Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia - D.L. 70/2011 - A.C. 4357 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 70 DEL 13-MAG-11   AC N. 4357/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 94
Data: 07/06/2011
Descrittori:
POLITICA ECONOMICA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

7 giugno 2011

 

n. 94

Semestre Europeo
Prime disposizioni urgenti per l'economia

D.L. 70/2011 - A.C. 4357

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4357

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame contiene le prime disposizioni urgenti per l'economia e si ricollega, nel suo titolo, alle procedure previste nell’ambito del c.d. "semestre europeo", in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l’altro, la presentazione contestuale - entro il 30 aprile di ciascun anno - da parte degli Stati membri, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR), i quali diventano i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati. Gli Stati membri si impegnano quindi ad adottare tutte le misure necessarie per stimolare la competitività e l’occupazione; concorrere alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni del provvedimento in esame, rinviando al dossier n. 486 del Servizio Studi per un’analisi dettagliata delle norme.

L’articolo 1 istituisce un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.Il credito compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 25, della legge 220 del 2010, soppresso dal comma 4 dell’articolo in esame.

L’articolo 2 istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento. Il credito è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, aumentando il numero di dipendenti. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

L’articolo 2, numeri 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 800/2008 reca le seguenti definizioni di lavoratore “svantaggiato” o “molto svantaggiato”:

lavoratore svantaggiato:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

lavoratore molto svantaggiato”: colui che è privo di lavoro da più di 24 mesi.

 

Il credito di imposta è coperto a valere su risorse comunitarie e nazionali, previo consenso della Commissione europea.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo.

I commi da 4 a 6 prevedono l’istituzione, con DPCM, previa intesa con le Regioni interessate, nei territori costieri di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.

L’articolo 3, comma 7, estende l’applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. Il comma 8 dell’articolo 3 prevede l’utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili e dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L’articolo 4 (commi 1-15), al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto;

b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve";

c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";

e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti "temerarie";

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");

q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, é elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

In particolare, viene modificato il contenuto delle dichiarazioni che le imprese partecipanti ad una gara pubblica devono compiere al fine di attestare l’assenza di situazioni di collegamento tra imprese, prevedendo che la dichiarazione debba sempre attestare che il concorrente abbia formulato l’offerta autonomamente, esonerando invece sia dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di situazioni di controllo  (in luogo del quale si prevede la dichiarazione dell’essere o meno a conoscenza della partecipazione di imprese in posizione di controllo alla medesima gara) sia dall’obbligo di presentazione in busta separata della documentazione attestante l’autonomia dell’offerta.

Il comma 16 dell’articolo 4 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificareil procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggisticanei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanisticialle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

I commi 17 e 18, novellando il d.lgs. sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali, possano essere attribuiti ai medesimi enti per la razionalizzazione o la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.

Il comma 19 consente la qualificazione come contributi “in conto impianti”, anziché come “in conto capitale” dei contributi autorizzati in favore di ANAS, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale.

L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana, agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi e razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi

L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni finanziarie delle Asl on line, trasporti eccezionali, meccanismo del c.d. “taglia-oneri amministrativi”.

L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese.

L'articolo 8 detta disposizioni in favore delle piccole e medie imprese, in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l’economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.

Tra queste, si segnala il comma 5 lettera e) che estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentati la deroga al divieto di partecipazione a gara pubbliche per le società quotate titolari di servizi pubblici affidati senza gara

L’articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.

