Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - D.L. 1/2012 - A.C. 5025 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 1 DEL 24-GEN-12   AC N. 5025/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 131
Data: 13/03/2012
Descrittori:
CONCORRENZA   DECRETO LEGGE 2012 0001
OPERE PUBBLICHE     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

13 marzo 2012

 

n. 131

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

D.L. 1/2012 - A.C. 5025

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

 

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (A.S. 3110)

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea), Questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo 1 è volto a conformare l’ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea, attraverso l’adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l’abrogazione delle norme che pongono limiti all’esercizio delle attività economiche e si introduce la regola dell’interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell’attività economica (commi 1-3).

Il comma 4 prevede l’obbligo per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno.

I commi 4-bis-4-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei princìpi generali dell’ordinamento, sia dell’Unione Europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. La norma in esame ha effetti di liberalizzazione del mercato.

Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall’ambito di applicazione dello stesso articolo 1

L’articolo 2 prevede l'istituzione del "Tribunale delle imprese" ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in  materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d’appello. Le sezioni specializzate in materia d’impresa, se non già previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni regione.

L'articolo 3, modificato al Senato, introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età.

L’articolo 4, interamente sostituito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative.

L’articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell’esame al Senato, introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, e prevedendo sanzioni amministrative per l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità.

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella la legge istitutiva dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. Si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato da un lato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro di elaborare, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell'Interno, un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale.

L’articolo 6 del decreto-legge in esame interviene ampiamente sulla formulazione dell’art. 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) relativo all’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La novella, in particolare, definisce l’ambito della tutela giudiziale attuabile attraverso l’azione, prevedendo la necessaria omogeneità dei diritti che si intendono far valere e la legittimazione ad agire anche delle associazioni dei consumatori.

L’articolo 7, parzialmente modificato al Senato, novella il Codice del consumo, estendendo alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche.

L'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, specificando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.

L’articolo 9 del testo trasmesso dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l’abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio.

L’articolo 9-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sulle società tra professionisti richiedendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci professionisti. La disposizione prevede inoltre: un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo; che la società abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società.

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende le norme in materia di patrimonializzazione dei confidi anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti.

L’articolo 11 stabilisceinuovi criteri per la pianta organica e l’assegnazione delle farmacie (commi 1-11 e 17), gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci (comma 12), l’estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie (commi 13-15), la dotazione minima di personale in farmacia (commi 16).

L'articolo 12 incrementa di 500 unità l’organico dei notai e rafforza la concorrenza consentendo l’esercizio della professione nell’intero distretto di Corte d’appello nel quale è situata la sede notarile.

L’articolo 13 intende promuovere una riduzione del prezzo del gas per i “clienti vulnerabili” (famiglie, strutture sociali ecc), così da avvicinarlo ai valori europei, che risultano più bassi. A tal fine, essa consente all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di determinare dei prezzi di riferimento del gas per tale categoria di soggetti considerando i costi di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso europei, che risulterebbero tendenzialmente inferiori a quelli del mercato all’ingrosso nazionale.

L’articolo 14, modificato dal Senato, punta a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese accrescendo le possibilità di accesso al gas già oggetto di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione (scorte accumulate nei periodi di minor consumo) e, più in generale, le possibilità di acquisizione di gas mediante infrastrutture di importazione di gas dall’estero.

L’articolo 15, sostituito dal Senato, è finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. (gestore della rete del servizio gas), disponendo che entro il 31 maggio 2012 siano disciplinati criteri e condizioni per l’applicazione del modello di separazione proprietaria dell’Indipendent Transmission Operator (operatore indipendente sotto il controllo azionario dell’impresa verticalmente integrata, con l’introduzione di regole atte a garantire l’indipendenza e sotto il controllo dell’Autorità di regolazione), rispetto alla maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), che attualmente la controlla.

L’articolo 16, sostituito dal Senato, concerne l’individuazione delle maggiori entrate statali derivanti da nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, e la destinazione di una quota di esse per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti e dei territori limitrofi (comma 1). Il comma 2 disciplina le attività subacquee ed iperbariche al servizio dell’industria.

L’articolo 17, modificato dal Senato, mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti.

La disposizione contenuta nell’articolo 18 incentiva la diffusione degli impianti automatizzati di distribuzione di carburante con pagamento anticipato, eliminando alcuni vincoli preesistenti e soprattutto consentendone l’operatività, fuori dei centri abitati, anche senza personale di assistenza (impianti totalmente automatizzati).

