Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - D.L. 16/2012 ' A.C. 5109 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 16 DEL 02-MAR-12   AC N. 5109/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 141
Data: 11/04/2012
Descrittori:
ACCERTAMENTI FISCALI   DECRETO LEGGE 2012 0016
SISTEMA TRIBUTARIO     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

11 aprile 2012

 

n. 141

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

D.L. 16/2012 - A.C. 5109

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

A.C. 5109

Titolo

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (A.S. 3184)

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento.

Nell’ambito delle principali novità introdotte con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1) il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali (richiamato articolo 1).

L’articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. E’ inoltre differito al 1° giugno 2012 (secondo la modifica introdotta al Senato) l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell’espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.

Il comma 15,abrogando il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer".

Il comma 16-bis, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.

I commi 16-ter e 16-quater, introdotti al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l’ammontare eccedente 11.500 euro.

L’articolo 3-bis, introdotto al Senato, dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR).

L’articolo 3-ter, anch’esso introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l’applicazione delle variazioni delle aliquote d’imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l’abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l’erogazione per l’anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull’acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le lettere f) e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5reca integrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; il comma 5-sexies dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

L’articolo 4, comma 5-quinquies, introdotto al Senato, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011.

L’articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modifica le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguarda la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

L’articolo 4-bis, introdotto al Senato, con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di leasing, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

Ulteriori disposizioni riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).

In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell’Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l’Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.

L’articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all’evasione (articolo 8), le norme introdotte circoscrivono le ipotesi di indeducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata riformulata la norma relativa ai poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate la quale - in luogo della possibilità di elaborare liste selettive di contribuenti segnalati per violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini, ricevute ovvero documenti certificativi dei corrispettivi - deve tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. “conto deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, nelle more delle necessarie modificazioni al D.P.R. 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.

Il comma 24 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’ Agenzia del territorio, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni; Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo. I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l’accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica. Nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta una norma che obbliga le figure a vario titolo operanti nella “filiera” del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all’estero.

In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale, si prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. I commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato,escludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione. Il comma 4-bis, introdotto al Senato,istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale. I commi da 8 a 11-ter, modificati e integrati al Senato, recano infinedisposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l’altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l’utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell’impianto.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012, ha stabilito cinque grandi priorità per l’UE e gli Strati membri nell’ambito della procedura del semestre europeo 2012 per il coordinamento delle politiche economiche (avviata per la seconda volta dopo il lancio nel 2011):

§   portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita;

§   ripristinare la normale erogazione del credito all'economia;

§   promuovere la crescita e la competitività;

§   lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi;

§   modernizzare la pubblica amministrazione.

Il raggiungimento di questi obiettivi implica l’attuazione di iniziative sia a livello nazionale sia a livello UE. In particolare, tra le misure da attuare a livello nazionale, il Consiglio europeo sottolinea l’opportunità di riesaminare i rispettivi sistemi tributari al fine di renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, spostare l'onere fiscale dal lavoro, migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte e combattere l'evasione fiscale.

 

Si segnala inoltre, con riferimento all’articolo 9 sul potenziamento dell’accertamento in materia doganale, che il comma 3 prevede l’inserimento di un nuovo articolo nel codice civile concernente i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea derivante dai dazi doganali, al fine di assicurare ad essi un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania a cui dovrebbe seguire l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

Si ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell’Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

In una risoluzione votata nella seduta del 3 febbraio 2011, il Parlamento europeo ha concordato con l'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei cofinanziamenti del FESR all'effettiva attuazione di un nuovo piano rifiuti compatibile col diritto UE in materia.


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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