Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono A.C. 124-859-937-3010-A - Testo Unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 124/XVI   AC N. 859/XVI
AC N. 937/XVI   AC N. 3010/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 140
Data: 04/04/2012
Descrittori:
AGEVOLAZIONI PUBBLICHE   ASSUNZIONE AL LAVORO
DETENUTI   IMPRESE
RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

4 aprile 2012

 

n. 140

Norme per favorire il reinserimento dei detenuti
e agevolazioni per le imprese che li assumono

A.C. 124-859-937-3010-A - Testo Unificato

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

124-859-937-3010-A – Testo unificato

Titolo

Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XI Lavoro

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, V Bilancio e XII Affari sociali

 

 


Contenuto

Il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124, C. 859, C. 937 e C. 3010, introduce norme, a carattere sperimentale e per il solo biennio 2012-2013, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.

 

Si fa presente che su un precedente testo unificato delle proposte di legge in esame la XIV Commissione si è già espressa (con parere favorevole) il 1° febbraio 2012. Il testo, successivamente passato all’esame dell’Assemblea, è stato da questa rinviato in XI Commissione il 29 febbraio 2012.

 

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 7 commi.

 

Il comma 1 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, agevolazioni per l’inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi previsti a favore delle cooperative sociali dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (consistenti nella riduzione, in una misura fissata ogni due anni con decreto interministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione)siano applicati per un ulteriore periodo di 12 successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a prescindere che nel corso della detenzione il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).

 

Il comma 2 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il riconoscimento di un credito d’imposta mensile nella misura massima di 700 euro a favore delle cooperative sociali e delle imprese che assumono (con contratto a tempo indeterminato e per un periodo minimo di 30 giorni) lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno.

 

Il comma 3 dispone che con decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali, giustizia, economia e finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, vengano definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato al comma 5 (3 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).

 

Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Articolo 1, comma 2 (Credito di imposta)

Con riferimento alle modifiche introdotte in materia di credito di imposta per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti, occorre valutare se le stesse siano riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento (CE) n. 800/2008 consente, in presenza di aiuti di Stato finalizzati all’inserimento di lavoratori svantaggiati, di derogare all’obbligo di notifica dell’aiuto alla Commissione, ovvero si debba subordinare la disposizione alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 800/2008 consente di derogare alla notifica dell’aiuto nel caso l’intensità dell’aiuto non superi, su base annuale, il cinquanta per cento dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (estensibile a 24 mesi per lavoratori particolarmente svantaggiati) e nel caso in cui l’assunzione non comporti un aumento netto della media dei lavoratori dell’impresa.

 

Si ricorda che nel parere approvato il 1° febbraio 2012 sul precedente testo unificato la XIV Commissione aveva rilevato che le disposizioni in materia di credito d’imposta troveranno applicazione in coerenza con il regolamento (CE) n. 800/2008.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Per quanto riguarda il sostegno dell’UE alle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti, il Libro verde sull’applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso ricorda: l’iniziativa comunitaria EQUAL, che, tra il 2000 e il 2008, ha permesso il cofinanziamento in tutti gli Stati membri di azioni volte a rafforzare l’occupabilità degli ex detenuti; la creazione di una rete di apprendimento per il reinserimento degli ex detenuti,  che riunisce 11 Stati membri, tra cui l’Italia, con finanziamenti previsti fino al 2012; i Fondi Strutturali destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari (si tratta, in particolare, di investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)). Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, il Libro verde sottolinea che esso contribuisce al reinserimento sociale e professionale degli ex detenuti, in considerazione del fatto che l’elemento più importante per ridurre la recidiva è che il detenuto possa avere un lavoro al momento della scarcerazione. Nel periodo 2007-2013 10 miliardi di euro sono destinati ad azioni che promuovono il reinserimento sociale dei gruppi più svantaggiati, compresi i detenuti.

Si segnala infine che, nella risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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File: NOTST140.doc