Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - A.C. 4434 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 4434/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 104
Data: 19/09/2011
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   PREVENZIONE DEL CRIMINE
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 2156/XVI     

 

19 settembre 2011

 

n. 104

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

A.C. 4434

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4434

Titolo

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

Iniziativa

Governo

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (A.S. 2156)

Commissioni competenti

I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Pareri previsti

III (Affari esteri), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L’esame del disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato il 15 giugno 2011 (A.S. 2156), è iniziato presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia in data 7 luglio 2011. Il provvedimento è stato esaminato in sede referente congiuntamente con gli AA. C. 3380 (Di Pietro), 3850 (Ferranti), 4382 (Giovanelli), 4501 (Torrisi) e 4516 (Garavini).

Successivamente, nella seduta del 15 settembre 2011 le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare come testo base l’A.C. 4434.

L’articolo 1, in attuazione di Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l’Autorità nazionale competente a coordinare l’attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubblicheCivit, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l’attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell’illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L’articolo 3 modifica l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L’articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L’articolo 5 individua attività d’impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L’articolo 7 dispone in tema di danno all’immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all’articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all’immagine della PA; la concessione, da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all’immagine nell’ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale.

L’articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi:

·       l’incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale;

·       il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali;

·       le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all’elezione o all’assunzione della carica.

L’articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari). Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante per i pubblici ufficiali, aumentando le pene in caso di atti particolarmente lesivi per la PA., ovvero commessi per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione europea.

L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

L'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali.

Di recente, con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario.

La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete.

La rete rappresenta un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell’azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari  per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell’UE. (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO)(COM(2011)307) e all’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

La comunicazione utilizza la definizione di corruzione quale "abuso di potere ai fini di un profitto privato", nel settore sia pubblico che privato, adottata dal Programma globale contro la corruzione attuato dalle Nazioni Unite.

Sottolineando che l’impatto finanziario stimato della  corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1% del PIL dell'UE, la comunicazione ricorda che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti sforzi, a livello internazionale, dell'UE e nazionale, per ridurre il fenomeno. La comunicazione rileva tuttavia che l'attuazione e l’applicazione del quadro giuridico anti-corruzione permangono ineguali da uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacenti. La legislazione anti-corruzione dell'UE non sarebbe stata recepita in tutti gli Stati membri. Alcuni paesi non avrebbero ratificato i principali strumenti anti-corruzione internazionali.

Al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la “Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione”, per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico. La Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate. La relazione si baserà sui contributi di numerose fonti, quali i meccanismi di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e delle Nazioni Unite), il parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile.

L'introduzione della relazione intende rispondere alla richiesta formulata nel programma di Stoccolma, di “sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella lotta alla corruzione nell'Unione”, così come alla richiesta del Parlamento europeo di monitorare regolarmente gli sforzi anti-corruzione negli Stati membri (Dichiarazione scritta del Parlamento europeo il 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione nella lotta alla corruzione, adottata).

Parallelamente all'introduzione di tale meccanismo, la Commissione ritiene di estrema importanza che l'UE partecipi al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).

La Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne. Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di:

·       proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato;

·       elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012;

·       modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici,

·       sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica

·       promuovere l’integrità nell'ambiente sportivo

·       migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST104.doc