Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 82 e abb.: Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili
Riferimenti:
AC N. 82/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 98
Data: 23/09/2009
Descrittori:
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE   FAMIGLIA
GRANDI INVALIDI   LAVORATORI DIPENDENTI
PREPENSIONAMENTO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 82 e abb.

 

Norme in favore di lavoratori

con familiari gravemente disabili

 

 

 

 

 

(Nuovo testo unificato)

 

N. 98 – 23 settembre 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

82 e abb.

Titolo breve:

 

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

XI

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Delfino

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e  2. 3

Collocamento anticipato in quiescenza.. 3

ARTICOLO 3. 5

Contribuzione volontaria.. 5

ARTICOLO 5. 6

Copertura finanziaria.. 6

ALLEGATO.. 9

DATI RIPORTATI DALLE SCHEDE TECNICHE DI INPS E INAIL. 9



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 (articolo 5).

Tale testo riproduce sostanzialmente il contenuto di un testo unificato esaminato dalla Commissione XI della Camera nel corso della XV legislatura, in relazione al quale la Commissione Bilancio aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica, peraltro mai trasmessa dal Governo.

Si segnala che, su una precedente versione del testo unificato in esame, la Commissione XI ha deliberato, in data 27 novembre 2008, la richiesta di relazione tecnica, che risulta formalmente trasmessa in data 28 aprile 2009. La relazione tecnica si basa su schede tecniche elaborate da Inps e Inpdap e riferite alla precedente versione del testo. I contenuti di tali schede tecniche sono riportati in allegato.

In base alla relazione tecnica e alle predette schede tecniche, il precedente testo risultava recare maggiori oneri a regime stimati in circa 3 miliardi di euro annui, nel presupposto, non specificato dalla norma, che il disabile assistito fosse in vita al momento della presentazione della domanda di accesso al pensionamento anticipato.

Le quantificazioni della RT si riferiscono, in particolare, al previsto collocamento anticipato in quiescenza:

-          al compimento del cinquantesimo anno di età;

-          con almeno venticinque anni di anzianità contributiva;

-          con il diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva per un massimo di cinque anni (articolo 1);

-          con il riconoscimento di un’ulteriore contribuzione figurativa ai genitori di figli disabili (articolo 2).

Tali benefici, configurati quali veri e propri diritti soggettivi in favore di chi svolge attività lavorativa nel settore pubblico, privato, libero-professionale e autonomo, sono riconosciuti al coniuge, al genitore, al fratello che convive o che ha convissuto con familiare invalido al 100 per cento.

Si esaminano di seguito le disposizioni del nuovo testo unificato che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e  2

Collocamento anticipato in quiescenza

Le norme riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2010[1], il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico in favore o del coniuge o del genitore o del fratello o sorella che convive o che ha stabilmente convissuto con un familiare convivente invalido al 100 per cento e che svolge attività lavorativa, nel settore pubblico, privato, come libero professionista o nel settore del commercio o dell’artigianato.

La concessione del beneficio è condizionata al compimento del cinquantatreesimo anno di età ed al versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto versati nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile[2].

Ai fini della definizione del trattamento pensionistico, calcolato secondo il sistema previdenziale vigente, il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di quattro anni[3] (articolo 1).

Viene inoltre riconosciuta, limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile, un’ulteriore contribuzione figurativa, utile alla determinazione del trattamento pensionistico, pari a sei mesi ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile[4] (articolo 2).

Si ricorda che il successivo articolo 5 quantifica in 712,3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento.

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente versione del testo[5], quantifica l’onere a regime in circa 3 miliardi di euro annui, a decorrere dal secondo anno di applicazione delle norme.

In particolare:

Ÿ        per l’Inps l’onere a regime ammonta a circa 1,6 miliardi;

Ÿ        per l’Inpdap l’onere a regime ammonta a circa 1,3 miliardi. In particolare, l’onere pensionistico è pari a 0,3 miliardi (con un picco di circa 0,6 miliardi nel secondo anno di applicazione), mentre l’onere per i trattamenti di buona uscita ammonta a circa 1 miliardo all’anno (con un picco di circa 1,6 miliardi nel secondo anno).

La RT sottolinea che l’onere ammonterebbe all’importo indicato (3 miliardi di euro all’anno) solo nel caso in cui il beneficio dell’anticipo del pensionamento fosse concesso in presenza di disabili assistiti che risultino in vita al momento della domanda. Qualora, invece, il beneficio fosse concesso a prescindere da tale condizione, l’onere risulterebbe significativamente superiore.

Per un’esposizione analitica del procedimento di quantificazione, si rinvia alle schede tecniche elaborate dall’Inps e dall’Inpdap  e riportate in allegato.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica – che indica un onere annuale di 3 miliardi di euro (assai superiore rispetto a quello indicato dal successivo articolo 5)  – è riferita ad una precedente formulazione del testo, che differiva da quella in esame sia per alcuni requisiti di accesso sia per l’entità dei benefici riconosciuti[6].

