Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201/2011 - A.C. 4829 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 4829/XVI   DL N. 201 DEL 06-DIC-11
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 110
Data: 07/12/2011
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   CONTABILITA' DI STATO
DECRETO LEGGE 2011 0201     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

 

7 dicembre 2011

 

n. 110

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

D.L. n. 201/2011 - A.C. 4829

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4829

Titolo

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamenti dei conti pubblici

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Riunite V (Bilancio), VI (Finanze)

Pareri previsti

Tutte le Commissioni

 

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di 49 articoli suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I - Sviluppo ed equità (artt. 1-6) reca disposizioni volte rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita.

In particolare:

articolo 1:al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, introduce un aiuto alla crescita economica (ACE),consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Le disposizioni - che riguardano le società di capitali, gli enti pubblici e privati, le società e gli enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato - si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011;

articolo 2: rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro, ovvero la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge;

articolo 3: al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali di tali fondi vengono escluse dal computo delle spese ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità 2012-2014;

articolo 4: introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali costanti; nonché la proroga per il 2012 della detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica;

articolo 5: con apposito DPCM, da emanare entro il 31 maggio 2012, saranno riviste le modalità di determinazione dell’ISEE. A tal fine verrà rafforzata la rilevanzadegli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale;

articolo 6: reca misure in merito all’equo indennizzo ed alla pensione privilegiata.

Il Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (artt. 7-9) prevede misure volte a favorire la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali (articolo 7), la stabilizzazione del sistema creditizio mediante la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (articolo 8), a modificare e integrare la disciplina, applicabile al sistema bancario, sulle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset -DTA) (articolo 9).

Il Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici – è ripartito in otto Capi recanti disposizioni in materia di entrate e riduzione delle spese, trattamenti previdenziali, riduzione del debito pubblico, concorso alla manovra degli enti territoriali, esigenze indifferibili.

Nel Capo I (artt. 10-12):

l’articolo 10 reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile: in particolare, sono riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza, e viene novellata la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima;

l’articolo 11 reca disposizioni volte, nel complesso, a favorire l’emersione di base imponibile. Tra queste si segnalano: l’introduzione della fattispecie criminosa riguardante l’esibizione o la trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario, modifiche alla disciplina degli obblighi di comunicazione periodica all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, comunicazione da parte dell’INPS all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza dei dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso, la soppressione dei consigli tributari.

Nel Capo III (artt. 13-20):

- l’articolo 12 riduce da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore e obbligale Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici.Ulteriori disposizioni demandano ad un’apposita convenzione, da stipulare tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche sono tenute ad offrire;

- l’articolo 13 anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) provvedendo, altresì, alla rivalutazione delle rendite catastali;

- l’articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- l’articolo 15 incrementa la misura delle accise sui prodotti energetici per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, nel contempo,misure in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto;

- l’articolo 16 introduce, a decorrere dal 2012,una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose limitatamente a quelli immatricolati nei 3 anni precedenti alla data del pagamento. L'importo dell'addizionale, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, ammonta a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt. A decorrere dal 1° maggio 2012 viene previsto il pagamento di una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati;

- l’articolo 17 reca una disposizione volta alla verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale da parte di imprese e società;

- l’articolo 18 prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2012, le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento siano incrementate di 2 punti percentuali; inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali, nel caso non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio previsti dall’approvazione del disegno di legge di riforma fiscale e dell’assistenza;

- l’articolo 19 interviene sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito; è altresì prevista un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento per le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione fiscale (il c.d “scudo fiscale”);

- l’articolo 20 amplia l’operatività temporale della disciplina sul riallineamento delle divergenze contabili emerse a seguito di operazioni aziendali straordinarie relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali: viene infatti estesa anche alle operazionieffettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011;

- l’articolo 21 provvede alla soppressione di alcuni enti, tra i quali l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente attribuzione delle loro funzioni, e della titolarità dei rapporti di lavoro, all’INPS. Viene invece istituito il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che assorbe le funzioni di alcuni enti preesistenti; vengono altresì soppresse l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (le cui funzioni sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche;

