Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 179/2012 - A.C. 5626 Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 179 DEL 18-OTT-12   AC N. 5626/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 194
Data: 11/12/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0179   PIANI DI SVILUPPO
POLITICA ECONOMICA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 dicembre 2012

 

n. 194

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 179/2012 - A.C. 5626

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

A.C. 5626

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Commissione competente

IX Trasporti e X Attività produttive

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo contiene un complesso di disposizioni che il preambolo connette alle seguenti, ampie finalità: “per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese”.

Composto di 39 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, il decreto-legge, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, comprende 73 articoli.

Durante l’iter al Senato, è confluito nel testo anche il contenuto del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante  misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.

Le dieci sezioni in cui si articola il provvedimento concernono:

 

§         l’agenda e l’identità digitale (sezione I);

§         l’amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II);

§         l’agenda digitale per l’istruzione (sezione III);

§         la sanità digitale (sezione IV);

§         l’azzeramento del divario digitale e l’utilizzo della moneta elettronica (sezione V);

§         la giustizia digitale (sezione VI);

§         la ricerca, innovazione e le cosiddette “comunità intelligenti” (sezione VII);

§         le assicurazioni, la mutualità ed il mercato finanziario (sezione VIII);

§         misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (sezione IX);

§         ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è in corso di esame al Senato (S. 3129) il disegno di legge comunitaria 2011, già approvato dalla Camera (C. 4623), che nell’allegato B recepisce le due direttive comunitarie 2010/40/UE e 2010/65/UE oggetto di recepimento da parte dell’articolo 8 del provvedimento in esame. In particolare:

§       i commi 4-9 danno attuazione alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/07/2010 recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto»;

§       i commi 10-17 danno attuazione alla direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati Membri, che abroga la direttiva 2002/6/CE.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Articolo 8

Come già accennato, i commi 4-9 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

La direttiva 2010/40/UE - che si compone di 20 articoli e 2 allegati – istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell’ambito dell’Unione europea, mediante azioni specifiche all’interno di settori prioritari, illustrati all’interno della direttiva stessa (articolo 1).

I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall’articolo 4 quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità.

I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche, indicati dall’articolo 2, sono:

I.           l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

II.          la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

III.        le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;

IV.        il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

In tale ambito, costituiscono azioni prioritarie, ai sensi dell’articolo 3:

a)    la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;

b)    la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

c)     i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;

d)    la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

e)    la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;

f)      la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

L’articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le specifiche, adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, siano applicate agli ITS all'atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all'Allegato II, fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.

Secondo l’articolo 6, la Commissione adotta, entro il 27 febbraio 2013, le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie.

La direttiva prevede inoltre, all’articolo 7, che la Commissione possa adottare atti delegati, per quanto riguarda le specifiche, in conformità alle disposizioni della direttiva.

In base all’articolo 10, gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, assicurando che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri.

Gli Allegati I e II dettagliano, rispettivamente, la normativa contenuta nella direttiva sulle Azioni e settori prioritari e quella sui Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS.

Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012 (articolo 18).

Come già segnalato, la direttiva è contenuta nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere parlamentare sul relativo schema.

I commi 10-17 dettano disposizioni di recepimento, nell’ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.

La direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre 2010 è finalizzata alla semplificazione e all’armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell’allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandanti (o da altre persone abilitate dall’armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri.

Le informazioni sono fornite su formulari standard (denominati nella direttiva formulari FAL), conformi alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata il 9 aprile 1965 (c.d. Convenzione FAL).

Per l’adempimento delle formalità di dichiarazione si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. Entro il medesimo termine la trasmissione delle formalità dovrà avvenire attraverso un’interfaccia unica che collega anche SafeSeaNet (per la cui definizione si veda oltre), la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, in modo tale che le informazioni siano dichiarate una solo volta e messe a disposizione delle diverse autorità competenti (articolo 5). Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra Stati membri, da realizzare attraverso il sistema SafeSeaNet (articolo 6).

