Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 216/11 ' A.C. 4865 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4865/XVI   DL N. 216 DEL 29-DIC-11
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 116
Data: 16/01/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0216   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

16 gennaio 2012

 

n. 116

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 216/11 – A.C. 4865

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4865

Titolo

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Iniziativa

Governo

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Pareri previsti

II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’unione europea), Questioni regionali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 4865, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 dicembre 2011, reca una serie di disposizioni volte assicurare la proroga o il differimento di termini in scadenza.

L’articolo 1 dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito dei limiti previsti per il turn over. In particolare, si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per specifiche amministrazioni (comma 1), anche in riferimento alle cessazioni verificatesi nel biennio 2009-2010 (comma 2) e si estende al quadriennio 2009-2012 (in luogo del triennio 2009-2011) la possibilità di assumere prevista per le università statali (comma 3), nonché la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di II fascia previste per il 2011 (comma 5).

Allo stesso tempo, si proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (commi 4 e 6).

L'articolo 2 proroga fino al 30 settembre 2012 l'incarico del commissario straordinario della Croce rossa italiana (C.R.I).

L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’effettuazione delle verifiche sismiche, previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, nonché il termine per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.

L'articolo 4 estende all'anno 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle medesime province autonome a favore dei territori delle regioni a statuto ordinario confinanti con le due province.

L’articolo 5 proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, il termine fissato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

L’articolo 6, comma 1, estende a tutto il 2012 l’efficacia di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, intervenendo in particolare sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto, sul trattamento sperimentale degli apprendisti, nonché sull’utilizzo in via transitoria delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti. Il comma 2 proroga al 2012 alcune disposizioni sperimentali in materia di lavoro accessorio.

L’articolo 7 proroga al 31 dicembre 2012 la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia diretto all’accertamento dell’immunità della giurisdizione italiana.

L’articolo 8 prevede al comma 1 la proroga di termini di talune disposizioni in materia di personale delle forze armate recate dal Codice dell’ordinamento militare, e al comma 2 la proroga all’anno accademico. 2013-2014 dell’applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.

L’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2012 il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009.

L’articolo 10 dispone la proroga di diversi termini in materia sanitaria riguardanti la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali (comma 1), la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (comma 2),il termine entro il quale le regioni e le province autonome assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, i termini in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci.

L’articolo 11 proroga i termini in materia di infrastrutture e trasporti riguardanti la sospensione dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione, la possibilità per le Autorità portuali di modificare la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, i procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali, l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, l’emanazione del decreto ministeriale recante norme in materia di regolamentazione dei servizi di trasporto taxi e noleggio con conducente.

Il comma 5 dell’articolo 11 prevede inoltre che, fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.. Inoltre il subentro dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ad Anas S.p.A., nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L’articolo 12 dispone la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

L’articolo 13 reca una serie di proroghe in materia ambientale riguardanti i presidenti degli Enti parco, il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, il termine di operatività del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al Sistri per alcuni imprenditori agricoli, la durata della fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità da parte dei comuni, l’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, il divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

L’articolo 14 proroga al 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

L’articolo 15, comma 1, reca una serie di proroghe riguardanti l’amministrazione dell’interno. In particolare vengono differiti i termini riguardanti il rinnovo dei contratti a tempo determinato per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, i poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, l’inserimento dei dati biometrici delle carte di identità, la soppressione dei contributi a favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali a carico degli enti locali il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato, la messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto ai fini della prevenzione incendi.

L’articolo 16 prevede la prosecuzione nell’anno 2012 degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali nel programma di ricostruzione in Abruzzo.

L’articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia carceraria. Viene prevista inoltre la nomina di un nuovo commissario straordinario.

L’articolo 18 dispone che il Collegio dei revisori dei conti, già operante in seno al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) continui ad esercitare le sue funzioni anche presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita nel 2009 in luogo del preesistente ente. Tale proroga di funzioni è prevista fino alla nomina del nuovo organo di controllo.

