casi in cui non si applicano le sanzioni previste, vi ricomprendono le ipotesi di mancato versamento dell’acconto, ovvero di versamento in misura ridotta.

 

ARTICOLO 81, commi 16-18

Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico

Le norme dispongono che l’aliquota IRES, attualmente prevista nella misura del 27,5 per cento, si applichi con una addizionale di 5,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei seguenti settori:

·        ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

·        raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale;

·        produzione e commercializzazione di energia elettrica.

L’addizionale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Le norme prevedono, inoltre, il divieto per i soggetti interessati di traslare la maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. All’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è affidata l’attività di vigilanza sulla puntuale osservanza di tale divieto.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

 entrate

0

1.698

849

849

0

1.698

849

849

0

1.698

849

849

 

La relazione tecnica utilizza, ai fini della stima del relativo maggior gettito, il modello previsionale IRES, dati Unico 2005 (anno di imposta 2004) aggiornato alla normativa recata dalla legge finanziaria 2008. In tale ambito sono stati selezionati i contribuenti rientranti nei settori in oggetto che abbiano presentato ricavi, nel periodo di imposta precedente, superiore a 25 milioni euro. Per i contribuenti non facenti parte di un consolidato nazionale è stata applicata una aliquota IRES del 33% (aliquota ordinaria IRES 27,5% + 5,5% addizionale IRES).

Per i casi di contribuenti facenti parte di un consolidato nazionale, la relazione tecnica precisa che si è proceduto nel seguente modo:

·        sono stati individuati i redditi positivi apportati al consolidato (quadro GN o GC) dai partecipanti rientranti nei settori in oggetto;

·        è stato valutato il peso relativo dei redditi positivi apportati da tali soggetti rispetto al totale dei redditi positivi apportati allo stesso gruppo fiscale;

·        nel caso di reddito imponibile positivo del gruppo, determinato nei modi ordinari (quadro CN), è stata applicata l’addizionale IRES del 5,5% sulla quota parte del reddito imponibile positivo del gruppo riconducibile alle attività su menzionate, determinata in base a quanto indicato nel punto precedente.

Sulla base delle suddette ipotesi il recupero di gettito annuo di competenza si stima pari a circa 849 milioni di euro.

In termini di cassa, in base ad una percentuale di acconto effettiva, coincidente con quella legale, pari al 100 per cento, si stimano maggiori entrate per 1.698 milioni di euro nel 2009 e di 849 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi utili ai fini della verifica della quantificazione, limitandosi ad indicare il risultato finale delle elaborazioni effettuate.

Con riguardo agli effetti di cassa, chiarimenti andrebbero comunque forniti sul grado di prudenzialità dell’adozione di un percentuale di acconto effettivo coincidente con quella legale.

Andrebbe, infine, chiarita la portata applicativa della disposizione che vieta agli operatori economici interessati di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. Tale disposizione, infatti, ove intesa in senso letterale, potrebbe determinare effetti distorsivi, penalizzando i soli soggetti operanti sul mercato finale.       

 

ARTICOLO 81, commi 19-25

Valutazione delle rimanenze per le imprese operanti nel settore petrolifero

Le norme introducono nel TUIR l’articolo 92-bis. Tale articolo dispone che la valutazione delle rimanenze finali dei beni - alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione - sia effettuata secondo il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito” (Fifo), anche se non adottati in bilancio, dalle imprese i cui ricavi superino la soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore[221], che esercitino le seguenti attività:

·        ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

·        raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale.

I suddetti metodi di valutazione si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ed a quelli che, pur adottando tali principi nella redazione del bilancio, nella valutazione dei beni fungibili si sono avvalsi dell’opzione di utilizzare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione (Lifo).

I nuovi criteri di valutazione delle rimanenze hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina in base alla prima applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR  non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 16 per cento.

L’ imposta sostitutiva dovuta è versata in unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis. In alternativa, su opzione del contribuente, può essere versata in tre rate annuali di pari importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative al primo esercizio di applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi al tasso semplice del 3 per cento.

Il maggior valore assoggettato ad imposta è riconosciuto fiscalmente a decorrere dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione dei nuovi criteri di valutazione.

Tuttavia, fino al terzo esercizio successivo, le eventuali svalutazioni determinate ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, ma determinano la riliquidazione dell’imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni può essere portato a scomputo delle rate ancora da versare e l’eventuale eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo delle imposte sui redditi. 

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

 entrate

237

244

252

0

237

244

252

0

237

244

252

0

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, introducendo l’obbligo della valutazione secondo il metodo della media ponderata o FIFO delle rimanenze, determinano un incremento dei valori di tali rimanenze.

Per poter procede alla stima, la relazione precisa che sono stati utilizzati come parametri di riferimento i valori indicati dalle imprese dei settori interessati, che hanno effettuato il passaggio ai principi contabili internazionali nel quadro RV del modello Unico 2007, anno di imposta 2006. Da tali dati risulta un maggior valore pari a 1.990 milioni di euro per rimanenze valutate al FIFO rispetto ai valori fiscali. Tali importi rappresentano la base imponibile dell’imposta sostitutiva per i soggetti IAS.

Il magazzino civilistico di tali soggetti indicato nel quadro RS è stato, quindi, messo a confronto con il magazzino di tutti i soggetti interessati, compresi quelli che non hanno utilizzato gli IAS. I soggetti IAS presentano una rivalutazione media del 73%. Utilizzando lo stesso coefficiente di rivalutazione, calcolato sulle imprese IAS, i maggiori valori per gli altri contribuenti  sono stimati pari a circa 2.460 milioni di euro.

Si perviene, pertanto ad una base imponibile complessiva dell’imposta sostitutiva pari a 4.450 milioni di euro. In conseguenza l’imposta sostitutiva del 16% produce un gettito pari a circa 712 milioni di euro (4.450 *16%).

La relazione tecnica ipotizza il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di uguale importo. Sulla seconda e terza rata sono stati calcolati gli interessi al tasso annuo semplice del 3%. Pertanto, il maggior gettito per cassa risulta il seguente.

 

(milioni di euro)

CASSA

2008

2009

2010

2011

Imposta sostitutiva

237

244

252

0

La relazione tecnica aggiunge, infine, che i valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti dall’esercizio successivo. Tale circostanza determina una possibile riduzione del reddito di impresa, con conseguente  riduzione di gettito negli esercizi successivi, riduzione che peraltro risulta di difficile quantificazione.

 

Al riguardo, si osserva che appaiono necessari chiarimenti in merito all’imputazione temporale per cassa del gettito dei ratei annui dell’imposta sostitutiva a decorrere dall’anno 2008. Infatti, in base al disposto normativo, il comma che introduce nel TUIR l’articolo 92-bis recante le nuove modalità di valutazione delle rimanenze, dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. In riferimento a tale periodo, come affermato dalla relazione tecnica stessa, la valutazione delle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali  dovrebbe essere fatta applicando il metodo della media ponderata o FIFO. Inoltre, le norme prevedono che il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva, ovvero il versamento del primo rateo, sia effettuato contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione del nuovo articolo 92-bis del TUIR.

Pertanto, almeno per le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la base imponibile dell’imposta sostitutiva, ovvero il maggior valore delle rimanenze finali, sarà determinabile a chiusura dell’esercizio di gestione (31 dicembre 2008) e la relativa imposta potrà essere versata nel 2009, contestualmente al versamento a saldo dell’imposta personale relativa all’esercizio 2008.

Pertanto, il profilo temporale del maggior gettito stimato per il triennio 2008-2010 dovrebbe subire lo slittamento di un anno.

Sarebbero, inoltre, necessarie indicazioni circa l’ordine di grandezza del minore gettito ascrivibile agli esercizi successivi, in conseguenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta, anche in considerazione del fatto che, mentre l’effetto di maggior gettito dell’imposta sostitutiva è destinato ad esaurirsi nell’arco di un triennio, gli effetti di perdita di gettito potrebbero permanere oltre tale ambito temporale.

 

ARTICOLO 81, commi 26-28

Conferimento allo Stato da parte dei concessionari della coltivazione di idrocarburi

Le norme dispongono che il titolare unico o il contitolare di concessione di coltivazione di idrocarburi di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 625 del 1996 conferisca allo Stato una quota, espressa in barili, pari all’1 per cento delle produzioni annue ottenute dalle concessioni di coltivazione a decorrere da 1° luglio 2008. Il conferimento si effettua annualmente, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante versamento di una somma corrispondente al valore del prodotto da conferire calcolato in base alla quotazione media annua del Brent a barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le relative modalità applicative.   

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

 entrate

0

40

40

40

0

40

40

40

0

40

40

40

 

La relazione tecnica afferma che, per effettuare la stima della produzione nazionale petrolifera, si è utilizzato il dato di produzione nazionale di petrolio greggio pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Bilancio Energetico Nazionale 2006. Per tale anno si riscontra una produzione di 5,769 milioni di tonnellate equivalenti, pari a circa 42,7 milioni di barili.

La relazione tecnica assume, inoltre, che il prezzo attuale (pari ad 87,7 euro per barile) equivalga al prezzo medio che sarà rilevato per il periodo intercorrente dal 1° Luglio 2008 al 30 Giugno 2009. Sulla base di tali parametri, applicando la percentuale di conferimento dell’1%, si stima un maggior gettito di circa 40 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, non essendo altrimenti espressamente disposto, l’ammontare annualmente dovuto allo Stato a titolo di prelievo sulla produzione annua sia deducibile ai fini della formazione del reddito dei soggetti interessati.

In tal caso l’ammontare annuo di maggiori entrate stimato dovrebbe essere ridotto della perdita di gettito a titolo di imposte dirette che si determina rispetto all’andamento a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 81, commi 29-38

Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti e istituzione carta acquisti

Le norme istituiscono un Fondo speciale destinato alle esigenze di natura alimentare e di natura energetica dei cittadini meno abbienti, le cui modalità di utilizzo saranno determinate con decreto ministeriale[222].

Viene previsto (commi da 29 a 31) che tale Fondo sarà alimentato dalle seguenti risorse:

·        dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, commi 21 e 22, del provvedimento in esame;

·        dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell’articolo 81, commi 8-15, del provvedimento  in esame;

·        dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e 26, del provvedimento in esame;

·        da trasferimenti dal bilancio dello Stato;

·        da versamenti effettuati spontaneamente e solidalmente da parte di società o enti operanti nel comparto energetico.

Viene, inoltre, istituita (commi da 32 a 38) una carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi alimentari e di servizi energetici, che sarà concessa a favore di cittadini residenti che versino in condizione di maggior disagio economico e che ne facciano richiesta.

I criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio[223], l’ammontare unitario dello stesso e le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio saranno disciplinate dal  Ministro dell’economia e delle finanze[224] nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ed entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Ai fini dell’attuazione delle norme, da conseguire entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà avvalersi anche di altre amministrazioni, di enti pubblici e di Sogei S.p.a.: spetterà a tali soggetti o al medesimo Ministero l’individuazione dei titolari del beneficio e del soggetto gestore del servizio integrato delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.

L’individuazione del gestore dovrà tener conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa sul territorio dello Stato, tale da fornire funzioni di sportello sia per l’attivazione della carta che per la gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri dei titolari del beneficio e considerando precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

Viene stabilito che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all’individuazione dei titolari del beneficio o all’accertamento delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi debbano fornire dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione a richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze o dei soggetti di cui questi si avvale per l’attuazione delle disposizioni in esame. Il medesimo Ministero promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore delle carte acquisti con apposite convenzioni.

Viene previsto che agli oneri derivanti dalle norme in esame relative alla carta acquisti si farà fronte mediante utilizzo del Fondo di solidarietà (comma 38).

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, riferiti alle sole norme dei commi da 29 a 31 relativi al Fondo di solidarietà, sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento:

(milioni di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

FABBISOGNO

INDEBITAMENTO NETTO

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 81, co. 29

200

0

0

0

200

0

0

0

200

0

0

0

 

La relazione tecnica, anch’essa relativa alle sole norme dei commi da 29 a 31, evidenzia che le risorse attualmente destinate al Fondo ammontano a 260 milioni di euro per il 2008 (di cui 200 milioni derivanti dalle norme di cui articolo 81, commi 8-15 e 60 milioni derivanti dalle norme di cui all’articolo 83, commi 21 e 22) e 17,4 milioni di euro per il 2009 e 2010 (derivanti dalle norme di cui all’articolo 82, commi 25 e 26).

Sono previsti effetti di cassa negativi, che per il 2008 ammontano a 260 milioni di euro e per gli anni 2009 e 2010 a 17,4 milioni di euro.

Tuttavia, al Fondo in questione vengono al momento iscritti solo 200 milioni di euro per l’anno 2008, in quanto i 60 milioni di euro previsti per il 2008 dalle norme dell’articolo 83, commi 21 e 22, saranno iscritti, contestualmente alla relativa entrata, in sede di effettuazione della riassegnazione prevista dalle stesse norme, ed i 17,4 milioni di euro previsti per gli anni 2009 e 2010 dall’articolo 82, commi 25 e 26, saranno iscritti a seguito dell’emanazione del decreto previsto dalle medesime norme, con il quale saranno stabiliti termini e modalità per la destinazione al Fondo del 5 per cento dell’utile netto delle cooperative a mutualità prevalente.