L’articolo 19 prevede l’assunzione a parametro per il calcolo del “prezzo medio del lunedì” da comunicare alla UE il prezzo al pubblico per il rifornimento senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita.

L’articolo 20 reca un nuovo termine per l’emanazione del decreto ministeriale di disciplina del Fondo per la Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, revisionando anche il meccanismo di contribuzione al fondo.

L’articolo 21, modificato dal Senato, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico.

L’articolo 22 espande le informazioni gestite dal Sistema informatico Integrato istituito presso l’Acquirente Unico dell’energia elettrica e del gas, prevedendo che quest’ultimo ricomprenda anche la gestione delle misure dei consumi.

L’articolo 23, reca disposizioni volte ad accelerare i tempi di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto annualmente da Terna Spa (gestore della rete elettrica) ai sensi dell’art. 36, comma 12, del D.Lgs. n. 93/2011.

L’articolo 24, modificato dal Senato, introduce una specifica procedura per l’accelerazione della valutazione e dell’autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi (ancorché attinenti alla disattivazione). Ulteriori disposizioni riguardano il conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale nonché la specificazione delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi.

L’articolo 24-bis, introdotto al Senato, per far fronte al conferimento, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già appartenenti all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), operato dal D.L. 201/2011, introduce un contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici e incrementa la pianta organica dell’Autorità.

L’articolo 24-ter, introdotto dal Senato, proroga al 30 aprile 2012 il termine scaduto del 31 gennaio 2011 entro cui adottare gli atti amministrativi per definire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti le procedure per le gare per concessioni idroelettriche.

L’articolo 25, comma 1, modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (D.L. 138/2001) disponendo: l’obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell’Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house; proroga dei termini di scadenza degli affidamenti in house non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Il comma 2, assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale.

Il comma 3 riguarda le gare per l’attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull’ammissibilità dei soggetti alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il comma 4 reca disposizioni volte a disciplinare l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento.

Il comma 5 invece novella l'art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva.

I commi 6 e 7 dell'articolo 25 prevedono l’obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.

L'articolo 26, modificato dal Senato, svincola, ai fini dell’autorizzazione di sistemi alternativi all’adesione al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e a un Consorzio di “filiera”, la decisione dell’Osservatorio nazionale rifiuti dagli elementi di valutazione del CONAI stesso.

L’articolo 27, modificato dal Senato, proroga al 1° giugno 2012 il termine per definire le regole generali di riduzione delle commissioni per transazioni effettuate con carte di pagamento. Per effetto delle modifiche operate, si prescrive la gratuità delle spese dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni ammontanti fino a 1.500 euro mensili. E’ fissato al 31 maggio 2012 il termine per attuare la disciplina sugli affidamenti e sconfinamenti bancari introdotta dal D.L. 201 del 2011, ancorando a tale scadenza i termini per adeguarvi i contratti in corso.

L’articolo 27-bis, inserito dal Senato, dispone la nullità delle clausole bancarie che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti.

L’articolo 27-ter, inserito dal Senato, semplifica le procedure per estinguere le ipoteche iscritte a garanzia di mutui: in particolare, l’ipoteca si estingue automaticamente anche in caso di mancata rinnovazione entro il termine di vent’anni dall’iscrizione. Essa è cancellata d’ufficio al verificarsi di una delle cause di estinzione legale disciplinate dal codice civile.

L’articolo 27-quater, inserito dal Senato, modifica i principi cui devono conformarsi gli statuti delle fondazioni bancarie: in particolare, le modalità di designazione dell'organo di indirizzo dovranno ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti; tra i casi incompatibilità con l’esercizio di funzioni apicali nelle fondazioni è introdotto l’esercizio di funzioni apicali in società concorrenti della banca conferitaria o di società del gruppo, vietando quindi gli incroci personali tra gruppi bancari concorrenti.

L'articolo 27-quinquies, inserito dal Senato, modifica la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento della surrogazione dei finanziamenti bancari (c.d. “portabilità” di finanziamenti e mutui). In particolare, sono abbreviati i termini utili al tempestivo perfezionamento della surrogazione ed è innalzato l’importo del danno risarcibile in caso di ritardo, da commisurare all’ammontare dell’intero finanziamento e non solo del debito residuo.

