Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Titolo: | Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma- AA.C. 975-2513-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 89 | ||
Data: | 14/03/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea |
14 marzo 2011 |
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n. 89 |
Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gammaAA.C. 975-2513-BElementi di valutazione per la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea |
Numero dell’atto |
975-2513-B |
Titolo |
Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Si (S. 2005) |
Commissione competente |
XIII Agricoltura |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, X Attività produttive, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea |
Si ricorda che
L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta, che disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti dal successivo articolo 2: si tratta dei prodotti freschi, confezionati e pronti per il consumo, che vengono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, e successivamente confezionati in buste o vaschette sigillate.
L'articolo 3 detta disposizioni in materia di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo, al comma 1, che essi possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diverse, e al comma 2, che tali prodotti possono essere distribuiti lungo l’intera filiera o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto previsto al successivo articolo 4.
L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione di prodotti oggetto della proposta in esame, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.
Con la modifica apportata dal Senato viene previsto che in tale decreto siano individuate, con riguardo al confezionamento dei prodotti, le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo quando prescritto dalla normativa europea e dalle norme tecniche di settore.
Le disposizioni di
carattere generale sui prodotti ortofrutticoli freschi sono recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007, relativo
alla OCM ortofrutta, che disciplina la confezione e l'etichettatura di imballaggi
di vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi che, se di peso non superiore a
Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l'allegato II, nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Per quanto concerne gli imballaggi degli alimenti, l'Unione Europea ha disciplinato l'impiego di queste sostanze mediante:
- la direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che promuove il recupero e l’incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell’energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Uno degli obiettivi della Direttiva 94/62/CE è l’adozione di misure di tutela dell’ambiente tramite l’attuazione di azioni di prevenzione sugli imballaggi. La direttiva incoraggia gli Stati membri a prendere anche misure di prevenzione autonome o in collaborazione tra loro, intese anche a responsabilizzare il produttore dell’imballaggio riguardo al minimo impatto ambientale possibile che questo deve avere. La direttiva indica anche i requisiti minimi che gli imballaggi devono avere per essere commercializzati (allegato II), e le caratteristiche da stabilire al momento della progettazione e della scelta delle materie prime per l’imballaggio;
- la direttiva 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- il regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce i princìpi generali per l’eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, e dispone (art. 5, par. 1) l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l’armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità;
- il regolamento (CE) n. 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, che stabilisce i criteri generali di qualità e rintracciabilità di qualsiasi materiale destinato all'imballaggio di alimenti. Il provvedimento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 282/2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, che definisce le procedure di autorizzazione degli impianti destinati a produrre materie prime per l'industria alimentare.
Per quanto concerne, più in generale, la politica ambientale europea, negli ultimi anni è stata rafforzata l’attenzione per il controllo delle emissioni e dei rifiuti. La gestione degli imballaggi si inquadra, pertanto, all’interno di un panorama più ampio di sviluppo sostenibile.
Si osserva che ogni riferimento contenuto nel testo alla normativa comunitaria andrebbe sostituito con un richiamo più corretto alla normativa europea, essendo ormai venuto meno, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ogni riferimento al pilastro comunitario.
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File: NOTST089.doc