 

Al riguardo, premesso che il testo non prevede una predefinita dotazione finanziaria iniziale del Fondo, e che la stessa è invece desumibile solo dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, con riferimento alle norme di cui al comma 30, lett. a), andrebbe fornito un chiarimento in merito alla previsione che detto Fondo sia alimentato anche da trasferimenti a carico dello Stato, che non risultano quantificati nella relazione tecnica.

Tuttavia, poiché l’attuazione delle norme dovrà conseguirsi entro il 30 settembre 2008 (comma 34), si osserva che a tale data potrebbero non risultare acquisite le risorse indicate dalla relazione tecnica, in quanto gli effetti di cassa, pari a 200 milioni, relativi all’acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, di cui all’articolo 81, commi 8-15, si verificheranno compiutamente entro il mese di novembre 2008, termine entro il quale dovrà essere versato l’acconto. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento. Va in proposito considerato che un eventuale slittamento degli interventi all’esercizio successivo determinerebbe effetti negativi di cassa.

Sarebbe peraltro utile distinguere gli oneri relativi alla carta acquisti da quelli ulteriori, posti anch’essi a carico del Fondo per effetto dei commi 32 e seguenti.

 

ARTICOLO 82, commi 1-5

Criteri di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni

Le norme:

·        introducono un comma 5-bis all’articolo 96 del TUIR. In base a tale disposizione, gli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli altri soggetti finanziari[225], dalle imprese di assicurazioni e dalle società capogruppo di gruppi bancari o creditizi, sono deducibili dalla base imponibile IRES nel limite del 96 per cento del loro ammontare. Nel caso di consolidato nazionale, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è interamente deducibile fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai partecipanti a favore di soggetti esterni al consolidato;

·        integrano gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che, per le banche e le società finanziarie, per le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari abilitati al servizio di investimento, per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, per le società di investimento a capitale variabile, per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, nonché per le holding operanti nel settore finanziario e le imprese di assicurazione, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

La disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Limitatamente a tale periodo d’imposta gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 97 per cento del loro ammontare.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRES ed IRAP per il medesimo periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in sede di versamento della seconda o unica rata, i contribuenti interessati devono assumere come imposta del periodo precedente quella che si determinerebbe in base alla misura di deducibilità degli interessi introdotta dalle norme in esame.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

entrate

714

714

1.340

1.177

871

871

1.634

1.436

871

871

1.634

1.436

Minori

spese[226]

157

157

294

259

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica precisa che, per quanto attiene i contribuenti banche, la stima della porzione di interessi passivi indeducibili è stata ottenuta utilizzando le previsione per gli anni 2008, 2009 e 2010 (stime Centro Studi e Ricerche ABI su fonte Banca d’Italia-2007) degli interessi passivi, pari a circa 100 miliardi di euro per il 2008, 109 miliardi di euro per il 2009 e 118 miliardi di euro per il 2010.

Conseguentemente, la quota di interessi passivi indeducibili per i soggetti appartenenti al settore bancario sarebbe pari a circa 3.000 milioni di euro (100.000*3%) per il periodo d’imposta in corso al 2008, pari a circa 4.360 (109.000*4%) milioni di euro per il 2009 e pari a circa 4.720 (118.000*4%) milioni di euro per il 2010.

La relazione adotta, quindi, l’ipotesi che la compensazione nel consolidato fiscale permetta un abbattimento degli interessi indeducibili nella misura del 20%. Pertanto, la quota di interessi passivi indeducibili risulta pari a circa 2.400 milioni di euro (100.000*80%*3%) per il 2008, a circa 3.488 milioni di euro (109.000*80%*4%) per il 2009 ed a circa 3.776 euro (118.000*80%*4%) a partire dal 2010.

Scontando un’aliquota media IRES del 26%, il recupero di gettito di competenza è stimato pari a circa 624 milioni di euro, 907 milioni di euro e 982 milioni di euro, rispettivamente per il 2008, 2009 ed a partire dal 2010; ai fini IRAP la riduzione dovuta al consolidato nazionale non ha effetti e con un’aliquota media dei settori interessati del 4,58%, il recupero di gettito di competenza sarebbe pari a circa 137,4 milioni di euro, 199,7 milioni di euro e 216,2 milioni di euro, rispettivamente per il 2008, 2009 ed a partire dal 2010.

Per i soggetti, diversi dalle banche, esercenti attività di intermediazione finanziaria e monetaria, e le assicurazioni, gli interessi passivi sono stimati dalla relazione tecnica in base alle risultanze dei dati dichiarati nel modello Unico 2006 anno di imposta 2005, pari a circa 14,4 miliardi di euro, da cui derivano interessi passivi indeducibili pari a circa 432 milioni di euro (14.400*3%) per l’esercizio 2008 e pari a circa 576 milioni di euro (14.400*4%) per gli esercizi successivi.

Nell’ipotesi che la compensazione nel consolidato fiscale consenta un abbattimento degli interessi indeducibili nella misura del 20%, la quota di interessi passivi indeducibili sarebbe pari a circa 346 milioni di euro (14.400*80%*3%) per il 2008 e 461 milioni di euro (14.400* 80%*4%) negli esercizi successivi.         

Scontando un’aliquota media IRES del 26% il recupero di gettito di competenza è stimato pari a circa 90 milioni di euro per il 2008 ed a circa 120 milioni di euro a partire dal 2009; ai fini IRAP la riduzione dovuta al consolidato nazionale non ha effetti e con una aliquota media dei settori interessati del 4,58% il recupero di gettito di competenza risulta pari a circa 19,8 milioni di euro per il 2008 ed a circa 26,4 milioni di euro a partire dal 2009

Le norme prevedono per il 2008 l’anticipo degli effetti della parziale indeducibilità già in sede di versamento in acconto. Inoltre, in considerazione sia del ridotto numero di contribuenti interessati sia della loro maggiore redditività, la relazione tecnica, nel calcolo degli effetti di cassa utilizzata la percentuale di acconto effettivo del 100% sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Pertanto, in base a tali presupposti gli effetti per cassa stimati dalla relazione tecnica sono i seguenti:

 

(milioni di euro)

CASSA

2008

2009

2010

2011

Banche

IRES

624

624

1.190

1.057

IRAP

137

137

262

233

Altri intermediari finanziari ed assicurazioni

IRES

90

90

150

120

IRAP

20

20

32

26

TOTALE

IRES

714

714

1.340

1.177

IRAP

157

157

294

259

 

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alle indicazioni statistiche alla base dell’adozione nella quantificazione riportata nella relazione tecnica, di un’aliquota media IRAP, per i contribuenti interessati, del 4,58 per cento, atteso che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota ordinaria di tale imposta è stata ridotta al 3,9 per cento.

Anche considerando gli incrementi di aliquota già adottati da alcune regioni, nel limite consentito dall’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e quelli imposti alle regioni che sono impegnate nei piani di rientro del deficit sanitario, l’aliquota media utilizzata potrebbe quindi risultare non sufficientemente prudenziale. 

 

ARTICOLO 82, commi 6-8

Deducibilità  della variazione della riserva sinistri

Normativa vigente: Il comma 3 dell’articolo 111 del TUIR, in materia di determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, prevede che la variazione della riserva sinistri relativa a contratti di assicurazione del ramo danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia deducibile nell’esercizio nella misura del 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. A tal fine è considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

La norma in esame dispone che la variazione della riserva sinistri relativamente ai contratti di assicurazione per la quota considerata di lungo periodo sia deducibile nell’esercizio nella misura del 30 per cento dell’importo iscritto in bilancio; prevede altresì che l’eccedenza sia deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi e che sia considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri.

Le quote residue dell’ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri che eccede il 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora dedotte, sono deducibili in quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui si sono formate.

Le nuove modalità di deduzione delle variazioni della riserva sinistri si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, il contribuente deve assumere quale imposta dovuta per il periodo precedente quella che si determinerebbe applicando le disposizioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

            

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

entrate

193

186

179

173

193

186

179

173

193

186

179

173

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti delle disposizioni, utilizza i dati rilevati dal modello Unico 2006 (anno di imposta 2005). Da tali dati si desume che i “noni pregressi” ex art. 111 del TUIR ammontano a circa 277 milioni di euro, mentre l’eccedenza formatasi nell’anno ex art. 111, deducibile in noni, è pari a circa 343 milioni di euro. Ai fini della quantificazione si è ipotizzato un tasso di crescita prudenziale di tali eccedenze pari al 3% annuo.

Per ciò che attiene ai “noni pregressi”, la relazione ipotizza che l’importo rilevato contenga i noni dei nove anni precedenti, con un nono medio pari a circa 31 milioni di euro (277/9). I nuovi “diciottesimi” sono stati stimati frazionando i noni pregressi per gli anni che vanno dall’ipotetico anno di formazione fino al diciottesimo anno successivo. In maniera esemplificativa, a legislazione vigente i “noni pregressi” dedotti nell’anno risultano essere pari a circa 277 milioni di euro. In base alle norme proposte tali “noni pregressi” devono essere ricalcolati singolarmente fino a raggiungere i diciotto anni dall’anno di formazione, per un importo stimato il primo anno pari a circa 92 milioni di euro (tab.2).

Tab. 1 – Noni pregressi legislazione vigente (esempio primi 4 anni)

Anno

t

t+1

t+2

t+3

Nono formato nel t-1

31

31

31

31

Nono formato nel t-2

31

31

31

31

Nono formato nel t-3

31

31

31

31

Nono formato nel t-4

31

31

31

31

Nono formato nel t-5

31

31

31

31

Nono formato nel t-6

31

31

31

31

Nono formato nel t-7

31

31

31

 

Nono formato nel t-8

31

31

 

 

Nono formato nel t-9

31

 

 

 

TOTALE

277

246

215

185

(Milioni di euro)

 

Tab. 2 – Noni pregressi (esempio primi 4 anni)[227]

Anno

t

t+1

t+2

t+3

Nono formato nel t-1

15

15

15

15

Nono formato nel t-2

14

14

14

14

Nono formato nel t-3

13

13

13

13

Nono formato nel t-4

12

12

12

12

Nono formato nel t-5

11

11

11

11

Nono formato nel t-6

9

9

9

9

Nono formato nel t-7

8

8

8

8

Nono formato nel t-8

6

6

6

6

Nono formato nel t-9

3

3

3

3

TOTALE

92

92

92

92

(Milioni di euro)

Le eccedenze formatesi nell’anno, a legislazione vigente, avrebbero prodotto noni per un importo pari a circa 38 milioni di euro (343/9), incrementato negli anni successivi in base al tasso di crescita; a legislazione proposta la riduzione della deducibilità ex art. 111 dal 60% al 30% produce, in combinazione con l’innalzamento al 75% della quota considerata di lungo periodo, un importo non deducibile nell’anno che sarà tuttavia riportabile negli esercizi successivi in diciottesimi, per un importo annuo pari a circa 50 milioni di euro. La minore deducibilità nel primo esercizio di applicazione, per variazione della deducibilità della quota di lungo periodo in combinazione con l’aumento dal 50% al 75% della stessa, è pari a circa 560 milioni di euro.  La minore deducibilità dovuta al ricalcolo dei “noni pregressi” è pari a circa 185 milioni di euro.

Tenendo conto delle ipotesi di crescita indicate, il recupero di gettito di competenza ai fini IRES, sulla base di un’aliquota media del 26%, è stimato dalla relazione tecnica in misura pari a:

 

COMPETENZA

2008

2009

2010

2011

IRES

193

186

179

173

(Ammontari espressi in milioni di euro)

 

Per cassa, la relazione tecnica, sulla base di una percentuale di acconto del 100 per cento, connessa al ridotto numero di contribuenti ed alla loro maggiore redditività e tenendo conto della disposizione che disciplina la misura dell’acconto per il 2008, stima un profilo di gettito identico a quello esposto in termini di competenza.

 

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la relazione tecnica non contiene tutti gli elementi di calcolo necessari per una chiara ricostruzione della metodologia  assunta nella stima.

Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti sui seguenti elementi della quantificazione:

·         non è indicato il motivo per il quale il profilo stimato delle maggiori entrate per cassa sia identico a quello per competenza. Applicando, infatti, correttamente le ipotesi assunte dalla relazione tecnica, il profilo per cassa comporterebbe maggiori entrate per 193 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 179 milioni di euro per il 2010 e 172 milioni di euro per il 2011, con un andamento leggermente diverso rispetto a quello stimato per competenza;

·         la percentuale di acconto del 100 per cento, giustificata in base alla maggiore redditività dei contribuenti interessati, non sembra coerente con l’aliquota media IRES utilizzata nella quantificazione. Infatti, la relazione tecnica applica un’aliquota media effettiva del 26 per cento a fronte di un’aliquota legale del 27,5 per cento. L’assunzione di tale parametro presuppone un tasso di redditività prossimo al 95 per cento, sicuramente elevato, ma inferiore al 100 per cento.