Per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, andrebbe pertanto acquisito un aggiornamento della RT alla luce delle modifiche apportate.

Si segnala comunque che tali modifiche - rispetto al precedente testo unificato - non sembrano poter ridurre gli oneri già quantificati significativamente, ossia in misura coerente rispetto alla copertura finanziaria prevista dall’articolo 5 (712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010).

Inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, qualora i benefici previdenziali fossero applicabili anche ai lavoratori che hanno prestato assistenza ad un familiare disabile poi defunto gli oneri recati dal provvedimento potrebbero essere significativamente superiori. Tale profilo non è sufficientemente chiarito dal testo in esame

Si rileva inoltre che i costi del provvedimento in esame potrebbero configurarsi come crescenti in ragione delle deroghe apportate dal testo alla normativa introdotta dalla legge n. 247/2007[7].

Con riferimento alle dipendenti del settore pubblico, un ulteriore fattore – non considerato dalla RT – suscettibile di incrementare l’onere[8] è costituito dall’innalzamento del requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia disposto dal decreto-legge n. 78/2009[[9]]: anche in relazione a tale normativa, le disposizioni in esame appaiono suscettibili di ridurre i risparmi quantificati e scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 3

Contribuzione volontaria

La norma prevede, in favore dei genitori che si sono dedicati per almeno quindici anni alla cura di figli gravemente disabili e che non hanno mai svolto attività lavorativa, la possibilità di versare contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal CCNL del personale domestico.

In favore dei genitori che, per assistere il figlio gravemente disabile per almeno quindici anni, hanno lasciato l’attività lavorativa, la norma prevede la possibilità di versare la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.

Ai soggetti beneficiari delle norme in esame, è, infine, riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale.

 

La relazione tecnica, riferita alla precedente formulazione del testo, non considera la norma.

Si segnala che le schede tecniche elaborate dall’Inps e dall’Inpdap  (v. allegato) considerano trascurabili gli oneri recati dalla norma, dal momento che l’attivazione del beneficio richiederebbe un impegno economico gravoso per i soggetti interessati.

Si segnala che il testo dell’articolo in esame risulta essere identico a quello in relazione al quale sono state elaborate le schede tecniche.

 

Al riguardo, fermo restando quanto affermato nelle schede tecniche predisposte dall’Inps e dall’Inpdap circa la presumibile marginalità dell’onere derivante dalla norma in esame, sul punto appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, circa l’effettiva entità di tali conseguenze finanziarie, anche ai fini della valutazione dei relativi profili di copertura.

 

ARTICOLO 5

Copertura finanziaria

La norma dispone che all’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011.

 

Al riguardo, si segnala, in primo luogo, che non sussistono le risorse indicate a copertura del provvedimento. Si segnala, inoltre, che essendo indicata la spesa in termini di previsione della stessa, sarebbe necessario integrare la disposizione in esame con l’aggiunta di una clausola di salvaguardia finanziaria, in ossequio alla vigente disciplina contabile.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’onere, si fa presente, peraltro, che sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito in data 28 ottobre 2008, parzialmente diverso da quello attualmente in esame del 29 luglio 2009[10], era stata trasmessa una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, la relazione tecnica, in particolare:

- quantificava i maggiori oneri conseguenti all’approvazione del provvedimento, in quel testo, in circa 3 miliardi di euro a regime;

- presupponeva che il beneficio dell’anticipo del pensionamento venisse concesso solo nel caso in cui il disabile assistito fosse vivente al momento della domanda di accesso al beneficio medesimo da parte dell’interessato, come sembrerebbe dedursi dal dettato di quelle disposizioni.

Tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stata positivamente verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – per quanto attiene la quantificazione dei suddetti oneri, ma negativamente verificata per quanto concerne la copertura finanziaria e per l’assenza della prescritta clausola di salvaguardia.

Alla luce delle modifiche intervenute nel testo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’opportunità di disporre di una nuova relazione tecnica sul nuovo testo unificato all’esame della Commissione.

 



ALLEGATO

 

DATI RIPORTATI DALLE SCHEDE TECNICHE DI INPS E INAIL

Con riferimento a requisiti lievemente meno restrittivi di quelli del provvedimento in esame[11], le schede tecniche elaborate dall’Inps e dall’Inpdap evidenziano quanto segue:

a)      settore privato (Inps)

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento in relazione ai quali si individua un lavoratore familiare possibile destinatario delle norme sono stimati in 260.000, di cui 180.000 già si trovano nelle condizioni indicate al 1° gennaio 2009 (indennità di accompagnamento da almeno 15 anni) e 80.000 che raggiungeranno il requisito del 15° anno nel corso del decennio 2009-2018.

