Contenuto
Il disegno di legge
governativo di riforma del mercato del lavoro è stato presentato dal Governo al
Senato il 5 aprile 2012 (AS 3249).
Il disegno di legge: quadro di sintesi
Nell’ambito di una razionalizzazione
delle tipologie contrattuali esistenti, si configura il contratto a tempo
indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai
contratti a tempo determinato. Si delinea l’apprendistato quale contratto tipico per l’accesso al mercato del
lavoro (nonché per l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato),
ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti
e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo
formativo. Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell’impiego,
da un lato contrastando l’uso improprio degli elementi di flessibilità relativi
a talune tipologie contrattuali, dall’altro adeguando la disciplina dei
licenziamenti, collettivi ed individuali.
Con riferimento ai licenziamenti individuali, in
particolare, si interviene operando importanti modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la
cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro).
Più
specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti
discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime
dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e
dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste
ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a
seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l’illegittimità del
licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o
nel pagamento di un’indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si
introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto
l’impugnativa dei licenziamenti.
Si opera un’ampia
revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo
attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASPI - Assicurazione sociale per l’impiego)
in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad
eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore
amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in
particolare, oltre all’estensione a categorie prima escluse (principalmente
apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano
nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i
soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi,
l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione di fondi di
solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l’attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono
apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria.
Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito
per i lavoratori ultracinquantenni. Si rinnovano e rafforzano le politiche
attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l’impiego (per i quali
vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il
territorio nazionale). Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto
alle cd. dimissioni “in bianco” e misure per il sostegno della genitorialità) e
per il sostegno dei lavoratori anziani.
Il 31 maggio 2012 il
Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una
serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati dalla 11° Commissione. In
Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti
interamente sostitutivi del testo della Commissione, confermandone i contenuti
sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali). Per un
puntuale raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo al
Senato (AS 3249) e il testo licenziato dal Senato, ora all’esame della Camera
dei deputati (AC 5256), si rinvia all’apposito allegato al dossier del Servizio Studi n. 650 (Schede di
lettura).
Le modifiche introdotte al Senato
Flessibilità in entrata - Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stata
portata da 6 a
12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo determinato stipulabile
senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di acausalità operante nei casi, previsti dalla contrattazione
collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via
delegata, ai livelli decentrati), in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi
produttivi.In materia di apprendistato, viene stabilito
che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento
per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il
rapporto 3 a
2 per le aziende di dimensioni maggiori). Per quanto riguarda il lavoro
intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di
stipulare il contratto con lavoratori over 55 anni e under 24 (ma in questo
caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni). Per quanto
attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il c.d. salario
di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi
stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione
collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni
minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. E’ stata
rafforzata, inoltre, l’indennità di disoccupazione una tantum (in
via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un
anno: a tal fine è stata prevista un’ulteriore integrazione di risorse per a 60
milioni). Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno delle c.d. false
partite IVA, è stato precisato l’ambito di operatività della presunzione
che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente,
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni
caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata. Per quanto
riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un
suo utilizzo nei settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è
stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto
di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per
i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Il
valore orario del voucher, infine, è stato rimesso a un decreto del Ministero
del lavoro. Infine, per i tirocini formativi e di orientamento è
stata esclusa l’ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è
stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee
guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. E’ stato previsto,
inoltre, l’obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.
Flessibilità in uscita - Al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, è stato
previsto che l’eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice
verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici
disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente
previsto).
Ammortizzatori sociali - Per quanto concerne l’”Assicurazione Sociale per l’Impiego”(ASPI),
è stato previsto che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà
incassare l’indennità in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di
lavoro autonomo o imprenditoriale. E’ stata esclusa, inoltre, la corresponsione
di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di
condanna per reati terroristici, per
mafia e strage.
Altri interventi - E’
stata introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro
favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa. E’ stata espunta la soppressione della gratuità
del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate
le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono
state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo
l’obbligo di astensione di 1 giorno per il padre e la facoltà di
astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. Per
quanto riguarda l’apprendimento permanente e la certificazione degli
apprendimenti non formali e informali, è stata ridefinita la platea degli enti
autorizzati alla certificazione. Infine, è stata conferita una delega al
Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché
per la definizione di misure per la democrazia economica.