La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione alle quali sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Sono esentate le navi che:

§       rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE;

§       operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione;

§       non provengono, non fanno scalo o non si recano in un porto situato al di fuori dell’Unione o in una zona franca (articolo 9).

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate, che siano state fornite in conformità alla direttiva.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano le procedure di modifica dell’allegato della direttiva, attribuendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati, per garantire che si tenga conto delle eventuali modifiche ai formulari FAL, che dovessero essere introdotte dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) La direttiva 2010/65/UE abroga la direttiva 2002/6/CE, anch’essa relativa alle formalità di dichiarazione delle navi. La nuova direttiva si differenzia dalla precedente per la previsione dell’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012.

Anche questa direttiva –come già indicato – è contenuta nell’allegato B del citato disegno di legge comunitaria 2011, ove sono indicate le direttive per il cui recepimento è previsto anche il parere parlamentare sul relativo schema.

Articolo 11-bis

L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riconosce un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. La norma precisa che tale contributo potrà essere erogato nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Si ricorda che con il meccanismo del regime "de minimis" la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli stati Membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese. Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. Al riguardo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché un aiuto possa essere considerato "di importo minore". Se lo Stato membro rispetta questi limiti nell'istituire un regime di aiuto lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione. In compenso le imprese non possono ricevere più di 200 mila euro in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi.

Articolo 14

I commi da 1 a 7 dell’articolo 14 recano interventi per la diffusione delle tecnologie digitali e la banda larga. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2013 per il completamento del Piano nazionale banda larga.

In proposito si ricorda che con l’atto n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia, la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 agosto 2012, la Commissione europea ha valutato il piano italiano compatibile con la disciplina del’Unione in materia di aiuti di Stato ed in particolare con gli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 settembre 2009).

Articolo 20

L'articolo 20 disciplina, attraverso l’attribuzione di compiti di coordinamento all’Agenzia per l’Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle 'comunità intelligenti', prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale. Il termine “comunità intelligente” è indicato nella relazione come traduzione dell’espressione inglese Smart Cities and Communities.

In tal senso, si ricorda che, da ultimo, con una decisione del 10 luglio (C(2012)4701), la Commissione europea ha lanciato un nuovo partenariato per l’innovazione a sostegno dello sviluppo di tecnologie “intelligenti” nelle città (Smart Cities and Communities European Innovation Partenrship - SCC). L’iniziativa, già prevista nell’iniziativa faro “Unione per l’innovazione” (COM(2010)546), intende sostenere un numero circoscritto di progetti pilota da realizzare nella logica dello sviluppo urbano sostenibile nei settori della produzione di energia e del risparmio energetico (edilizia, riscaldamento e raffreddamento), della mobilità urbana (veicoli elettrici e a idrogeno) e delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) in diverse città europee. Con un finanziamento iniziale di 365 milioni di euro per il 2013 nell’ambito del 7° Programma quadro per la ricerca - che potrà essere esteso anche nel prossimo quadro finanziario 2014-2020 (Programma Horizon 2020) – il partenariato intende mettere in comune risorse pubbliche (europee e nazionali) e private al fine di dimostrare la fattibilità a livello locale di progressi rapidi nel raggiungimento degli obiettivi dell'UE in campo energetico e climatico, e accelerare la commercializzazione di tali innovazioni.

Articolo 23

L’articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliarne il campo di attività. In particolare il comma 4 aggiunge un terzo comma all’articolo 3 della legge fondamentale (n. 3818 del 1886), che rende possibile la “mutualità mediata”, in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso. La norma è volta, tra l’altro, a recepire il dettato del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).

Ai sensi del Regolamento, la SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale. Ai sensi dell’articolo 14, la qualità di socio di una SCE può essere acquistata da persone fisiche o da entità giuridiche.