Con riferimento ai potenziali destinatari delle disposizioni, l’onere connesso all’anticipazione del pensionamento è rappresentato dall’intero importo della pensione, comprensivo della quota derivante dall’accredito figurativo, per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari e dall’importo della sola quota derivante dall’accredito figurativo per tutto il periodo successivo.

Più in particolare, i contingenti annui di beneficiari sono stati determinati ipotizzando che i lavoratori associati agli inabili abbiano età maggiore di 35 anni e anzianità superiore a 10 e che presentano una distribuzione per sesso, età e anzianità analoga a quella della generalità degli iscritti alle gestioni Inps. Il contingente del primo anno risulta più numeroso dei successivi in quanto comprende sia i lavoratori che raggiungono il requisito in tale anno sia quelli che lo avevano già raggiunto al 1° gennaio; i contingenti successivi comprendono soltanto i lavoratori che raggiungono i requisiti nel corso dell’anno.

Sulla base dei requisiti attualmente vigenti e di quelli, crescenti, previsti per i prossimi anni per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, i soggetti del contingente del primo anno anticiperebbero l’accesso al pensionamento in media di 7 anni mentre quelli dei contingenti successivi di 9,5 anni in media.

Il maggior onere è stato quantificato sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-          importo annuo medio pensione (2009), al netto della maggiorazione:

 

uomini

donne

contingente iniziale

16.500 euro

13.000 euro

contingenti successivi

13.800 euro

10.800 euro

-          maggiorazione (articolo 1) con riferimento a 2,5 anni di accredito figurativo (corrispondenti a 15 anni di assistenza)

-          ulteriore maggiorazione per i genitori (articolo 2) con riferimento a 3 anni di accredito figurativo (corrispondenti a 15 anni di assistenza)

-          importo medio annuo di pensione (2009) comprensivo delle maggiorazioni:

 

uomini

donne

contingente iniziale

18.800 euro

14.700 euro

contingenti successivi

16.100 euro

12.500 euro

 

A fini prudenziali, la valutazione è stata condotta con riferimento alla situazione di massimo onere, corrispondente all’ipotesi che tutti coloro che raggiungono i requisiti previsti decidono di accedere al pensionamento anticipato:

 

Anno

numero pensioni

onere annuo (mln di euro)

2009

38.966

677

2010

49.975

802

2011

60.044

937

2012

70.036

1.068

2013

80.003

1.193

2014

88.509

1.294

2015

97.372

1.356

2016

107.011

1.431

2017

117.998

1.515

2018

129.195

1.588

 

Oltre all’onere per l’anticipo del trattamento pensionistico, si determinerebbe a carico dell’Inps anche quello relativo alla liquidazione anticipata del TFR per i lavoratori per i quali le quote di accantonamento annuale sono versate all’apposito Fondo di tesoreria gestito dall’Inps.

Più in particolare, per ciascun lavoratore interessato si verifica un onere nell’anno di liquidazione del trattamento anticipato e, nell’anno in cui tale lavoratore avrebbe cessato l’attività lavorativa a normativa vigente, un risparmio pari alla quota di TFR che sarebbe stata maturata a tale epoca, comprensiva delle ulteriori quote che sarebbero state accantonate e della rivalutazione:

 

Anno

onere annuo per TFR (mln di euro)

2009

53,4

2010

15,2

2011

20,3

2012

23,8

2013

26,3

2014

23,7

2015

15,3

2016

19,8

2017

29,2

2018

32,9

 

Per quanto riguarda la norma che riconosce particolari benefici pensionistici ai genitori di figli gravemente disabili, l’Inps ha stimato i relativi effetti economici come trascurabili, in considerazione del fatto che la norma troverebbe applicazione in un numero di casi estremamente limitato. Ciò in quanto la prosecuzione volontaria richiederebbe ai soggetti interessati un impegno economico lungo e gravoso, soprattutto nel caso in cui essa dovesse protrarsi per l’intero periodo richiesto per il pensionamento. In ogni caso, l’Istituto fa presente l’impossibilità di definire in maniera attendibile la platea di potenziali beneficiari della disposizione in quanto essi, sulla base della norma, possono essere cittadini non occupati, e quindi non presenti negli archivi Inps, oppure assicurati silenti tra i quali non sarebbe possibile individuare i casi in cui la cessazione dell’attività è avvenuta per le cause previste dalla norma.

 

b)      settore pubblico (Inpdap)

L’Istituto previdenziale ipotizza che gli iscritti all’Inpdap presumibilmente già interessati alla norma siano circa 30.000 con costanza di assistenza di almeno 15 anni, mentre quelli che matureranno i requisiti nel decennio 2009-2018 siano circa 14.000.