L'articolo 28, modificato dal Senato, stabilisce che, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili al suo stesso gruppo. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una polizza più conveniente.

La norma dell’articolo 29, modificato dal Senato, intervenendo sul sistema del risarcimento diretto, introduce un nuovo criterio, che deve essere definito dall’ISVAP, per il funzionamento del sistema al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l’individuazione delle frodi.

L’articolo 30, modificato dal Senato, prevede l’obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sui fenomeni fraudolenti che interessano la loro attività.

L’articolo 31, modificato dal Senato, demanda ad un regolamento ministeriale il compito di definire la dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici. Il Ministero dei trasporti, inoltre, è chiamato a formare un elenco dei veicoli non coperti da assicurazione e a comunicare ai proprietari le conseguenze a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione.

L’articolo 32, modificato dal Senato,  tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In particolare sono disciplinati l’ispezione del veicolo e la “scatola nera” che consentono una riduzione delle tariffe.

L’articolo 33 inasprisce la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice.

L'articolo 34, modificato dal Senato, introduce l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi. In caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario.

L’articolo 34-bis,introdotto dal Senato,prevede che,nell’ambito del sistema bonus-malus,la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. La violazione di tale norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’ISVAP.

L’articolo 34-ter, introdotto dal Senato, prevede l’obbligo per la compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, ad eccezione del caso in cui non si proceda per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

L'articolo 35, commi da 1 a 3-bis, reca interventi finalizzati all’estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l’acquisizione di servizi e forniture, anche attraverso l’assegnazione di titoli di Stato su richiesta dei soggetti creditori, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, nonché per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l’importo di 1 miliardo di euro. In aggiunta, si prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito.

I commi 4 e 5 dispongono la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvedono, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 235 milioni di euro annui.

Il comma 6, reca due deroghe in tema di pubbliche amministrazioni: l’una, per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consentendo aumenti dei trattamenti economici rispetto a quelli di precedenti titolari dello stesso incarico, o del medesimo titolare in caso di rinnovo; l’altra, di carattere generale, consentendo l’attribuzione di funzioni vicarie con decreto dell’organo di vertice politico per vacanza, assenza o impedimento dell’organo di vertice amministrativo.

Il comma 7 abroga le disposizioni in base alle quali l’adozione dell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve avvenire d’intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

I commi da 8 a 10 e il comma 13, prevedendo lasospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica c.d. “misto”, introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, università e dipartimenti universitari - secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate “proprie” - e il ripristino dell’originario regime di tesoreria unica. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tali enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale.

I commi 11 e 12 modificano la disciplina relativa al sistema di tesoreria unica mista prevista per gli Atenei, sostanzialmente riportando i dipartimenti e i centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università nel sistema di tesoreria unica statale e prevedendo che, al massimo dal 1° gennaio 2014, tutte le risorse liquide delle università sono gestite in maniera accentrata. Viene dunque meno la possibilità per i dipartimenti di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti, senza versarle nella tesoreria statale.

L’articolo 36, nel testo approvato al Senato, istituisce nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 481/1995 l’Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendogli la competenza nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

L’articolo 37, modificato dal Senato, stabilisce che l’Autorità di regolazione dei trasporti definisca gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso. Esso prevede inoltre che le imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

L’articolo 38 demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la fissazione delle modalità di previsione, nella progettazione delle Autostrade, delle relative pertinenze.

Nell’articolo 39, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni - che costituiscono norme imperative di legge - relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l’altro, una recente segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali.

L'articolo 40 è volto a implementare l’informatizzazione dell’azione amministrativa attraverso disposizioni in materia di carta di identità elettronica, anagrafe degli italiani residenti all’estero nonché attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.

L’articolo 41 reca modifiche alla disciplina riguardante l’emissione di obbligazioni e titoli di debito volti alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, di cui all’articolo 157 del Codice dei contratti, allo scopo di agevolare l’effettivo utilizzo di tali strumenti.

L’articolo 42 novella l’articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche.

L’articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto, c.d. project financing, di cui all’art. 153 del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere.

L’articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle infrastrutture strategiche.

L’articolo 46 rinvia al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivodi cui all’articolo 58 del medesimo Codice.

L’articolo 47 rimodula lapercentuale della spesa totale per nuove costruzioni da destinare al loro abbellimento di edifici pubblici con opere d’arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori.

