Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | C 82-Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 119 | ||||||
Data: | 04/11/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 82 e abb.
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Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili
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(Nuovo testo unificato)
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N. 119 – 4 novembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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82 e abb. |
Titolo breve:
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Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Delfino
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Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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nuovo testo unificato |
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INDICE
Collocamento anticipato in quiescenza
PREMESSA
Il testo unificato in esame prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 (articolo 5).
Tale testo riproduce sostanzialmente il contenuto di un
testo unificato esaminato dalla Commissione XI della Camera nel corso della XV
legislatura, in relazione al quale
Sull’attuale versione del testo unificato in esame il Governo ha trasmesso, in data 30 ottobre 2009, una nuova relazione tecnica che risulta negativamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda sia la quantificazione degli oneri sia la copertura finanziaria sia la clausola di salvaguardia.
Tale relazione tecnica è costituita da due schede elaborate, rispettivamente, dall’INPS e dall’INPDAP, dalle quali risulta che, con riferimento al primo Istituto, l’onere recato dal provvedimento sarebbe pari a circa 1.300 milioni a regime e, per quanto riguarda l’INPDAP, l’onere pensionistico ammonterebbe a circa 200 milioni di euro a regime (con un picco di 600 milioni di euro nel secondo anno), cui bisognerebbe aggiungere l’onere per trattamenti di buonuscita (con un picco di oltre 1.300 euro nel 2010).
Dal complesso delle disposizioni, sulla base delle schede tecniche, deriverebbero maggiori oneri pari a circa 1,5 miliardi di euro a regime (con un picco superiore ai 2,2 miliardi di euro nel 2010), per i quali la relazione tecnica evidenzia che non è indicata idonea e congrua copertura finanziaria. La relazione tecnica, tuttavia, sottolinea che gli oneri quantificati dagli Istituti previdenziali risulterebbero sottostimati in quanto riferiti ad una platea di beneficiari troppo ristretta rispetto ai soggetti potenzialmente in possesso dei requisiti richiesti. Infatti, nelle schede tecniche non sono stati considerati né i familiari di soggetti deceduti al momento della presentazione della domanda, che dovrebbero invece avere diritto al beneficio se in possesso dei requisiti previsti, né i figli conviventi di disabili gravi che, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2009 in materia di fruizione dei congedi retribuiti[1], avrebbero diritto al beneficio in assenza di altri soggetti[2].
Si esaminano di seguito le disposizioni del nuovo testo unificato che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Collocamento anticipato in quiescenza
Le norme riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico in favore del coniuge o del genitore o del fratello o sorella che convive o che ha stabilmente convissuto con un familiare convivente invalido al 100 per cento e che svolge attività lavorativa, nel settore pubblico, privato, come libero professionista o nel settore del commercio o dell’artigianato.
La concessione del beneficio è condizionata al compimento del cinquantatreesimo anno di età ed al versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto versati nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile.
Ai fini della definizione del trattamento pensionistico, calcolato secondo il sistema previdenziale vigente, il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di quattro anni (articolo 1).
Viene inoltre riconosciuta, limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile, un’ulteriore contribuzione figurativa, utile alla determinazione del trattamento pensionistico, pari a sei mesi ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile (articolo 2).
Si ricorda che il successivo articolo 5 quantifica in 712,3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento.
La relazione tecnica precisa che l’onere quantificato dall’INPS e dall’INPDAP, pari a circa 2,2 miliardi di euro nel 2010 e a circa 1,5 miliardi annui di euro a decorrere dal 2011, risulta sottostimato. Infatti, i due Istituti previdenziali non hanno tenuto conto, nella definizione della platea dei potenziali beneficiari né di coloro che, familiari di un disabile deceduto al momento della presentazione della domanda, sono comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla norma né di coloro che, sulla base della richiamata sentenza della Corte costituzionale, potrebbero accedere ai benefici. Inoltre, tra i fattori che determinano la sottostima dell’onere, la relazione tecnica rileva altresì, che, con riferimento alla scheda tecnica dell’INPDAP, gli oneri pensionistici risultano decrescenti in quanto la platea dei beneficiari, anziché incrementarsi, si riduce.
