Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Titolo: | Misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 83/2012 - A.C. 5312 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 170 | ||||
Data: | 11/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
11 luglio 2012 |
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n. 170 |
Misure urgenti per la crescita del PaeseD.L. 83/2012 - A.C. 5312Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
A.C. 5312 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese |
Iniziativa |
Governo |
Iter: |
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sede |
Referente |
Commissioni competenti |
Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive); Comitato per la legislazione |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali |
Il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
Le misure per le infrastrutture, l’ edilizia ed i trasporti (artt. 1-22)
Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell’assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.
Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell‘operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l‘ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall’articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.
Si introduce l’obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d’imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.
Viene reintegrata
l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività
connesse allo svolgimento del grande evento “EXPO Milano
Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all’apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.
In relazione alle spese
documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data
di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone
l’innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del
limite dell’ammontare complessivo da
Sono infine istituiti un Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.
Le misure per lo sviluppo economico (artt. 23-59)
Con l’obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero.
Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazione emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.
Nell’ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.
Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.
Tra le altre misure a sostegno delle imprese, si segnalano quelle volte alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l’accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.
Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l’introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.
Le misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)
Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all’innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi - esplicitati nella relazione illustrativa - sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un’eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l’importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.
Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di "copertura a garanzia" degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.
Le misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)
E’ istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
Per una analitica descrizione dei singoli articoli del decreto-legge - in totale, 70 - si fa rinvio al dossier n. 660 del 3 luglio 2012, predisposto dal Servizio Studi della Camera.
Le misure contenute nel decreto legge in esame si inseriscono in buona parte nelle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all’esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell’Italia nell’ambito del Semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di crescita e occupazione.
Raccomandazioni della Commissione europea
Le raccomandazioni, presentate dalla Commissione europea il 30 maggio 2012, sono state avallate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno e saranno adottate in via definitiva dall’ECOFIN del 10 luglio.
Per quanto riguarda l’Italia, nei
settori in cui interviene il decreto legge in oggetto,
1. dare attuazione del Piano d’azione coesione al fine di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei, in particolare nel meridione;
2. assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese e per le assunzioni;
3. promuovere la mobilità del lavoro anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali;
4. ridurre il campo di applicazione delle esenzioni e delle deduzioni fiscali, nonché le al quote ridotte IVA;
5. procedere in direzione dello spostamento del carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso il consumo e i patrimoni, nonché promuovere una tassazione funzionale agli obiettivi ecologici;
6. attuare la nuova legislazione in materia di liberalizzazioni e semplificazione nel settore dei servizi;
7. semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa;
8. migliorare l‘accesso delle imprese agli strumenti finanziari, in particolare al capitale di rischio, per finanziare la crescita dimensionale e l’innovazione;
9. realizzare la riorganizzazione, già pianificata, del sistema giudiziario civile, e promuovere l’uso degli strumenti extra-giudiziali;
10.migliorare l’accesso al mercato nel settore delle reti, migliorare la capacità infrastrutturale e le interconnessioni.
Patto per la crescita e l’occupazione
Il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha, nel più ampio contesto delle misure in materia economica e finanziaria, approvato un Patto per la crescita e l’occupazione che definisce un quadro organico per l'adozione di misure, di natura legislativa e non legislativa, a livello nazionale, dell'UE e della zona euro.