 

L'articolo 48, comma 1, modificato dal Senato, modifica la normativa in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994, che vengono conseguentemente abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 49 prevede una nuova regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo con l’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa di eliminare i costi del relativo smaltimento come rifiuti, laddove le stesse possano essere reintegrate nella costruzione, e demanda ad un D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

L’articolo 50 introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative alla cessione di immobili, ai contenuti dei bandi e degli allegati ed ai requisiti richiesti all’eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, soprattutto, in tale ultima fattispecie, al fine di garantire l’effettivo completamento dell’opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.

L’articolo 51 eleva dal 40 al 50% la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi.La norma verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L’articolo 52 reca alcune modifiche al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010, volte a semplificare la redazione e velocizzare l’approvazione dei progettiprevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva).

L’articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità. Il comma 3, soppresso nel corso dell’esame presso il Senato, interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali.

Il comma 4 esclude l’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. overdesign), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti.

Il comma 5 novella il D.Lgs. 264/2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali.

Il comma 5-bis, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell’ente locale dell’utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno e relative al potenziamento di infrastrutture, stabilendo che tale obbligo sorge a fronte di una richiesta dell’ente erogante il finanziamento e che la mancata osservanza del termine stabilito per la presentazione del rendiconto non determina l’obbligo di restituzione del contributo.

L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni di scopo”, vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, mediante la costituzione di un patrimonio destinato formato da beni immobili disponibili di proprietà dell’ente.

L’articolo 55 prevede che nella procedura relativa all’aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo.

L’articolo 55-bis consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.) per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese.

L'articolo 56 consente ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l’aliquota di base dell’IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il comma 1-bis, inserito dal Senato, reca alcune deroghe alle disposizioni in materia di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, consentendo in specifici casi di permutare beni utilizzati dalla PA a titolo di locazione.

L'articolo 57, al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell’IVA, reca una serie di modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; al medesimo fine, si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

L’articolo 58 semplifica le procedure per l’approvazione degli accordi di programma relativi all’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. "Piano casa").

L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18, anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

L’articolo 59-bis, introdotto dal Senato,estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) relative alle procedure per la finanza di progetto.

 

L’articolo 59-ter, introdotto al Senato, inserisce nel Codice della nautica da diporto, con finalità di incentivazione del turismo nautico, una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale. I proventi derivanti dalla suddetta attività, purché non superino i 30.000 euro annui, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%.

L'articolo 60, al comma 1, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Il comma 2amplia alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e di un paese extraeuropeo l’obbligo di presentare all’autorità marittima un’apposita dichiarazione.

L’articolo 60-bis, introdotto dal Senato, dispone modifiche alla normativa recata dall’articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, prevedendo la definizione di un importo su base annuale, anziché calcolato per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche. Siprevede l’esenzione dal pagamento della tassa per il primo anno dalla prima immatricolazione.

L'articolo 61 consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

L’articolo 61-bis, introdotto al Senato, ripristina la spesa di 1 milione di euro l’anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet SpA, soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.

L’articolo 62 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio.

L’articolo 63 autorizza l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF.

L’articolo 64 prevede che ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati ad imprese agricole a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011.

L’articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso agli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili.

L'articolo 66 modifica la normativasull’alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, introducendo, con una correzione apportato dal Senato, in alternativa alla vendita, la possibilità di disporre la locazione dei terreni.

L’articolo 67 opera, da un lato, una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni tra MIPAAF e associazioni o consorzi del settore, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, dall’altro, destina al finanziamento delle stesse le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio.

L’articolo 67-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che l’accertamento sull'avvenuto pagamento presso l’INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta.

L’articolo 67-ter, introdotto al Senato, attribuisce di fatto funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, ed ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate.

L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

L'articolo 69 elimina il termine temporale minimo di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

L'articolo 70, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell’ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE.

In particolare l’articolo 71 stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. Istituisce inoltre l’Autorità nazionale di vigilanza. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

L’articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo in esame.

L’articolo 73, interamentesostituito dal Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 74 disciplina il procedimento per l’individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l’Autorità di vigilanza può autorizzare l’applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.

L’articolo 75 prescrive che l’applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto.

L’articolo 76 disciplina il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali da parte dell’Autorità di vigilanza.

L’articolo 77 elenca le informazioniche devono essere fornite dal gestore agli utenti (commi 1-2) e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore (comma 3) in occasione delle consultazioni di cui al precedente articolo 76.