L’articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo - tra l’altro - l’unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico

L’articolo 11 reca, infine, le relative disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 12 concerne l’entrata in vigore del provvedimento

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Articoli 1 e 2 – Credito d’imposta per la ricerca scientifica e per il nuovo lavoro nel Mezzogiorno

Ai sensi dell’articolo 107 TFUE gli aiuti concessi dagli Stati in favore di determinate produzioni o determinate imprese (c.d. “aiuti di Stato”) sono dichiarati incompatibili con il mercato unico. In deroga al divieto generale lo stesso art. 107 descrive alcune tipologie di aiuti dichiarate compatibili (quali aiuti a carattere sociale, ovvero in occasione di calamità naturali) nonché consente alla Commissione europea di dichiarare compatibili ulteriori categorie (aiuti allo sviluppo economico di aree in ritardo di sviluppo; aiuti alla realizzazione di un progetto di interesse europeo; aiuti alla cultura e alla tutela del patrimonio). Per tutti gli aiuti di Stato l’art. 108 TFUE prevede un obbligo di notifica alla Commissione europea. Rispetto a questa valutazione caso per caso, il legislatore dell’Unione europea ha sviluppato alcune “deroghe in blocco” per determinate categorie di “aiuti orizzontali”, a determinate condizioni ed in presenza di apposite procedure di controllo. In proposito si ricorda, da ultimo, il regolamento (CE) n. 800/2008, che, tra le altre cose, ha dichiarato compatibili con il mercato unico, gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione. Per tali aiuti, esenti quindi dall’obbligo di notifica “caso per caso” è comunque prevista la trasmissione da parte dello Stato membro di una sintesi informativa dell’aiuto entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore (art. 9), nonché la trasmissione di una relazione annuale (art. 11). Le condizioni per la concessione di aiuti alla ricerca sono descritte dall’art. 31 del predetto regolamento e prevedono, per la “ricerca fondamentale”, a cui appare richiamarsi la fattispecie prevista dall’art. 1, la possibilità di concedere aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili. In tal senso, la disposizione appare coerente con i limiti previsti dal regolamento. Le condizioni per la concessione di aiuti alle assunzioni sono invece previste dall’art. 40 del regolamento, correttamente richiamato dall’art. 2 del decreto (tra le quali si ricorda un limite dell’intensità di aiuto fissata al 50 per cento dei costi sostenibili; anche in tal caso la misura del credito di imposta previsto dall’art. 2 coincide con quella prevista dal regolamento).

In tal senso si rileva quindi che gli aiuti previsti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, esenti dall’obbligo di notifica ad hoc prevista per gli aiuti di Stato, dovranno sottostare comunque alle procedure previste dal regolamento (CE), n. 800/2008 sopra richiamate. Al riguardo, si potrebbe valutare l’opportunità, unicamente ai  fini di una migliore redazione del testo, di inserire un riferimento a tale regolamento anche all’articolo 1, in analogia a quanto previsto all’articolo 2, aggiungendo altresì il richiamo all’art. 31 di tale regolamento, specificamente dedicato agli aiuti alla ricerca.

Articolo 2, comma 9 – copertura credito d’imposta per il nuovo lavoro nel Mezzogiorno

La previsione del consenso della Commissione europea per l’utilizzo di risorse comunitarie e nazionali per la copertura del credito di imposta per il nuovo lavoro nel Mezzogiorno appare coerente con le previsioni relative all’utilizzo del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento CE n. 1083/2006.

In proposito, si potrebbe comunque valutare l’opportunità di prevedere, anche in considerazione del confronto già avviato con l’Unione europea su tale materia, uno specifico obbligo di informazione del Governo al riguardo nei confronti delle Commissioni competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Articolo 4, comma 2 – Modifiche al Codice dei contratti pubblici

Ai fini della compatibilità con il diritto dell’Unione europea delle modifiche relative al contenuto delle dichiarazioni che le imprese partecipanti ad una gara pubblica devono compiere al fine di attestare l’assenza di situazioni di collegamento tra imprese (vale a dire che alla medesima gara non partecipino un’impresa controllante ed un’impresa controllata o che comunque tali imprese abbiano elaborato autonomamente le rispettive offerte), occorre assumere come parametro di valutazione la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 maggio 2009 (causa C-538/07) la quale ha in particolare stabilito che “Il compito di accertare se il rapporto in questione abbia esercitato un’influenza sul contenuto delle rispettive offerte […] richiede un esame ed una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatici effettuare”. In altre parole, occorre valutare se le modifiche introdotte (per le quali si rinvia all’illustrazione compiuta supra nel paragrafo “Sintesi del contenuto”) consentano comunque alle amministrazioni aggiudicatici di effettuare la valutazione in questione.

