Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 7: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali (DL n. 60/2008)
Riferimenti:
AC N. 7/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 2
Data: 07/05/2008
Descrittori:
FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI   REGIONI
SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE   TRENITALIA

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 7

 

Disposizioni finanziarie urgenti in materia

di trasporti ferroviari regionali

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 60/2008)

 

 

 

 

 

N. 2 – 7 maggio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

7

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

Commissione speciale per la conversione dei decreti-legge

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Commissione speciale per la conversione dei decreti-legge

 

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 2

 

 


 

INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1, COMMA 2. 4

Copertura finanziaria.. 4

 

 

 

 

 

 

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge 60/2008, recante disposizioni finanziarie relative ai trasporti ferroviari regionali[1].

Il provvedimento è composto da un unico articolo e risulta corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Art. 1  c.1

80

-

-

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Normativa vigente: l’articolo 9 del D. Lgs. 422/1997 (Conferimento alle regioni di funzioni in materia di trasporto pubblico locale) ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato SpA di interesse regionale e locale. Per tali servizi, le regioni sono subentrate allo Stato nel rapporto con Ferrovie SpA e hanno stipulato i relativi contratti di servizio.

Con l’articolo 1, commi da 295 a 312, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) è stata introdotta una riforma strutturale del sistema di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, che prevede la soppressione dei trasferimenti statali destinati al settore e la contestuale attribuzione alle regioni[2] di una compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

In particolare, il comma 302 ha disposto che per gli anni dal 2008 al 2010 continuino ad essere corrisposte le risorse destinate al finanziamento delle funzioni di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari regionali e locali in concessione a Trenitalia trasferiti alle regioni ai sensi del predetto articolo 9 del D. Lgs. n. 422 del 1997. Ha disposto, inoltre, che a decorrere dal 2011 tali risorse siano sostituite adeguando le misure della compartecipazione[3] al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Si ricorda che le risorse finanziarie in questione sono state attribuite con DPCM 16 novembre 2000 e risultano attualmente determinate in 2.287 miliardi di lire annue (pari a 1,181 miliardi di euro)[4].

La norma autorizza la spesa di 80 milioni di euro per il 2008([5]), da corrispondere direttamente alla società Trenitalia per garantire la prosecuzione degli attuali servizi di  trasporto regionale nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio e della rideterminazione dei criteri di ripartizione (comma 1).

Il testo fa riferimento, inoltre, alla  “previa definizione” del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale. Tale richiamo – stando a quanto desumibile dalla RT e dalla relazione illustrativa – sembrerebbe da intendersi come condizione necessaria per la stipula dei nuovi contratti di servizio[6].

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 2).

Tale Fondo, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004([7]), è stato inizialmente alimentato (ai sensi della medesima norma) da una parte delle maggiori entrate derivanti dal gettito della seconda e terza rata del condono edilizio[8], valutate in  2,2 miliardi di euro per l’anno 2005. In seguito il Fondo è stato ripetutamente oggetto sia di rifinanziamenti sia di riduzioni della dotazione (con finalità di copertura), da ultimo con la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e con il decreto legge 248/2007 (Proroga di termini). Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente nota, dedicata alla copertura finanziaria.

 

La relazione tecnica afferma che al fine di completare il processo di riforma occorre ridefinire il fabbisogno effettivo attuale per i servizi ferroviari regionali tenendo conto sia della crescita dei costi dei fattori produttivi che della quantità e qualità dei servizi erogati, considerato che i trasferimenti statali alle regioni e i relativi corrispettivi erogati a Trenitalia non sono stati aggiornati dal 2000.

Le risorse autorizzate, pari a 80 milioni per l’anno 2008 (da attribuire direttamente alla società Trenitalia in attesa della ridefinizione dei criteri di riparto alle regioni a statuto ordinario), risultano pertanto indispensabili per garantire la continuità dei servizi per i primi mesi dell’anno, in attesa del completamento dei lavori del tavolo tecnico interministeriale e del confronto con le regioni finalizzati all’individuazione delle modalità di copertura del fabbisogno aggiuntivo e della quota di compartecipazione delle regioni a tali oneri.

