Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia - D.L. 228/2010 - A.C. 3996 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3996/XVI   DL N. 228 DEL 29-DIC-10
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 80
Data: 17/01/2011
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   FORZE ARMATE
FORZE DI POLIZIA   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI MILITARI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

17Gennaio 2011

 

n. 80

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

D.L. 228/2010 - A.C. 3996

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

SIWEB

Numero dell’atto

3996

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

III Affari esteri e IV Difesa

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3996, di conversione del decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Nello specifico il provvedimento, suddiviso in tre Capi, è composto di nove articoli.

Il Capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, i primi due articoli sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

Il successivo articolo 3 prevede, poi, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall’articolo in esame.

Il Capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

In particolare l’articolo 4 del decreto legge in esame, reca la proroga al 30 giugno 2011 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

(Per l’analisi delle singole missioni si rinvia alle schede di lettura contenute nel dossier n. 419 del servizio Studi – Dipartimento Difesa).

 

Gli articoli  5, 6 e 7 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, di disposizioni in materia penale e, infine, di disposizioni in materia contabile. Tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge in esame, quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del decreto legge, provvedendo alla loro copertura mediante l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il decreto legge reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall’Unione europea nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, e più precisamente:

§   Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina;

§   Missione EULEX in Kosovo;

§   Missione EUMM in Georgia;

§   Missione EUPOL RD in Congo;

§   Missione Atalanta nel golfo di Aden;

§   Missione EUTM in Somalia;

§   Missione EUBAM al valico di Rafah;

§   Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi;

§   Missione EUPOL in Afghanistan.

La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall’art. 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull’Unione europea, TUE), costituisce parte integrante della PESC. Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione.

Il Trattato di Lisbona (Titolo V, artt. 21-46, TUE) ha confermato l’impegno per una politica estera comune, segnalando che “la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera”. Viene inoltre precisato che “la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente” (vale a dire solo per le misure di attuazione). “E’ esclusa l’adozione di atti legislativi”.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa.

In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio – all’unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione.

E’ stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una “cooperazione strutturata permanente”, previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.

Anche nel caso di missioni definite nell’ambito dell’Unione europea, la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di svolgimento rientra nella competenza degli Stati membri, che si esplicita sia nell’adozione all’unanimità delle relative decisioni in ambito europeo sia nell’adozione di provvedimenti interni che dispongono in ordine alle modalità d’uso delle Forze armate e alla copertura finanziaria dell’intervento.

Non si pongono, pertanto, problemi in ordine alla compatibilità del provvedimento in esame con la normativa europea.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nel 2008 si è provveduto a fissare obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili. Secondo il Consiglio europeo del dicembre 2008, l'UE dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dagli obiettivi primari 2010, di pianificare e condurre simultaneamente:

-    due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;

-    due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;

-    un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;

-    una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;

-    un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;

-    una dozzina di missioni civili PSDC (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Con il Trattato di Lisbona, importanti progressi sono stati compiuti nel settore specifico della politica della sicurezza comune nella prospettiva di una difesa comune. Il Trattato di Lisbona ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

Tra le altre innovazioni si ricorda l’istituzione di un fondo iniziale per finanziare le attività preparatorie delle attività militari dell’Unione europea; il fondo dovrebbe facilitare il dispiegamento delle operazioni militari. Il Trattato di Lisbona rafforza inoltre la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la creazione di una clausola di solidarietà tra gli Stati membri in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o di origine umana e la creazione di una clausola di aiuto e assistenza in caso di aggressione armata.

In merito alla dotazione finanziaria della politica estera dell’UE, si ricorda che nel bilancio per l'anno 2011 alla voce "l'UE quale attore globale" sono stanziati 8,7 miliardi di euro a titolo di impegno e 7,2 miliardi di euro a titolo di pagamenti, poco più del 6 per cento del totale del bilancio UE. Per quanto riguarda in particolare le missioni PSDC, si segnala che il Trattato ha disposto l’estensione delle cosiddette missioni di Petersberg - missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (peace-keeping); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (peace making) - integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti. L’articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. Quanto alle procedure decisionali, il Consiglio adotta le relative decisioni all’unanimità stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'Alto rappresentante, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

I ministri della difesa riuniti in sede di Consiglio "Affari esteri" il 9 dicembre 2010 hanno adottato conclusioni in materia di sviluppo delle capacità militari europee. Secondo i ministri gli attuali vincoli di bilancio dovrebbero essere visti come un'opportunità per trovare nuovi e più efficaci modi per sviluppare le capacità militari europee. Gli Stati membri possono diminuire i costi complessivi dello sviluppo delle capacità intensificando la cooperazione in questo settore, mettendo in comune e condividendo i mezzi militari e incrementando le sinergie tra le attività civili e militari nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Gli Stati membri potrebbero passare sistematicamente in rassegna le rispettive capacità e strutture di supporto per individuare ciò che è efficace e sostenibile a livello operativo e ciò che potrebbe essere utilizzato ai fini della condivisione. Inoltre, gli Stati membri potrebbero incrementare l'interoperabilità dei rispettivi mezzi militari e ripartire taluni compiti tra di loro. Un'altra possibilità per evitare doppioni negli sforzi e nei costi è rappresentata dalle sinergie civili e militari, specialmente nel settore delle capacità di duplice uso, utilizzando gli stessi dispositivi o mezzi sia per le operazioni militari sia per quelle di soccorso civile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le rispettive esigenze in campo militare, le norme e le informazioni pertinenti agli organi civili le cui attività hanno implicazioni per il settore della difesa.

Il Consiglio ha ribadito inoltre la necessità di continuare a sviluppare la cooperazione con la NATO in materia di sviluppo delle capacità militari, aderendo ai principi della inclusività e della autonomia delle decisioni, e ha salutato i progressi realizzati nelle aree di lotta agli ordigni esplosivi improvvisati e sostegno medico, due aree essenziali per la protezione e la sostenibilità delle truppe.

 

 

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST080.doc