- l’articolo 22 obbliga gli enti ed organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che ricevono contributi dallo Stato o al cui patrimonio partecipa lo Stato mediante apporti, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze. Viene inoltre prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei componenti del collegio dei revisori, delle Agenzie ed enti o organismi sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;

- l’articolo 23 prevede la riduzione del numero dei componenti delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e dei consigli provinciali (con previsione della soppressione della giunta provinciale e dell’elezione dei componenti dei consigli da parte degli organi elettivi dei comuni del territorio della provincia).

Il Capo IV consta del solo articolo 24,dedicato alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, tra le altre cose con l’introduzione del metodo contributivo pro-rata per la generalità dei lavoratori; l’accelerazione del processo di allineamento dei requisito anagrafico per le lavoratrici del settore privato; l’incremento dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori uomini; l’istituzione di un contributo di solidarietà per i fondi speciali; la deindicizzazione totale dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il minimo per il biennio 2012-2013.

Il Capo V (artt. 25-27) reca disposizioni riguardanti:

- la riduzione del debito pubblico (articolo 25);

- la prescrizione a favore dell’erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione con versamento del relativo controvalore all’entrata del bilancio dello Stato (articolo 26);

- I’attribuzione all’Agenzia del demanio del compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati, ela disciplina della formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico(articolo 27).

Il Capo VI prevede, all’articolo 28, le misure con le quali gli enti territoriali concorrono alla manovra di riduzione del debito pubblico: tra queste, si segnala l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF a decorrere dall’anno di imposta 2011.

Il Capo VII (articolo 29)dispone che, al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi le amministrazioni pubbliche centrali, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, possano avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. come centrale di committenza.

Il Capo VIII (articolo 30) reca misure per le missioni di pace, il trasporto pubblico locale, il finanziamento dell’AGEA, il rifinanziamento del Fondo per la protezione civile, l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca, per il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza, reca al Capo I (art. 31-33) misure volte a realizzare pienamente la liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali (articolo 31), consentire la vendita dei farmaci di fascia C negli esercizi commerciali (articolo 32), sopprimere alcune limitazioni all’esercizio di attività professionali (articolo 33).

Nel Capo II:

- l’articolo 34 indicai presupposti e princìpi alla base dei quali sono predisposte le norme sulle liberalizzazioni delle attività economiche ed elenca alcune tipologie di restrizioni, presenti nella normativa vigente, che devono essere abrogate;

- l’articolo 35 amplia i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, conferendo all’Autorità anche la legittimazione ad agire nei confronti dei provvedimenti emanati dalla P.A;

- l’articolo 36 pone - in capo ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari – il divieto di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;

- l’articolo 37 è finalizzato ad attribuire funzioni di regolazione del settore dei trasporti ad una delle Autorità indipendenti esistenti, chiamata a garantire una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.

Nel Capo III:

- l’articolo 38 reca disposizioni volte a incentivare iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito dei progetti di innovazione industriale;

- l’articolo 39 prevede misure volte a favorire l’erogazione di finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese, con garanzia a valere del Fondo di garanzia;

- l’articolo 40interviene in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese, semplificando, tra le altre cose, la disciplina di impiego dei lavoratori stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel Capo IV (artt. 41-49) sono previste misure per lo sviluppo infrastrutturale. In particolare:

- l’articolo 41 reca una serie di norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere strategiche. A tal fine vengono ridefinitele modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie, semplificata la procedura di approvazione dei progetti delle opere strategiche, prevedendo che il CIPE possa procedere all’approvazione del solo progetto preliminare, eliminando l’esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. In tal caso il progetto definitivo verrà approvato con decreto interministeriale;

