Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Regolamentazione del settore dei materiali gemmologici in commercio - A.C. 225-Testo unificato - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 225/XVI   AC N. 2274/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 105
Data: 28/09/2011
Descrittori:
GIOIELLI   REGOLAMENTI
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

28 settembre 2011

 

n. 105

Regolamentazione del settore dei materiali gemmologici
in commercio

A.C. 225 – Testo unificato

 

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero del progetto di legge

225 – Testo unificato

Titolo

Regolamentazione del settore dei materiali gemmologici in commercio

Iniziativa

Parlamentare

Sede

Referente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

17

Date:

 

adozione quale testo base

29 giugno 2011

richiesta di parere

21 settembre 2011

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 225 (Mazzocchi) e A.C. 2274 (Mattesini ed altri) è volto all’introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione, in cui rientrano i seguenti materiali utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere: minerali di origine naturale; minerali sintetici; prodotti artificiali; perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria; perle coltivate o altrimenti denominate; imitazioni di perle.

L’articolo 2 reca le definizioni di: materiale gemmologico; materiale gemmologico naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato; vetro artificiale; perla naturale; perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo; imitazione di perla o perla imitazione.

Gli articoli da 3 a 6 riguardano l’obbligo di applicare le relative denominazioni a tali materiali, utilizzando una nomenclatura individuata rinviando alla norma UNI EN 10245 (norma tecnica riguardante la nomenclatura dei materiali gemmologici). Per la denominazione dei materiali gemmologici è vietato l’uso dei termini «semiprezioso» e «fino». Specifiche denominazioni sono previste per le perle naturali e coltivate (o di coltura). La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall’indicazione del trattamento subito. Se i trattamenti cui sono state sottoposte le gemme non sono stabili nel tempo, se ne deve dare informazione mediante una nota informativa da mettere a disposizione e consegnare all’acquirente.

L’articolo 7 prevede il divieto all’importazione, alla detenzione a scopo di vendita, alla vendita o alla distribuzione a titolo gratuito di materiali e di prodotti gemmologici la cui denominazione risulti diversa da quella prevista dal testo unificato in esame.

Le denominazioni previste dal provvedimento devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle etichette o i cartellini che lo accompagnano. Inoltre l’uso di dette denominazioni è il solo consentito per indicare i prodotti anche verbalmente. L’articolo 8 estende l’applicazione di tali prescrizioni sulle denominazioni ai casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all’incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza.

L’articolo 8-bis prevede che il Ministero dello sviluppo economico curi la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

Ai fini dell’informazione del consumatore, le regioni, d’intesa con le camere di commercio, le associazioni di categoria del settore e dei consumatori, si fanno carico della stampa di un vademecum per l’acquisto di materiali gemmologici, nel quale saranno riportate, in sintesi, le disposizioni del provvedimento in esame e che sarà diffuso negli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione in cui si svolge la vendita di materiali gemmologici. Le regioni, inoltre, possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un’attestazione di qualifica dell’operatore.

Con l’articolo 9, si passa a considerare le norme in materia di responsabilità degli operatori e di tutela dei consumatori. Il testo unificato prevede che il venditore rilasci, su richiesta dell’acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti (siano essi sfusi o montati). Tale dichiarazione diviene obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. I contenuti della dichiarazione saranno stabiliti dalle norme attuative. La dichiarazione deve contenere sempre l’indicazione del paese dal quale è originata l’ultima importazione in Italia.

L’articolo 10 dispone che, in caso di controversie sul contenuto di tale dichiarazione, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale istituito presso la camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l’acquirente.

Con gli articoli 11 e 12, le misure di tutela degli acquirenti risultano rafforzate dalla possibilità, qualora si rendesse necessario accertare la correttezza delle dichiarazioni (non solamente quella di cui sopra rilasciata dal venditore, ma anche quelle contenute nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto), di autorizzare i laboratori abilitati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalle camere di commercio, ad effettuare un'analisi dei materiali gemmologici e rilasciare le relative certificazioni.

L’articolo 13 reca disposizioni sanzionatorie. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.000 € a 10.000 € per chiunque effettui l’analisi dei materiali gemmologici e rilasci le certificazioni senza essere iscritto nell’apposito elenco; da 200 € a 2.000 € per chiunque detenga per la vendita o ponga in commercio, anche a distanza, materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali); da 200 € a 2.000 € per il venditore che rifiuti di rilasciare la prescritta dichiarazione (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali).

Secondo l’articolo 14, i materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

L’articolo 15 prevede espressamente l’emanazione (con D.P.R.) di un regolamento di attuazione della legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore.

L’articolo 16 disciplina l’entrata in vigore, che avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

 

Con riferimento all’articolo 14, che subordina la circolazione in Italia dei materiali gemmologici prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo alla garanzia di un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento, andrebbe verificata la compatibilità di tale previsione con il principio della libera circolazione delle merci stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 28).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST105.doc