Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - D.L. 2/2012 - A.C. 4999 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 25-GEN-12   AC N. 4999/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 130
Data: 28/02/2012
Descrittori:
AMBIENTE   DECRETO LEGGE 2012 0002
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

28 febbraio 2012

 

n. 130

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

D.L. 2/2012 - A.C. 4999

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4999

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (S. 3111)

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), IX (Lavoro), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’unione europea) e Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto legge in esame, approvato dal Senato nella seduta del 23 febbraio 2012, nel testo originario era composto di 4 articoli. Nel corso dell’iter parlamentare sono stati introdotti 7 nuovi articoli e ne sono stati modificati 3: le modifiche sono consistite, principalmente, nell’introduzione di ulteriori disposizioni. Il provvedimento si compone ora di 12 articoli, che trattano vari profili della materia ambientale.

L’articolo 1, come modificato dal Senato, novellando precedenti decreti-legge in materia di emergenza rifiuti in Campania, recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (comma 1); l’ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (comma 2); il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l’aumento fino all’8% della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (comma 3).

Il comma 3-bis reca alcune novelle al comma 1-bis dell’art. 180 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). In particolare viene anticipato al 31 dicembre 2012 il termine per l’elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevista, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma.

Il comma 3-ter prevede la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L’articolo 1-bis reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali. Il comma 1 introduce una serie di novelle agli artt. 183 e 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che, attraverso modifiche alle definizioni nonché alle fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, restringono l’ambito di applicazione della disciplina citata al fine di agevolare il riutilizzo di materiali vegetali e del digestato.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni aventi carattere semplificativo. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l’utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l’utilizzo per la produzione di energia,oper il riutilizzoa fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L’articolo 1-teresclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell’ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l’esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).

L’articolo 1-quater reca disposizioni concernenti la realizzazione degli impianti della regione Campania provvedendo a: sopprimere il riferimento all’autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (commi da 1 a 3); prorogare al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra (comma 4); prevedere la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano (commi 3 e 5).

L’articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto merci (cd. shoppers) fino all’emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed essere quindi notificato all’Unione Europea. Il comma 3 reca una disposizione volta a favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate. Il comma 4 introduce, infine, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell’articolo in esame.

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme in materia di rifiuti. In particolare:

·               i commi da 1 a 4 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti “storici”, che sono inclusi nella definizione di “suolo” e, pertanto, esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti;

·               i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-ter e 183 del Codice dell’ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e auto compostaggio;

·               i commi da 7 a 9, novellando gli articoli 187, 205 e 216-bis del Codice dell’ambiente, recano misure al fine di: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata;

·               il comma 10 novella l’art. 264 del Codice dell’ambiente, al fine di prevedere una procedura per l’integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice;

·               il comma 11 novella il decreto legislativo 49/2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari: in tal modo, la normativa nazionale risulterebbe conforme allacorrispondente definizione recata dalla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

·               il comma 12 novella il comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013;

·               i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l’altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi;

·               il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell’art. 3 della legge 549/1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica;

·               il comma 18 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà  riscontrate  dagli  operatori  del settore del  recupero dei  rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all’emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010;

·               il comma 19 modifica il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L’articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell’ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell’adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L’articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti “acquisti verdi”, e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo da recupero. Le finalità che l’articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l’aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l’altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l’impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell’acquisto di beni.

L’articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L’articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanzadi tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente.

L’articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell’ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Minitero o a fondi istituiti con legge funzionali all’attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all’andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

Si rileva, in via generale, che alcune disposizioni del provvedimento introducono regimi derogatori o comunque modificano disposizioni le quali, pur non rappresentando attuazione diretta di normativa dell’Unione europea, appaiono strumentali al fine di garantire il rispetto di alcuni principi introdotti dal legislatore dell’Unione in materia di rifiuti quali la responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti (art. 15 direttiva 2008/98/CE); il principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 direttiva 2008/98/CE); il principio del controllo dei rifiuti pericolosi (art. 17 direttiva 2008/98/CE). Tali considerazioni valgono per:

-             Art. 1-bis, comma 2, lettera b) il quale eleva da 100 a 300 kilogrammi (o litri) la soglia oltre la quale la produzione e il trasporto di rifiuti pericolosi da parte di imprenditori agricoli viene considerata non occasionale o saltuaria e quindi sottoposta all’obbligo di iscrizione al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti);

-             Art. 1-bis, comma 2, lettera d), il quale esonera gli imprenditori agricoli dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali che trasportino direttamente rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione verso circuiti organizzati di raccolta;

-             Art. 1-ter, il quale prevede l’esclusione, a determinate condizioni, di attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Si segnala inoltre che:

-             con riferimento all’articolo 2, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto merci, potrebbe contrastare con l’esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell’Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all’articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

-             con riferimento all’articolo 3, commi da 1 a 4, i quali prevedono che i materiali di riporto cosiddetti “storici” siano ricondotti alla definizione di “suolo” e, pertanto, esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti, si ricorda che la direttiva 2008/98/CE esclude dall’ambito di applicazione della direttiva medesima il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

