Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - D.L. 5/2012 ' A.C. 4940 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 5 DEL 09-FEB-12   AC N. 4940/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 128
Data: 22/02/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0005   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

22 febbraio 2012

 

n. 128

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo

D.L. 5/2012 – A.C. 4940

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4940

Titolo

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissioni competenti

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive)

Pareri previsti

II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame interviene, con 63 articoli raggruppati in tre Titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo.

Alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli del Titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (artt. 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (artt. 4-11) e per le imprese (artt. 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (artt. 15-19), di appalti pubblici (artt. 20- 22), ambiente (artt. 23-24), agricoltura (artt. 25-29), ricerca (artt.30-33), nonché ulteriori interventi di cui agli artt. 34-46.

Allo sviluppo è dedicato il Titolo II (artt. 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d’imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma “carta acquisti” per cittadini meno abbienti.

Il Titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l’adozione di atti amministrativi statali; prevede inoltre l’abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni previste, rinviando al dossier n. 595 del Servizio Studi per un’analisi dettagliata delle norme.

Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni

L’articolo 1, modificando la legge 241 del 1990,  introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo con riguardo alle garanzie in merito all’effettività della tutela in caso di violazione da parte dell’amministrazione dell’obbligo di provvedere nei termini prescritti. Specifiche disposizioni riguardano, poi, la responsabilità dell’amministrazione in caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini, nonché l’individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Una ulteriore novità riguarda l’introduzione per il privato in attesa del provvedimento dell’amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, della possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo e la previsione che, in ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Sono inoltre specificati gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo.

L’articolo 2 modifica l’art. 19 della legge 241 del 1990, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore.

L’articolo 3, comma 1, stabilisce un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, mentre il comma 2 elimina l’obbligo di periodicità biennale della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).

L’articolo 4 semplifica le certificazioni sanitarie necessarie per ottenere le agevolazioni fiscali sui veicoli e il contrassegno invalidi a favore delle persone disabili.

L’articolo 5 disciplina le modalità per ottenere il cambio di residenza in tempo reale attraverso una comunicazione all’ufficiale dell'anagrafe del comune di destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza.

L’articolo 6 intende implementare la velocità delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica.

L’articolo 7 prevede che i documenti d’identità e riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista.

L’articolo 8 prevede la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l’eliminazione del cartaceo e l’obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione. Si demanda inoltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la regolamentazione dell’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l’esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte.

L’articolo 9 prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto ad approvare il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici.

L’articolo 10 novella l’art. 9 della legge 122/1989 (c.d. “legge Tognoli”) al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune.

L’articolo 11, nei commi da 1 a 4, apporta alcune modifiche al Codice della Strada in materia di abilitazioni alla guida. Il comma 5 rende più flessibili i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni diversi da quelli festivi, mentre il comma 6 semplifica le disposizioni relative all’accesso alla professione di autotrasportatore. Il comma 7 autorizza il CCISS ad affidare in concessione i servizi di informazione sul traffico e sulla viabilità qualora ne derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. Il comma 8 dispone, con decorrenza dal 2012, che il controllo dei gas di scarico (c.d. “bollino blu”) degli autoveicoli sia effettuato in coincidenza con la revisione obbligatoria periodica del mezzo. I commi 9 e 10 stabiliscono che il controllo periodico dei tachigrafi digitali, montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada, sia effettuato ogni due anni, anziché ogni anno.

L’articolo 12 reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative delle imprese, ad esclusione di alcuni specifici settori (servizi finanziari, procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici).

L’articolo 13 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione concernenti, tra l’altro, la durata della autorizzazioni di polizia, la specificazione della durata della licenza per il porto d’armi, le licenze per la vendita di esplodenti, l’obbligo di iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi, le condizioni per l’apertura o conduzione di agenzie di affari.

L’articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria.

L’articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

L’articolo 16, nei commi da 1 a 4, intende semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Il comma 5 riguarda le sanzioni stabilite in caso di illegittima fruizione delle prestazioni sociali. Il comma 6 specifica che lo scambio di informazioni tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, disciplinato da apposite convenzioni, deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili. Il comma 7 prevede che dal 1° maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS avvengano esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali. I commi 8-10 recano norme sull’utilizzazione dei servizi telematici per le domande inerenti le prestazioni previdenziali e il patrocinio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile.

L’articolo 17, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l’estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, la procedura agevolata di silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.

L’articolo 18 semplifica alcune norme in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio.