 

ARTICOLO 82, commi 9 e 10

Misura degli acconti delle imposte di bollo e dell’imposta sulle assicurazioni

Normativa vigente: L’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972[228] prevede che Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziarie, entro il 30 novembre di ogni anno, versino, a titolo di acconto, una somma pari al 70 per cento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale liquidata in via provvisoria ai sensi del comma 15 del medesimo articolo. Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

Il comma 1-bis dell’articolo 9 della legge n. 1216 del 1961[229] dispone che, entro il 30 novembre di ciascun anno, gli assicuratori versino, a titolo di acconto, il 12,5 per cento dell’imposta sui premi ed accessori incassati liquidata per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni RC auto. Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti ordinari.   

Le norme incrementano:

·        la percentuale di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 ed al 95 per cento per gli anni successivi;

·        la percentuale di acconto dell’imposta sui premi incassati dagli assicuratori al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per cento per il 2009 ed al 40 per cento per gli anni successivi.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

            

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

entrate

133

635

466

0

133

635

466

0

133

635

466

0

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame, considera i versamenti effettuati mediante modello F23 con i codici tributo  455T (Imposta di bollo) e 526T  (imposta sulle assicurazioni), desunti dalla fonte “Osservatorio delle Entrate”.

Da tali dati risulta che l’acconto dell’imposta di bollo per il 2007 è stato pari a 1.280 milioni di euro mentre l’analogo acconto dell’imposta sulle assicurazioni è stato pari a 353 milioni di euro.

L’aumento della percentuale di acconto dell’imposta di bollo al 75% si stima possa portare ad un maggior gettito, nel 2008, pari a:

(1.280 / 70 * 75) – 1.280 = 91 milioni di euro.

Per il 2009 il recupero di gettito sarà:

((1.280 / 70 * 85) – 1.280) – 91  = 183  milioni di euro.

Per il 2010 il recupero di gettito sarà:

((1.280 / 70 * 95) – 1.280) – 274  = 183  milioni di euro.

Con riferimento all’imposta sulle assicurazioni, il maggior gettito per il 2008 sarà pari a:

(353 / 12,5 * 14) – 353 = 42 milioni di euro.

Per il 2009 il recupero di gettito sarà:

((353 / 12,5 * 30) – 353) – 42  = 452  milioni di euro.

Per il 2010 il recupero di gettito sarà:

((353 / 12,5 * 40) – 353) – 494  = 283  milioni di euro

Dall’anno 2011 le disposizioni entrano a regime e si esauriscono pertanto gli effetti di maggiore gettito.

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 82, commi 11-13

Svalutazione di crediti ed accantonamenti per rischi su crediti

Normativa vigente: Il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR, che definisce i criteri di deducibilità ai fini IRES delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, dispone, in particolare, che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da erogazioni di credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Le norme in esame riducono dallo 0,40 allo 0,30 per cento la quota di deducibilità delle svalutazioni nell’esercizio e aumentano da nove a diciotto il numero degli esercizi successivi nei quali è possibile portare in deduzione le eccedenze non dedotte in ciascun esercizio.

Prevedono inoltre che le residue quote dell’ammontare delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio, formatesi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora dedotte, siano deducibili in quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui si sono formate. 

Le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per tale periodo d’imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando i nuovi criteri di deducibilità.

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori

entrate

582

611

643

678

582

611

643

678

582

611

643

678

 

La relazione tecnica afferma che la normativa proposta, riducendo il limite di deducibilità delle svalutazioni nell’esercizio, determina un minore importo deducibile nel primo anno di applicazione, pari a circa 990 milioni di euro. Considerando un tasso di crescita prudenziale delle svalutazioni pari al 3% annuo, una aliquota media IRES del 26%, il recupero di gettito annuo per competenza ai fini IRES ascrivibile a tale misura è stimato come segue.

 

COMPETENZA

2008

2009

2010

2011

IRES

256

263

271

279

(milioni di euro)

 

La normativa proposta, inoltre, prevedendo il riporto in diciottesimi delle eccedenze ex art. 106, riduce la quota riportabile che a legislazione vigente sarebbe deducibile in noni. La modifica proposta interviene anche sui “noni pregressi” che dal 2008 saranno deducibili in diciottesimi.

La relazione afferma che dai dati rilevati dal modello Unico 2006, anno di imposta 2005, si desume che i “noni pregressi”, ex art. 106, ammontano a circa 1.600 milioni di euro per il settore bancario e circa 280 milioni di euro per le assicurazioni, mentre l’eccedenza dell’anno deducibile in noni, così come desumibile dal quadro RS (rigo 57) ed incrementata dei maggiori noni prodotti dalla riduzione del limite di deducibilità dallo 0,40% allo 0,30%, è pari a circa 6.800 milioni di euro per le banche e pari a circa 380 milioni per le assicurazioni. Per effettuare la stima è stato considerato un tasso di crescita prudenziale di tali eccedenze pari al 3% annuo.

Per ciò che attiene ai “noni pregressi” è stato ipotizzato che l’importo rilevato contenga i noni dei nove anni precedenti con un nono medio pari a circa 209 milioni di euro. I nuovi “diciottesimi” sono stati stimati frazionando i noni pregressi per gli anni che vanno dall’ipotetico anno di formazione al diciottesimo anno successivo.

In maniera esemplificativa, a legislazione vigente, i “noni pregressi” dedotti nell’anno sono pari a circa 1.880 milioni di euro (1.600 milioni  banche e 280 milioni di euro assicurazioni) (tab.1). A legislazione proposta tali “noni pregressi” devono essere ricalcolati singolarmente fino a raggiungere i diciotto anni dall’anno di formazione per un importo stimato il primo anno pari a circa 628 milioni di euro (tab.2).

Tab. 1 – Noni pregressi legislazione vigente (esempio primi 4 anni)

Anno

t

t+1

t+2

t+3

Nono formato nel t-1

209

209

209

209

Nono formato nel t-2

209

209

209

209

Nono formato nel t-3

209

209

209

209

Nono formato nel t-4

209

209

209

209

Nono formato nel t-5

209

209

209

209

Nono formato nel t-6

209

209

209

209

Nono formato nel t-7

209

209

209

 

Nono formato nel t-8

209

209

 

 

Nono formato nel t-9

209

 

 

 

TOTALE

1.880

1.671

1.462

1.253

(milioni di euro)

 

Tab. 2 – Noni pregressi legislazione variata(esempio primi 4 anni)

Anno

t

t+1

t+2

t+3

Nono formato nel t-1

104

104

104

104

Nono formato nel t-2

98

98

98

98

Nono formato nel t-3

91

91

91

91

Nono formato nel t-4

84

84

84

84

Nono formato nel t-5

75

75

75

75

Nono formato nel t-6

64

64

64

64

Nono formato nel t-7

52

52

52

52

Nono formato nel t-8

38

38

38

38

Nono formato nel t-9

21

21

21

21

TOTALE

628

628

628

628

(milioni di euro)

 

La relazione precisa, inoltre, che le eccedenze dell’anno, che a legislazione vigente avrebbero prodotto noni per un importo pari a circa 698 milioni di euro incrementato negli anni successivi in base al tasso di crescita, producono a legislazione variata un importo pari a circa 403 milioni di euro nel 2008.

In base alle ipotesi di cui sopra, il recupero di gettito di competenza ai fini IRES, ad una aliquota media del 26%, derivante dalla misura riguardante la modifica al numero di esercizi successivi in cui sono deducibili le eccedenze, compreso l’effetto su quelle pregresse, è stimata pari a :

COMPETENZA

2008

2009

2010

2011

IRES

326

348

372

399

(milioni di euro)

 

Considerando che, ai fini del calcolo dell’acconto, la normativa prevede per il 2008 l’anticipo degli effetti della norma in oggetto e scontando una percentuale di acconto del 100 per cento, in considerazione della maggiore redditività dei soggetti interessati, la relazione tecnica stima l’effetto complessivo per cassa come segue.

 

CASSA

2008

2009

2010

2011

IRES

582

611

643

678

(milioni di euro)

 

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la relazione tecnica non contiene tutti gli elementi di calcolo necessari per una chiara ricostruzione della metodologia assunta nella stima.

Appaiono, inoltre, necessari, in analogia con quanto rilevato in riferimento ai commi da 6 ad 8 dell’articolo in esame, chiarimenti sui seguenti elementi della quantificazione:

·         non è esplicitato il motivo per il quale il profilo stimato delle maggiori entrate complessive per cassa sia identico a quello risultante dalla somma degli effetti delle diverse misure in termini di competenza. Ciò pare attribuibile alla non corretta applicazione del criterio relativo all’acconto: infatti applicando tale meccanismo, sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, il profilo per cassa comporterebbe maggiori entrate per 582 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 640 milioni di euro per il 2010 e 675 milioni di euro per il 2011, con un andamento leggermente diverso rispetto a quello stimato dalla relazione tecnica;

·         la percentuale di acconto del 100 per cento, giustificata in base alla maggiore redditività dei contribuenti interessati, non appare coerente con l’aliquota media IRES utilizzata nella quantificazione. Infatti, la relazione tecnica applica un’aliquota media effettiva del 26 per cento a fronte di un’aliquota legale del 27,5 per cento. L’assunzione di tale parametro presuppone un tasso di redditività prossimo al 95 per cento, sicuramente elevato, ma comunque inferiore al 100 per cento.   

 

ARTICOLO 82, commi 14 e 15

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

La norma modifica alcune norme del testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro[230], estendendo l’applicazione  dell’imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari poste in essere nell’ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili (comma 14).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno poi stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta commisurata ai canoni di locazione, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, per i contratti in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

4

10

10

10

4

10

10

10

4

10

10

10

 

La relazione tecnica precisa che la proposta in oggetto prevede che, per le locazioni immobiliari poste in essere dai soggetti indicati nell’art 6 della legge 133/99, si applichi un’aliquota proporzionale di registro pari all’1% delle locazioni di immobili strumentali e del 2% delle locazioni di immobili abitativi.

Al fine di stimare l’effetto della norma proposta e per individuare i soggetti interessati, la RT utilizza le elaborazioni già effettuate in sede di relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2008, che ha introdotto la soppressione dell’esenzione IVA per i servizi infragruppo a partire dal 1 luglio 2008[231].

L’ammontare di imposta in parola, in termini di anno, è stimato pari a 10 milioni di euro.

La RT assume che la norma abbia vigore dal 1° luglio 2008 e, per la parte di anno 2008, si considerano in via precauzionale i 5/12 per tener conto di possibili ritardi relativamente all’inizio dell’operatività.

 

Al riguardo,si osserva che la quantificazione del maggior gettito atteso non risulta verificabile sulla base dei dati e degli elementi indicati dalla relazione tecnica. Appare quindi necessario acquisire elementi integrativi anche in considerazione, fra l’altro, del fatto che la RT allegata alla legge finanziaria per il 2008 non forniva alcuna informazione utilizzabile anche ai fini della verifica della stima riguardante la disposizione in esame.

 

ARTICOLO 82, comma 16

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

Normativa vigente Il comma 262, dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2008, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, dei commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999,in materia di Iva di gruppo, che prevedevano l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi. Alla norma erano stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 123,3 milioni di euro per il 2008, 188,4 milioni di euro per il 2009 e 155,4 milioni di euro per il 2010, identici sui tre saldi.

La norma dispone che le disposizioni di cui al comma 262 sopra richiamato si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

55

0

0

0

55

0

0

0

55

0

0

Minori entrate

117

0

24

0

117

0

24

0

117

0

24

0

* Si evidenzia che l’importo di 24 milioni di euro per il 2011 è iscritto, nel prospetto riepilogativo, fra le maggiori entrate con il segno meno.

 

La relazione tecnica, utilizzando i dati già evidenziati dalla RT riferita alla finanziaria per il 2008, afferma che lo spostamento di decorrenza della normativa in esame produce i seguenti effetti di gettito in termini di cassa:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

IVA

-117,0

0

0

0

IIDD

0

55,1

-23,9

0

Totale

-117,0

55,1

-23,9

0

 

Al riguardo, si osserva che non appare chiaro il motivo in base al quale, a fronte dello slittamento di una misura che determinava, per il 2008, un maggior gettito pari a 123,3 milioni di euro, venga ora scontato un effetto, seppur marginalmente, diverso in valore assoluto e pari a 117 milioni di euro. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 82, commi 17 - 22

Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliare “familiari”

Normativa vigente I fondi d’investimento immobiliare sono organismi collettivi d’investimento che investono i versamenti eseguiti dai partecipanti sugli immobili. Dal 1° gennaio 2004, i proventi corrisposti dai fondi immobiliari subiscono la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento a cura della società di gestione ( per le imprese commerciali la ritenuta è a titolo di acconto).

Le norme dispongono che, a partire dal periodo d’imposta 2008, ai fondi d’investimento immobiliare chiusi si applichi un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all’1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta e accantonata nel passivo. L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Per l’accertamento, la riscossione e le sanzioni relative all’imposta non dichiarata o non versata, si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi (comma 17).

