Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 83/2012 - A.C. 5312 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 5312/XVI   DL N. 83 DEL 22-GIU-12
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 170
Data: 11/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0083   PIANI DI SVILUPPO
POLITICA ECONOMICA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 luglio 2012

 

n. 170

Misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 83/2012 - A.C. 5312

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

A.C. 5312

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

Iniziativa

Governo

Iter:

 

sede

Referente

Commissioni competenti

Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive); Comitato per la legislazione

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

 

Contenuto


Il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

 

Le misure per le infrastrutture, l’ edilizia ed i trasporti (artt. 1-22)

Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell’assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell‘operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l‘ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall’articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Si introduce l’obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d’imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento “EXPO Milano 2015”.

Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all’apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l’innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. E’ inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall’attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

Sono infine istituiti un Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

 

Le misure per lo sviluppo economico (artt. 23-59)

Con l’obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero.

Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazione emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Nell’ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.

Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

Tra le altre misure a sostegno delle imprese, si segnalano quelle volte alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l’accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.

Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l’introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

 

Le misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)

Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all’innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi - esplicitati nella relazione illustrativa - sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un’eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l’importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di "copertura a garanzia" degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.

 

Le misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)

E’ istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Per una analitica descrizione dei singoli articoli del decreto-legge - in totale, 70 - si fa rinvio al dossier n. 660 del 3 luglio 2012, predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le misure contenute nel decreto legge in esame si inseriscono in buona parte nelle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all’esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell’Italia nell’ambito del Semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di crescita e occupazione.

 

Raccomandazioni della Commissione europea

 

Le raccomandazioni, presentate dalla Commissione europea il 30 maggio 2012, sono state avallate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e saranno adottate in via definitiva dall’ECOFIN del 10 luglio.

Per quanto riguarda l’Italia, nei settori in cui interviene il decreto legge in oggetto, la Commissione raccomanda di:

1.    dare attuazione del Piano d’azione coesione al fine di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei, in particolare nel meridione;

2.    assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese e per le assunzioni;

3.    promuovere la mobilità del lavoro anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali;

4.    ridurre il campo di applicazione delle esenzioni e delle deduzioni fiscali, nonché le al quote ridotte IVA;

5.    procedere in direzione dello spostamento del carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso il consumo e i patrimoni, nonché promuovere una tassazione funzionale agli obiettivi ecologici;

6.    attuare la nuova legislazione in materia di liberalizzazioni e semplificazione nel settore dei servizi;

7.    semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa;

8.    migliorare l‘accesso delle imprese agli strumenti finanziari, in particolare al capitale di rischio, per finanziare la crescita dimensionale e l’innovazione;

9.    realizzare la riorganizzazione, già pianificata, del sistema giudiziario civile, e promuovere l’uso degli strumenti extra-giudiziali;

10.migliorare l’accesso al mercato nel settore delle reti, migliorare la capacità infrastrutturale e le interconnessioni.

 

Patto per la crescita e l’occupazione

 

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha, nel più ampio contesto delle misure in materia economica e finanziaria, approvato un Patto per la crescita e l’occupazione che definisce un quadro organico per l'adozione di misure, di natura legislativa e non legislativa, a livello nazionale, dell'UE e della zona euro.

Il Patto prevede anzitutto l’impegno per gli Stati membri a:

§         perseguire politiche di consolidamento fiscale differenziato e favorevole alla crescita e che assicurino la sostenibilità dei sistemi previdenziali;

§         ristrutturare il sistema bancario e ripristinare il flusso ordinario del credito all’economia reale;

§         promuovere la competitività, portando avanti le riforme strutturali per liberare il proprio potenziale di crescita, anche attraverso l'apertura alla concorrenza delle industrie di rete, la promozione dell'economia digitale, lo sfruttamento del potenziale di un'economia verde, l'abolizione delle restrizioni ingiustificate imposte ai fornitori di servizi e l'agevolazione dell'avvio di un'attività commerciale;

§         combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile, avvalendosi delle possibilità di finanziare temporaneamente, a partire dal Fondo sociale europeo, gli incentivi a favore delle assunzioni, ed attuare contestualmente politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;

§         modernizzare la pubblica amministrazione, in particolare rimediando ai ritardi della giustizia, riducendo gli oneri amministrativi e sviluppando i servizi amministrativi online;

§         Con riferimento al contributo delle politiche dell’UE alla crescita, il Patto prevede, anzitutto, la mobilitazione di 120 miliardi di euro (equivalenti a circa l'1% dell'RNL dell'UE) per misure ad effetto rapido a favore della crescita, combinando diversi interventi:

§         l’aumento di capitale pari a 10 miliardi di euro per la Banca europea per gli investimenti (che dovrà essere deliberato dal consiglio dei governatori della BEI affinché entri in vigore entro il 31 dicembre 2012) allo scopo di accrescerne la capacità totale di prestito di 60 miliardi di EUR, liberando in tal modo fino a 180 miliardi di EUR di investimenti supplementari;

§         l’avvio immediato della fase pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'infrastruttura a banda larga (cd. project bonds), capaci di mobilitare, secondo le stime della Commissione, fino a 4,5 miliardi di euro di investimenti;

§         la riprogrammazione dei Fondi strutturali. In particolare, nel rispetto delle regole di disimpegno, gli Stati membri potranno in cooperazione con la Commissione:

o        usare parte degli stanziamenti dei fondi in modo tale da condividere il rischio di prestito della BEI e offrire garanzie sui prestiti per conoscenze e competenze, efficienza delle risorse, infrastrutture strategiche e accesso ai finanziamenti per le PMI;

o        valutare l'eventualità di riassegnazioni all'interno delle dotazioni nazionali, nel rispetto delle norme vigenti;

§       l’ampliamento dell'intervento del Fondo europeo per gli investimenti (fondo della BEI che investe in fondi di venture capital e strumenti con ripartizione del rischio per finanziarie le PMI), in particolare con riguardo all'attività di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti.