Il contenuto del provvedimento all’esame
della Camera
Di seguito si fornisce una analitica descrizione
delle disposizioni del provvedimento che consta di 4 articoli, ciascuno dei
quali composto da numerosi commi.
Articolo 1 - I commi
1-6 enunciano le finalità dell’intervento di riforma e istituiscono un sistema permanente
di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione degli interventi. I commi 7 e 8 prevedono
che le disposizioni della legge costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I commi 9-13 modificano
la disciplina del contratto a tempo determinato (c.d. contratto a
termine) e del contratto di somministrazione. I commi 14 e
15 sopprimono il contratto di inserimento. I commi 16-19 modificano la disciplina generale del contratto
di apprendistato. Il comma 20 è volto a rafforzare
gli strumenti di tutela del lavoratore che abbia concordato con il datore di
lavoro “clausole flessibili od elastiche” nell’ambito di un contratto di lavoro
a tempo parziale (part time). I commi 21 e 22 modificano la disciplina del lavoro
intermittente (c.d. lavoro a chiamata). I commi 23-25 modificano la disciplina del lavoro a
progetto. I commi 26 e 27 sono volti
a razionalizzare il ricorso alle
collaborazioni rese da titolari di partita IVA, introducendo
la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati
presupposti. I commi 28-31 intervengono
sulla disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. I commi 32 e 33 intervengono sulla disciplina del lavoro
accessorio, al fine di restringere il campo di operatività dell’istituto. I
commi 34-36 prevedono la
stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un
accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini
formativi e di orientamento. I
commi 37-41 modificano la
legge n. 604 del 1966, in
materia di licenziamenti individuali. I commi 42 e 43
modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo, prevedendo una riduzione dell’area della tutela
reale. I commi 44-46 modificano
la disciplina dei licenziamenti collettivi.
I commi 47-69 introducono un rito speciale per le
controversie relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste
dal nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Articolo 2 - I commi 1-3, nell’ambito di una revisione complessiva del
sistema degli ammortizzatori sociali, istituiscono
dal 1° gennaio 2013l”’Assicurazione
Sociale per l’Impiego” (ASPI), che si concretizza nell’erogazione di
un’indennità mensile ai lavoratori
dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di
cooperative di lavoro. I commi
4-5 individuano i requisiti ai fini della fruizione dell’ASPI. Icommi 6-10 individuano
l’importo e le modalità di calcolo dell’ASPI.Il comma 11 individua la durata di corresponsione dell’ASPI,
in relazione all’età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di
disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016. Icommi 12-14 disciplinano
la procedura per l’erogazione dell’ASPI. Icommi 15-19 disciplinano la sospensione
d’ufficio della fruizione dell’ASPI – fino ad un massimo di sei mesi -
in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nonché la sua eventuale
riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale
derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione.I commi
20-24, introducono un’ulteriore istituto di sostegno del reddito,
denominato mini-ASPI, che va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti ed èvolto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la
fruizione dell’ASPI. I commi
25-39 definiscono le modalità di contribuzione per il
finanziamentodel nuovo
sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a
regime. Icommi 40 e 41 individuano le cause di decadenza dalla
fruizione dell’ASPI e della mini-ASPI, con obbligo di restituzione
dell’indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti. I commi 42 e 43 applicano all’ASPI le norme
sul contenzioso amministrativo, relativo alle prestazioni o alla
contribuzione, già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. I commi 44 e 45
disciplinano la fase transitoria, in attesa dell’entrata a regime
dell’ASPI, per i nuovi eventi di
disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e
fino al 31 dicembre 2015. Il comma
46 ridefinisce, con un progressivo ridimensionamento, i periodi
massimi di fruizione dell'indennità
di mobilità per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.Icommi 47-50 disciplinano
la destinazione, la riscossione e il versamento dell’incremento
dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili,
disposto dall’articolo 6-quater del D.L. n.