L'articolo 19 proroga i termini per l'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

L’articolo 20 dispone la conservazione in bilancio degli importi relativi al 5 per mille del gettito IRPEF iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011, e non impegnate, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

L’articolo 21 reca proroghe riguardanti il settore postale, in particolare: i comandi in atto presso la P.A. del personale di Poste Italiane S.p.A., l’applicazione delle tariffe postali massime per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici, l’applicazione di apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

L'articolo 22 prevede la possibilità di prorogare le convenzioni con il Mediocredito centrale per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine fino alla piena operatività del Fondo centrale di garanzia, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’articolo 23 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo dei consulenti finanziari gestito dalla CONSOB.

L’articolo 24 proroga al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono comunicare l’elenco degli immobili pubblici da esse utilizzati al Ministero dell’economia. Il termine per le eventuali variazioni intervenute è differito al 31 luglio di ciascun anno successivo.

L'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, provvedendo contestualmente all’estensione della linea di credito già esistente. A tal fine, la Banca d’Italia viene autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale, assistito dalla garanzia dello Stato, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro.

L’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l’utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie destinate alla Scuola superiore dell’economia e finanze per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge delega in materia di federalismo fiscale e nella legge di contabilità e finanza pubblica.

L’articolo 27, comma 1, dispone che il Governo definisca gli obiettivi di razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento di tale trasporto, mentre il comma 2 reca una novella all’articolo 8 della legge di stabilità per il 2012 (legge 183/2011) al fine di precisare i limiti di indebitamento delle regioni e delle province autonome per spese di investimento.

L’articolo 28, comma 1 autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il 2012 per consentire la proroga per tutto lo stesso anno della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione s.p.a., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

L’articolo 29 reca alcune proroghe di termini in materia fiscale. In particolare:

comma 1: differisce al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di comuni e province;

commi 2 e 3: chiariscono alcune decorrenze relative all’aliquota unica del 20% sugli strumenti finanziari;

commi 4 e 5: prorogano i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli;

comma 6: prevede la riapertura del termine entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA;

comma 7: proroga al 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni;

comma 8: sancisce l’efficacia delle domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati, volte al riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali, anche se presentate oltre il termine del 30 settembre 2011, purché inoltrate entro e non oltre il 31 marzo 2012;

comma 9: proroga i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie;

comma 10: proroga al 31 dicembre 2012 il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa;

comma 11: proroga di sei mesi i termini entro i quali i comuni con popolazione superiore a 1.000, e fino a 5.000 abitanti, devono adempiere all’obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

comma 12: proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell’affidatario;

comma 13: proroga il termine entro il quale bandire la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, nonché la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita;

comma 14 proroga il termine per deliberare, per l'anno di imposta 2011, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

comma 15: proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori di La Spezia, Massa Carrara e Genova;

comma 16: proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo.

L’articolo 30 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (6 dicembre 2011).

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

Articolo 9 (Programma triennale della pesca)

Con riferimento alla proroga, fino al 31 dicembre 2012, della vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, si segnala che la relazione illustrativa pone la proroga in relazione alla definizione in corso, in sede europea, della riforma della politica comune della pesca (COM(2011)416, 417, 418, 424, 425), nonché all’adeguamento, in sede nazionale, alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 404/2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1224/2009 (al quale si sta provvedendo con lo schema di decreto legislativo n. 426).

Articolo 11 comma 3 (diritti aeroportuali)

La relazione illustrativa al decreto-legge motiva la necessità della proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture di aggiornamento dei diritti aeroportuali con la circostanza che è ancora in corso di attuazione la direttiva 2009/12/CE concernente ai diritti aeroportuali.

Articolo 11, comma 4 (noleggio con conducente)

Con riferimento alla proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente, si ricorda che l’Autorità della concorrenza e del mercato, con una segnalazione del 20 febbraio 2009, è intervenuta sulla disciplina in materia recata dall’articolo 29, comma 1-quater del decreto legge n. 207/2008 (entrata in vigore il 31 marzo 2010 la cui disciplina di attuazione è rimessa al decreto ministeriale sopra richiamato). In particolare, l’Autorità garante ha rilevato che tale disciplina di fatto limita “l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente al territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Tale è infatti l’effetto congiunto che scaturisce dall’obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, di stazionare e sostare solo all’interno delle predette rimesse”, nonché dalla possibilità per i comuni di richiedere “a quanti svolgono l’attività con autorizzazioni rilasciate da Comuni differenti, un’autorizzazione preventiva per l’accesso al territorio comunale”. Al riguardo, per quanto concerne il diritto dell’Unione europea, si ricorda che la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno non si applica al settore dei trasporti; si pone comunque l’esigenza, per la legislazione nazionale, di rispettare i principi generali contenuti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento (art. 49).