Il Patto prevede anzitutto l’impegno per gli Stati membri a:
§ perseguire politiche di consolidamento fiscale differenziato e favorevole alla crescita e che assicurino la sostenibilità dei sistemi previdenziali;
§ ristrutturare il sistema bancario e ripristinare il flusso ordinario del credito all’economia reale;
§ promuovere la competitività, portando avanti le riforme strutturali per liberare il proprio potenziale di crescita, anche attraverso l'apertura alla concorrenza delle industrie di rete, la promozione dell'economia digitale, lo sfruttamento del potenziale di un'economia verde, l'abolizione delle restrizioni ingiustificate imposte ai fornitori di servizi e l'agevolazione dell'avvio di un'attività commerciale;
§ combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile, avvalendosi delle possibilità di finanziare temporaneamente, a partire dal Fondo sociale europeo, gli incentivi a favore delle assunzioni, ed attuare contestualmente politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
§ modernizzare la pubblica amministrazione, in particolare rimediando ai ritardi della giustizia, riducendo gli oneri amministrativi e sviluppando i servizi amministrativi online;
§ Con riferimento al contributo delle politiche dell’UE alla crescita, il Patto prevede, anzitutto, la mobilitazione di 120 miliardi di euro (equivalenti a circa l'1% dell'RNL dell'UE) per misure ad effetto rapido a favore della crescita, combinando diversi interventi:
§
l’aumento di capitale pari a 10 miliardi di euro per
§ l’avvio immediato della fase pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'infrastruttura a banda larga (cd. project bonds), capaci di mobilitare, secondo le stime della Commissione, fino a 4,5 miliardi di euro di investimenti;
§
la riprogrammazione dei Fondi strutturali. In particolare, nel rispetto
delle regole di disimpegno, gli Stati membri potranno in cooperazione con
o usare parte degli stanziamenti dei fondi in modo tale da condividere il rischio di prestito della BEI e offrire garanzie sui prestiti per conoscenze e competenze, efficienza delle risorse, infrastrutture strategiche e accesso ai finanziamenti per le PMI;
o valutare l'eventualità di riassegnazioni all'interno delle dotazioni nazionali, nel rispetto delle norme vigenti;
§ l’ampliamento dell'intervento del Fondo europeo per gli investimenti (fondo della BEI che investe in fondi di venture capital e strumenti con ripartizione del rischio per finanziarie le PMI), in particolare con riguardo all'attività di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti.
§ In secondo luogo, il Patto prospetta l’adozione da parte delle Istituzioni UE di misure legislative e non legislative volte, in particolare, a:
§ completare del mercato unico, con l’approvazione delle proposte ancora pendenti (relative ad appalti pubblici, firma elettronica e riconoscimento delle qualifiche professionali), la presentazione di ulteriori proposte della Commissione europea per l’autunno 2012 e l’'attuazione della legislazione vigente, in particolare della direttiva sui servizi (che consentirebbe di realizzare un ulteriore utile economico fino a 330 miliardi di EUR);
§ conseguire un mercato unico digitale funzionante entro il 2015, dando priorità alle misure per sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e stimolando la domanda per lo sviluppo di Internet ad alta velocità;
§ completare il mercato interno dell'energia entro il 2014, garantendo che nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dopo il 2015;
§ rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, migliorando in particolare il sostegno all'R&S e le opportunità d'investimento per le start-up e PMI innovative;
§ migliorare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, trasformando il portale EURES in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione;
§ far contribuire la politica fiscale al risanamento di bilancio e alla crescita sostenibile. A questo scopo il Patto:
- reca l’impegno proseguire i lavori sulle proposte della Commissione riguardanti la tassazione dell'energia, la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e la revisione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio;
- prende atto che alcuni Stati membri chiederanno una cooperazione rafforzata affinché la proposta di direttiva relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie sia adottata entro dicembre 2012;
-
impegna
- precede che siano rapidamente convenute le direttive di negoziato per gli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con i paesi terzi;
- impegna gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a proseguire le loro discussioni strutturate in materia di politica tributaria.
Profili di compatibilità comunitaria
Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 17, 59, comma 3, 59, comma 14, e 60 del decreto-legge.
L’articolo 17 interviene in materia di autoservizi pubblici non di lineadisponendo la proroga fino al31 dicembre 2012deitermini, previsti all’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, per l’emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Come evidenziato nella Relazione governativa, la proroga si rende necessaria per evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, tra cui in particolare la nuova normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater del D.L. n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992.