L’articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

L’articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, di fornire servizi differenziati agli utenti, differenziando l’ammontare dei diritti aeroportuali.

L’articolo 80 elenca i principi da applicare per la determinazione dei diritti aeroportuali per le infrastrutture e i servizi offerti in regime di esclusiva. Disciplina inoltre le funzioni di vigilanza dell’Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti.

L’articolo 81 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forni dall’Aeronautica militare.

L’articolo 82 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto. L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

L’articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d’infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni.

L’articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l’affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti di competenza, e stabilisce che allo scadere dell’attuale convenzione il Ministero affidi l’espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

L’articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero.

L'articolo 88 dispone che alle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, di servizi di smaltimento e depurazione, si applichi l’ordinario (limitato) regime di deducibilità degli interessi passivi, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.

L'articolo 89 prevede cheil pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09) sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

L’articolo 90 è volto a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane. Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre estesa ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina che riconosce ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal Foncooper il privilegio sugli immobili, sugli impianti e sui macchinari della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

L'articolo 91 prevede - al fine di superare una procedura d’infrazione comunitaria - la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (cd. “exit tax”) nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla disciplina europea di armonizzazione.

L'articolo 91-bis, inserito durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l’esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale.

L'articolo 92 predispone una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale.

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sull’IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. L’intento della norma è quello di sanare la procedura d’infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell’IVA.

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza.

L'articolo 95 modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list; viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

L’articolo 97 modifica la normativa vigente in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia. Esso interviene in particolare sulle modalità di trasmissione alla Banca d’Italia ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle banconote o monete false o non idonee alla circolazione, disciplina le competenze di tali organi, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine ai controlli sui gestori del contante e sulle apparecchiature dagli stessi utilizzate, regolamenta la trasmissione di dati ed informazioni sul ritiro delle banconote e monete in questione ed, infine, reca misure sanzionatorie.

L’articolo 97-bis, introdotto al Senato, assicura la trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per canoni di locazione immobiliare, attraverso l’obbligo di pubblicazione delle pertinenti informazioni sui rispettivi siti istituzionali.

L’articolo 98 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge, dal 24 gennaio 2012.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Articolo 15 (Separazione Rete Snam): si ricorda che la direttiva 2009/73/CE propone in alternativa tre modelli di separazione della rete del Gas:

-     Ownership Unbundling: separazione proprietaria dell’operatore di trasporto dall’impresa verticalmente integrata;

-     Independent System Operator: separazione gestionale con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli asset in capo al proprietario della rete

-     Independent Transmission Operator: operatore indipendente sotto il controllo azionario dell’impresa verticalmente integrata, con l’introduzione di regole atte a garantire l’indipendenza e sotto il controllo dell’Autorità di regolazione;

L’articolo 15 sceglie il modello dell’Independent Transmission Operator, richiamando la disciplina già contenuta nell’articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, di recepimento della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 19 (calcolo del “prezzo medio del lunedì): si ricorda che il “prezzo medio del lunedì” è settimanalmente comunicato alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE, che hanno istituito una nuova procedura comunitaria di informazione sui costi dei prodotti petroliferi, sulla base della quale gli Stati comunicavano volontariamente i prezzi di tali prodotti ogni lunedì. Agli Stati viene lasciata libertà di scelta nella metodologia di calcolo da adottare (ferma restando la possibilità per la Commissione europea di richiedere chiarimenti).

Articolo 25 (servizi pubblici locali): Le disposizioni in materia di servizi pubblici locali devono essere valutate alla luce dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di delimitazione della possibilità di affidamenti in house. In particolare la Corte ha individuato come criteri caratterizzanti di tali società, con riferimento ai quali si può derogare all’obbligo di affidamento con gara, da parte di amministrazioni pubbliche di lavori, servizi e forniture, l’esercizio da parte dell’amministrazione pubblica di un controllo sulla società analogo a quello sulle proprie articolazioni e lo svolgimento da parte della società della propria attività in modo prevalente con l’amministrazione pubblica controllante

Articolo 42 (prelazione a favore del promotore in caso di project financing per infrastrutture strategiche): si ricorda che la precedente disciplina in materia di prelazione a favore del promotore in caso di project financing di cui all’articolo 154 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) era stata oggetto di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che argomentava la presenza di “un’indebita posizione di vantaggio per il promotore”. La Corte di giustizia della Comunità europea, però, con sentenza del 21 febbraio 2008 ha ritenuto però irricevibili le osservazioni della Commissione europea, rilevando che la Commissione “non indica quali Direttive e/o Disposizioni del Trattato la Repubblica italiana avrebbe precisamente violato”.