La relazione introduttiva conferma che la finalità del decreto legge è quella di garantire, per i primi mesi del 2008, il mantenimento degli attuali livelli dei servizi ferroviari per le regioni a statuto ordinario, anche al fine di evitare l’interruzione di parte del servizio, considerato che i contratti di servizio sono scaduti il 31 dicembre 2007.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce le ipotesi e i parametri posti alla base della quantificazione della spesa.

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 302, della legge finanziaria 2008, tale maggior onere (destinato al finanziamento delle funzioni regionali relative ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia) dovrebbe integrare per il triennio 2008-2010 le somme, già disponibili a legislazione vigente, che continuano ad essere corrisposte alle regioni[9].

Tali elementi andrebbero acquisiti tenuto conto che:

Ÿ        non è chiaro se il finanziamento aggiuntivo valga a soddisfare per intero il fabbisogno 2008.

La stessa relazione tecnica, evidenziando alcuni motivi di incremento della spesa (quali il mancato aggiornamento dei corrispettivi a Trenitalia, la crescita dei costi dei fattori produttivi, la quantità e la qualità dei servizi erogati), sottolinea che le risorse aggiuntive per il 2008 (80 milioni di euro) risultano indispensabili per garantire la continuità dei servizi “per i primi mesi dell’anno”.

Ÿ        l’incremento dei trasferimenti in esame copre il solo esercizio 2008, mentre la successiva quantificazione del fabbisogno dovrà considerare anche i successivi esercizi[10]. È comunque presumibile che nella determinazione del fabbisogno effettivo per gli anni successivi al 2008 si dovrà tenere conto, oltre che dei trasferimenti previsti a regime per i servizi ferroviari regionali, anche delle risorse aggiuntive erogate.

 

ARTICOLO 1, COMMA 2

Copertura finanziaria

 

La norma dispone che all’onere derivante dal comma 1, relativo alla corresponsione di 80 milioni di euro per l’anno 2008 alla società Trenitalia S.p.A., si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 29, comma 10-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, cosiddetto “decreto-legge mille proroghe”, il fondo per interventi strutturali di politica economica, è stato  integrato dell’importo di 96,9 milioni di euro per l’anno 2008.[11]

Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 6 maggio 2008 il suddetto fondo, iscritto al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta una disponibilità di competenza pari a 10.257.334 euro. Tale importo pare dovuto al fatto che non si è ancora proceduto a trasferire al pertinente capitolo di bilancio le risorse previste dal citato articolo 29, comma 10-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007.

A tale proposito appare opportuno acquisire una conferma in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo a fini di copertura.

 

 



[1] Decreto legge 8 aprile 2008, n. 60: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali».

[2] A statuto ordinario.

[3] Da attuarsi tramite l’emanazione di un decreto ministeriale con il quale sarà individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario.

[4] Cfr. dossier Servizio Studi n. 292/11/Tomo II (Legge 244/2007 - art. 1  c. 302).

[5] Il testo prevede letteralmente : «...è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro...».

[6] Alla luce di tale interpretazione (per cui la definizione del fabbisogno effettivo rappresenta l’unica condizione necessaria per la stipula dei nuovi contratti di servizio) sarebbe da escludere che la stipula dei nuovi contratti di servizio debba essere sottoposta anche all’ulteriore condizione della “rideterminazione dei criteri di ripartizione”.

Infatti il testo dell’articolo 1, comma 1, prevede letteralmente: «Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione degli attuali servizi, nelle  more  della  stipula  dei  nuovi contratti di servizio,  previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di  trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  442,  e della rideterminazione dei criteri di ripartizione  di  cui  all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia SpA».

[7] Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[8] Di cui al decreto legge n. 269/2003.

[9] Mentre, come sopra ricordato, la legge 244/2007 prevede che a decorrere dal 2011 i trasferimenti statali saranno sostituiti da un adeguamento delle misure di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

[10] Esercizi 2009-2010, con riferimento alla prosecuzione dei trasferimenti diretti alle regioni; esercizi 2011 e seguenti ai fini della quantificazione del minor gettito da accise spettante allo Stato.

[11] Lo stesso decreto-legge n. 248 del 2007 prevede, ai sensi degli articoli 24, comma 2, 29, comma 11, 46, comma 1-quinquies, 47, comma 3, 50, commi 2 e 7-bis, l’utilizzo per complessivi 14,7 milioni di euro per l’anno 2008 delle disponibilità del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.