Le disposizioni introdotte con l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 presentano profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). La proroga del termine disposta dall’articolo 17 del decreto legge in esame si rende pertanto necessaria attesa anche la pendenza, in sede di Corte di Giustizia dell’Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12).Si ricorda, al riguardo, che le disposizioni introdotte con l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.
Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli aiuti di stato nel settore agricolo, il mercato ittico egli aiuti di Stato nei settori della ricerca e sviluppo, siricorda che:
- l’articolo 59, comma 3 destina le somme presenti sul bilancio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al finanziamento di “misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato”. Il comma successivo attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di definire le modalità di applicazione del comma 3 e di quantificare le risorse finanziare da destinare alle misure ed interventi suddetti “in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato”.
- l’articolo 59,
comma
Il Regolamento 2065/01/CE stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L’articolo 4 del Regolamento 104/2000, relativamente all’informazione dei consumatori, dopo aver fatto salva la direttiva 79/112/CE in materia di etichettatura – sostituita dalla direttiva 2000/13 - dispone che nell’indicazione o nell’etichetta sia riportata la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura. L’articolo 5 del Regolamento 2065/01/CE reca la disciplina dell’indicazione della zona di cattura autorizzando comunque, nel comma 2, gli operatori a “menzionare una zona di cattura più precisa”.
- infine, l’articolo 60 definisce il campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca ed individua i soggetti ammissibili, le tipologie e gli strumenti di intervento. Ai fini della individuazione delle attività che possono definirsi come attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo industriale”, il comma 2 contiene un esplicito rinvio ai contenuti della Comunicazione della Commissione europea 2006/C-323 recante la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Per quanto riguarda i project bond, di cui all’articolo 1, si segnala che l’emissione di tali titoli si inserisce in una più ampia strategia dell’UE volta a promuovere il ricorso agli strumenti finanziari innovativi per reperire sul mercato, a fronte della ridotta disponibilità di capitale di rischio, consistenti finanziamenti per investimenti strategici nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali, considerati essenziali per la ripresa dell’economia europea e, più in generale, per il perseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla Strategia Europa 2020.
Secondo le proposte della Commissione, i project bond consisterebbero in titoli obbligazionari emessi direttamente da parte delle imprese che realizzano progetti infrastrutturali e garantiti dalla Commissione (sulla base del bilancio dell'UE) e dalla BEI per migliorarne l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.
Il ricorso ai project bond dovrebbe avere secondo
In vista della entrata in
vigore del QFP 2014-2020
L’approvazione della proposta che il PE dovrebbe approvare in prima lettura il 5 luglio 2012 consentirà l’avvio di progetto pilota di 18 mesi che destina 230 milioni di garanzie e prestiti (a carico del bilancio dell'UE e della Banca europea per gli investimenti) per l'emissione di project bonds, in grado di mobilizzare 4,5 miliardi di euro di investimenti privati per progetti per infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie digitali.
Il
progetto pilota sarà attuato in collaborazione con
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha dato il proprio assenso all’aumento del capitale di 10 miliardi di euro, che dovrà ora essere deliberato formalmente dal Consiglio dei Governatori della BEI entro il 31 dicembre 2012. Secondo le indicazioni del Consiglio europeo, tale aumento di capitale dovrebbe mobilitare ulteriori 180 miliardi di investimenti supplementari.
Il ricorso ai project bond è strettamente connesso all’istituzione, nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2014-2020, del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) con il quale l’UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020 (COM(2011)665).
Il CEF si avvarrebbe sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari che comprenderebbero, oltre a strumenti di capitale proprio, anche strumenti con ripartizione del rischio tra cui project bond.
Pertanto, il richiamato progetto pilota – che sarà oggetto, entro la seconda metà del 2013 di una revisione - si configura come una fase sperimentale in vista della emissione a regime, a partire dal 2014, di project bonds nell’ambito del CEF. A partire da tale data, inoltre, lo strumento potrebbe essere aperto a finanziamenti in altri settori come, per esempio, le infrastrutture sociali, le energie rinnovabili e determinati progetti spaziali.
