Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Titolo: | Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 179/2012 - A.C. 5626 Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 194 | ||||
Data: | 11/12/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
11 dicembre 2012 |
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n. 194 |
Ulteriori misure urgenti per la crescita del PaeseD.L. 179/2012 - A.C. 5626Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
A.C. 5626 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Sì |
Commissione competente |
IX Trasporti e X Attività produttive |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto-legge in titolo contiene un complesso di disposizioni che il preambolo connette alle seguenti, ampie finalità: “per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese”.
Composto di 39 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, il decreto-legge, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, comprende 73 articoli.
Durante l’iter al Senato, è confluito nel testo anche il contenuto del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.
Le dieci sezioni in cui si articola il provvedimento concernono:
§ l’agenda e l’identità digitale (sezione I);
§ l’amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II);
§ l’agenda digitale per l’istruzione (sezione III);
§ la sanità digitale (sezione IV);
§ l’azzeramento del divario digitale e l’utilizzo della moneta elettronica (sezione V);
§ la giustizia digitale (sezione VI);
§ la ricerca, innovazione e le cosiddette “comunità intelligenti” (sezione VII);
§ le assicurazioni, la mutualità ed il mercato finanziario (sezione VIII);
§ misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (sezione IX);
§ ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X).
Si segnala che è in corso di esame al Senato (S. 3129) il disegno di legge comunitaria 2011, già approvato dalla Camera (C. 4623), che nell’allegato B recepisce le due direttive comunitarie 2010/40/UE e 2010/65/UE oggetto di recepimento da parte dell’articolo 8 del provvedimento in esame. In particolare:
§ i commi 4-9 danno attuazione alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/07/2010 recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto»;
§ i commi 10-17 danno attuazione alla direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati Membri, che abroga la direttiva 2002/6/CE.
Articolo 8
Come già accennato, i commi 4-9 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
La direttiva 2010/40/UE - che si compone di 20 articoli e 2 allegati – istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell’ambito dell’Unione europea, mediante azioni specifiche all’interno di settori prioritari, illustrati all’interno della direttiva stessa (articolo 1).
I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall’articolo 4 quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità.
I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche, indicati dall’articolo 2, sono:
I. l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
II. la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
III. le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;
IV. il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.
In tale ambito, costituiscono azioni prioritarie, ai sensi dell’articolo 3:
a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
L’articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le specifiche, adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, siano applicate agli ITS all'atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all'Allegato II, fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.
Secondo l’articolo 6,
La direttiva prevede inoltre, all’articolo 7, che
In base all’articolo 10, gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, assicurando che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri.
Gli Allegati I e II dettagliano, rispettivamente, la normativa contenuta nella direttiva sulle Azioni e settori prioritari e quella sui Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS.
Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012 (articolo 18).
Come già segnalato, la direttiva è contenuta nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere parlamentare sul relativo schema.
I commi 10-17 dettano disposizioni di recepimento, nell’ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.
La direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre 2010 è finalizzata alla semplificazione e all’armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.
Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell’allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandanti (o da altre persone abilitate dall’armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri.
Le informazioni sono fornite su formulari standard (denominati nella direttiva formulari FAL), conformi alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata il 9 aprile 1965 (c.d. Convenzione FAL).
Per l’adempimento delle formalità di dichiarazione si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. Entro il medesimo termine la trasmissione delle formalità dovrà avvenire attraverso un’interfaccia unica che collega anche SafeSeaNet (per la cui definizione si veda oltre), la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, in modo tale che le informazioni siano dichiarate una solo volta e messe a disposizione delle diverse autorità competenti (articolo 5). Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra Stati membri, da realizzare attraverso il sistema SafeSeaNet (articolo 6).
La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione alle quali sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Sono esentate le navi che:
§ rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE;
§ operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione;
§ non provengono, non fanno scalo o non si recano in un porto situato al di fuori dell’Unione o in una zona franca (articolo 9).
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate, che siano state fornite in conformità alla direttiva.
Gli articoli da
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012.
Anche questa direttiva –come già indicato – è contenuta nell’allegato B del citato disegno di legge comunitaria 2011, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere parlamentare sul relativo schema.
Articolo 11-bis
L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riconosce un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. La norma precisa che tale contributo potrà essere erogato nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Si
ricorda che con il meccanismo del regime
"de minimis"
Articolo 14
I commi da
In
proposito si ricorda che con l’atto n.
SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia, la cui sintesi è
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 agosto
2012,
Articolo 20
L'articolo 20 disciplina, attraverso l’attribuzione di compiti di coordinamento all’Agenzia per l’Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle 'comunità intelligenti', prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale. Il termine “comunità intelligente” è indicato nella relazione come traduzione dell’espressione inglese Smart Cities and Communities.