L’articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

L’articolo 20 introduce semplificazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali rilevano: l’introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; le procedure per la selezione di sponsor e i criteri di accertamento e di valutazione per i lavori eseguiti all’estero da parte di imprese italiane.

L’articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi.

L’articolo 22, al comma 1 interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la procedura recentemente introdotta dall’art. 41, comma 4, del d.l. 201/2011.

Il comma 2 in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del D.L. n. 1/2012, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012 (cfr. ultra).

Il comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati.

L’articolo 23, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale

L’articolo 24 reca una serie di novelle al Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006). In particolare viene previsto l’assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore, e la modifica dell’art. 109 relativo alle procedure autorizzatorie per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, mentre una novella all’art. 228 ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU).

L’articolo 25 reca misure di semplificazione per il settore agricolo prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati - AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio - possano entrare in connessione.

L’articolo 26 corregge la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica ai territori boschivi.

L’articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, prevedendo che l’obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione.

L’articolo 28 semplifica talune operazioni di movimentazione dei rifiuti agricoli.

L’articolo 29 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano “carattere di interesse nazionale”, e che per tali progetti possa essere nominato un commissario ad acta per garantirne l’esecutività.

L’articolo 30 riordina la disciplina e snellisce le procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca ed estendere i finanziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale.

L’articolo 31 dispone che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca di base siano effettuate solo al termine dei progetti stessi. Conferma, inoltre, che il 10% del FIRST è destinato ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando la procedura.

L’articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall’art. 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l’utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l’introduzione di alcune novità relative al FIRST.

L’articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali.

L’articolo 34 estende l’abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d’uso.

L’articolo 35, ai commi 1 e 2, novella gli artt. 2397 e 2477 del codice civile in tema di controllo delle società di capitali, correggendo in parte la disciplina del sindaco unico introdotta dalla recente legge di stabilità. I commi 3 e 4 intervengono sull’ordinamento giudiziario per chiarire la portata applicativa di alcune disposizioni che subordinano il trasferimento ad altra sede, o l’assegnazione ad altre funzioni del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.

L’articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.

L’articolo 37 obbliga le imprese costituite in forma societaria a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il termine del 30 giugno 2012.

L’articolo 38 consente anche ai laureati in discipline diverse da quelle previste a regime di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

L’articolo 39 semplifica le norme in materia di idoneità per i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione.

L’articolo 40 sopprime l’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

L’articolo 41 semplifica l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

L’articolo 42 prevede che l’ammissione dell’intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 e 37 del Codice dei beni culturali sia disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili.

L’articolo 43 semplifica le procedure di verifica dell’interesse culturale, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’articolo 44 prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione volto a modificare il D.P.R. 139/2010 riguardante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

L’articolo 45 interviene sul Codice della privacy allo scopo di estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

L’articolo 46 attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato gli enti non economici vigilati dal medesimo dicastero.

TITOLO II - Disposizioni in materia di sviluppo

L’articolo 47 contiene indicazioni di principio relative alle azioni che il Governo assumerà per il perseguimento degli obiettivi dell’agenda digitale europea, prevedendo in particolare l’istituzione di una cabina di regia.

L’articolo 48 dispone l’obbligo di iscrizione telematica alle università e, dal biennio 2013-2014, l’obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche.

L’articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (L. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

L’articolo 50 dispone l’adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell’autonomia scolastica concernenti la ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti di risorse, la definizione di un “organico dell’autonomia” e di un “organico di rete” e la costituzione di reti territoriali. Resta fermo che dall’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche non devono superare la consistenza determinata nell’a.s. 2011/2012.

L’articolo 51 affida all’INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione.

L’articolo 52 prevede l’adozione di linee guida volte, fra l’altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell’offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell’offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (“istruzione terziaria non universitaria”).

L’articolo 53 prevede l’approvazione di un “Piano nazionale di edilizia scolastica” e, nelle more, di un “Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici”, nonché l’adozione di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca.

L’articolo 54 prevede la possibilità per le università di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca.

L’articolo 55 stabilisce che le disposizioni in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi.

L’articolo 56, comma 1, novellando il Codice del turismo, prevede la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, e che il «Fondo buoni vacanze» non sia più alimentato anche da parte dei proventi dell’8 per mille devoluto allo Stato. Il comma 2 consente di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che abbiano caratteristiche tali da consentirne l’uso per scopi turistici. Il comma 3 eleva la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle opere essenziali e delle attività di organizzazione e gestione dell'Expo 2015.

