Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Titolo: | Modifiche al D.Lgs. 152/2006, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata- A.C. 4240 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 123 | ||||
Data: | 01/02/2012 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
1° febbraio 2012 |
|
n. 123 |
Modifiche al D.Lgs. 152/2006, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali nonché di misure per incrementare la raccolta differenziataA.C. 4240Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
4240 |
Titolo |
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
|
sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
VIII (Ambiente) |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Questioni regionali |
Il provvedimento in esame reca talune modifiche al decreto legislativo 152 del 2006 (c.d. “Codice ambientale”). In particolare:
- l’articolo 1, modificando l’art. 185 del Codice ambientale, intende escludere dall’ambito applicativo delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del medesimo Codice – il materiale forestale derivante dalla manutenzione del verde pubblico o privato ed utilizzato per la produzione di energia da biomassa;
Si ricorda che la parte IV del d.lgs. 152 del 2006 è stata di recente modificata dal d.lgs. 205 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, il cui recepimento è stato previsto nell’allegato B della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
- l’articolo 2, comma 1, del testo in esame introduce all'art. 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, cosicché gli stessi possano continuare a operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali. A tal fine il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell’art. 187 e dell’allegato G nei testi vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 provvede a riscrivere il comma 2 dell’art. 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall’art. 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente;
- l’articolo 3, mediante l’inserimento di un nuovo comma 3-bisall’art. 205 del Codice ambientale, consente la raccolta di oggetti o indumenti privati da parte delle associazioni di volontariato ai fini di un loro riutilizzo, previa apposita convenzione con i comuni interessati. Resta fermo l’obbligo del conferimento agli operatori autorizzati, per il recupero o lo smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata prevista dal comma 1 dell’art. 205, il quale prevede che in ogni ambito territoriale ottimale sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012.
Con riferimento all’articolo 2, e alla deroga in questo contenuta al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati, si ricorda che l’articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, mentre l’articolo 21 prevede che gli oli usati siano raccolti separatamente.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
( |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST123.doc