Articolo 24

I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati

Il Regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto, pubblicato il 24 marzo 2012 nella Gazzetta ufficiale e che si applica a decorrere dal 1° novembre 2012, ha due obiettivi principali:

§      stabilire un quadro normativo comune in materia di obblighi e di poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap, in particolare per quanto riguarda le situazioni in assenza della disponibilità di titoli;

§      assicurare un approccio più coordinato e uniforme degli Stati membri sull'adozione di misure in circostanze eccezionali.

Per vendita allo scoperto si intende un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non posseduti dal cedente e per i quali, al momento della vendita, non è stato raggiunto un accordo sul procacciamento dei titoli in favore del compratore. Chi compie una vendita allo scoperto è però obbligato, entro una certa scadenza, ad acquistare e consegnare i titoli ceduti al compratore.

Il credit default swap (CDS) è un contratto con il quale il detentore di un credito (protection buyer) si impegna a pagare una somma fissa periodica, in genere espressa in basis point rispetto a un capitale nozionale, a favore della controparte (protection seller) che, di converso, si assume il rischio di credito gravante su quella attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto (credit event).

Il Regolamento sulle vendite allo scoperto impone alla Commissione di specificare con un atto delegato taluni elementi che faciliteranno la conformità al Regolamento stesso da parte dei partecipanti al mercato e il controllo della sua osservanza da parte delle autorità competenti.

Più in generale il Regolamento, come ricordato anche dalla Relazione illustrativa, con riferimento alle predette tipologie di operazioni:

§       prevede stringenti obblighi di notifica ovvero di comunicazione al pubblico, al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza e una maggiore protezione degli investitori e dei consumatori;

§       attribuisce alle autorità nazionali competenti i poteri di intervento necessari per far fronte, in circostanze eccezionali, a quelle situazioni di rischio che possono minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione europea;

§       demanda gli Stati membri l’adozione di sanzioni e misure amministrative per le violazioni del regolamento nonché di tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

In particolare, per i titoli di Stato e i credit default swap sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante; il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani; l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti.

 

L’articolo in esame, novellando il TUF:

§         individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento nel Ministero dell’economia e delle finanze, nella Banca d’Italia e nella Consob, attribuendo loro le relative funzioni;

§         demanda ad un protocollo di intesa tra tali autorità la definizione delle modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni;

§         stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni del Regolamento.

Articolo 29

L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”. Le persone fisiche potranno detrarre dall’IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Il comma 9 subordina l’efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che l’articolo 35 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nel quale sono indicate le misure qualificabili come aiuti di stato e, tuttavia, di diritto considerate compatibili con il mercato comune, contiene una disciplina specifica degli aiuti a “nuove imprese innovative” (articolo 35).

Detti aiuti sono compatibili con il mercato comune - e pertanto esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione – alle seguenti condizioni.

§       il beneficiario deve essere una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto;

§       i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario devono rappresentare almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;

§     tali aiuti non devono superare 1 milione di euro, salvo in alcune regioni per cui è posto un limite più elevato (1,5 o 1,25 milioni di euro);

§     il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

Articolo 33

L'articolo 33 reca disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare, i commi 1 e 2 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d’imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-bis a 2-quater, inseriti nel corso dell’esame al Senato, oltre a prevedere l’attestazione del credito d’imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l’ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell’articolo 18 della legge di stabilità 2012.

La norma prevede che tali misure siano riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La norma fa riferimento genericamente alla disciplina comunitaria, il che potrebbe implicare la necessità di acquisire ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la preventiva autorizzazione della Commissione europea ai fini dell’effettiva applicazione dell’esenzione. La necessità di acquisire tale autorizzazione preventiva sarebbe esclusa laddove l’agevolazione rientrasse, caso per caso, nel campo di applicazione della disciplina de minimis (200.000 euro per ciascuna impresa per tre anni).

Articolo 34

L'articolo 34, comma 1 reca disposizioni relative alla concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis. In particolare, il primo periodo del comma proroga di un anno (fine 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell’aiuto di Stato previsto (vedi in dettaglio al successivo paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea).

