Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono A.C. 124-859-937-3010-A - Testo Unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 140 | ||||||
Data: | 04/04/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
4 aprile 2012 |
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n. 140 |
Norme per favorire il reinserimento dei detenuti
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Numero dell’atto |
124-859-937-3010-A – Testo unificato |
Titolo |
Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
XI Lavoro |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio e XII Affari sociali |
Il nuovo testo unificato delle proposte di legge C.
Si fa presente che su un precedente testo unificato
delle proposte di legge in esame
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 7 commi.
Il comma 1 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, agevolazioni per l’inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi previsti a favore delle cooperative sociali dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (consistenti nella riduzione, in una misura fissata ogni due anni con decreto interministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione)siano applicati per un ulteriore periodo di 12 successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a prescindere che nel corso della detenzione il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
Il comma 2 prevede, in via
sperimentale e limitatamente al biennio
Il comma 3 dispone che con decreto interministeriale (lavoro e
politiche sociali, giustizia, economia e finanze), da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, vengano definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai
commi 1 e 2, nonché le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato al comma 5 (3 milioni di euro annui per il
2012 e il
Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
Articolo 1, comma 2 (Credito di imposta)
Con riferimento alle modifiche introdotte in materia di credito di imposta per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti, occorre valutare se le stesse siano riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento (CE) n. 800/2008 consente, in presenza di aiuti di Stato finalizzati all’inserimento di lavoratori svantaggiati, di derogare all’obbligo di notifica dell’aiuto alla Commissione, ovvero si debba subordinare la disposizione alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 800/2008 consente di derogare alla notifica dell’aiuto nel caso l’intensità dell’aiuto non superi, su base annuale, il cinquanta per cento dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (estensibile a 24 mesi per lavoratori particolarmente svantaggiati) e nel caso in cui l’assunzione non comporti un aumento netto della media dei lavoratori dell’impresa.
Si ricorda che nel parere
approvato il 1° febbraio 2012 sul precedente testo unificato
Per quanto riguarda il sostegno dell’UE alle iniziative mirate alla
riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti, il Libro verde sull’applicazione della
normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione
(COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso
ricorda: l’iniziativa comunitaria EQUAL,
che, tra il 2000 e il
Si segnala infine che, nella risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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File: NOTST140.doc