Articolo 4, comma 19 – Anas

Con riferimento alle disposizioni che consentono, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 1, comma 1026 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), la qualificazione come contributi “in conto impianti”, anziché come “in conto capitale” dei contributi autorizzati in favore di ANAS, si ricorda che tale società è stata costantemente ricompresa dall’Unione europea nell’ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche, e quindi il suo bilancio assume rilevanza ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di indebitamento dell’Italia.

In proposito si rileva quindi che, come affermano la relazione illustrativa e la relazione tecnica, la disposizione appare volta a migliorare la situazione debitoria di Anas in quanto la qualificazione come contributi in conto impianti consente a tali contributi di compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, mentre la loro qualificazione come contributi in conto capitale fa sì che tali quote di ammortamento non trovino compensazione e vengano considerate perdite di esercizio. Appare però opportuno verificare che tale modifica risulti compatibile, alla luce della natura e delle funzioni dei contributi in questione, con le regole di contabilità dell’Unione europea.

Articolo 6, commi 1 e 2 – Tutela dei dati personali

Con riferimento alla specifica previsione che consente il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, anche mediante posta cartacea e non più solo attraverso il telefono, fatto salvo il diritto di opposizione mediante iscrizione della numerazione telefonica dell’interessato nel registro pubblico delle opposizioni di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 178, si ricorda che il costante orientamento del legislatore dell’Unione europea appare volto a richiedere un esplicito assenso da parte dell’interessato, e non un “silenzio-assenso”, all’utilizzo dei propri dati telefonici ai fini di pubblicità effettuata attraverso chiamata diretta o posta elettronica. Invece, come da ultimo ribadito dalla direttiva 2009/136/CE (il cui recepimento è previsto dall’allegato B del disegno di legge comunitaria 2010, C. 4059-A/R, attualmente all’esame dell’Assemblea), in caso di posta cartacea, è rimessa al legislatore nazionale la scelta tra la necessità di un’esplicita autorizzazione all’utilizzo ovvero la previsione di un silenzio assenso. La modifica da ultimo introdotta appare quindi compatibile con il diritto dell’Unione europea; continuano invece a potersi riscontrare problemi di compatibilità nell’impianto generale dell’articolo 130, comma 3-bis, del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) che prevede un meccanismo di “silenzio-assenso” e non di esplicita autorizzazione anche per le comunicazioni telefoniche.

Articolo 8, comma 5, lettea e) – Servizi pubblici di rilevanza economica

L’estensione della deroga, prefigurata dalla disposizione (cfr. supra sintesi del contenuto), al divieto di partecipazione a gara pubbliche per le società quotate titolari di servizi pubblici affidati senza gara potrebbe risultare in contrasto con i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per gli affidamenti in house; tra tali limiti vi sono quelli dell’integrale partecipazione pubblica della società, del controllo pieno esercitato dall’amministrazione pubblica sulla società e dello svolgimento da parte della società di un’attività assolutamente prevalente nei confronti dell’amministrazione pubblica.

Articolo 8, comma 11 –

I commi 11 e 12 dell’articolo 8 consentono agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, ai sensi del reg. (CE) 1290/2005, agevolando in tal modo le loro capacità di finanziamento. Le modalità della cessione saranno definite con un apposito decreto ministeriale. La disposizione prevede la cessione dei soli crediti derivanti dai “pagamenti diretti”, ormai sostanzialmente riconducibili al regime di “pagamento unico” per agricoltore, legato alla superficie, che ha per la gran parte sostituito i vari aiuti legati alla produzione.