Il secondo periodo dello stesso comma 1 dispone, a seguito del recente via libera della Commissione europea, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (cosiddetta «super interrompibilità»).

Il comma 40 dell’articolo 34, introdotto al Senato, introduce l’obbligo, per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS).

In proposito si segnala l’opportunità di valutare la coerenza di tale disposizione con la disciplina dell’Unione europea in materia di omologazione dei veicoli. Al riguardo cfr. anche però il Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 10 dicembre 2012 richiamato nel paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 34-duodecies

L'articolo 34-duodecies, introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'aperturadi una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. La procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell’approvazione della legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011): l’articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infatti abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 400/1993 - il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata - e ha delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

La disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione richiamata (vedi in dettaglio al paragrafo Procedure di contenzioso).

 

Articolo 36

All’articolo 36:

§         il comma 10-quinquies, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999, siano utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari;

§         i commi 7-ter e 7-quater prevedono che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE.

La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) è stata emanata allo scopo di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati, a progettare ed attuare i necessari "programmi d'azione" per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti zootecnici.La Direttiva 91/676/CEE è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/99 successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) e a loro volta le singole regioni hanno emanato i provvedimenti necessari per applicare le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi territori regionali. Ogni regione ha individuato le zone vulnerabili sul proprio territorio e ha stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati. Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006, nelle zone designate come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione obbligatori, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al D.M. politiche agricole e forestali 19 aprile 1999 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999). Con l’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE[1], siglato in data 5 maggio 2011, le Regioni e le Province autonome e i Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole, hanno convenuto, tra l’altro, di procedere ad uno studio finalizzato all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati in relazione ad una serie di indagini indicate nel medesimo accordo. Inoltre con l’Accordo citato i Ministeri e le Regioni si sono impegnati a promuovere l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei programmi d’azioni ai risultati che emergeranno dallo studio sopracitato ai fini dell’applicazione della direttiva. Si ricorda che con la decisione 2011/721/UE, l’Unione europea ha concesso alle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), la possibilità di operare in deroga alle disposizioni della “direttiva nitrati”. Tale deroga consente agli allevatori ed agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le ZVN. La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dai 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla “direttiva nitrati”, a 250 kg/ha nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’UE.

 

 

Articolo 38

L’articolo 38, comma 1 interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di “base”,di tipo lavorativo, nell’ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

A tale proposito si ricorda che nel diritto europeo esiste già la nozione di “base di servizio”, per gli equipaggi di condotta e di cabina, definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, un regolamento concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In tale allegato III, la “base di servizio” per gli equipaggi di condotta e di cabina viene definita come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato.

Si segnala in proposito che la definizione comunitaria di “base di servizio” sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell’art. 38 in esame intende introdurre, prevedendo che si sia in presenza di una “base” qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non che vi inizino e concludano un “periodo di servizio” come richiesto dalla norma comunitaria).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 1, comma 1

La Commissione europea, nel mese di settembre 2010, ha presentato, nel quadro dell’agenda digitale, un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020).

Il pacchetto è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471).

 

Nell’ambito dell’agenda digitale, il 15 dicembre 2010 la Commissione ha presentato il “piano d'azione europeo per l'e-Government 2011-2015 - Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa” (COM(2010)743) con i seguenti obiettivi da conseguire entro il 2015: rendere disponibile online un certo numero di servizi pubblici transfrontalieri fondamentali che consentiranno, indipendentemente dal luogo di origine, agli imprenditori di stabilirsi e gestire un'impresa e ai cittadini di studiare, lavorare ovunque in Europa; consentire al 50% dei cittadini europei e all'80% delle imprese di avvalersi dei servizi di e-Government.

 

L’atto per il mercato unico II (COM(2012)573 del 3 ottobre 2012 indica le azioni chiave concernenti l’economia digitale:

sostenere i servizi online accrescendo l’efficienza dei servizi di pagamento nell’UE;

ridurre i costi e accrescere l’efficienza nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità;

fare in modo che la fatturazione elettronica diventi la norma negli appalti pubblici.