7/2005, prevedendo che, a decorrere, dal 1° gennaio 2016, gli introiti
dell’addizionale siano versati alla gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS. I commi 51-56,
disciplinano, a decorrere dal 2013,
una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e
continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla
gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di
lavoro autonomo, in quanto esclusi, secondo quanto riportato
nella relazione illustrativa al provvedimento, dall’ambito di applicazione
dell’ASPI. Il comma 57 prevede
un incremento dell'aliquota
contributivapensionistica per gli iscritti alla gestione
separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle
prestazioni pensionistiche, con un incremento progressivo delle due aliquote, a
decorrere dal 2013, fino al, rispettivamente, 33% (dal 27% attuale) e
24% (dal 18% attuale) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad
altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento
pensionistico - a regime dal 2018. I commi
58-63, introdotti al Senato, prevedono la revoca di
prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati di particolare allarme
sociale.I commi 64-67,
consentono, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione di ammortizzatori sociali in
deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da
numerose disposizioni transitorie. Il comma
68 estendeagli imprenditori agricoli professionali, dal 1° gennaio 2013, gli incrementi delle aliquote
contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli
iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS,
posti in essere dall’articolo 24, comma 23, del D.L. 201/2011.
I commi
69-73 recano una serie di abrogazioni e modifiche
al fine di coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali
recata dal provvedimento in esame.
Articolo 3 - Il comma 1 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione della CIGS
ad alcuni settori già interessati da estensioni del
medesimo istituto mediante norme transitorie o modalità
particolari, che con tale norma vengono quindi tutelati aregime.I commi
2 e 3 prevedono l’erogazione
a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno
al reddito introdotto, dall’articolo 19, comma 12, del
D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di
specifiche categorie di lavoratori delsettore
portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie
per gli anni precedenti. I commi 4-13 istituiscono fondi di solidarietà
bilaterali per i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria
o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria. I
commi 14-18, introdotti al Senato, introducono un modello di
costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi
di solidarietà bilaterali previsto dai precedenti commi 4-13. Inoltre, è riconosciuta,
in via sperimentale per il periodo
2013-2015, l’erogazione dell’ASPI (per un periodo massimo di 90
giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento
integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall’articolo
medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del20% dell’indennità stessa. I commi 19-21 prevedono
l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto
non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non siano stati
attivati, entro il 31 marzo 2013,
i fondi di solidarietà bilaterali. I commi
22-25 individuano i criteri di ripartizione dei contributi di
finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del
fondo di solidarietà residuale. I commi 26-30 dettano la disciplina delle risorse
finanziarie dei fondi,
prevedendo, in particolare, l’obbligo di pareggio; la impossibilità di erogare
prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie e l’obbligo di presentare
bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito
dal MEF. I commi 31-34 indicano espressamente le prestazioni
erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. I commi 35-41, disciplinano le modalità di gestione dei fondi di solidarietà bilaterali,
cui provvede un comitato amministratore
per ciascun fondo. I commi 42 e
43 adeguano, mediante appositi decreti, la disciplina dei fondi
di solidarietà già istituiti ai
sensi dell’art. 2, comma 28 della L. 662/1996, a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento in esame,
sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno
2013. I commi 44 e 45 prevedono
l'adeguamento a specifiche
disposizioni delprovvedimento
in esame della disciplina delfondo speciale per il sostegno delreddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del
personale dei settori deltrasporto aereo e deltrasporto ferroviario. I commi 46 e 47, recano una serie di abrogazioni,
con diverse decorrenze, in relazione agli interventi normativi di cui ai commi
1-45 dell’articolo 3, con i quali viene ridefinito un quadro di tutele per i
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. I commi 48 e 49 novellano
le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa.
Articolo
4 - I commi 1-7
prevedono, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori
di lavoroche impieghino
mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale, venga posto a carico deldatore dilavoro l’erogazione di una prestazione, di importo pari
alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori
maggiormente anziani, in grado di raggiungere i requisiti per il
pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del
rapporto di lavoro,
al fine di incentivarne l’esodo.
