Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e recupero dei crediti A.C. 3970 e abb. - Testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 3970/XVI   AC N. 3531/XVI
AC N. 4078/XVI   AC N. 4160/XVI
AC N. 4324/XVI   AC N. 4380/XVI
AC N. 4957/XVI   AC N. 5027/XVI
AC N. 5041/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 163
Data: 18/06/2012
Descrittori:
FACTORING     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

18 giugno 2012

 

n. 163

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e recupero dei crediti

A.C. 3970 e abb. - Testo unificato

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

T.U. 3970 ed abb.

Titolo

Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

X Attività produttive

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo 1 del testo unificato circoscrive il campo di applicazione del provvedimento ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese. Le disposizioni non si applicano ai ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l’integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

 

L’articolo 3 della citata direttiva viene attuato con l’articolo 2 del testo unificato in esame.

I commi 1, 18 e 19 definiscono l’ambito di applicazione di tale articolo, le cui disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, ad esclusione dei debiti che formano oggetto dì procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito (comma 1). Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea (comma 18). Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (comma 19).

Il comma 2 riporta le definizioni applicabili all’articolo.

I commi da 3 a 5 riguardano la questione degli interessi legali di mora. Ai sensi del comma 15, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, calcola semestralmente il tasso d’interesse legale di mora applicabile.

Il comma 3 definisce i casi in cui, nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito:

- il creditore deve aver adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

- l'importo dovuto non deve essere stato ricevuto nei termini;

- il ritardo di pagamento è imputabile al debitore.

Il comma 5 riguarda la data dalla quale decorre il diritto a ricevere gli interessi di mora, a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.

Ai sensi del comma 6, se viene prevista una procedura per accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni, dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

Il comma 7 limita ad un massimo di trenta giorni il periodo di pagamento stabilito nel contratto. Un periodo superiore (comunque non oltre sessanta giorni) deve essere espressamente concordato nel contratto stesso, e ad ogni modo non deve essere gravemente iniquo per il creditore. Ai sensi del comma 8, le parti possono comunque concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate (comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni). In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Secondo i commi 9 e 10, se gli interessi di mora sono esigibili, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro, esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Oltre a tale importo, il creditore ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento per i costi di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

I commi da 11 a 14 riguardano le clausole contrattuali o le prassi gravemente inique per il creditore, cioè che si discostano gravemente dalla corretta prassi commerciale. Esse non possono essere fatte valere o dare diritto a un risarcimento del danno.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare:

a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) della natura del prodotto o del servizio;

c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora, al periodo di pagamento o all'importo forfetario.

Sono comunque considerate clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.

Le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio o nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.

Secondo il comma 16, il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Il comma 17 concerne il titolo esecutivo di pagamento, ovvero ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

 

L’articolo 3 riguarda la certificazione del credito che l’impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, ossia il rilascio di un certificato attestante l’esistenza e l’esigibilità del credito.

I commi da 3 a 8 riguardano la procedura per la richiesta e l’ottenimento del certificato.

La condizione per poter depositare la richiesta è che non siano state proposte da parte dell’impresa debitrice contestazioni circa l’esecuzione del contratto. Occorre pertanto allegare alla richiesta che l’impresa creditrice presenta alla camera di commercio, una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa creditrice che attesti che il debitore non ha proposto contestazioni circa l’esecuzione del contratto.

Entro cinque giorni lavorativi la camera di commercio emette un avviso della presentazione della richiesta che contiene, tra l’altro, l’indicazione del termine entro il quale l’impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L’impresa debitrice può infatti presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all’estero. Decorso tale termine senza che l’impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l’esistenza e l’esigibilità del credito (comma 6). Qualora invece siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all’impresa creditrice che può produrre osservazioni. Valutate le deduzioni delle parti, la camera di commercio, con provvedimento motivato, rilascia il certificato o ne comunica il diniego.

Il comma 8 demanda l’attuazione dell’articolo ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni. Tale regolamento definisce anche i requisiti che l’impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato, tra cui il regolare adempimento degli obblighi contributivi, quelli riguardanti il registro delle imprese e l’assenza di iscrizioni dell’impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni.

 

Sulla base del certificato, secondo l’articolo 4 l’impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento: il giudice ingiunge all’impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto. Qualora l’impresa debitrice proponga opposizione all’ingiunzione, l’esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa, a meno che l’opposizione sia fondata su contestazioni circa l’esecuzione del contratto, proposte dall’impresa debitrice prima del rilascio del certificato.

 

Peraltro, secondo l’articolo 5, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente l’impresa debitrice che intenda opporsi all’ingiunzione di pagamento deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, entro venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento ed è sospesa l’esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.

La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la camera di commercio invita a partecipare alla procedura di mediazione un’istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

 

L’articolo 6 riguarda le sanzioni per chi produca documentazione falsa o contraffatta o attesti il falso nelle dichiarazioni. Comunque, il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

 

L’articolo 7 contiene una norma finale per le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all’articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti. Il procedimento e l’esecuzione rimangono sospesi per l’intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall’accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l’integrale pagamento nel termine stabilito dall’accordo.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.

La direttiva si applica a qualsiasi transazione commerciale, incluse quelle in cui sono coinvolte le pubbliche amministrazioni; l’art. 1 del provvedimento in esame, invece, prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che la delega al Governo è contenuta nell’articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n.180 (c.d. Statuto delle imprese).

L’art. 2 del provvedimento fa riferimento all’art. 3 della direttiva come disposizioni di cui si provvede al recepimento; in realtà, l’art. 2 contiene disposizioni che attuano gli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 della direttiva, limitatamente, come detto, alle sole transazioni commerciali tra imprese.

Quanto alla conformità del provvedimento al contenuto delle disposizioni richiamate, si rileva che è riscontrabile una trasposizione conforme, salvo alcuni aspetti, di seguito elencati, che rivelano un’applicazione più restrittiva rispetto al dettato della normativa europea.

Più precisamente, si evidenzia che:

- all’art. 2, comma 3, si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli “interessi legali di mora” mentre la direttiva (art. 3, par. 19) dispone in ordine agli “interessi di mora”, che, secondo la definizione riportata nell’art. 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;

- all’art. 2, comma 6, si prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l’art. 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;

- all’art. 2, comma 7, si prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l’art. 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;

- all’art. 2, comma 8, viene previsto che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;

- all’art. 2, comma 17, viene stabilito che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all’art. 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni.

In relazione a questi aspetti, si segnala la necessità di evitare un aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di recepimento della direttiva 2011/7/CE, al fine di ottemperare al cosiddetto divieto di gold plating, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

 

Ulteriori disposizioni, quali quelle contenute nell’art. 3 (certificazione del credito e rilascio del certificato), 4 (ingiunzione di pagamento sulla base del certificato), 5 (opposizione all’ingiunzione e mediazione) e 6 (sanzioni) recano disposizioni aggiuntive di carattere interno.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409*st_affari_comunitari@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: NOTST163.doc