 

Nell’ambito del pacchetto di misure “Meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe Facility) presentato ad ottobre 2011 e attualmente in fase di negoziato, all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, la Commissione europea ha previsto originariamente 9,2 miliardi di euro per sostenere gli investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci e in servizi digitali paneuropei.

Articolo 8

Il Consiglio trasporti informale del 17 luglio 2012 ha evidenziato l’importanza di promuovere biglietterie integrate e pianificatori di viaggio multimodali a livello paneuropeo per favorire la prenotazione online dei viaggi in tutta l’UE, combinando varie modalità di trasporto.

 

Il 30 agosto la Commissione europea ha adottato una comunicazione (COM(2012)474) sull’attuazione del servizio europeo di telepedaggio (SET) nella quale invita gli Stati membri ad accelerarne l’attuazione e a realizzare in un primo momento l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello transfrontaliero per poi estenderla gradualmente a tutte le infrastrutture stradali soggette a pedaggio nell’UE.

Articolo 19

Lo sviluppo e l’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi è oggetto di specifiche disposizioni contenute in due proposte di direttiva presentate dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011 riguardanti rispettivamente gli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895), e gli appalti nei “settori ordinari” (COM(2011)896).

Le due proposte di direttiva sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

Articolo 22

Il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD) (COM(2012)360) che mira a migliorare la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio, garantendo condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e rafforzando la protezione degli assicurati. In particolare, la Commissione propone di:

·       ampliare il campo di applicazione dell’IMD a tutti i canali di distribuzione (ad esempio, i cosiddetti direct writer (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.);

·       individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse;

·       aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell’attuale direttiva;

·       garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti;

·       semplificare e fare convergere le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.

La proposta sarà esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). La prima lettura del Parlamento europeo è attesa per la sessione del 21 maggio 2013.

 

 

Articolo 24

Il 20 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che abroga la direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID) (COM(2011)656) e una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento sugli strumenti derivati over the counter (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)652).

In particolare, la prima proposta mira ad aumentare l'efficienza, la resistenza e la trasparenza dei mercati, nonché la tutela degli investitori, prevedendo, tra l’altro, il conferimento di maggiori poteri alle autorità di regolamentazione.

Le due proposte vengono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

Articolo 30

Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha presentato un piano d’azione (COM(2011)870) inteso a migliorare l’accesso delle PMI europee ai mercati dei capitali e a mantenere costante il flusso di credito nei loro confronti attraverso una strategia che prevede un maggiore sostegno finanziario da parte del bilancio dell'UE e della BEI.

Una proposta di regolamento (COM(2011)860) intende definire una nuova disciplinaper la commercializzazione di fondi denominati come ""Fondo europeo di venture capital", che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole PMI, soprattutto nelle fasi di start-up

Oltre a tali misure, il 5 dicembre 2011 la Commissione e la BEI hanno lanciato un nuovo meccanismo di garanzia (SME risk-sharing instrument (RSI)), inteso ad accrescere le possibilità per le banche di finanziare le PMI innovative.

 

Sempre il 7 dicembre 2011, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)862) intesa a rendere più facile il finanziamento delle imprese europee a carattere sociale.

Articolo 33, comma 1-4

Nell’ambito del quadro finanziario dell’UE per il 2014-2020 è previsto, in coerenza con una più ampia strategia volta a promuovere l’utilizzo agli strumenti finanziari innovativi, il ricorso ai project bond in relazione al nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF), che finanzierà determinate infrastrutture prioritarie (COM(2011)665).

In vista dell’emissione a regime, a partire dal 2014, di project bonds nell’ambito del CEF, è stato avviato, con il regolamento (UE) n. 670/2012 un progetto pilota relativo per il periodo 2012-2013, al fine di contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC).