L’imposta prevista dal comma precedente è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora le quote del fondo siano detenute secondo le condizioni ed i requisiti espressamente indicati dalle norme. La sussistenza delle stesse condizioni determina l’applicazione dell’imposta patrimoniale, di cui al comma 17, a partire dal periodo d’imposta nel quale esse si verificano (commi 18, 19 e 20).

Viene disposto, inoltre, che sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare, la società di gestione del risparmio operi una ritenuta del 20 per cento anziché del 12,50 per cento (comma 21).

Infine è aggiunto un ulteriore comma all’articolo 73 del TUIR, in materia di soggetti passivi IRES, il quale dispone che siano considerati residenti nel territorio dello Stato società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi d’investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia (comma 22).

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

33

55

18

39

33

55

18

39

33

55

18

39

 

La relazione tecnica, relativamente ai commi da 17 a 20, che introducono un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto del fondo, afferma che la normativa proposta è potenzialmente suscettibile di contrastare eventuali fenomeni di utilizzo elusivo dello strumento del fondo immobiliare riservato da parte di persone fisiche; tuttavia, in via prudenziale si ritiene opportuno non indicare alcuna stima specifica in merito alla fattispecie in oggetto sotto forma di recupero puntuale di gettito.

Con riferimento al comma 21, sulla base dei dati Assogestioni, la RT rileva  che i fondi immobiliari hanno distribuito proventi e rimborsi, nel corso del 2007, per un importo complessivo di circa 1.426 milioni di euro (562 milioni nel solo secondo semestre 2007), di cui circa  537 milioni da parte dei fondi retail.

Ai fini della stima delle variazioni in termini di gettito si ipotizza quanto segue:

·        la maggior parte dei proventi distribuiti dai fondi “retail” sia destinata a partecipanti non qualificati (come tali, pertanto, soggetti a ritenuta a titolo di imposta);

·        in particolare si assume che solo il 10% sia rivolto a investitori qualificati   e che un altro 10% sia sottoscritto da investitori non residenti;

·        la maggior parte, d’altro canto, dei fondi riservati è sottoscritta da partecipanti soggetti a ritenuta a titolo d’acconto: si assume nel 10% la quota di proventi rivolta a soggetti con ritenuta a titolo di imposta e che la quota di investitori esteri sia più rilevante, pari ad un terzo.

La RT stima i seguenti effetti di gettito annui, in termini di competenza, da parte dei percettori residenti:

·        recupero di gettito pari a 7,5 punti percentuali sui proventi  soggetti a ritenuta a titolo di imposta: maggiore gettito di competenza annuo pari a circa  7,5% X (100% - 10% - 10%) X 537 + 7,5% X 10% X (1.426 – 537)  =  38,9 milioni di euro. Per il secondo semestre 2008 il recupero è pari a circa (dati Assogestioni) 7,5% X (100% - 10% - 10%) X 264 + 7,5% X 10% X 297,3  = 18,1 milioni di euro;

·        recupero di gettito di cassa lordo anno sui proventi soggetti a ritenuta a titolo di acconto pari a circa  7,5% X 10% X 537 + 7,5% X  (100% - 10% - 33%) X (1.426 – 537)  = 42 milioni di euro. Per il secondo semestre 2008 il recupero è pari a circa (dati Assogestioni) 7,5% X 10% X 264 + 7,5% X (100% - 10% - 33%) X 297,3  = 14,7 milioni di euro;

·        effetti di riduzione di gettito di cassa IRES/IRPEF a causa della maggiore ritenuta di acconto subita, scomputata dalla imposta corrispondente, sia sul saldo che sull’acconto (al 75%).

Gli effetti di gettito in termini di cassa, con decorrenza dal 1° luglio 2008, risultano i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

Cassa

2008

2009

2010

2011

Ritenuta d’imposta

+18,1

+38,9

+38,9

+38,9

Ritenuta a titolo di acconto

+14,7

+42

+42

+42

Saldo IIDD 2008

 

-14,7

 

 

Acconto IIDD 2009

 

-11

+11

 

Saldo IIDD 2009

 

 

-42

 

Acconto IIDD 2010

 

 

-31,5

+31,5

Saldo IIDD 2010

 

 

 

-42

Acconto IIDD 2011

 

 

 

-31,5

Totale

+32,8

+55,2

+18,4

+38,9

 

Per quanto concerne, infine, le conseguenze, in termini di gettito, derivanti dal comma 22, la RT rileva che nell’ambito del modello 770  (quadri SL e SM) non è possibile ricavare i proventi erogati ai soggetti non residenti, in quanto le somme in questione non sono attualmente soggette ad alcuna ritenuta. E’ peraltro possibile che, in conseguenza della introduzione di una ritenuta su detti proventi, si determini un effetto in termini di riduzione dell’utilizzo di investitori non residenti controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia per la percezione dei proventi distribuiti dai fondi in parola.

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi a disposizione.

 

ARTICOLO 82, commi 23 e 24

Abolizione di agevolazioni in materia di stock options

Normativa vigente L’articolo 51, comma 2, lett. g-bis), del TUIR prevede che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione, cioè quando è esercitata l’opzione, e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che questo sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta. L’esclusione dal reddito non opera se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

La suddetta differenza resta assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

Inoltre l’articolo 2, comma 29, del decreto legge n. 262 del 2006 ha subordinato la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle plusvalenze derivanti da stock options alle seguenti condizioni:

·          che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

·          che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

·          che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Se tali titoli oggetto di investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione concorre a formare tale reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.

La norma sopprime la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. Pertanto, le suddette plusvalenze, con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

3

8

8

8

3

8

8

8

3

8

8

8

 

La relazione tecnica stima, sulla base delle RT di accompagnamento alle norme di reintroduzione  - con i sopra elencati vincoli - della lettera g-bis), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR (articolo 36, comma 25 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e articolo 2, comma 29 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262), che l’abrogazione della norma in esame comporti una variazione positiva di gettito di competenza annua pari a circa 11 milioni di euro in termini di IRPEF e una variazione negativa di 3 milioni di euro in termini di imposta sostitutiva.

L’andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore il 1 luglio 2008, risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

IRPEF

+4,6

+11

+11

+11

Imposta sostitutiva

-1,3

-3

-3

-3

Totale

+3,3

+8

+8

+8

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione non risulta suscettibile di verifica, in quanto non vengono esplicitati né i dati né la metodologia utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. In particolare, al fine di escludere l’esistenza di fattori di sovrastima del maggior gettito andrebbero fornite informazioni in merito:

·         al periodo cui si riferiscono i dati utilizzati per stimare l’ammontare delle plusvalenze da stock options alla base della quantificazione.

Tale ammontare, risulta correlato alle oscillazioni dei mercati finanziari. Pertanto assumere, ad esempio,  a base della stima valori riferiti a periodi di rialzo delle quotazioni potrebbe non rispondere a criteri di prudenzialità;

·         non appare chiaro se sia stato considerato l’effetto di incremento del gettito contributivo derivante dalla quota di plusvalenze che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né le conseguenze di natura fiscale derivanti dalla deducibilità di tali contributi in capo sia al lavoratore dipendente che al datore di lavoro.

 

ARTICOLO 82, commi 25 e 26

Cooperative a mutualità prevalente

La norma prevede che le cooperative a mutualità prevalente, che presentino in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile di esercizio, destinino il 5 per cento dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, di cui al comma 29, dell’articolo 81, secondo le modalità e i termini stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della giustizia.

La disposizione in esame si applica con riferimento agli utili evidenzianti nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, utilizzando il modello di simulazione IRES ed i dati di bilancio da base dati Cerved per quelle società cooperative che hanno presentato in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell’importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell’utile, individua l’ammontare dello stesso, sul quale calcolare la percentuale destinata a finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Procedendo ad una esame delle poste di bilancio delle cooperative a mutualità prevalente, individuate attraverso il codice di natura giuridica dichiarato (Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione), la RT rileva che per l’anno di imposta 2006 le stesse hanno realizzato utili per la complessiva somma di circa 350 milioni di euro.

La percentuale di finanziamento al fondo si attesta sul 5% di tali utili e corrisponde ad un importo di 17,4 milioni di euro.

La RT afferma, inoltre, che non si rilevano effetti di natura fiscale in quanto si ritiene che tale importo rappresenti un mero vincolo di destinazione di utili ad un fondo di solidarietà. Infine, essendo la norma concepita come temporanea, gli effetti del finanziamento al fondo si osservano per due esercizi a partire da quello in vigore alla data del presente decreto.

 

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Finanziamento Fondo di solidarietà

0

17,4

17,4

 

Nulla da osservare al riguardo per quanto attiene alla quantificazione.

La mancata imputazione di effetti alla norma nell’apposito prospetto riepilogativo sembra da ricollegare alla contestuale destinazione delle entrate in questione alla spesa, per le esigenze del fondo di cui all’articolo 81, c. 29. Peraltro non appare chiaro il motivo per cui la suddetta posta non assuma una specifica evidenza contabile sia tra le entrate che tra le spese. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 82, comma 27

Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci

La norma dispone che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sia applicata una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento, anziché del 12,50 per cento.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

La relazione tecnica, utilizzando i dati relativi al modello di dichiarazione Unico 2007 (anno di imposta 2006) – quadro RZ prospetto C – , stima che il complessivo ammontare degli interessi corrisposti ai soci dalle società cooperative e loro consorzi, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, sia pari a circa 295 milioni di euro, generando un corrispondente ammontare di ritenuta pari a 36,8 milioni di euro.

La RT afferma che il dato è relativo ad un numero di 1.970 cooperative e presenta una sostanziale omogeneità se confrontato con le precedenti annualità di imposta, da ciò si evince che nel caso di un aumento dell’aliquota di ritenuta al 20% si avrebbe una  ritenuta complessiva pari a circa 59 milioni di euro, con un aumento corrispondente di circa 22,1 milioni di euro.

Gli effetti in termini di cassa risultano i seguenti:

 

(milioni di euro)

Legislazione vigente

2008

2009

2010

Ritenute a titolo d’imposta (12,5%)

+36,8

+36,8

+36,8

Legislazione proposta

 

 

 

Ritenute a titolo d’imposta (20%)

+59

+59

+59

Differenziale di gettito

+22,1

+22,1

+22,1

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi indicati nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 82, commi 28 e 29

Cooperative di consumo e consorzi

La norma eleva dal 30 per cento al 55 per cento la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi. La diposizione in esame si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2008; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, sia assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

18

23

23

23

18

23

23

23

18

23

23

23

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito della disposizione in esame, si è proceduto alla stima dei redditi delle principali nove cooperative di consumo italiane, individuate attraverso il codice di natura giuridica dichiarato (Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione) ed il Codice Ateco relativo al settore di attività economica (settore del commercio). Viene rilevato che, per l’anno di imposta 2006, le stesse hanno realizzato redditi imponibili per la complessiva somma di circa 86 milioni di euro, corrispondenti ad utili risultanti dal conto economico (rigo RF 03) complessivamente pari a 339 milioni di euro. A questi redditi si aggiungono restanti 4 milioni di euro afferenti ad oltre 300 cooperative minori, per un totale di 90 milioni di euro. Tale importo corrisponde alla sommatoria degli importi della voce RF 62 (reddito al netto delle variazioni in aumento, in diminuzione ed erogazioni liberali). La RT precisa che esso costituisce la parte di reddito già al netto della quota esente dello stesso; infatti la legislazione attuale, indicata nella Legge 311/2004, stabilisce che per la natura societaria basata sulla mutualità prevalente, le imposte vengano calcolate sul 30% del utile netto.

Ne consegue che l’imposta pagata dalle stesse ammonta complessivamente, a legislazione vigente, a circa 24,8 milioni di euro (90 milioni * 27,5%).

Alternativamente, secondo la normativa proposta, tali cooperative di consumo a mutualità prevalente verrebbero quindi ad essere tassate  sul 55% del reddito, stimato in 175 milioni di euro, fatto salvo il 30% destinato a riserva legale ed il 3% ai fondi mutualistici.

In tal caso si configurerebbe, rispetto alla vigente legislazione, una maggiore tassazione pari a 23,3 milioni di euro (175 mln di euro *  27,5% - 24,8 mln di euro).

 

(milioni di euro)

Competenza

2008

2009

2010

Legislazione vigente

+24,8

+24,8

+24,8

Legislazione proposta

+48,1

+48,1

+48,1

Differenziale di gettito

+23,3

+23,3

+23,3

 

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Acconto 2008

17,5

-17,5

 

Saldo 2008

 

+23,3

 

Acconto 2009

 

+17,5

-17,5

Saldo 2009

 

 

+23,3

Acconto 2010

 

 

+17,5

Totale

17,5

23,3

23,3

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi indicati nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 83, commi 1 e 2

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

La norma dispone che l’INPS e l’Agenzia delle entrate predispongano di comune accordo appositi piani di controllo, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, al fine di garantire maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e residenti ai fini fiscali da meno di cinque anni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano far fronte ai nuovi impegni con le risorse e i mezzi a disposizione.