§         In secondo luogo, il Patto prospetta l’adozione da parte delle Istituzioni UE di misure legislative e non legislative volte, in particolare, a:

§         completare del mercato unico, con l’approvazione delle proposte ancora pendenti (relative ad appalti pubblici, firma elettronica e riconoscimento delle qualifiche professionali), la presentazione di ulteriori proposte della Commissione europea per l’autunno 2012 e l’'attuazione della legislazione vigente, in particolare della direttiva sui servizi (che consentirebbe di realizzare un ulteriore utile economico fino a 330 miliardi di EUR);

§         conseguire un mercato unico digitale funzionante entro il 2015, dando priorità alle misure per sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e stimolando la domanda per lo sviluppo di Internet ad alta velocità;

§         completare il mercato interno dell'energia entro il 2014, garantendo che nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dopo il 2015;

§         rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, migliorando in particolare il sostegno all'R&S e le opportunità d'investimento per le start-up e PMI innovative;

§         migliorare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, trasformando il portale EURES in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione;

§         far contribuire la politica fiscale al risanamento di bilancio e alla crescita sostenibile. A questo scopo il Patto:

-       reca l’impegno proseguire i lavori sulle proposte della Commissione riguardanti la tassazione dell'energia, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e la revisione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio;

-       prende atto che alcuni Stati membri chiederanno una cooperazione rafforzata affinché la proposta di direttiva relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie sia adottata entro dicembre 2012;

-       impegna la Commissione a presentare un piano d'azione recante soluzioni concrete per potenziare la lotta contro la frode e l'evasione fiscali e presenterà a breve;

-       precede che siano rapidamente convenute le direttive di negoziato per gli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con i paesi terzi;

-       impegna gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a proseguire le loro discussioni strutturate in materia di politica tributaria.

 

Profili di compatibilità comunitaria

Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 17, 59, comma 3, 59, comma 14, e 60 del decreto-legge.

 

L’articolo 17 interviene in materia di autoservizi pubblici non di lineadisponendo la proroga fino al31 dicembre 2012deitermini, previsti all’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, per l’emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Come evidenziato nella Relazione governativa, la proroga si rende necessaria per evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, tra cui in particolare la nuova normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater del D.L. n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992.

Le disposizioni introdotte con l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 presentano profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). La proroga del termine disposta dall’articolo 17 del decreto legge in esame si rende pertanto necessaria attesa anche la pendenza, in sede di Corte di Giustizia dell’Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12).Si ricorda, al riguardo, che le disposizioni introdotte con l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

 

Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli aiuti di stato nel settore agricolo, il mercato ittico egli aiuti di Stato nei settori della ricerca e sviluppo, siricorda che:

- l’articolo 59, comma 3 destina le somme presenti sul bilancio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al finanziamento di “misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato”. Il comma successivo attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di definire le modalità di applicazione del comma 3 e di quantificare le risorse finanziare da destinare alle misure ed interventi suddetti “in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato”.

 

La Commissione europea ha adottato orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, che fissano una serie di regole applicabili agli aiuti notificati dagli Stati membri. Si tratta di regole complementari a quelle previste dal Regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Nell'ambito degli orientamenti, gli aiuti di Stato sono suddivisi in quattro categorie (tra le quali figura quella delle “misure di sviluppo rurale”) all’interno delle quali vi è un’ulteriore differenziazione di disciplina a seconda dello specifico settore di intervento.

 

- l’articolo 59, comma 14, in materia di prodotti della pesca, stabilisce che “i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia”. Il comma 16, ai fini dell’attuazione del comma 14 (che per un evidente refuso viene indicato come comma 15), dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne vengano definiti i dettagli applicativi “anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE”.

Il Regolamento 2065/01/CE stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L’articolo 4 del Regolamento 104/2000, relativamente all’informazione dei consumatori, dopo aver fatto salva la direttiva 79/112/CE in materia di etichettatura – sostituita dalla direttiva 2000/13 - dispone che nell’indicazione o nell’etichetta sia riportata la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura. L’articolo 5 del Regolamento 2065/01/CE reca la disciplina dell’indicazione della zona di cattura autorizzando comunque, nel comma 2, gli operatori a  “menzionare una zona di cattura più precisa”.

- infine, l’articolo 60 definisce il campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca ed individua i soggetti ammissibili, le tipologie e gli strumenti di intervento.  Ai fini della individuazione delle attività che possono definirsi come attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo industriale”, il comma 2 contiene un esplicito rinvio ai contenuti della Comunicazione della Commissione europea 2006/C-323 recante la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Per quanto riguarda i project bond, di cui all’articolo 1, si segnala che l’emissione di tali titoli si inserisce in una più ampia strategia dell’UE volta a promuovere il ricorso agli strumenti finanziari innovativi per reperire sul mercato, a fronte della ridotta disponibilità di capitale di rischio, consistenti finanziamenti per investimenti strategici nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali, considerati essenziali per la ripresa dell’economia europea e, più in generale, per il perseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla Strategia Europa 2020.