La stima degli oneri si basa sui seguenti parametri ed ipotesi:

-          retribuzione media annua con 25 anni di anzianità pari a 30.000 euro

-          incremento retributivo annuo per carriera pari allo 0,5 per cento

-          inflazione annua di medio-lungo periodo pari a quella programmata e risultante nel DPEF

-          tavole di sopravvivenza Istat (2003)

-          anticipo medio, in termini di anzianità figurativa riconosciuta, pari a 6 anni

Anche per l’Inpdap, i calcoli si basano sull’ipotesi dell’onere massimo per cui, al raggiungimento dei requisiti previsti, tutti richiedano l’accesso al pensionamento anticipato.

Gli oneri pensionistici possono pertanto essere stimati come segue:

 

anni

normativa vigente

normativa proposta

maggiore spesa (mln)

numero pensioni

spesa (mln)

numero pensioni

spesa (mln)

2009

5.363

72,31

26.418

386,12

314,81

2010

1.296

159,48

4.731

770,37

610,94

2011

3.043

200,58

5.589

769,75

589,16

2012

2.970

249,67

6.402

748,51

498,84

2013

2.721

274,87

7.535

725,61

450,74

2014

5.256

316,27

8.325

707,06

390,79

2015

4.215

428,13

9.692

664,14

236,01

2016

3.074

482,75

11.052

608,30

125,56

2017

1.223

445,18

12.403

568,63

123,45

2018

0

276,03

13.745

549,82

273,79

 

L’anticipo del pensionamento determina oneri anche per la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) che, considerato il differimento di almeno 6 mesi, evolvono come segue:

 

anno

normativa vigente

nuova normativa

senza benefici

con benefici

2009

0

0

0

2010

414

1.939,5

2.216,6

2011

97

354,3

404,9

2012

232

426,9

487,9

2013

231

498,8

570,0

2014

216

598,8

684,3

2015

426

674,8

771,2

2016

349

801,4

915,8

2017

259

932,0

1.065,2

2018

105

1.066,9

1.219,3

 

Per quanto riguarda la norma che riconosce benefici pensionistici ai genitori di figli gravemente disabili, anche l’Inpdap ha stimato i relativi effetti economici come trascurabili, in considerazione di un presumibile numero di adesioni estremamente limitato.



[1] Il precedente testo unificato non prevedeva alcuna decorrenza.

[2] Le condizioni richieste per i riconoscimento del beneficio nel precedente testo unificato erano cinquanta anni di età anagrafica e, fermo restando il requisito di anzianità contributiva di venticinque anni, quindici di essi dovevano essere versati in costanza di assistenza al familiare convivente disabile.

[3] Nella precedente versione del testo unificato la contribuzione figurativa massima riconosciuta era di cinque anni.

[4] La precedente versione del testo unificato prevedeva l’accredito di un anno ogni cinque anni.

[5] V. le precedenti note 2, 3 e 4.

[6] V. la descrizione del testo e le precedenti note 2, 3 e 4.

[7] Tale sistema comporta il graduale inasprimento dei requisiti, anagrafici e di anzianità contributiva, per l’accesso al pensionamento reca risparmi scontati sui saldi di finanza pubblica. La norma in esame, derogando a tali criteri, comporterebbe, pertanto, una riduzione di tali risparmi.

[8] Ossia di riduzione dei risparmi scontati a normativa vigente.

[9] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2005.

[10] Il testo base del 28 ottobre 2008 in particolare:

- attribuiva i benefici previdenziali a soggetti che avessero compiuto 50 anni di età, a seguito del versamento di almeno 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 15 annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile (l’attuale testo in esame, come noto, innalza la predetta età anagrafica a 53 anni, mantiene a 25 gli anni di contributi da versare, ma innalza a 18 le annualità che chi assiste deve aver versato nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile).

- attribuiva come beneficio – all’articolo 5 – in alternativa ai benefici previdenziali connessi al collocamento anticipato in quiescenza, permessi retribuiti esonerati dal versamento della contribuzione previdenziale (tale previsione non è più presente nel testo in esame);

 - non riportava, all’articolo 6, una quantificazione degli oneri del provvedimento stesso (l’attuale articolo 5, come già riportato, quantifica in 712,3 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2010 gli oneri derivanti dal provvedimento).

[11] Si ricorda nuovamente che il precedente testo prevedeva:

-          50 anni (in luogo dei 53 anni del testo in esame) di età anagrafica;

-          25 anni di contribuzione (in luogo di 18 anni di versamenti contributivi in costanza di assistenza), di cui almeno 15 versati nel periodo di assistenza a familiare convivente disabile;

-          l’ulteriore contribuzione figurativa riconosciuta ai genitori calcolata in ragione di un anno ogni cinque (in luogo del riconoscimento di sei mesi ogni cinque anni di contribuzione previsto dal nuovo testo in esame).