Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo D.L. 34/2011 ' A.C. 4307 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
DL N. 34 DEL 31-MAR-11   AC N. 4307/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 92
Data: 02/05/2011
Descrittori:
ABRUZZI   ATTIVITA' CULTURALI
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP )
DECRETO LEGGE 2011 0034   ENERGIA NUCLEARE
RADIOTELEVISIONE   SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
STAMPA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 2665/XVI     

 

2 maggio 2011

 

n. 92

Disposizioni urgenti in favore della cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti ed enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

D.L. 34/2011 - A.C. 4307

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

4307

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (S. 2665)

Commissione competente

Commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato in prima lettura il 20 aprile 2011, reca norme di carattere eterogeneo.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni di particolare rilievo per i profili di competenza della XIV Commissione, rinviando al dossier n. 481 del Servizio Studi per un’analisi dettagliata delle norme.

Gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di beni culturali.

In particolare l’articolo 1, comma 1, autorizza spese aggiuntive, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro annui, così ripartiti: 149 milioni per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), 80 milioni per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; 7 milioni per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.

Il comma 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dalla legge di stabilità 2011.

Il comma 3 abroga il contributo speciale di un euro sui biglietti cinematograficiper il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013 (D.L. 225/2010). I successivi commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in favore del settore culturale e cinematografico, provvedendo ad aumentare l’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare su benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante.

L’articolo 2 reca misure per la tutela dell’area archeologica di Pompei mediante l’adozione di un programma straordinario di interventi, predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ed adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali

Viene inoltre autorizzata l'assunzione di personale - anche in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego - ricorrendo alle graduatorie in corso di validità (comma 3), e viene data facoltà alla Soprintendenza di Napoli e Pompei di avvalersi, sempre per l'attuazione del programma straordinario, della società ALES mediante stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici (comma 4)

I commi da 5 a 8 recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

Il divieto, ora prorogato fino al 31 dicembre 2012, sarà applicato ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Tale divieto potrà essere derogato qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

L’articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termineper stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31/2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. Nel corso d’esame presso l’Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo che ha sostanzialmente modificato l’articolo. Il nuovo testo, in luogo della c.d. “moratoria nucleare” inizialmente prevista, cancella dall’ordinamento una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (DL 112/2008, legge 99/2009, d.lgs 31/2010, d.lgs 41/2011).

In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

In considerazione degli eventi sismici dell’aprile 2009, l’articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010).

L'articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad ampliare l’ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell’eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà trasmesso alle Camere. Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

L’articolo 8, infine, dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 2, comma 4, si rileva che il sistema degli affidamenti in house (in house providing) – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato –è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti. Più specificatamente, le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica (sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. “Sentenza Teckal”, in causa C-107/98) sono: l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi e la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti committenti che la controlla.

Sul requisito del “controllo analogo” la giurisprudenza comunitaria è di recente intervenuta con numerose pronunce finalizzate a ridimensionare l’effettivo ricorso all’istituto dell’in house. Si ricordano, tra i numerosi interventi, la sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, (sentenza Stadt Halle), in cui la Corte ha sostenuto la necessità della partecipazione totalitaria dell’ente pubblico di riferimento perché possa dirsi sussistente il c.d. "controllo analogo" ed ammessa, quindi, l’eccezionale deroga alle norme che impongono il ricorso alla pubblica gara. Con la sentenza Parking Brixen (sentenza 13 ottobre 2005 in causa C 458/03) per la Corte occorre altresì che il soggetto affidante sia in grado di influenzare in modo determinante gli “obiettivi strategici” e le “decisioni importanti” del soggetto affidatario.

Con riferimento all’articolo 5, si rileva che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, TFUE, le materie “energia” e “ambiente” sono oggetto di competenza concorrente tra UE e Stati membri. Rientra invece nella competenza degli Stati membri il mix energetico.