Articolo 87 (riconoscimento della professione di consulente della proprietà industriale esercitata da cittadini dell’Unione europea): la disposizione prevede, per i cittadini dell’Unione europea che intendano esercitare in Italia la professione di consulenti in proprietà industriale, l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha recepito in Italia la direttiva 2005736/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.   

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 25 (servizi pubblici)

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte ad operare incisive modifiche in materia di appalti pubblici. Il pacchetto comprende:

•     una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

•     una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

•     una proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897). 

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Si dà conto di seguito degli elementi essenziali relativi alle procedure di contenzioso in atto relative alle norme in esame.

Per una trattazione più dettagliata si rinvia ai paragrafi “Procedure di contenzioso” delle schede di lettura del dossier n. 606/2012.

Articolo 68: Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516) per violazione della normativa comunitaria sui dispositivi medici (in particolare della direttiva 93/42/CEE e della direttiva 90/385/CEE). Secondo la Commissione europea la tariffa di 100 euro – fissata dall’articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 - richiesta ai soggetti produttori o distributori di dispositivi medici per la loro registrazione nella banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici violerebbe le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

Articolo 69: il 25 novembre 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/2143) nella quale contesta la non conformità con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dell’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la suddetta direttiva nell’ordinamento nazionale. Il citato articolo 10 stabilisce l’obbligo per il prestatore di servizi che si sposta per la prima volta in Italia di informare l’autorità italiana competente, con un preavviso di 30 giorni salvi i casi di urgenza, dei servizi che intende prestare. La Commissione osserva che tale termine è in contrasto con l’articolo 7 della citata direttiva 2005/36/CE che, pur prevedendo l’obbligo di presentare una dichiarazione preventiva, non stabilisce alcun termine.

Articolo 71: La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2011/0608), attualmente allo stadio di parere motivato, per mancato recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Il termine di recepimento per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è scaduto il 15 marzo 2011.

Articolo 83: Il 15 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4188) per essere venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario sui medicinali per uso umano.

Articolo 84: Il 1° ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione n. 2008/4387) per la violazione delle norme previste dal regolamento (CEE) N. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 85: Il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4212) per non aver dato compiuta attuazione alla direttiva 2011/20/CE in materia di buona pratica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

Articolo 86: Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2011/4079) nella quale si contesta all’Italia di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, invece di procedere a una gara pubblica.

Articolo 89: Con la sentenza del 17 novembre 2011, C-496/09, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti volti a dare esecuzione alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02 (Commissione/Italia) avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE.

Articolo 91: Il 25 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora nella quale contesta una violazione della libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dall’articolo 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Commissione contesta che le plusvalenze latenti (ovvero, non ancora realizzate) siano incluse nella base imponibile dell’esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell’UE o dello SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro Stato membro dell’UE o dello SEE; al contrario, le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all’interno del territorio nazionale non sono incluse nella base imponibile.

Articolo 91-bis: Il 12 ottobre 2010 la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per verificare la compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato:

-     dell’esenzione dall’Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili usati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto per fini specifici;

-     dell'articolo 149, quarto comma, del TUIR, che consente agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (in particolare, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali).

La decisione che ha aperto l’indagine invitava l'Italia a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della decisione stessa e a sospendere l’erogazione delle agevolazioni oggetto dell’indagine, riservandosi in caso contrario di imporne il recupero presso i beneficiari. L’indagine formale deve concludersi entro 18 mesi (e, pertanto, entro aprile 2012), decorsi i quali la Commissione europea potrebbe adottare una decisione che imporrebbe all’Italia di sopprimere o modificare l’agevolazione stessa nel termine da essa fissato.

Articolo 92: Con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte di giustizia dell’UE ha condannato l'Italia per non aver osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e per aver versato tardivamente tali risorse, venendo meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9   11 del regolamento (CEE, Euratom) del 29 maggio 1989, n. 1552, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del 22 maggio 2000, n. 1150, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

Articolo 93: Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2011/4081), sollevando dubbi sulla compatibilità del comma 7 dell’articolo 60 del D.P.R. 633/72 con il diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, in particolare perché stabilisce che il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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