-              con riferimento all’articolo 3, commi 7 e 9, i quali, riproducendo disposizioni contenute anche nella proposta di legge C. 4240, già esaminata dalla Commissione XIV, prevedono rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 187 del Codice dell’ambiente, si ricorda che l’articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, mentre l’articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati  da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente. Per quanto concerne la proroga delle autorizzazioni in essere per gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nel corso dell’esame della proposta di legge C. 4240 presso la Commissione VIII della Camera il rappresentante del Ministero dell’ambiente ha fatto presente di ritenere congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio rispetto all’applicazione del divieto di miscelazione previsto dalla direttiva; per quanto concerne gli oli usati nella stessa sede il rappresentante del Ministero dell’ambiente ha rilevato che la direttiva non prevede un divieto generalizzato di miscelazione degli oli usati; il parere favorevole approvato dalla Commissione XIV sulla proposta di legge C. 4240 (seduta del 2 febbraio 2012) conteneva un’osservazione volta a richiedere una maggiore aderenza delle disposizioni sopra richiamate al dettato della direttiva;

-             Con riferimento all’articolo 3, comma 19 il quale interviene sull’allegato del Codice dell’ambiente volto a definire le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti individuando una specifica disciplina transitoria per l’attribuzione della qualifica di rifiuti “ecotossici” (H14: rifiuti che possono presentare o presentano rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali), nelle more dell’emanazione di una specifica decisione dell’Unione europea (la disciplina transitoria prevede, tra le altre cose, l’attribuzione ai rifiuti della classificazione prevista dall’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose), si segnala che in data 29 settembre 2011 un parere dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) hanno invece prospettato l’opportunità di attribuire la classificazione di rifiuti ecotossici in base alla disciplina prevista dalla direttiva 1967/548/CEE (ora regolamento n. 1272/2008) e dal regolamento 2000/2037/CE.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 19 gennaio 2011 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2011)13) sull’attuazione della strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti nella quale sottolinea la necessità di raggiungere tassi più alti di riciclaggio e di sottrarre quantità sempre maggiori di rifiuti organici dal conferimento in discarica. In tale contesto, la Commissione considera come soluzioni prioritarie il ricorso al compostaggio e alla produzione di biogas. Nello stesso documento la Commissione annuncia l’intenzione di elaborare norme di qualità per l'utilizzo del compost in agricoltura, nel quadro della prevista revisione della direttiva 86/278/CE sui fanghi di depurazione.

L’VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati ha espresso una valutazione positiva sulla relazione della Commissione europea in un documento finale approvato il 22 giugno 2011, osservando che nel nostro Paese è opportuno che si attribuisca carattere prioritario all'obiettivo della riduzione drastica della percentuale dei rifiuti conferiti in discarica e a realizzare risultati concreti sul terreno della raccolta differenziata e del recupero di materie.

Il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2011)31) che, attribuisce alle tecnologie legate allo sfruttamento della biomassa un ruolo dominante verso l’obiettivo UE del 20% di energie rinnovabili entro il 2020, sottolineando come il 50% della crescita di qui al 2020 riguarderà energia prodotta a partire da tale fonte (metà nel settore del riscaldamento, un terzo nel settore dei trasporti e il resto in elettricità).

Il 20 settembre 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa a una tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571) intesa a scindere la crescita economica dall’utilizzo delle risorse mediante un piano strategicoche, da un lato, favorisca una vera economia del riciclaggio nella quale i rifiuti sono destinati a diventare una risorsa da reintrodurre nell’economia come materia prima, e nella quale le materie prime scartate come rifiuti sono riutilizzate, come risorse, da altre industrie.

Tra gli interventi proposti nel piano d’azione, la Commissione considera prioritario: valutare l’introduzione di quote minime di materie riciclate, di criteri di durabilità e riutilizzabilità ed estendendo la responsabilità del produttore per i prodotti principali (entro il 2012); garantire che il finanziamento pubblico proveniente del bilancio dell’Unione europea dia priorità alle attività ai livelli più alti della gerarchia dei rifiuti definiti nella direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (per esempio, ad impianti di riciclaggio rispetto allo smaltimento di rifiuti) (2012/2013); più rigorose prescrizioni degli “Appalti pubblici verdi” (Green public procurement - GPP) per i prodotti che hanno un impatto ambientale significativo (nel 2012); la definizione di un approccio metodologico comune per valutare l’impatto ambientale dei prodotti, dei servizi e delle aziende nel corso del loro ciclo di vita (“impronta ecologica”) (nel 2012); stimolare il mercato delle materie secondarie e la domanda di materie riciclate, attraverso incentivi economici e l’elaborazione di criteri per smettere di produrre rifiuti (2013/2014). In tale contesto gli Stati membri dovrebbero incentivare le imprese a misurare, comparare e migliorare la loro efficienza nell’uso delle risorse in maniera sistematica e aiutarle a collaborare per fare il miglior uso possibile dei loro rifiuti e sottoprodotti, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 1, commi 1-3

Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d’infrazione n. 2007_2195) la Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l’ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l’Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l’Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe daun ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l’importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

Articolo 3, commi 13-16

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora complementare (procedura 2009_2264) con la quale si rileva, nell’ordinamento italiano, il permanere di una non completa trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

Facendo riferimento ad una precedente lettera di messa in mora dell’8 ottobre 2009, la Commissione considera non ancora conformi talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell’ordinamento nazionale, con particolare riferimento a:

-     definizione di produttore: l’art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE l’espressione “importa o esporta”  si riferisca al mercato europeo e non solamente al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

-     finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l’Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha illegittimamente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l’entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data.

Allegati I B: la Commissione rileva che alcune differenze tra l’allegato I B della direttiva RAEE e l’allegato I B del DL 151/2005 potrebbero dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta che potrebbe comportare un’indebita restrizione del campo di applicazione della stessa direttiva.

 


 

 

 

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