L’articolo 57 qualifica direttamente come “strategici” una serie di infrastrutture e insediamenti del settore energetico, trasferendo dalle Regioni allo Stato (d’intesa con le Regioni interessate) la competenza alle autorizzazioni concernenti la relativa realizzazione e abbreviando a 180 giorni il relativo procedimento, inclusa la procedura di VIA.

L’articolo 58 integra il sistema delle sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità per l’energia e il gas ed introduce la possibilità di adottare misure cautelari.

L’articolo 59 proroga di un anno il credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, ponendo la copertura dell’onere a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR) cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

L’articolo 60 prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti per favorire la diffusione della “carta acquisti”, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno.

TITOLO III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 61 reca norme di carattere transitorio e disposizioni in materia di atti amministrativi

L’articolo 62 prevede l’abrogazione, parziale o integrale, di 15 atti normativi elencati nella tabella A allegata al disegno di legge

L’articolo 63 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

Art. 20 – disciplina contratto di sponsorizzazione per interventi sui beni culturali

L’art. 20 prevede, tra le altre cose, una nuova disciplina del contratto di sponsorizzazione per interventi relativi ai beni culturali volta anche a rispondere ai rilievi della segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con l’atto di segnalazione AS907 del 2011 (relativo alla sponsorizzazione dei lavori di restauro dell’Anfiteatro Flavio di Roma). In quella occasione, infatti, l’Autorità aveva rilevato alcuni aspetti anticoncorrenziali derivanti sia dalla modalità che dalla tempistica nella selezione del contraente, anche con riferimento al rispetto dei principi comunitari generali di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza richiamati dall’articolo 26 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). In risposta a tali rilievi la disposizione prevede ora l’obbligo di pubblicazione del bando sul sito dell’amministrazione e di un avviso sulla Gazzetta ufficiale e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; un termine non inferiore a sessanta giorni per la pubblicazione delle offerte; la valutazione delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice oppure da una commissione giudicatrice per interventi superiori a un milione di euro o in casi di particolare complessità; la pubblicazione delle graduatorie delle offerte; la disciplina dei casi in cui non venga presentata alcuna offerta ovvero nessuna offerta ritenuta soddisfacente con conseguente possibilità per la stazione appaltante di ricercare di propria iniziativa lo sponsor.

Al comma 2 l’articolo 20 prevede che resti invece ferma la procedura ad hoc prevista dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 34/2011 per la sponsorizzazione del piano di interventi straordinario nell’area archeologica di Pompei: tale procedura prevede unicamente la pubblicazione di un avviso pubblico e, in caso di presentazione di più offerte, l’attribuzione a ciascun offerente di quota parte dei lavori.

Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità di tale procedura semplificata con i principi di tutela della concorrenza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea richiamati anche dall’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici. Infatti, qualora la procedura non risulti già in fase di attuazione, potrebbe apparire maggiormente coerente prevedere l’applicazione anche agli interventi straordinari nell’area di Pompei della procedura generale, maggiormente garantista sotto il profilo della tutela della concorrenza, introdotta dall’articolo 20.

Art. 22 – commi 2-3 - Stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali

Il comma 2 dell’art. 22 fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, attualmente in corso, nonostante l’entrata in vigore del Titolo III, Capo II (articoli da 71 a 82) del D.L. n. 1/2012, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame del Senato (A.S. 3110). Il provvedimento, recependo la direttiva 2009/12/CE, modifica la normativa in materia di diritti aeroportuali; le procedure dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. La norma fa inoltre salva la durata dei suddetti contratti, determinata in relazione ai modelli tariffari adottati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità della tutela delle procedure in corso e della durata dei contratti con le esigenze di una completa attuazione della direttiva 2009/12/CE

Si ricorda che la direttiva 2009/12/CE, recepita con il citato D.L. n. 1/2012, stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri. Il provvedimento stabilisce criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 15 marzo 2011.

Si ricorda che la delega per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE era contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge n. 96/2010). A seguito della scadenza del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato, il 18 maggio 2011, una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato.

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato presentato alle Commissioni parlamentari nel mese di luglio del 2011 e le Commissioni hanno espresso il prescritto parere, ma il decreto legislativo non è stato emanato.

A tal proposito si evidenzia che il parere espresso dalla Commissione Trasporti della Camera sul citato atto n. 380 era sottoposto, tra le altre, alla condizione che fosse fissato con chiarezza un regime transitorio che assicurasse la salvaguardia dei contratti di programma in corso di definizione, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si potesse riflettere negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali.

