Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale - A.C. 1952 ' Nuovo testo - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 93
Data: 18/05/2011
Descrittori:
ATTESTATI E CERTIFICATI   CONTROLLI DI QUALITA'
EDILIZIA RESIDENZIALE     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

18 maggio 2011

 

n. 93

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

A.C. 1952 – Nuovo testo

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

1952

Titolo

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

Commissioni VIII Ambiente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, X Attività produttive, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La VIII Commissione Ambiente ha iniziato l’esame dell’A.C. 1952 il 17 febbraio 2009; in data 11 dicembre 2009 è stato adottato come testo base un nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Successivamente, il 28 aprile 2011, la Commissione ha deliberato di adottare un ulteriore nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame e di inviarlo alle Commissione competenti per il previsto parere.

La proposta di legge in esame si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di “un vero e proprio marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.

A tal fine, l’articolo 1 istituisceun sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità».

La finalità di tale sistema viene individuata nell’armonizzazione, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne:

§     la sostenibilità ambientale;

§     il risparmio energetico;

§     il benessere psico-fisico dei fruitori.

L’articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Per le regioni a statuto ordinario è previsto l’adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'emanazione delle leggi regionali.

Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali:

a) nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici);

b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

c) ampliamenti degli edifici.

Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dal provvedimento in esame, mentre il successivo comma 4 consente l’adesione volontaria al sistema «casa qualità» ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Viene poi previsto l’obbligo di portare la certificazione “casa qualità” a conoscenza dell'acquirente o del locatario (comma 5) e con le leggi regionali viene concessa la facoltà di estenderel'applicazione del sistema “casa qualità” agli edifici ad uso direzionale e per uffici (comma 6).

L’articolo 3 prevede l’emanazione, con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di specifiche linee guida per le regionirecanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema “casa qualità”. Il Ministro dell'ambiente provvederà alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software applicativo del sistema «casa qualità».

L’articolo 4 specifica che l’oggetto della certificazione deve comprendere l'efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori ed il soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità; dai criteri di valutazione restano esclusi i requisiti legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della valutazione energetica, l’articolo 5 classifica le singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere, in funzione del consumo energetico.

Le disposizioni dell’articolo 6 riguardano la valutazione degli immobili dal punto di vista del soddisfacimento psico-fisico dei fruitori: a tal fine le singole unità immobiliari saranno classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, in funzione del grado di soddisfacimento di determinati requisiti, tra i quali si segnalano quelli relativi al benessere ambientale e microclimatico, alla accessibilità e fruibilità degli spazi esterni ed interni, alla prevenzione incendi, al comfort acustico, al controllo della produzione e gestione dei rifiuti ed alla realizzazione dei lavori da parte di imprese qualificate secondo le norme europee della serie UNI.

L’articolo 7 prevede che l’unità immobiliare possa essere classificata “eco-compatibile” nel caso in cui siano stati usati materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni a ridotto impatto ambientale.

Per quanto concerne l’attività di certificazione, l’articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per l’inserimento dell’unità immobiliare nel sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Le regioni ovvero, a seguito di apposita delega regionale, gli enti locali, provvederanno alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. L’ente abilitato a rilasciarela certificazione può altresì effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza (commi 2 e 3).

Con i commi 4 e 5 si provvede ad istituire, presso il Ministero dell’ambiente ed il Ministero delle infrastrutture, un Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del “sistema casa qualità”, con il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione delle informazioni su tale sistema e di segnalare le eventuali problematiche applicative.

Le eventuali modalità di revoca della certificazione saranno definite con apposito provvedimento ministeriale (comma 6).

L’articolo 9 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative a sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema “casa qualità”. A tal fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali già previsti dalle leggi statali o regionali saranno destinati in via prioritaria alle unità immobiliari certificate come “casa-qualità”.

Inoltre ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema, con particolare riferimento alle giovani coppie che intendano costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione (comma 2).

Ulteriori incentivi potranno essere assegnati dalle regioni e dai comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata (comma 3).

Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione, mentre il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema “casa qualità”, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.

I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, compresa la riduzione dell’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il comma 7 permette alle regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema “casa qualità”, mentre il comma 8 dà facoltà alle regioni di promuovere specifici interventi agevolativi per incentivarne la diffusione.

L’articolo 10 reca disposizioni transitorie in merito all’attuazione del provvedimento in esame, le cui disposizioni verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire,o della denuncia di inizio attività, sia stata presentata 90 giorni dopo la data di entrata in vigore delle linee guida previste dall’art. 3.

L’articolo 11 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del provvedimento in esame secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Con la direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, è stata introdotta nell’Unione europea la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.

In base all’art. 194 TFUE, secondo il quale la politica dell’Unione europea deve promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili e, conseguentemente, il Parlamento europeo ed il Consiglio devono stabilire le misure necessarie per il conseguimento di tali obiettivi, di recente è stata approvata la direttiva 2010/31/UE volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari. La direttiva si pone come obiettivo la riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea; la loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi “20-20-20” in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE, riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l’applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l’aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

In base alla direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti, tra i quali:

§               le caratteristiche termiche dell'edificio;

§               l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;

§               gli impianti di condizionamento d’aria;

§               l'impianto di illuminazione incorporato;

§               le condizioni climatiche interne.

Il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).

Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. Possono essere esclusi dall'applicazione di tali requisiti gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici), gli edifici adibiti a luoghi di culto, i fabbricati temporanei, gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno ed i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvederà a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione una prima relazionecontenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati.

Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento e pompe di calore.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La direttiva sottolinea inoltre l’importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento ed incentivi per favorire l’efficienza energetica degli edifici. Pertanto gli Stati membri sono invitati ad adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali, ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli finanziari.

Gli Stati dovranno adottare un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato dovrà comprendere informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. L'attestato dovrà essere mostrato, e poi consegnato, al potenziale acquirente o nuovo locatario.

Gli Stati membri dovranno anche adottare le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

La direttiva 2010/31/UE abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1° febbraio 2012.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013.

Ai fini del recepimento nell’ordinamento nazionale, la direttiva 2010/31/UE è stata inserita nell’Allegato A del ddl comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R), attualmente all’esame dell’Assemblea.

Al riguardo, si rileva che, poiché il sistema “casa-qualità” appare affiancarsi alle disposizioni già vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e non sostituire le stesse, non appaiono riscontrarsi evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea. Si potrebbe semmai porre l’esigenza di un coordinamento delle disposizioni del provvedimento con quanto da ultimo previsto dalla direttiva 2010/31/CE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST093.doc