Secondo le proposte della Commissione, i project bond consisterebbero in titoli obbligazionari emessi direttamente da parte delle imprese che realizzano progetti infrastrutturali e garantiti dalla Commissione (sulla base del bilancio dell'UE) e dalla BEI per migliorarne l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.

Il ricorso ai project bond dovrebbe avere secondo la Commissione un rilievo centrale nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE per il 2014-2020, che destinerebbe all’emissione di tale tipologia di strumenti il 2% degli stanziamenti complessivi, rispetto all’1% del periodo di programmazione 2007-2013.

In vista della entrata in vigore del QFP 2014-2020 la Commissione ha proposto l’avvio, già per il 2012 e il 2013, di un progetto pilota volto all’emissione di project bond nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, presentando al riguardo una apposita proposta di regolamento (COM(2011)659).

L’approvazione della proposta che il PE dovrebbe approvare in prima lettura il 5 luglio 2012 consentirà l’avvio di progetto pilota di 18 mesi che destina 230 milioni di garanzie e prestiti (a carico del bilancio dell'UE e della Banca europea per gli investimenti) per l'emissione di project bonds, in grado di mobilizzare 4,5 miliardi di euro di investimenti privati per progetti per infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie digitali.

Il progetto pilota sarà attuato in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI); a partire dal 2014, la Commissione si riserva la facoltà di coinvolgervi altre istituzioni finanziarie pubbliche.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha dato il proprio assenso all’aumento del capitale di 10 miliardi di euro, che dovrà ora essere deliberato formalmente dal Consiglio dei Governatori della BEI entro il 31 dicembre 2012. Secondo le indicazioni del Consiglio europeo, tale aumento di capitale dovrebbe mobilitare ulteriori 180 miliardi di investimenti supplementari.

Il ricorso ai project bond è strettamente connesso all’istituzione, nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2014-2020, del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) con il quale l’UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020 (COM(2011)665).

Il CEF si avvarrebbe sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari che comprenderebbero, oltre a strumenti di capitale proprio, anche strumenti con ripartizione del rischio tra cui project bond.

Pertanto, il richiamato progetto pilota – che sarà oggetto, entro la seconda metà del 2013 di una revisione - si configura come una fase sperimentale in vista della emissione a regime, a partire dal 2014, di project bonds nell’ambito del CEF. A partire da tale data, inoltre, lo strumento potrebbe essere aperto a finanziamenti in altri settori come, per esempio, le infrastrutture sociali, le energie rinnovabili e determinati progetti spaziali.

Per quanto riguarda l’articolo 4,relativo all’affidamento lavori a terzi nelle concessioni, il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)897) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, con l’obiettivo di fornire – sulla base della giurisprudenza elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell’UE - un quadro giuridico certo nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.

La proposta ha per oggetto le concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro; alle concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro si applicano solo alcune disposizioni recanti l’obbligo di pubblicare l’avviso di aggiudicazione della concessione.

 

La Commissione ha inteso fissare in via normativa i criteri per il calcolo del valore stimato delle concessioni, tra cui l’introduzione del concetto di appalto unico, alla stregua del quale il valore stimato della concessione deve calcolarsi facendo riferimento al valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Si precisa che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può avvenire con l’intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione, e che un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

Inoltre, ai fini del giudizio di sussistenza delle condizioni di partecipazione è consentito ad un operatore economico candidato di affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, purché dimostri all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di poter disporre delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione; in tal caso, ai fini del riscontro della capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire il requisito della responsabilità solidale per l’esecuzione della concessione in capo all’operatore economico e ai soggetti cui quest’ultimo intende affidarsi.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata dalla plenaria del Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente il 27 febbraio 2013.

In merito ai piani nazionali per le città, di cui all’articolo 12, il 18 giugno 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 6 luglio prossimo, sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490) che prospetta una serie di azioni volte a migliorare la mobilità urbana nell'UE nel periodo 2009-2012. Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione europea si riserva di valutare l'opportunità di proporre ulteriori misure. Si ricorda che la Commissione trasporti ha esaminato il piano d'azione ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, approvando un documento finale il 21 luglio 2010.

Nell’ambito della proposte legislative relative alla politica di coesione per il periodo 2014-2020, presentate dalla Commissione europea nell’ottobre 2011, la proposta di regolamento relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR (COM(2011)614) prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile.

In particolare, la Commissione propone di destinare a questo scopo almeno il 5% delle risorse del FESR (complessivamente pari a circa 183 milioni di euro), attraverso azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle zone urbane.

Ciascuno Stato membro stabilirebbe nel proprio contratto di partenariato (principale strumento di programmazione per il 2014-2020)un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Alla Comissione europea sarebbe attribuito il compito di definire una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze.

Tale piattaforma comprenderebbe un elenco di massimo 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro, selezionate in base ai seguenti criteri:

§  la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;

§  l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.

Il QFP dovrebbe essere adottato entro la fine del 2012 (sotto Presidenza cipriota), così da agevolare la transizione dal QFP attuale a quello futuro, che dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 2014.

 

Per quanto riguarda l’articolo 14, relativo ai porti, il 19 giugno 2012 la Commissione europea ha lanciato una consultazione online per acquisire il parere delle parti interessate sulla necessità di potenziare il ruolo dei porti e di sfruttarne le potenzialità ai fini del miglioramento della crescita, dell'occupazione e della concorrenza nell'UE. I risultati della consultazione saranno discussi nel corso di una conferenza ad alto livello che si svolgerà a Bruxelles il 25 e 26 settembre prossimi.