Art. 24 – Rigenerazione oli usati

L’articolo 24 contiene, tra le altre cose, una disposizione transitoria volta a consentire l’autorizzazione, da parte delle autorità competenti, nel rispetto della normativa comunitaria, delle operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A, tabella 3, del D.M. 392/1996, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.

In proposito, si ricorda che il richiamo al rispetto della normativa comunitaria può intendersi come principalmente riferito all’articolo 21 della direttiva 2008/98/CE che prevede, tra le altre cose, che se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

Art. 59 – Credito d’imposta per il nuovo lavoro nel Mezzogiorno

L’articolo 59, novellando l’art. 2 del D.L. 70 del 2011 (c.d. “decreto sviluppo”), proroga di un anno il credito d’imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale - era subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea.

Con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011 la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l’utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE a copertura del credito d’imposta in oggetto.

La copertura dell’onere viene posta a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo, acquisito il consenso della Commissione europea.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Le iniziative dell’Ue per la semplificazione

L’Unione europea persegue gli obiettivi di semplificazione della regolamentazione e la riduzione degli oneri ed adempimenti amministrativi sia attraverso iniziative strategiche e programmi orizzontali, sia mediante modifiche specifiche alla legislazione settoriale vigente.

Gli obiettivi in questione hanno acquisito rilevanza centrale nell’ambito delle azioni volte a rilanciare la crescita, la competitività e l’occupazione nell’Unione (in particolare, la Strategia Europa 2020) e sono, conseguentemente, divenuti oggetto degli impegni assunti dagli Stati membri nel nuovo sistema di governance economica europea.

Per un verso, l’obiettivo della semplificazione è stato ribadito dalle Istituzioni dell’UE nell’ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche ed è stato oggetto della raccomandazioni rivolte in tale contesto agli Stati membri.

Anche l’analisi annuale della crescita 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011, con la quale è stato avviato il semestre europeo 2012, ribadisce che la qualità della regolamentazione e della pubblica amministrazione nei vari livelli di governo è elemento determinante a rafforzare la competitività dell’economia europea.

Per altro verso, il Patto “europlus, approvato dal Capi di Stato o di governo della zona euro nella riunione dell’11 marzo 2011 - che impegna gli Stati membri dell’area euro e alcuni altri Stati aderenti a porre in essere ulteriori interventi in materia di politica economica – prevede espressamente, per rilanciare la competitività dell’economia europea, l’obiettivo del miglioramento del contesto imprenditoriale, in particolare per le PMI, segnatamente, eliminando gli oneri amministrativi e semplificando il quadro normativo.

Iniziative di carattere generale

Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi

Il programma (COM(2007)23) è volto, da una parte, ad operare, con l'aiuto degli Stati membri, una misurazione degli oneri amministrativi legati alla legislazione comunitaria e l’elaborazione di iniziative per la riduzione dei medesimi e dall'altra, ad invitare gli Stati membri a misurare e ridurre gli oneri amministrativi imposti dalle legislazioni nazionali e regionali.

Programma per la regolamentazione intelligente

Il programma, adottato nel 2010 nell'ambito della strategia UE 2020, con la comunicazione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea” (COM(2010) 543), reca una serie di iniziative volte a migliorare la qualità e la pertinenza della legislazione europea.

Iniziative settoriali

Piano d’azione per le micro e piccole imprese

Il piano d’azione COM(2011)803, presentato dalla Commissione il 23 novembre 2011, è volto ad esentare le micro e piccole imprese dall'applicazione di nuove regolamentazioni UE a meno che non siano addotti validi motivi per includerle nel campo di applicazione delle norme stesse.

Sistema giudiziario civile

In tema di miglioramento del sistema giudiziario civile, l’Unione europea ha adottato - nell’ambito delprogramma quadro “Diritti fondamentali e giustizia” - il programma specifico “Giustizia Civile” (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 1149/2007/CE), con dotazione prevista pari a 109,3 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Agenda digitale

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245) che, nell’ambito delle iniziative faro di “Europa 2020”, mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020.

Tachigrafi

Con riguardo all’articolo 11, il 19 luglio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2011)454), corredata di una proposta di regolamento (COM(2011)451 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

Appalti

In relazione all’art. 20, il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volte ad operare una profonda modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici che comprende:

·      una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

·      una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

·      una proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’art. 22, il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2011/608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali il cui termine di recepimento era il 15 marzo 2011.Se entro due mesi l'Italia non notificherà le misure adottate per garantire la conformità al diritto dell'UE, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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