Per quanto
riguarda l’articolo
4,relativo all’affidamento lavori
a terzi nelle concessioni, il 20 dicembre 2011
La proposta ha per oggetto le concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro; alle concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro si applicano solo alcune disposizioni recanti l’obbligo di pubblicare l’avviso di aggiudicazione della concessione.
Inoltre, ai fini del giudizio di sussistenza delle condizioni di partecipazione è consentito ad un operatore economico candidato di affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, purché dimostri all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di poter disporre delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione; in tal caso, ai fini del riscontro della capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire il requisito della responsabilità solidale per l’esecuzione della concessione in capo all’operatore economico e ai soggetti cui quest’ultimo intende affidarsi.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata dalla plenaria del Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente il 27 febbraio 2013.
In merito ai piani nazionali per
le città, di cui all’articolo 12, il 18 giugno 2012
Nell’ambito della proposte legislative relative alla politica di coesione per il periodo 2014-2020, presentate dalla Commissione europea nell’ottobre 2011, la proposta di regolamento relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR (COM(2011)614) prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile.
In particolare,
Ciascuno Stato membro stabilirebbe nel proprio contratto di partenariato (principale strumento di programmazione per il 2014-2020)un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.
Alla Comissione europea sarebbe attribuito il compito di definire una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze.
Tale piattaforma comprenderebbe un elenco di massimo 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro, selezionate in base ai seguenti criteri:
§ la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;
§ l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.
Il QFP dovrebbe essere adottato entro la fine del 2012 (sotto Presidenza cipriota), così da agevolare la transizione dal QFP attuale a quello futuro, che dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 2014.
Per quanto
riguarda l’articolo
14, relativo
ai porti, il 19 giugno 2012
Tale esercizio si inserisce nell'ambito della riflessione in corso sulla revisione della politica dell'UE in materia portuale, che dovrebbe portare alla presentazione da parte della Commissione europea, nel 2013, di una specifica proposta legislativa volta alla creazione di un quadro per la politica futura dell'UE in materia di porti.
Ad avviso della Commissione europea, tale revisione si rende ancora più necessaria per il ruolo centrale che viene riconosciuto ai porti dai futuri orientamenti per le reti transeuropee di trasporto (COM(2011)650) – all’esame della IX Commissione trasporti ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera - e dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe facility) (COM(2011)665) che definisce la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione di infrastrutture prioritarie nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
In base al nuovo impianto, la rete TEN-T dovrebbe essere articolata in due livelli:
· una rete globale, da realizzare entro il 2050, essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri che dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;
· una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo.
La rete centrale interesserà, tra l’altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi. Nel promuovere i progetti di interesse comune gli Stati membri, al fine di favorire l’intermodalità, gli operatori dei porti e i gestori delle infrastrutture dovranno garantire che i porti interni siano collegati con l'infrastruttura stradale o ferroviaria della rete globale e offrano almeno un terminale merci.
Il 7 giugno 2012 il Consiglio trasporti ha avvito l’esame in prima lettura delle due proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria; anche il Parlamento europeo dovrebbe avviarne prossimamente l’esame in prima lettura.
Con riferimento
agli articoli da
La comunicazione rientra nell’ambito dell'agenda digitale europea –una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 - che si propone di incrementare fino al 50% l'uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell'UE e fino all'80% da parte delle imprese dell'UE entro il 2015.
Il pacchetto dell’agenda digitale è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471).