Tale esercizio si inserisce nell'ambito della riflessione in corso sulla revisione della politica dell'UE in materia portuale, che dovrebbe portare alla presentazione da parte della Commissione europea, nel 2013, di una specifica proposta legislativa volta alla creazione di un quadro per la politica futura dell'UE in materia di porti.

Ad avviso della Commissione europea, tale revisione si rende ancora più necessaria per il ruolo centrale che viene riconosciuto ai porti dai futuri orientamenti per le reti transeuropee di trasporto (COM(2011)650) – all’esame della IX Commissione trasporti ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera - e dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe facility) (COM(2011)665) che definisce la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione di infrastrutture prioritarie nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.

In base al nuovo impianto, la rete TEN-T dovrebbe essere articolata in due livelli:

·         una rete globale, da realizzare entro il 2050, essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri che dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

·         una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo.

La rete centrale interesserà, tra l’altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi. Nel promuovere i progetti di interesse comune gli Stati membri, al fine di favorire l’intermodalità, gli operatori dei porti e i gestori delle infrastrutture dovranno garantire che i porti interni siano collegati con l'infrastruttura stradale o ferroviaria della rete globale e offrano almeno un terminale merci.

Il 7 giugno 2012 il Consiglio trasporti ha avvito l’esame in prima lettura delle due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria; anche il Parlamento europeo dovrebbe avviarne prossimamente l’esame in prima lettura.

 

Con riferimento agli articoli da 18 a 22, relativi all’agenda digitale, si ricorda che la Commissione europea il 15 dicembre 2010 ha presentato il “piano d'azione europeo per l'e-Government 2011-2015 - Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa” (COM(2010)743).

La comunicazione rientra nell’ambito dell'agenda digitale europea –una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 - che si propone di incrementare fino al 50% l'uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell'UE e fino all'80% da parte delle imprese dell'UE entro il 2015.

Il pacchetto dell’agenda digitale è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471).

Obiettivo generale del piano d'azione è quello di facilitare la transizione dall'attuale e-Government verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione individua le seguenti azioni concernenti:

·   sviluppare servizi concepiti in funzione delle esigenze degli utenti, migliorando la trasparenza, facilitando l’accesso alle informazioni del settore pubblico da parte dei cittadini;

·   rafforzare il mercato interno,anche mediante la creazione di una infrastruttura transnazionale che consenta alle imprese di vendere beni e fornire servizi alle amministrazioni pubbliche di altri Stati nonché con misure che incoraggino la mobilità dei cittadini che desiderano muoversi da uno Stato membro all'altro per motivi di studio, lavoro, cure mediche;

·   miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni mettendo in primo piano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), semplificando i processi amministrativi e generalizzando le procedure elettroniche per gli appalti pubblici;

·   riduzione degli oneri amministrativi, tra l’altro, applicando il principio della registrazione unica per taluni dati;

·   sviluppo dell'interoperabilità e dell'innovazione, nonché il superamento dei criteri attuali di identificazione e autenticazione per la creazione di modelli più sofisticati.

 

Per quanto riguarda l’articolo 24, recante contributi per nuove assunzioni di profili altamente qualificati, la Commissione europea ha presentato il 18 aprile 2012 una comunicazione intitolata “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM(2012)173) nella quale delinea una strategia volta a rilanciare l’occupazione in Europea attraverso un serie di azioni basate su tre assi:

·         promuovere la creazione di posti di lavoro;

·         riformare i mercati del lavoro;

·         migliorare la governance dell’UE nel settore dell’occupazione.

In particolare, la Commissione europea, al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, invita gli Stati membri a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro orientandosi verso imposte ambientali, fondiarie o sui consumi.

Si ricorda, inoltre, che l’attuale disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che fissa, tra l’altro, le condizioni per la compatibilità di aiuti di stato alle piccole e medie imprese per la messa a disposizione da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa di personale altamente qualificato, prevedendo tra i costi ammissibili anche quelli relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea di personale, scadrà nel dicembre 2013. La Commissione dovrebbe presentare un progetto di nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella seconda parte del 2012, sul quale svolgerà una consultazione con le parti interessate.

 

In merito all’articolo 27 sulla riconversione e riqualificazione industriale, si segnala che nel quadro della strategia per la "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", prospettata in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione annuncia la possibilità di procedere a una revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltà, approvati dalla Commissione nel 2004 e la cui validità è stata prorogata fino al 9 ottobre 2012.

Gli orientamenti della Commissione specificano che uno Stato membro può intervenire per interrompere il processo di uscita dal mercato di un’impresa a condizione che sia garantito in ogni caso il ritorno della redditività a lungo termine.

La necessità di procedere a un aggiornamento di tali orientamenti è sostenuta anche nell’iniziativa faro sulla politica industriale dell’UE (COM(2010)614) che è attualmente sottoposta a una consultazione in vista del suo riesame, annunciato per settembre 2012.

Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato inoltre affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012.

In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell’incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che, da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall’altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.

 

Per quanto riguarda l’articolo 32 sui finanziamenti alle imprese, il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)860) volta a migliorare i finanziamenti tramite venture capital (investimenti in capitale di rischio), realizzate da operatori professionali e destinate in particolare a PMI innovative nelle fasi iniziali del loro sviluppo (start-up).