- l’articolo 42 incentiva il ricorso alla finanza di progetto e all’utilizzo di capitali privati nell’ambito infrastrutturale attraverso, tra le altre cose, l’estensione dell’ambito gestionale del concessionario; l’allungamento della durata della concessione per la gestione di opere di importo superiore a un miliardo di euro fino a cinquanta anni; l’estensione delle disposizioni in materia di finanza di progetto contenute nella legge di stabilità 2012 per le opere autostradali anche alle infrastrutture portuali e ferroviarie;

- l’articolo 43 prevede la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, dispone che i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale debbano essere affidati secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici) e reca disposizioni al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe;

- l’articolo 44reca prevalentemente disposizioni in materia di appalti pubblici. Tra queste si segnalano quelle riguardanti maggiore trasparenza econcorrenzanell’affidamento deicontratti pubblici di architettura ed ingegneria, quelle volte a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblicidi lavori e servizi di progettazione, anche attraverso la suddivisione degli appalti in lotti funzionali,e l’introduzione, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, di una fase di consultazione preliminare volta a garantire il contraddittorio tra le parti, in modo di garantire che la realizzazione dell’opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati;

- l’articolo 45 introduce alcunenorme relative al comparto edilizio, volte a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure;

- l’articolo 46 prevede la possibilità di costituire “sistemi logistici” al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro-portuali;

- l’articolo 47 estende alle infrastrutture di carattere strategico la possibilità di utilizzare le risorse di cui al “fondo infrastrutture ferroviarie e stradali” e prevede l’erogazione a Trenitalia SpA delle somme previste per l’anno 2011 nelle more della stipula dei contratti di servizio;

- l’articolo 48 destina le maggiori entrate erariali provenienti dal decreto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

- l’articolo 49 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento in esame.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa dell’Unione europea

Articolo 3

La disposizione esclude dal computo delle spese finali delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti di importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 delle spese sostenute dalle regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei nelle regioni dell’obiettivo Convergenza e di phasing in nelle regioni dell’obiettivo Competitività. Si ricorda che, per quel che riguarda l’Italia, nella programmazione 2007-2013 rientrano nell’obiettivo Convergenza le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre è regione in phasing in nell’obiettivo Competitività la Sardegna (con “phasing in” si indica il sostegno transitorio e specifico delle regioni rientranti nella programmazione 2000-2006 nell’Obiettivo 1 (sostanzialmente equivalente nella programmazione all’obiettivo “Convergenza”) il cui livello di PIL pro capite supera il 75% del PIL medio dell'UE a 15.

La disposizione modifica quella dell’articolo 5-bis del decreto-legge 138 del 2011 che aveva consentito un’analoga deroga (limitata però alle regioni dell’obiettivo “Convergenza”) per le regioni rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno, tuttavia entro un limite di spesa che avrebbe dovuto essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale ultima disposizione appare ora implicitamente “abrogata” per il triennio 2012-2014 mentre troverà applicazione a decorrere dal 2015.

Articolo 4

Per quanto concerne l’articolo 4, relativo alla proroga per l’anno 2012 delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si segnala che, a livello di Unione europea, da ultimo la direttiva 2010/31/UE sottolinea l’importanza di mettere a disposizione incentivi per favorire l’efficienza energetica degli edifici.

 

Articolo 8

L’articolo 8 reca disposizioni in materia di concessione di garanzie statali sui debiti bancari in attuazione della comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. Tale comunicazione aggiorna e proroga una serie di norme temporanee di controllo degli aiuti di Stato per la valutazione del sostegno pubblico concesso agli istituti finanziari nel contesto della crisi. Si tratta principalmente del chiarimento delle modalità da rispettare per garantire che lo Stato riceva una remunerazione adeguata in caso gli Stati membri decidano di ricapitalizzare le banche ricorrendo a strumenti per i quali la remunerazione non viene fissata in anticipo, come le azioni ordinarie. È stata inoltre concordata una metodologia riveduta relativa alla remunerazione delle garanzie per le esigenze di finanziamento delle banche al fine di garantire che le commissioni versate dalle banche riflettano il loro rischio intrinseco piuttosto che il rischio connesso allo Stato membro interessato o al mercato nel suo insieme. Queste norme si applicheranno, a partire dal 1° gennaio 2012, per tutto il tempo richiesto dalle condizioni di mercato.

