Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 6: Attuazione obblighi comunitari e esecuzione sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (DL n. 59/2008)
Riferimenti:
AC N. 6/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 1
Data: 07/05/2008
Descrittori:
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA   DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 6

 

Attuazione obblighi comunitari e esecuzione sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

 

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 59/2008)

 

 

 

 

 

N. 1 – 7 Maggio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

6

Titolo breve:

 

Decreto legge n. 59 del 2008: Attuazione obblighi comunitari e esecuzione sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data:

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

 

Nota di verifica n.

 

 

 


 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari.

Il provvedimento, che consta di 12 articoli, è corredato di relazione tecnica riferita al solo articolo 5.

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, ricordando comunque che la finalità del provvedimento in esame  (con l’eccezione dell’articolo 9) è quella di porre rimedio a procedure di infrazione suscettibili di determinare per l’Italia il pagamento di ingenti somme a titolo di sanzione.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Art. 5 

7,023

12,083

13,946

TOTALE

7,023

12,083

13,946

 

ARTICOLI 1 e 2

Norme sui procedimenti giudiziali concernenti il recupero degli aiuti di Stato innanzi agli organi della giustizia civile e tributaria

 

Le norme intendono agevolare lo svolgimento dei procedimenti, pendenti dinanzi ai competenti organi della giustizia civile e tributaria italiani, volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune mediante una decisione adottata dalla Commissione.  Detti procedimenti sono rallentati, sovente, da richieste di sospensione dell’azione di recupero degli aiuti stessi. Le norme fissano una serie di termini perentori per il completamento di determinate fasi del procedimento al fine di una sua più rapida definizione.          

Giova rammentare che, qualora a seguito di una prima condanna lo Stato non completi rapidamente le operazioni di recupero, la Commissione europea può aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del TCE[1], in esito alla quale sono comminate allo Stato inadempiente sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda il processo civile, l'articolo 1, comma 1 definisce i presupposti sostanziali per la concessione dei provvedimenti di sospensione cautelare degli atti e delle procedure di recupero. Il comma 2 prevede che qualora a fondamento del provvedimento che accoglie l'istanza cautelare sia posta l'illegittimità della decisione di recupero della Commissione europea, il giudice sospende il giudizio e provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il comma 3 definisce termini perentori al fine di consentire una rapida definizione nel merito delle controversie. 

L’articolo 2 detta norme di contenuto simile e di finalità analoga ma riferite ai procedimenti innanzi gli organi della giustizia tributaria.

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che le norme non apportano modifiche di natura sostanziale al procedimento ma si limitano a favorirne il completamento in tempi certi.

 

ARTICOLO 3

Modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006

 

Le norme recano disposizioni volte a risolvere alcune procedure di infrazione in materia di rifiuti per incompleta attuazione della direttiva 2000/60/CE al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 12 gennaio 2006.

In particolare le norme in oggetto recano una serie di modifiche all’articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del Codice ambientale in materia di perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa precisa che le modifiche proposte si sono rese necessarie in quanto secondo la Commissione europea il decreto legislativo 152 del 2006, con il quale è stata formalmente trasposta la direttiva in oggetto, non ha dato completa attuazione alla citata sentenza della Corte di giustizia in quanto non prevede disposizioni di recepimento dei paragrafi 4,5 e 7 dell’articolo 4 della citata direttiva 2000/60/CE.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Riconoscimento del servizio pubblico svolto nell’ambito dell’UE

 

La norma impone alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di valutare, ai fini giuridici ed economici, l’esperienza professionale e l’anzianità acquisita da cittadini comunitari in virtù dell’esercizio in un altro Stato membro o presso organismi della U.E. di un’attività analoga a quella considerata rilevante.

 

La relazione tecnica individua la Scuola, il Servizio Sanitario Nazionale e l’Università, quali principali settori interessati dalla norma in esame ed effettua le quantificazioni di seguito riportate.

Comparto scuola:

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione della maggiore spesa  ipotizza, sulla base del numero del personale già di ruolo, nonché di quello iscritto nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo, che il numero complessivo dei potenziali aventi diritto al riconoscimento dei benefici in questione sia pari a circa 4.000 unità e che, mediamente, i periodi di servizio da riconoscere siano di circa 4 anni. 

Considera quindi per il personale a tempo determinato il trattamento economico iniziale del docente di scuola secondaria di I grado e, per il personale di ruolo, il trattamento economico corrispondente al docente di scuola secondaria di I grado con anzianità media di 15-20 anni, sulla base dei tabellari del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-07.