La Commissione osserva che potenziali investitori tendono a preferire investimenti in "private equity" piuttosto che in venture capital. Si ricorda che il private equity è uno strumento di finanziamento mediante il quale un investitore apporta nuovi capitali all'interno di una società, generalmente non quotata in borsa, che presenta un'elevata capacità di generare flussi di cassa costanti e altamente prevedibili. L'investitore si propone di disinvestire nel medio-lungo termine realizzando una plusvalenza dalla vendita della partecipazione azionaria.

Nel periodo di riferimento 2003-2010, i fondi dedicati al venture capital ammontavano a 64 miliardi di euro a fronte di un totale di 437 miliardi di euro investiti nel più ampio settore del "private equity". Quindi, il venture capital rappresentava soltanto il 14,6% del totale, mentre il "private equity" ammontava all'85,4%. Inoltre, secondo i dati della Commissione, le dimensioni medie di un fondo europeo di venture capital sono notevolmente al di sotto delle dimensioni ottimali per questo tipo di strumento di finanziamento. Mentre negli Stati Uniti il fondo di venture capital medio raggruppa attività in gestione per 130 milioni di euro, le dimensioni medie degli FVC europei sono di circa 60 milioni di euro.

Con specifico riguardo all’Italia, in base a stime elaborate dalla Commissione europea sulla base dei dati forniti dalla Banca mondiale e dall’OCSE (relativi al 2009), in Italia il venture capital ammonterebbe a meno dello 0,01 del PIL a fronte dello 0,07% del Belgio, dello 0,05% della Francia, dello 0,03 della Germania e dello 0,02% della Spagna.

Di conseguenza, in questa fase, il venture capital riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI, che quindi dipendono essenzialmente (per circa l’80% del totale) dai prestiti bancari.

La proposta introduce:

·   requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo di venture capital";

·   requisiti inerenti al portafoglio d'investimento, alle tecniche d'investimento, e alle imprese ammissibili per un fondo europeo di venture capital qualificato.

·   regole uniformi sulle categorie di investitori su cui può concentrarsi un fondo di venture capital qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che commercializzano tali fondi.

Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.

Il Consiglio competitività del 20 febbraio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta. L’esame del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione) è atteso per la sessione del 22 ottobre 2012.

 

Relativamente all’articolo 34 sui biocarburanti si segnala una comunicazione (COM(2012)271) del 6 giugno 2012 in cui la Commissione prospetta le priorità d’azione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2020 e pone in rilievo la necessità di procedere, entro il 2014, a una valutazione dell’efficacia degli attuali criteri di sostenibilità individuati dalla direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE).

Inoltre, la Commissione si accinge a presentare relazioni e proposte per rafforzare ulteriormente il quadro UE in materia di sostenibilità. Essa esaminerà anche quale possa essere l’uso più appropriato della bioenergia dopo il 2020 in modo che sia coerente con le aspettative dell’Unione europea in materia di energia e di clima da oggi al 2030, tenendo nel contempo pienamente conto delle considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

 

Per quanto riguarda l’articolo 35 in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)688) intesa a stabilire un nuovo quadro normativo per le attività off-shore di prospezione e produzione di petrolio e gas, inteso ad aumentarne i requisiti di sicurezza nell’intero ciclo di produzione, dal progetto di un impianto sino al suo smantellamento. Secondo la proposta della Commissione, le imprese del settore saranno responsabili della valutazione preventiva e dell’aggiornamento periodico del rischio connesso alla loro attività, della predisposizione di piani di emergenza nonché di eventuali danni ambientali. Al fine di ottenere le licenze, pertanto, le imprese dovranno assicurare sufficienti capacità tecniche e finanziarie. Autorità nazionali di vigilanza assumerebbero il controllo di tali processi.

In merito all’articolo 36, relativo alle bonifiche dei siti petroliferi contaminati, il 22 settembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (COM(2006)232), tuttora all’esame delle istituzioni europee, che contiene disposizioni per gli Stati membri finalizzate a contenere l’immissione di sostanze pericolose nel suolo, per evitarne l’accumulo che potrebbe ostacolare lo svolgimento delle funzioni del suolo e comportare un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Si prospetta, inoltre, la predisposizione di inventari nazionali dei siti contaminati individuati attraverso idonee procedure di valutazione del rischio, presente e futuro, che prevedono anche l’istituzione di un’autorità competente.

Il 13 febbraio 2012 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2012)46) sull’attuazione della strategia UE per la protezione del suolo, presentata nel 2006 (COM(2006)231) unitamente alla sopracitata proposta di direttiva. Sulla base degli aspetti scientifici contenuti nella relazione del 2010 sullo stato dell’ambiente, a cura dell’Agenzia europea dell’ambiente, la Commissione indica tra le priorità d’azione futura:

·         consolidare un monitoraggio armonizzato del suolo a vari fini, compresi sicurezza e protezione alimentare, contaminazione diffusa e adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione.

In tale contesto la Commissione intende valutare la possibilità di indagini sui suoli periodiche (cinque-dieci anni), anche avvalendosi delle nuove tecnologie di telerilevamento quali, ad esempio, quelle offerte dal programma europeo di monitoraggio della terra per l’ambiente e la sicurezza (GMES);

·         integrare ulteriormente la protezione del suolo nelle politiche dell’UE, con particolare riferimento ai provvedimenti prospettati nella Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571), nella PAC e nella politica regionale.