 

ARTICOLO 83, comma 3

Sviluppo attività di controllo

La norma dispone che, nel triennio 2009-2011, l’Agenzia delle entrate realizzi un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento. 

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

0

0

4.000

0

0

0

610

0

0

0

610

 

La relazione tecnica afferma che la stima del gettito atteso dalla disposizione si basa sul presupposto che l’incremento del 10 per cento della capacità operativa media, impiegata nel biennio 2007-2008 per le attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, equivalga a circa 1.400 unità (detta capacità operativa media corrisponderebbe a 14.000 unità, che rappresentano il 39 per cento di tutte le risorse umane dell’Agenzia pari a 36.000 unità).

Secondo la RT, dette unità aggiuntive consentiranno di realizzare circa 110.000 ulteriori accertamenti rispetto a quelli effettuati nel biennio 2007-2008, con un gettito aggiuntivo da accertamento calcolato nel seguente prospetto dimostrativo:

 

Dati di consuntivo dell’Agenzia delle entrate – Anno 2007

 

Numero

Totale maggiori imposte accertate

Maggiori imposte mediamente accertate

Accertamenti ordinari

253.198

14.068.000.000

55.561

Adottando prudenzialmente un indice del 15 per cento per gli incassi effettivi si ottiene l’importo medio per accertamento di 8.334 euro

 

Numero

Incasso medio effettivo

Totale

Nuovi accertamenti

110.000

8.334

916.740.000

 

La RT considera che l’incremento di capacità operativa destinato alle attività di controllo fiscale, in quanto determinato dallo spostamento di risorse prima impiegate per altre attività, potrà produrre l’introito effettivo di maggiori imposte solo a far corso dal terzo anno del triennio ed in misura prudenzialmente individuata come pari a due terzi rispetto a quella garantita dal personale da tempo impiegato in funzioni di controllo fiscale.

La stima del gettito si traduce quindi in maggiori entrate per cassa solo dal 2011 pari a 610 milioni di euro. A tale effetto si perviene applicando il suindicato coefficiente del 15% ai maggiori accertamenti (4 miliardi di euro circa).

 

Al riguardo, con riferimento alla norma in esame, e alle successive di analogo tenore, si rileva preliminarmente che la quantificazione operata  si basa su ipotesi che attengono principalmente a misure di riassetto organizzativo e di ottimizzazione di risorse esistenti, senza prevedere un potenziamento delle stesse. Tenuto conto degli ingenti effetti di maggiore entrata ascritti a tali disposizioni - che vanno ad aggiungersi ai rilevanti  effetti di gettito già ascritti ad analoghe misure adottate in occasione di precedenti leggi finanziarie - si rileva la necessità che tali incrementi siano suffragati da più prudenziali ed oggettivi elementi di riscontro e di valutazione.

Andrebbero inoltre considerati i possibili costi amministrativi connessi al reimpiego del personale interessato e alla necessità di evitare ripercussioni negative nei settori di provenienza.

Con specifico riferimento alla norma in esame, si rileva altresì che:

-          non appare chiaro il motivo in base al quale, a fronte di un incremento dell’attività operativa del 10 per cento, si rideterminerebbe un incremento degli accertamenti in misura pari a circa il 40 per cento[232];

-          non sembra cautelativa l’ipotesi di utilizzo di un indice pari al 15 per cento per la stima della quota media degli incassi effettivi, rispetto alle somme accertate, alla luce del fatto che, generalmente, in provvedimenti analoghi è sempre stato utilizzato un indice pari al 10 per cento[233]. Tale elemento assume rilievo ai fini della stima degli effetti di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 83, commi 5-7

Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto

La norma dispone che l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementino la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, al fine di assicurare:

a)      l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine;

b)     la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c)      la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d)     il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere.

Il coordinamento tra i suindicati soggetti è assicurato mediante un costante scambio informativo, anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l’adozione di eventuali misure cautelari.

È previsto, inoltre, che gli esiti delle attività svolte formino oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

110

220

440

0

110

220

440

0

110

220

440

 

La relazione tecnica afferma che, in base all’International VAT Association (2007), le perdite di gettito IVA connesse alle frodi sono comprese in un range tra 60 e 100 miliardi di euro annui a livello europeo. Stime simili provengono dalle autorità comunitarie: 60 miliardi di euro annui per la Commissione (2006); il 2 – 2,5% del prodotto interno lordo dell’Unione per il Consiglio Ecofin (2008). Sempre secondo la Commissione, la sola frode carosello in alcuni paesi UE raggiunge il 10% del gettito IVA complessivo.

La RT precisa, inoltre, che il livello di frodi IVA è stimato, prudenzialmente, in Italia in circa 2,2 miliardi di euro annui.

La RT stima, pertanto, che il presidio sistematico e coordinato dei fenomeni in argomento consenta un recupero di gettito crescente nell’arco del triennio, in misura proporzionale, alla consistenza del fenomeno stesso, pari al 5, 10 e 20 per cento per anno, cui corrispondono gli importi di 110 milioni di euro nel 2009, 220 milioni di euro nel 2010 e 440 milioni di euro nel 2011.

 

Al riguardo, si osserva che non appare prudenziale l’ipotesi di considerare un recupero di gettito crescente già a partire dal 2009, in quanto l’efficacia delle misure che si intende introdurre appare caratterizzata da una forte aleatorietà. Andrebbe inoltre verificato se l’incremento di capacità operativa, destinato alle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, da parte delle Amministrazione interessate dalla disposizione in esame, possa determinare uno spostamento di risorse, prima impiegate per altre attività, con possibili effetti negativi su altri comparti della lotta all’evasione (effetti che peraltro non appaiono considerati dalla RT).

 

ARTICOLO 83, commi 8-15

Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico

La norma prevede un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistano elementi segnaletici di capacità contributiva (commi 8 e 9).

Al piano straordinario contribuisce la Guardia di finanza con un’adeguata quota della sua capacità operativa e sono coinvolti anche i Comuni ai fini della segnalazione di eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza (commi 10 e 11).

È previsto inoltre un meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia appartenenti alle Agenzie fiscali, al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative, su richiesta nominativa del direttore di un’Agenzia fiscale. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all’incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto di lavoro in essere presso l’Agenzia di provenienza, fino alla data di scadenza di tale contratto, con oneri a carico dell’Agenzia fiscale richiedente (comma 12).

Sono ridotti da sei a quattro i membri dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali (comma 13).

È previsto, infine, che i diritti dell’azionista della SOGEI siano esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Vengono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la disposizione in esame e viene disposto che il Consiglio di amministrazione, composto da cinque componenti sia rinnovato entro il 30 giugno 2008 (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

400

700

1.300

0

170

290

520

0

170

290

520

 

La relazione tecnica afferma che le risultanze delle attività finora eseguite dimostrano che l’utilizzo del metodo sintetico consente di accertare maggiori imposte di importo significativo (su circa 5.000 accertamenti della specie condotti nel 2007, la media per ciascun accertamento è pari a circa 20.000 euro).

Al fine di stimare gli effetti sul gettito del piano straordinario la RT considera che lo stesso comporterà:

-          un incremento consistente dei controlli della specie (fino ad arrivare, nel 2011, ad un totale di 35.000);

-          l’esecuzione dei controlli anche con l’ausilio delle indagini finanziarie (che garantiscono un incremento più che doppio delle maggiori imposte mediamente accertate).

Gli effetti in termini di maggiori incassi effettivi da attività di accertamento vengono quindi stimati nei termini di cui al prospetto dimostrativo che segue:

 

 

Controlli con metodo sintetico

Maggiori imposte mediamente accertate/accertabili

Incassi (indice del 10%)

Maggiori incassi*

Dati 2007

5.000

20.000

10.000.000

 

Stima 2009

12.500

45.000

56.250.000

40.000.000

Stima 2010

20.000

45.000

90.000.000

70.000.000

Stima 2011

35.000

45.000

157.500.000

130.000.000

* I maggiori incassi sono calcolati sottraendo agli incassi stimati per il triennio 2009-2011 quelli registrati per il 2007, ed applicando una riduzione del 30% su di un terzo dell’importo per tenere conto delle quote di competenza dei Comuni (ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 203/2005 ) si presuppone, quindi, che il contributo dei Comuni riguardi circa un terzo degli accertamenti.

 

A tale effetto si perviene, inoltre, applicando il coefficiente del 10 per cento ai maggiori accertamenti (pari a 400 milioni di euro circa per il 2009, 700 milioni di euro circa per il 2010 e 1.300 milioni di euro circa per il 2011).

La RT considera, infine, gli effetti dissuasivi dell’evasione indotti dalla ampia diffusione dei controlli, per la cui stima viene utilizzata una percentuale delle maggiori imposte che si prevede di accertare nel triennio in questione, come da prospetto dimostrativo che segue (la percentuale viene considerata in crescita nel triennio).

 

 

Controlli con metodo sintetico

Totale maggiori imposte accertabili

 Percentuali del 23, 24 e 25%

Stima 2009

12.500

562.500.000

130.000.000

Stima 2010

20.000

900.000.000

220.000.000

Stima 2011

35.000

1.575.000.000

390.000.000

 

Gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto pari a 170 milioni di euro nel 2009, 290 milioni di euro nel 2010 e 520 milioni di euro nel 2011.

 

Al riguardo, si osserva che non appare prudenziale l’ipotesi in base alla quale, a fronte dell’introduzione di una misura quale quella prevista dal comma 8 – consistente nell’adozione di un piano, di cui peraltro non vengono definiti criteri e contenuti - vengano stimati incrementi  così rilevanti delle imposte accertate già dal 2009. Infatti tali controlli sono stimati nel 2009 in numero più che doppio rispetto a quelli effettuati nel 2007, per arrivare, nel 2011, ad un totale di ben 35.000 controlli.

Si ribadisce altresì l’opportunità di valutare possibili effetti connessi all’eventuale riduzione dell’attività della Guardia di finanza in altri settori.

Non risultano, inoltre, esplicitate le ipotesi sottostanti la definizione delle percentuali relative agli effetti dissuasivi dell’evasione indotti dalla diffusione dei controlli. La stima del relativo maggior gettito sembra pertanto basata su ipotesi verificabili solo a consuntivo.

Nulla da osservare, infine, in merito al comma 12, nel presupposto che - poichè la misura si configura come una mera facoltà - le amministrazioni vi ricorreranno nei limiti di bilancio, senza aggravi della spesa per il personale.

 

ARTICOLO 83, commi 16 e 17

Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

La norma dispone che, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, i Comuni confermino all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione, la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta alla vigilanza dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate (comma 16).

È previsto, inoltre, che, in fase di prima attuazione, la specifica vigilanza prevista da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate venga esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che abbiano chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L’attività dei Comuni è incentivata con il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo (comma 17).

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

0

0

0

0

50

100

200

0

50

100

200

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone fisiche a fini di evasione fiscale anche sotto il profilo della prevenzione, introducendo una vigilanza specifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il supporto dei Comuni.

Al fine di stimare gli effetti sul gettito della disposizione, si è tenuto conto del fatto che le somme introitate nel 2007 a seguito degli accertamenti concernenti ipotesi di estero-residenza fittizia, sono state pari a circa 30 milioni di euro. La RT afferma peraltro che la specifica azione di controllo, disposta nei confronti delle persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente dopo il 1° gennaio 2006, determinerà un impegno operativo pari ad almeno tre volte quello finora messo in campo, comportando un pari incremento degli incassi da accertamento, con un maggior gettito stimabile in linea prudenziale in circa 50 milioni di euro.

A tale gettito la RT aggiunge quello derivante dall’effetto di deterrenza indotto dalla nuova norma, stimabile in via prudenziale, a far corso dal secondo anno di effettiva operatività  (2010) in almeno 50 milioni di euro e, a regime, in almeno 150 milioni.

Gli effetti finanziari complessivi per cassa ammontano pertanto a:

(euro)

2009

50.000.000

2010

100.000.000

2011

200.000.000

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli effetti di gettito appare basata su ipotesi non verificabili, soprattutto con riferimento all’effetto di deterrenza indotto dall’introduzione della norma in esame.

Quanto alla quota del 30 per cento degli incassi tributari di competenza dei comuni, coerentemente con quanto previsto per norme di risparmio contenute nel decreto-legge in esame, le entrate in questione, in quanto concorrenti al conseguimento degli obiettivi del patto interno di stabilità, non dovrebbero essere computate a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo

 

ARTICOLO 83, comma 18

Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari

La norma dispone, al fine semplificare la gestione dei rapporti tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, che:

§        il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto che consentano l’emissione di accertamenti parziali;

§        l’adesione prevista possa avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e debba intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste;

§        qualora il contribuente presti l’adesione in esame, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997 è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente, senza prestazione delle garanzie.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

830

830

830

0

83

83

83

0

83

83

83

 

La relazione tecnica afferma che, dai dati consuntivi dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate per il 2007, risulta che sono stati definiti con l’adesione o l’acquiescenza del contribuente 251.150 accertamenti, il 30 per cento circa dei quali deriva da verbali di constatazione (circa 75.000).