In particolare, per quanto riguarda l’INPS, la quantificazione degli oneri, basata sui dati, le ipotesi e la metodologia già utilizzate nelle schede riferite al testo precedente[3], risulta dalla tabella che segue:
(milioni di euro) |
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Anno |
Numero pensioni |
onere pensionistico |
onere per TFR |
2010 |
19.100 |
328 |
26 |
2011 |
26.300 |
396 |
8 |
2012 |
34.000 |
486 |
11 |
2013 |
44.000 |
613 |
14 |
2014 |
53.000 |
725 |
16 |
2015 |
62.000 |
837 |
15 |
2016 |
71.000 |
926 |
11 |
2017 |
79.500 |
1.015 |
14 |
2018 |
88.500 |
1.141 |
22 |
2019 |
95.500 |
1.242 |
26 |
Nella scheda tecnica è precisato che è stato rideterminato l’effetto sulle quote di TFR a carico del Fondo di tesoreria gestito dall’INPS per i lavoratori per i quali le quote di accantonamento annuale sono versate al Fondo in questione.
Anche per quanto riguarda l’INPDAP, gli oneri, come precisato in premessa, risultano decrescenti in quanto il numero dei pensionati, anziché incrementarsi per effetto della stratificazione delle leve che accedono annualmente al trattamento, si riducono. Tale incongruenza, probabilmente imputabile ad un errore materiale nell’impostazione delle tabelle, comporta la sottostima dell’onere sia per trattamenti pensionistici sia per la liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ogni caso, sulla base di tale impostazione essi sarebbero pari a 600 milioni di euro nel 2010 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, per quanto riguarda le pensioni, a cui si aggiungerebbe l’onere annuo per buonuscita (circa 1.300 milioni di euro nel 2010).
Al riguardo, alla luce dei limiti della quantificazione evidenziati dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca dati e parametri che consentano una più puntuale quantificazione dell’onere, allo scopo di individuare idonei mezzi di copertura. Ciò alla luce del fatto che le disposizioni in esame configurano in capo ai beneficiari diritti soggettivi. Pertanto, ai fini di una corretta quantificazione, è necessario definire in modo univoco la presumibile platea di beneficiari delle norme in questione. A tale fine occorre che il Governo espliciti i criteri utilizzati per la determinazione del numero di soggetti la cui integrale invalidità può costituire il presupposto per la fruizione dei benefici, nonché dei familiari che, in ragione degli altri requisiti prescritti, possono accedere ai benefici medesimi.
La norma prevede, in favore dei genitori che si sono dedicati per almeno quindici anni alla cura di figli gravemente disabili e che non hanno mai svolto attività lavorativa, la possibilità di versare contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal CCNL del personale domestico.
In favore dei genitori che, per assistere il figlio gravemente disabile per almeno quindici anni, hanno lasciato l’attività lavorativa, la norma prevede la possibilità di versare la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.
Ai soggetti beneficiari delle norme in esame, è, infine, riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Si segnala che le schede tecniche elaborate dall’Inps e dall’Inpdap (riprodotte nell’allegato al Dossier n. 98) considerano trascurabili gli oneri recati dalla norma, dal momento che l’attivazione del beneficio richiederebbe un impegno economico gravoso per i soggetti interessati.
Si segnala che il testo dell’articolo in esame risulta essere identico a quello in relazione al quale sono state elaborate le schede tecniche.
Al riguardo, fermo restando quanto affermato nelle schede tecniche predisposte dall’Inps e dall’Inpdap riguardo alla presumibile marginalità dell’onere derivante dalla norma in esame, sul punto appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, circa l’effettiva entità di tali conseguenze finanziarie, anche ai fini della valutazione dei relativi profili di copertura.