 

In merito all’articolo 38 sulle infrastrutture energetiche, si segnala che nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 19 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte destinate a favorire il completamento delle reti europee per l’energia, per il trasporto e per le telecomunicazioni attraverso l’attivazione di un nuovo “meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe facility) che comprende uno stanziamento di 9,1 miliardi di euro per progetti infrastrutturali energetici prioritari.

Il pacchetto contiene una proposta di regolamento (COM(2011)658) che prospetta una revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell’energia (RTE‑E) al fine di favorirne lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità. In particolare, la Commissione propone norme perindividuare i progetti di interesse comune (PIC) prioritari e, per tali progetti, un regime di interessecomune finalizzato a coordinare e semplificare il processo di rilascio delle autorizzazioni, a fissare gli standard minimi per la trasparenza e la partecipazione del pubblico nonché la durata massima di tre anni per completare il processo di rilascio delle autorizzazioni.

In particolare, la proposta intende favorire in maniera proporzionale l’allineamento minimo delle procedure amministrative nazionali, necessario per agevolare l'attuazione di progetti di rilevanza europea, lasciando gli Stati membri liberi di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento attraverso le procedure ritenute più in linea con i rispettivi sistemi giuridici nazionali.

Nella comunicazione relativa alla strategia di politica energetica per il 2020 (COM(2010)639) e nella successiva comunicazione relativa a una Tabella di marcia per l’energia per il 2050 (COM(2011)885) presentata il 15 dicembre 2011, la Commissione considera la realizzazione entro il 2014 di un mercato interno dell’energia funzionante, basato su adeguate infrastrutture di trasmissione e stoccaggio e capace di convogliare l’energia in funzione della domanda, la migliore garanzia per conseguire l’obiettivo UE della decarbonizzazione, assicurando al settore dell’energia la sicurezza dell’approvvigionamento e la competitività. In tale contesto,la Commissione ritiene importante assicurare che gli accordi di mercato offrano soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi e che l’accesso ai mercati sia garantito per forniture flessibili di tutti i tipi - per la gestione della domanda, dello stoccaggio come pure della produzione - e che una tale flessibilità sia ricompensata sul mercato garantendo utili ragionevoli sul capitale investito.

 

Per quanto riguarda l’articolo 39, relativo alle imprese a forte consumo di energia, in una comunicazione (C(2012)3230) del 22 maggio 2012 la Commissione ha definito gli orientamenti in base ai quali, a partire dal 1° gennaio 2013, gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato ai settori c.d. energivori, in quanto esposti a rischi elevati di rilocalizzazione, al fine di compensare l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica derivante dall'integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione del sistema UE-ETS (c.d. "costi delle emissioni indirette"). Per le imprese che operano in tali settori – elencati in uno specifico allegato al documento – la Commissione prevede un’intensità di aiuto massima dell’85% fino al 2015; dell’80% fino al 2017, e del 75% fino al 2020.

 

Per quanto riguarda l’articolo 42 sull’internazionalizzazione delle imprese, in una comunicazione (COM(2011)702) presentata il 9 novembre 2011 la Commissione propone una strategia intesa ad aumentare le possibilità per le PMI europee di operare sui mercati internazionali - attualmente limitata solo al 13% delle piccole imprese UE - in particolare, migliorando i regimi di sostegno, rafforzando i servizi di informazione e assistenza, promuovendo cluster e reti di imprese, nonché istituendo un Forum per l’internazionalizzazione delle PMI.

Nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa al programma COSME che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI con particolare attenzione al miglioramento dell’accesso ai finanziamenti, al sostegno all'internazionalizzazione, ed alla promozione della cultura imprenditoriale. Il nuovo programma si concentrerà principalmente sugli strumenti finanziari e prevede meccanismi semplificati per agevolare la partecipazione delle piccole imprese.

 

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali di cui all’articolo 53, il 20 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione riguardante una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale (SIEG) a livello UE (COM(2011)900) che individua una serie di orientamenti volti a favorire il perseguimento di tre obiettivi:

·         migliorare la chiarezza e la certezza giuridica dell’ordinamento. La Commissione sottolinea che la revisione costante della normativa è fondamentale vista la natura evolutiva di questi servizi; ricorda altresì che, parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione ha prospettato la revisione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (regolamento UE n. 360/2012) e quella sugli appalti pubblici (COM(2011)895 e 896);

·         garantire l'accesso di tutti i cittadini ai servizi fondamentali. In particolare, per quanto riguarda il settore dei trasporti, nella comunicazione si ricorda che la stipula di contratti di servizio pubblico deve rispettare i princìpi di trasparenza, non discriminazione e aggiudicazione a seguito di una procedura di gara concorrenziale; lo strumento preferito è la procedura di gara pubblica aperta. Nel 2012 la Commissione intende presentare una proposta relativa all'apertura del mercato dei servizi nazionali di trasporto passeggeri; valuterà inoltre l’opportunità di rivedere il regolamento sui servizi pubblici per il trasporto terrestre al fine di generalizzare il ricorso alle procedure di appalto concorrenziali per aggiudicare i contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario. La Commissione ricorda che, sebbene gli Stati membri abbiano un ampio margine di discrezionalità nell'individuare i settori nei quali è necessario imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto passeggeri, per essere sostenibili questi servizi devono essere efficienti, di elevata qualità e prestati in un contesto finanziario stabile; secondo la Commissione l’obbligo di ricorrere a gare d'appalto dovrebbe offrire delle garanzie a questo proposito;

·         promuovere la qualità nell'ambito dei servizi sociali, utilizzando i risultati ottenuti come modello per altri servizi di interesse generale.

