Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Titolo: | Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (direttive 2004/38/CE e 2008/115/CE) - D.L. 89/2011 - A.C. 4449 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 95 | ||||||
Data: | 05/07/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||||
Altri riferimenti: |
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5 luglio 2011 |
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n. 95 |
Libera circolazione dei cittadini comunitari
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Numero dell’atto |
A.C. 4449 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari |
Iniziativa |
Governo |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
II Giustizia (ex art. 73, comma 1-bis, del reg.), III Affari esteri, V Bilancio, VII Cultura, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea |
Il decreto-legge 89/2011, composto di 6 articoli, dispone:
§ alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 del 2007, recante l’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri (artt. 1 e 2);
§ il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (artt. 3, 4 e 5).
Il testo si compone di sei articoli, organizzati in due capi.
Il capo I (artt. 1-2)
contiene disposizioni volte a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE, sulla cui trasposizione nell’ordinamento
italiano
In particolare:
- l’articolo 1
modifica in più punti il decreto legislativo 30 del
- l’articolo 2 novella l’articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 271 del 1989, nel senso di estendere le modalità di esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari
Il capo II (artt. 3-6) è volto a recepire la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
In particolare:
- l’articolo 3 novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 286 del 1998. Vengono novellati, tra l’altro, gli articoli 5 (permesso di soggiorno), 13 (espulsione amministrativa) e 14 (esecuzione dell’espulsione);
- l’articolo 4 integra l’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 274 del 2000, al fine di prevedere la competenza del giudice penale per i reati connessi all’inottemperanza sia ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria, sia all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.
Si rileva che a seguito del mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010, è già stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all’apertura dell’infrazione.
A tale riguardo
Peraltro, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2011 (causa C-61/11) è già intervenuta sulla compatibilità dell’ordinamento italiano con la direttiva 2008/115/CE stabilendo che “la direttiva osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”. In tal senso, è stata sancita l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quater,del Testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che punivano con la reclusione da uno a quattro anni la permanenza illegale senza giustificato motivo dello straniero sul territorio nazionale in violazione dell’ordine impartito dal questore nonché con la reclusione da uno a cinque anni la permanenza illegale sul territorio nazionale dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
L’articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria, mentre l’articolo 6 dispone in ordine all’entrata in vigore, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Per una completa illustrazione delle norme si rinvia al dossier n. 507 del Servizio Studi; il dossier è corredato dei testi a fronte tra le norme previgenti e quelle risultanti dalle modifiche apportate dal decreto-legge in esame.
In relazione alla compatibilità delle disposizioni con la normativa europea si osserva quanto segue:
Art. 1, comma 1 (attuazione della direttiva 2004/38/CE):
- la lettera a) modifica l’articolo 3, comma 2, lett. b), del citato D.Lgs. del 2007, con riferimento all’ingresso e al soggiorno del partner di cittadino dell’Unione, prevedendo che la relazione stabile tra il suddetto cittadino e il partner debba essere ufficialmente – anziché debitamente – attestata: tale modifica, pur potendosi interpretare come riconducibile all’ambito di discrezionalità dello Stato nel recepimento della direttiva, elimina dal testo la parola “debitamente”, contenuta, invece, nel testo della direttiva (art. 3, par. 2, lett. b);
- la lettera c) n.
- la lettera f) introduce nell’art. 19 del D.Lgs 30 la previsione per cui il possesso del documento (di attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno) non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto: l’art. 25, par. 1, della direttiva esclude invece che il possesso del documento possa costituire un prerequisito per l’esercizio di un diritto, […] “in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”. Appare pertanto opportuno un chiarimento sulla formulazione della disposizione di recepimento che appare ambigua, poiché la stessa potrebbe essere interpretata sia nel senso di ritenere che il documento non costituisca condizione necessaria per l’esercizio del diritto (e quindi un “prerequisito”: interpretazione coerente con la direttiva) sia in quello di ritenere che il documento non costituisca condizione sufficiente (interpretazione invece non coerente con la direttiva).