Articolo 14

L’articolo 14 sostituisce i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con un nuovo tributo comunale, da corrispondere in base a tariffa; l’applicazione di tale principio appare coerente con la legislazione europea in materia di rifiuti che stabilisce, da ultimo con la direttiva 2008/98/CE, il principio “chi inquina paga” ovvero che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.

Articolo 24

Con riferimento alla riforma pensionistica contenuta nell’articolo 24, si ricorda che da ultimo la Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2008 in materia di coordinamento aperto (denominato “MCA sociale”) nel settore della protezione sociale e dell’integrazione sociale ha stabilito che i sistemi previdenziali nei paesi dell’Unione devono mirare a garantire a tutti un reddito adeguato di pensionamento e un accesso alle pensioni che consenta di mantenere, in misura ragionevole, il livello di vita dopo il collocamento in pensione; garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici pubblici e privati, sostenendo segnatamente il prolungamento della vita professionale e l'invecchiamento attivo, garantendo un equilibrio adeguato e giusto fra contributi e prestazioni, nonché mantenendo la sicurezza dei regimi di capitalizzazione e dei regimi privati; controllare che i regimi pensionistici siano trasparenti e che le persone ricevano tutte le informazioni necessarie per preparare il loro pensionamento.

La materia previdenziale è poi affrontata nel patto “Euro-plus” del marzo 2011 al quale aderiscono gli Stati dell’area Euro, più Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, il quale, pur non prevedendo impegni giuridicamente vincolanti, impegna politicamente gli Stati ad allineare il sistema pensionistico alla situazione demografica nazionale, ad esempio allineando l'età pensionabile effettiva alla speranza di vita o aumentando i tassi di attività ed a limitare i regimi di pensionamento anticipato e ricorrere ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni).

Articolo 25

L’articolo 25 prevede che una quota da stabilire con DPCM dei proventi derivanti dall’assegnazione delle aste delle quote di CO2 venga destinata al fondo di ammortamento del debito pubblico.

Al riguardo si menziona che l’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE prevede che almeno il 50 per cento dei proventi delle aste sia destinato ad azioni volte a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra; sviluppare le energie rinnovabili; favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione; incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2; incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva; favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario. Risulterebbe pertanto opportuno modificare la disposizione nel senso di prevedere che la quota dei proventi da destinare al fondo per l’ammortamento del debito pubblico non superi comunque il 50 per cento.

Articolo 27

All’articolo 27, il comma 7 esenta dalla valutazione ambientale strategica le varianti urbanistiche relative all’attuazione dei piani di dismissione immobiliari qualora, tra l’altro, rientrino nei casi di cui al terzo paragrafo dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE, vale a dire quando determinino l'uso di piccole aree a livello locale e comportino modifiche minori dei piani territoriali. Al riguardo, dal punto di vista formale, nel testo andrebbero sostituite alle parole: “al comma 3 e all’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE” le parole “all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE”.

Articolo 31

L’articolo 31, nel liberalizzare l’apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, richiama la disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Questi princìpi sono affermati nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente all’articolo 107, all’articolo 49 e all’articolo 56.

Articolo 34

L’articolo 34 abroga implicitamente tutte le disposizioni volte ad introdurre diverse tipologie di restrizioni alle attività economiche. Tra queste merita richiamare il divieto di esercizio di determinate attività in una certa area geografica o l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area; l’imposizione di distanze minime; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi; la limitazione dell’esercizio di un’attività attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica. Tali fattispecie corrispondono a quelle per le quali la direttiva 2006/123/CE consente il mantenimento in vigore di restrizione unicamente nel caso le restrizioni si dimostrino rispondenti a criteri di non discriminazione, necessità, proporzionalità. Al riguardo, si segnala che sulla medesima materia era intervenuto l’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, poi modificato dalla legge di stabilità 2012, disponendo invece l’abrogazione delle stesse entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (e quindi entro il 13 dicembre 2011), ferma restando la possibilità di deroghe in caso di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici.