Articolo 12 (Sulcis)

Con riferimento alla proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2012) del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare con procedura di gara la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis, si segnala che la relazione illustrativa giustifica la proroga con l’esigenza di garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell’esame, da parte della Commissione europea, della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’aiuto di Stato previsto nelle condizioni di gara. Infatti si ricorda che già nel 2008 la Commissione europea aveva aperto un’indagine formale per accertare la compatibilità della misura, con particolare riferimento alla previsione della garanzia per il concessionario dell’acquisto da parte del gestore della rete nazionale di trasmissione dell’energia prodotta nella miniera a prezzi prefissati, al di sopra del prezzo di mercato. In quella occasione la Commissione aveva accertato la presenza di un aiuto di Stato incompatibile ed il procedimento era stato chiuso nel momento in cui l’Italia aveva comunicato la sospensione della misura.

Articolo 13 (SISTRI)

Con riferimento alla proroga dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 del termine per l’entrata in vigore del SISTRI, nonché alle ulteriori disposizioni in materia contenute nell’articolo, si ricorda che, da ultimo, la direttiva 2008/98/CE prevede, tra le altre cose, il controllo (art. 17) e l’etichettatura (art. 19) dei rifiuti pericolosi.

Articolo 25

L’articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale (FMI) tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.

L’intervento s’inserisce nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell’Unione europea, dando attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell’Unione europea del 19 dicembre.

In particolare, l’accordo politico raggiunto in sede europea - cui l’articolo ritiene di dare attuazione considerato, come si legge nella relazione illustrativa, “il primario interesse dell’Italia alla stabilizzazione dell’area euro” -, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell’area di risorse addizionali al FMI per un ammontare di 150 miliardi di euro nella forma di prestiti bilaterali.

Tali risorse si sommano a quelle ordinarie del Fondo al fine di assicurare allo stesso una maggiore capacità finanziaria per fronteggiare la crisi.

La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall’entrata in vigore del quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con la legge 31 ottobre 2011, n. 190.

In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e ammonta a 23,48 miliardi di euro.

La relazione tecnica, presentata dal Governo al provvedimento in esame, precisa che il contributo italiano è a carico della Banca d’Italia e non graverà sul bilancio dello Stato, ferma restando la necessità di prevedere in favore della Banca, a fronte dell’impegno assunto in sede internazionale, l’attivazione della garanzia dello Stato.

La relazione illustrativa del Governo sottolinea come l’importanza del contributo italiano, e di quello dell’area euro, derivi anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei Paesi europei non membri dell’area euro e dei Paesi non europei del G20, facilitando in tal modo il relativo negoziato internazionale che avrà luogo a partire dal mese di gennaio nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.

Procedure di contenzioso

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Articolo 5 (termovalorizzatore di Acerra)

Con una lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, la Commissione europea ha invitato l’Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell’UE l’ha riconosciuta responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Petizioni del Parlamento europeo, il 22 novembre 2011 il Commissario europeo per l’ambiente Potocnik ha spiegato che la Commissione e' giunta alla conclusione di inviare una lettera di messa in mora all'Italia ''poiché tutti i dati disponibili, incluso il piano regionale di gestione dei rifiuti, dimostrano che la Campania non ha ancora adeguato il suo sistema di gestione dei rifiuti urbani'', sottolineando la necessità di intervenire con urgenza.

Lo stadio raggiunto dalla procedura (Art. 260 TFUE - ex art. 228 TCE) prevede che la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro in condizione di presentare osservazioni, può adire nuovamente la Corte precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità a carico dello Stato considerato inadempiente che essa consideri adeguata alle circostanze.

Si segnala che in una dichiarazione del 6 dicembre 2011, il portavoce del Commissario europeo per l’ambiente Potocnik ha riferito l’intenzione della Commissione “di accordare all'Italia una proroga fino al 15 gennaio 2012 per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea''.

 

 

 


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