Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Patente nautica e patentino nautico a punti e sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni - T.U. AA.C. 841, 3644 e 4153 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 101 | ||||
Data: | 26/07/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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n. 101 |
Patente nautica e patentino nautico a punti e sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioniT.U. AA.C. 841, 3644 e 4153Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
T.U. AA.C. 841, 3644 e 4153 |
Titolo |
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea |
Il testo in esame prevede (articolo 1) l’istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto,al fine di garantire la sicurezza della navigazione da diporto.
L’articolo 2 dispone che alla patente nautica a punti sia attribuito un punteggio di venti punti - annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 - che può subire delle decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dai decreti legislativi (da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 5). Dell’accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata - al personale addetto alla citata banca dati. La comunicazione potrà essere effettuata solo se il conducente del natante, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Ulteriori disposizioni riguardano la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti autorizzati dal Ministero dei trasporti, e l’attribuzione di punti ulteriori nel caso in cui il titolare della patente non violi alcuna norma di comportamento per un periodo di due anni. Il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve invece sottoporsi nuovamente all’esame per il conseguimento della patente, pena la sospensione della patente stessa a tempo indeterminato.
Con l’articolo 3 viene istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica. Il comma 2 indica gli elementi informativi che, in relazione a ciascun natante, devono essere riportati nella banca dati.
Il comma 3 prevede l’istituzione dell’archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto
Le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati e dell’archivio dei mezzi nautici dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro seimesidalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti l’integrazione della disciplina sanzionatoria, prevista dal d.lgs. 171 del 2005,per le violazioni commesse dai conducenti in possesso della patente nautica.
L’articolo 5 prevede l’emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitate quali sportelli telematici dell’automobilista.
Ai titolari di patente nautica in corso di validità alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame viene attribuito un punteggio di venti punti (articolo 6).
L’articolo 6-bis novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizzando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica.
Le disposizioni dell’articolo 6-ter prevedono che le imprese di consulenza automobilistica possano autenticare anche le sottoscrizioni di negozi, estrarre copie conformi all'originale necessarie per l’annotazione dei suddetti atti, e - in base ad un apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'Agenzia delle entrate - registrare gli atti per via telematica, ove ne sia prevista la registrazione.
L’articolo 6-quater, mediante l’inserimento dell'articolo 27-bis nel Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171 del 2005), prevede l'uso dei dispositivi supplementari di allarme acustico e di segnalazione visiva da parte dei conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché di organismi equivalenti, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
Il testo in esame non sembra presentare aspetti problematici in relazione alla normativa europea.
Si menziona che il D.Lgs. n.
171/2005 (“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE”) ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/44/CE del 16 giugno
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File: NOTST101.doc