Considerando che il nuovo istituto sortirà anche l’effetto di migliorare qualitativamente l’attività di controllo (per ottenere l’adesione al verbale), la RT stima che il numero complessivo delle adesioni in parola riguarderà almeno un terzo dei verbali di constatazione.

Rispetto ai 75.000 accertamenti attualmente derivanti dai verbali di constatazione e definiti previo esperimento delle ordinarie procedure di accertamento con adesione o di accertamento ordinario con successiva acquiescenza, va dunque ipotizzato che circa 25.000 verranno meno per effetto della adesione anticipata. La RT, pertanto, afferma che, dal momento che l’adesione anticipata genererà in forma automatica l’atto propedeutico alla definizione del rapporto, l’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di recuperare una capacità operativa idonea a produrre ulteriori 15.000 accertamenti ordinari il cui gettito può stimarsi in 83.340.000 euro, come da prospetto che segue:

 

Dati di consuntivo dell’Agenzia delle entrate – Anno 2007

 

Numero

Totale maggiori imposte accertate

Maggiori imposte mediamente accertate

Accertamenti ordinari

253.198

14.068.000.000

55.561

Adottando prudenzialmente un indice del 10 per cento per gli incassi effettivi si ottiene l’importo medio per accertamento di 5.556 euro

 

Numero

Incasso medio effettivo

Totale

Nuovi accertamenti

15.000

5.556

83.340.000

 

A tale effetto si perviene applicando il coefficiente del 10 per cento ai maggiori accertamenti (circa 830 milioni di euro annui).

 

Al riguardo,nel ribadire che le ipotesi a fondamento della quantificazione non appaiono verificabili, si rileva l’opportunità di acquisire le valutazioni sottostanti la previsione di un incremento di 15.000 accertamenti per effetto della norma in esame.

 

ARTICOLO 83, commi 19 e 20

Studi di settore su base regionale e comunale

La norma dispone che, a far corso dal 1° gennaio 2009, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis, del D.L n. 331 del 1993, siano elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis (comma 19).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione in esame, prevedendo che l’elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni.

 

Il prospetto riepilogativonon considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo. 

 

ARTICOLO 83, commi 21 e 22

Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo

La norma dispone che, in caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione.

Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile,  all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

Resta, comunque, fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le somme eccedenti incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del decreto in esame sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, di cui all’articolo 81, comma 29 del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che, in occasione dell’espletamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, non è infrequente il caso in cui il debitore iscritto a ruolo paghi all’agente della riscossione importi eccedenti quello intimatogli con la cartella.

A fronte di tale versamento eccedente, molto spesso il cittadino non si attiva spontaneamente per il recupero di quanto pagato in più, né risponde alle sollecitazioni provenienti dagli agenti della riscossione.

Tale fenomeno è risultato di particolare rilevanza negli anni passati e, relativamente ai versamenti eccedenti effettuati anteriormente al quinquennio precedente, l’importo detenuto dalle società di riscossione è stimabile in circa 60 milioni di euro e confluiscono nel fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti.

 

Nulla da osservare al riguardo per quanto attiene alla quantificazione.

La mancata imputazione di effetti alla norma nell’apposito prospetto riepilogativo sembra da ricollegare alla contestuale destinazione delle entrate in questione alla spesa, per le esigenze del fondo di cui all’articolo 81, c. 29. Peraltro non appare chiaro il motivo per cui la posta in questione non assuma una specifica evidenza contabile sia tra le entrate che tra le spese. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 83, comma 23

Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo

La norma dispone, mediante l’abrogazione di parte del comma 1 e del comma 4-bis dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, l’eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria o ipotecaria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruoli maggiori di 50.000 euro. Viene, inoltre, disposta l’eliminazione, mediante l’abrogazione del comma 4-bis del medesimo articolo, dello strumento della riscossione coattiva da parte del concessionario, nel caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione e di non versamento dell’importo garantito, da parte del fideiussore, o del terzo datore di ipoteca.

 

Il prospetto riepilogativoallegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Maggiori entrate

0

0

0

0

50

100

100

100

50

100

100

100

 

La relazione tecnica afferma che l’eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria comporta la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell’azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.

A fronte della concessione del beneficio della rateazione, nei casi in questione, la RT stima un incremento degli incassi pari a  50 milioni di euro per l’anno 2008 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

La RT specifica, infine, che si tratta di un effetto da registrare, per il bilancio dello Stato, in termini di sola cassa in quanto relativo a somme già iscritte a ruolo e, quindi, presenti a bilancio tra i residui attivi (quali somme rimaste da riscuotere). La misura comporta, pertanto, un miglioramento solo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Al riguardo, premesso che la quantificazione operata non risulta suscettibile di verifica, dal momento che non vengono esplicitati né i dati utilizzati né la metodologia di stima del maggior gettito, si osserva comunque che potrebbe non risultare prudenziale l’iscrizione a miglioramento dei saldi degli importi stimati, tenuto conto del carattere non del tutto univoco dei prevedibili effetti di gettito: infatti l’eliminazione della garanzia in oggetto potrebbe anche   determinare un comportamento elusivo da parte dei soggetti interessati, con effetti di gettito negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 83, comma 24

Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto

La norma modifica il comma 1, dell’articolo 79 del DPR n. 602 del 1973, disponendo che il prezzo base dell'incanto sia pari al valore catastale moltiplicato per tre.

 

Il prospetto riepilogativonon considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 83, commi 25-28

Comitato strategico sviluppo e tutela all’estero degli interessi nazionali in economia

Le norme istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia, composto da alte professionalità tecniche specializzate nei settori di intervento e da qualificati rappresentanti  dei Ministeri[234], per un massimo di dieci componenti.

Al Comitato sono affidati compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo nei confronti delle principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, operanti nei settori dell’energia, dei trasporti, della difesa, delle comunicazioni e in settori di pubblici servizi, nonché l’analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione e compiti di supporto alle funzioni di coordinamento per lo sviluppo di attività all’estero di imprese italiane e iniziative di interesse nazionale all’estero.

Viene previsto che le funzioni di segreteria del Comitato siano assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla costituzione del Comitato e della relativa segreteria ed alla determinazione delle disposizioni generali sul loro funzionamento.

Viene stabilito che la partecipazione al Comitato è gratuita.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, in mancanza di una espressa clausola di non onerosità, andrebbe chiarito se la Presidenza del Consiglio dei ministri disponga delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie a far fronte agli oneri di costituzione e di funzionamento del Comitato e della relativa segreteria.

Appare, inoltre, necessario che sia espressamente chiarito che la previsione della partecipazione a titolo gratuito sia idonea ad escludere anche la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Infatti, la partecipazione al Comitato in questione, anche per la tipologia di interessi tutelati, appare prefigurare oneri per viaggi e rimborsi spese.

 

ARTICOLO 84

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dagli articolo 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1,3,4,6,7,8,9,10 e 12, 72 commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l’anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l’anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si segnala che la norma presenta alcuni profili problematici.

Dal punto di vista formale, si osserva che:

la clausola di copertura nell’indicazione degli articoli che producono effetti finanziari negativi, fa riferimento genericamente alla copertura degli oneri recati dal provvedimento. Nello specifico, con riferimento agli articoli 3 e 82, comma 16, non si tratta di maggiori spese, ma di minori entrate;

tra le disposizioni suscettibili di determinare oneri è indicato l’articolo 60, comma 7. Tuttavia, dalla relazione tecnica e dell’allegato recante gli effetti finanziari sui saldi, risulta che il comma suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri è il comma 8, che reca il rifinanziamento del Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie e dei programmi di spesa previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, in corso di conversione;

appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità:

 di inserire nell’elenco delle disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri anche l’articolo 79, comma 2, che prevede l’aumento del livello di concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

 di specificare, con riferimento agli articoli 81 e 82, che i commi suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sono, rispettivamente, il 29 e il 16;

Dal punto di vista sostanziale, fermo rimanendo che le risorse utilizzate a copertura, come indicate nell’allegato recante gli effetti finanziari delle disposizioni, sono state reperite con riferimento non solo al saldo netto da finanziare, ma anche al fabbisogno e all’indebitamento netto, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alle ragioni per le quali, anche alla luce della disposizione prevista dall’articolo 60, comma 7, che prevede, al fine di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede comunitaria, che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta con riferimento ai tre saldi, la norma di copertura finanziaria, sia per quanto concerne la quantificazione dell’onere complessivo sia per quanto concerne l’individuazione delle disposizioni suscettibili di produrre effetti onerosi, è stata formulata solo con riferimento al saldo netto da finanziare[235].

Si osserva, infine, che la copertura finanziaria è stata formulata con riferimento ai soli anni 2009, 2010 e 2011, a fronte di oneri che hanno, per un verso, una durata superiore al triennio e, per un altro verso, natura permanente.  Pur tenuto conto che i mezzi di copertura del quale è previsto l’utilizzo sembrano avere un andamento analogo e coerente con le disposizioni suscettibili di determinare effetti onerosi, si rileva l’opportunità di modificare la formulazione della copertura finanziaria in modo da garantirne la coerenza temporale con le spese autorizzate.

Infine, con riferimento alla quantificazione degli oneri, appare opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni, mentre la norma di copertura finanziaria prevede oneri pari a 4.203,2 milioni di euro per l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l’anno 2011, nell’allegato relativo agli effetti finanziari gli impieghi derivanti dalle misure contenute nel decreto-legge (vale a dire la somma delle maggiori spese e delle minori entrate) sono quantificati, rispettivamente, in 4.179 e 4.181 milioni di euro.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto riepilogativo degli effetti di finanza pubblica

(allegato alla relazione tecnica)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] La stima è stata operata applicando un tasso del 5% (cfr. in proposito il grafico relativo alla curva dei rendimenti dei titoli di stato, riportato nella figura III.6 del DPEF,  Doc. LVII, n. 1, pg. 52)  alla correzione cumulata del saldo del fabbisogno operata dal DL, integrata dall’effetto cumulato di riduzione degli interessi (assumendo l’ipotesi di formazione lineare del fabbisogno).

[2] La stima operata conduce a risultati non puntualmente coincidenti, anche se del medesimo ordine di grandezza, con quelli risultanti dal confronto tra valori tendenziali e programmatici delle spesa per interessi riportata nel DPEF (0 nel 2008, 273 mln nel 2009, 1138 mln nel 2010 e 2017 mln nel 2011).

[3] Nella tabella seguente si riporta una ricostruzione, operata a titolo meramente indicativo, delle correzioni del rapporto debito/Pil, necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati, e di quelle operate dal DL:

Rapporto debito/Pil

2008

2009

2010

2011

valori tendenziali DPEF

103,9

103,2

101,9

100,4

valori programmatici DPEF

103,9

102,7

100,4

97,2

correzione attesa

0

0,5

1,5

3,2

Riduzione dovuta all'effetto diretto della manovra sul fabbisogno

0,04

0,59

1,57

3,28

Riduzione comprensiva dell'effetto indotto dal DL sugli interessi

0,04

0,60

1,64

3,47

 

[4] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

[5] Entro il 31 dicembre 2009.

[6] Previsto, in specifiche  acque, dall’articolo 4 della legge n. 9/1991.

[7] Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, de decreto legislativo n. 164/2000.

[8] Legge finanziaria 2008.

[9] Usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.

[10] Il medesimo decreto non potrà essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

[11] Si tratta della ex Società Sviluppo Italia Spa, che ha assunto tale denominazione ai sensi dell’articolo 1, comma 460, legge n. 296/2006. E’ una società a capitale interamente pubblico, le cui priorità, obiettivi, linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e lo statuto sono definite dal Ministro dello sviluppo economico con apposite direttive.

[12] Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[13] Cfr, da ultimo, Dossier n. 13/1, aprile 2008, del Servizio bilancio dello Stato della Camera.

[14] Relazione annuale 2008, Unione Petrolifera, pag. 66.

[15] Si segnala che nella precedente legislatura, durante l’esame presso la Camera di una norma analoga contenuta nell’A.C. 2272-bis-A, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulla versione della norma che prevedeva l’obbligatorietà della diminuzione dell’accisa (seduta della Commissione Bilancio della Camera del 5 giugno 2007) mentre il parere era stato favorevole su una precedente versione, nella quale veniva prevista una mera possibilità.

 

[16]Di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

[17] Ciò probabilmente in relazione al fatto che le somme dovessero essere trasferite a soggetti esterni alla p.a. (Cassa Depositi e prestiti e ex- I.A.C.P.) ai fini della realizzazione degli interventi.

[18] Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 152/1991.

[19] Di cui all’art. 1, comma 1008 della L. 296/2006.

[20] Si veda la Nota del Servizio Bilancio dello Stato n. 43 del 2007, relativa all’AC. 2201.

[21] L’articolo prevede che, ove il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

 

[22] La norma, al comma 3, fa salve dall’applicazione delle disposizioni in esame le società quotate su mercati regolamentati.

[23] Di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.

[24] Legge n. 335/1995; legge n. 662/1996; legge n. 449/1997; legge n. 388/2000 e legge n. 2889/2002.