Andrebbe chiarito il coordinamento tra le due disposizioni, così come, più in generale, andrebbe chiarito se tra le disposizioni implicitamente abrogate ai sensi del presente articolo vi siano anche disposizioni del decreto legislativo 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE.

Articolo 37

Con riferimento all’articolo 37 che prevede l’attribuzione con regolamento ad una delle autorità indipendenti esistenti dei compiti di autorità di regolazione del settore dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi, si ricorda che in materia il legislatore europeo si è costantemente ispirato al principio della separazione fra attività di gestione dell’infrastruttura e attività di espletamento del servizio, individuando altresì un organismo di regolazione indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori delle infrastruttura e dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti di accesso.

Articolo 41-42

Con riferimento all’articolo 41, che reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la realizzazione delle opere di interesse strategico, si segnala che si delinea una particolare corsia preferenziale per le opere coerenti con le reti europee e territoriali. Al riguardo si ricorda che la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La rete intende contribuire al raggiungimento di due principali finalità dell’Unione europea: il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; un’infrastruttura di qualità elevata; un’efficace copertura dell’intero territorio dell’UE, congiungendo le regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali e collegando le grandi zone urbane e le regioni dell’Unione; l’interoperabilità e l’intermodalità all’interno e tra i vari modi di trasporto; l’uso ottimale delle capacità esistenti; la sostenibilità economica della rete; la connessione alle reti dei paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell’Europa centrale e orientale e dei paesi mediterranei. La rete TEN-T comprenderà infrastrutture di trasporto (reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti), nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione. Il medesimo riferimento è presente anche all’articolo 42, laddove si consente, al comma 8, l’utilizzo della finanza di progetto anche per le nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria e marittima appartenenti alla rete strategica di trasporto essenziale.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Dichiarazione dei Capi di Stato e di governo dell’eurozona

Nella riunione del 26 ottobre 2011, i Capi di Stato e di governo dei Paesi dell’eurozona hanno approvato una dichiarazione che reca, tra le altre cose, specifiche considerazioni e raccomandazioni sulla situazione economica dell’Italia e sulle misure prospettate dal Governo per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita.

Tali misure, articolate in 39 punti, sono indicate in una lettera trasmessa, secondo la medesima dichiarazione, dal Presidente del Consiglio ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea prima del medesimo vertice.

In particolare, nella dichiarazione:

•  si esprime apprezzamento per l'impegno dell'Italia, indicato nella lettera sopra richiamata, a:

-  attuare riforme strutturali volte al rafforzamento della crescita e la strategia per il risanamento di bilancio. Al tempo stesso, l'Italia viene esortata a presentare con urgenza un calendario ambizioso per l’attuazione di tali riforme;

-  raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 e un'eccedenza strutturale di bilancio nel 2014, che determini una riduzione del debito pubblico lordo al 113% del PIL nel 2014;

-  introdurre norme in materia di pareggio di bilancio nella Costituzione entro la metà del 2012;

•  si prende atto che l'Italia, come indicato nella lettera del Presidente del Consiglio, si impegna a:

-  attuare riforme strutturali intese ad aumentare la competitività riducendo la burocrazia, abolendo le tariffe minime nei servizi professionali e liberalizzando ulteriormente i servizi pubblici e le imprese di pubblica utilità a livello locale;

-  riformare la legislazione del lavoro e, in particolare, le norme e le procedure in materia di licenziamenti e a rivedere, entro la fine del 2011, il sistema di sussidi di disoccupazione, attualmente frammentario, tenendo conto dei vincoli di bilancio;

-  innalzare dell'età pensionabile a 67 anni entro il 2026, raccomandando la definizione entro la fine dell'anno del processo per conseguire tale obiettivo;

•  si sostiene l'intenzione dell’Italia, anch’essa espressa nella lettera sopra richiamata, di rivedere i programmi relativi ai fondi strutturali ridefinendo le priorità dei progetti e concentrando l'attenzione su istruzione, occupazione, agenda digitale e ferrovie/reti allo scopo di migliorare le condizioni per un rafforzamento della crescita e affrontare il divario regionale.