Obiettivo generale del piano
d'azione è quello di facilitare la transizione dall'attuale e-Government verso una nuova generazione
di servizi di amministrazione digitale a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo. Per raggiungere questo obiettivo,
· sviluppare servizi concepiti in funzione delle esigenze degli utenti, migliorando la trasparenza, facilitando l’accesso alle informazioni del settore pubblico da parte dei cittadini;
· rafforzare il mercato interno,anche mediante la creazione di una infrastruttura transnazionale che consenta alle imprese di vendere beni e fornire servizi alle amministrazioni pubbliche di altri Stati nonché con misure che incoraggino la mobilità dei cittadini che desiderano muoversi da uno Stato membro all'altro per motivi di studio, lavoro, cure mediche;
· miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni mettendo in primo piano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), semplificando i processi amministrativi e generalizzando le procedure elettroniche per gli appalti pubblici;
· riduzione degli oneri amministrativi, tra l’altro, applicando il principio della registrazione unica per taluni dati;
· sviluppo dell'interoperabilità e dell'innovazione, nonché il superamento dei criteri attuali di identificazione e autenticazione per la creazione di modelli più sofisticati.
Per quanto riguarda l’articolo 24, recante contributi per nuove assunzioni di
profili altamente qualificati,
· promuovere la creazione di posti di lavoro;
· riformare i mercati del lavoro;
· migliorare la governance dell’UE nel settore dell’occupazione.
In particolare,
Si ricorda, inoltre, che l’attuale disciplina comunitaria in
materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, che fissa, tra l’altro, le condizioni per
la compatibilità di aiuti di stato alle piccole e medie imprese per la messa a disposizione da parte di un
organismo di ricerca o da una grande impresa di personale altamente qualificato, prevedendo tra i costi ammissibili anche quelli relativi
all'utilizzazione e all'assunzione
temporanea di personale, scadrà nel
dicembre 2013.
In merito all’articolo 27 sulla riconversione e riqualificazione
industriale, si segnala che nel quadro della strategia per la "Modernizzazione
degli aiuti di Stato dell'UE", prospettata in una comunicazione
(COM(2012)209) dell'8 maggio 2012,
Gli orientamenti della Commissione specificano che uno Stato membro può intervenire per interrompere il processo di uscita dal mercato di un’impresa a condizione che sia garantito in ogni caso il ritorno della redditività a lungo termine.
La necessità di procedere a un aggiornamento di tali orientamenti è sostenuta anche nell’iniziativa faro sulla politica industriale dell’UE (COM(2010)614) che è attualmente sottoposta a una consultazione in vista del suo riesame, annunciato per settembre 2012.
Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato inoltre affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012.
In tale contesto,
Per quanto riguarda l’articolo 32 sui finanziamenti alle imprese, il 7 dicembre 2011
Nel periodo di riferimento 2003-2010, i fondi dedicati al venture capital ammontavano a 64 miliardi di euro a fronte di un totale di 437 miliardi di euro investiti nel più ampio settore del "private equity". Quindi, il venture capital rappresentava soltanto il 14,6% del totale, mentre il "private equity" ammontava all'85,4%. Inoltre, secondo i dati della Commissione, le dimensioni medie di un fondo europeo di venture capital sono notevolmente al di sotto delle dimensioni ottimali per questo tipo di strumento di finanziamento. Mentre negli Stati Uniti il fondo di venture capital medio raggruppa attività in gestione per 130 milioni di euro, le dimensioni medie degli FVC europei sono di circa 60 milioni di euro.
Con specifico riguardo all’Italia, in base a stime elaborate dalla Commissione europea sulla base dei dati forniti dalla Banca mondiale e dall’OCSE (relativi al 2009), in Italia il venture capital ammonterebbe a meno dello 0,01 del PIL a fronte dello 0,07% del Belgio, dello 0,05% della Francia, dello 0,03 della Germania e dello 0,02% della Spagna.
Di conseguenza, in questa fase, il venture capital riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI, che quindi dipendono essenzialmente (per circa l’80% del totale) dai prestiti bancari.
La proposta introduce:
· requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo di venture capital";
· requisiti inerenti al portafoglio d'investimento, alle tecniche d'investimento, e alle imprese ammissibili per un fondo europeo di venture capital qualificato.