Tale regime risulta attualmente disciplinato dal Reg. (CE) 73/2009, che ha sostituito il Reg. (CE) 1782/2003, il quale, all’articolo 43, dispone in merito alle modalità di trasferimento dei diritti di aiuto, che possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.

Le modalità di applicazione del regime di pagamento unico sono attualmente definite dal Reg. (CE) n. 1120/2009, che ha sostituito il Reg. (CE) 795/2004, che all’articolo 12 prevede che il trasferimento dei diritti possa aver luogo in qualsiasi momento dell’anno e stabilisce i tempi e le modalità di comunicazione della cessione alla competente autorità statale.

Si osserva che le disposizioni europee menzionate disciplinano la cessione dei diritti (“Titoli”, secondo le norme nazionali) e non quella dei crediti dagli stessi derivanti, il cui trasferimento non pare ipotizzato dalla disciplina in vigore.

La mancata regolazione di tale fattispecie solleverebbe dubbi circa la sua compatibilità con la normativa europea, anche alla luce dell’articolo 11 del reg. (CE) 1290/2005 sul finanziamento della PAC, secondo il quale, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa europea, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dallo stesso regolamento sono versati integralmente ai beneficiari, obbligo confermato nel Reg. (CE) 885/2006 che nell’allegato I (punto 2, lettera B sulle procedure di pagamento) impone all’organismo pagatore di adottare le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante.

La cessione di crediti che dovessero poi rivelarsi inesigibili potrebbe poi porre, da ultimo, la questione sulla reale possibilità di un loro recupero da parte della Comunità.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Strategia “Europa 2020” per la crescita e l’occupazione, definita dal Consiglio europeo nel giugno 2010, inserisce fra gli obiettivi principali il miglioramento delle condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore.

Il Patto Euro plus, approvato dal Capi di Stato o di governo della zona euronella riunione dell’11 marzo 2011e avallato dalConsiglio europeo del 24-25 marzo, impegna gli Stati partecipanti ad adottare le misure necessarie per realizzare quattro obiettivi: promuovere la competitività; stimolare l'occupazione; concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche; rafforzare la stabilità finanziaria. Specifico rilievo viene inoltre attribuito al coordinamento delle politiche fiscali.

In merito al coordinamento delle politiche fiscali, il Patto, pur riconoscendo che l'imposizione diretta resta di competenza nazionale, ne sottolinea la rilevanza ai fini del sostegno al risanamento di bilancio e alla crescita economica. In tale contesto gli Stati membri si impegnano ad avviare discussioni strutturate sulle questioni di politica fiscale, segnatamente per assicurare che si scambino migliori prassi, si evitino prassi dannose e si presentino proposte di lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

In materia di appalti, il 27 gennaio 2011 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)15) in vista della presentazione di specifiche proposte legislative entro l’inizio del 2012. La creazione di un ambiente giuridico e fiscale favorevole alle imprese che consenta loro di beneficiare di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, compresa la libertà di stabilimento, con conseguente impatto positivo sulla crescita e l’occupazione, costituisce una delle priorità dell’”Atto per il mercato unico” (COM(2011)206), presentato dalla Commissione il 13 aprile 2011 al fine di rilanciare il mercato unico europeo. Al fine di contribuire a tale obiettivo, la Commissione intende proporre una semplificazione delle direttive sulle norme contabili per ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di informazione finanziaria, in particolare per le PMI.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 3 - Concessioni demaniali

Con riferimento all’articolo 3, commi 1-3, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) nella quale sostiene l’incompatibilità con la normativa europea dell’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e dell’art. 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, risultano discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri. La Commissione ritiene che le norme che stabiliscono il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privino di effetto il decreto-legge n. 194/2009 che, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, era inteso ad adeguare la normativa italiana a quella dell’UE. Di conseguenza le disposizioni italiane sono contrarie alla normativa UE: in particolare all’art. 12 della dir. 2006/123/CE, che vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente, e all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all’Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiede di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di mancata trasmissione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di emettere un parere motivato.


 

 

 

 

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