Alla Commissione europea è stato attribuito l’incarico di fornire una valutazione dettagliata delle misure ed a monitorarne l'attuazione, invitando le autorità italiane a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

Il rapporto della Commissione all’Eurogruppo del 29 novembre

In attuazione del mandato conferito alla Commissione dalla dichiarazione del 26 ottobre, il 29 novembre 2011 il Vicepresidente Rehn ha sottoposto all’Eurogruppo un rapporto “L’Italia e la sfida dell’alto debito/bassa crescita”, relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell’Italia.

Il rapporto osserva, in via preliminare, che le due difficoltà strutturali dell’Italia, l’alto debito pubblico e la bassa crescita, sono precedenti alla crisi e ne hanno determinato la vulnerabilità nonostante numerosi punti di forza (basso debito privato, solidità del sistema bancario e politica fiscale prudente durante la crisi).

Ad avviso della Commissione, per quanto l’Italia sia in grado di superare le turbolenze dei mercati sul debito a breve termine, il rischio di una crisi di liquidità può aumentare rapidamente in mancanza di una risposta politica determinata.

La Commissione ritiene che, ferma restando la necessità di una soluzione ad una crisi sistemica in tutta l’area euro, la difficile situazione dell’Italia non può essere risolta se non superando le due difficoltà strutturali.

Il rapporto ricorda che, a partire dall’estate 2011, il Governo italiano ha già adottato diverse iniziative in risposta alla crisi, che rappresentano una buona base di intervento.  In particolare:

•  le azioni di politica economica intraprese rappresentano passi importanti nella giusta direzione;

•  sono stati compiuti progressi con riferimento all’agenda di riforma del mercato del lavoro;

•  sono state adottate misure per migliorare il contesto in cui operano le imprese;

•  sono stati avviati percorsi di apertura ad una maggiore concorrenza dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali;

•  è stato predisposto, in cooperazione con la Commissione europea, un piano di azione per incrementare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei e migliorare le procedure per la selezione dei progetti.

Ad avviso della Commissione, sono tuttavia necessari ulteriori interventi. In particolare, per quanto riguarda la finanza pubblica:

•  le due manovre d’estate dovrebbero essere attuate integralmente, precisando i contenuti e le modalità di attivazione della clausola di salvaguardia;

•  andrebbero creati “cuscinetti” per salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica programmati in caso di crescita economica più debole in Italia o altrove. In particolare, tenuto conto del fatto che le previsioni economiche di autunno della Commissione prospettano un rapporto deficit/PIL nel 2012 pari al 2,3%, in ragione della minore crescita, sarebbero necessarie misure aggiuntive per conseguire l’obiettivo della riduzione del rapporto all’1,6% nel 2012 e del pareggio nel 2013;

•  l’alto costo del sistema pensionistico dovrebbe essere ridotto più velocemente, accelerando l'entrata in vigore dei nuovi parametri del sistema previdenziale (per esempio, riducendo il divario uomini donne nell'età di pensionamento nel settore privato), rendendo più stringenti le regole sul pensionamento anticipato penalizzandolo o eliminandolo, rivedendo i regimi pensionistici più generosi, sospendendo automaticamente l'indicizzazione delle pensioni in caso di crescita economica negativa eccetto che per le pensioni basse;

•  il carico fiscale andrebbe spostato dal lavoro al consumo e alle proprietà immobiliari;

•  la lotta all’evasione fiscale dovrebbe essere rafforzata in modo deciso, abbassando drasticamente la soglia per i pagamenti elettronici;

•  il disegno di legge costituzionale relativo al pareggio di bilancio andrebbe approvato introducendo adeguate garanzie circa i meccanismi di applicazione e monitoraggio.