In
tal senso, si ricorda che, da ultimo, con una decisione del 10 luglio (C(2012)4701),
Articolo 23
L’articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliarne il campo di attività. In particolare il comma 4 aggiunge un terzo comma all’articolo 3 della legge fondamentale (n. 3818 del 1886), che rende possibile la “mutualità mediata”, in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso. La norma è volta, tra l’altro, a recepire il dettato del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
Ai sensi del Regolamento,
Articolo 24
I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati
Il Regolamento (UE)
n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto, pubblicato il 24 marzo 2012 nella
Gazzetta ufficiale e che si applica a
decorrere dal 1° novembre
§ stabilire un quadro normativo comune in materia di obblighi e di poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap, in particolare per quanto riguarda le situazioni in assenza della disponibilità di titoli;
§ assicurare un approccio più coordinato e uniforme degli Stati membri sull'adozione di misure in circostanze eccezionali.
Per vendita allo scoperto si intende un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non posseduti dal cedente e per i quali, al momento della vendita, non è stato raggiunto un accordo sul procacciamento dei titoli in favore del compratore. Chi compie una vendita allo scoperto è però obbligato, entro una certa scadenza, ad acquistare e consegnare i titoli ceduti al compratore.
Il credit default swap (CDS) è un contratto con il quale il detentore di un credito (protection buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica, in genere espressa in basis point rispetto a un capitale nozionale, a favore della controparte (protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event).
Il Regolamento sulle vendite allo scoperto impone alla Commissione di specificare con un atto delegato taluni elementi che faciliteranno la conformità al Regolamento stesso da parte dei partecipanti al mercato e il controllo della sua osservanza da parte delle autorità competenti.
Più in generale il Regolamento, come ricordato anche dalla Relazione illustrativa, con riferimento alle predette tipologie di operazioni:
§ prevede stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;
§ attribuisce alle autorità nazionali competenti i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea;
§ demanda gli Stati membri l’adozione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni del regolamento nonché di tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.
In particolare, per i titoli di Stato e i credit default swap sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante; il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani; l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti.
L’articolo in esame, novellando il TUF:
§ individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento nel Ministero dell’economia e delle finanze, nella Banca d’Italia e nella Consob, attribuendo loro le relative funzioni;
§ demanda ad un protocollo di intesa tra tali autorità la definizione delle modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni;
§ stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni del Regolamento.
Articolo 29
L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-
Si ricorda che l’articolo 35 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nel quale sono indicate le misure qualificabili come aiuti di stato e, tuttavia, di diritto considerate compatibili con il mercato comune, contiene una disciplina specifica degli aiuti a “nuove imprese innovative” (articolo 35).
Detti aiuti sono compatibili con il mercato comune - e pertanto esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione – alle seguenti condizioni.
§ il beneficiario deve essere una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto;
§ i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario devono rappresentare almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
§ tali aiuti non devono superare 1 milione di euro, salvo in alcune regioni per cui è posto un limite più elevato (1,5 o 1,25 milioni di euro);
§ il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.
Articolo 33
L'articolo 33 reca disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare, i commi 1 e 2 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d’imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-bis a 2-quater, inseriti nel corso dell’esame al Senato, oltre a prevedere l’attestazione del credito d’imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l’ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell’articolo 18 della legge di stabilità 2012.
La norma prevede che tali misure siano riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La norma fa riferimento genericamente alla disciplina comunitaria, il che potrebbe implicare la necessità di acquisire ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la preventiva autorizzazione della Commissione europea ai fini dell’effettiva applicazione dell’esenzione. La necessità di acquisire tale autorizzazione preventiva sarebbe esclusa laddove l’agevolazione rientrasse, caso per caso, nel campo di applicazione della disciplina de minimis (200.000 euro per ciascuna impresa per tre anni).
Articolo 34
L'articolo 34, comma 1 reca disposizioni relative alla concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis. In particolare, il primo periodo del comma proroga di un anno (fine 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell’aiuto di Stato previsto (vedi in dettaglio al successivo paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea).
Il secondo periodo dello stesso comma 1 dispone, a seguito del recente via libera della Commissione europea, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (cosiddetta «super interrompibilità»).
Il comma 40 dell’articolo 34, introdotto al Senato, introduce l’obbligo, per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS).
In proposito si segnala l’opportunità di
valutare la coerenza di tale disposizione con la disciplina dell’Unione europea
in materia di omologazione dei veicoli. Al riguardo cfr. anche però il
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione europea il
Articolo 34-duodecies
L'articolo 34-duodecies, introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di
concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'aperturadi una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti
dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. La procedura è
stata chiusa il
La disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione richiamata (vedi in dettaglio al paragrafo Procedure di contenzioso).
Articolo 36
All’articolo 36:
§ il comma 10-quinquies, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999, siano utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari;
§ i commi 7-ter e 7-quater prevedono che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE.
