Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - A.C. 3900 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 161 | ||
Data: | 05/06/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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n. 161 |
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forenseA.C. 3900Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
3900 |
Titolo |
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Parlamentare |
esame al Senato |
S. |
Commissione competente |
II Giustizia |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il progetto di legge AC 3900 contiene la riforma organica della disciplina della professione di avvocato.
L’attuale disciplina della materia è principalmente contenuta nel r.d.l. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e nel relativo provvedimento attuativo (r.d. 37/1934).
L’iter
delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato in prima
lettura dal Senato il
I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti:
ül’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (art. 2);
üla nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (art. 4);
üla figura dell’avvocato specialista (art. 8);
ül’obbligo di formazione continua (art. 10);
ül’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (art. 11);
üla vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (art. 12);
ül’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo (art. 20);
üla nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante.
üle modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (artt. 49-62).
Più in dettaglio il provvedimento è composto di sei titoli per un totale di 66 articoli.
Il Titolo I (artt. 1-13) reca disposizioni generali.
L’articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda la sua attuazione a regolamenti ministeriali. L’articolo 2 individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo. L’articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. Esso, in particolare ammette le società e le associazioni multidisciplinari tra professionisti e conferma, invece, il divieto di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività forense. L’articolo 5 impone all’avvocato e ai suoi collaboratori l’osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale. L’articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell’avvocato (determinante per individuare l’albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti. L’articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell’avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell’ordine, piuttosto che agli organi giudiziari. L’articolo 8 introduce le specializzazioni; l’avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il CNF. Una volta conseguito il titolo, l’avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento. L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione. L’articolo 10 introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l’obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. L'articolo 12 interviene sulla materia delle tariffe professionali, reintroducendo la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. L’articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell’incarico e della responsabilità dell’avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.
Il Titolo II (artt. 14-22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.
L’articolo 14 indica gli albi, elenchi e
registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine,
rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità
applicative per la tenuta e l’aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali
albi ed elenchi il CNF annualmente redige l’elenco nazionale degli avvocati. L’articolo 15 novella le disposizioni di
attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei
difensori d’ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l’iscrizione
nell’elenco. L’articolo 16 disciplina
l’iscrizione nell’albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando
procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri
dell’UE o di avvocati extra-comunitari; la disposizione disciplina anche la
procedura per l’eventuale cancellazione e reiscrizione all’albo. L’articolo 17 disciplina il regime delle
incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, confermando, in
particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione
all’albo anche nel caso di attività part-time. L’articolo
Il Titolo III (artt. 23-37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.
L'articolo 23 disciplina l'ordine
forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati,
prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali. L’articolo 24 dispone in ordine agli ordini
circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno
sede presso ciascun tribunale (l’ordine circondariale di Roma presso
Il Titolo IV (artt. 38-48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l’esame di Stato.
L’articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF. L’articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l’accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l’incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l’eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un «rimborso congruo» per l’attività svolta. L’articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell’ordine. L’articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare. L’articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari. L’articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L’articolo 44 detta disposizioni generali sull’esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. L’articolo 45 delinea la nuova articolazione dell’esame di Stato. Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto. L’articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d’esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove. L’articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con D.M. giustizia) sia possibile svolgere il tirocinio senza la prescritta frequenza dei corsi di formazione previsti dall’art. 41. L’articolo 48 prevede un’applicazione graduale della nuova disciplina sull’esame di Stato.
Il Titolo V (artt. 49-62) interviene sul procedimento disciplinare.
L’articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla a due organismi (il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante) operanti a livello distrettuale. L’articolo 50 detta i criteri per definire la competenza territoriale. L’articolo 51 afferma l'obbligatorietà dell’esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio istruttore di disciplina e configura un tentativo obbligatorio di conciliazione rispetto a specifiche violazioni disciplinari. L’articolo 52 conferma, in generale, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare, prevedendo invece, nel caso di condanna per reato non colposo, un termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L’articolo 53 disciplina l’istruttoria disciplinare (affidata ad un collegio istruttorio nell’ambito del Consiglio istruttore di disciplina), che può durare al massimo sei mesi e concludersi con l’archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l’apertura del procedimento. L’articolo 54 disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare; questa fase, che avviene dinanzi al collegio giudicante, non potrà protrarsi per più di 18 mesi. L’articolo 55 dispone in ordine alla decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione e radiazione). L’articolo 56, anche attraverso rinvii alle disposizioni vigenti, disciplina l’impugnazione innanzi al CNF delle decisioni disciplinari e il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione avverso la sentenza del CNF. L’articolo 57 sancisce in generale l’autonomia del processo disciplinare rispetto al processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo 58 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale. L’articolo 59 prevede la sospensione del procedimento disciplinare nel caso in cui l’incolpato sia cancellato dall’albo. L’articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall’esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno. L’articolo 61 disciplina l’esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare, attribuendo la competenza per l’esecuzione della sentenza al consiglio dell’ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato. L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza.
Il Titolo VI (artt. 63-66) reca infine disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 63 delega il Governo all’emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense. L’articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all’entrata in vigore dei regolamenti attutivi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l’emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge. L’articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati evidenziati alcuni profili critici del provvedimento sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
L’articolo 2, comma 5 prevede che “sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”; al comma 6, primo periodo, si aggiunge inoltre che ”fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati”.
Come evidenziato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 18 settembre 2009, inviata al Parlamento, l’ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati appare suscettibile di determinare restrizioni alla concorrenza.
L’ordinamento comunitario pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l’attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali.
La giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l’osservanza di questi principi, fissati nell’articolo 101 TFUE e nel Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità.
Sulla riserva d’attività a favore degli avvocati in particolare
nell’attività di assistenza stragiudiziale si sono espresse criticamente anche
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre
2009) e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (segnalazione del
L’articolo 16, comma 4, prevede che “l’iscrizionenella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 96/2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo”.
Con riguardo al tema della iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, si segnala che la norma del testo unificato appare in contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. All’articolo 3, comma 2 della direttiva, si prevede infatti che l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.
Sul punto è intervenuta altresì
Il tenore letterale della norma comunitaria, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe escludere, quindi, la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all’iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.
Con riferimento all’articolo
Con sentenza pronunciata il
In
particolare,
Nella sentenza del 29 marzo 2011,
Su tali basi,
Al riguardo,
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST161.doc