Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione - A.C. 2172 e abb. - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2172/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 81
Data: 25/01/2011
Descrittori:
AUTOVEICOLI   COMBUSTIBILI E CARBURANTI
GAS METANO     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea

SIWEB

25 gennaio 2011

 

n. 81

Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione

A.C. 2172 e abb.

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2172 e abb.

Titolo

Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione

Iniziativa

Parlamentare

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

--

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo ha iniziato l’esame dell’A.C. 2172 in data 21 ottobre 2009; nel corso dell’iter parlamentare sono state abbinate al provvedimento tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 1016, C. 2843, C. 3117).

Nella seduta del 21 dicembre 2010 la X Commissione ha adottato, quale testo base per il seguito dell'esame, il testo elaborato dal Comitato ristretto; successivamente, nella seduta del 18 gennaio 2011, la X Commissione ha provveduto a trasmettere il testo, come risultante dalle modifiche approvate, alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

L’articolo 1 reca le finalità della proposta in esame specificando che essa è diretta ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l’impiego del metano per autotrazione - cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante - a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.

L’articolo 2 reca alcune definizioni: tra queste si segnalano quelle relative ai carri bombolai (autoveicoli muniti di bombole di gas utilizzati per l’alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti), alla rete nazionale dei metanodotti (rete dei metanodotti ad alta pressione, individuata con cadenza annuale da un decreto del Ministro dello sviluppo economico), alla rete regionale e locale dei metanodotti (le reti di trasporto di competenza delle regioni non comprese nella rete nazionale e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione).

Ai fini della razionalizzazione e dell’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, l’articolo 3 dispone che ai medesimi impianti siano estese le disposizioni in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva, di cui al d.lgs. 32 del 1998 e al d.l. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 (comma 1).

Si demanda quindi (comma 2) ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalitàdi:

§       erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di compressione domestici;

§       erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto;

§       trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Con altro decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede (comma 3) all’individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa, e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano - specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale - punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l’adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza (comma 4).

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all’aggiornamento dei codici di rete, individuando regole specifiche relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti (comma 5).

I Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti potranno inoltre prevedere per i comuni la possibilità di autorizzare, con iter semplificato, la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di distribuzione di biogas, nonché l’installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa (comma 6). L’AEEG provvederà a determinare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

L’articolo 4, riguardante ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione, è stato soppresso nel corso dell’esame parlamentare.

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con uno stanziamento di un milione di euro, volto a finanziare progetti di ricerca per la promozione dell’uso del metano per autotrazione e lo sviluppo di nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare gli incentivi sono destinati ai progetti volti:

§       al miglioramento dell’efficienza dei veicoli a metano;

§       all'utilizzo del bio-metano;

§       alla sperimentazione dell’utilizzo di miscele metano-idrogeno come carburanti per autotrazione;

§       allo sviluppo di sistemi per l’utilizzazione del metano nei trasporti pesanti.

Ad alimentare il Fondo provvederà anche un contributo a carico dei gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano (comma 3).

Viene inoltre istituita (articolo 6) presso il Ministero dello sviluppo economico la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i contributi che finanziano il Fondo (cfr. supra), provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria, redigere il rendiconto annuale delle attività svolte. L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa.

Sono infine abrogate (articolo 7) le norme ritenute ormai superate dalla nuova disciplina.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La Commissione UE ha da tempo sottolineato come le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento causato dai trasporti siano tra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile. In questo settore sono pertanto necessari sforzi particolari per poter conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La promozione e lo sviluppo di mercati per veicoli puliti, intelligenti, sicuri e più efficienti sul piano energetico rappresentano una delle strade da seguire per il conseguimento di tali obiettivi.

Di recente sono state approvate due direttive (2009/28/CE e 2009/30/CE) che fissano in modo vincolante il percorso che si intende intraprendere, da qui al 2020, per raggiungere i seguenti obiettivi:

§         il 20% dell’energia primaria dovrà essere prodotta con fonti rinnovabili;

§         le emissioni in atmosfera dovranno essere ridotte di un ulteriore 20%;

§         deve essere raggiunto il 20% di risparmio energetico, da ottenere soprattutto attraverso un ampio recupero di efficienza energetica.

Per l’Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2%, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17%. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10% del consumo finale di energia entro il 2020.

 

La direttiva 2009/28/CE abroga la precedente direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti in sostituzione di carburante diesel o di benzina.

La direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia. Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020.

La delega per l’attuazione della direttiva 2009/28/CE è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all’articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.

Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (atto 302), attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, reca all’art. 6-ter alcune disposizioni volte ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti.

La direttiva 2009/30/CE, che modifica le direttive 98/70/CE e 1999/32/CE, stabilisce le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. Le emissioni di gas serra prodotte dal ciclo dei combustibili dovranno essere abbattute di almeno il 6% entro il 2020. Tale obiettivo sarà assicurato sia tramite il divieto di commercializzazione di benzine e combustibili diesel con tenore di zolfo e additivi superiori ai nuovi limiti, sia le nuove caratteristiche dei biocombustibili.

Il termine per il recepimento della direttiva 2009/30/CE nell’ordinamento nazionale è scaduto il 31/12/2010. La delega per l’attuazione della direttiva 2009/30/CE è prevista nell’Allegato B della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009); lo schema di decreto legislativo per il recepimento (atto 315) è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala infine la direttiva 2009/33/CE, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che impone agli enti pubblici ed agli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico di tener conto, al momento di aggiudicare appalti pubblici per veicoli adibiti al trasporto, dell’impatto di tali veicoli in termini di consumo energetico, emissioni di CO2 e altre sostanze inquinanti.

Il termine per il recepimento della direttiva 2009/33/CE nell’ordinamento nazionale è scaduto il 4/12/2010. La delega per l’attuazione della direttiva 2009/33/CE è prevista nell’Allegato B della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009); lo schema di decreto legislativo per il recepimento (atto 301) è stato sottoposto all’esame delle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole. Il relativo decreto non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Strategia veicoli puliti

Il 28 aprile la Commissione ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, e a raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020 per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione riguardanti la promozione di un’economia più verde, competitiva ed efficace nell’utilizzo delle risorse, nel contesto della quale si persegue la "decarbonizzazione" del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l’80 e il 95% entro il 2050).

In tale contesto, la strategia considera necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico per il settore dei veicoli convenzionali che impiegano carburanti gassosi quali Gas Naturale Compresso (GNC, più comunemente detto metano), biogas e GPL, tale da favorire la diffusione sul mercato di vetture dotate di motori opportunamente adattati e forniti di specifici sistemi di stoccaggio, nonché la predisposizione di una rete di rifornimento sufficientemente estesa.

A tal fine, la Commissione ritiene indispensabile:

•    sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico al fine di abbattere i costi delle nuove tecnologie;

•     fornire incentivi sul fronte della domanda, non discriminatori, mirati e limitati per durata ed importi. A tal fine la Commissione ha adottato orientamenti sugli incentivi finanziari destinati all’acquisto di veicoli verdi (SEC(2009)1589) intesi a coordinare le misure adottate dagli Stati membri sul fronte della domanda nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

•     fornire informazioni adeguate sui veicoli puliti per fare in modo che possano essere considerati una valida alternativa ai veicoli convenzionali;

•     promuovere attività di standardizzazione a livello internazionale, nonché la regolamentazione armonizzata a livello mondiale.

Il Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 nelle sue conclusioni ha accolto favorevolmente la strategia della Commissione.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

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File: NOTST081.doc