Con riferimento agli interventi relativi per rilanciare la crescita, il rapporto raccomanda di:

•  aumentare efficacia ed efficienza del mercato del lavoro;

•  aumentare la competitività e la responsabilità nel sistema educativo, rafforzando il ruolo dell’INVALSI;

•  modernizzare la pubblica amministrazione, attuando pienamente la “riforma Brunetta”;

•  migliorare ulteriormente il contesto in cui operano le imprese;

•  assicurare un miglioramento durevole del tasso di assorbimento dei fondi strutturali nel Mezzogiorno;

•  rilanciare la competitività nei principali settori industriali;

•  attuare pienamente la direttiva servizi e liberalizzare le professioni, limitando il ruolo degli ordini al monitoraggio sulla qualità dei servizi forniti;

•  rafforzare i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche con riferimento ai servizi pubblici locali.

Al rapporto è allegata una tabella che esprime le valutazioni sintetiche della Commissione su:

•  le misure indicate dal Governo italiano nella lettera inviata alle istituzioni dell’UE il 26 ottobre scorso;

•  le misure contenute nella legge di stabilità (legge 12 novembre 2011, n. 183);

•  le iniziative prospettate nel programma del Governo Monti.

Consiglio europeo dell'8-9 dicembre 2011

Il prossimo Consiglio europeo, che si svolgerà l’8 e 9 dicembre 2011, sarà focalizzato, in base all’ordine del giorno provvisorio, sui temi connessi alla crisi economica e agli ulteriori sviluppi della nuova governance europea.

In particolare, I Paesi che partecipano al Patto Europlus illustreranno i progressi conseguiti nell'attuazione degli impegni assunti con il Patto, e - soprattutto - il Consiglio valuterà le proposte elaborate dal Presidente del Consiglio europeo (anche sulla base dell'iniziativa franco-tedesca) per una modifica dei Trattati orientata al rafforzamento dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dell'UE e degli Stati membri.

Pacchetto legislativo sulla governance economica

L’8 ottobre 2011 il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva le sei proposte legislative sulla governance economica europea, presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010. Il pacchetto include:

•  tre regolamenti che riformano il Patto di stabilità e crescita:

•  due regolamenti che disciplinano le nuove procedure per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici;

•  una direttiva relativa ai requisiti per i quadri nazionali di bilancio.

Modifiche ed integrazioni al Patto di stabilità e crescita

Per quanto riguarda la parte preventiva si prevede che ciascuno Stato membro abbia un obiettivo a medio termine differenziato, che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo/PIL del 3%.

Per gli Stati che hanno adottato l'euro gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

Deviazioni significative dall’obiettivo a medio termine, identificate in uno scostamento dello 0,5% rispetto al percorso di raggiungimento dell’obiettivo di medio termine, comportano per lo Stato membro interessato l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Il deposito, con gli interessi maturati, viene restituito una volta che il Consiglio abbia verificato che la situazione di bilancio sia stata risanata.

Per quanto concerne la parte correttiva si stabilisce che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo verso in misura sufficiente e con un ritmo adeguato. A questo scopo, si richiede, quale parametro di riferimento, una diminuzione dell’eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.

Ai Paesi che registrano un disavanzo eccessivo si applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL, convertito in ammenda in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo.

Le decisioni relative alle misure preventive, correttive e sanzionatorie nell’ambito del Patto sono operate, di norma, su raccomandazione che si considera approvata dal Consiglio a meno che esso non la respinga a maggioranza qualificata inversa (partecipano al voto solo gli Stati dell’eurozona e non si tiene conto del voto dello Stato interessato).

Rafforzamento della governance economica

Il 23 novembre 2011, la Commissione europea ha presentato un Libro verde sugli stability bonds, e due proposte legislative volte a rafforzare il pacchetto legislativo sulla governance economica adottato lo scorso 8 novembre 2011.