In base ai predetti parametri le unità di pesonale interessato risulterebbero così distribuite:

anno 2008: n. 2.500 unità (di cui n. 1.800 già di ruolo);

anno 2009: n. 3.250 unità (2.500+750);

anno 2010: n. 4.000 unità (3.250+750).

Stima pertanto la seguente spesa:

 

 

 

UNITA’

2008

2009

2010

2.500

2.500

2.500

 

750

750

 

 

750

totale

2.500

3.250

4.000

 

 

2008

2009

2010

 

SPESA PER ANNO SCOLASTICO

6.043.000

6.043.000

6.043.000

 

623.000

623.000

 

 

623.000

totale

6.043.000

6.666.000

7.289.000

 

 

2008

2009

2010

2011

 

SPESA PER ANNO FINANZIARIO

2.014.333

6.043.000

6.043.000

6.043.000

 

207.667

623.000

623.000

 

 

207.667

623.000

totale

2.014.333

6.250.667

6.873.667

7.289.000

 

 

Comparto SSN:

La relazione tecnica, sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali, afferma che è potenzialmente destinatario di trattamenti collegati all'anzianità maturata all’estero solo il personale dirigente.

Per quanto riguarda le unità potenzialmente interessate, in assenza di dati a livello nazionale, la relazione medesima ha preso a riferimento quelli della regione Emilia-Romagna dai quali si evince che il personale dirigente interessato è esclusivamente quello medico, sia per quanto riguarda i dipendenti del servizio sanitario regionale provenienti da altri Paesi comunitari, sia per quanto riguarda i riconoscimenti dei servizi prestati all'estero dai dipendenti del predetto servizio sanitario regionale. Sulla base di tali dati, che riguardano la situazione al momento attuale, ha effettuato una proiezione, su scala nazionale, del numero dei medici potenzialmente interessati considerando il numero complessivo del personale medico del SSN risultante dal conto annuale 2006 e ipotizzando un incremento nel triennio di 50 unità annue.

Per la quantificazione dell'onere, la RT ha considerato i trattamenti economici collegati all'anzianità riguardanti il predetto personale e cioè l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione. In particolare, afferma di aver preso a riferimento, in via prudenziale, come valori medi, per quanto concerne l'indennità di esclusività, il differenziale tra il valore previsto per i dirigenti medici con esperienza professionale fino a 5 anni e quello tra 5 e 15 anni; per la retribuzione di posizione, ha considerato il differenziale tra il valore previsto per i dirigenti medici con anzianità inferiore a 5 anni e quelli con anzianità superiore non titolari di incarichi. Il relativo costo unitario annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) determinato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali risulta pari a 13.678 euro.

Pertanto, per il comparto del SSN le unità ipotizzate e la spesa stimata in ragione d'anno sono riportate nello schema seguente:

 

UNITA’

2008

2009

2010

 

300

300

300

 

 

50

50

 

 

 

50

totale

300

350

400

 

SPESA PER A.F.

2008

2009

2010

 

4.103.400

4.103.400

4.103.400

 

 

683.900

683.900

 

 

 

683.900

totale

4.103.400

4.787.300

5.471.200

 

       

Comparto Università:

La relazione afferma che per tale comparto, le figure professionali individuate sono quelle di ricercatore confermato a tempo pieno e di docente ordinario a tempo pieno, in favore delle quali, sulla base delle disposizioni vigenti, ha ipotizzato il riconoscimento di un'anzianità massima di 8 anni (4 classi biennali all'8 per cento) pari a 8.977 euro annui lordi per il ricercatore e a 16.337 euro annui lordi per il docente (comprensivi del rateo della tredicesima mensilità).

 Afferma quindi che, in mancanza di dati effettivi sul numero dei destinatari, le unità di personale potenzialmente interessate sono state calcolate in via prudenziale, sulla base dei dati del conto annuale 2006, rapportando il numero totale dei ricercatori, pari a 13.758 unità, e dei docenti, pari a 14.464 unità, alla percentuale dello 0,25 per cento, risultante dall'incidenza media dedotta dagli altri due comparti, incrementata ipoteticamente, nel triennio, di 11 unità annue.

Per l'università le unità ipotizzate e la spesa stimata in ragione d'anno sono riportate nello schema seguente:

 

 

UNITA’

2008

2009

2010

 

71

71

71

 

 

11

11

 

 

 

11

totale

71

82

93

 

SPESA PER A.F.

