Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica - A.C. 1172 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 1172/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 133
Data: 20/03/2012
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   ANIMALI RANDAGI
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

20 marzo 2012

 

n. 133

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica

A.C. 1172

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

1172

Titolo

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

XII (Affari Sociali)

Pareri previsti

I (Affari Costituz.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti),

X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche Unione europea) e Questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame detta disposizioni sulla prevenzione del randagismo e sul trattamento degli animali di affezione, disponendo la sostituzione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

L’articolo 1 indica principi e finalità del provvedimento (la tutela degli animali di affezione).

L’articolo 2 reca le definizioni: in particolare come animali di affezione vengono definiti “cani e gatti, tenuti dall’uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo”.

L’articolo 3 istituisce e disciplina l’obbligo dell’iscrizione degli animali di affezione all’anagrafe degli animali di affezione, ponendo inoltre in capo al responsabile dell’animale obblighi ai fini della tutela della sua salute e cura.

L’articolo 4 disciplina le procedure di anagrafe degli animali di affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, disponendo altresì che l’identificazione dell’animale avvenga attraverso inoculazione sottocutanea di un microchip.

L’articolo 5 pone in carico a chiunque rinvenga un animale ferito, l’obbligo di segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale.

L’articolo 6 disciplina gli obblighi di segnalazione del decesso di un animale di affezione ed i casi in cui è possibile procedere alla sua soppressione, disponendo altresì che le carcasse degli animali di affezione siano smaltite ai sensi del regolamento (Ce) n. 1069/2009 o seppellite nei cimiteri degli animali di affezione di cui al successivo articolo 22 o in terreni di privati, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.

L’articolo 7 consente alle regioni l’adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature

L’articolo 8 prevede che le regioni individuino una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari a livello provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali di affezione

L’articolo 9 prevede l’obbligo di segnalazione delle morsicature e delle aggressioni di cani al servizio veterinario pubblico, nonché l’obbligo per i proprietari di cani di comprovata pericolosità di frequentare appositi corsi di formazione e di stipulare una polizza assicurativa.

L’articolo 10 individua gli obblighi dei servizi veterinari pubblici responsabili dei canili e dei gattili sanitari con riferimento alle cure e terapie necessarie, alla verifica della presenza del microchip negli animali di proprietà rinvenuti vaganti, all’installazione del microchip negli animali randagi, alla possibilità di adozione per gli animali non reclamati entro venti giorni e, all’obbligo di trasferimento degli animali non dati in adozione entro trenta giorni dal ritrovamento nei rifugi.

L’articolo 11 disciplina il funzionamento dei rifugi.

L’articolo 13 disciplina l’affidamento degli animali d’affezione in caso di morte del proprietario.

L’articolo 14 prevede la cessione a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, con priorità per l’ex conduttore, degli animali in dotazione delle forze armate e di polizia.

L’articolo 15 disciplina i compiti dei comuni

L’articolo 16 disciplina le procedure di affidamento da parte dei comuni ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione.

L’articolo 17 disciplina l’impiego di cibo residuo per animali.

L’articolo 18 disciplina le attività economiche con animali d’affezione

L’articolo 19 pone in carico al titolare di attività economiche con animali d’affezione l’obbligo di tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vietando altresì la vendita e la cessione di animali non identificati, la vendita ambulante, la vendita a minori di età.

L’articolo 20 vieta le fiere aventi ad oggetto esclusivamente gli animali di affezione.

L’articolo 21 prevede che il trasporto degli animali di affezione avvenga nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza e fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005

L’articolo 22 disciplina l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione, nonché il trasporto delle carcasse degli animali di affezione, facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.

L’articolo 23 reca disposizioni volte a garantire l’incolumità pubblica e il benessere degli animali di affezione, quali il divieto di detenere animali in isolamento, il divieto di tenere cani legati a catene per prolungati periodi di tempo.

L’articolo 24 reca il divieto di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente.

L’articolo 25 disciplina gli adempimenti in caso di avvelenamento di animali d’affezione

L’articolo 26 reca gli obblighi per i produttori di sostanze pericolose.

L’articolo 27 prevede che il servizio veterinario pubblico eroghi le prestazioni medico-veterinarie previste per canili e gattili anche ai gatti appartenenti alle colonie feline.

L’articolo 28 consente alle regioni e alle province autonome di promuovere, con lo risorse, interventi da parte degli enti locali finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate.

L’articolo 30 consente al servizio sanitario pubblico e alle competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi, a determinate condizioni, di guardie particolari giurate.

L’articolo 31 riconosce alle associazioni per la protezione degli animali il diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e province autonome.

L’articolo 32 disciplina i poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi di cui alla presente legge.

L’articolo 33 pone in cari a regioni e province autonome di Trento e Bolzano la programmazione degli interventi di controllo demografico della popolazione animale.

L’articolo 34 prevede una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del provvedimento.

Gli articoli 35, 36 e 37 disciplinano le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni del provvedimento.

L’articolo 37 reca norme transitorie.

L’articolo 38 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

L’articolo 39 dispone l’abrogazione della legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

Articolo 21 (trasporto animali di affezione)

L’articolo 21, nel disporre che il trasporto degli animali d’affezione debba avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza, fa salve le disposizioni di cui al regolamento CE n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Tale regolamento disciplina il “trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato” (considerando 2): esso prevede, tra le altre cose, che “nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili” (art. 3) e prevede altresì la necessità di una documentazione di trasporto (art. 4); obblighi di pianificazione per il trasporto degli animali (art. 5); l’ispezione previa ed omologazione dei beni di trasporto (art. 7).

Articoli 22 (cimiteri per animali di affezione) e 6 (decesso e eutanasia)

L’articolo 22, nel consentire a soggetti pubblici e privati, di realizzare cimiteri per gli animali di affezione, fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Tale regolamento definisce i “corpi interi” di “animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo” come “materiale di categoria 1” (art.8), disponendo che tale materiale sia

“smaltito come rifiuto mediante incenerimento”, ovvero “recuperato o smaltito mediante coincenerimento”, “smaltito attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione”; “smaltito attraverso sotterramento in una discarica autorizzata” (art. 12). In deroga a tale procedura però “l'autorità competente può consentire lo smaltimento tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti” (art. 19).

L’articolo 22 prevede altresì, al comma 3, che il trasporto delle carcasse degli animali di affezione sia eseguito a cura dei proprietari e nel rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 1069/2009. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 1069/2009 definisce la carcassa, attraverso il richiamo all’allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004, come “il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura” (art. 3), classificandola come “materiale di categoria 3” (art. 10) e disponendo che sia “smaltita come rifiuto mediante incenerimento”; “recuperata o smaltita mediante coincenerimento”; “smaltita in una discarica autorizzata”, trasformata, a determinate condizioni, e destinata a vari usi (art. 14). Analogo richiamo al regolamento n. 1069/2009 è contenuto nell’articolo 6, che disciplina gli obblighi di segnalazione del decesso di un animale di affezione ed i casi in cui è possibile procedere alla sua soppressione. L’articolo 6 consente anche la sepoltura nelle carcasse nei cimiteri degli animali di affezione o in terreni di privati cittadini. Anche con riferimento alle carcasse degli animali di affezione vale comunque la deroga di cui all’articolo 19 del regolamento, già sopra richiamata.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTUE133.doc