Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 8: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile (DL n. 61/2008)
Riferimenti:
AC N. 8/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 3
Data: 07/05/2008
Descrittori:
PROTEZIONE CIVILE     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 8

 

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 61/2008)

 

 

 

 

 

N. 3– 7 maggio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

8

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

 

Nota di verifica n. 3

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 2

Autorizzazione di spesa per interventi di protezione civile. 2

ARTICOLO 2. 3

Recupero di tributi sospesi per eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.. 3


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al solo articolo 2 del decreto legge.

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Art. 1 

48,8

-

-

Art. 2

17,82

51,73

39,51

TOTALE

66,62

51,73

39,51

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Autorizzazione di spesa per interventi di protezione civile

La norma integra di 48,8 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 142/1991[1] come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che la norma ha lo scopo di finanziare ulteriormente le attività di protezione civile, prelevando le necessarie risorse da appositi accantonamenti, e che quindi essa presenta un contenuto meramente contabile.

Si segnala che la tabella C della legge finanziaria presenta due distinte voci – relative peraltro allo stesso capitolo di bilancio - aventi come riferimento normativo il DL 142/1991 (art. 6, comma 1): una, con dotazione di 218,8 milioni di euro per il 2008, denominata Reintegro Fondo protezione civile e l’altra, con dotazione di 78,7 milioni di euro per il 2008, denominata Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa Catania e Ragusa.

 

Nulla da osservare, sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità della spesa autorizzata.

Risulterebbe peraltro utile una precisazione in merito all’imputazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla norma in esame, in ragione delle due distinte autorizzazioni di spesa, sopra indicate, esposte in Tabella C della legge finanziaria in corrispondenza del D.L. n. 142/1991.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma prevede l’integrazione, per un importo pari a 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti, iscritti nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire”, relativi:  al Ministero della giustizia, quanto a euro 9.903.000, al Ministero della pubblica istruzione, quanto a euro 29.850.000, al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a euro 3.057.000, al Ministero dei trasporti, quanto a euro 1.331.000, e al Ministero dell’università e della ricerca scientifica, quanto a euro 4.659.000.

 

Al riguardo, si segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a fini di copertura presentano le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne la formulazione della clausola di copertura finanziaria, si segnala l’opportunità di eliminare il riferimento al programma e alla missione nel quale sono iscritte le risorse del Fondo speciale, in quanto si tratta di voci interne alla classificazione del bilancio.

 

ARTICOLO 2

Recupero di tributi sospesi per eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria

Normativa vigente: il comma 109 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste da una serie di disposizioni, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,  nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con apposito DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze. Il beneficio dovrà essere concesso nei limiti di un onere di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

Si ricorda che il periodo di sospensione dei versamenti è stato determinato con le ordinanze di protezione civile nn. 2668 e 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi sono stati oggetto di proroga, da ultimo, con O.P.C.M. 23-11-2007, n. 3631 (Disposizioni urgenti di protezione civile), che li ha fissati al 30 aprile 2008.

 

La norma dispone che, ai fini dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 109 della legge finanziaria, sia autorizzata un’ulteriore spesa di 17,82 milioni di euro per l'anno 2008, 51,73 mln. per il 2009 e 39,51 mln. per il 2010. Sono inoltre fissate direttamente in via legislativa talune modalità di restituzione dei tributi e contributi sospesi, prevedendo che il versamento sia effettuato nella misura ridotta del quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni e di interessi e mediante rateizzazione per 120 rate mensili.

 

La relazione tecnica, indica gli oneri complessivi conseguenti all’applicazione dal comma 109 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, alla luce delle modalità di rimborso dei tributi e dei contributi stabiliti dalla norma in esame. Dopo aver determinato l’onere annuo, derivante dalla perdita di gettito tributario e contributivo, la RT individua le ulteriori risorse che si rendono necessarie, nel triennio 2008-2010, rispetto agli stanziamenti già destinati alle medesime finalità (50 mln annui) dalla legge finanziaria 2008, e la quota di tali risorse che invece, a partire dal 2011, dovrebbe eccedere le esigenze di copertura. Tali dati sono indicati in apposita tabella, di seguito riportata.

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Perdita gettito contributi

12,96

19,44

19,44

19,44

19,44

19,44

 

 

 

 

Perdita gettito fiscale

54,86

82,29

70,07

8,98

8,98

8,98

8,98

8,98

8,98

 0

Onere

67,82

101,73

89,51

28,42

28,42

28,42

8,98

8,98

8,98

 0

Copertura già esistente

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Onere da coprire

17,82

51,73

39,51

 

 

 

 

 

 

 

Risorse residue art. 2, co. 109 L.244/2007

 

 

 

21,58

21,58

21,58

41,02

41,02

41,02

50,00

 

Al riguardo, si rileva che la RT fornisce puntuali elementi per l’individuazione, alla luce dei parametri fissati dalla norma, dell’onere annuo riferito alla perdita di gettito fiscale e contributivo e per la conseguente determinazione delle risorse residue necessarie per integrare il finanziamento disposto dalla legge finanziaria, al fine di assicurare l’integrale copertura dei predetti oneri. Si rileva peraltro l’opportunità, ai fini di una esaustiva verifica dei dati riportati nella RT, di acquisire ulteriori elementi in ordine a taluni profili.