· regole uniformi sulle categorie di investitori su cui può concentrarsi un fondo di venture capital qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che commercializzano tali fondi.
Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.
Il Consiglio competitività del 20 febbraio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta. L’esame del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione) è atteso per la sessione del 22 ottobre 2012.
Relativamente all’articolo 34 sui biocarburanti si segnala una comunicazione (COM(2012)271)
del 6 giugno
Inoltre,
Per quanto riguarda l’articolo
Il 13 febbraio 2012
· consolidare un monitoraggio armonizzato del suolo a vari fini, compresi sicurezza e protezione alimentare, contaminazione diffusa e adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione.
In tale contesto
· integrare ulteriormente la protezione del suolo nelle politiche dell’UE, con particolare riferimento ai provvedimenti prospettati nella Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571), nella PAC e nella politica regionale.
In merito all’articolo 38 sulle
infrastrutture energetiche, si segnala che nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario
pluriennale 2014-2020, il 19 ottobre 2011
Il pacchetto contiene una proposta di regolamento (COM(2011)658) che prospetta una revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee
dell’energia (RTE‑E) al fine di favorirne lo sviluppo tempestivo e
l'interoperabilità. In particolare,
In particolare, la proposta intende favorire in maniera proporzionale l’allineamento minimo delle procedure amministrative nazionali, necessario per agevolare l'attuazione di progetti di rilevanza europea, lasciando gli Stati membri liberi di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento attraverso le procedure ritenute più in linea con i rispettivi sistemi giuridici nazionali.
Nella
comunicazione relativa alla strategia di
politica energetica per il 2020 (COM(2010)639) e nella successiva comunicazione
relativa a una Tabella di marcia per
l’energia per il 2050 (COM(2011)885) presentata il 15 dicembre 2011,
Per quanto riguarda l’articolo 39, relativo
alle imprese a forte consumo di energia, in una comunicazione (C(2012)3230)
del 22 maggio 2012
Per quanto riguarda l’articolo 42 sull’internazionalizzazione
delle imprese, in una comunicazione (COM(2011)702) presentata il 9
novembre 2011
Nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario
pluriennale 2014-2020, il 30 novembre 2011
Per quanto riguarda i servizi
pubblici locali di cui all’articolo 53, il 20 dicembre 2011
·
migliorare la chiarezza e la certezza giuridica dell’ordinamento.
·
garantire l'accesso di tutti i cittadini ai servizi
fondamentali. In particolare, per
quanto riguarda il settore dei trasporti,
nella comunicazione si ricorda che la stipula di contratti di servizio pubblico
deve rispettare i princìpi di trasparenza,
non discriminazione e aggiudicazione a seguito di una procedura di gara concorrenziale; lo strumento preferito è la
procedura di gara pubblica aperta.
Nel 2012
· promuovere la qualità nell'ambito dei servizi sociali, utilizzando i risultati ottenuti come modello per altri servizi di interesse generale.
Nella stessa data, a seguito di un processo di
consultazione,
Del pacchetto fanno parte:
· una comunicazione di carattere generale sull’applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di SIEG;
· la decisione 2012/21/UE riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG, che dichiara che taluni tipi di compensazioni sono compatibili con il Trattato e esonerati dall’obbligo di notifica;
·
una comunicazione recante la disciplina
degli aiuti di stati concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, che precisa le modalità secondo le quali
Per quanto riguarda l’articolo 57, sullo sviluppo dell’occupazione nella green economy, nell’ambito della comunicazione
intitolata “Verso una ripresa fonte di
occupazione” (vedi anche il paragrafo
relativo all’art. 24 della presente nota)
Interventi volti alla promozione
a livello europeo dell’occupazione nella green
economy sono previsti anche nel contesto delle iniziative a favore delle risorse biologiche rinnovabili. In particolare,
il 13 febbraio 2012
Inoltre, al fine di
rafforzare ulteriormente il quadro UE in materia di sostenibilità
La proposta di regolamento sull’OCM, prevede due regimi di etichettatura, uno obbligatorio e uno facoltativo. Il regime obbligatorio, di cui all’articolo 42, prevede per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...", la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura, se il prodotto è fresco o se è stato scongelato. In base all’ articolo 45 della medesima proposta, possono essere fornite su base volontaria ulteriori informazioni di natura ambientale, etico o sociale, in merito alle tecniche di produzione o al contenuto nutrizionale del prodotto purchè tali notizie non occupino le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.