[25] Si segnala che tali disposizioni, come modificate dalla legge n. 247/2007 (Protocollo welfare), prevedono un sistema di quote (anzianità anagrafica+anzianità contributiva) per il raggiungimento del requisito per l’accesso alla pensione di anzianità, secondo le seguenti tabelle:

 

Età anagrafica*

Anno

lavoratori dipendenti

lavoratori autonomi

2008

58

59

1.1.2009-30.6.2009

58

59

        *Fermo restando il requisito contributivo minimo pari a 35 anni.

 

 

lavoratori dipendenti

lavoratori autonomi

 

età+anzianità

età minima

età+anzianità

età minima

1.7.2009-31.12.2009

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

dal 2013

97

61

98

62

 

[26] Le cosiddette finestre sono le seguenti per i soggetti che hanno meno di 40 anni di contribuzione:

lavoratori dipendenti

data di maturazione requisiti

decorrenza pensione

30.6.anno n

1.1.anno n+1: lavoratori +57

31.12.anno n

1.7.anno n+1

lavoratori autonomi

data di maturazione requisiti

decorrenza pensione

30.6.anno n

1.7. anno n+1

31.12.anno n

1.1.anno n+2

 

[27] Il comma 21 dell’articolo 1, della legge n. 335/1995 prevede, per i pensionati di età inferiore ai 63 anni, il divieto di cumulare la pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e la possibilità di cumulo con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. Il successivo comma 22 prevede, per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni, la possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia contributiva con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

[28] In particolare, l’articolo 4 del DPR n. 758/1965, vieta il cumulo nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

[29] La relazione tecnica non considera i lavoratori autonomi in quanto questi manifestano la propensione ad accedere al pensionamento alla maturazione dei requisiti minimi, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.

[30] Come risulta già dalla scheda, si tratta di un requisito crescente nel tempo, pari a 58 anni nel 2008 e a 58/59 anni nel 2009 (cfr. supra).

[31] Per tali soggetti, ovviamente, l’anzianità contributiva, pari ad almeno 35 anni, è inferiore a 37 anni, in corrispondenza dei quali, già a normativa vigente, è possibile cumulare la pensione con il reddito da lavoro, se in possesso del requisito anagrafico di almeno 58 anni.

[32] La relazione tecnica precisa che la quantificazione è condotta su una quota della platea totale di tali soggetti in quanto per i lavoratori dipendenti non sono automatici né le dimissioni dall’impiego né la stipula di un nuovo contratto.

[33] La norma abroga l’articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge n. 1827/1935, che reca l’elenco delle categorie esonerate dall’obbligo contributivo, e modifica l’articolo 36 del DPR n. 818/1957 che reca norme per l’accertamento della sussistenza della stabilità di impiego.

[34] Sentenza 23 ottobre-25 novembre 2007 n. 23726.

[35] Articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.

[36] La norma abroga, conseguentemente, il primo periodo del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 che disponeva la trasmissione delle comunicazioni relative a decessi e matrimoni entro 15 giorni.

[37] Si configurano come rapporti lavorativi di natura meramente occasionale e accessoria le attività che, anche se svolte a favore di più beneficiari, non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare ( art. 70, comma 2,  DLgs. n. 276/2003).

[38] Come affermato dal “Piano di misurazione degli oneri amministrativi delle imprese per il 2007 – Scheda di sintesi” del Dipartimento per la funzione pubblica (aprile 2008), per “obblighi informativi” si intende gli obblighi posti a carico delle imprese relativi alla raccolta, al mantenimento e alla trasmissione di informazione a terzi e/o alle autorità pubbliche.

[39] Si ricordano in particolare l’articolo 28 della legge finanziaria 448/2001 e l’articolo 34, comma 23, della legge finanziaria 289/2002.

[40] I cui principi e criteri direttivi (finalizzati alla riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche) erano i seguenti: fusione degli enti che svolgono attività analoghe o complementari; trasformazione degli enti pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi; riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi; responsabilità da parte dello Stato sulle passività degli enti soppressi e messi in liquidazione “nei limiti dell'attivo delle singole liquidazioni”.

[41] Risparmi contabilizzati esclusivamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

[42] Previa apposita emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria medesima.

[43] “Al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge”.

[44] Non è chiaro se si intenda fare qui riferimento alla legge 244/2007 (articolo 3, comma 128: « Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire ... i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni ... Lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l’utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali»).

[45] Previa emanazione di regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 244/2007.

[46] Articolo 1, commi 482 e ss., della legge finanziaria 296/2006, con le successive integrazioni contenute nella legge finanziaria 244/2007.

[47] Cfr. nota del Governo del 24 ottobre 2006, riferita alla legge 296/2006.

[48] Si ricorda che fra i principi direttivi previsti dall’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 296/2006 (confermato dall’articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 244/2007) vi è anche la  responsabilità da parte dello Stato sulle passività degli enti soppressi e messi in liquidazione “nei limiti dell'attivo della singola liquidazione”.

[49] Il testo precisa che in quest’ultimo caso le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione

[50] Andrebbe meglio precisato se per “presente legge” si intenda il provvedimento di conversione (nel qual caso il prolungamento della validità interesserebbe le carte di identità in scadenza a partire dalla data di conversione in legge del DL) ovvero il decreto legge in esame (nel qual caso il prolungamento sarebbe già in vigore e, quindi, interesserebbe un numero maggiore di carte d’identità).

[51] Che riproduce un’identica disposizione contenuta nel disegno di legge in materia di modernizzazione, di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese [v. XV legislatura  C 2161-A  articolo 15, commi 1 e 2).

[52] Articolo 7-vicies ter, comma 2.

[53] Articolo 7-viciesquater della medesima legge 43/2005 della medesima legge, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge finanziaria 296/2006.

[54] “Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

[55] Si fa riferimento alla documentazione trasmessa, in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio: dal Ministero della funzione pubblica, in data 12 giugno 2007; dal Ministero dell’interno, in data 13 giugno 2007; dal Ministero dell’economia, in data 14 e 26 giugno 2007.

[56] Clausola di neutralità finanziaria riferita all’intero disegno di legge.

[57] Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE  che ne reca misure di esecuzione. 

[58] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. Convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

[59] Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

[60] Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma  136, della legge n. 662 del 1996. 

[61] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

[62] In attuazione di tale norma è stato emanato il DM 7/12/2006

[63] Articoli 2, 3, 10 e13 della legge 877/1973 (“Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio).

[64] Si tratta dell’articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

[65] Consulenti del lavoro, avvocati e procuratori, commercialisti, ragionieri, periti commerciali. I professionisti depositari della documentazione sono tenuti a rispondere alle richieste degli organi di vigilanza, a pena di pagamento di sanzioni amministrative.

[66] Di cui al precedente articolo 39.

[67] Di cui al d.lgs. n 196 del 2003.

[68] Di cui alla legge n. 241 del 1990.

[69] Articolo1, commi 215, 216, 217, 218 e 221.

[70] Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[71] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.

[72] “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416”.

[73] Il comma richiamato disponeva un’autorizzazione di spesa, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, per l’espletamento delle funzioni assegnate alla Commissione soppressa.

[74] A norma dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[75] Cfr. Dossier Servizio bilancio dello Stato, n. 13/2 sulla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

[76] CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000). Da ultimo l’art. 1, comma 454, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione di indicatori dei livelli di spesa sostenibile per categorie di spesa comune. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e con il supporto di CONSIP s.p.a..

[77]Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione.

[78] Ai sensi dell’art. 3, comma 25, del D.Lgs n. 163/2006, sono amministrazioni aggiudicatici i seguenti enti: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti da tali soggetti.

[79] I valori indicati nel prospetto allegato alla relazione tecnica della legge finanziaria 2008 (allegato 7), si riferiscono agli effetti della norma sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento; gli effetti sul fabbisogno sono indicati in un importo pari a 385 milioni per l’anno 2008, 610 milioni per il 2009 e 900 milioni a decorrere dal 2010.

[80] Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

[81] Società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[82] Disposta dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

[83] Si richiama a tal fine l’articolo 17, comma 1 e 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

[84] DPR n. 115 del 2002.

[85] L. 21 luglio 2000, n. 205 - disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

[86] L. 24 marzo 2001, n. 89 - previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile. L’art. 2, comma 1 della L. n. 89/2001, in materia rinvia, all’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, assieme al relativo Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

[87] L’art. 4, comma 1 della L .n. 89/2001 prevede che la domanda di riparazione possa essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

[88] Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del r. d. 17 agosto 1907, n. 642 - regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,

[89] L. 27 aprile1982, n. 186 - ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

[90] Con proprio provvedimento all’inizio di ogni anno e sentito il Consiglio di Presidenza.

[91] La norma attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato anche il potere di determinarne le competenze e la composizione delle sei sezioni.

[92] Oltre alla sezione normativa istituita dall’art. 17, comma 28, della L. n. 127/1997.

[93]  Data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 351 della L. n. 244/2007.

[94] Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

[95] D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/2007).

[96] L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

[97] Le entrate derivanti da dismissioni e conferrimenti immobiliari sono infatti classificate come misure una tantum, ai sensi del codice SEC 95, ai fini del rispetto dei vincoli comunitari.

[98] Le misure una tantum sono indicate pari a 0,0 in termini percentuali sul Pil: ciò implica che l’ammontare delle dismissioni immobiliari attese dal 2009 (presumibilmente positivo, ma nullo a livello del primo decimale per effetto degli arrotondamenti) risulta comunque inferiore a quello conseguito negli anni precedenti.

[99] Si ricorda che, in base al sistema contabile europeo, qualora i conferimenti risultino volti ad evitare condizioni di non redditività delle società destinatarie, gli stessi potrebbero essere qualificati come trasferimento a fondo perduto ed incidere pertanto sul saldo dell’indebitamento netto, come spesa in conto capitale.

[100] A tale proposito si rammenta che l’articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per il 2007, prevedeva l’accantonamento e l’indisponibilità di somme relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, con particolari esclusioni, ad altri trasferimenti correnti con l’esclusone di quelli esteri, ad altre uscite correnti e alle spese in conto capitale con particolari esclusioni.

[101] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010.

[102] Ai fini di valutare la correzione, vale  sottolineare come solo una quota estremamente ridotta della spesa del bilancio dello Stato presenti carattere di flessibilità: nel BLV 2008 gli stanziamenti di adeguamento al fabbisogno (33,4 miliardi) sono pari al 6,7% delle spese finali (al netto delle regolazioni contabili e debitorie): di questi, risultano non vincolati 27,7 miliardi, pari al 5,6% del totale della spesa. Le spese relative al fattore legislativo (159,6 miliardi) rappresentano il 32,4 per cento, mentre circa il 61 per cento (299 miliardi) è legato a spese obbligatorie e oneri inderogabili.

Ipotizzando che il BLV per il triennio 2009-2011 non presenti una struttura significativamente diversa dal bilancio 2008, si può osservare che la manovra di riduzione si applica ad una quota limitata (circa il 7%) degli stanziamenti di bilancio, costituita dal c.d. fabbisogno non vincolato e da una parte delle spese predeterminate per legge.

[103] I macroaggregati (u.p.b. – unità di voto parlamentare) sono i seguenti:

-          Titolo I (spesa corrente): Funzionamento, Interventi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-          Titolo II (spesa in conto capitale): Investimenti, Altre spese in c/capitale, Oneri comuni

-          Titolo III (rimborso prestiti): Rimborso del debito pubblico.

[104] Vale, anche se non esplicitato dalla norma, il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all’art. 11-ter, lett d), della legge n. 468/1978.

[105] Il D.L. 93/2008 fa riferimento all’art. 22, comma 22 della legge di bilancio 2008.

[106] Art. 17 della legge 468/1978.

[107] Venti giorni nel DL 93/2008.

[108] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

[109] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, lettera m).

[110] Per quanto riguarda l’indebitamento, si fa infatti riferimento alle convenzioni contabili del sistema “SEC 95”, basato sul criterio della competenza economica e, quindi, su modalità di contabilizzazione profondamente diverse da quelle che presiedono alla redazione del bilancio dello Stato e dei bilanci della maggior parte degli enti pubblici (basati per lo più sui criteri della competenza giuridica e della cassa).

[111] Il testo iniziale del DL prevede una dotazione del Fondo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 60 milioni di euro per il 2010.

[112] Al fine di assicurare una flessibilità gestionale, il comma 507 ha previsto una procedura che consentisse alle amministrazioni interessate di rimodulare gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando in ogni caso l’invarianza degli effetti finanziari. In attuazione di tale previsione, con ilDM 48902, su proposta dei Ministri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono state disposte le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle upb iscritte nella legge di bilancio per il 2007. Il volume complessivo di risorse interessate dalle variazioni è risultato peraltro limitato (pari a 377 milioni di euro, rispettivamente in aumento e in diminuzione), e concentrato prevalentemente nel Ministero dell’economia.

[113] Convertito con modificazione dalla legge n. 127 del 2007.

[114]In termini di indebitamento netto, la reintegrazione è stata pari a 1.519 milioni nel 2007, 80 milioni nel 2008 e 90 milioni nel 2009.