La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) è stata emanata allo scopo di ridurre e prevenire
l’inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti
agricole. Gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare le Zone
Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola, ossia quelle in cui le acque
di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l
di nitrati, a progettare ed attuare i necessari "programmi d'azione"
per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo
misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti
contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti
zootecnici.
Articolo 38
L’articolo 38, comma 1 interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di “base”,di tipo lavorativo, nell’ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.
A tale proposito si ricorda che nel diritto europeo esiste già la nozione di “base di servizio”, per gli equipaggi di condotta e di cabina, definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, un regolamento concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In tale allegato III, la “base di servizio” per gli equipaggi di condotta e di cabina viene definita come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato.
Si segnala in proposito che la definizione comunitaria di “base di
servizio” sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell’art.
Articolo 1, comma 1
Il pacchetto è composto da una comunicazione per promuovere gli
investimenti nella rete di banda larga
(COM(2010)472), una raccomandazione
sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223,
pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del
Nell’ambito dell’agenda digitale, il
L’atto per il mercato unico II (COM(2012)573 del
sostenere i servizi online accrescendo l’efficienza dei servizi di pagamento nell’UE;
ridurre i costi e accrescere l’efficienza nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità;
fare in modo che la fatturazione elettronica diventi la norma negli appalti pubblici.
Nell’ambito del pacchetto di
misure “Meccanismo per collegare
l'Europa” (Connecting Europe Facility)
presentato ad ottobre 2011 e attualmente in fase di negoziato, all’interno del
Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020,
Articolo 8
Il Consiglio trasporti informale
del
Il 30 agosto
Articolo 19
Lo sviluppo e l’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi è
oggetto di specifiche disposizioni contenute in due proposte di direttiva
presentate dalla Commissione europea il
Le due proposte di direttiva sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.
Articolo 22
Il
· ampliare il campo di applicazione dell’IMD a tutti i canali di distribuzione (ad esempio, i cosiddetti direct writer (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.);
· individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse;
· aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell’attuale direttiva;
· garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti;
· semplificare e fare convergere le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.
La proposta sarà esaminata
secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). La
prima lettura del Parlamento europeo è attesa per la sessione del
Articolo 24
Il
In particolare, la prima proposta mira ad aumentare l'efficienza, la resistenza e la trasparenza dei mercati, nonché la tutela degli investitori, prevedendo, tra l’altro, il conferimento di maggiori poteri alle autorità di regolamentazione.
Le due proposte vengono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).
Articolo 30
Il
Una proposta di regolamento (COM(2011)860) intende definire una nuova disciplinaper la commercializzazione di fondi denominati come ""Fondo europeo di venture capital", che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole PMI, soprattutto nelle fasi di start-up.
Oltre a tali misure, il
Sempre il
Articolo 33, comma 1-4
Nell’ambito del quadro
finanziario dell’UE per il
In vista dell’emissione a regime, a partire dal 2014, di project bonds nell’ambito del CEF, è stato avviato, con il regolamento (UE) n. 670/2012 un progetto pilota relativo per il periodo 2012-2013, al fine di contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC).
Il
Articolo 34, commi 20-25
Il
Sono esclusi dal campo di applicazione delle proposte:
§ gli appalti e le concessioni aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad un’altra persona giuridica qualora la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, almeno il 90% delle attività della persona giuridica siano esercitate per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla e nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione privata;
§ gli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici ove stabiliscano un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, siano retti esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgano sul mercato aperto più del 10% in termini di fatturato delle attività pertinenti all'accordo, non comportino trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture, e nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi sia alcuna partecipazione privata.
Le proposte sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del
Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Il PE dovrebbe esaminarle
in prima lettura in occasione della plenaria di febbraio. L’esame in prima
lettura da parte del Consiglio competitività è previsto per il
Articolo 34, comma 40
In seguito ad un accordo con il Consiglio, il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva laproposta di regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542). Le nuove norme stabiliscono requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l’installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e). Per i veicoli nuovi immessi sul mercato, tale installazione sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regolamento è stato approvato anche dal Consiglio il 10 dicembre 2012.
In esito all’esame della proposta ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera, il 31 maggio 2011
Articolo 8
Il
Il
Articolo 34-duodecies
Il
Con la lettera di messa in mora,
con cui era stata avviata la procedura di infrazione,
Facendo seguito all’avvio della procedura di infrazione, il
Dopo aver esaminato tali disposizioni,
In particolare,
§ all’articolo 12
della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che prevede una
procedura di selezione imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità,
nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata
attività sia limitatoa causa della
scarsezza delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Il
paragrafo 2 dell’articolo 12, inoltre, vieta
il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al
prestatore uscente.
§ all’articolo 49
del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale riguardo
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST194.doc
[1] www.unificata.it/dettaglioDoc.asp?idprov=9532&iddoc=31690&tipodoc=2&CONF.
[2]Il citato articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010,
infatti, stabiliva che il termine di durata delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009 e in scadenza entro il