In particolare, si tratta di:

•  una proposta di regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che affrontano o sono minacciati da serie difficoltà per la propria stabilità finanziaria nell’eurozona;

•  una proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell’eurozona.

Le due proposte, secondo la Commissione europea, sarebbero intese a rafforzare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria, completando e rendendo più efficaci sia la procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche sia la parte preventiva e correttiva del Patto di stabilità e crescita.

Entrambe le proposte verranno esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione).

Articolo 18 (clausola di salvaguardia – IVA)

Facendo seguito alla consultazione effettuata con il Libro verde del 1° dicembre 2010 (COM(2010)695), il 12 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una comunicazione relativa alla nuova strategia in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2011)851).

Si ricorda che in base alla direttiva 77/388/CEE, e successive modificazioni, che disciplina il sistema comune IVA:

-   l'aliquota normale dell'IVA non può essere inferiore al 15%;

-   possono essere applicate una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5%, per cessioni di beni e prestazioni di servizi a vocazione sociale e culturale (allegato H, il cui campo di applicazione è riesaminato dal Consiglio ogni due anni);

-   aliquote superiori o pari al 12% sono ammesse per beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato H, e che, al 1° gennaio 1991, beneficiano di un'aliquota ridotta;

-   l'aliquota zero e le aliquote "ultraridotte" (inferiori al 5%) esistenti al 1° gennaio 1991 possono essere mantenute in linea di massima fino al 1997;

-   sono soppresse tutte le aliquote maggiorate.

Per quanto concerne le aliquote, la Commissione ritiene essenziale operare una revisione delle legislazione vigente  basata su una valutazione d’impatto che tenga conto dei seguenti principi:

•  abolizione di aliquote ridotte di cui, alla luce del contesto giuridico, economico e produttivo, siano accertati gli effetti distorsivi del buon funzionamento del mercato unico;

•  abolizione delle aliquote ridotte per i beni e servizi il cui consumo è scoraggiato da politiche di settore dell’UE (ad esempio, in quanto possono risultare dannosi per l’ambiente e la salute);

•  assoggettamento di beni e servizi simili alla stessa imposizione IVA (in particolare, in modo da assicurare l’applicazione della stessa aliquota indipendentemente dal fatto che la cessione o prestazione sia effettuata fisicamente o in via elettronica).

Nel 2012 è prevista la pubblicazione di un rapporto di valutazione della struttura vigente delle aliquote ridotte allo scopo di presentare, dopo un’ampia consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, apposite proposte legislative entro la fine del 2013.

La Commissione dovrebbe inoltre inserire nelle proprie pagine internet relative all’IVA l’elenco di tutti i beni e servizi che, in ciascun Paese membro, non sono soggetti all’aliquota ordinaria.

Articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo)

Il 28 settembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recente modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)594).

L’imposta si applicherebbe a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro, e a  tutti gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (a eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d’investimento collettivo e contratti derivati.

Sarebbero invece escluse:

•  le operazioni del mercato primario, ad eccezione dell’emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

•  le transazioni con l’UE, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti dall’UE nonché con organizzazioni ed enti internazionali;

•  le transazioni con la Banca centrale europea e con le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sul rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.

La base imponibile dell’imposta sarebbe costituita dal corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza. Tale corrispettivo si considera pari al prezzo di mercato. Per l’acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile sarebbe costituita dall’ammontare nozionale al momento dell’acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto derivato

Le aliquote dell’imposta sarebbero fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile, in misura non inferiore allo:

•  0,1% in relazione alle transazioni finanziarie su tutti gli strumenti finanziari eccetto i derivati;

•  0,01% in relazione alle transazioni finanziarie sui contratti derivati.

Gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano in ciascuna delle due categorie.

La proposta verrà esaminata dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo secondo una procedura legislativa speciale (già procedura di consultazione), che prevede l’unanimità in seno al Consiglio e la mera consultazione del Parlamento europeo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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