Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni in materia di professioni non regolamentate - AA.C. 1934 e abb. Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 2077/XVI   AC N. 3131/XVI
AC N. 1934/XVI   AC N. 3488/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 111
Data: 13/12/2011
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

13 dicembre 2011

 

n. 111

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate

AA.C. 1934 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

1934 e abb.

Titolo

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

X (Attività produttive)

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea .), e Questioni regionali

 

 


Contenuto

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) hanno iniziato l’esame in sede referente della proposta di legge C. 1934 e abb. nella seduta dell’11 giugno 2009.

In data 3 agosto 2010 i progetti di legge C. 1934, C. 2077, C. 3131 e C. 3488 sono stati assegnati alla X Commissione (Attività produttive) in sede referente.

Nella seduta del 20 luglio 2011 la X Commissione ha adottato come testo base il testo unico elaborato dal Comitato ristretto e successivamente, in data 30 novembre 2011, ha provveduto a trasmettere il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva.

L’articolo 1 del provvedimento in esame definisce l’ambito di applicazione del provvedimento attraverso un criterio “residuale”,in virtù del quale l’oggetto delle pdl è costituito da tutte le professioni, sia intellettuali che non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 2229 c.c., con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da leggi in vigore.

La disciplina si applica, pertanto, alle cosiddette attività professionali non regolamentate,in attuazione  dell’art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Per professione non regolamentatasi intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso.

Viene inoltre introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista (comma 3), mentre il comma 4 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale sia in forma associata o societaria. L’esercizio della professione può altresì prefigurarsi come lavoro dipendente.

L’articolo 2 disciplina le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. Le associazioni sono tenute a garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. Le associazioni devono altresì promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, tra le quali viene prevista l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori.

Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

I professionisti iscritti alle associazioni non possono esercitare le attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie, tranne nel caso in cui posseggano i requisiti richiesti e siano iscritti al relativo albo professionale.

Alle associazioni viene consentita (articolo 3) la costituzione di forme di aggregazione, aventi funzioni sia di promozione e qualificazione delle attività professionali da esse rappresentate, sia di rappresentanza e controllo.

L’articolo 4 obbliga le associazioni professionali e le loro forme aggregative a pubblicare, sul proprio sito web, tutti gli elementi informativi utili per il consumatore che vengono così indicati dall’articolo 5:

·         atto costitutivo e statuto;

·         identificazione delle attività professionali;

·         composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;

·         struttura organizzativa dell’associazione;

·         eventuali requisiti per la partecipazione, compresi titolo di studio e aggiornamento professionale costante;

·         assenza di scopo di lucro.

Nel caso in cui gli associati possano utilizzare il riferimento all’associazione quale marchio o attestato di qualità per i propri servizi, viene richiesto di indicare anche il codice di condotta, l’elenco aggiornato degli iscritti, le sedi dell’associazione in almeno tre regioni, la struttura tecnico-scientifica, il possesso del sistema certificato di qualità secondo le norme UNI per il settore di competenza e le garanzia attivate a tutela dell’utente.

Il provvedimento in esame intende anche promuovere l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività svolta dai professionisti. A tal fine l’articolo 6 specifica che la qualificazione della prestazione professionale si intende basata sulla conformità alle norme tecniche UNI e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.

La regolamentazione delle norme tecniche è stata prevista a livello europeo dalla direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, che ha stabilito una procedura d'informazione volta a garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 98/48/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2006/96/CE del 20 novembre 2006.

La direttiva 98/34/CE è stata recepita nell’ordinamento  nazionale con il d.lgs. 23 novembre 2000, n. 427.

Secondo la normativa europea, "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO); norma europea (EN); norma nazionale (UNI).

Pertanto le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, documenti normativi che definiscono le caratteristiche di prodotti e processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. Le norme tecniche sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. In Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO - International Organization for Standardization e IEC - International Electrotechnical Commission).

Gli articoli 7 ed 8 disciplinano il rilascio agli iscritti dell'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, tra i quali il possesso della polizza assicurativa. L'attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione.

L’attestato di competenza è valido per il periodo di iscrizione del professionista all’associazione.

Con le disposizioni dell’articolo 9 si precisa che le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa UNI e possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.

L’articolo 10 reca, infine, la previsione di sanzioni nel caso di false informazioni pubblicate sul sito dell’associazione o sul sistema di attestazione.

La vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento in esame spetta al Ministero dello sviluppo economico.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alla disciplina delle professioni non regolamentate assume rilievo, nell’ambito del diritto dell’Unione europea, la cd. direttiva Bolkenstein(Direttiva 2006/123/CE), volta alla realizzazione di un pieno mercato interno dei servizi. La direttiva intende superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.

Inserita nella cornice della “Strategia di Lisbona”, la direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi:

·       facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE, evitando restrizioni non giustificate;

·       rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;

·       promuovere la qualità dei servizi;

·       stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

In questo quadro, l’articolo 1, comma 1, richiama il rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione. Questi principi sono affermati nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente all’articolo 107 (divieto di aiuti di Stato) e all’articolo 45 (libera circolazione dei lavoratori), 49 (libertà di stabilimento) 56 (libera prestazione dei servizi) e 63 (libera circolazione dei servizi). Considerato il contenuto del provvedimento, si potrebbe valutare se richiamare, anziché in senso generico la libertà di circolazione, la libertà di stabilmento di cui all’articolo 49 e la libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 63.

 

Segnalo poi che il comma 1 dell’articolo 9 prevede, tra le altre cose, la possibilità delle associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l’elaborazione della normativa tecnica UNI.

Al riguardo, andrebbe approfondito se il riferimento alla partecipazione ai lavori degli organi tecnici prefiguri per i professionisti organizzatisi in associazioni ai sensi della presente legge un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 9 richiama la possibilità di rilascio del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione da parte degli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. In proposito, si ricorda che tale regolamento istituisce un unico organo di accreditamento nazionale ai fini delle procedure di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Tale funzione è svolta in Italia dall’associazione senza scopo di lucro “Accredia”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST111.doc