Il 7 novembre 2012 la Commissione europea e la BEI hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che, attraverso una base finanziaria di 230 milioni di euro, consente di avviare la fase pilota.

Articolo 34, commi 20-25

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato due proposte di direttiva riguardanti rispettivamente gli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895), e gli appalti nei “settori ordinari” (COM(2011)896), nonché una proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle proposte:

§       gli appalti e le concessioni aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad un’altra persona giuridica qualora la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, almeno il 90% delle attività della persona giuridica siano esercitate per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla e nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione privata;

§       gli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici ove stabiliscano un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, siano retti esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgano sul mercato aperto più del 10% in termini di fatturato delle attività pertinenti all'accordo, non comportino trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture, e nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi sia alcuna partecipazione privata.

Le proposte sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Il PE dovrebbe esaminarle in prima lettura in occasione della plenaria di febbraio. L’esame in prima lettura da parte del Consiglio competitività è previsto per il 10 dicembre 2012.

Articolo 34, comma 40

In seguito ad un accordo con il Consiglio, il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva laproposta di regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542). Le nuove norme stabiliscono requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l’installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e). Per i veicoli nuovi immessi sul mercato, tale installazione sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regolamento è stato approvato anche dal Consiglio il 10 dicembre 2012.

In esito all’esame della proposta ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera, il 31 maggio 2011 la Commissione trasporti aveva approvato un documento finale successivamente trasmesso alle istituzioni dell’UE.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 8

Il 23 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0197) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Il termine di recepimento era il 27 febbraio 2012.

 

Il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0280) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Il termine di recepimento era il 19 maggio 2012.

 

Articolo 34-duodecies

Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione n. 2008/4908, che aveva avviato il 29 gennaio 2009, rilevando l’incompatibilità con l’ordinamento dell’UE di alcuni profili della normativa italiana riguardante le concessioni demaniali marittime.

La Commissione ha proceduto all’archiviazione ritenendo che le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) rendano conforme la normativa italiana in materia a quella dell’Unione europea.

Con la lettera di messa in mora, con cui era stata avviata la procedura di infrazione, la Commissione europea contestava la compatibilità con l’ordinamento dell’UE dell’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e dell’art. 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, risultavano a suo avviso discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri.

Facendo seguito all’avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano aveva notificato alla Commissione il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), volto ad adeguare le disposizioni del Codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

Dopo aver esaminato tali disposizioni, la Commissione tuttavia aveva tenuto ferma la procedura di infrazione formulando ulteriori contestazioni all’Italia.

In particolare, la Commissione aveva rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione la quale, in particolare, all’articolo 1, comma 18, recava un rinvio - non previsto nel decreto legge n. 194/2009 - all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n. 400.[2]

La Commissione aveva ritenuto che i rinvii alle norme in questione, stabilendo esse il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privassero nella sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009, fossero contrari alla normativa UE, in particolare con riferimento:

§       all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitatoa causa della scarsezza delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell’articolo 12, inoltre, vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. La Commissione riteneva che le concessioni di beni pubblici marittimi oggetto della procedura di infrazione costituissero autorizzazioni il cui numero è limitato ai sensi dell’articolo 12 in esame; pertanto l’articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, violava il citato articolo 12 laddove favoriva l’attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza applicare una procedura imparziale o trasparente;

§       all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale riguardo la Commissione richiamava alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha sottolineato l’incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l’accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri (Causa C-442/02, sentenza del 5 ottobre 2004, Caixabank). Sottolineava altresì che nel caso del rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell’operatore uscente previsto dalla normativa italiana non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST194.doc



[1]           www.unificata.it/dettaglioDoc.asp?idprov=9532&iddoc=31690&tipodoc=2&CONF.

[2]Il citato articolo 1, comma 18, della legge n. 25/2010, infatti, stabiliva che il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fosse prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494), in base al quale “le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”. Infine, ai sensi dell’articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/93 “Le concessioni di cui al comma 01, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”.