2008

2009

2010

 

905.179

905.179

905.179

 

 

140.239

140.239

 

 

 

140.239

totale

905.179

1.045.418

1.185.657

 

La relazione tecnica così riepiloga la spesa stimata per i comparti considerati:

 

COMPARTO

2008

2009

2010

2011

Scuola

2.014.333

6.250.667

6.250.667

7.289.000

SSN

4.103.400

4.787.300

5.471.200

5.471.200

Università

905.179

1.045.418

1.185.657

1.185.657

Spesa totale

7.022.912

12.083.385

13.530.524

13.945.857

 

Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica ammontano, pertanto, a euro 7.022.912 per l'anno 2008, euro 12.083.385 per l'anno 2009, euro 13.530.524 per l'anno 2010 e ad euro 13.945.857 a regime dall'anno 2011.

 

Al riguardo, si osserva che le norme in esame presentano profili di criticità in merito alla valutazione degli effetti finanziari, sui quali è necessario acquisire elementi di chiarimento. In particolare, sarebbe opportuno che il Governo presentasse una proiezione temporale più estesa relativamente agli oneri connessi alla norma in esame, al fine di valutare il maggior onere annuale a regime, tenuto conto che l’art. 11-ter della legge 468/1978 dispone che “per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la RT contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili”.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri non sembrano essere stati considerati gli eventuali arretrati da corrispondere al personale cui vengono riconosciuti i servizi precedentemente svolti. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva, infine, che per quanto concerne il comparto del SSN, andrebbero esplicitate le motivazioni che hanno indotto a prendere in considerazione esclusivamente il personale dirigente medico e non anche il personale appartenente agli altri livelli di inquadramento.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di discariche di rifiuti

 

Le norme recano disposizioni volte a risolvere alcune procedure di infrazione in materia di rifiuti per incompleta attuazione della direttiva 1991/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e della direttiva 2002/96/CE.

In particolare le modifiche disposte prevedono :

·        la fissazione del termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003 entro il 1 ottobre 2003 (comma 1);

·        la cancellazione della definizione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” prevista all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2005 sempre al fine di risolvere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea (comma 2).

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa afferma che tali modifiche normative sono volte a garantire il corretto recepimento di direttive comunitarie in materia di rifiuti ed in particolare ad introdurre una disciplina specifica per le predette discariche (comma 1) ed a superare un indebito restringimento della direttiva 2002/96/CE in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Al riguardo, dal momento che la finalità nella norma appare virtuosa dal punto di vista finanziario essendo finalizzata ad evitare l’applicazione di infrazioni comunitarie, appare opportuno che il Governo escluda l’insorgere di oneri finanziari nell’ipotesi in cui gli adempimenti di adeguamento delle discariche da attuarsi entro il termine del 1 ottobre 2008 riguardino soggetti pubblici gestori di impianti di discarica.

 

ARTICOLO 9

Trasferimento alla Federazione russa della Chiesa Russa Ortodossa di Bari

La norma, nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, trasferisce a quest’ultima, a titolo gratuito, il complesso architettonico della Chiesa russa ortodossa di Bari, previo trasferimento dall’ente proprietario allo Stato.

Si segnala che, in attuazione della norma in esame, che prevede il previo trasferimento allo Stato della proprietà del complesso architettonico della Chiesa russa ortodossa di Bari, è stato attuato un atto di permuta[2] tra il comune di Bari e lo Stato. Tale atto ha previsto il trasferimento al comune della proprietà della Caserma Rossani di Bari[3], contro l’attribuzione allo Stato del complesso architettonico della Chiesa russa ortodossa di Bari e del Palazzo sede della prefettura.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla cessione a titolo gratuito disposta dalla norma e dalla correlata operazione di permuta di beni fra il Comune di Bari e lo Stato.

Si osserva in proposito che andrebbero resi espliciti in primo luogo gli effetti sul patrimonio dei diversi soggetti pubblici coinvolti, con riferimento sia alla cessione a titolo gratuito della Chiesa russa ortodossa di Bari alla Federazione russa, sia alla preliminare operazione di permuta fra lo Stato e il comune di Bari, disposta in attuazione della norma in esame.

Si segnala infatti che andrebbe confermata la compensatività dell’operazione di permuta tra lo Stato e il comune di Bari, mentre andrebbe fornita evidenza dell’ammontare della depatrimonializzazione dello Stato italiano conseguente alla cessione a titolo gratuito in favore della Federazione russa.