In tale ipotesi, il datore di lavoroè inoltre tenuto a corrispondere all’INPS la contribuzione fino
al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori
interessati. I commi 8-11 introducono, a
decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione
consistenti nella riduzione,
nella misura del50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori, modulata per
quanto riguarda la durata, all’età dei lavoratori, al loro status lavorativo e
alla tipologia contrattuale applicata. I commi 12-15 pongono alcune norme, relative all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione,
definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione delriconoscimento degli incentivi stessi. I commi 16-23 modificano
la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate
dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d.
dimissioni in bianco. I commi 24-26,modificati durante l’esame al Senato, prevedono due misure sperimentali in materia di maternità e paternità per gli anni 2013-2015. Il comma 27, modificato
durante l’esame al Senato, interviene su alcune disposizioni della legge
68/1999 in materia di diritto al lavorodei disabili. I commi 28 e
29, introdotti al
Senato, disciplinano i benefici contributivi previsti per la contrattazione
collettiva di secondo livello. Il comma
30, corretto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina
relativa al prolungamento del
soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita delposto di lavoro. Il comma 31, introdotto al Senato,interviene sulla responsabilità
solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi
per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori.
Il comma 32 prevede che i
trattamenti nelle imprese ferroviarie
possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale (come attualmente previsto),
ma anche, in via delegata, dalla contrattazionedecentrata. Il comma 33 modifica alcune
disposizioni deldecreto legislativo n. 181 del 2000, al fine di definire livelli
essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l’impiego nei confronti
di beneficiari di ammortizzatori sociali e di strumenti di integrazione
salariale. Icommi 34- 7 prevedono la definizione di un sistema
di premialità per la ripartizione delle risorse delFondo sociale
europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l’impiego. Icommi
38 e 39 recano misure di semplificazione in materiadi acquisizione dello stato di
disoccupazione. I commi 40-45 regolano alcune ipotesi di
decadenza dai trattamenti di integrazione salariale legate al rifiuto di un’offerta di lavoro
congrua o di partecipazione ad attività formative.I commi 46 e 47 abrogano alcune
disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti di sostegno delreddito.. Icommi 48-50 modificano la delega
conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, differendone
il termine, estendendone l'ambito alle
politiche attive,prevedendo l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni
e aggiungendo altri principi e criteri
direttivi. I commi 51-54 definiscono gli aspetti essenziali delle politiche in
materia di apprendimento permanente, da determinare a livello
nazionale in sede Conferenza unificata. Icommi 55-57 disciplinano
l’istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione
e lavoro, indicando alcune
azioni prioritarie. I commi 58-61 delegano il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli
apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema
nazionale di certificazione delle competenze. I commi 62 e 63, introdotti durante l’esame al Senato, attribuiscono una delega al
Governo per
l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti
agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa. Icommi 64-68, prevedono un sistema
pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su
standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale,
raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno
riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali. I commi 69-71 recano la norma di copertura finanziaria
degli oneri recati dal provvedimento e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria,
prevedendo a tal fine, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro
dell’economia provveda, a decorrere dall’anno 2013, alla riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente,
nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero. I commi 72-76 recano
disposizioni volte a reperire maggiori entrate, destinate a confluire
nella copertura degli oneri della legge (ai sensi dell’articolo 4, comma 69). I commi 77-79
dispongono per alcuni enti (INPS, INAIL e Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato) l'adozione, a decorrere dal 2013, di misure di razionalizzazione
organizzativaaggiuntive rispetto a quelle già
previste dalla normativa vigente, volte alla riduzione delle spese di funzionamento.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a
cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)
La Commissione europea ha presentato il 18 aprile
2012 una comunicazione intitolata “Verso
una ripresa fonte di occupazione” (COM(2012)173) nella quale delinea una strategia complessiva volta a
rilanciare l’occupazione attraverso un serie di azioni basate su tre assi: promuovere la creazione di posti di lavoro;
riformare i mercati del lavoro;
migliorare la governance dell’UE nel settore
dell’occupazione.