[115] Articolo 5, comma 7, lett. d-bis.

[116] Articolo 5, comma 7, lett. c.

[117] Il decreto è comunicato, anche per via informatica, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

[118] Si ricorda che anche nelle precedenti legge finanziarie all’introduzione della norma e poi alla sua soppressione non sono stati attribuiti effetti sui saldi.

[119] Di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

[120] Di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

[121] Legge finanziaria 2005.

[122] Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 138/2002,  l'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a versare al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi - calcolati al netto di imposte e di spese - sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI.

[123] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[124] Pari a 2.240 + 1.660 milioni di euro.

[125] Viene inoltre disposto che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

[126] Tale salvaguardia è stata introdotta nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento (cfr. em. 106.110 presso la commissione bilancio della Camera dei deputati.

[127] Tale limite, ai sensi del primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è pari al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi (tale percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

[128] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[129] La nota precisa che tale importo dovrebbe in realtà essere scaglionato nel triennio, ma tale ripartizione non viene operata in assenza di un criterio oggettivo di ripartizione temporale.

[130] Di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007.

[131] L’articolo 9, della legge n. 211/1992, in materia di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane, prevede la corresponsione di contributi da parte dello Stato in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni in relazione ad operazioni di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte degli enti locali ammessi al finanziamento.

[132] L’art. 1, comma 621, lettera b) stabilisce che, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

[133] Rapporto dell’ottobre 2007

[134] Ad eccezione di quelle relative al personale.

[135] Ossia le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[136] Legge finanziaria per il 2007.

[137] La norma prevede un ulteriore limite il quale stabilisce che il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente. Questo ulteriore limite impedisce di sostituire un determinato numero di unità di personale con alto profilo professionale con un numero superiore di unità di personale dotate di una qualifica (e dunque di una retribuzione) più bassa.

[138] La norma prevede un ulteriore limite il quale stabilisce che il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente. Questo ulteriore limite impedisce di sostituire un determinato numero di unità di personale con alto profilo professionale con un numero superiore di unità di personale dotate di una qualifica (e dunque di una retribuzione) più bassa.

[139] La norma prevede un ulteriore limite il quale stabilisce che il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

[140] La norma prevede un ulteriore limite il quale stabilisce che il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

[141] Secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[142] Il totale netto è pari al 51 per cento dei risparmi lordi. Tale percentuale è quella di consueto applicata ai fini della determinazione dell’effetto netto, sui saldi di fabbisogno e indebitamento, di una misura in materia di personale.

[143] A tal fine si riscrive l’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

[144] A tal fine si abroga l’articolo 3, comma 104 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008).

[145] Di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993.

[146] I dati del 2006 sono i più recenti tra quelli messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato incaricata di monitorare la spesa per redditi da lavoro dipendente sostenuta dalle pubbliche ammnistrazioni.

[147] Ministeri, Agenzie, Carriera diplomatica e prefettizia, Aziende autonome, Corpi di polizia, Magistratura e Enti pubblici non economici.

[148] Ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni. La norma stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze  determina con proprio decreto le misure percentuali delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa rivenienti dallo svolgimento di attività proprie dell’Amministrazione economico finanziaria quali, ad esempio, le attività di controllo fiscale o attività di gestione del debito dai cui si ricavino risparmi di spesa per interessi.

[149] E destinate, con tutta probabilità, ad essere liquidate nell’anno 2008.

[150] Di cui alla legge 20  ottobre 1960, n. 1265.

[151] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università.

[152] A tal fine si riformula l’articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

[153] Delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università.

[154] Secondo la relazione tecnica le risorse sono quantificate in un D.M. del 21 aprile 2008, in corso di perfezionamento.

[155] Di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[156] Di cui all’art. 40 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[157] D.L. 4 luglio 2006 n. 223 - disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[158] Di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[159] Da emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. n.  400/1988.

[160] Sono esclusi dalla proroga: a) gli organismi istituiti anteriormente al 30 giugno 2004 che non abbiano raggiunto gli obiettivi e le finalità previsti dai relativi  provvedimenti di istituzione.; b) gli organismi istituiti successivamente al 30 giugno 2004 non attivi dal punto di vista operativo da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) gli organismi con funzioni di uffici di struttura dirigenziale di primo e secondo livello.

[161] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente.

[162] La relazione illustrativa, a riguardo, fa riferimento ad interventi sui trattamenti economici, privilegiando il ricorso a trattamenti collegati alla presenza quali ”gettoni di presenza” in sostituzione dei compensi forfettari o onnicomprensivi.

[163] Prevista dall’art. 29, comma 29 del DL n. 223/2006.

[164] Con trasferimento delle  relative competenze alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

[165] Di cui all’art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

[166] Di cui all’articolo 1-quater del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e all’art. 4 - bis del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

[167] Di cui all’art. 2, comma 2, della L. 9 marzo 1971, n. 98.

[168] E al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

[169] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica, è pari a 2 milioni di euro per il 2008 e 46 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

[170] La “nettizzazione” corrisponde al 50 % del risparmio lordo atteso per l’incidenza dei c.d. “effetti indotti”: da ciò sembrerebbe dedursi che i risparmi conseguiti sono correlati ad emolumenti liquidati a titolo di retribuzione.

[171] Di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta, fra l’altro, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e le Forze di polizia di Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario, del  personale della carriera dirigenziale penitenziaria e dei professori e ricercatori universitari.

[172] Ai fini dell’individuazione dei destinatari del beneficio economico, la relazione tecnica ha preso come riferimento i dati della relazione tecnica relativa al comma 210 della legge n. 266/2005 concernente le modalità di calcolo dell’equo indennizzo.

[173] La relazione tecnica ha considerato, in via prudenziale, la percentuale di maggiorazione più bassa.

[174] Più precisamente l’effetto netto corrisponde a circa il 51 per cento del risparmio lordo indicato dalla relazione tecnica.

[175] Dossier n.36 della XIV legislatura.

[176] In materia di determinazione dell’equo indennizzo per infortunio sul lavoro.

[177] Il testo precisa che è fatto comunque salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

[178] Fanno eccezione – precisa il testo - i congedi di maternità e di paternità, i permessi per lutto, le assenze per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste per l’assistenza ai congiunti o ai minori disabili.

[179] Il calcolo non è esplicitato dalla RT ma è desumibile dalla medesima.

[180] Infatti, a legislazione previgente,  fino al quindicesimo giorno di assenza per malattia al dipendente viene trattenuta una quota di 1/30 dell’indennità di amministrazione per ogni giorno di assenza. A partire dal sedicesimo giorno, invece,tale meccanismo viene disapplicato fin dall’inizio (e quindi al dipendente torna ad essere corrisposta per intero

[181] Articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992.

[182] In tale caso, i dipendenti interessati sono tenuti a ripresentare una nuova istanza.

[183] La norma dispone inoltre che siano esclusi dal campo di applicazione della disposizione i magistrati e i professori universitari.

[184] Tali assunzioni verranno scomputate da quelle consentite in tale anno.

[185] A tale riguardo l’art. 1, comma 57 della L. n. 662/1996 - misure di razionalizzazione della finanza pubblica - prevede che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[186] Come modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, - proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[187] Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[188] Ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nel quadro della riduzione del numero delle strutture di primo e secondo livello dei ministeri, disposta dalla norma, prevede sia garantita, comunque, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità di immettere, nel quinquennio 2007-2011, nuovi dirigenti, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

[189] D.L. 16 maggio 2008, n. 85, disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in corso di conversione. Sul punto cfr. la Scheda d’analisi (Serv. Bilancio – Serv. Commissioni) n. 3, predisposta in relazionae all’A.C. 1250.

[190] Tenuto conto delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, mediante l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi D. Lgs. n.300/1999.

[191] Cfr. il prospetto riepilogativo (allegato 7) riferito alla L. n. 296/2006. La relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2007 ha attribuito tali economie esclusivamente alla riduzione del 10 per cento delle figure dirigenziali di prima fascia, per le quali (400 unità presso le Amministrazioni centrali = riduzione di 40 unità) è stato calcolato un risparmio lordo di 4-8-10 milioni per il triennio 2007-09, ridotto poi del 50% per scontare il mancato incasso di contributi e imposte applicati sulle retribuzioni non più erogate.

[192] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica, è pari a 12 milioni di euro per il 2009,  a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

[193] Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[194] Fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie.

[195] Come modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, - proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[196] Il trattamento economico onnicomprensivo di primo presidente della Corte di cassazione è individuato, al primo periodo del comma 44, come limite massimo praticabile nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

[197] Senza il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione.

[198] Dall’art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

[199] Art. 1, comma 557 della L. 296/2006.

[200] Di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[201] Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: tale disposizione prevede che eventuali deroghe al principio di contenimento della spesa per il personale debbano essere analiticamente motivate e comprovate ed esaminate dagli organi di revisione contabile.

[202] Da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

[203] Di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

[204] Si ricorda in proposito che, l’articolo 63, comma 10, del provvedimento in esame, dispone, per le finalità della norma in esame, uno stanziamento di 500 milioni a decorrere dal 2008.

[205] Di cui all’articolo 246, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[206] Il carattere permanente di tale dotazione si deduce dalla relazione tecnica al citato art. 63, comma 10 che specifica che dei 2.740 mln della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, 500 sono destinati alle finalità dell’articolo in esame.

[207] L’ importo fissato dal comma 796, lett.a) della legge 296/2006, pari a 102.285 milioni, è stato successivamente incrementato di 398 milioni dall’art. 3, comma 139, della legge 244/2007 ai fini dell’integrazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2006-2007.

[208] Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, Intesa Stato-Regioni del 23  marzo 2005, e Intesa Stato-Regioni relativa al Patto della Salute del 5 ottobre 2006.

[209] Legge 326/2003, art 50, comma 5-bis.

[210] Rispettivamente 3,2 e 3,1 per cento.

[211] Il confronto Stato-Regioni sui risultati annuali si basa sui dati economici delle aziende sanitarie raccolti nella banca dati del SIS. Essi divergono da quelli del conto consolidato della sanità elaborato dall’Istat, sia per i diversi criteri di rilevazione, sia perché non contengono alcune voci di costo: “Ammortamenti, svalutazione crediti e Svalutazione attività finanziarie”.

[212] Si ricorda che nel DPEF i valori tendenziali e programmatici sono così indicati:

La spesa sanitaria nel conto della P.A.

 

 

Tendenziale

Programmatico

Differenza

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Milioni di euro

%PIL

var % annua

per memoria var PIL nominale

111.592

6,82

0,87

 

3,0

116.007

6,87

3,96

 

3,2

120.656

6,93

4,01

 

3,1

111.592

6,82

0,87

 

3,0

114.007

6,75

2,16

 

3,2

117.656

6,75

3,2

 

3,1

0

 

-2.000

-3.000

Fonte: Dpef 2009-2013

 

[213]I Piani di rientro prevedono dal 2010 l’equilibrio economico-finanziario di tale regioni nel comparto sanitario.

[214] Articolo 1, comma 7.

[215] Articolo 5, comma 5, DPR n. 698 del 21 settembre 1994.

[216] Articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 e dell’ articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con modificazioni con legge n. 248/2005 e relativo decreto attuativo (d.p.c.m. 30 marzo 2007)

[217] Attuazione della direttiva 94/22CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

[218] Società leader mondiale nella diffusione di informazioni, analisi, valutazioni di rischio, relative ai mercati dei prodotti energetici e dei metalli.

[219] L’indice QE è la quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per megajoule (1 milione di joule), determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc=38,52 MJ

[220] Disposizione che peraltro risulta soppressa.

[221] Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 pari in via generale a 7,5 milioni di euro.

[222] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[223] Tenuto conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di eventuali sussidi e  trasferimenti già ricevuti dello stato, della situazione economica del nucleo familiare.

[224] Di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[225] Con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.

[226] In conseguenza di minori trasferimenti alle regioni a seguito del maggior gettito IRAP.

[227] Le quote corrispondenti a ciascun anno di formazione delle eccedenze sono state ottenute sottraendo all’importo delle eccedenze pregresse (277 milioni di euro) le quote in noni già dedotte negli esercizi precedenti e dividendo il risultato per il numero di annui residui rispetto a 18.

[228] Disciplina dell’imposta di bollo.

[229] Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

[230] D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

[231] Ci si riferisce al comma 262, dell’articolo 1, della legge 244 del 2007.

[232] I nuovi accertamenti risulterebbero pari a 110.000, a fronte di un numero di accertamenti ordinari, registrato nel 2007, pari a 253.198.

[233] A tale parametro risultano commisurate le quantificazioni riferite alle norme successive, nonché quelle contenute in precedenti leggi finanziarie.

[234] In particolare si tratta di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

[235] Infatti ad eccezione dell’articolo 72, commi da 7 a 11 i cui effetti finanziari non sono stati, tuttavia, tenuti in conto nell’individuazione della copertura complessiva, non sono indicate esplicitamente le disposizioni che determinano effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, quali gli articoli 20, 49, e 63, commi 2 e 11.