Con riferimento alla permuta, andrebbero inoltre chiariti i riflessi dell’operazione sui saldi di finanza pubblica. Si segnala infatti che la Caserma Rossani di Bari[4] risulta compresa nell’elenco allegato alla Direttiva del Ministero della difesa[5], riguardante i beni non più in uso del Ministero stesso, consegnati all’Agenzia del demanio per la loro valorizzazione[6]. In relazione a tale processo di valorizzazione la legge finanziaria per il 2007 scontava effetti positivi a valere su tutti i saldi di finanza pubblica. Non è chiaro se l’attribuzione del bene in questione al comune di Bari, contro l’acquisizione in contropartita, da parte dello Stato, dell’immobile sede della prefettura, consenta di acquisire gli effetti positivi attesi.

Infatti, come effetto dell’operazione si determina il venir meno di affitti passivi per lo Stato e attivi per il Comune di Bari. Ne conseguono riflessi positivi ai soli fini del SNF, mentre l’operazione sembra presentare effetti compensativi sui saldi complessivi della PA.

Andrebbero pertanto chiariti i profili finanziari dell’operazione al fine di assicurare che la stessa non determini il venir meno di effetti positivi attesi per il complesso della P.A. dal processo di valorizzazione degli immobili.

 

 

ARTICOLO 10

Strutture di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Normativa vigente: L’art 7, comma 4, del D. Lgs. n. 303/1999 prevede che la durata delle strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia specificata nell'atto istitutivo e che non possa essere, comunque, superiore a quella del Governo che le ha istituite. Per quanto concerne, invece, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, l’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede, tra l’altro, che tutte le assegnazioni di personale, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli stessi, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

La norma dispone che la struttura di missione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di contenzioso comunitario[7], nonché le altre strutture di missione operanti, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

La norma, come affermato nella stessa relazione illustrativa, in materia, estende alle strutture di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri la disciplina prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La relazione illustrativa espone le finalità della norma ed in particolare afferma che la stessa non comporta oneri, in quanto la copertura finanziaria per assicurare il prorogato funzionamento delle strutture di missione è stata già assicurata per l'intero 2008.

 

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

 

ARTICOLO 11

Copertura finanziaria

La norma dispone, al comma 1, che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 del provvedimento, valutato in 7.023.000 euro per l’anno 2008, 12.083.000 euro per l’anno 2009 e 13.946.000 euro a decorrere dall’anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, al Ministero degli esteri, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dei trasporti, al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, al Ministero della solidarietà sociale.

La norma prevede altresì, al comma 3, una clausola di salvaguardia consistente nel monitoraggio degli effetti del provvedimento anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti correttivi (ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978) nonché la possibilità, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alla valutazione compiuta al comma 1, di accesso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti di utilizzo del fondo dovranno essere tempestivamente trasmessi alle Camere corredati da relazioni illustrativa.

 

Al riguardo, si segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a fini di copertura presentano le necessarie disponibilità. Si rileva peraltro che l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca scientifica reca, per l’anno 2009, le necessarie disponibilità solo a condizione che si intendano revocati i pareri e le conseguenti prenotazioni relative a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislatura ma non approvati in via definitiva dal Parlamento[8]. Si evidenzia pertanto l’opportunità di procedere a revocare le prenotazioni effettuate nella XV legislatura con riferimento ai provvedimenti non approvati in via definitiva.

Si segnala infine, dal punto di vista formale, l’opportunità di indicare l’annualità dello stato di previsione del Ministero dell’economia nel quale risulta iscritto il fondo speciale di parte corrente, inserendo, dopo le parole, “stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze” le parole: “per l’anno 2008”.

 

 



[1] Del 25 marzo 1957.

[2] Stipulato in data 29 aprile 2008.

[3] Si ricorda in proposito che l’art. 22-quinquies del DL 248 autorizza la spesa di 13 mln di euro per il 2008 per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.

[4] Esclusa aliquota alloggi.

[5] Cfr. D.Direttiva 27/2/2007.

[6] Cfr. l’elenco degli immobili nell’allegato A alla D.Direttiva 27/2/2007, per un importo complessivo pari a 1 mld di euro nel 2007.

[7] La struttura di missione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, con il compito di attivare tutte le azioni possibili dirette sia a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario che a risolvere le procedure di infrazione in corso.

[8] Infatti, a fronte di uno stanziamento iniziale per l’anno 2009 di 11.379.000 euro, risultano prenotate a valere dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’università e della ricerca risorse per un importo complessivo di 13.138.000 euro. Di tali risorse 1.215.000 euro è da imputare a provvedimenti divenuti legge nel corso del 2008 e 7.813.000 euro a decreti-legge emanati nel medesimo periodo, mentre 4.110.000 euro devono essere imputati a provvedimenti sui quali le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno espresso parere ma che non sono giunti all’approvazione definitiva.