Si osserva in proposito che la norma originaria, recata dalla legge finanziaria 2008, individuava un limite di spesa, rinviando ad un DPCM la determinazione di modalità di applicazione del beneficio compatibili con la dotazione finanziaria prefissata. La norma in esame non muta la natura di limite di spesa del finanziamento previsto - che viene integrato con una nuova autorizzazione di spesa - ma fissa direttamente in via legislativa alcuni parametri cui dovrà attenersi il DPCM per definire le modalità di versamento dei tributi e contributi sospesi. E’ necessario quindi che La quantificazione individui tutti gli elementi idonei a verificare la compatibilità delle predette modalità rispetto alle risorse stanziate.

Andrebbe in particolare precisato come sia stata calcolata la perdita di gettito da coprire, sia per la parte tributaria che per la parte contributiva, nonché la relativa distribuzione annua ed il periodo complessivo di durata dell’onere. In particolare, andrebbe precisato se tali elementi siano stati ricavati a partire da dati relativi alla situazione effettiva dei versamenti effettuati e delle somme dovute ovvero, come sembrerebbe plausibile, sulla base di valori medi, indicando in tal caso le relative modalità di determinazione.

La mancata previsione di interessi e sanzioni sembra non determinare nuovi oneri in quanto conforme alle condizioni già fissate dalle ordinanze di protezione civile intervenute nel settore.

Occorrerebbe peraltro acquisire una conferma che le nuove condizioni di rateizzazione, rapportate alla dinamica temporale dei versamenti, prevista in base alla previgente normativa, non determinino ulteriori occorrenze finanziarie, connesse ad esigenze di cassa e rapportabili, quindi, al costo della provvista finanziaria.

Si osserva, infine, che la RT prevede, a decorrere dal 2011, economie di bilancio dovute al parziale (fino al 2016) o mancato (dal 2017) utilizzo dello stanziamento di 50 mln annui, disposto con carattere permanente, per le finalità in esame, dalla legge finanziaria 2008. Occorre peraltro considerare che, ove l’onere annuo – come sembrerebbe plausibile – sia stato calcolato in base a valori e parametri medi, potrebbe non escludersi un utilizzo, anche oltre il 2016, sia pur in misura contenuta, delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2008. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, autorizza l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, di euro 51.730.000 per l'anno 2009 e di euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti, iscritti nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire”, relativi ai seguenti ministeri:

 

Anni di riferimento                                            2008                2009                2010            

Ministero della giustizia                                         3.616.000        29.959.000    20.429.000     

Ministero della pubblica istruzione                      10.900.000           0                     0               

Ministero per i beni e le attività culturali               1.116.000        10.190.000    13.287.000     

Ministero dei trasporti                                           486.000           4.768.000      4.107.000       

Ministero dell'università e della ricerca                  1.702.000        6.813.000      1.687.000       

 

Al riguardo, con riferimento all’autorizzazione di spesa, si ricorda che la stessa è finalizzata ad incrementare la dotazione dello stanziamento, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, già destinato alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007.

Si segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a fini di copertura presentano le necessarie disponibilità. Si rileva peraltro che l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca scientifica reca, per l’anno 2009, le necessarie disponibilità solo a condizione che si intendano revocati i pareri e le conseguenti prenotazioni relative a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislatura ma non approvati in via definitiva dal Parlamento[2]. Si evidenzia pertanto l’opportunità di procedere a revocare le prenotazioni effettuate nella XV legislatura con riferimento ai provvedimenti non approvati in via definitiva.

Infine, con riferimento alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, si ribadiscono le osservazioni relative all’articolo 1.



[1] D.L. n. 142/1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195/1991), recante “Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991”

[2] Infatti, a fronte di uno stanziamento iniziale per l’anno 2009 di 11.379.000 euro, risultano prenotate a valere dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’università e della ricerca risorse per un importo complessivo di 13.138.000 euro. Di tali risorse 1.215.000 euro è da imputare a provvedimenti divenuti legge nel corso del 2008 e 7.813.000 euro a decreti-legge emanati nel medesimo periodo, mentre 4.110.000 euro devono essere imputati a provvedimenti sui quali le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno espresso parere ma che non sono giunti all’approvazione definitiva.