Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Tutela professionale e previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo - A.C. 762 e abb. - Ulteriore nuovo testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 151 | ||||||
Data: | 14/05/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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n. 151 |
Tutela professionale
e previdenziale dei lavoratori
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Numero dell’atto |
A.C. 762 e abb. (AA.C. 1550, 2112, 2654, 4978) |
Titolo |
Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XI Lavoro |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Si tratta, in particolare, di lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. A tali lavoratori vengono estese l'indennità di disoccupazione (peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4); l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); e l'indennità di maternità (comma 8). Si prevede, poi, l’istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di sostegno al reddito (comma 5). I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare, si prevede che i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota, potendo con più facilità: riscattare i contributi previdenziali versati all'estero (comma 9); accedere all'istituto dei contributi d'ufficio (comma 10); inserire le giornate di prova ai fini del raggiungimento dell'annualità contributiva (comma 11). Il comma 15 specifica che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'INPS. Il comma 16 interviene per porre fine ad una questione oggetto di un lungo contenzioso fra l'ex Enpals e i lavoratori dello spettacolo, equiparando il massimale retributivo imponibile e il massimale retributivo pensionabile. Il comma 17 prevede la ricongiunzione dei contributi versati all'INPS e ad altre gestioni previdenziali, tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza. Ai sensi del comma 18, le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
L’articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minorenni e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'INPS.
L’articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato al comma 3 che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni. Ai sensi del comma 5, inoltre, le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro.
L’articolo
4 istituisce presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale
possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel
settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie
dell'agente dello spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura
un doppio «binario»: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati
istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo
per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il
comma 5 prescrive l'obbligo di attingere al registro dei lavoratori dello
spettacolo ai fini della realizzazione di spettacoli a carattere commerciale. Il
comma 6 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa con
L'articolo 5, infine, reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.
In data
Il nuovo testo unificato oggetto del presente esame, rispetto alla precedente versione, innova esclusivamente su due punti:
· tutti i riferimenti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) sono sostituiti dal riferimento all’INPS gestione ex ENPALS.
· vengono modificate le date a partire dalle quali decorreranno gli effetti giuridici delle disposizioni.
Il provvedimento in esame interviene in materia riconducibile alla politica dell’Unione europea per la cultura di cui all’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Tale politica è stata inserita nelle competenze dell’Unione con il Trattato di Maastricht. Tra i suoi obiettivi, vi è anche quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare ed integrare l’azione di questi ultimi, nel campo della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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File: NOTST151.doc