Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale - A.C. 278-A e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 278-A/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 135
Data: 27/03/2012
Descrittori:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

27 marzo 2012

 

n. 135

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

A.C. 278-A e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

278

Titolo

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame riguarda diverse proposte di legge (A.C. 278 ed abb.) in tema di governo delle attività cliniche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. In linea generale, con il termine clinical governance ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell’assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste pertanto nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione delle aziende sanitarie locali. Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato in Commissione nel giugno 2010. Nel novembre 2011 il relatore (On.le di Virgilio) ha presentato una nuova proposta di testo unificato che ha subito diverse modifiche nel corso della fase emendativa presso la commissione. Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento come risultante dalle modifiche approvate.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L’articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto dei principi fondamentali della legge, assicurando la partecipazione del Collegio di direzione e garantendo soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. L’articolo 2 riafferma in sede legislativa i principi dell’autonomia e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni dirette alla tutela della salire degli individui e della collettività. L’articolo 3 rimette alle regioni il compito di istituire e disciplinare il collegio di direzione come organo dell’azienda, in modo da rafforzarne il ruolo e la funzione. L’articolo 4 interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale e di requisiti necessari per l’accesso alla predetta carica.. L’articolo 5 dispone in tema di  procedure per l’attribuzione di incarichi per i dirigenti medici, disciplinate dalle regioni nel rispetto di alcuni princìpi. In particolare, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, la selezione è effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati mediante sorteggio da elenchi predisposti dalla regione. Viene demandato alle regioni (art. 6) il compito di identificare gli strumenti necessari alla valutazione dei dirigenti, sulla base di specifiche linee guida. L’articolo 7 detta alcune indicazioni in ordine ad una nuova organizzazione dei dipartimenti sanitari all’interno delle aziende sanitarie locali. L’articolo 8 detta norme in merito al collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale. Sono poi stabiliti dall’articolo 9 alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità. L’articolo 10 prevede la pubblicità delle verifiche di competenza del collegio sindacale e l’articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

In materia sanitaria l’Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/24/UE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all’assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l’assistenza di base che per le cure ospedaliere.

La delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell’allegato B al disegno di legge comunitaria 2012 (C. 4925).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST135.doc