Per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari, con la direttiva 2009/71/Euratom è stato istituito un quadro comunitario per assicurare la sicurezza nucleare nei paesi della Comunità. In base alla direttiva, gli Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza degli impianti nucleari. Infatti essi hanno l’obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. La regolamentazione in materia di sicurezza nucleare si basa sul principio della responsabilità nazionale degli Stati membri, che consente di rafforzare l’indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali. La direttiva invita pertanto gli Stati membri ad istituire un’autorità di regolamentazione competente, indipendente da qualsiasi organismo e dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie sufficienti per richiedere al titolare di una licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare.

Le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare devono essere rese accessibili al pubblico.

Gli Stati membri hanno inoltre l’obbligo di presentare ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sui progressi realizzati in materia di sicurezza nucleare.

Il recepimento della direttiva 209/71/Euratom nell’ordinamento nazionale, la cui scadenza è stabilita al 22 luglio 2011, è stato previsto nell’Allegato B della legge 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

 

Per quanto concerne l’articolo 7, si segnala che la disposizione appare ispirata all’esperienza francese dove nel 2008 è stato costituito il Fond strategique d’investissement (partecipato al 51 per cento dalla Caisse des Depots e al 49 per cento dallo Stato). Tale fondo come fondo strategico può entrare nel capitale di società “strategiche” mentre come fondo di investimento pubblico entra in possesso di quote minoritarie di imprese e effettua investimenti azionari. Nel contesto italiano, l’individuazione dei settori strategici è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell’economia. Nel contesto francese, invece, i settori strategici sono elencati nel Décret n. 2005-1739, che però prevede anche, distinguendo tra imprese di Stati membri dell’Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l’obbligo di chiedere un’apposita autorizzazione al Ministro dell’Economia per l’acquisizione di aziende, o parti di esse, operanti in tali settori. Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all’impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell’informazione; 6) sicurezza dei sistemi d’informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell’Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000). Per ciò che concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell’informazione; 6) sicurezza dei sistemi d’informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell’Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa. Sul Décret n. 2005-1739 risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (per ulteriori elementi sulla disciplina francese si rinvia a Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera, Offerte pubbliche d’acquisto e misure difensive in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, 29 marzo 2011).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 4

Il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Un’agenda digitale europea” (COM(2010)245), una delle sette “iniziative faro” della Strategia UE 2020.

Nell’ambito dell’agenda digitale, il 20 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020), composto da:

·   una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471) che espone orientamenti per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per realizzare il mercato interno; mira a garantire l'uso e la gestione efficiente dello spettro radio, la promozione della neutralità della tecnologia e del servizio, l'applicazione di un sistema di autorizzazione più snello.

·   una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), che indica l’obiettivo di assicurare l’accesso a internet per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 megabit per secondo, e per almeno il 50% delle famiglie la disponibilità di un accesso a internet con una velocità superiore a 100 Megabit per secondo entro il 2020;

·   una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in GUUE serie L, n. 251 del 25.9.2010) che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga.

Articolo 5

Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell’energia nucleare, pur ricordando che il mix energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi ("stress test"). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.

Il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)618) intesa a elevare gli standard di sicurezza per la gestione e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell’UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 4

Il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato ritenendo che l’Italia, con l’adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE(direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, (direttiva concorrenza).

In particolare la Commissione ritiene che il D.Lgs. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 non siano conformi all’articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto:

·    non consentirebbero alle aziende che non esercitano l’attività di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;

·   non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale;

·   le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione contesta una serie di norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza, tra le quali:

·   l’art. 25, co. 11, L. 112 del 2004 che, prorogando fino alla data dello switch-off l’autorizzazione a trasmettere in analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze;

·   l’art. 2-bis, co. 1, L. 66/2001, l’art. 23, co. 1 L. 112 del 2004 e l’art. 25, co. 1, del D.Lgs. n. 177 del 2005, che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale;

·   l’art. 23, co. 5, L. 112 del 2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del switch-off, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione.


 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST092.doc