Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni - A.C. 54 - nuovo testo - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 54/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 83
Data: 07/02/2011
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   COMUNI
CONTRIBUTI PUBBLICI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

 

7 febbraio 2011

 

n. 83

Misure per il sostegno e la valorizzazione
dei piccoli comuni

A.C. 54 – Nuovo testo

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 54

Titolo

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissioni competenti

V Bilancio e VIII Ambiente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, VI Finanze, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) hanno iniziato l’esame del provvedimento in data 26 febbraio 2009. Nella seduta del 22 settembre 2010 le Commissioni hanno adottato un nuovo testo come testo base e successivamente, in data 3 febbraio 2011, hanno trasmesso il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Il testo della proposta - volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni - riproduce il contenuto dell’AC 1174 della XIV legislatura, approvata dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'iter si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (AS 1516, XV legislatura).

L’articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1):

§      promozione e sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni;

§      mantenimento dell’equilibrio demografico, contrastando i fenomeni di spopolamento;

§      tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

§      adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l’obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico.

Il comma 2 fa salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di disporre interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, mentre il comma 3 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano redigano l’elenco dei piccoli comuni e provvedano ad individuare gli interventi per l’attuazione del provvedimento in esame.

L’articolo 2, comma 1, reca la definizione, ai fini del provvedimento in esame, di “piccoli comuni” secondo criteri demografici e di localizzazione. I commi 2, 3, e 4 disciplinano la procedura per l’adozione, entro sei mesi, di un elenco dei piccoli comuni e dei comuni con alta densità di attività economiche e produttive, disponendone l’aggiornamento su base triennale.

L’articolo 3 reca una serie di disposizioni riguardanti i tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare, il comma 1 prevede la disapplicazione di alcune norme in materia di programmazione dei lavori, recate dal d.lgs. n. 163/2006, dal DPR 554 del 1999 e dal DM Infrastrutture e trasporti 9 giugno 2005, mentre il comma 2 concerne l’attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il comma 3 autorizza l’uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell’economia per l’attività di incasso e di trasferimento di sommeper il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell’erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio.Ai sensi del comma 4, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il comma 5 prevede che i piccoli comuni possano acquisire o stipulare intese finalizzate al recupero di stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere dell’ANAS. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, il comma 6 autorizza il Governo a novellare l’art. 30 del DPR 396 del 2000, relativo alla dichiarazione di nascita, in modo da consentire ai genitori di dichiarare allo stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi. Le disposizioni del comma 7, infine, sono finalizzate ad attribuire particolare rilevanza agli interventi di valorizzazione del paesaggio del territorio dei suddetti comuni.

L’articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali. In particolare, il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano istituire centri multifunzionali nei quali potrà essere concentrata una pluralità di servizi; le regioni e le province potranno, inoltre, potranno incentivare le iniziative volte a insediare centri per la prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori di ricerca, centri culturali e sportivi.

L’articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio. A tal fine i comuni, singoli o associati, potranno stipulare appositi contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli.

L’articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government.

L’articolo 7 reca al comma 1 disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali. In particolare il comma 2 riconosce all’amministrazione comunale la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d’intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti ed altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali,mentre il comma 3 prevede la possibilità di affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane. Il comma 4 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico provveda ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi un'adeguata copertura del servizio.

L’articolo 8reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti aventi sede nei piccoli comuni che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o accorpati, mentre il comma 2 riguarda la cessione di attrezzature informatiche utilizzabili nelle scuole.

L’articolo 9 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Inoltre, con una modifica all’art. 148, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, ferma restando l’obbligatorietà della partecipazione all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali, viene consentito il carattere facoltativo dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Con l’articolo 10 si autorizza il Ministero dell’economia a indire una lotteria istantanea i cui proventi saranno riassegnati ad un Fondo di nuova istituzione per l’incentivazione della residenza nei piccoli comuni. Le risorse del Fondo saranno destinate alla realizzazione di interventi individuati con apposito decreto ministeriale.

L’articolo 11 dispone l’istituzione di un Fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni destinati al finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni culturali, per la sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, per la promozione dello sviluppo economico e sociale e per l’insediamento di nuove attività produttive Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2012; al finanziamento del Fondo per gli anni successivi si provvede secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

L’articolo 12 dispone la clausola di invarianza della spesa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11.

L’articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

(in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento ai comuni oggetto della proposta in esame, assume particolare rilievo lo sviluppo della dimensione territoriale, accanto a quella economica e sociale, della politica di coesione, introdotta dal Trattato di Lisbona.

L’art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), relativo agli obiettivi dell’UE, prevede che essa promuova “la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri”.

In base all’art. 4, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), la politica di coesione – sociale, economica e territoriale – rientra tra le competenze concorrenti[1] tra UE e Stati membri.

La politica di coesione è specificamente disciplinata dagli artt. 174-178 del Trattato sul funzionamento dell’UE, come modificati ed integrati dal Trattato di Lisbona.

In particolare:

·               si ribadisce (art. 174) che l’Unione sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;

·               in coerenza con l’affermazione della dimensione territoriale della coesione, si precisa (integrando il medesimo art. 174), che tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

·               si conferma l’obbligo per gli Stati membri (art. 175) di condurre e coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’UE, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli stessi obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L’UE appoggia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

·               si conferma (art. 176) che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;

·               si accresce il ruolo del Parlamento europeo in materia, stabilendo che (art. 177) che venga applicata la procedura legislativa ordinaria (anziché quella di parere conforme) per l’approvazione dei regolamenti che definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale, nonché le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;

·               analoga procedura legislativa ordinaria si applica (art. 178) ai regolamenti di attuazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

Con la politica regionale l'UE trasferisce risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere allo scopo di modernizzare le aree meno prospere ed aiutarle a raggiungere il livello di benessere delle altre.

I finanziamenti provengono, in base al tipo di assistenza e di beneficiario, da tre diverse fonti:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia programmi aventi per oggetto le infrastrutture generali, l’innovazione e gli investimenti.

- il Fondo sociale europeo (FSE), che finanzia progetti di formazione professionale e altri tipi di programmi a favore dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro;

- il Fondo di coesione, che finanzia infrastrutture ambientali e di trasporto e progetti di sviluppo delle energie rinnovabili. I finanziamenti sono limitati agli Stati membri con un tenore di vita inferiore al 90% della media dell’UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-3612 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST083.doc



[1] In tali settori sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non esercita la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.