- la lettera g), n. 3, modifica il comma 4 dell’art. 20 del citato D.Lgs. 30 che ora prevede, tra i presupposti dei provvedimenti di allontanamento, che i comportamenti individuali rappresentino una minaccia “concreta, effettiva e sufficientemente grave”, e non più, come previsto nel testo previgente, una minaccia “concreta e attuale” all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza: occorre pertanto valutare se la nuova formulazione, pur non contenendo più un riferimento esplicito all’attualità della minaccia, risulti coerente con il secondo periodo del paragrafo 2 dell’art. 27 della direttiva, che prevede che il comportamento personale debba rappresentare “una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società”.
Art. 3, comma 1 (attuazione della direttiva 2008/115/CE):
- la lettera c) n. 3), che riformula il comma 4 dell’art. 13 del Testo unico sull’immigrazione di cui al D.Lgs. 286 del 1998, riguarda i casi di esecuzione dell’espulsione dello straniero. Tra tali fattispecie è inserita anche l’espulsione per violazione di una delle misure “cautelative” disposte dal questore nelle more del periodo della partenza volontaria o in caso di una delle prescrizioni meno coercitive rispetto al trattenimento. Al riguardo, si rileva che invece la direttiva, all’articolo 7, paragrafo 3, fa riferimento alla possibilità, per la durata del periodo per la partenza volontaria di imporre “obblighi diretti a evitare il rischio di fuga”, come “l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un dato luogo” ma non prevede la possibilità di sanzioni per la violazione di tali disposizioni ;
- la lettera d) modifica l’art. 14 del D.Lgs. 286 che reca le disposizioni relative al trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE). In particolare, la lettera d) n. 2)introduce, in coerenza con la direttiva, misure meno coercitive alternative al trattenimento, a condizione però che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o che l'espulsione non sia stata disposta per gravi motivi ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Al riguardo, si segnala che l’art. 15, par. 1 della direttiva, nel delineare il trattenimento dello straniero come extrema ratio quando non possa essere adottata alcuna misura alternativa, non pone condizioni particolari per l’accesso a tali misure alternative;
- la lettera d) nn.
5) e 6), modificando i commi 5-ter e
5-quater dell’art. 14, attenuano le sanzioni
per l’inottemperanza all’ordine al questore a lasciare il territorio nazionale:
le pene alla reclusione ivi previste vengono sostituite con un articolato
sistema di multe che vanno da
- la lettera d) n. 10) integrail comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs 186 prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento. Al riguardo, si osserva che, nel caso in cui il nuovo provvedimento avesse l’effetto di far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento, come sembra presupporre la relazione illustrativa, andrebbe valutata la coerenza della disposizione con quanto previsto dall’art. 15 della direttiva che pone un limite massimo di 18 mesi al trattenimento.
Il 2 luglio 2009
L’esigenza di fornire indicazioni in merito ai criteri di attuazione della direttiva è emersa in seguito ad una valutazione non pienamente soddisfacente delle modalità di recepimento della stessa da parte degli Stati membri, espressa dalla Commissione europea in una relazione adottata il 10 dicembre 2008. Secondo tale relazione il recepimento della direttiva nel complesso sarebbe stato piuttosto problematico, soprattutto per quanto riguarda il Capo VI (che consente agli Stati membri di limitare il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza) e l'articolo 35 (in base al quale gli Stati membri possono adottare provvedimenti volti a evitare abusi e frodi, quali, ad esempio, matrimoni fittizi).
Per quanto riguarda gli aventi
diritto,
Relativamente al criterio delle risorse economiche sufficienti,
Per quanto riguarda le limitazioni
del diritto di circolare e di soggiornare liberamente per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza,
Relativamente ai provvedimenti restrittivi per comportamento personale,
Il 26 gennaio 2011
A partire dalla sentenza Soering
c. Regno Unito (07/07/1989),
Si ricorda che l’articolo 6 del Trattato dell’Unione europea, stabiliscono che “L’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
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