 

Nella stessa data, a seguito di un processo di consultazione, la Commissione ha adottato un pacchetto di norme sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Del pacchetto fanno parte:

·       una comunicazione di carattere generale sull’applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di SIEG;

·       la decisione 2012/21/UE riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG, che dichiara che taluni tipi di compensazioni sono compatibili con il Trattato e esonerati dall’obbligo di notifica;

·       una comunicazione recante la disciplina degli aiuti di stati concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, che precisa le modalità secondo le quali la Commissione europea analizzerà i casi che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE della Commissione europea.

 

Per quanto riguarda l’articolo 57, sullo sviluppo dell’occupazione nella green economy, nell’ambito della comunicazione intitolata “Verso una ripresa fonte di occupazione” (vedi anche il paragrafo relativo all’art. 24 della presente nota) la Commissione europea individua alcuni settori chiave per i quali ha invitato gli Stati membri a sfruttare il potenziale dicreazione di posti di lavoro e tra questi l’economia verde. La Commissione europea ha, inoltre, annunciato che intende presentare iniziative per promuovere a livello europeo l’occupazione in tale settore.

Interventi volti alla promozione a livello europeo dell’occupazione nella green economy sono previsti anche nel contesto delle iniziative a favore delle risorse biologiche rinnovabili. In particolare, il 13 febbraio 2012 la Commissione europea ha presentato una comunicazione intitolata “L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa” (COM(2012)60) nella quale, in particolare, sottolinea l’importanza dei settori della bioeconomia per l’occupazione e quindi la necessita di sviluppare nuovi posti di lavoro altamente qualificati e nuove possibilità di formazione per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in queste industrie.

Per quanto riguarda il settore agricolo, di cui all’articolo 59, si segnala che in una comunicazione (COM(2012)271) presentata il 6 giugno 2012 sulle priorità d’azione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2020, la Commissione europea pone in rilievo la necessità di procedere, entro il 2014, a una valutazione dell’efficacia degli attuali criteri di sostenibilità individuati dalla direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, considerato il futuro sviluppo del mercato della bioenergia e l’uso significativamente più diffuso della biomassa agricola e forestale.

Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente il quadro UE in materia di sostenibilità la Commissione annuncia l’intenzione di presentare ulteriori relazioni e proposte, e di esaminare l’uso più appropriato della bioenergia dopo il 2020 tenendo conto delle considerazioni climatiche, ambientali, sociali ed economiche.

In materia di pesca , di cui ai commi 14-19 dello stesso articolo, si segnalano le proposte di regolamento relative alla riforma della politica della pesca (COM(2012)425) e all’organizzazione comune dei mercati della pesca (OCM) (COM(2012)416). Tali proposte, che fanno parte del pacchetto sulla riforma della politica del settore, fanno riferimento alla necessità di mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'UE lungo l'intera catena di commercializzazione. In particolare, è prevista la facoltà di ricorrere ad un’etichettatura volontaria che possa fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell’ambiente, anche con l’ausilio delle organizzazioni di produttori.

La proposta di regolamento sull’OCM, prevede due regimi di etichettatura, uno obbligatorio e uno facoltativo. Il regime obbligatorio, di cui all’articolo 42, prevede per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...", la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura, se il prodotto è fresco o se è stato scongelato. In base all’ articolo 45 della medesima proposta, possono essere fornite su base volontaria ulteriori informazioni di natura ambientale, etico o sociale, in merito alle tecniche di produzione o al contenuto nutrizionale del prodotto purchè tali notizie non occupino le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.

 

In materia di ricerca scientifica e tecnologica, di cui agli articoli 60-63, il 30 novembre 2011 la Commissione europea, nell’ambito delle proposte relative al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ha presentato un pacchetto di proposte relative all’istituzione di un nuovo strumento di finanziamento per la ricerca e l'innovazione nell’UE denominato “Orizzonte 2020”, con una dotazione finanziaria di circa 87 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Il Consiglio Competitività riunitosi a Bruxelles il 30 e 31 maggio, ha adottato un orientamento generale parziale concernente la proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi in prima lettura ad ottobre 2012.

Il programma si colloca nel contesto della Strategia per la crescita e l’occupazione Europa 2020 - presentata dalla Commissione europea nel marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'UE nel giugno 2010 – che per quanto riguarda in particolare la ricerca e l’innovazione ha fissato l’obiettivo di un incremento della spesa per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari al 3% del PIL dell’UE, da raggiungere entro il 2020.

Nell’ambito della strategia Europa 2020 sono state poi definiti 7 iniziative prioritarie, denominate iniziative faro, tra cui una dedicata espressamente alla ricerca ed all’innovazione e denominata “L’Unione nell’innovazione”, che prevede una serie di azioni volte a potenziare l’attività di ricerca ed innovazione nell’Unione europea.

La Commissione europea propone di articolare il programma Orizzonte 2020 su tre priorità - loro interno articolate in obiettivi specifici - suggerendo la seguente ripartizione del bilancio (a prezzi correnti):

·   eccellenza scientifica: generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale (27,8 miliardi di euro);

·   leadership industriale: sostenere l'attività economica, comprese le PMI (20,3 miliardi di euro);

·   sfide per la società: innovare per affrontare le sfide sociali, rispondendo direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020, per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato (35,9 miliardi di euro).