La Commissione individua
i seguenti strumenti: orientare i sussidi all'assunzione verso nuoveassunzioni; ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro; promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di
nuove imprese; trasformare illavoro
informaleo non dichiarato in occupazione regolare; incrementare la retribuzione netta e
modernizzare i sistemi di fissazione dei salari; sfruttare il potenziale di creazione
di lavoro nell’economia verde, nell'assistenza sociale e sanitaria, nelle tecnologie dell’informazione; mobilitare i fondi UE a favore della
creazione di posti di lavoro. Le riforme
del mercato del lavoro dovrebbero riguardare i seguenti aspetti: utilizzo della flessibilità interna alle imprese;
garanzia di salari dignitosi e
sostenibili; contrasto alla segmentazione del mercato del lavoro; promozione
del ricorso all'apprendimento permanente;
coinvolgimento della parti sociali nella
riforme del mercato del lavoro;
ridefinizione dell’attività dei servizi
pubblici per l'impiego. L’azione a livello europeo si dovrebbe sviluppare
sui seguenti assi: monitoraggio del fabbisogno delle competenze; riconoscimento
delle qualifiche; sinergia tra
il mondo dell'istruzione e quello
del lavoro. La Commissione individua
i seguenti obiettivi: eliminare gli ostacoli
giuridici e pratici alla libera circolazione dei lavoratori; migliorare
l'abbinamento fra offerta e domanda
di lavoro al di là delle frontiere;
prendere in considerazione gli effetti
dell’immigrazione nell’Unione e dell’emigrazione
dall’Unione. La
Commissione europea ritiene che sia necessario associare alla
nuova governance economica un coordinamento
rafforzato delle politiche sociali ed occupazionali.
Il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha
presentato, nell'ambito della procedura
del semestre europeo, raccomandazioni
specifiche per ciascun Paese sui piani nazionali di riforma (PNR) e pareri sui rispettivi programmi di
stabilità, che saranno approvate dal Consiglio
europeo del 28-29 giugno. La
Commissione in particolare invita l’Italia a: approvare
in via definitiva la riforma del mercato
del lavoro; assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile; promuovere la
mobilità del lavoro attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche
professionali; incentivare la partecipazione
delle donne al lavoro; promuovere la competitività in termini di costi ed ancorare i salari alla produttività, in
linea con le prassi nazionali e consultando
le parti sociali.
Procedure di contenzioso
(a
cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)
Si segnala che
nei confronti dell’Italia risultano pendenti alcune procedure d’infrazione per non corretto recepimento di direttive,
in ambiti disciplinari connessi al provvedimento in esame.
In materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha
aperto due procedure di infrazione
(proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124),
per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEPsul lavoro a tempo determinato.
In materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto
una procedura di infrazione (proc. n. 2007/4652) con l’invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell’Italia
per la non corretta attuazione della direttiva
98/59/CE del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia dilicenziamenti collettivi.
La legge n. 223
del 1991, con la quale le autorità italiane hanno comunicato di aver recepito
la direttiva 98/59/CE nel diritto interno avrebbe, infatti, esteso, ben oltre
le previsioni della direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi
dall’applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE,
escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo
della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell’applicazione della
procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo
del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento.
In materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha
presentato un ricorso alla Corte di giustizia
per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro
generale per laparità di
trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (causa C-312/11).
Risultano, inoltre, tuttora aperte
due procedure d’infrazione per mancato
recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine
previsto del 20 luglio 2011, della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d'infrazione
n. 2011/1073);
la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6
giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE
relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura
di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni
comunitarie (parere motivato).
In
proposito si segnala che nel mese di aprile 2012 il Governo ha presentato alle
Camere due schemi di decreto legislativo finalizzati a dare attuazione alle citate
direttive scadute. Si tratta più precisamente dell’atto n. 466, relativo alla direttiva
2009/52/CE e dell’atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, il cui
esame, da parte delle Commissioni della Camera e del Senato, è stato già completato
con l’espressione dei relativi pareri parlamentari.