In materia di ricerca scientifica
e tecnologica, di cui agli articoli 60-63, il
Il Consiglio Competitività riunitosi a Bruxelles il 30 e 31 maggio, ha adottato un orientamento generale parziale concernente la proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi in prima lettura ad ottobre 2012.
Il programma si colloca nel contesto della Strategia per la crescita e l’occupazione Europa 2020 - presentata dalla Commissione europea nel marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'UE nel giugno 2010 – che per quanto riguarda in particolare la ricerca e l’innovazione ha fissato l’obiettivo di un incremento della spesa per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari al 3% del PIL dell’UE, da raggiungere entro il 2020.
Nell’ambito della strategia Europa 2020 sono state poi definiti 7 iniziative prioritarie, denominate iniziative faro, tra cui una dedicata espressamente alla ricerca ed all’innovazione e denominata “L’Unione nell’innovazione”, che prevede una serie di azioni volte a potenziare l’attività di ricerca ed innovazione nell’Unione europea.
· eccellenza scientifica: generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale (27,8 miliardi di euro);
· leadership industriale: sostenere l'attività economica, comprese le PMI (20,3 miliardi di euro);
· sfide per la società: innovare per affrontare le sfide sociali, rispondendo direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020, per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato (35,9 miliardi di euro).
Parte dei finanziamenti è inoltre destinata
a due organismi già costituiti nell’ambito dell’attuale 7° Programma quadro
(2007-2013) e che contribuiranno all’obiettivo generale e alle priorità di “Orizzonte
Il 7 febbraio 2012
L'Italia sale al 15° posto - scavalcando il Portogallo - pur rimanendo nel gruppo degli “innovatori moderati” con una prestazione al di sotto della media UE. L’analisi considera un punto di forza le risorse umane e l’attività intellettuale svolta nel nostro paese, al quale tuttavia si affiancano fattori di relativa debolezza, quali una certa inerzia nel modernizzare il sistema della ricerca pubblica e la difficoltà di realizzare crescita e innovazione nel sistema industriale, segnatamente nei settori a più elevato contenuto di tecnologia.
In particolare,
Nonostante l'aumento dell’intensità della R&S nei settori
esistenti,
Si ricorda, inoltre, che l’attuale disciplina europea in materia
di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione scadrà nel
dicembre 2013 e che
Per quanto riguarda la pratica
sportiva, di cui all’articolo 64,
· contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza;
· sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;
· promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.
Il programma prevede che tali obiettivi possano essere perseguiti mediante attività transnazionali di sostegno a: progetti di collaborazione transnazionali; eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono diversi paesi europei; rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive; dialogo con le parti interessate europee.
Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi, in prima lettura, sulla proposta di regolamento a novembre 2012.
Relativamente all’articolo
In tale contesto assume rilievo la mobilità degli operatori
del settore al fine di migliorare le competenze professionali, soprattutto al
fine di facilitarne l'adattamento alle nuove tecnologie e alle nuove
aspettative del mercato.
Si segnala che in materia di gare
nel settore idroelettrico, di cui all’articolo 37, il 14 marzo 2011
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, le autorità italiane sono impegnate a predisporre un decreto interministeriale - recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall’art. 12, comma 2, n. 79/1999 - per consentire alle Regioni di indire le gare per l’attribuzioni in scadenza e a trasmetterne alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
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File: NOTST170.doc