Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma- AA.C. 975-2513-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2513-B/XVI   AC N. 975/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 89
Data: 14/03/2011
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

14 marzo 2011

 

n. 89

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

AA.C. 975-2513-B

Elementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea

 

Numero dell’atto

975-2513-B

Titolo

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Si (S. 2005)

Commissione competente

XIII Agricoltura

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, X Attività produttive, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

La XIII Commissione (Agricoltura) ha avviato l’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 975 nella seduta del 10 febbraio 2009; il 23 giugno 2009 a tale provvedimento è stato abbinato l’A.C. 2513. In data 14 ottobre 2009, la XIII Commissione ha approvato un testo unificato che è stato approvato dall’Assemblea il 9 febbraio 2010. Il testo è stato successivamente esaminato dal Senato (A.S. 2005) ed approvato, con alcune modificazioni all’articolo 4, in data 23 febbraio 2011. Il provvedimento è stato quindi trasmesso in seconda lettura alla Camera ed esaminato dalla XIII Commissione nella seduta dell’8 marzo 2011; il testo è stato successivamente trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Si ricorda che la XIV Commissione aveva già espresso parere favorevole sull’A.C. 975-2513 nella seduta del 7 ottobre 2009.

 

L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta, che disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti dal successivo articolo 2: si tratta dei prodotti freschi, confezionati e pronti per il consumo, che vengono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, e successivamente confezionati in buste o vaschette sigillate.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo, al comma 1, che essi possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diverse, e al comma 2, che tali prodotti possono essere distribuiti lungo l’intera filiera o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto previsto al successivo articolo 4.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione di prodotti oggetto della proposta in esame, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.

Con la modifica apportata dal Senato viene previsto che in tale decreto siano individuate, con riguardo al confezionamento dei prodotti, le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo quando prescritto dalla normativa europea e dalle norme tecniche di settore.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Le disposizioni di carattere generale sui prodotti ortofrutticoli freschi sono recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007, relativo alla OCM ortofrutta, che disciplina la confezione e l'etichettatura di imballaggi di vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi che, se di peso non superiore a 3 KG, possono contenere, alle condizioni specificate nell'articolo, “miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse”.

Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l'allegato II, nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Per quanto concerne gli imballaggi degli alimenti, l'Unione Europea ha disciplinato l'impiego di queste sostanze mediante:

-           la direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che promuove il recupero e l’incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell’energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Uno degli obiettivi della Direttiva 94/62/CE è l’adozione di misure di tutela dell’ambiente tramite l’attuazione di azioni di prevenzione sugli imballaggi. La direttiva incoraggia gli Stati membri a prendere anche misure di prevenzione autonome o in collaborazione tra loro, intese anche a responsabilizzare il produttore dell’imballaggio riguardo al minimo impatto ambientale possibile che questo deve avere. La direttiva indica anche i requisiti minimi che gli imballaggi devono avere per essere commercializzati (allegato II), e le caratteristiche da stabilire al momento della progettazione e della scelta delle materie prime per l’imballaggio;

-           la direttiva 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

-           il regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce i princìpi generali per l’eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, e dispone (art. 5, par. 1) l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l’armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità;

-           il regolamento (CE) n. 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, che stabilisce i criteri generali di qualità e rintracciabilità di qualsiasi materiale destinato all'imballaggio di alimenti. Il provvedimento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 282/2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, che definisce le procedure di autorizzazione degli impianti destinati a produrre materie prime per l'industria alimentare.

Per quanto concerne, più in generale, la politica ambientale europea, negli ultimi anni è stata rafforzata l’attenzione per il controllo delle emissioni e dei rifiuti. La gestione degli imballaggi si inquadra, pertanto, all’interno di un panorama più ampio di sviluppo sostenibile.

 

Si osserva che ogni riferimento contenuto nel testo alla normativa comunitaria andrebbe sostituito con un richiamo più corretto alla normativa europea, essendo ormai venuto meno, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ogni riferimento al pilastro comunitario.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: NOTST089.doc