Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti - D.L. 196/2010 - A.C. 3909 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 3909/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 77
Data: 13/12/2010
Descrittori:
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

13 dicembre 2010

 

n. 77

Attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

D.L. 196/2010 – A.C. 3909

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

3909

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Iniziativa

governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

No

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame consta di 5 articoli, finalizzati a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania – con particolare riguardo alle province – nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il testo del provvedimento è stato modificato dalla VIII Commissione nella seduta del 13 dicembre.

L’articolo 1 si compone di 7 commi.

Il comma 1 espunge dall’elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008, i seguenti siti:

  località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV);

  località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA);

  località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame presso la VIII Commissione, consente al Presidente della regione, sentiti le Province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con adeguate competenze tecnico-giuridiche, secondo quanto specificato dalla Commissione, al fine di garantire la realizzazione urgente di siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia. A tal fine i citati commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono: all’individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; alla applicazione di una procedura derogatoria, definita con un emendamento approvato dalla VIII Commissione, per la valutazione di impatto ambientale (VIA). Viene, quindi, previsto che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del D.L. 90/208. I termini per il rilascio delle autorizzazioni pertinenti all’individuazione delle aree, secondo quanto specificato dalla Commissione, sono ridotti a metà.

Il comma 3 reca alcune novelle all’art. 6-ter del D.L. 90/2008 finalizzate a consentire l’utilizzo della cd. frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata comunemente come “biostabilizzato”) prodotta dagli impianti di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto (cd. impianti STIR). La norma in esame sembra quindi avere la finalità di “riqualificare” come FOS (CER 19.05.03) la produzione degli impianti STIR, dopo il declassamento a “frazione umida” (19.05.01) operato dall’O.P.C.M. 3481/2005 a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi, al fine di destinarlo a copertura delle discariche.

Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all’art. 6-ter del D.L. 90/2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.

Il comma 5 riscrive il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. relative alla funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. STIR) ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino.

Il comma 6 prevede che nel caso di mancato rispetto da parte dei comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

L’articolo 1-bis è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente dalla VIII Commissione. Esso prevede, al comma 1, che il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per l’affidamento ai comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata è prorogato al 31 dicembre 2011. Viene, al contempo, previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione di tale regime transitorio. Il comma 2 estende al 2011 l’applicazione del metodo di calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti applicata in via sperimentale nel 2010 e definita nel comma 5-bis dell’articolo 11 del d.l. 195/2009, modificando, al contempo il termine entro il quale le amministrazioni comunali devono emettere l’elenco comprensivo delle causali degli importi dovuti (la data del 30 settembre 2010 viene sostituita con quella del 30 settembre 2011). Il comma 3 estende anche all’anno 2011 la possibilità per i soggetti incaricati della riscossione di emettere un unico titolo di pagamento. Infine, il comma 4 posticipa dal 1º gennaio 2011 al 1º gennaio 2012 la data a decorrere dalla quale le società provinciali potranno avvalersi dei soggetti di cui all’art.52, co.5, lettera b) numeri 1), 2) e 4) del d.lgs 446/1997 (che disciplina i criteri per l’affidamento a terzi da parte delle province e dei comuni dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi)

L’articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, con il comma 1, come riformulato nel corso dell’esame presso la VIII Commissione, si proroga l’applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 195/2009. Il comma 2, come modificato, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell’ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. E’ stato, poi, aggiunto nel corso dell’esame in Commissione, il comma 2-bis secondo il quale a decorrere dal 1º gennaio 2011 le società provinciali delle province della regione Campania provvederanno a riassorbire il personale proveniente dai consorzi disciolti mentre le pubbliche amministrazioni saranno tenute al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero.

L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Pertanto, al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, la regione Campania viene autorizzata (comma 1) a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione - annualità 2007/2013 - necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali:

  la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti;

  l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale;

  nonché le misure di carattere sostitutivo.

Tale separazione non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 novella il D.L. n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008), sostituendo il comma 12 dell’articolo 11, in modo da destinare – nel limite massimo - 282 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) agli interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nel citato Accordo di programma dell’8 aprile 2009.

Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall’intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282 milioni ai sensi del comma 2).

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’analisi tecnico normativa, nella parte in cui dà conto della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione europea, afferma che il provvedimento non presenta profili problematici al riguardo.

Al riguardo si fa presente che l’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per il Presidente della regione di nominare commissari straordinari al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia. A tal fine tali commissari potranno agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale.

Tali poteri sono comunque già previsti dalla legislazione vigente (art. 57 del dlgs 163/2006 e art.9, co.5 del D.L. n.90/2008) e trovano giustificazione nella situazione di necessità ed urgenza che ha legittimato l’emanazione del provvedimento.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 18 maggio 2010 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2010)235) che prospetta la possibilità di predisporre indicatori e linee guida, per orientare gli Stati membri alla piena applicazione degli strumenti previsti dalle direttive quadro sui rifiuti 2008/98/CE e sulle discariche 1999//31/CE, intesi a evitare lo smaltimento in discarica o l’incenerimento dei rifiuti organici.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza con la quale ha giudicato l’Italia inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva “rifiuti”), in particolare, contestando all’Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l’autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, con grave pregiudizio per la salute dell’uomo e l’integrità dell’ambiente.

Il 26 novembre 2010 il Commissario europeo per l'Ambiente, Janez Potočnik, in riferimento alla visita di una dalla delegazione di funzionari della Commissione in Campania, attraverso l’ufficio stampa della Commissione ha dichiarato di ritenere che le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata nel marzo 2010 dalla Corte di giustizia europea non siano ancora state applicate. Per dare esecuzione alla sentenza ed evitare sanzioni, la Commissione chiede all’Italia che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti.

Il Commissario, infine, sottolinea l’importanza che il nuovo piano di gestione dei rifiuti sia il risultato di un processo pienamente inclusivo e trasparente, al fine di creare un vasto senso di condivisione e di ottenere il sostegno di tutti i cittadini nella regione.

Si ricorda che nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

La relazione finale approvata il 30 settembre 2010 dalla Commissione Petizioni del Parlamento europeo, relativa alla missione di inchiesta sulla crisi dei rifiuti in Campania effettuata a fine aprile 2010, sottolineava come la crisi dei rifiuti in Campania fosse da considerarsi tutt’altro che finita, in stato dormiente, con il serio rischio di poter scoppiare nuovamente. Inoltre, si esprimeva il timore che le autorità avessero scarso controllo o conoscenza sulla gestione di molte discariche e su ciò che avviene al loro interno, dal momento che molte discariche sono in mani private.

 

Il 14 aprile 2009 la Commissione con una lettera di messa in mora ha contestato all’’Italia il mancato rispetto di alcune disposizione della direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (procedura d’infrazione 2009/2086). La Commissione, tra l’altro, ritiene che il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva VIA, presenti profili di non conformità in relazione alla consultazione e informazione del pubblico (articolo 6 direttiva VIA), con particolare riferimento alla mancata trasposizione delle disposizioni relative alla “convenzione di Arhus” sull’accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale.

Tra l’altro, la Commissione ritiene che in relazione alle informazioni fornite al pubblico all’avvio della procedura VIA, la normativa italiana non comprenda aspetti quali, ad esempio, la natura delle possibili decisioni, le informazioni sulle autorità competenti, le modalità precise della partecipazione del pubblico.


 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

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File: NOTST077.doc