Parte dei finanziamenti è inoltre destinata a due organismi già costituiti nell’ambito dell’attuale 7° Programma quadro (2007-2013) e che contribuiranno all’obiettivo generale e alle priorità di “Orizzonte 2020” per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) sono previsti 3,2 miliardi di euro, per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) 2,2 miliardi di euro.

Il 7 febbraio 2012 la Commissione europea ha presentato il Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione relativo al 2011 inteso a misurare le prestazioni degli Stati membri in materia di innovazione. Pur rilevando un generale miglioramento di dette prestazioni, la Commissione non lo considera sufficiente a ridurre il divario con i paesi leader a livello globale (Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud), che risulta particolarmente marcato soprattutto nel settore privato. Tuttavia, l'UE risulta ancora in vantaggio rispetto alle economie emergenti (Cina, Brasile, India, Russia e Sud Africa). All'interno dell'UE, la Svezia conferma la sua posizione in cima alla classifica generale, seguita da vicino da Danimarca, Germania e Finlandia.

L'Italia sale al 15° posto - scavalcando il Portogallo - pur rimanendo nel gruppo degli “innovatori moderati” con una prestazione al di sotto della media UE. L’analisi considera un punto di forza le risorse umane e l’attività intellettuale svolta nel nostro paese, al quale tuttavia si affiancano fattori di relativa debolezza, quali una certa inerzia nel modernizzare il sistema della ricerca pubblica e la difficoltà di realizzare crescita e innovazione nel sistema industriale, segnatamente nei settori a più elevato contenuto di tecnologia.

In particolare, la Commissione ritiene che nel corso dell'ultimo decennio, l'economia italiana si sia orientata verso attività a bassa intensità di ricerca con una conseguente riduzione dell’intensità della spesa per ricerca e sviluppo (R&S) che è comunque aumentata moderatamente, raggiungendo l’1,26% del PIL nel 2009, con contributi provenienti in pari misura dal settore pubblico e privato.

Nonostante l'aumento dell’intensità della R&S nei settori esistenti, la Commissione ritiene che complessivamente i livelli di investimento in ricerca e sviluppo nel nostro paese restino al di sotto di quelli dei principali concorrenti industriali, indicando una tendenza verso la specializzazione in prodotti a più basso contenuto di tecnologia. Secondo le valutazioni della Commissione, il livello relativamente basso di investimenti del settore privato nella R&S e dell'innovazione è in gran parte dovuto alla struttura dell'economia italiana, caratterizzata da un numero elevato di PMI e micro imprese (in particolare nei settori tradizionali), così come da significative differenze a livello regionale.

La Commissione ritiene che l’Italia possa trarre vantaggio da un migliore coordinamento delle attività R&S a livello nazionale e da un migliore collegamento con le parti interessate, nonché attraverso misure che possano favorire la ricerca industriale. Infine, la Commissione sostiene che le performance innovative dell’Italia potrebbero aumentare migliorando le prestazioni del sistema di istruzione superiore, e fornendo migliori risposte alla richiesta di competenze da parte dell'economia.

Si ricorda, inoltre, che l’attuale disciplina europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione scadrà nel dicembre 2013 e che la Commissione europea dovrebbe presentare un progetto di nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella seconda parte del 2012, sul quale svolgerà una consultazione con le parti interessate.

 

Per quanto riguarda la pratica sportiva, di cui all’articolo 64, la Commissione europea, nell'ambito delle proposte relative al prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE 2014-2020, ha presentato il 23 novembre 2011 la proposta di regolamento relativa al programma “Erasmus per tutti” (COM(2011)788) che riunisce in un unico strumento le azioni previste dall’UE a sostegno dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. La proposta prevede uno stanziamento complessivo per il 2014-2020 pari a 19 miliardi di euro, di cui 239 milioni di euro dedicati alla promozione dello sport. Il programma “Erasmus per tutti”, per quanto riguarda lo sport, persegue i seguenti obiettivi:

·   contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza;

·   sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;

·   promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Il programma prevede che tali obiettivi possano essere perseguiti mediante attività transnazionali di sostegno a: progetti di collaborazione transnazionali; eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono diversi paesi europei; rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive; dialogo con le parti interessate europee.

Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi, in prima lettura, sulla proposta di regolamento a novembre 2012.

 

Relativamente all’articolo 67,in materia di turismo, il 30 giugno 2010 la Commissione ha presentato una strategia politica per il rilancio del settore del turismo (COM(2010)352) intesa a stimolare la competitività dell’industria turistica UE e la sua capacità di fornire risposte a modelli di domanda in continua evoluzione promuovendo lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; consolidando l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili; massimizzando il potenzialedelle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo del turismo.

In tale contesto assume rilievo la mobilità degli operatori del settore al fine di migliorare le competenze professionali, soprattutto al fine di facilitarne l'adattamento alle nuove tecnologie e alle nuove aspettative del mercato. La Commissione pertanto prevede di sostenere la formazione nel settore turistico all’interno dei vari programmi dell'UE, come Leonardo o il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) con i suoi capitoli "Erasmus per giovani imprenditori" e "E-skills per l'innovazione".

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Si segnala che in materia di gare nel settore idroelettrico, di cui all’articolo 37, il 14 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione 2011-2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall’art. 49 TFUE l’art. 15 comma 6-ter, lettere b) e d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, le autorità italiane sono impegnate a predisporre un decreto interministeriale - recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall’art. 12, comma 2, n. 79/1999 - per consentire alle Regioni di indire le gare per l’attribuzioni in scadenza e a trasmetterne alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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