Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale D.L. 207/2012 - A.C. 5617 Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 195 | ||||||
Data: | 12/12/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
12 dicembre 2012 |
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n. 195 |
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionaleD.L. 207/2012 - A.C. 5617Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
5617 |
Titolo |
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale |
Iniziativa |
Governo |
Iter: |
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sede |
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esame al Senato |
No |
Commissione competente |
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto-legge in titolo si compone di cinque articoli volti a disciplinare – in via generale (articoli 1 e 2) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articoli 3 e 4) – l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
L’articolo 1si compone di 5 commi:
• il comma 1introduce nell’ordinamento la categoria degli “stabilimenti di interesse strategico nazionale”, individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali il Ministero dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame;
• il comma
• il comma 3introduce una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, irrogata dal prefetto competente per territorio, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA;
• il comma 4 stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1, volte a consentire agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività alle condizioni ivi indicate, trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolaredello stabilimento;
• il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni dell’AIA nei casi di cui all’articolo in esame.
L’articolo 2 dispone che la gestione e la responsabilità degli impianti di interesse strategico nazionale restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.
L’articolo 3si compone di sei commi:
• il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1;
• il comma 2 si limita a richiamare le prescrizioni contenute nell’AIA, in quantovolte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento dell’ILVA di Taranto;
il comma 3
immette
i commi 4, 5 e 6 definiscono le modalità di nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto.
L’articolo 4reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal compenso dovuto al Garante.
L’articolo 5dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
La relazione per l’analisi tecnico-normativa afferma che «In relazione all'ambito e alla natura dell'intervento di urgenza, non si ravvisano profili di incompatibilità con i princìpi e le norme dell'ordinamento dell'Unione europea. In quanto detta disposizioni volte a garantire la piena attuazione del menzionato provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012 rilasciata per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto, in cui è disposta l'immediata applicazione delle misure contenute nel documento di BAT (Best available technologies) Conclusions relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea 2012/135/UE, esso di fatto anticipa l'attuazione di tale disciplina europea, il termine finale per la cui applicazione scade nel 2016».
Per quanto riguarda il testo del provvedimento:
♦ l’articolo 1, comma 1 fa riferimento alla necessità di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, per l’appunto identificabili con le misure indicate dalla citata decisione della Commissione europea 2012/135/UE per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute nel settore della siderurgia;
♦ l’articolo 3, comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA del 26 ottobre 2012. Tale provvedimento di riesame, come segnalato nella relazione per l’analisi tecnico-normativa e secondo quanto evidenziato nel decreto direttoriale del 15 marzo 2012, è stato disposto al fine di adeguare l’AIA alle “conclusioni delle BAT” relative al settore siderurgico, di cui alla predetta decisione della Commissione europea.
In vista della preparazione entro la prima metà del 2013 di un piano d’azione per la competitività del
settore siderurgico, il 19 settembre e il 6 dicembre 2012
Il Piano d’azione dovrà affrontare, in particolare: concorrenza internazionale (compresi il protezionismo e le pratiche commerciali sleali); accesso alle materia prime; costi supplementari dovuti alla legislazione; attuazione della politica climatica dell'UE; obiettivi della politica climatica dell'UE dopo il 2020; costi per l'energia; politica dell'UE per un utilizzo efficiente delle risorse; carenze di competenze; possibilità di adeguamento delle capacità; ricerca ed innovazione; misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nei settori chiave.
Il 13 dicembre prossimo il
Parlamento europeo si pronuncerà sulla crisi dell’industria siderurgica UE,
votando una risoluzione a
conclusione del dibattito svoltosi il 20 novembre 2012 nel corso del quale
Il 20 novembre 2012 il Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani, ha risposto ad un'interrogazione scrittapresentata dall'Onorevole Sartori, Presidente della Commissione Industria (ITRE) del Parlamento europeo sottolineando come il futuro piano d’azione intenda:
- anticipare gli effetti di una crisi che può peggiorare;
- agire di concerto con l'industria e con i rappresentati dei lavoratori al fine di tutelare la competitività del settore in Europa e le prospettive di lavoro;
- trovare un giusto equilibrio tra gli obiettivi delle differenti politiche dell’UE;
- evitare un'erosione della catena del valore fondata sull'acciaio.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. |
File: NOTST195.doc